T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1807 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto parte ricorrente di essere dipendente dell’ASL Napoli 1 in cui è confluita la ex USL n.42; con il provvedimento impugnato, nonostante l’attività prestata fosse stata autorizzata, si è disposto la restituzione di una somma percepita per l’attività svolta nell’ambito dell’incentivazione alla produttività, nonché il recupero delle ore di plusorario rese e non dovute, sul presupposto dell’avvenuto percepimento di un importo eccedente quanto effettivamente dovuto.

Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.3 e 7 della Legge n.241/1990, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.

2. Il Collegio ritiene, con riguardo alla problematica del recupero delle somme erroneamente corrisposte dall’Amministrazione, di non ignorare come proprio questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 12.12.2007, n.16222) abbia talvolta sostenuto che siffatto recupero non costituirebbe un atto assolutamente vincolato, trattandosi, nella sostanza, di un atto di autotutela che dovrebbe, pertanto, tener conto del "peso" del recupero sulla situazione concreta, dell’affidamento ingenerato nel dipendente, nonché dello stato di buona fede dello stesso (Cons. Stato, VI, 28.6.2007, n. 3773; V, 13.7.2006, n.4413; 15.10.2003, n. 6291), attesa la natura discrezionale puntualizzata dallo stesso art.21nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.

3. Tuttavia, nella fattispecie, si è dell’avviso di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale che ritiene comunque legittimo il recupero delle somme non tenendo conto della buona fede del percipiente, considerando il recupero come un atto dovuto non rinunziabile espressione di una funzione pubblica vincolata (ex multis, Cons. Stato, IV, 24.5.2007, n. 2651; 12.5.2006, n. 2679; 22.9.2005, nn. 4964 e n. 4983; T.A.R. Toscana, I, 8.11.2004, n. 5465; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 12.8.2003, n.1272; T.A.R. Lazio, Latina, 11.2.1993, n.143). In capo all’Amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce, perciò, una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione, alla quale si contrappone, avendo gli atti che si riferiscono ad un credito derivante da un rapporto di impiego natura paritetica e non autoritativa, una correlativa obbligazione del dipendente; qualora l’Amministrazione intenda recuperare le somme indebitamente corrisposte, non deve annullare l’atto di corresponsione delle stesse in quanto l’indebito si configura come tale per l’obiettivo contrasto con una norma, con la conseguenza che non vi è obbligo di motivare circa l’interesse pubblico che induce ad effettuare il recupero patrimoniale (T.A.R. Campania, Napoli, IV, 25.2.1998, n.681).

3.1 In definitiva la Sezione, come già in precedenti perfettamente identici alla fattispecie in esame (ex plurimis, 2.12.2009, nn.8285 e 8264), ritiene di fare proprio il principio della normale ripetibilità di tali crediti da parte della P.A., soprattutto nel caso di somme di lieve entità, ciò perché il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici ha natura di atto dovuto ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che la buona fede del percettore rileva ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente. Pertanto lo stato psicologico del debitore, in ipotesi in buona fede, di per sé non preclude l’attività di recupero dell’indebito, ma impone l’obbligo di una più approfondita valutazione degli interessi implicati, in particolare sotto il profilo del grado di lesione di quello del dipendente.

Ne consegue che, nel caso come in trattazione in cui il sacrificio imposto con il recupero è di lieve entità, l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme erogate indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto (Cons. Stato, IV, 8.6.2009, n.3516; V, 23.3.2004, n.1535; T.A.R. Veneto, III, 2.4.2009, n.1072; T.A.R. Lazio, Roma, Iter, 8.6.2009, n.5466; I, 1.4.2008, n. 2764; T.A.R. Campania, Salerno, I, 7.3.2006, n.237). Nonostante il richiamo ad un precedente della Sezione (n.4391 del 2007) che si era limitato a denunciare l’insufficienza della motivazione, per le ragioni dianzi esposte non appaiono, dunque, meritevoli di accoglimento neanche le censure dedotte in sede ricorsuale in ordine all’obbligo per l’Amministrazione di fornire una specifica motivazione delle ragioni del recupero, anche perché l’obbligo ex lege di recupero preclude la facoltà di rinunciare agli effetti favorevoli del decorso del tempo (Cons. Stato, IV, 11.12.2001, n. 6197).

