Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 538 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso al T.A.R. Firenze n. 1281 del 2009 il sig. J.B. ha chiesto l’annullamento del complesso delle operazioni elettorali comunali nel Comune di Firenze tenutasi in data 6 e 7.6.2009, del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 24.6.2009, di proclamazione degli eletti, e della deliberazione n. 537/2009 del Consiglio Comunale di Firenze con la quale è stata convalidata l’elezione dei consiglieri relativa alla consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009;

Con il ricorso a detto T.A.R. n. 1305 del 2009, il sig. Sarra Riccardo ha chiesto l’annullamento delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per il Comune di Firenze tenutasi il 67 giugno 2009 (I° turno) ed il 2122 giugno2009 (II° turno), relativamente alla formazione della graduatoria dei candidati della lista n. 13, avente il contrassegno "Il Popolo delle Libertà", così come risultante dalla proclamazione degli eletti effettuata dall’Ufficio Centrale in data 24 giugno 2009 e, in particolare, ma non solo, del prospetto dei voti di preferenza dell’Ufficio Centrale riportante la graduatoria dei candidati della lista n. 13 e dell’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio, il tutto sempre relativamente alla graduatoria dei candidati della lista n. 13. Inoltre ha chiesto l’annullamento di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, nella parte in cui gli stessi contrastasse con le tabelle di scrutinio e/o con le schede di votazione, e la conseguente correzione e modifica sia del numero complessivo dei voti di preferenza e della cifra individuale attribuiti al ricorrente nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, sia della proclamazione degli eletti; ha infine chiesto la proclamazione del sig. R.S. quale eletto al Consiglio Comunale del Comune di Firenze, e comunque, la modifica della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 13 avente il contrassegno "Il Popolo della Libertà".

Con sentenza n. 679 del 2010 il T.A.R. Toscana, Sezione II, ha riunito detti ricorsi n. 1281 del 2009 e n. 1305 del 2009 accogliendoli in parte, correggendo il risultato elettorale nei sensi di cui in motivazione e dichiarando i signori R.S., J.B. e G.B. rispettivamente primo, secondo e terzo dei non eletti nella lista n. 13; ha confermato per il resto il risultato elettorale relativamente alla lista medesima.

Con il ricorso in appello in esame il sig. G.B., controinteressato nel giudizio di primo grado, ha chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, sia confermato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Firenze quale risultante all’esito delle originarie operazioni elettorali tenutesi il 6/7 giugno 2009. In subordine, previa rinnovazione delle operazioni di scrutinio elettorale tramite il riconteggio delle schede di tutte le sezioni a favore di tutti i candidati, ovvero, in ulteriore subordine, previa applicazione dei risultati ottenuti a seguito della rinnovazione delle operazioni elettorali effettuata in primo grado a favore di tutti i candidati, ha chiesto che sia annullato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale suddetto e dunque il complesso delle operazioni elettorali. Inoltre ha chiesto l’attribuzione, previo nuovo controllo delle schede e dei risultati di ogni Sezione, dei voti illegittimamente non assegnati alla lista n. 13 "Il Popolo delle Libertà" ed in particolare al candidato G.B., con riconteggio dei voti e nuova determinazione dei risultati.

A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:

1.- Inammissibilità del ricorso di primo grado n. 1281 del 2009.

Il ricorso proposto dal sig. Sarra in primo grado era inammissibile per genericità, per mancata alligazione di apprezzabili principi di prova delle affermazioni contenute nelle varie censure e per insussistenza dell’interesse a ricorrere.

Erroneamente il T.A.R. ha proceduto al rinnovo delle operazioni elettorali sulla base delle affermazioni di un soggetto asseritamente presente alle operazioni di gara, senza la proposizione di precise censure circa le operazioni di voto nelle sezioni indicate in ricorso e in assenza di specifiche contestazioni emergenti dai verbali, nonché di indicazione del numero dettagliato dei voti in contestazione e delle ragioni delle dedotte discrepanze.

