Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46173

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Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 25/03/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, in data 10/02/2009 – appellata, tra gli altri, da R.L., M.E., S.E., Sa.En., B. G., imputati del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (come loro rispettivamente contestato in atti) – dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.L., M. E., S.E., Sa.En., B.G. per essere il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis estinto per prescrizione, confermava le statuizioni civili dell’impugnata sentenza nei confronti di R.L., M.E., B.G., S.E., revocando, limitatamente a quest’ultimo la condanna al pagamento della provvisionale di Euro 239.375,03, disposta in 1^ grado a favore della parte civile Comune di xxx; revocava, altresì, le statuizioni civili nei confronti di Sa.En..
2. R.L., M.E., S.E. proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
2.1. In particolare la difesa di R.L. esponeva:
a)che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260); il tutto in riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1957, art. 33; sul punto peraltro la decisione impugnata non era congruamente motivata;
b) che la costituzione di parte civile del Comune di xxx nel dibattimento di 1^ grado era tardiva e comunque illegittima, essendo stata effettuata tramite sostituto processuale non munito di procura speciale;
c) che la provvisionale liquidata alla parte civile Comune xxx andava revocata e ciò anche in applicazione dell’effetto estensivo a favore degli altri imputati? dell’impugnazione proposta da S.E.;
d) che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla misura della provvisionale come determinata in atti.
2.2. La difesa di M.E. esponeva, quale motivo unico, che la revoca della provvisionale nei confronti di S.E. andava estesa a tutti gli imputati.
2.3. La difesa di S.E., mediante articolate argomentazioni, esponeva:
a) che non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato de quo; in ordine al quale, comunque, la sentenza impugnata non era congruamente motivata (motivi 1, 2, 3);
b) che era prescritto – all’atto della costituzione di parte civile – il diritto del Ministero dell’Ambiente al risarcimento dei danni;
c) che era illegittima la condanna al risarcimento dei danni a favore della Provincia di Bologna e del Comune di xxx, non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto (motivi 4, 5, 6).
La difesa di S.E., con memoria in data 27/09/2013 da ritenersi motivo nuovo, evidenziava la illegittimità della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili alla luce delle modifiche normative di cui al D.L. n. 135 del 2009, art. 5 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 116 del 2009, in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 300, 303 e 311.
3. Tutti i predetti ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
3.1. La difesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare presentava propria memoria, in data 13/08/2013, con la quale chiedeva l’inammissibilità /o rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono infondati.
1.1. Nella fattispecie in esame agli attuali ricorrenti – per quanto necessita rilevare in questa sede – è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260); come formulato in atti al capo A) della rubrica.
1.2. All’esito del giudizio di 1^ grado (sentenza Tribunale di Bologna 10/02/2009) R.L., M.E., S. E. (ossia gli attuali ricorrenti) sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui al capo a) della rubrica e condannati rispettivamente il R. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione; il M. a quella di anni due e mesi due di reclusione; lo S. a quella di anni due e mesi sei di reclusione.
I predetti imputati venivano, altresì, condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ossia: Ministero dell’Ambiente, Comune di xxx e Provincia di Bologna; danni da liquidarsi in separato giudizio; con una provvisionale (a carico sempre dei citati imputati) immediatamente esecutiva in favore della parte civile Comune di xxx, provvisionale determinata in complessivi Euro 239.375,93.
1.3. All’esito del giudizio di 2 grado (sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 25/03/2011). La Corte Territoriale dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.L., M.E., S.E. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis (ora D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 260; capo A) della rubrica) per essere il reato estinto per prescrizione. Confermava le statuizioni civili nei confronti dei predetti appellanti, revocando nei soli confronti di S. E. la condanna al pagamento della provvisionale.
2. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la Corte Territoriale – unitamente alla decisione di 1 grado – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
2.1. In particolare, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (già D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis) – il tutto ai fini della decisione in ordine alle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 c.p.p. – la Corte di Appello, mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto, ha accertato che R.L., quale amministratore unica della società "L. xxx srl"; M. E., quale consulente della predetta "L. xxx srl"; S. E., quale amministratore unico della società denominata "xxx srl" – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano organizzato un traffico di rifiuti, mediante illecito avvio al recupero di kg. 16.039.300 di rifiuti speciali di cui ai codici CER (OMISSIS), dei quali circa 12.706.800 kg. inidonei al recupero agevolato; il tutto al fine di conseguire un ingiusto profitto e con le modalità come individuate in atti (vedi sentenza 2 grado pagg. 32 – 59).
3. Le censure dedotte nei ricorsi R. (motivo 1), S. (motivi 1 -3) sul punto in esame sono ripetitive di quanto già dedotto in Appello. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2 grado, citate pagg. 32 – 59). Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;
Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
4. Sono, altresì, infondate le ulteriori censure – peraltro prevalentemente ripetitive di quanto eccepito in Appello – attinente agli effetti civili della sentenza impugnata per le seguenti ragioni principali:
4.1. La costituzione di parte civile del Comune di xxx (motivo n. 2 ricorso R.) è stata effettuata legittimamente nell’udienza preliminare e ritualmente rinnovata nell’udienza dibattimentale dell’11/06/2008 (vedi sentenza 2 grado pagg. 21 – 22).
4.2. La richiesta di estensione della statuizione civile – con cui è stata revocata nei confronti di S.E. la condanna al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 239.375,03 a favore del Comune di xxx (motivo 3 ricorso R.. Motivo unico ricorso M.) – va disattesa.