4. Il Collegio, in conclusione, ritiene di rigettare il ricorso per come infondato.

Non si fa luogo a pronuncia sulle sperse in assenza di costituzione dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza all’Avvocatura Distrettuale dello Stato che difende la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli ai sensi della legge n.89 del 2001.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 18-04-2011, n. 3348 Albi professionali

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Svolgimento del processo

Con il proposto gravame è stato impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce della proposta formulata dalla Banca d’Italia, ha disposto ai sensi degli artt.6, comma 5, del DPR n.287/2000 la sospensione dell’iscrizione del ricorrente dall’Albo dei Mediatori Creditizi fino alle definizione del procedimento penale pendente a suo carico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.6, comma 5, del DPR n.287/2000. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità, ingiustizia, difetto di istruttoria e di presupposti;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art della L. n.241/1990 per carenza ed insufficienza della motivazione.

Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

Con il proposto gravame è stato impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce della proposta formulata dalla Banca d’Italia, ha disposto ai sensi degli artt.6, comma 5, del DPR n.287/2000 la sospensione dell’iscrizione del ricorrente dall’Albo dei Mediatori Creditizi fino alle definizione del procedimenti penale pendente a suo carico.

Al riguardo deve essere precisato che:

a) il procedimento penale a carico del signor R. si riferiva alla violazione degli artt. 132, c.1, del D.lgvo n.385/1993 e dell’art.110 del c.p.;

b) come previsto dall’art. 6 del DPR n.287/2000 e dall’art.6 del DM n.485/2001 la pendenza del suddetto procedimento poteva giustificare l’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione dell’iscrizione nell’Albo dei mediatori creditizi;

c) nella fattispecie oggetto della presente controversia il Ministero dell’Economia ha giustificato l’adozione della contestata misura adducendo l’esigenza di tutela dei terzi in relazione all’attività di natura finanziaria espletata dal ricorrente, mentre la Banca di Italia, la quale aveva formulato la proposta di sospensione, ha fatto meramente riferimento alla pendenza del procedimento penale.

Ciò considerato, risulta palesemente fondato il secondo motivo di doglianza prospettante il difetto di motivazione del contestato decreto.

In merito il Collegio sottolinea che:

I) l’adozione della sospensione dall’albo dei mediatori creditizi costituisce, in pendenza dei procedimenti penali di cui sopra, una misura meramente discrezionale, con la conseguenza che la mera pendenza dei suddetti procedimenti non può giustificare di per sè, astrattamente, l’assunzione della contestata misura, occorrendo a tal fine una specifica valutazione avente ad oggetto sia la concreta condotta tenuta dal soggetto che ha giustificato l’avvio dei ripetuti procedimenti sia la compatibilità di quest’ultima con l’esercizio anche provvisorio delle attività di mediatore creditizio;

II) nella fattispecie in esame tale specifica valutazione è del tutto mancata, con la conseguenza che il mero generico riferimento operato dal Ministero ad un’astratta esigenza di tutela dei terzi conseguente alla natura finanziaria dell’attività di mediatore creditizio, risulta essere una motivazione apodittica, atteso che, in sostanza, l’adozione della contestata sospensione viene sostanzialmente ad essere giustificata solamente sulla base della tipologia dei reati ascritti al ricorrente e della particolare natura dell’attività dallo stesso espletata, le quali, alla luce delle citate disposizioni, non potevano in alcun modo legittimarne l’assunzione;

III) a seguire, infine, la tesi fatta propria dal gravato decreto Ministeriale, considerato che l’esigenza di tutela dei terzi correlata alla particolare natura dell’attività di mediatore creditizio è ricollegabile a qualsiasi reato, si giungerebbe ad ammettere, in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, una sorta di automatismo tra pendenza dei procedimenti penali de quibus ed adozione di un provvedimento di sospensione.

