Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 11-09-2012, n. 15204

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Svolgimento del processo

B.M. e C.A. con ricorso del 10 ottobre 2010, hanno impugnato per cassazione deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Milano depositato in data 14 luglio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso. Il Ministro dell’economia e delle finanze non svolge attività difensiva.

La domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale era fondata sui seguenti fatti: a) i ricorrenti avevano proposto – con ricorso del 12 febbraio 1997 – domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte volta a contestare un provvedimento di recupero di somme da essi percepite; b) il Tribunale adito, con provvedimento del 15 aprile 2010, aveva dichiarato la perenzione del ricorso. La Corte d’Appello di Milano, dopo aver affermato che il disinteresse manifestato dai ricorrenti "costituisce indice in equivoco dell’assenza di ansia ed insofferenza data dall’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo" – ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale, in considerazione del fatto che i ricorrenti non avevano posto in essere alcun atto idoneo ad impedire la perenzione.

Motivi della decisione

Viene denunciata dai ricorrenti come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sia l’affermata non indennizzabilità della irragionevole durata del processo in ragione, soltanto, della dichiarata perenzione del processo presupposto, sia l’affermata totale indifferenza, in relazione alla posta in gioco, rispetto alla pretesa fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè l’apoditticità della motivazione.

Il ricorso merita accoglimento.

Questa Corte ha già più volte affermato i principi secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del del 2008, 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011). In conformità con tale orientamento, è stato ulteriormente precisato che l’innovazione introdotta dal citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011). Tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, specificamente sull’interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, in senso conforme alla CEDU), la quale inoltre, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14753 del 2010 cit. e 1359 del 2011).

Questa Corte ha inoltre affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6619 del 2010 e 3271 del 2011).

E’ stato precisato che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la proponibilità della relativa domanda avanti alla corte d’appello esige che nel giudizio presupposto, in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, sia stata presentata l’istanza di prelievo, ai sensi del citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 e secondo le modalità del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, ancorchè tale atto e l’eventuale istanza di fissazione d’udienza ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, siano privi della sottoscrizione personale della parte, mancando una specifica deroga al principio generale, per il quale gli atti processuali di parte sono posti in essere direttamente dal difensore costituito con rituale procura, e nonostante la norma da ultimo citata preveda che la predetta istanza debba essere sottoscritta dalla parte personalmente, pena l’improcedibilità di quel giudizio, in quanto la violazione della norma in parola non può determinare anche effetti procedurali negativi sul diverso giudizio di equa riparazione promosso dalla parte avanti alla corte d’appello, cui non spetta stabilire se il giudizio presupposto dovesse essere dichiarato improcedibile (cfr. l’ordinanza n. 25832 del 2010).