La norma di cui all’art. 587 c.p., comma 1, – in base alla quale, nel caso di concorso di più persone nello stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati non impugnanti – attiene esclusivamente agli effetti penali della sentenza impugnata. Detta norma non si estende agli effetti civili della sentenza impugnata, disciplinati esclusivamente dal principio del devolutum (art. 597 c.p.p., comma 1), con conseguente preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello.
Al riguardo si rileva che la Corte Territoriale, mediante idonee valutazioni di merito, ha evidenziato che soltanto la difesa dello S. aveva dedotto come specifico motivo di Appello la questione inerente alla propria condanna solidale con il R. e gli altri imputati al pagamento della predetta provvisionale di Euro 239.375,03 in favore del Comune di xxx;
somma corrispondente alla spesa sostenuta dal Comune per la messa in sicurezza dell’area.
L’accoglimento, pertanto, di tale motivo di impugnazione con conseguente revoca della provvisionale nei confronti dello S. non si estendeva – per le ragioni esposte sopra – anche alle altre parti civilmente convenute (vedi sent. 2 grado pagg. 28 – 29).
4.3. Peraltro R.L. – diversamente da quanto contestato con il quarto motivo del suo ricorso – con la propria condotta omissiva aveva determinato in modo esclusivo, senza concorso di colpa del citato Comune, il danno specifico attinente alla liquidazione della citata provvisionale immediatamente esecutiva; il tutto come congruamente motivato dalla Corte di Appello (vedi sul punto sent. 2 grado pagg. 29 – 31).
4.4. L’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da parte del Ministero dell’Ambiente, con conseguente inammissibilità della relativa costituzione di parte civile – dedotta nel ricorso S. (4 motivo del ricorso) – va disattesa.
Detta questione, invero, attiene al merito della liquidazione dei danni demandata al giudice civile e non alla ammissibilità della costituzione di parte civile. Peraltro, la costituzione del Ministero dell’Ambiente è stata tempestiva, tenuto conto degli atti interruttivi del decorso della prescrizione del reato; interruzione che si estende anche alla prescrizione del diritto azionato con l’azione civile; il tutto come congruamente motivato dalla Corte Territoriale (vedi sentenza 2 grado pagg. 20 – 21).
4.5. Le ulteriori censure dedotte nel ricorso S. (motivi 5 e 6) attinenti al risarcimento dei danni a favore della Provincia di Bologna e del Comune di xxx, sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto dedotto, unitamente agli altri impugnanti, in sede di Appello. Sono, altresì, infondate perchè inerenti a valutazioni di merito congruamente motivate ed immuni da errori di diritto (vedi sent. 2 grado pagg. 22 – 26).
4.6. La questione attinente alle violazioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 300, 303 e 311, come modificato dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5 bis in relazione all’asserita omessa motivazione sulla impossibilità del ripristino in forma specifica – eccezione proposta nel motivo nuovo presentato con memoria del 27/09/2013 dalla difesa di S.E. – è inammissibile. Detta questione costituisce censura nuova dedotta per la prima volta in modo specifico in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della stessa, ex art. 606 c.p.p., comma 3.
5. Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da R.L., M.E., S.E. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese a favore delle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Comune di xxx, Provincia di Bologna, Ministero dell’Ambiente, liquidate per ciascuno in complessivi Euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 180 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 settembre 2009, depositato in cancelleria il 24 settembre 2009 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; Udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; Uditi l’avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria Chiara Lista e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso del 24 settembre 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione agli articoli 43 e 81 del Trattato dell’Unione europea, nella parte in cui ha inserito, nella legge regionale n. 9 del 2002, l’art. 8-bis, comma 2, il quale cosi’ dispone: « i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 253, della legge n. 296 del 2006 ed in conformita’ a quanto disposto dal presente articolo». Riferisce il ricorrente che l’intervento legislativo della Regione Emilia-Romagna si colloca nel solco di una normativa preesistente che attiene alla disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale. Tuttavia, disponendo nei termini sopra riportati, la norma regionale impugnata violerebbe l’art. 117, primo comma, della Costituzione, per la incoerenza con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di liberta’ di stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE) cui detto parametro offre copertura. Ed infatti la norma regionale prevede ed introduce un diritto di proroga in favore del soggetto gia’ possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determinerebbe una disparita’ di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di liberta’ di stabilimento. Non sono infatti previste ne’ procedure di gara ne’ forme idonee di pubblicita’ afferenti la procedura relativa al rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza. Del resto – prosegue il ricorrente – la procedura selettiva e’ del tutto auspicabile in funzione della piu’ proficua utilizzazione della concessione demaniale e del miglior uso della stessa nell’interesse pubblico. A conforto della tesi sostenuta, il ricorrente fa presente che e’ gia’ in corso, in danno dell’Italia, la procedura di infrazione n. 2008/4908. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita’ con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonche’ delle conseguenti iniziative legislative regionali. 