Ciò premesso, la doglianza in questione è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame ed assorbimento dell’altra censura dedotta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8404 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 17705 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

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Svolgimento del processo

N.L. ed S.E. convennero in giudizio le società Pelopia s.p.a., già Eno s.p.a., e Larex s.p.a. esponendo che con atto del 1 luglio 1967 la s.p.a. Eno gli aveva promesso di vendere un appartamento sito in (OMISSIS), all’interno (OMISSIS) del villino n. (OMISSIS) del lotto (OMISSIS) del complesso di (OMISSIS), per il prezzo di L. 22.800.000, da pagarsi per L. 7.000.000 mediante accollo di una mutuo; che gli istanti aveva avuto da subito la disponibilità dell’immobile e lo avevano adibito a propria abitazione, pagando gli allacci delle utenze, le spese condominiali ed estinguendo, con il tempo, il mutuo; che, nonostante i solleciti, la società promittente non aveva mai stipulato l’atto definitivo di compravendita, ma anzi, con atto del 17 agosto 1991, aveva venduto l’intero complesso immobiliare alla s.p.a. Larex. Tanto esposto, chiesero che fosse accertato l’avvenuto loro acquisto della proprietà dell’immobile per usucapione o, in subordine, che la società Pelopia fosse condannata ad adempiere la propria obbligazione di trasferimento del bene, oltre il risarcimento dei danni.

Le società Pelopia e Larex si opposero e spiegarono autonome domande riconvenizonali dirette, rispettivamente, al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione del bene ed al rilascio dello stesso.

Il Tribunale di Roma rigettò le domande degli attori e, in accoglimento della richiesta della società Larex, li condannò al rilascio del bene.

Interposto gravame da parte di S.E., in proprio e quale erede di N.L., e dalla società Larex, con sentenza n. 3860 del 16 settembre 2005 la Corte di appello di Roma riformò la pronuncia impugnata, dichiarando, in accoglimento della domanda principale, l’acquisto per intervenuta usucapione da parte dell’attrice dell’immobile per cui è causa; condannò inoltre la società Pelopia a restituire alla società Relax l’importo da essa ricevuto a titolo di prezzo di acquisto del bene.

Per la cassazione di questa decisione, notificata l’11 ottobre 2005, con atto notificato il 7 dicembre 2005, ricorre la Finimmon s.a., già Pelopia, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso e propone a sua volta appello incidentale, sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria, S. E..

La s.p.a. Larex non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

In via assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso principale ed in accoglimento della eccezione sollevata dalla controricorrente va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale avanzato dalla società Finimmon. Tale conclusione si impone in quanto la società ricorrente, che non ha partecipato ai giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione sulla base della mera allegazione di essere stata, in passato, la Pelopia S.p.a., senza però precisare, nonostante la contestazione della controricorrente, il titolo di tale sua qualità nè dedurre alcun elemento di prova al riguardo.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, poichè i soli legittimati all’impugnazione sono i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio (in cui essi siano rimasti soccombenti), se l’impugnazione è proposta da un soggetto diverso, questi ha l’onere di dedurre il titolo della propria legittimazione ad impugnare, allegando e quindi provando, specie in caso di contestazioni dell’altra parte, la sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla (Cass. n. 15352 del 2010; Cass. n. 25344 del 2010). Ne consegue che la società Finnimon, odierna ricorrente, avrebbe dovuto allegare e quindi dimostrare, producendo il relativi documenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., il titolo in forza del quale ha inteso proporre ricorso per cassazione, non essendo evidentemente sufficiente a tal fine la mera indicazione di essere stata in passato la società Penoplia, tanto più che la distinta forma societaria di diritto straniero da essa rivestita, rispetto a quella di società per azioni della Penoplia, porta a ritenere che si esuli nella fattispecie da un mero mutamento formale di denominazione sociale.

