Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-06-2011, n. 14079 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/10/2005 la Corte d’Appello di Milano, decidendo sui gravami interposti dalla società Varese Autogrù s.n.c. (in via principale) nonchè dal sig. L.A. (in via incidentale), in parziale riforma della pronunzia Trib. Varese 20/12/2001 dichiarava la concorrente responsabilità nella misura del 60% di quest’ultimo e del 40% della prima nella causazione di sinistro avvenuto il 18/9/1989, allorquando il L. veniva colpito da albero di notevoli dimensioni che stava tagliando per conto dell’impresa individuale C.L. di (OMISSIS) nella locale via (OMISSIS), con l’ausilio di una gru, in conseguenza del quale subiva l’amputazione della gamba sinistra all’altezza del terzo distale.

La corte di merito rideterminava, per l’effetto, i l’ammontare del risarcimento spettante al L., rigettando per altro verso la domanda di rivalsa spiegata dalla società Varese Autogrù s.n.c. nei confronti della compagnia assicuratrice R.A.S. s.p.a., stante la ritenuta estraneità del sinistro all’oggetto della stipulata polizza assicurativa RCT e/o RCO. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Varese Autogrù s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso le società R.A.S. s.p.a.
Motivi della decisione

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia interpretato la clausola di polizza erroneamente intendendola nel senso che "il termine carico e scarico ricomprenderebbe il sollevamento ed escluderebbe invece il blocco, la tensione e la trazione", a tale stregua attribuendovi "il significato di un segmento di attività mentre la comune accezione e il senso più logico che si rileva dalle parole in connessione di "carico e scarico in genere" è quella di una attività determinata da una forza che sollecita una qualsiasi struttura, avendo preliminarmente vinto la forza di gravità, sollevandola dal suolo o spostandola da una precedente posizione o impedendone la caduta o rilanciandola gradatamente fino alla deposizione. Non può esservi infatti carico e quindi sollevamento o scarico e quindi rilascio o rilascio graduale o deposizione se prima non vi è stato blocco, tensione e trazione".

Lamenta l’illogicità della ricostruzione della volontà negoziale operata dai giudici di merito nel senso che le parti "intendessero assicurare il rischio di segmenti di attività".

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che, avendo "la Corte ricompreso nel concetto di carico anche quello generico di sollevamento ed avendo tuttavia escluso il concetto di "sollevamento occasionale e poco più che istantaneo" sulla considerazione che tale fatto storico fosse stato evidenziato e certificato da due successive CTU ma, in realtà, dovendosi escludere che il sollevamento sia stato occasionale e poco più che istantaneo, così non essendo stato mai definito dalle CTU nè in alcun modo risultante in atti, è innegabile che l’esito del giudizio, con certezza e non solo per mera attendibilità, sarebbe stato del tutto differente se il sollevamento, che vi è stato effettivamente, fosse stato definito tale e non invece fosse stato arbitrariamente aggettivato e quindi logicamente distorto".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (v. Cass. 21/4/2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2C03, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere peraltro verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per "senso letterale delle parole" va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Se è vero che l’elemento letterale assume funzione fondamentale, il giudice, nel rispetto del cd. principio del gradualismo (v. Cass., 19/5/2011, n. 10998; Cass., 30/5/2007, n. 12721), deve allora fare se del caso ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1367 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., che, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi alla relativa causa concreta, debbono essere invero correttamente intesi quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998).

Il primo di tali criteri ( art. 1367 c.c.) consente infatti di accertare il significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta.

Il secondo ( art. 1366 c.c.), che quale criterio d’interpretazione del contratto si specifica nel significato di lealtà (sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi ovvero nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte: v. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consente di dare ingresso ad interpretazioni caviliose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali invero non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295), e a tale stregua pertanto deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr. in particolare, con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Orbene, in esplicazione dei propri poteri (cfr. Cass., 19/9/2007, n. 19367; Cass., 27/1/2006, n. 1754), la corte di merito ha fatto luogo, dandone atto nella pur sintetica motivazione, ad interpretazione della clausola de qua in termini invero consentanei con i suindicati principi, facendo applicazione dei criteri dell’interpretazione letterale e globale ( art. 1362 c.c.) nonchè sistematica ( art. 1363 c.c.) delle clausole contrattuali, come pure di quelli dell’interpretazione funzionale ( art. 1367 c.c.) e secondo buona fede o correttezza ( art. 1366 c.c.) del contratto di assicurazione de quo, pervenendo alla conclusione che l’attività di ausilio al taglio nella via cittadina di albero di alto fusto, per la quale il macchinario era stato nel caso noleggiato, è invero estranea a quella di carico e scarico nell’ambito di lavori edili, la copertura dei cui rischi lo stipulato contratto di assicurazione in argomento era funzionalmente volto a tutelare.

