Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6407 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dalla società odierna appellante R. S. V. srl l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 332 del 25 febbraio 2010 con la quale il Comune di Roma – Municipio XVI le aveva ingiunto la rimozione e la demolizione di opere abusive realizzate in Via L. Giorgieri, n. 50 in Roma.

L’adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – all’esito dell’adunanza camerale destinata alla delibazione della istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ha definito la causa nel merito respingendo il ricorso.

In particolare, il primo giudice ha rilevato che, mercè il provvedimento impugnato, era stata ingiunta la demolizione di un "edificio di mq. 200,00 x 3,50 di H, di un edificio di mt. 18,50 x 5,30 x H mt. 2,80 e di un edificio di mt. 21 x mt. 4,30 x H mt. 2,80", in quanto edificati in assenza di permesso di costruire.

Avuto riguardo alla circostanza che l’istruttoria effettuata dal aveva chiarito che non vi era alcuna confusione tra le opere di cui era erroneamente indicata la particella nel provvedimento impugnato e quelle progettate, né peraltro tra quelle progettate e quelle dedotte nella domanda di accertamento di conformità presentata dall’odierna appellante, ha respinto la relativa censura di nullità del provvedimento impugnato per perplessità ed indeterminatezza.

Nel merito, il Tribunale amministrativo ha evidenziato che l’appellante era stata destinataria del provvedimento autorizzatorio alla implementazione degli impianti sportivi in vista dei campionati di nuoto "Roma 2009" adottato con decreto del Commissario delegato in data 27 marzo 2009, n. 5140/RM2009 (quest’ultimo fondato sull’ Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 per lo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009").

Era incontestato che il Comune di Roma non aveva rilasciato il permesso di costruire i detti impianti; secondo il primo giudice, doveva essere respinta la tesi postulante la equipollenza del provvedimento autorizzatorio del Commissario delegato al (mai rilasciato) permesso a costruire del Comune di Roma e fondata sulla circostanza che il primo avrebbe dovuto tenere luogo di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso delle Amministrazione invitate alla Conferenza di servizi prodromica, ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990.

Ciò perché in seno al citato stesso decreto n. 5140 del 27 marzo 2009 era data leggere l’affermazione per cui questo "sostituisce – a mente della menzionata norma – ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti ovvero invitati a partecipare alla conferenza, sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere".

Né l’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 né il tenore letterale del detto decreto potevano facultizzare gli interessati a fare a meno senz’altro del permesso a costruire per le opere portate in Conferenza di servizi.

L’espressione "sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere" impediva che l’assenso conseguito nella Conferenza di servizi potesse tenere luogo anche delle valutazioni di conformità urbanistica che dovevano essere svolte dal Comune.

Sotto altro profilo, la circostanza che l’odierna appellante avesse presentato una istanza ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non obbligava alla sospensione del procedimento sanzionatorio in quanto finalizzato all’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale).

La società odierna appellante ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe ribadendo le censure già esposte nel secondo motivo del ricorso di primo grado ed in particolare sostenendo che (nella incontestata realizzazione delle opere ed effettiva fruizione delle stesse durante i mondiali di nuoti tenutisi a Roma) ai sensi dall’art. 5 bis comma 5 del d.l. 7 settembre 2001, n. 343 il provvedimento commissariale teneva luogo del permesso a costruire che non era pertanto richiesto.

L’appellata amministrazione comunale ha depositato una memoria chiedendo la reiezione dell’appello e facendo presente che la circostanza che l’odierna appellante aveva presentato una istanza ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 rendeva evidente che essa stessa era consapevole della carenza del prescritto titolo abilitativo.

Alla odierna camera di consiglio del 22 novembre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti rese edotte della possibilità di immediata definizione della causa la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto della fondatezza dell’appello.

2. La – assorbente – questione devoluta all’esame del Collegio riposa nella ricomprensione -o meno- nel titolo abilitativo rilasciato dal commissario all’appellante società del permesso di costruire (titolo, quest’ultimo, il cui rilascio – secondo l’ordinario sistema di competenze – perteneva all’appellata amministrazione comunale di Roma).