2. – Con memoria del 18 settembre 2009, si e’ costituita la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. Secondo la Regione resistente, la norma impugnata e’ dettata dal fine di dare attuazione all’art. 1, commi 251 e 253, della legge n. 296 del 2006, e dalla volonta’ di collegare la durata delle concessioni agli investimenti effettuati dal concessionario per la valorizzazione del bene e delle relative infrastrutture, anziche’ mantenere il criterio vigente nella legislazione statale, che si basa, invece, sul principio del rinnovo automatico per un periodo di sei anni, come previsto dall’art. 1 del d.l. n. 400 del 1993, del tutto svincolato da qualsivoglia adempimento, suscettibile di migliorare, ottimizzandola, la qualita’ dei servizi offerti alla collettivita’. La norma regionale impugnata prevede la possibilita’ di una proroga della durata della concessione a seguito della presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene dato in concessione, che, se apprezzato dall’amministrazione di riferimento, determinera’ una maggiore durata del rapporto concessorio, proporzionale alla tipologia di investimento proposto, al fine di consentire l’ammortamento dei costi e l’equa remunerazione dei capitali investiti. La ratio della norma – rileva la Regione – e’ dunque la stessa della direttiva 2006/123 CE del 12 dicembre 2006 sui servizi del mercato interno, al 62° «considerando», secondo cui la durata delle concessioni deve essere tale da garantire l’ammortamento degli investimenti e l’equa remunerazione dei capitali investiti. Non e’ in particolare previsto un rinnovo automatico della concessione, come lamentato dallo Stato, ma unicamente la possibilita’, subordinata alla presentazione di un piano di investimenti e all’assunzione del relativo piano economico, da esercitarsi, fra l’altro, entro un arco temporale circoscritto (entro il 31 dicembre 2009), di agganciare la durata della concessione all’investimento assunto e validato dalla competente autorita’ comunale, per un termine, non concesso in maniera automatica e proporzionale alla tipologia dell’investimento. Non vi sarebbe, dunque, violazione del principio di concorrenza, in quanto la norma impugnata e’ preordinata a tutelare il principio dell’affidamento e le legittime aspettative dei concessionari in ragione dei loro obiettivi di miglioramento delle infrastrutture serventi il bene demaniale in concessione. 3. – Con memoria del 16 febbraio 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che l’impugnativa attiene al solo comma 2 dell’art. 8-bis della legge regionale n. 9 del 2002, come del resto e’ reso palese dallo sviluppo argomentativo del ricorso. In subordine, si rileva come la Regione Emilia-Romagna ometta di considerare che l’oggetto del giudizio e’ costituito dalla legittimita’ costituzionale di una norma regionale per incompatibilita’ con i parametri comunitari – artt. 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato 7 febbraio 1992 sull’Unione europea – invocati quali elementi integrativi del parametro costituzionale di cui all’art. 117, primo comma, Cost., e pertanto risulta inconferente il richiamo al quadro normativo nazionale, cui e’ ancorata la difesa regionale. 3.1. – Con memoria del 16 febbraio 2010, la Regione Emilia-Romagna ribadisce che la norma impugnata non lede i principi costituzionali a tutela della concorrenza, perche’ aggancia la durata dei termini della concessione alla consistenza e portata dei piani di investimento e di valorizzazione del bene dato in concessione. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella parte in cui ha inserito, nella legge regionale n. 9 del 2002, l’art. 8-bis, comma 2 – il quale dispone che «I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio» – per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto determinerebbe una disparita’ di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di liberta’ di stabilimento, dal momento che non sono previste procedure di gara al fine di tutelare le esigenze concorrenziali delle imprese non titolari di una concessione scaduta o in scadenza. Il ricorrente ritiene che la norma limiti illegittimamente la concorrenza, mentre la Regione si difende affermando che la proroga e’ necessaria per garantire l’ammortamento degli investimenti effettuati dai gestori degli stabilimenti balneari e che la domanda di proroga non sara’ accettata in ogni caso, ma solo se corredata di un adeguato piano di investimenti. 2. – La questione e’ fondata. 2.1. – La norma regionale impugnata viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto gia’ possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparita’ di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilita’, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Secondo la Regione Emilia-Romagna, invece, la norma impugnata si giustifica perche’ collega la durata delle concessioni agli investimenti effettuati dal concessionario per la valorizzazione del bene e delle relative infrastrutture. La norma regionale impugnata prevederebbe, infatti, la possibilita’ di una proroga della durata della concessione solo a seguito della presentazione di un programma di investimenti per la valorizzazione del bene dato in concessione, che, solo se apprezzato dall’amministrazione di riferimento, determinera’ una maggiore durata del rapporto concessorio, proporzionale alla tipologia di investimento proposto, al fine di consentire l’ammortamento dei costi e l’equa remunerazione dei capitali investiti. Non vi sarebbe, dunque, violazione del principio di liberta’ di concorrenza, in quanto la norma impugnata sarebbe preordinata a tutelare il principio dell’affidamento e le legittime aspettative dei concessionari, in ragione dei loro obiettivi di miglioramento delle infrastrutture serventi il bene demaniale in concessione. Questo argomento, pero’, avrebbe un senso solo se – per ipotesi – la norma impugnata avesse lo scopo di ripristinare la durata originaria della concessione, neutralizzando gli effetti di una precedente norma che, sempre per ipotesi, avesse arbitrariamente ridotto la durata della stessa. Nel caso all’odierno esame, invece, si tratta della proroga di una concessione gia’ scaduta, e pertanto non vi e’ alcun affidamento da tutelare con riguardo alla esigenza di disporre del tempo necessario all’ammortamento delle spese sostenute per ottenere la concessione, perche’ al momento del rilascio della medesima il concessionario gia’ conosceva l’arco temporale sul quale poteva contare per ammortizzare gli investimenti, e su di esso ha potuto fare affidamento. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori. La norma impugnata determina, dunque, un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato, violando il principio di parita’ di trattamento (detto anche «di non discriminazione»), che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di liberta’ di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi. La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, e’ del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari (sentenza n. 1 del 2008). Queste conclusioni sono del resto avvalorate dai rilievi formulati dalla Commissione europea nella suddetta procedura di infrazione, secondo cui la Repubblica italiana e’ venuta meno «agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 43 del Trattato CE», prevedendo un diritto di preferenza a favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo. Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 2009.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge
della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della
legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di
mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n.
296), nella parte in cui ha inserito nella legge regionale n. 9 del
2002 l’art. 8-bis, comma 2.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 235 del 2005, In tema di insindacabilità dei voti dei membri del Parlamento