Non avendo a ciò provveduto, il ricorso proposto dalla società Finimmon va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale avanzato da S. E., ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.. L’impugnazione incidentale avanzata da detta parte va infatti qualificata tardiva, atteso che essa è stata notificato il 14 gennaio 2006, oltre il termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata, avvenuta a cura della parte stessa l’11 ottobre 2005. I termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrono, infatti, dalla notificazione della sentenza tanto per il soggetto cui la notificazione è diretta, quanto per il notificante, non potendosi dubitare che quest’ultimo, nel momento in cui provvede alla sua notifica, abbia piena conoscenza legale della sentenza e debba pertanto essere assoggettato alla stessa disciplina che egli impone all’altra parte (Cass. S.U. n. 23829 del 2007). L’esito del giudizio e la conseguente riconducibilità della dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale al comportamento della parte che l’ha proposto integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dalla s.a. Finimmon ed inefficace quello incidentale avanzato da S.E.; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 24-05-2011, n. 20563 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 30 settembre 2010 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da P.L. avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale, il precedente 4 agosto, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p., per aver fatto egli parte dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta operante nel territorio di Reggio Calabria ed in particolare nel sottogruppo operativo a Siderno, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società di Siderno e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, reato commesso nelle aree territoriali anzindicate fino all’attualità.

A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, richiamava le intercettazioni ambientali eseguite dal mese di luglio 2009 presso la lavanderia gestita in Siderno da C.G., detto (OMISSIS), personaggio apicale dell’associazione nella sua dimensione provinciale ed esponente di vertice della "società di Siderno", intercettazioni risalenti al 23 luglio ed al 10 agosto 2009. Nel corso del primo colloquio, intervenuto tra il predetto C. e tale B.G., residente in Canada e personaggio di spicco di quella comunità malavitosa, i due dapprima discutono delle problematiche relative alle due comunità di malaffare e poi pervengono a temi più locali, nel cui ambito il C. fa più nomi di affiliati indicando i rispettivi compiti: P.G. e M.C. avrebbero la carica di "vangelisti", mentre Ma.Fr. avrebbe la "santa" e tutti e tre svolgerebbero compiti di "mastri di buon ordine" e cioè di mediatori dei conflitti interni. Nel secondo colloquio il C. colloquia ancora con B. e con un terzo interlocutore, E.R., anch’egli residente in Canada nella stessa località del B.. Anche in questa occasione il C. nomina il P. per informare che allo stesso è stata conferita di recente la carica di "vangelo", notizia che uno dei due interlocutori dice di sapere già.

Il P.G. dei due colloqui è stato poi identificato nell’indagato perchè questi è l’unico " P.G." registrato all’anagrafe di Siderno.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza l’indagato, assistito dai difensori di fiducia.

2.1.1 L’avv. Gianzi sviluppa due motivi di impugnazione, col primo dei quali denuncia illogicità della motivazione e violazione dell’alt 273 c.p.p., in particolare osservando che:

– le intercettazioni ambientali valorizzate dal Tribunale, ancorchè di contenuto autoaccusatorio ed etero accusatorio, non sfuggono alla necessità di un riscontro di attendibilità, essendo analoga l’ipotesi data a quella di cui alla fattispecie dell’art. 192 c.p.p., n. 3;

– le due intercettazioni, uniche fonti indiziarie acquisite al processo a carico dell’indagato, non risultano sottoposte ad una doverosa analisi critica del loro contenuto;

– le stesse si appalesano generiche ed ambigue quanto alla significatività loro riconosciuta in senso accusatorio del reato di cui all’art. 416-bis c.p.;

– nel colloquio del 23.7.2009 il C. dice soltanto che gli pare che G. abbia il "vangelo", esprimendo pertanto un dubbio più che una certezza, dato questo che non può non riverberare sul colloquio, svalutando l’indizio di colpevolezza;

– nel secondo colloquio non viene data alcuna indicazione temporale e di luogo sull’assunzione della carica mafiosa da parte dell’indagato;

– non è detto da alcuna parte che l’indagato abbia aderito al conferimento del grado malavitoso;

– nel colloquio dell’agosto 2009 per P. si fa riferimento al grado di "santista e non di "vangelista";

– nei due colloqui, pertanto, al P. si attribuiscono due incarichi diversi;

– il P. è incensurato e di lui non si è mai interessato la Polizia.