3. Questa Sezione ha di recente esaminato analoga problematica e con la condivisibile decisione n. 5799/2011 resa alla pubblica udienza del 14 giugno 2011 è pervenuta alla conclusione affermativa.

4.La motivazione di detta condivisibile pronuncia deve intendersi integralmente richiamata e trascritta nella presente sentenza: in particolare, comunque il Collegio ritiene opportuno richiamare il principio ivi affermato secondo cui (si riporta di seguito testualmente un breve stralcio dell’impugnata decisione) "non vi è ragione, per ritenere non ricompresa tra le disposizioni derogabili anche quella relativa alla competenza al rilascio del titolo autorizzatorio edilizio, disposizione che, peraltro, appare la meno rilevante a fronte delle altre, di ben più profondo spessore (ed incidenza sul territorio) espressamente citate (e costituenti, appunto, le "principali" disposizioni derogabili, in ossequio all’art. 5, co. 5, l. n. 225/1992).

D’altra parte, diversamente opinando, appare del tutto irragionevole che si sia attribuito al Commissario il potere di derogare alla (ben più pregnante) disciplina del procedimento di rilascio del permesso di costruire (art. 20) o degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (art. 22), per confermare invece in capo al Comune il potere di formale rilascio del titolo autorizzatorio

Appare, inoltre, altrettanto irragionevole negare l’attribuzione al Commissario del potere di rilascio del permesso di costruire, laddove gli è stato invece attribuito il (ben più ampio) potere di derogare alla disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, riguarda non solo "edifici ed impianti pubblici", ma anche di "interesse pubblico".

Né può essere dimenticato come il permesso di costruire costituisca atto emanato in esercizio di potere vincolato. Ed allora – a fronte di un potere conferito al Commissario delegato di incidere su ogni aspetto del contesto urbanistico ed edilizio, ivi comprese la disciplina e la concreta gestione del procedimento volto al rilascio del medesimo titolo edilizio – occorrerebbe ritenere, con dubbia ragionevolezza, che l’unico potere non conferitogli sarebbe quello di derogare alla competenza al rilascio di un permesso di costruire, del quale ogni presupposto contenutistico è stato (da esso Commissario) anteriormente definito per il tramite dell’esercizio del potere in deroga.

In definitiva, l’unico potere non conferito sarebbe quello (meramente formale e totalmente vincolato) di rilascio del permesso di costruire, con ciò pervenendosi ad un risultato interpretativo in evidente difetto di ragionevolezza.

Che di tale natura sia l’approdo interpretativo non è sfuggito al I giudice, il quale ha non a caso richiamato l’esistenza di altri "plausibili argomenti ermeneutici", di altre "prospettazioni plausibili".

E poiché l’unico argomento utilizzato dalla sentenza appellata per non ricomprendere, tra le norme derogabili, l’art. 13 DPR n. 380/2001 è, in definitiva, riferito all’impedimento offerto dai limiti della "stretta interpretazione", una volta acclarata l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla natura "eccezionale" della norma, non v’è alcuna ragione per non accedere ad una interpretazione ragionevole.".

5. Il Collegio condivide e fa proprio tale condivisibile arresto, dal quale non rinviene ragione di discostarsi, dal che discende la evidente fondatezza del gravame non ostando a tale conclusione la avvenuta presentazione da parte dell’appellante di una istanza di "regolarizzazione" ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, spiegando questa, all’evidenza, funzione cautelativa a fronte della contestatale situazione di irregolarità dei lavori.

6. Ne consegue l’accoglimento dell’appello e, in riforma della impugnata decisione, l’accoglimento del ricorso di primo grado ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.

7. Sussistono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese processuali sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 7738 del 2011 come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la impugnata decisione, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I motivi dalla parte ricorrente dedotti avverso le impugnate determinazioni sono i seguenti:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 5, del D.Lgs. 160/2006, nonché violazione e falsa applicazione del Testo Unico sulla dirigenza, segnatamente del criterio di cui alla lett. c.2) in tema di affidamento delle funzioni direttive di Presidente del Tribunale per i Minorenni. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per irragionevolezza e per motivazione illogica e contraddittoria;

2) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e/o eccesso di potere per sviamento e per motivazione insufficiente, illogica ed incongrua;

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per errore nei presupposti, nonché per motivazione illogica e carente;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 dell’Ordinamento Giudiziario, in combinato disposto con il punto 4.1 del Testo Unico sulla dirigenza.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Le doglianze come sopra sintetizzate sono state articolatamente confutate anche dalla difesa della dott.ssa Pricoco, costituitasi in giudizio, la quale ha conclusivamente sollecitato il rigetto del ricorso.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2011.