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Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni, instaurato da R N contro il deputato R M a causa di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da quest’ultimo nei riguardi del primo, la Corte d’appello di Roma, sezione I civile, con atto depositato il 17 dicembre 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 29 settembre 1998, con la quale l’Assemblea, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, con conseguente insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La ricorrente premette di essere stata investita dell’appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva ritenuto improcedibile la domanda di risarcimento in forza della richiamata delibera dell’Assemblea, ed espone che i fatti oggetto del giudizio di merito sono costituiti da dichiarazioni rese dal deputato nel corso di interviste a diversi quotidiani, nel contesto delle quali il parlamentare, commentando una precedente intervista resa da Roberto Napoli (il quale aveva fatto riferimento ad «un incontro dell’ex Ministro dell’interno Maroni presso la sede del SISDE nel Natale 1995 con il capo del SISDE generale Marino in un roof garden costato sette miliardi»), aveva affermato:

– che i giudici «avrebbero dovuto fare attenzione alle stupidaggini di questo mediocre cialtrone Napoli» e che lo stesso «stava spargendo fesserie, spazzatura, forse per rientrare al SISDE, forse per rastrellare qualche soldo» (intervista a “Il Messaggero” del 5 gennaio 1996);

– «quel Napoli è un cialtrone, racconta frottole»; «state attenti all’attendibilità delle notizie che questo mediocre cialtrone propina su di me e su Di Pietro» (intervista a “Il Giornale” del 5 gennaio 1996);

– «non vedete che ha uno stile inconfondibile? Quello dei Malpica e dei Broccoletti», «il pattume dei vecchi servizi […] il vero problema non mi pare il cialtrone Napoli» (intervista a “L’Indipendente” del 14 e 15 gennaio 1996);

Si trattava di frasi poi ripetute dal deputato nel corso di altri interventi effettuati presso varie reti televisive (RAI, Mediaset, TMC).

La ricorrente, non condividendo l’orientamento seguito dal primo giudice di merito, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla citata delibera, ritenendo che l’Assemblea, mal esercitando il potere a essa conferito dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, abbia leso le prerogative costituzionali dell’autorità giudiziaria, previste e garantite dall’art. 102 della Costituzione, in quanto le dichiarazioni in questione, rese a organi di stampa e a strutture televisive al di fuori della sede parlamentare, non sarebbero in alcun modo collegate allo svolgimento dell’attività parlamentare del deputato, non risultando che «della questione il deputato Maroni abbia mai trattato nella sede parlamentare, neanche a livello di mero argomento».

La Corte d’appello sottolinea come non possa dirsi sussistente, nel caso di specie, alcun collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dall’on. Maroni e la sua attività di parlamentare, e osserva che tali frasi costituiscono, piuttosto, l’esercizio della comune libertà di pensiero, nel quadro di una «polemica diretta e personale con il Napoli», e non «svolgimento, anche generico, di attività politica».

Ritenendo arbitrario, in conclusione, il riconoscimento della prerogativa dell’insindacabilità, la Corte d’appello ricorrente, «vertendosi in materia di interferenza dell’esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria previste e garantite dall’art. 102 della Costituzione», solleva conflitto di attribuzione, chiedendo l’annullamento della delibera sopra richiamata.

2. – Con ordinanza 30 giugno – 15 luglio 2003, n. 252, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto.

3. – Con atto depositato il 4 agosto 2003, si è costituita la Camera dei deputati, eccependo preliminarmente l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

3.1. – In punto di inammissibilità, la Camera osserva che, poiché il giudice di primo grado «si è puntualmente conformato alla delibera camerale di insindacabilità, addivenendo per conseguenza ad una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del parlamentare», si deve ritenere «che il potere di attivare un conflitto di attribuzione nei confronti della delibera menzionata non sia più esercitabile da parte dell’autorità giurisdizionale. In altre parole, si deve ritenere che il potere di elevare il conflitto si sia definitivamente consumato a seguito della decisione del giudice di primo grado di conformarsi alla delibera d’insindacabilità intervenuta nelle more di tale giudizio».