Il ricorrente censura l’interpretazione della clausola e del contratto operata dal giudice denunziando vizio di motivazione asseritamente affettante l’impugnata sentenza, movendo altresì censura di violazione dei criteri d’ interpretazione ex art. 1362 c.c., limitandosi ad argomentare sul mero piano della lettera della "clausola del contratto di assicurazione RCT e/o RCO tra Ras S.p.a. e Varese Autogrù S.n.c.".

Soffermandosi in particolare sull’inciso "operazioni di carico e scarico in genere", sostiene che il termine "carico" non può invero intendersi come ricomprendente l’attività di "sollevamento" e non anche quelle di "blocco", di "tensione" e di "trazione", sicchè erroneamente"la Corte di merito attribuisce a "carico e scarico" il significato di un segmento di attività mentre la comune accezione e il senso più logico che si rileva dalle parole in connessione di "carico e scarico in genere" è quella di una attività determinata da una forza che sollecita una qualsiasi struttura, avendo preliminarmente vinto la forza di gravità, sollevandola dal suolo o spostandola da una precedente posizione o impedendone la caduta o rilasciandola gradatamente fino alla deposizione. Non può esservi infatti carico e quindi sollevamento o scarico e quindi rilascio o rilascio graduale o deposizione se prima non vi è stato blocco, tensione e trazione. Sarebbe dunque illogico e impensabile, a seguire la prospettazione del Giudice, che le parti intendessero assicurare il rischio di segmenti di attività. Il ragionamento del giudice di appello appare dunque viziato nel suo processo logico per l’uso improprio e non corretto dei criteri ermeneutici indicati dall’art. 1362 c.c.".

Perviene quindi a concludere nel senso che "il corretto uso dei criteri interpretativi indicati dall’art. 1362 c.c. sarebbero stati da soli sufficienti ad individuare, nel modo … evidenziato, la comune intenzione delle parti e cioè quella di garantire l’attività in genere svolta da una autogrù, con la conseguenza, in caso di sinistro di tale natura, che la Compagnia assicurativa avrebbe dovuto manlevare e tenere indenne l’assicurato".

Emerge peraltro con tutta evidenza come il ricorrente in realtà trascuri di riguardare l’interpretazione letterale della clausola alla stregua dei criteri – oltre che di interpretazione globale ( art. 1362 c.c.) e sistematica ( art. 1363 c.c.) delle clausole contrattuali- in particolare dell’interpretazione funzionale ( art. 1367 c.c.) e secondo buona fede ( art. 1366 c.c.), intesi nei termini sopra esposti, tentando di accreditare un risultato ermeneutico invero palesemente in contrasto con la ragione pratica o causa concreta del contratto di assicurazione de quo, che è quella di assicurare la copertura dei rischi da danno a terzi nell’esecuzione di prestazioni della Varese Autogrù s.n.c. rientranti nell’attività sociale sua propria e dalla medesima normalmente svolta, e non anche dei rischi relativi ad ipotesi di impiego di carattere viceversa eccezionale e rispetto ad essa estranei, come appunto quella di ausilio al taglio dell’albero nella specie posta in essere.

Risulta a tale stregua superfluo, deve altresì sottolinearsi, il richiamo al principio da questa Corte del pari più volte affermato in base quale, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto entrambi i più sopra cennati profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v.

Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

A fronte dell’interpretazione senz’altro logica e corretta della clausola e del contratto nel caso offerta dalla corte di merito, quella prospettata dall’odierno ricorrente si rivela infatti, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, niente affatto plausibile.

All’inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15653 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

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Svolgimento del processo

La impresa Ferrocemento-Rocchi s.p.a., incorporata in corso di causa alla s.p.a. Società italiana per le condotte d’acqua, con citazione notificata il 27 dicembre 1991 alla Provincia regionale di Palermo, concessionaria della Cassa per il Mezzogiorno, cui è subentrato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la costruzione della strada di scorrimento veloce (OMISSIS), premesso di avere concluso per tali lavori con la Provincia un contratto di appalto in data 9 settembre 1975, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l’ente appaltante e chiedeva la condanna della convenuta a pagarle il saldo dei lavori eseguiti e a risarcire i danni per inadempimenti.