Infine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve esser provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005; cfr., altresì, le sentenze nn. 18780 del 2010 e 10500 del 2011). Nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi, in violazione di tutti i su richiamati principi ed adottando una motivazione chiaramente insufficiente, soltanto sulla dichiarata perenzione del giudizio presupposto, senza accertare, innanzitutto, se ed a chi sia stato nella specie notificato l’avviso di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, e, soprattutto, negando l’indennizzo sulla base della sola dichiarazione di perenzione dello stesso processo presupposto, intervenuta comunque a distanza di circa quattordici anni dall’inizio di tale processo, senza peraltro verificare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte (cfr., in termini, Cass., 10 maggio 2012, n. 7186). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2. Rilevato che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di tredici anni e due mesi circa (dal 12 febbraio 1997, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 15 aprile 2010, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato in Euro 6.580,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 6.580,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 210 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato
dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale
ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano nel
procedimento vertente tra la Baly s.a.s. e l’Amministrazione autonoma
Monopoli di Stato, con ordinanza del 28 aprile 2008, iscritta al n.
15 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione
distaccata di Conegliano, con ordinanza in data 28 aprile 2008, ha
sollevato, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002);
che il rimettente e’ chiamato a giudicare dell’opposizione,
promossa dalla ditta Baly s.a.s, ai sensi dell’art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso
ordinanza-ingiunzione con cui l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato – ufficio regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige le ha
inflitto la sanzione pecuniaria di 6 mila euro «per aver installato e
consentito l’uso di un apparecchio da intrattenimento sprovvisto dei
richiesti titoli autorizzativi»;
che – secondo quanto riferito dal Tribunale –
l’amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l’incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice
tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 il quale
attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
concernenti le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici
finanziari;
che il giudice a quo, su conforme eccezione dell’opponente,
ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale della citata disposizione, dal momento che
l’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie «non in
base all’oggetto del contenzioso, ma in base all’ente finanziario che
le irroga», significherebbe estendere la giurisdizione di un giudice
speciale, quali sono appunto le commissioni tributarie, oltre la
materia di natura tributaria originariamente loro attribuita, in
violazione dell’art. 102 Cost.;
che nel caso di specie, in base all’art. 2 citato, dovrebbe
ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice tributario solo in
quanto la sanzione e’ stata irrogata da un ente finanziario, anche se
essa, essendo stata inflitta per inosservanza di obblighi formali
connessi ad autorizzazioni per l’uso di apparecchi di
intrattenimento, non avrebbe alcun collegamento con obblighi
tributari;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilita’ della
questione prospettata, sostenendo che, successivamente al deposito
dell’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 130 del
2008, ha dichiarato incostituzionale la disposizione censurata, nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici
finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di
disposizioni non aventi natura tributaria;
che, a fronte di tale pronuncia, secondo l’Avvocatura, spetta
al rimettente valutare se la sanzione pecuniaria in concreto disposta
da uffici periferici dell’amministrazione dei monopoli di Stato ai
sensi dell’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
riguardi o meno la violazione di norme tributarie.
Considerato che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione
distaccata di Conegliano, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);
che, secondo il rimettente, la citata disposizione, nella
parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, «anche se non
collegate all’inosservanza di obblighi tributari» estenderebbe la
giurisdizione del giudice tributario oltre la materia di natura
tributaria originariamente ad esso attribuita, in contrasto con
l’art. 102 Cost. che vieta la creazione di nuovi giudici speciali;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.
546 del 2002 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione
tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate
da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione
di disposizioni non aventi natura tributaria» in quanto «in contrasto
con l’art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria
della Costituzione»;
che la richiamata pronuncia ha dunque investito proprio la
disposizione censurata dall’attuale remittente;
che, pertanto, a prescindere dagli ulteriori profili di
inammissibilita’ che presenta l’ordinanza di rimessione, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile dal momento che
la medesima e’ ormai divenuta priva di oggetto (ordinanza n. 22 del
2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), sollevata, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con
l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 202 del 2005 VALORI MOBILIARI Intermediazione finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 21 giugno 2002, depositato in cancelleria il successivo 1° luglio e iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2002, ha promosso, ai sensi dell’art. 127, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione – degli artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2002).

1.1.— L’art. 12 della citata legge regionale, la cui rubrica reca Intermediari finanziari, sancisce, «ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione», l’equiparazione agli istituti di credito degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e nella apposita sezione (prevista dall’articolo 155, comma 4, del medesimo decreto) dell’elenco di cui all’articolo 106 dello stesso decreto.

La norma regionale, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 159 del d.lgs. n. 385 del 1993, che costituisce legge di grande riforma economico-sociale (sentenza n. 224 del 1994) e che «individua puntualmente l’attività che le Regioni a statuto speciale possono svolgere in materia e contemporaneamente individua, al comma 3, le norme inderogabili che prevalgono sulle disposizioni contrarie già emanate». Nell’oggetto di tali articoli inderogabili rientra, tra l’altro, l’individuazione delle funzioni, oltre che delle procedure, esercitabili dagli intermediari finanziari, iscritti nell’apposito elenco speciale previsto dall’art. 106, dopo aver esperito la specifica procedura ivi prevista.

L’Avvocatura generale dello Stato osserva, inoltre, che l’art. 117 della Costituzione ricomprende la materia in esame tra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, «senza contare poi la riserva alla competenza esclusiva dello Stato contenuta alla lettera o) dal primo» [recte: secondo] «comma del medesimo articolo».