La Camera sottolinea che, anche se non esistono termini di decadenza per il promuovimento del conflitto fra poteri, «è altresì vero che nella raffigurazione della giurisprudenza di questa Corte il potere giurisdizionale si delinea quale potere “diffuso”, almeno ai fini del riconoscimento a ciascun giudice della legittimazione attiva e passiva nei .giudizi per conflitto d’attribuzioni». Ne consegue che il potere di sollevare il conflitto «si concentra in capo al giudice che abbia subito ab initio la (pretesa) lesione e che la sua determinazione di soprassedere comunque all’elevazione del conflitto, incarnando la volontà dell’intero potere di appartenenza, si riverberi con effetto preclusivo in tutti i successivi gradi di giudizio».

A sostegno di tale prospettazione, la Camera precisa che «nel nostro ordinamento costituzionale sussiste un principio che impone di “favorire al massimo”, attraverso la cooperazione tra gli organi interessati al conflitto, la composizione extragiudiziaria delle relative controversie; con la conseguenza che ove la situazione di conflittualità sia “oramai palesata”, sorge la necessità che il contrasto si concluda entro limiti temporali certi». Ne deriva, sempre ad avviso della Camera che, poiché il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui è inammissibile la riproposizione di un medesimo conflitto già dichiarato inammissibile dalla Corte, è ispirato ad un’esigenza di tempestiva definizione del conflitto tra poteri, anche nel caso di specie «non è […] pensabile che la facoltà di reazione nei confronti dell’atto parlamentare da parte degli organi giudiziari possa tranquillamente protrarsi per tutti i gradi di giudizio (sino all’ipotesi estrema, ma potenzialmente operativa, della revocazione), mantenendo aperta così per un lungo arco di tempo, pressoché imponderabile, la situazione di incertezza».

Un secondo motivo di inammissibilità o improcedibilità è insito, ad avviso della Camera, nel fatto che la Corte d’appello ricorrente abbia omesso di chiarire se sia stata o meno sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado. Infatti, sempre secondo la Camera, «ove l’efficacia della predetta sentenza fosse tuttora perdurante, in punto di accertamento della esimente di cui all’art. 68, primo comma, Cost., ne risulterebbe preclusa la configurabilità di un interesse attuale e concreto alla elevazione del conflitto».

Sempre con riferimento all’eccepita inammissibilità del conflitto, la Camera richiama, infine, l’entrata in vigore, nelle more del giudizio, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che dovrebbe ritenersi di immediata applicazione nel caso in esame «in quanto, a parte il suo profilo “più favorevole”, essa costituisce normativa di attuazione di disposizioni di rango costituzionale, introducendo inoltre nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell’insindacabilità e alla ponderazione del collegamento tra dichiarazioni esterne ed attività parlamentare». Sussiste pertanto, ad avviso della Camera, la necessità che sia consentita al giudice una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l’elevazione del conflitto, alla luce della nuova normativa.

3.2. – In via subordinata, la Camera rileva l’infondatezza del ricorso nel merito, osservando, in primo luogo, che le dichiarazioni oggetto del giudizio civile non costituiscono, come sostenuto dalla Corte d’appello ricorrente, l’esplicazione di opinioni personali nell’ambito di una vicenda di carattere privato.

Secondo la Camera, «le dichiarazioni di cui si tratta vanno ricondotte, anche per calibrarne correttamente il “tenore”, ad un contesto che – come si ha cura di puntualizzare nella relazione della Giunta per le autorizzazioni – aveva riguardato il Napoli “un ex agente del SISDE il cui nome era venuto alla ribalta della cronaca con riferimento alla cosiddetta inchiesta segreta sull’attuale senatore Antonio Di Pietro e al cosiddetto dossier Achille, la cui esistenza sarebbe stata – secondo quanto affermato dall’attore – disconosciuta dal Viminale (e, tra gli altri, dal generale Gaetano Marino, allora direttore del SISDE, accusato dal Napoli di aver mentito su Di Pietro anche al Comitato parlamentare di controllo sui servizi)”». La Camera menziona, a tale proposito, l’interpellanza n. 2/00281 in data 5 novembre 1996, dell’on. Veltri, «dove si fa, appunto, esplicito riferimento al cosiddetto “dossier Achille”» e richiama la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, secondo la quale le dichiarazioni dell’on. Maroni sono correlate «a una vicenda di forte attualità politica che aveva visto coinvolto l’onorevole Maroni nella sua precedente qualità di Ministro dell’interno».

A sostegno della riconducibilità delle affermazioni dell’on. M alla funzione parlamentare, la Camera cita poi i resoconti delle sedute del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato e «i numerosissimi atti ispettivi che hanno investito l’argomento, ma anche le specifiche fattispecie evocate dall’on. Maroni (cfr., tra i tanti, interrogazione, n. 4/08298 del 28.2.1996, presentatore on. Boso; interrogazione n. 4/15890 del 1°.7.1993, pres. on. Dosi; interpellanza, n. 2/01182, del 3.12.1993, pres. on. Tassi; interpellanza, n. 2/01232 del 13.1.1994, pres. on. Tassi; interrogazione, n. 3/00911 del 3.11.1993, pres. sen. Brutti; interrogazione, n. 3/01571 del 2.11.1993, pres. on. Crippa)».

Osserva inoltre la Camera che Napoli aveva partecipato ad audizioni di fronte al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, su diversi aspetti dell’attività, dell’organizzazione e della gestione del S, prima sotto la presidenza dell’on. Brutti in data 25 maggio 1995 e poi sotto la Presidenza dell’on. Frattini, in data 21 gennaio 1997, con interventi di chiarimento e informazione di alcuni componenti del Comitato stesso, tra cui alcuni appartenenti allo stesso partito dell’on. Maroni.