Deduceva in particolare che, dopo una prolungata sospensione dei lavori decisa dalla stazione appaltante per problemi connessi a mancanza di finanziamenti dalla concedente, dovevano essere ancora pagate dalla Provincia di Palermo molte somme oggetto di sue riserve nel corso dei lavori, con rivalutazione e interessi ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35; chiedeva poi di dichiarare dovuta la revisione prezzi sui corrispettivi dell’appalto.

Dopo la chiamata in garanzia della Cassa concedente ad opera della convenuta, con sentenza n. 509 del 6 febbraio 2002, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la Provincia regionale di Palermo a pagare all’attrice Euro 454.189,81, somma comprensiva di Euro 357.375,05 per la riserva n. 13, apposta in occasione della sospensione dei lavori di cui alla citazione, e degli interessi legali per i ritardati pagamenti dei lavori dal 4 dicembre 1981 di cui alla riserva n. 2, per i quali l’ente locale doveva Euro 107.865,86; per entrambe tali somme, in primo grado, il Ministero dei lavori pubblici avente causa dell’Agenzia per il Mezzogiorno, era stato condannato a rivalere la Provincia di Palermo degli esborsi conseguenti all’esito del giudizio.

Contro tale pronuncia proponevano autonomi appelli il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti subentrato a quello dei lavori pubblici, in via principale con atto notificato il 13 febbraio 2003 alla Provincia e il 14 febbraio 2003 alla società attrice, e la Provincia di Palermo con atto notificato il 14 marzo 2003, in via incidentale.

In secondo grado l’udienza di prima comparizione era fissata al 22 maggio 2003 e la appellata Società italiana per le condotte d’acqua, avente causa dall’originaria attrice, ha proposto appelli incidentali, entrambi tardivi, nei processi sorti dalle due originarie impugnazioni, con distinte comparse di costituzione del 22 maggio e del 28 maggio 2003, la prima di replica all’appello proposto dal Ministero depositata lo stesso giorno della udienza di prima comparizione e la seconda nei confronti della Provincia, successiva a tale stessa udienza.

Il Ministero nel suo gravame aveva impugnato pure l’ammontare dell’obbligazione garantita, in ordine alla rivalutazione e agli interessi, così investendo la Corte d’appello dell’esame del rapporto controverso tra impresa e Provincia, cui detta somma si riferiva, e rendendo inscindibile la causa da esso instaurata da quella sorta dal gravame della Provincia di Palermo nei suoi confronti e contro l’appaltatrice.

La stazione appaltante con il suo appello autonomo incidentale, aveva censurato il Tribunale per avere riconosciuto gli interessi sul suo debito di Euro 107.856,86, mentre essi erano compresi forfetariamente nel quantum liquidato ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, impugnando poi la decisione del primo grado in ordine alle riserve 2 e 13 e all’ammontare complessivo dell’obbligazione da ridurre in secondo grado.

La società Condotte d’acqua ha quindi proposto, con distinte comparse di risposta del 22 e 28 maggio 2003, due diversi appelli incidentali, il secondo dei quali è stato dichiarato inammissibile perchè tardivo, in quanto la comparsa di costituzione era successiva all’udienza di prima comparizione e trattazione del secondo grado (in tal senso artt. 183 e 343, cpv. c.p.c.).

Con il gravame precluso la società aveva chiesto anche di ricevere dalla Provincia i pagamenti per riserve diverse da quelle riconosciute e liquidate in primo grado n.ri 2 e 13; tempestivo era stato l’appello della società su tali riserve, "proposto nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione" del Ministero (art. 343 cpv. c.p.c.) con comparsa dello stesso giorno di tale udienza, cioè del 22 maggio 2003.

Con sentenza del 15 dicembre 2004, la Corte d’appello di Palermo, riuniti i gravami e qualificato incidentale quello autonomo proposto dopo l’impugnazione del Ministero dalla Provincia di Palermo, ha dichiarato inammissibile il secondo appello incidentale della società appaltatrice di replica al gravame della Provincia, rigettando nel merito il gravame di quest’ultima sulle riserve n. 2 e 13, per le quali l’ente locale era stato condannato dal tribunale a pagare alla società appellata Euro 454.189,81, negando però che su tale somma fosse dovuta la rivalutazione monetaria e gli interessi sul minore importo di Euro 107.856,58, dovendosi dalla Provincia gli interessi legali sulla somma di Euro 414.189,91. La Corte ha negato il diritto dell’ente locale a rivalersi nei confronti del Ministero per i pagamenti di cui alle riserve n.ri 2 e 13, costituenti risarcimenti derivati da condotte imputabili esclusivamente alla stazione appaltante, con compensazione delle spese del grado tra le parti.