Il ricorrente richiama, altresì, la direttiva comunitaria 89/647/CEE, concernente il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, che prevede una ponderazione differenziata per le garanzie prestate dagli istituiti finanziari di varia natura, necessaria in un mercato bancario comune che li chiama ad entrare in diretta concorrenza tra di loro e rileva, infine, che l’adozione di norme comuni di solvibilità, sotto forma di coefficiente minimo, ha come effetto di prevenire le distorsioni della concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comune.

1.2.— Con il medesimo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 31, comma 4, della suddetta legge regionale, la cui rubrica reca Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali.

Il comma 1 dell’art. 31 stabilisce la soppressione del controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali; il successivo comma 3, lettera b), prevede che l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, predisponga una proposta di disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi periferici dell’Assessorato, che definisca, tra l’altro, le procedure per l’esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri.

L’art. 31, comma 4, della cui legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, prevede, sia pure in via transitoria, che, nelle more dell’approvazione del suddetto disegno di legge, il controllo eventuale di legittimità sugli atti degli enti locali è esercitato secondo «le procedure e le modalità determinate dall’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La difesa dello Stato, quindi, ritiene che la disposizione in esame dia luogo alla permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, disciplinato in via amministrativa.

Pertanto, detta disposizione si pone in contrasto con l’art. 114 della Costituzione, che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni, anche in ragione della eliminazione di tale tipo di controllo, conseguente all’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, disposta dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Detto principio, secondo la difesa dello Stato, «trova la sua ratio nell’esigenza di armonizzare, nell’ambito comunitario, un sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della presenza nel contesto dell’Unione europea, nonché uno snellimento ed una velocizzazione dell’azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le autonomie territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificità».

2.— Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili, per la genericità e per la mancata specificazione delle censure, e comunque infondate.

2.1.— In particolare, la Regione premette che, in base all’art. 4, comma 1, lettera b), del proprio statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), essa è titolare di competenza legislativa concorrente in materia di aziende di credito di carattere regionale; tale competenza risulta confermata dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge cost. n. 3 del 2001, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario una competenza legislativa concorrente in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale». La Regione osserva, quindi, come l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 renda applicabili, anche alle Regioni a statuto speciale, le nuove disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Da ciò consegue, altresì, che, in ragione della nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione, è venuto meno il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, originariamente stabilito dall’art. 3 dello statuto sardo.

La Regione ha dedotto, altresì, che il d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce fonte che può definire e limitare le competenze regionali ed ha, comunque, un contenuto normativo diverso rispetto a quanto dedotto dal ricorrente. Ed infatti detta normativa non individua le attività di competenza regionale in materia, che possono essere le più svariate, ma riserva alla Banca d’Italia le valutazioni di vigilanza, ed individua tra i provvedimenti di competenza regionale quelli per i quali la Banca d’Italia deve esprimere un parere vincolante. Infine, osserva la Regione, come, in ogni caso, non vi sia alcuna disposizione, tra quelle indicate all’art. 159, comma 3 [e segnatamente l’art. 47] dello stesso d.lgs., che sia violata dalla disciplina regionale.

La difesa regionale, infine, ha posto in evidenza come la direttiva comunitaria 89/647/CEE sia stata abrogata dalla direttiva comunitaria 2000/12/CE che attiene all’eccesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2.2.— In ordine alla censura di illegittimità costituzionale relativa all’art. 31, comma 4, della medesima legge regionale n. 7 del 2002, la Regione deduce di essere titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprensiva del regime del controllo sui medesimi enti.

Osserva, quindi, che la questione è inammissibile per difetto d’interesse, in quanto è stato impugnato solo il comma 4 dell’art. 31, recante la disciplina transitoria, e non il comma 3, concernente la disciplina a regime e che dovrebbe abrogare la legislazione vigente in materia, contenuta nella legge della Regione Sardegna 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).

Nel merito, la Regione deduce che la funzione di controllo sugli atti degli enti locali non trovava fondamento nell’art. 130 della Costituzione, ma in una speciale disciplina costituzionale, derogatoria rispetto a quella stabilita per le Regioni ad autonomia ordinaria, contenuta nel proprio statuto (artt. 3, comma 1, lettera b e 46). Da ciò consegue che l’abrogazione dell’art. 130, così come la nuova formulazione dell’art. 114 della Costituzione, non hanno inciso sulle disposizioni dello statuto sardo sulle quali si fonda il suddetto potere di controllo.