2.- Eccesso di potere per illegittimità manifesta.

La ripetizione delle operazioni di scrutinio è stata "abnorme" perché il nuovo parziale conteggio è stato effettuato sulla base di tabelle di scrutinio che potevano recare errori in quanto compilate in concomitanza delle operazioni di spoglio.

Sarebbe discutibile la decisione del Giudice di primo grado di ricreare una nuova graduatoria sulla base di tabelle relative solo ad alcune sezioni elettorali, senza considerare che dai verbali di sezione risultavano errori a detrimento di tutti i candidati, che, per ciò stesso si compensavano.

La ripetizione delle operazioni elettorali non avrebbe comunque dovuto essere parziale, o a campione, ma globale e riguardare tutti i candidati e tutte le sezioni in cui ciascun candidato avesse rilevato irregolarità.

Anche relativamente all’appellante risulterebbero numerose difformità in varie sezioni e, se ad esso fossero confermate le 466 preferenze già attribuite, supererebbe comunque il candidato Sarra.

3.- L’affermazione contenuta in sentenza che al sig. B. non potrebbero essere riconosciuti eventuali voti di preferenza in più, anche se la loro sussistenza fosse emersa dalle tabelle di scrutinio, per omessa proposizione in primo grado di ricorso incidentale, non sarebbe condivisibile, dovendo derivare l’attribuzione degli esatti voti di preferenza all’appellante dalla applicazione di corretti criteri di calcolo all’atto del rinnovo del conteggio.

Con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato e depositato il 18.6.2010 il sig. R.S. ha dedotto i seguenti motivi:

1.- Inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il deposito dell’atto di appello nella segreteria della Sezione è avvenuto in data 14.6.2010, oltre il termine dimezzato di quindici giorni decorrente la notifica dello stesso in data 25.5.2010.

2.- Infondatezza del primo motivo di appello per incondivisibilità dell’assunto che il ricorso di primo grado sarebbe stato inammissibile per genericità, stante la evidenziazione di errori specifici ed esattamente individuati da parte del sig. Sarra e la rilevabilità "ictu oculi" degli errori che avrebbero dovuto indurre l’ufficio Centrale elettorale ad effettuare il riscontro tra i dati dei verbali di sezione e le tabelle di scrutinio.

3.- Correttamente non è stato disposto il riesame di tutta la attività svoltasi durante le operazioni elettorali, non potendosi ampliare l’oggetto del giudizio, e ai dati emergenti dalle tabelle di scrutinio deve essere riconosciuta prevalenza.

Non poteva far valere il sig. B., nella qualità di controinteressato, violazioni dedotte da un ricorrente in assenza di ricorso autonomo o incidentale.

4.- Nella ipotesi che siano accolte le doglianze espresse nel secondo motivo dell’appello è stato proposto ricorso in appello incidentale condizionato per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dovessero essere conteggiati per la definizione della graduatoria anche i voti risultanti dalla istruttoria che ha interessato il ricorso n. 1281 del 2009, o quelli risultanti da più ampia istruttoria eventualmente disposta in appello.

Ha in conclusione chiesto il sig. Sarra la reiezione dell’appello e, in subordine, nel caso in cui si ritenesse di dover esaminare le doglianze espresse nell’appello principale nel motivo rubricato come "Eccesso di potere per illegittimità manifesta", la riforma della sentenza di cui trattasi con riferimento al punto in cui statuisce che "non possono essere prese in considerazione sezioni elettorali diverse da quelle indicate nel ricorso e diverse censure di attribuzione di voti al sig. Sarra, in assenza di motivi aggiunti ritualmente notificati al ricorrente". Inoltre ha chiesto che siano considerate anche le sezioni elettorali oggetto di istruttoria nel ricorso riunito n. R.G. 1281 del 2009, l’attribuzione al sig. Sarra dei voti in esse riscontrati e che sia corretto il risultato elettorale dichiarando il suddetto eletto al Consiglio comunale di Firenze.