Il fatto che quest’ultimo non abbia direttamente partecipato alle attività del Comitato, non essendone componente, non esclude, ad avviso della Camera, la sussistenza di un collegamento tra le dichiarazioni oggetto del giudizio civile e l’attività parlamentare. Infatti, le funzioni parlamentari devono essere considerate unitariamente e non con esclusivo riferimento all’attività di singoli componenti, proprio in base alla «ratio di tutela di cui all’art. 68 primo comma Cost. inteso anche ad assicurare il libero esercizio della complessiva funzione parlamentare».

Da ultimo, la Camera ricorda che la «questione dei dossier riservati e comunque delle deviazioni da una corretta attività informativa è stata al centro delle dichiarazioni rese nelle sedi parlamentari dall’on. Maroni, nella qualità all’epoca rivestita di Ministro dell’interno (cfr. in particolare l’interpellanza n. 2/00116 del 14.7.1994, presentatore on. Dorigo, nella quale si dà atto, appunto, delle notizie fornite al riguardo dal Ministro agli organi parlamentari)».

4. – Con memoria per l’udienza depositata il 22 marzo 2005, la Camera dei deputati ribadisce le argomentazioni già svolte ed osserva che in ogni caso il tenore delle dichiarazioni rese dall’on. Maroni non può valere «quale criterio ai fini della ponderazione in ordine alla sussistenza o meno della garanzia costituzionale», poiché il sindacato sulla lesività delle stesse è rimesso al giudice di merito. Precisa inoltre la Camera che «la parte lessicalmente più aspra delle dichiarazioni in esame risulta inscindibile dalla complessiva argomentazione polemica proposta dal deputato» e che ciò porta ad escludere che si tratti di meri insulti personali.
Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-quater, n. 36), con la quale l’Assemblea, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato che le affermazioni rese dal deputato Roberto Maroni, per le quali Roberto Napoli aveva promosso nei confronti del parlamentare un procedimento civile per il risarcimento dei danni, costituiscono opinioni espresse in qualità di membro del Parlamento e ricadono, pertanto, nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte d’appello premette che nelle dichiarazioni oggetto del giudizio risarcitorio – rese dal deputato al di fuori della sede parlamentare, in interviste rilasciate a diversi quotidiani (“Il Messaggero”; “Il Giornale”; “L’Indipendente”) e ripetute in interventi effettuati in varie trasmissioni televisive (presso le reti RAI, Mediaset e TMC) – l’on. Maroni, nel commentare una precedente intervista rilasciata da Roberto Napoli (il quale aveva fatto riferimento ad «un incontro dell’ex Ministro dell’interno Maroni presso la sede del S nel Natale 1995 con il capo del SISDE generale Marino in un roof garden costato sette miliardi»), aveva testualmente affermato: a) i giudici «avrebbero dovuto fare attenzione alle stupidaggini di questo mediocre cialtrone Napoli»; questo «stava spargendo fesserie, spazzatura, forse per rientrare al SISDE, forse per rastrellare qualche soldo» (“Il Messaggero” del 5 gennaio 1996); b) «quel Napoli è un cialtrone, racconta frottole»; «state attenti all’attendibilità delle notizie che questo mediocre cialtrone propina su di me e su Di Pietro» (“Il Giornale” del 5 gennaio 1996); c) «non vedete che ha uno stile inconfondibile? Quello dei Malpica e dei Broccoletti», «il pattume dei vecchi servizi […] il vero problema non mi pare il cialtrone Napoli» (“L’Indipendente” del 14 e 15 gennaio 1996). Ad avviso della Corte d’appello, tali affermazioni non sarebbero in alcun modo collegate allo svolgimento dell’attività parlamentare, non risultando che «della questione il deputato Maroni abbia mai trattato nella sede parlamentare, neanche a livello di mero argomento»; con la conseguenza che la Camera dei deputati, con la citata delibera di insindacabilità, avrebbe mal esercitato il potere a essa conferito dall’art. 68, primo comma, della Costituzione ed avrebbe leso le prerogative costituzionali dell’autorità giudiziaria, previste e garantite dall’art. 102 della Costituzione. Pertanto, il giudice di appello, non condividendo l’orientamento seguito in primo grado dal Tribunale di Roma (che, con l’impugnata sentenza, aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento, in forza della richiamata delibera dell’Assemblea), ha proposto il menzionato conflitto di attribuzioni, chiedendo l’annullamento dell’indicata delibera di insindacabilità.

2. – Preliminarmente, devono essere dichiarate infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, proposte nell’atto di costituzione in giudizio dalla Camera dei deputati.

2.1. – In primo luogo, la Camera osserva che, poiché il giudice di primo grado «si è puntualmente conformato alla delibera camerale di insindacabilità, addivenendo per conseguenza ad una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del parlamentare», si deve ritenere «che il potere di attivare un conflitto di attribuzione nei confronti della delibera menzionata non sia più esercitabile da parte dell’autorità giurisdizionale», perché «definitivamente consumato a seguito della decisione del giudice di primo grado di conformarsi alla delibera d’insindacabilità intervenuta nelle more di tale giudizio».