Infine, si osserva come l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 comporta che non si possono applicare alle Regioni a statuto speciale le disposizioni che, anziché ampliare, ne riducano l’autonomia.

2.3.— In prossimità dell’udienza pubblica la Regione Sardegna ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate di inammissibilità ed infondatezza delle questioni. In particolare, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), dello statuto speciale, ha competenza legislativa concorrente in materia di casse di risparmio, casse rurali, enti di credito fondiario e agrario ed aziende di credito a carattere regionale.

In ordine all’impugnazione dell’art. 31, comma 4, della sopra richiamata legge regionale, ha quindi ribadito che la previsione di procedure di controllo sugli atti degli enti locali si rinviene nel comma 3 della suddetta norma, nonché nell’art. 29 della legge reg. Sardegna n. 38 del 1994, disposizioni non sottoposte a censura da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.— In prossimità dell’udienza pubblica, anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, ha esposto, in particolare, quanto segue.

Non è condivisibile la prospettazione difensiva della Regione Sardegna, in quanto l’art. 12 della legge regionale impugnata non è riconducibile alla materia di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), dello statuto sardo, quanto alla tutela del risparmio e alla regolazione dei mercati finanziari, oggetto di legislazione esclusiva statale. In ogni caso, la Regione non si è limitata ad introdurre una disciplina di dettaglio, ma ha dettato una regolamentazione che contrasta con la normativa statale. Ed infatti, l’art. 47 del d.lgs. n. 385 del 1993 legittima solo le banche all’erogazione dei finanziamenti o alla prestazione dei servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione e prevede che l’assegnazione e la gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia, nonché la prestazione dei servizi a essi inerenti, siano disciplinati da contratti stipulati tra la pubblica amministrazione competente e le banche da essa prescelte, con ciò escludendo evidentemente gli intermediari finanziari non bancari.

Dalla lettura dell’art. 155 (commi 4 e 4-quater) del d.lgs. n. 385 del 1993 si evince, inoltre, che solo i confidi, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del medesimo d.lgs., possono gestire fondi pubblici di agevolazione, peraltro prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie.

Ne consegue, pertanto, che la equiparazione operata dalla norma regionale si rivela, in realtà, distorsiva di un assetto disciplinare particolarmente rigoroso, nonché generativa di ripercussioni negative in un campo che impone il rispetto di equilibri assolutamente non casuali.

In merito alle argomentazioni prospettate dalla Regione in ordine all’impugnativa dell’art. 31, comma 4, la difesa dello Stato osserva che gli artt. 9 e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 hanno reso immediatamente inoperante, anche per la Regione Sardegna, la funzione di controllo generale di legittimità sugli atti degli enti locali, già prevista dall’art. 130 della Costituzione. Ed infatti, il concetto di autonomia contenuto nel suddetto art. 10 non può essere riferito al solo livello regionale, ma anche a quelli comunale e provinciale.

Considerato in diritto

1.― Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2002), in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

1.1.― L’art. 12 della legge citata, la cui rubrica reca Intermediari finanziari, prevede, ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione, l’equiparazione agli istituti di credito degli intermediari finanziari. Secondo la difesa dello Stato tale norma contrasterebbe con l’art. 159 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia), che costituisce legge di grande riforma economico-sociale (sentenza n. 224 del 1994). Ciò determinerebbe la violazione dell’art. 117 della Costituzione, il quale ricomprende la materia in esame tra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, «senza contare poi la riserva alla competenza esclusiva dello Stato contenuta alla lettera o) dal primo [recte: secondo] comma del medesimo articolo».

A sostegno di detta tesi, inoltre, viene richiamata la direttiva comunitaria 89/647/CEE che disciplina il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

1.2.— L’art. 31, comma 4, della medesima legge regionale, la cui rubrica reca Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali, prevede, sia pure in via transitoria, che, nelle more dell’approvazione di una più ampia disciplina di settore, il controllo eventuale sugli atti degli enti locali minori è esercitato secondo «le procedure e le modalità determinate dall’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore» della stessa legge.

Ad avviso del ricorrente, detta disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 114 della Costituzione, che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni, anche in ragione dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, disposta dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2.― La questione concernente la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2002 è inammissibile.