Con memoria depositata il 14.7.2010 il sig. R.S. ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 5.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame il sig. G.B., controinteressato nel giudizio di primo grado, ha chiesto che, in riforma della sentenza n. 679 del 2010 del T.A.R. Toscana, Sezione II (con la quale sono stati riuniti i ricorsi n. 1281 del 2009 e n. 1305 del 2009 accogliendoli in parte, correggendo il risultato elettorale nei sensi di cui in motivazione e dichiarando i signori R.S., J.B. e G.B. rispettivamente primo, secondo e terzo dei non eletti nella lista n. 13; confermando per il resto il risultato elettorale relativamente alla lista medesima), sia confermato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Firenze quale risultante all’esito delle originarie operazioni elettorali tenutesi il 6/7 giugno 2009. In subordine, previa rinnovazione delle operazioni di scrutinio elettorale tramite il riconteggio delle schede di tutte le sezioni a favore di tutti i candidati, ovvero, in ulteriore subordine, previa applicazione dei risultati ottenuti a seguito della rinnovazione delle operazioni elettorali effettuata in primo grado a favore di tutti i candidati, ha chiesto che sia annullato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale suddetto e dunque il complesso delle operazioni elettorali. Inoltre ha chiesto l’attribuzione, previo nuovo controllo delle schede e dei risultati di ogni Sezione, dei voti illegittimamente non assegnati alla lista n. 13 "Il Popolo delle Libertà" ed in particolare al candidato G.B. con riconteggio dei voti e nuova determinazione dei risultati.

2.- Innanzi tutto la Sezione deve verificare la ricevibilità del ricorso in appello, che, come anche eccepito dal resistente sig. R.S., risulta essere stato depositato oltre il termine dimidiato dall’ultima notifica fissato dall’art. 29 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Va in primo luogo premesso che il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la Segreteria del Giudice adito ha carattere perentorio in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del Giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo per sopperire all’inerzia dell’interessato (Consiglio Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331).

In secondo luogo va rilevato che in materia elettorale l’appello, sulla base del combinato disposto dell’art. 36, penultimo comma, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e dell’art. 29 II comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, vigenti all’epoca di proposizione dell’appello de quo, deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine, abbreviato rispetto a quello stabilito nel rito ordinario, di quindici giorni dall’ultima notificazione (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 1991, n. 102).

Nel caso che sia prevista una pluralità di notifiche dell’appello per la determinazione del "dies a quo" del decorso del termine fissato per il deposito del ricorso in appello deve aversi riguardo, secondo il Collegio, all’ultima consegna avvenuta utilmente nel termine per appellare (Consiglio Stato, sez. VI, 09 febbraio 2006, n. 527) e il termine per il deposito di un ricorso deve essere computato dalla data in cui detta ultima notificazione si è perfezionata e non dalla precedente data in cui la parte ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario (Consiglio Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6363).

Ovviamente nel far riferimento all’ultima notifica, non può che tenersi conto solo delle notifiche necessarie ai fini dell’integrità del contraddittorio e non di quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente "ad abundantiam", perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; infatti, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine per il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima notifica utile (Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835).

Ritiene infine la Sezione di dover precisare che in caso di restituzione al mittente dell’avviso di ricevimento in data successiva rispetto a quella della notificazione, non può essere condiviso l’orientamento di quella parte di giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2006, n. 3705) per la quale può farsi riferimento, per la decorrenza del termine in questione, alla data della restituzione dell’avviso di ricevimento, in analogia con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle fattispecie relative alla notificazione del ricorso, in forza dei quali non viene più fatto carico al soggetto che procede alla notificazione dell’atto giudiziale dei "tempi morti" necessari all’ufficio addetto alle notifiche per consegnare l’atto stesso al destinatario.

Non può infatti concordarsi con la tesi che i "tempi morti" che non possono gravare sull’appellante in vista del deposito dell’appello siano quelli che corrono tra la data di notificazione e quella di restituzione dell’avviso di ricevimento.