L’eccezione deve essere respinta perché muove dall’erroneo presupposto che il potere di sollevare il conflitto da parte del giudice, ove non esercitato, si consumi in primo grado. Questo assunto contrasta con il principio secondo cui il giudice d’appello, in forza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, ha rilevanti poteri di cognizione e di decisione e, quindi, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere. Da tale principio e dall’assenza, nella legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di un termine decadenziale per la proposizione dei conflitti interorganici consegue che anche il giudice d’appello è competente a esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene (v., in generale, sulla legittimazione dei singoli organi giurisdizionali a sollevare conflitto, tra le molte, le sentenze n. 129 del 1981 e n. 231 del 1975 e le ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975) ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado.

Né, a sostegno dell’eccezione, la Camera può addurre l’argomento secondo cui nel nostro ordinamento costituzionale sussisterebbe il principio «di “favorire al massimo”, attraverso la cooperazione tra gli organi interessati al conflitto, la composizione extragiudiziaria delle relative controversie; con la conseguenza che ove la situazione di conflittualità sia “oramai palesata”, sorge la necessità che il contrasto si concluda entro limiti temporali certi», così che non sarebbe «pensabile che la facoltà di reazione nei confronti dell’atto parlamentare da parte degli organi giudiziari possa tranquillamente protrarsi per tutti i gradi di giudizio».

È sufficiente al riguardo rilevare, da una parte, che la già evidenziata mancata previsione, nella legge n. 87 del 1953, di un termine di decadenza per la proposizione dinanzi a questa Corte dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato è giustificata dalla natura “precipuamente politico-costituzionale della controversia da risolvere” (così la sentenza n. 116 del 2003) e, dall’altra, che anteriormente all’instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte i tempi processuali sono solo quelli scanditi dalle regole proprie del processo nel quale il conflitto insorge.

2.2. – In secondo luogo, la Camera eccepisce che la Corte d’appello ricorrente ha omesso di chiarire se sia stata sospesa l’efficacia della sentenza di primo grado. Ciò avrebbe rilievo perché, «ove l’efficacia della predetta sentenza fosse tuttora perdurante, in punto di accertamento della esimente di cui all’art. 68, primo comma, Cost., ne risulterebbe preclusa la configurabilità di un interesse attuale e concreto alla elevazione del conflitto».

Anche tale eccezione è infondata, perché l’eventuale efficacia esecutiva interinale della sentenza appellata non incide sul giudizio di impugnazione (v. articoli 282, 283, 337, 351 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, non preclude l’esame della controversia da parte del giudice d’appello.

2.3. – La Camera eccepisce, infine, l’immediata applicabilità della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), entrata in vigore in pendenza di giudizio e costituente, secondo la Camera, «normativa di attuazione di disposizioni di rango costituzionale». L’art. 3, comma 1, di tale legge introdurrebbe «nuovi fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell’insindacabilità», con conseguente necessità della restituzione degli atti al giudice ricorrente per una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per l’elevazione del conflitto.

L’eccezione è infondata.

Questa Corte ha già chiarito che la sopravvenienza, nelle more del giudizio, del citato art. 3, comma 1, non comporta la necessità di una rivalutazione da parte del giudice ricorrente della effettiva sussistenza dei presupposti per l’elevazione del conflitto, perché la norma sopravvenuta, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova rispetto all’art. 68, primo comma, della Costituzione, ma si limita a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione (sentenze nn. 120 e 246 del 2004; ordinanza n. 136 del 2005).

3. – Nel merito il ricorso è fondato.

Va qui ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentari (v., ex plurimis, sentenze numeri 164 e 28 del 2005, 298 e 120 del 2004, 521 e 79 del 2002, 321 del 2000). Indipendentemente dall’eventuale contenuto diffamatorio di tali dichiarazioni, il còmpito di questa Corte è limitato alla verifica se esse, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare; costituiscano cioè espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all’esterno (v., ex plurimis, sentenza n. 508 del 2002).

Nel caso in esame, neppure nella delibera di insindacabilità e nella proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere è possibile rinvenire un riferimento ad atti tipici del parlamentare. In particolare, la proposta della Giunta, a cui rinvia la delibera di insindacabilità, contiene solo un generico richiamo al collegamento fra le dichiarazioni dell’on. Maroni e una non meglio precisata «vicenda di forte attualità politica» che lo aveva visto coinvolto nella sua precedente qualità di Ministro dell’interno. La difesa della Camera, senza citare né produrre alcun atto dell’on. Maroni, si è limitata a sostenere che le dichiarazioni oggetto del giudizio civile «vanno ricondotte […] ad un contesto che […] aveva riguardato il Napoli un ex agente del S il cui nome era venuto alla ribalta della cronaca con riferimento alla cosiddetta inchiesta segreta sull’attuale senatore Antonio Di Pietro e al cosiddetto dossier Achille».

In proposito, la Camera ha menzionato e prodotto solo i seguenti documenti: a) l’interpellanza n. 2/00281 in data 5 novembre 1996, presentatore on. Veltri; b) i resoconti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato del 25 maggio 1995, del 15 gennaio 1997, del 21 gennaio 1997; c) l’interrogazione n. 4/08298 del 28 febbraio 1996, presentatore sen. Boso; d) l’interrogazione n. 4/15890 del 1° luglio 1993, presentatore on. Dosi; e) l’interpellanza n. 2/01182 del 3 dicembre 1993, presentatore on. Tassi; f) l’interpellanza n. 2/01232 del 13 gennaio 1994, presentatore on. Tassi; g) l’interrogazione n. 3/00911 del 3 novembre 1993, presentatore sen. Brutti; h) l’interrogazione n. 3/01571 del 2 novembre 1993, presentatore on. Crippa; i) l’interpellanza n. 2/00116 del 14 luglio 1994, presentatore on. Dorigo.