Nel ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 117 della Costituzione, affermandosi che la disposizione regionale impugnata contrasterebbe, da un lato, con l’art. 159 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui viene attribuita la natura di legge di grande riforma economico-sociale, e dall’altro, con la direttiva comunitaria 89/647/CEE.

Il ricorrente omette, però, del tutto di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell’impugnativa di una legge della Regione Sardegna, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui articolo 4, comma 1, lettera b), demanda alla competenza legislativa della Regione la materia della istituzione e dell’ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale, nonché quella delle relative autorizzazioni.

Orbene, in conformità ad un consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. sentenze n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), la mancanza di una tale valutazione comporta l’inammissibilità della questione nei termini in cui è stata formulata nel ricorso.

Analogamente deve essere dichiarata la inammissibilità della questione concernente l’impugnazione dell’art. 31, comma 4, della medesima legge regionale.

Anche per tale parte l’Avvocatura generale dello Stato deduce esclusivamente la violazione dell’art. 114 della Costituzione, in particolare in considerazione dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, senza darsi carico della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera b), dello statuto speciale della Regione Sardegna, che attribuisce alla competenza legislativa regionale la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nel cui ambito trova collocazione anche il regime del controllo sui medesimi enti.

Il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, le invocate norme della Costituzione e quelle, anch’esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale.

Siffatta omissione vizia le impugnazioni formulate e determina l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità proposte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2002), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2011, n. 2613 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27/29.11.2007 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 3.8/21.9.2006 che accoglieva la domanda proposta da T.E. nei confronti della Fiat Group Automobiles spa (di seguito la Fiat) per far dichiarare l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo 9.12.2002/18.3.2003.

Osservava in sintesi la corte territoriale che non poteva ritenersi che il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5 avesse abrogato il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 che prevedeva l’obbligo di esplicitazione, nella comunicazione di apertura della procedura, dei "criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonchè le modalità della rotazione"; che la comunicazione inviata dall’azienda alle rsu in data 31.10.2002 risultava del tutto generica quanto ai criteri adottati per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs e che, peraltro, nemmeno successivamente la stessa aveva compiutamente specificato i criteri di scelta seguiti; che del tutto irrilevante risultava l’accordo del 18.3.2003, dal momento che il vizio di legittimità della procedura non poteva ritenersi suscettibile di successiva sanatoria.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Fiat con sette motivi.

Resiste con controricorso T.E..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed al D.P.R. n. 218 del 2000, nonchè violazione dell’art. 15 preleggi (art. 360 c.p.c., n. 3).

Osserva in particolare la società ricorrente, muovendo dal rilievo che l’intervento legislativo attuato mediante la L. n. 59 del 1997, art. 20 costituisce espressione della scelta operata dal legislatore stesso di procedere alla cd. delegificazione delle materie sulle quali non esiste riserva di disciplina legale, che non può dubitarsi che oggetto dell’intervento regolamentare e del conseguente effetto di delegificazione mediante abrogazione della preesistente disciplina legale sia il procedimento per la concessione della c.i.g.s.. Di talchè, costituendo la comunicazione di avvio della procedura, nonchè l’esame congiunto, disciplinati dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed 8 momenti della serie coordinata e collegata di fasi, atti ed adempimenti prodromici alla emanazione del provvedimento finale di concessione della c.i.g.s., doveva consequenzialmente ritenersi che le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 che hanno regolamentato tanto la comunicazione di avvio che la fase di esame congiunto, avessero direttamente inciso, abrogandolo, sul complessivo sistema procedimentale delineato dalla L. n. 164 del 1975 e dal successivo provvedimento normativo del 1991.

Col secondo e terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione alla efficacia degli accordi sindacali raggiunti in corso di gestione della cigs e alla i, nozione di ragioni ostative alla rotazione (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva la società ricorrente che erroneamente la corte territoriale aveva omesso di considerare che il tema della rotazione era stato affrontato nella sede normativamente corretta, ossia nell’ ambito dell’esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5 tant’è che, a seguito degli incontri intervenuti con le organizzazioni sindacali e con la parte pubblica, l’azienda aveva riconsiderato la propria iniziale indisponibilità alla rotazione, e pertanto non poteva dubitarsi che la procedura fosse stata correttamente eseguita.

