Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2011, n. 5005 Contributi

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Svolgimento del processo

G.M.D., dipendente dell’Amministrazione finanziaria, chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutele in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nel l’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati) e la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 20.2 – 28.3.2008. rigettò l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, osservando, in particolare, che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002 non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione per i datori di lavoro.

Avverso tale sentenza della Corte Territoriale il Ministero ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia nullità del procedimento e della sentenza osservando che alla data del ricorso monitorio, erano già operative le Agenzie Fiscali, cosicchè sia il decreto ingiuntivo che tutto il successivo procedimento devono ritenersi nulli, siccome resi nei confronti di un soggetto carente, ab initio, di legittimazione processuale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7 perchè operante soltanto per i datori di lavoro del settore privato, sia per il riferimento della sospensione ai "versamenti", fase conclusiva del ciclo di spesa successiva alla trattenuta in busta paga della quota a carico dei lavoratori; sia per i richiami testuali ai "soggetti residenti" o "aventi sede legale" riferibili al concetto aziendalistico di sede operativa; sia in considerazione della rado del provvedimento, finalizzato alla liberazione di risorse da sfruttare per la produzione di beni e servizi e non all’incremento della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Con il terzo motivo è denunciata violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, assumendosene la rileribilità anche alla ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 siccome emessa ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5 in linea con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/2008. 2. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stata ivi precisata l’Agenzia Fiscale alla quale l’odierna intimata sarebbe stata addetta alla data della proposizione della domanda, tenuto anche conto che tale indicazione neppure risulta fornita nel richiamato ricorso monitorio.

3. La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2 prevede che "Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico".

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che "La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

L’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, all’art. 7. comma 1 stabilisce che "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai D.P.C.M. 31 ottobre 2002, e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra": i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle O.P.C.M. n. 3279 del 2003, O.P.C.M. n. 3300 del 2003 e O.P.C.M. n. 3308 del 2003.

La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5"): nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002 con significativo riferimento, "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende l’applicabilità della norma in questione alla disposizione di cui a ricordato art. 7 dell’Ordinanza in parola e la nessuna incidenza del rilievo secondo cui l’Ordinanza medesima era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost., sentenza n. 325/2008). la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato. posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso pertanto che il O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso.

4. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata.

Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 18-02-2011, n. 6244

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la presenza all’udienza (in qualità di detenuto) del processo di primo grado attesta la conoscenza del procedimento, la mancata allegazione di qualsivoglia situazione di caso fortuito o di forza maggiore quali condizioni ostative alla possibilità di impugnare, decisamente pongono l’istanza avanzata alla Cote d’Appello di Firenze al di fuori del paradigma normativo dettato dall’art. 175 c.p.p. ed escludono l’ammissibilità del ricorso in esame.

Poichè dall’Ordinanza impugnata si evince che il C. fosse maggiorenne al momento in cui commise i reati, non trova applicazione l’esenzione dall’obbligo di pagare le spese di cui al D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 29 di versare l’ammenda di cui all’art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1852 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, le note del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che le predette note, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, sono state integralmente sostituite con nuove comunicazioni dell’AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note impugnate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nelle note AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 2241 servizi pubblici Concorso Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto indicato in oggetto in favore della Soc. R.M., assumendone l’illegittimità in ragione del vizio della composizione della commissione aggiudicatrice per violazione dell’art. 84 comma 8 del d.lgs. 163/06.

Si assume in particolare l’illegittimità della nomina, come componente, della dr.ssa Luigia Bagnato, dipendente della società Zetema Progetto Cultura s.r.l., che, in quanto soggetto esterno alla organizzazione della stazione appaltante, avrebbe dovuto essere selezionato nei modi e secondo i criteri previsti dal comma 8 dell’art. 84 citato e, quindi, prescelto sulla base di un elenco di professionisti candidati fornito dal corrispondente ordine professionale.

Con i motivi aggiunti, proposti a seguito dell’accesso agli atti, contesta poi la violazione dell’art. 84 comma 2 del d. lgs. 163/2006 in ragione dell’asserito difetto di competenza dello stesso membro della commissione rispetto all’oggetto dell’appalto.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame sia Roma Capitale che la società controinteressata.