Motivi della decisione

Con atto depositato il 16 settembre 2011, il ricorrente ha enunciato l’intendimento di rinunciare al proposto gravame, con conseguente declaratoria dell’estinzione del giudizio; ed ha, contestualmente, chiesto che le spese di lite venissero integralmente compensate fra le parti costituitesi.

La difesa della controinteressata dott.ssa Pricoco si è opposta, con atto depositato in giudizio il successivo 6 ottobre, alla richiesta compensazione delle spese, insistendo per la condanna della parte ricorrente sia in ragione dell’attività defensionale dispiegata nel corso del presente giudizio, sia a fronte della presentazione, ad opera del dott. M., di altra impugnativa (notificata il 23 settembre 2011) avverso la medesima procedura di affidamento dell’incarico di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

Di quanto sopra preso atto, rileva preliminarmente il Collegio come il comma 2 dell’art. 84 cpa disponga che "il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle".

Va ulteriormente rammentato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidatosi già in epoca largamente anteriore all’entrata in vigore del codice di rito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2001 n. 1709; nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 marzo 2007 n. 2701; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 novembre 2005 n. 4673), qualora il giudice amministrativo debba dar atto della rinuncia al ricorso giurisdizionale, non ha discrezionalità in ordine alle spese di giudizio e, ove non sia intervenuto un accordo tra le parti, non può disporne la compensazione, ma deve condannare il rinunciante a corrisponderle, tenendo conto degli atti di procedura compiuti dalle altre parti, senza possibilità di una liquidazione meramente simbolica.

Non ravvisa il Collegio nella fattispecie, avuto riguardo all’opposizione come sopra proposta dalla parte controinteressata, la presenza di ragioni atte a determinare la compensazione delle spese di lite fra le parti; in proposito evidenziandosi come, a fondamento della sollecitata condanna in capo alla parte ricorrente, rilevi l’attività difensiva dalla dott. Pricoco espletata nel presente giudizio.

Nel rilevare come la difesa dell’intimata Amministrazione dello Stato non abbia formulato omogenea opposizione alla richiesta di compensazione di che trattasi, la condanna al pagamento delle spese di lite – che il Collegio, in via equitativa, intende commisurare al complessivo importo di Euro 1.000,00 (euro mille/00) – va necessariamente limitata alla posizione della suddetta parte controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) ed 84, comma 2, cpa, dà atto della rinunzia al ricorso formulata dal ricorrente dott. M.E. e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio relativo al gravame distinto al R.G. dell’anno 2011 con il n. 7170.

Condanna il ricorrente medesimo al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata dott.ssa P.M.F., per complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Compensa le spese di lite relativamente alle intimate Amministrazioni dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-11-2011) 13-12-2011, n. 46006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 24.1.2011 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, assolveva R.J. dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater, accertato il (OMISSIS), per insussistenza del fatto.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo la violazione di legge.

3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli articoli 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisione della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

La decisione della Corte di giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.

Conseguentemente, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2012, n. 13157 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore del lavoratore in epigrafe al computo del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nell’indennità di anzianità e nel TFR. Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un unica censura.

Lea parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la quale risulta conferito mandato "nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione" all’avv.to T. S. in sostituzione del precedente procuratore.

Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).

Con l’unico motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c. ed error in procedendo, assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva e non ha considerato il verbale d’interpretazione autentica del detto c.c.n.l..

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’ interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensivita della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048 e più di recente Cass. 10 aprile 2012 n. 5680 nonchè Cass. 11 aprile 2012 n. 5716 e molte altre).

Nè vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al D.Lgs n. 40 del 2006 questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

Rimane assorbita la denunciata mancata valutazione del verbale interpretativo del c.c.n.l. di cui trattasi.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.