Col quarto motivo, prospettando violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1375 c.c. in relazione all’accordo sindacale del 18.3.2003, nonchè della L. n. 223 del 1991, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3), la società ricorrente lamenta come l’aprioristica negazione di ogni efficacia sanante dell’accordo sindacale del marzo 2003 determina una non meglio precisata "natura genetica" del vizio che inficerebbe il provvedimento di collocazione in cigs, sebbene con tale accordo i lavoratori sospesi fossero stati individuati sulla base di criteri selettivi e di rotazione precisi e concordati.

Col quinto motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione al verbale del Ministero del Lavoro del 5.12.2002 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la corte territoriale aveva del tutto omesso di considerare il valore probatorio da attribuire al verbale del 5.12.2002 con il quale il Ministero del lavoro aveva certificato la regolarità della procedura svoltasi, essendosi limitata a considerare tale atto tamquam non esset, trascurando del tutto di considerare che il giudice ordinario poteva sindacare il detto atto amministrativo, che si doveva presumere legalmente adottato, esclusivamente ad iniziativa del lavoratore e solo ove fosse configurabile il vizio dell’eccesso di potere.

Col sesto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione al contenuto della lettera di apertura della procedura (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva la società che, pur qualora si ritenesse applicabile la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non si sarebbe potuto dubitare della esaustività del contenuto delle comunicazioni di avvio della procedura di c.i.g.s., basandosi la diversa conclusione cui era pervenuta la corte territoriale su una "rigoristica e fuorviante" lettura della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6.

Ciò in quanto la comunicazione aziendale del 31.10.2002 non si limitava alla individuazione del solo criterio di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione fondato sulle "esigenze tecniche, organizzative e produttive", ma conteneva una sequenza di indicatori – quali l’individuazione delle unità organizzative interessate dalle sospensioni, la specificazione delle singole attività o produzioni coinvolte, la suddivisione numerica tra quadri, impiegati, intermedi ed operai, la determinazione degli elementi in cui trovavano concretizzazione le dedotte esigenze tecnico, produttive ed organizzative, la rilevanza delle esigenze funzionali e professionali – dai quali era agevole desumere come i criteri indicati fossero dotati di sufficiente chiarezza e specificità, sia pure come linee guida dell’operazione selettiva.

Con il conseguente pieno rispetto dell’obbligo informativo dell’azienda, obbligo che nella fase iniziale non poteva essere troppo "stringente" e la cui "concretezza" doveva vagliarsi solo nel momento del confronto sindacale.

Col settimo motivo di gravame, infine, si prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, e del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 nonchè vizio di motivazione, ed, al riguardo, rileva la società ricorrente che la sentenza censurata si era limitata ad una astratta valutazione della legittimità della procedura, senza valutare la specifica posizione soggettiva della parte intimata, nonostante che fossero stati adottati criteri di selezione, per quanto non particolarmente dettagliati, del tutto oggettivi e che n imponevano, pertanto, al giudice di svolgere l’attività istruttoria necessaria a verificare la conformità dei criteri individuati alla funzione dell’istituto.

2. L’esame del primo motivo del ricorso richiede – per quanto occorre – una breve premessa di ricostruzione legislativa.

2.1.- Sul piano normativo, deve rammentarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che ha introdotto una riforma organica dell’istituto della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla predisposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1 e 2).

Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5. Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato a seguito della delega conferita dalla Legge di Semplificazione Amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che ha inserito il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria regolato dalla L. n. 223 del 1991 tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla Legge stessa).

Il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 regolamenta l’esame congiunto della situazione aziendale e testualmente prevede che:

"1. L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l’esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l’intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende f attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti". 2.2 Dalla sovrapposizione di fonti normative si origina il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla cigs, oggetto principale del ricorso in esame.

I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultimo testo. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle prescrizione del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5, e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione – atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (cfr. Cass. 28.11.08 n. 28464).

Gli argomenti addotti a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218 persegue lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della cigs, ma non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali, sono di ordine sistematico e di ordine testuale.