Invero eventuali ritardi nella restituzione dell’atto o dell’avviso non potrebbero, ad avviso della Sezione, pregiudicare la parte che ha inviato l’atto per la notificazione, che non si vedrebbe ridurre ulteriormente e senza sua colpa il già abbreviato termine previsto per il deposito dell’appello, che deve essere depositato, di norma, in una con la prova delle avvenute notificazioni. Senza che ciò impedisca il deposito dell’atto, per motivi di celerità, anche in assenza degli avvisi di ricevimento.

La tesi appena riferita viene sostenuta, con riferimento ai termini ordinari di deposito, sulla base di un’esegesi dell’art. 21, comma 2, della L. n. 1034 del 1971, là dove impone di depositare il ricorso "con la prova delle avvenute notifiche", che individua nel momento della possibilità di quest’ultimo adempimento il giorno iniziale del termine per il deposito. La disposizione in esame, infatti, identifica in maniera espressa ed univoca il "dies a quo" del termine per il deposito del ricorso nella data dell’ultima notifica ("il ricorso…deve essere depositato…entro trenta giorni dall’ultima notifica"), con la conseguenza che, a fronte della chiarezza del dato testuale relativo all’individuazione del momento iniziale del termine in questione, resta preclusa, in ossequio al canone esegetico espresso dalla regola "in claris non fit interpretatio", ogni opzione ermeneutica che implica l’identificazione di una data di decorrenza del termine diversa da quella palesemente e puntualmente indicata dalla norma.

Dette considerazioni sono pienamente applicabili anche al rito speciale previsto per l’appello in materia elettorale dall’art. 36, penultimo comma, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e dall’art. 29 II comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nemmeno per il quale la formale attestazione delle avvenute notifiche condiziona l’adempimento del deposito nel ridotto termine previsto, potendo il relativo onere della prova essere assolto non appena possibile (e non in necessaria coincidenza temporale con la formalità del deposito del ricorso e cioè, in caso di notifica a mezzo posta, quando viene ricevuto l’avviso di ricevimento dell’atto notificato (Consiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3662).

Nel caso che occupa risulta dagli avvisi di ricevimento allegati all’atto di appello che le notifiche dell’appello alle parti che possono considerarsi vere e proprie contro interessate, cioè il Comune di Firenze, il sig. S.A. ed il sig. J.B., sono avvenute in data 25.5.2010. Risulta altresì da copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica al sig. R.S., depositato in giudizio il 5.11.2010, che questi ha ricevuto l’atto de quo in data 25.5.2010.

Il ricorso in appello è stato depositato in Segreteria in data 14.6.2010, oltre il perentorio termine di quindici giorni dall’ultima notifica, sicché è da considerarsi irricevibile per tardivo deposito.

A nulla vale che l’avviso di ricevimento relativo alla notifica al suddetto sig. R.S. riporti il timbro postale relativo alla restituzione al mittente con impressa la data del 20.9.2010 e che sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica al sig. Bianchi non risulti apposto il timbro postale attestante la data di restituzione al mittente, sia, perché per le argomentazioni in precedenza svolte, le circostanze sono irrilevanti, non ostando la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento con la prova della avvenuta notifica al deposito dell’atto di appello in termini e considerato che esso atto è stato comunque depositato in epoca pregressa rispetto a detta data.

Non rileva neppure la circostanza che l’ulteriore notificazione, effettuata nei confronti del Sig. S.B. alla data del deposito del ricorso non risultasse ancora perfezionata, giusta la relata dell’Ufficiale Giudiziario, risultante dall’avviso di ricevimento depositato in data 5.11.2010, (che reca la indicazione che l’avviso è stato immesso nella cassetta postale ed affisso alla porta di ingresso dello stabile in indirizzo, nonché le dizioni "plico depositato presso l’ufficio" in data 25.5.2010 "plico non ritirato entro il termine di dieci giorni"), dal momento che tale parte, come pure i sigg.ri Francesco Torselli, Bianca Maria Giogoli, Marcello Masotti, Marco vedovato ed Elena Rossi (ai quali l’appello è stato notificato perché erano stati intimati in primo grado) non sono qualificabili come veri e propri controinteressati all’impugnativa, non essendo stati i loro interessi incisi dalla sentenza impugnata.