2.1.2 Col secondo motivo di impugnazione l’avv. Gianzi denuncia violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione alla configurabilità a carico dell’indagato della mossa contestazione associativa, sul rilievo che non v’è prova dell’adesione dell’indagato all’associazione mafiosa, che la partecipazione all’associazione, in forza della nota sentenza "Mannino" delle ss.uu. di questa Corte, non essendo stato provato alcun ruolo del P. nel sodalizio di riferimento, non può ritenersi provata, e che a medesime conclusioni porta, altresì, la già denunciata genericità dei colloqui innanzi richiamati.

2.2 Sempre nell’interesse del P. l’avv. Speziale illustra tre motivi di impugnazione.

2.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente, a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), violazione dell’art. 267 e 268 c.p.p., perchè non utilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali richiamate nell’ordinanza, in quanto non motivati i relativi decreti autorizzativi in ordine alla impossibilità di svolgerle presso gli uffici della Procura e perchè insufficiente la motivazione rappresentata dal P.M. a sostegno dell’urgenza di esse.

2.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, in particolare argomentando che:

– il quadro indiziario dato dalle due intercettazioni si appalesa, all’evidenza, insufficiente perchè equivoci e generici i contenuti, assenti sia pur labili elementi di completamento e collegamento;

– il P. non ha mai frequentato il C.;

– l’affermazione del C. in ordine alla carica mafiosa riconosciuta all’indagato è di per sè dato indiziario del tutto insufficiente per accusare il ricorrente della contestata partecipazione associativa di tipo mafioso;

– il dire del C. sull’assegnazione di tale carica ("mi pare che", dice l’accusatore la prima volta) è palesemente dubitativa e di "cantista" e non di "vangelista" parla lo stesso C. la seconda volta;

– non indica la motivazione e non indicano i colloquianti circostanze relative ad un concreto contributo personale dell’indagato e neppure ad una sua certa adesione al sodalizio;

– l’indizio cautelare deve essere "grave", perchè solo questo può giustificare la limitazione della libertà personale;

– la lezione giurisprudenziale relativa al valore probatorio di dialoghi eteroaccusatori captati non può che riferirsi a dichiarazioni che si risolvano in accuse certe, precise e circostanziate, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

2.2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermata sussistenza, nella fattispecie, delle esigenze cautelari, sul rilievo che in realtà l’ordinanza si limiterebbe a richiamare la disciplina di rigore e gli automatismi di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, ignorando sostanzialmente, altresì, lo stato di salute dell’indagato, affetto da epilessia post-traumatica e cardiopatia ipertensiva, patologie incompatibili con la detenzione carceraria.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo di ricorso dell’avv. Speziale risulta proposto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso di legittimità. E’ noto infatti che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa, travisata o illegittima valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza) ovvero mediante allegazione dell’atto, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1^, 18/03/2008, n. 16706;

Cass., Sez. 1^, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. 1^, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. 1^ (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).

Orbene, nel caso di specie non ha la difesa ricorrente allegato all’impugnazione copia degli atti ritenuti illegittimi, nè ha riproposto il testo delle motivazioni che si assumono insufficienti, con ciò incorrendo nell’inammissibilità della relativa censura per le ragioni appena precisate.

3.2 Quanto alle rimanenti doglianze di cui al primo e secondo motivo dell’avv. Gianzi e di cui al secondo motivo dell’avv. Speziale, che ben possono unitariamente essere delibati, osserva la Corte che essi pongono, per un verso, una questione di diritto e, per altro verso, una censura motivazionale, l’una e l’altra compendiabili nel quesito se, le espressioni intercettate presso la lavanderia del C., figura apicale dell’associazione malavitosa a livello provinciale ed, in particolare, a livello locale, integrino o meno indizi gravi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestato, giustificativi della misura cautelare.

Le due intercettazioni sono: " G. ( P.) mi pare che ha il vangelo" (captazione di luglio), "la santa glielo abbiamo dato adesso, ultimamente…..(si parla di tale O.) …. Mi sembra che gliela abbiamo dato anche a P." l’interlocutore: "di P. lo sapevo (riferendosi al vangelo del quale hanno prima parlato) di O. no".