Alla pubblica udienza del giorno 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
Motivi della decisione

Con il ricorso principale la ricorrente assume l’illegittimità della commissione di gara, per violazione dell’art. 84 comma 8 del d. lgs n. 163/2006 per la presenza di un componente esterno non scelto dalla stazione appaltante nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati forniti dagli ordini professionali.

La censura è destituita di fondamento.

In punto di fatto va infatti premesso che la dr.ssa Luigia Bagnato è stata nominata componente della commissione de qua come dipendente della società Zetema s.p.a., società in house del Comune di Roma con compiti di gestione dei musei e delle attività culturali e di spettacolo e di promozione turistica, distaccata presso il Dipartimento X del Comune con funzioni di coordinamento su progetti e allestimenti di manifestazioni ludichescolastiche e culturali su aree verdi.

Assumono i resistenti che, ai fini dell’applicazione della norma richiamata, i dipendenti delle società in house possono essere equiparati ai funzionari comunali, in ragione del vincolo che lega la società all’organizzazione comunale.

La questione interpretativa che si pone ai fini della definizione del giudizio è quindi quella di stabilire se il primo inciso del comma 8 dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, per il quale i commissari diversi dal presidente devono essere selezionati fra i funzionari della stazione appaltante, debba essere letto come riferito esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell’amministrazione comunale, ovvero se siano da ritenersi funzionari tutti i soggetti preposti a vario titolo ad organi o uffici riconducibili direttamente o indirettamente all’amministrazione comunale, benchè non dipendenti dell’amministrazione medesima.

In proposito va premesso che, per copiosa elaborazione giurisprudenziale in materia, la società in house si caratterizza per una rilevante aderenza organizzativa rispetto all’amministrazione controllante: il modello in house infatti implica che la società di gestione sia priva di una propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle della pubblica amministrazione della quale costituisce, quindi, una sorta di prolungamento organizzativo.

La situazione di in house legittima per questa ragione l’affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta, qualora l’ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che la controllano (C. giust. CE, 18 novembre 1999, C107/98, Teckal). L’affidamento diretto di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una "derivazione", o una longa manus, dell’ente stesso. Da qui, l’espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. Si è dunque in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione non già intersoggettiva, mancando una relazione intersoggettiva, ma interorganica; sussiste, in questo modo, un rapporto non di autonomia ed alterità tra i due soggetti (comune e società) quanto piuttosto, sul piano sostanziale, di subordinazione gerarchica e la società finisce col diventare un plesso organizzativo dello stesso ente locale.

Il rapporto di completa subordinazione gerarchica e la dipendenza anche strutturale della società in house rispetto al comune di appartenenza fa sì che dipendenti della società possano essere preposti ad uffici dell’amministrazione o comunque chiamati a svolgere (nella prospettiva della delegazione interorganica) funzioni riconducibili direttamente all’ambito delle competenze del Comune, così da operare come funzionari del comune pur non essendo qualificabili come dipendenti comunali e nei limiti delle funzioni delegate.

Ciò chiarito, ritiene il Collegio che l’art. 84 comma 8,nella parte in cui prescrive che i componenti delle commissioni aggiudicatrici debbano essere scelti fra funzionari della stazione appaltante non possa essere interpretato, restrittivamente, come riferito esclusivamente a dipendenti di ruolo dell’amministrazione comunale, quanto, estensivamente, come riferito a tutti i soggetti che – siano essi dipendenti non di ruolo o a contratto ovvero, per esempio, dipendenti di società in house – siano parte integrante dell’organizzazione complessa dell’amministrazione comunale e preposti allo svolgimento di un ufficio.

In detta prospettiva lo svolgimento dei compiti di componente di commissioni aggiudicatrici finisce con l’inerire all’ufficio e compete ai dipendenti della società in house nella stessa maniera in cui compete ai dipendenti di ruolo (non dovendo quindi dare luogo, a parere del Collegio, a compensi a favore degli uni e non degli altri).