3.- Quanto al ricorso in appello incidentale condizionato presentato dal sig. R.S. esso è da ritenere improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito del declaratoria di irricevibilità dell’appello principale, perché con esso è stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dovessero essere conteggiati per la definizione della graduatoria anche i voti risultanti dalla istruttoria che ha interessato il ricorso n. 1281 del 2009, o quelli risultanti da più ampia istruttoria eventualmente disposta in appello.

Comporta la mancanza di interesse all’esame dell’appello incidentale condizionato proposto in dipendenza dell’appello principale, il mancato accoglimento di questo, essendo esso appello ammesso esclusivamente per contestare l’iniziativa processuale avversaria e, pertanto, non ha più ragion d’essere quando la pretesa dell’altra parte risulta definitivamente respinta.

Al mancato accoglimento dell’appello principale non può quindi che seguire la dichiarazione di improcedibilità, per difetto di interesse, dell’appello incidentale condizionato (Consiglio Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 203).

4.- L’appello principale deve essere conclusivamente dichiarato irricevibile, mentre l’appello incidentale condizionato deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; deve conseguentemente essere confermata la prima decisione.

La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale condizionato proposto dal sig. R.S..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 7506 Cessione di alloggio popolare ed economico in proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., conduttrice, sin dal marzo del 56, di un terraneo sito in (OMISSIS), di proprietà dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari della provincia (in seguito, per brevità, Istituto o IACP), convenne l’Istituto dinanzi al Tribunale e – premesso che nel 1960 il convenuto aveva pubblicato apposito bando per la cessione in proprietà dell’immobile, ai sensi del D.P.R. n. 2 del 1959, art. 19, che ella aveva presentato domanda di partecipazione offrendo il prezzo richiesto e che solo successivamente il bando era stato revocato "per sopravvenute esigenze di ordine pubblico" – chiese l’emanazione di una sentenza ex art. 2392 c.c., che tenesse luogo del contratto non stipulato.

Il giudice adito, con sentenza dell’8.6.01, accolse integralmente la domanda ed imputò a pagamento del prezzo dell’immobile le somme versate dalla P. allo IACP dopo la data di conclusione del negozio di cessione.

L’appello proposto dallo IACP contro la decisione fu accolto solo parzialmente dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza del 7.9.04: 1) rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in via preliminare dall’appellante; 2) rigettò i successivi due motivi di gravame, rilevando che il bando-concorso, contenente tutti gli estremi dell’immobile ed il relativo prezzo di cessione, nonchè le modalità di presentazione dell’offerta e l’indicazione della documentazione necessaria, costituiva presupposto specifico per l’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto per legge all’assegnataria e che, poichè la P. aveva esercitato la prelazione nelle forme volute dallo IACP, era venuto meno ogni potere discrezionale di revoca del bando ed il contratto doveva ritenersi concluso a norma dell’art. 1326 c.c., con conseguente obbligo dell’Istituto di trasferire il bene alla prelazionaria al prezzo indicato nel bando medesimo e non a quello attualizzato ai valori correnti,secondo la stima effettuata dall’UTE ai sensi della L. n. 560 del 1993; 3) ritenne fondato l’ultimo motivo di impugnazione ed affermò, che, in assenza di prova contraria, le somme versate dalla P. allo IACP non potevano essere imputate al prezzo dell’immobile, costituendo, sino alla stipula del contratto definitivo, corrispettivo della locazione. Dichiarò pertanto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, che il trasferimento in proprietà del bene era subordinato al pagamento in un’unica soluzione, da parte dell’appellata, della somma di Euro 4.062,45, ovvero del corrispettivo della cessione originariamente pattuito, maggiorato degli interessi previsti dal D.P.R. n. 2 del 1959, art. 19, dalla data di conclusione del contratto a quella della decisione.