Al fine di dare una risposta esaustiva al quesito innanzi proposto, giova rammentare che, ai fini poi dell’emissione di una misura cautelare personale, per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671). Orbene, ciò posto ritiene la Corte che legittimamente sono state considerate gravemente indizianti, attesa la fase processuale in atto, le frasi anzidette, tenuto conto dell’autorevolezza malavitosa di chi le ha pronunciate ( C. è un capomafia) del contesto in cui sono state registrate (conversari riservati tra autorevoli capimafia) e del loro contenuto, espressivo di un collocamento stabile e continuativo dell’indagato nell’organigramma gerarchico ed operativo della cosca.

Nè può indebolire la tesi accusatoria fatta propria dal tribunale la ritenuta equivocità delle frasi in esame ed i profili dubitativi in esse contenuti, profili diligentemente denunciati dalle difese ricorrenti, giacchè, se un dubbio può rilevarsi, esso riguarda non già l’adesione del P. alla cosca (sulla cui certezza nessuno degli interlocutori dubita e tra essi, in primo luogo, il capo della cosca operativa di Siderno) bensì il livello di sua responsabilità gerarchica, peraltro noto anche al di fuori della comunità di Siderno in quanto conosciuto, con certezza, dall’interlocutore della mafia italocanadese.

Sul valore probatorio poi della intercettazione e delle accuse con esse registrate, non sembra vi sia stata una sostanziale contestazione difensiva, comunque superata dall’insegnamento di questo giudice di legittimità, che ne ammette la rilevanza, lasciando alla libera valutazione giudiziale i caratteri di maggiore o minore precisione dei relativi contenuti, valutazione incensurabile in questa sede di legittimità se, come nella fattispecie, sufficientemente motivata (Cass., Sez. 5^, 19/01/2001, n. 13614;

Cass., Sez. 4^, 02/04/2003, n. 22391; Cass., Sez. 5^, 14/10/2003, n. 603).

Del pari soddisfatti nel caso all’esame della Corte appaiono i requisiti minimi richiesti dalla sua lezione interpretativa, più volte citata dalla stessa difesa ricorrente, circa la ipotizzabilità in capo all’indagato del reato associativo.

In tema di associazione di tipo mafioso, infatti, secondo autorevole precedente di questa Corte nella sua più autorevole composizione, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Sviluppando poi tale premessa la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purchè si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di "uomo d’onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" – idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Cass., Sez. Unite, 12/07/2005, n. 33748, Mannino; Cass., Sez. 1^ Sent.

11/12/2007, n. 1470).

E nel caso di specie, giova rimarcarlo, all’indagato risulta riferito un collocamento attivo nel gruppo malavitoso, gerarchicamente rilevante quanto a riconoscimento di ruoli e di funzioni (abbastanza esplicito il riferimento al ruolo, con altri svolto, di "mastro di buon ordine" e cioè di conciliatore dei conflitti interni al gruppo").

3.3 Rimane da delibare la terza ed ultima censura mossa col terzo motivo di ricorso articolato dall’avv. Speziale, relativo alla motivazione illustrata dal tribunale a sostegno delle esigenze cautelari, alla lettura da esso operata della disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 ed alla preterizione, infine, delle condizioni di salute dell’indagato.

Osserva al riguardo la Corte che trattasi di doglianze infondate. Il tribunale infatti, altresì richiamando la motivazione già sviluppata dal GIP in sede di ordinanza cautelare, ha evocato le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), logicamente collocandole nel contesto criminale nel quale si svolge la vicenda processuale dell’indagato, di poi correttamente applicando la disciplina imposta dal legislatore all’esito di siffatto, preliminare riconoscimento.

Con riferimento, infine, allo stato di salute del ricorrente, ha correttamente richiamato il tribunale l’impossibilità, nella fase del riesame (caratterizzato da tempi processuali necessariamente rapidi) di attivare i necessari accertamenti istruttori al fine di adeguatamente corrispondere alle esposte esigenze, peraltro tutt’ora tutelabili oltre la fase processuale che la presente ordinanza conclude.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni i ricorsi vanno rigettati ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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