La tesi prospettata fonda, oltre che sul concetto di organizzazione allargata della struttura dell’amministrazione comunale che, come sopra ricordato, non può non abbracciare anche le società in house, su una ulteriore considerazione di ordine letterale.

L’art. 10 del codice dei contratti pubblici, che disciplina la figura del responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti, al comma quinto, stabilisce espressamente che il responsabile deve essere un dipendente di ruolo; il legislatore adotta quindi in detta sede una nozione sicuramente più ristretta rispetto a quella di "funzionario" invece utilizzata nell’omologa disposizione in materia di componenti delle commissioni aggiudicatrici, a riprova di una diversa valorizzazione del dato funzionale della preposizione all’ufficio e dell’inserimento nell’organizzazione amministrativa della struttura.

Inoltre, lo stesso art. 84 comma 8 mette sullo stesso piano, ai fini dell’individuazione dei componenti delle commissioni, sia i funzionari delle stazioni appaltanti che i funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, riferendo esclusivamente agli esterni (professionisti e professori universitari) gli ulteriori criteri di selezione ivi previsti.

Il fatto che gli ulteriori criteri di selezione siano previsti solo per professionisti e professori universitari è indice sintomatico del fatto che solo questi ultimi sono da considerarsi "esterni" ai fini della norma in parola e conferma la correttezza di una interpretazione dell’intera disposizione che tenga conto del dato funzionale.

Alla luce delle superiori considerazioni la nomina della dr.ssa Bagnato come componente della commissione de qua va ritenuta immune dal vizio di legittimità denunciato in quanto, come dipendente di una società in house del Comune di Roma e preposta a funzioni riconducibili ad uffici della pubblica amministrazione è inserita nell’organizzazione comunale ed è, ai fini in questione, da considerarsi alla stregua di un funzionario comunale.

Ad ogni buon conto, e per esigenze di completezza, il Collegio osserva che, anche a voler prescindere dalla proposta ricostruzione, la nomina impugnata sarebbe ugualmente legittima, considerato che lo stesso art. 84 comma 8 consente che i componenti delle commissioni aggiudicatrici siano scelti fra i funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 comma 25 del codice dei contratti e che la società in house Zetema rientra nel novero ivi individuato di amministrazioni aggiudicatrici in quanto organismo di diritto pubblico.

Con i motivi aggiunti la ricorrente lamenta poi l’illegittimità della nomina della dr.ssa Bagnato in ragione di un presunto difetto di competenza della stessa rispetto all’oggetto dell’appalto.

Infatti la società Zetema opererebbe in un settore (cultura) affatto diverso da quello interessato dall’appalto e non sarebbe stata assicurata la benchè minima corrispondenza tra l’esperienza professionale della suddetta componente e gli elementi da valutare nell’offerta.

La censura è ammissibile benchè proposta soltanto in sede di motivi aggiunti, perché notificati entro i termini di decadenza.

E’ però infondata alla luce delle seguenti considerazioni.

Va osservato in via preliminare che il requisito della esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto" previsto con riferimento ai componenti delle commissioni aggiudicatrici dal comma secondo dell’art. 84 citato non può essere inteso nel senso che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, occorrendo che dall’insieme delle esperienze di ciascuno dei componenti emerga l’adeguatezza complessiva della commissione.

Va poi, nello specifico, evidenziato che l’oggetto del contratto de quo, inerente la pulizia di un comprensorio, non implicava particolari competenze tecniche e che la dr.ssa Bagnato, quale dipendente di Zetema assegnata al settore gare e contratti, è in possesso di una professionalità sicuramente rilevante ai fini del buon espletamento dell’incarico e utile a garantire, nell’interazione con le competenze e le professionalità riferibili agli altri componenti, l’espletamento delle procedure di gara in maniera conforme al principio del buon andamento.

Conclusivamente il ricorso va rigettato; le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza e liquidate in euro 1500,00 in favore di Roma Capitale ed euro 2500,00 in favore della società controinteressata, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.