Lo IACP ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandola a due motivi di ricorso, col primo dei quali ha – fra l’altro – ribadito l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. P.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale.

Con sentenza del 19.12.07 le SS.UU. di questa Corte, riuniti il ricorso principale e quello incidentale, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del G.O. ed hanno rimesso la causa a questa sezione per l’esame delle ulteriori censure illustrate dalle parti.
Motivi della decisione

1.1) Con il primo motivo di ricorso lo IACP contesta che la fattispecie in esame possa essere assimilata ad un contratto preliminare. Rileva in proposito che in un rapporto che conserva connotati pubblicistici non può, nè logicamente, nè giuridicamente, inserirsi la disciplina tutta privatistica dell’esecuzione forzata dell’obbligo a contrarre, visto che il privato non acquista il diritto alla vendita, ma solo l’interesse legittimo a vedersi preferito nella vendita effettiva e definitiva dell’immobile.

1.2) Deduce, sotto altro profilo, che l’attività di diritto civile in cui è coinvolta la P.A. è comunque sottoposta a regole di diritto speciale e che la volontà dell’ente pubblico si determina attraverso un procedimento amministrativo, che accompagna la conclusione del contratto, mediante il quale vengono rese note le ragioni di pubblico interesse che giustificano l’intenzione di contrarre, la scelta del contraente e la formazione del consenso, in tale ottica, a dire de ricorrente, sarebbe errato assimilare ad una vera e propria offerta al pubblico il bando di cui al D.P.R. n. 2 del 1959, art. 19, che, più correttamente, andrebbe qualificato come invito a presentare domanda di cessione, cui, al fine di considerare perfezionato l’accordo fra le parti, deve seguire accettazione nelle forme di legge. Il motivo deve essere respinto.

Il D.P.R. n. 2 dei 1959, contempla due distinte fattispecie di cessione in proprietà degli immobili di edilizia popolare, distinguendo a seconda che essi siano o meno destinati ad abitazione.

Nella prima ipotesi, l’assegnatario di un alloggio (non compreso nelle quote di riserva di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R.) è titolare di un diritto alla cessione in proprietà del bene (da esercitarsi alle condizioni e secondo le modalità previste dal D.P.R. medesimo), cui corrisponde l’obbligo dell’ente proprietario di addivenire alla conclusione del contratto. Tale diritto, tuttavia, inserendosi in un rapporto dai connotati pubblicistici, è insuscettibile di esecuzione specifica, ed – a fronte del comportamento colposo dell’amministrazione, che rifiuti di trasferire la proprietà del bene dopo che la domanda di riscatto sia stata presentata ed accettata, mediante comunicazione del prezzo di cessione – può essere tutelato dinanzi all’A.G.O. solo attraverso un’azione risarcitoria (Cass. SS.UU. n. 11334/07).

Diversa è l’ipotesi che, come quella in esame, è disciplinata dall’art. 19 del D.P.R., posto che, ai sensi di tale norma, l’ente proprietario non ha un obbligo, ma soltanto la facoltà di cedere in proprietà all’assegnatario (qualora questi eserciti il diritto di prelazione che gli è riconosciuto dalla norma stessa), od (in caso contrario) a terzi, i locali adibiti ad uso diverso dall’abitazione.

Tale facoltà, implicando un’attività non vincolata, ma alla quale sono anzi connessi ampi poteri discrezionali e valutativi, è esercitata dall’ente secondo le regole del diritto privato (Consiglio di Stato nn. 6884/05, 878/92).