Tuttavia, di tali atti, due non sono ascrivibili alla Camera dei deputati (doc. c, g); gli altri non hanno alcuna connessione con le dichiarazioni oggetto del giudizio civile, in quanto: non sono atti imputabili o indirizzati all’on. Maroni, neanche nella sua funzione di Ministro dell’interno; non contengono qualsivoglia apprezzamento critico a proposito del Napoli. Alcuni di essi (doc. a, d, e, f, h, i), tutt’al più, fanno generico riferimento al S o a supposti illeciti commessi da suoi funzionari, fra i quali il Napoli non è menzionato.

Dai resoconti sub b), risulta poi che il Napoli aveva partecipato ad audizioni di fronte al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, su diversi aspetti dell’attività, dell’organizzazione e della gestione del S e che, nel corso delle audizioni, c’erano stati interventi di componenti del Comitato stesso, tra cui alcuni appartenenti allo stesso partito dell’on. Maroni. Ad avviso della Camera, il fatto che l’on. Maroni non abbia direttamente partecipato alle attività del Comitato non escluderebbe la sussistenza di un collegamento tra le dichiarazioni oggetto del giudizio civile e l’attività parlamentare, perché le funzioni parlamentari dovrebbero essere considerate unitariamente e non con esclusivo riferimento all’attività di singoli componenti. La difesa della Camera prospetta cioè, in sostanza, la questione se un deputato possa giovarsi, ai fini della insindacabilità di sue dichiarazioni, dell’attività posta in essere da altri parlamentari. In ogni caso, la questione è del tutto irrilevante in questa sede, giacché i resoconti relativi a tali audizioni non riportano il contenuto degli interventi dei componenti del Comitato e, di conseguenza, non consentono di accertare se siano state rese dichiarazioni corrispondenti a quelle oggetto del giudizio risarcitorio (v. sentenze nn. 193 e 28 del 2005). Detti atti non sono pertanto idonei a giustificare l’insindacabilità.

4. – Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato l’art. 68, primo comma, della Costituzione e ha leso in tal modo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente.

La delibera di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile promosso da R N nei confronti del deputato R M, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1998 (doc. IV-quater, n. 36).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2005.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 12-01-2011, n. 627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni in data 12 ottobre 2009 con la quale è stata affermata la responsabilità di G. D. in ordine ai reati di lesioni personali volontarie che avevano cagionato un pericolo per la vita della persona offesa P.M. e porto ingiustificato di coltello (fatti del (OMISSIS)).

Deduce il ricorrente la violazione di legge.

Dalla sentenza si evince che l’imputato ha inferto una pluralità di coltellate che hanno attinto la persona offesa alla regione spinale, alla regione lombare, all’emicostato sulla linea ascellare, mettendo in pericolo la sua vita.

Dal referto medico, pure citato in sentenza, si evinceva che i medici intervenuti avevano rilevato ferite profonde, con affondamento a tutto spessore dei piani muscolari.

L’imputato dal canto suo aveva dichiarato che "…quando aveva tirato le coltellate non si era interrogato sulle conseguenze… non voleva mirare a un punto preciso, dove lo prendeva, lo prendeva".

Tutti gli elementi descritti avrebbero dovuto indurre alla diversa qualificazione del fatto come tentativo di omicidio.

Il ricorso è infondato, conformemente a quanto rilevato dal PG di udienza. Deve premettersi che , come anche in passato sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, la non corrispondenza tra fattispecie concreta ritenuta e previsione normativa contestata, affinchè si risolva in violazione di legge rilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, occorre che sia manifesta e rilevabile ictu oculi: che attenga quindi alla erronea qualificazione giuridica del fatto e non ad una erronea valutazione di esso.

Altrimenti non si avrebbe violazione di legge, ma semplice vizio di merito (vedi Rv. 145725).

Nella specie il PG lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto che egli intenderebbe qualificabile come tentato omicidio essendo stato quindi erroneamente inquadrato nella fattispecie di lesioni gravi.

E’ peraltro da rilevare che l’errore che si assume commesso non può dirsi frutto di un evidente travisamento del materiale probatorio o, peggio, di una palese violazione di legge, a causa del fatto che la persona offesa è stata esposta, dalla azione dolosa dell’imputato, a pericolo di vita: deve infatti tenersi conto che l’imputato è stato chiamato a rispondere ed è stato condannato per il reato di lesioni gravi proprio per avere cagionato, come recita l’art. 583 c.p., una malattia che ha messo in pericolo la vita della persona offesa.

D’altra parte la direzione ed univocità della condotta del G. non può dirsi palesemente sfuggita all’esatto inquadramento da parte del giudice del merito il quale ha compiuto una completa ricostruzione delle diverse testimonianze e dell’ulteriore materiale probatorio con una motivazione che non è nemmeno sottoposta a censura nella sua razionalità ed esaustività da parte dell’impugnante. Il ricorso del PG di Trieste, pertanto, essendo prossimo alla progettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accreditata dal giudice del merito, non può essere apprezzato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.