Sul piano sistematico, deve osservarsi che mentre gli organi pubblici (CIPI, Ministero n del lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti amministrativi, spetta ai soggetti privati (datori di lavoro e organizzazioni sindacali) gestire la crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione garantistica tanto delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori quanto delle prerogative istituzionali delle organizzazioni sindacali. Esiste, dunque, una chiara distinzione tra procedimento amministrativo volto all’emissione del provvedimento concessorio e la gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, di cui costituisce significativo momento la comunicazione dei criteri di scelta e l’individuazione delle modalità di applicazione dei relativi criteri. A riprova viene menzionata la giurisprudenza di legittimità in materia di integrazione salariale, per la quale le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca del provvedimento (Cass. S.u. 11.1.07 n. 310; Cass. 27.1.06 n. 1732), mentre all’interesse legittimo si sostituisce, per effetto del provvedimento di ammissione, la piena posizione di diritto nel rapporto tra l’imprenditore (o i lavoratori) e l’INPS (Cass. S.u.

10.8.05 n. 16780).

Quanto ai riferimenti di carattere testuale, si rileva,poi, che nel D.P.R. n. 218 la semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti iniziali ("la domanda di intervento straordinario", art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento (art. 9), e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. n. 218, art. 13 non è inclusa alcuna disposizione della L. n. 223. In conclusione, dunque, deve ribadirsi, con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008, che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, e ciò anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni, ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione dell’ integrazione salariale. Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione del datore di lavoro di avvio della procedura a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma del D.P.R. n. 218, art. 2 sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri del datore di lavoro con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs in esame).

Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a dare, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del prescritto esame congiunto.

Il primo motivo va, pertanto, rigettato.

3. A tale rigetto consegue l’assorbimento del quinto motivo con il quale si contesta la mancata assegnazione di "valore asseverativo della regolarità della procedura" al verbale del Ministero del Lavoro del 5.12.02, essendo evidente che ove si ritenga che i criteri di individuazione e le modalità della rotazione debbano essere predeterminati (e cioè, indicati ab initio) nella comunicazione di avvio della procedura, è superfluo scrutinare l’asserito valore asseverativo di un documento che dovrebbe certificare che quell’indicazione si è perfezionata, invece, solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

4. Con il secondo e terzo motivo la società ricorrente sostiene che l’accordo del 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura ed al riguardo richiama alcune pronunce di questa Corte che si sono espresse in tal senso (Cass. n. 14721 del 2.8.2004 ; Cass. n. 12307 del 21.8.2003 ed altre).

In proposito va precisato che queste decisioni hanno quale presupposto fattuale che l’accordo sia di per sè risolutivo, nel senso che il suo contenuto sia esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8 dato che, in tal caso, costituirebbe solo un inutile formalismo imporre al datore di lavoro di comunicare alle oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (cfr. in particolare Cass. 3.5.2004 n. 8353).

All’applicazione di questa giurisprudenza nel caso di specie, tuttavia, ostano considerazioni sia fattuali che logiche.

Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si è limitato a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza peraltro indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che di per sè esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non potevano soddisfare l’esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro fosse coerente col programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di tutelare la loro posizione individuale, sottoponendo a controllo il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.2010 n. 11254).

Con il che deve conclusivamente ritenersi che il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata sul principio consolidato (dopo l’intervento delle S.U., con la sentenza n. 302 del 11.5.2000) secondo cui, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle oo.ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi e che tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

Resta assorbita ogni ulteriore censura, ivi compresa quella prospettata col (connesso) quarto motivo.

5. Infondato è, poi, anche il sesto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati nella comunicazione del 31.10.2002 di avvio della procedura.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato, infatti, che, nonostante la L. n. 223, art. 1, comma 7 preveda che oggetto della comunicazione debbano essere "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", tali criteri debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.U. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile, dalla quale non poteva evincersi il percorso aziendale che aveva portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. 6. Va rigettato, infine, anche il settimo motivo, con cui si sostiene che il giudice di appello, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe dovuto pur sempre valutare nel merito se la scelta di collocare in cigs il lavoratore fosse coerente con i criteri indicati nella comunicazione iniziale, se non altro perchè l’accertata inidoneità dei criteri indicati rende superflua ogni indagine in tal senso.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore del difensore sottoscrittore del controricorso dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in Euro 55,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’avv. Roberto Carapelle.

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