Ne consegue, per un verso, che, una volta che la proposta di cessione sia stata accettata dal soggetto a cui è rivolta, il contratto è concluso e la proposta non è più revocabile e, per l’altro, che il cessionario, nel caso in cui il cedente non proceda al trasferimento, può avvalersi dello specifico strumento posto a sua disposizione dall’art. 2932 c.c..

Ciò premesso, l’ulteriore censura che lo IACP muove alla sentenza impugnata, per aver attribuito al bando la natura di offerta ad esercitare la prelazione rivolta alla P., va dichiarata inammissibile.

La Corte territoriale ha operato una chiara distinzione fra il bando concorso, indirizzato ad una generalità indistinta di soggetti, e quello specifico, con indicazione del prezzo e delle modalità di presentazione della domanda, nella specie ricevuto dalla prelazionaria. La qualificazione data dal giudice d’appello al documento in questione costituisce, dunque, un accertamento di merito in ordine al contenuto dell’atto negoziale, che non può essere contrastato attraverso la mera enunciazione della diversa qualificazione che il ricorrente ritiene debba essere riconosciuta, in via generica ed indifferenziata, a qualsiasi tipo di bando emesso ai sensi dell’art. 19 cit..

L’Istituto avrebbe pertanto dovuto impugnare la decisione sul punto, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denunciando o la violazione da parte del giudice d’appello dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o la sussistenza di un vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione (cfr., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 13587/010, 13242/010, 10544/2010).

2) Col secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione degli artt. 1366 e 1371 c.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, deduce che la Corte territoriale ha errato nell’individuare il prezzo di vendita in quello originario, fissato nel bando di concorso, anzichè in quello attualizzato, determinato dall’UTE, ai sensi della L. n. 560 del 1993, dopo l’avvenuta revoca del bando. Sostiene a riguardo che la P., acquistando l’immobile al prezzo originario, realizzerebbe un ingiustificato vantaggio a danno della collettività e che un tale contratto sarebbe inficiato ab origine dal vizio genetico della lesione ultra dimidium.

Anche tale motivo è infondato e deve essere respinto.

E’ infatti evidente che la P. non può essere tenuta al pagamento di un prezzo superiore a quello contrattualmente pattuito, ovvero al prezzo indicato nel bando contenente l’offerta di cessione, da lei accettata nei termini richiesti. Lo IACP, d’altro canto, non può che imputare al proprio colposo comportamento il mancato trasferimento dell’immobile a distanza di oltre cinquant’anni dalla conclusione del contratto: deve escludersi, pertanto, che la cessionaria, ottenendo solo oggi il pieno riconoscimento di un diritto che ha maturato sin dal 1960, realizzi un indebito arricchimento a danno dell’Istituto (essendo fuor di luogo, attesa la natura privatistica del contratto, il richiamo alla lesione dell’interesse pubblico).

L’assunto del ricorrente, secondo cui la P. dovrebbe versare il prezzo determinato dall’UTE ai sensi della L. n. 560 del 1993, dopo la revoca del bando, non tiene conto, peraltro, che (al di là della già affermata illegittimità di una revoca intervenuta dopo la conclusione del contratto, rilevabile dal G.O. in via incidentale), il provvedimento di revoca è stato annullato con decisione della Commissione di Vigilanza per l’edilizia popolare ed economica del 16.7.77 e che le norme introdotte con la L. n. 560 del 1993 non si applicano ai rapporti anteriori che, come quello in esame, erano già definiti alla data della loro entrata in vigore.

Non si vede, infine, sotto quale profilo possa prospettarsi la rescindibilità dei contratto ai sensi dell’art. 1448 c.c., difettando del tutto i presupposti dello stato di bisogno dello IACP e dell’approfittamento della prelazionaria, e dovendosi inoltre escludere che, alla data in cui all’Istituto pervenne l’accettazione dell’offerta, sussistesse una notevole sproporzione fra il valore del terraneo ed il prezzo pattuito fra le parti, che era stato determinato dalla Commissione istituita ai sensi del D.P.R. n. 2 del 1959, art. 6. 3) Con il primo motivo di ricorso incidentale, P.A. lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto provate talune circostanze di fatto, da lei allegate ed asseritamente non contestate dallo IACP (avvenuto versamento da parte sua, ed in favore dell’Istituto, di somme di gran lunga superiori al prezzo di cessione, richiesta di pagamento rateale di tale prezzo) che avrebbero condotto all’integrale rigetto dell’appello.

4) Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sui contratti e sulla loro interpretazione, deduce che, poichè il contratto conclusosi con l’accettazione della proposta di cessione costituisce una vera e propria vendita, con pagamento rateale e con riserva della proprietà, ai sensi dell’art. 1523 c.c., i versamenti da lei effettuati avrebbero dovuto essere imputati in conto prezzo.

Entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili.

Il primo, infatti, difetta del requisito dell’autosufficienza, in quanto non riporta quelle parti degli scritti difensivi dello IACP dai quali dovrebbe desumersi la mancata contestazione delle circostanze di fatto allegate in citazione, nè rinvia agli atti od ai verbali di causa contenenti tali scritti, ed impedisce, pertanto, a questa Corte di operare il dovuto riscontro.

Il secondo introduce invece in giudizio un tema d’indagine del tutto nuovo, sul quale non si è mai sviluppato il contraddittorio fra le parti ed il cui accoglimento risulterebbe, oltretutto, incompatibile con il petitum indicato in citazione.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione fra le stesse delle spese del presente grado.
P.Q.M.

La Corte: rigetta i ricorsi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese de grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona impugna la sentenza del tribunale della stessa città, del 9 dicembre 2009, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A.Z., imputato del delitto di furto, ex art. 624 cod. pen., per remissione tacita di querela. Ha ritenuto il decidente che la persona offesa, rimasta assente durante tutto il procedimento, avesse, con tale comportamento, tacitamente manifestato la volontà di rimetterla.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152 c.p. posto che, si sostiene, ad una condotta meramente omissiva della persona offesa, non può attribuirsi alcun significato specifico, come affermato dalle S.U. di questa Corte con recente sentenza.

Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

-2- Il ricorso è fondato, alla luce della richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che: "Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela- non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p.p., comma 2" (Cass. SU n. 46088/08).

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-03-2011, n. 2230 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dagli atti di causa emerge che alla ricorrente è stata contestata la violazione degli artt. 41/11 e 146/3 del Codice della strada commessa il 5.10.2009 per avere oltrepassato un semaforo segnalante via impedita (luce rossa).

Conseguentemente, è stata elevata una contravvenzione notificata in data 11.12.2009, che la ricorrente ha contestato con ricorso in opposizione dinanzi al Prefetto di Roma, ai sensi dell’art. 230, comma 1 bis, del codice della strada.

Con ordinanza n. 00091100024645 in data 20.10.2010 il Prefetto di Roma ha rigetto il ricorso in opposizione e la ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

Tuttavia, avendo smarrito l’originale del provvedimento impugnato e la relativa relata di notificazione, l’interessata ha avanzato istanza di accesso datata 30.12.2010, notificata il 4.1.2011.

L’Amministrazione resistente non si è pronunciata entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, co. 4, l.n. 241\90 e, quindi, la richiesta deve intendersi respinta (secondo quanto prevede la stessa norma).

Non vi è dubbio, tuttavia, che la ricorrente abbia diritto ad ottenere gli atti richiesti e che, quindi, il silenziorigetto sia illegittimo, in quanto l’ordinanza n. 00091100024645 in data 20.10.2010 del Prefetto di Roma e la relativa relata di notificazione costituiscono l’esito di un procedimento riguardante la ricorrente, sicché è evidente il proprio interesse ad ottenere i documenti richiesti.

Conseguentemente, va ordinato alla Prefettura di Roma di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, mediante estrazione di copia, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla parte resistente di consentire l’accesso agli atti sopra indicati, con le modalità ed entro il termine indicati in motivazione;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.