Per la cassazione di tale sentenza, la Provincia regionale di Palermo propone ricorso di due motivi nei confronti dell’appaltatrice e di altri due motivi nei confronti del Ministero delle infrastrutture che non si difende in sede di legittimità; la Società Italiana per le condotte d’Acqua replica con controricorso e impugnazione incidentale di sei motivi, illustrati da memoria.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi contro la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Sul piano logico vanno esaminate anzitutto le questioni prospettate nel ricorso incidentale della Società italiana per le condotte d’Acqua s.p.a..

1.1. Infatti il primo motivo del ricorso incidentale della società censura la sentenza di appello per violazione degli artt. 333, 334 e 343 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile il suo appello incidentale contenuto nella comparsa di risposta del 28 maggio 2003 di replica al gravame incidentale autonomo della Provincia regionale di Palermo.

Afferma la società ricorrente che esattamente i giudici di appello hanno affermato che il gravame del Ministero, che aveva impugnato non solo il diritto di rivalsa della Provincia concessionaria nei suoi confronti ma anche l’entità del debito garantito verso la società appaltatrice, aveva determinato la inscindibilità o dipendenza tra le distinte cause dell’appellante nei confronti della Provincia e di questa contro la società appaltatrice, ex art. 331 c.p.c..

Ad avviso della Corte di merito, gli appelli della impresa, anche se proposti separatamente nei confronti del Ministero e della Provincia di Palermo, comunque investivano entrambe le controversie inscindibili sorte dalle impugnazioni delle due controparti e, solo se tempestivamente proposti ai sensi dell’art. 343 c.p.c., erano da considerare ammissibili.

I giudici di merito, definito incidentale ai sensi dell’art. 333 c.p.c., l’appello autonomo della Provincia di Palermo, successivo a quello del Ministero ma proposto entro il termine dell’art. 327 c.p.c. (e comunque anche entro il termine breve dell’art. 325 c.p.c. dalla notifica della impugnazione principale del Ministero), ad avviso della ricorrente, non hanno rilevato l’autonomia delle impugnazioni da loro riunite ai sensi dell’art. 335 c.p.c., da rilevare anche se relative a cause inscindibili.

Solo per effetto della disposta riunione degli appelli del Ministero e della Provincia, si è affermata la tardività del gravame della società rispetto a quello dell’ente locale, ritenendo quindi udienza di prima comparizione e trattazione per ambedue le cause quella del 22 maggio 2003, già fissata dalla impugnazione del Ministero.

1.2. La censura preliminare della società ricorrente contro la inammissibilità del suo appello nei confronti della Provincia di Palermo è infondata.

La Corte di merito ha correttamente ritenuto tempestivo l’appello autonomo della Provincia di Palermo notificato il 14 marzo 2003, successivo alla notifica del gravame del Ministero del 13 febbraio 2003, proposto entro il termine lungo dell’art. 327 c.p.c. e in quello breve di trenta giorni dalla notifica all’ente locale dell’altro gravame riunito al precedente ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nell’unico processo conseguente alle due cause riunite, sono stati proposti i due gravami della società appaltatrice, che, avendo ricevuto entrambe le impugnazioni delle controparti, non poteva ignorare l’unicità del processo, nel quale intendeva costituirsi ( art. 335 c.p.c.) e quindi la tardività dei suoi diversi appelli incidentali nei confronti del Ministero e della Provincia.

I due appelli della società si sono quindi esattamente qualificati entrambi tardivi, perchè proposti oltre i termini degli artt. 325 e 327 c.p.c. dalla società, con le distinte comparse di costituzione e risposta ( art. 167 c.p.c. e art. 343 c.p.c., comma 1), una depositata alla prima udienza successiva al gravame del Ministero del 22 maggio 2003, e l’altra invece del 28 maggio dello stesso anno, successiva a tale udienza. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il solo secondo gravame incidentale tardivo della società di cui alla comparsa di risposta alla impugnazione della Provincia; con tale appello si era chiesto dalla società, in ordine alla misura del suo credito, di dare rilievo anche a riserve diverse da quelle n. 2 e 13, uniche ritenute fondate in primo grado e, per tale profilo, ogni questione di merito si è ritenuta preclusa, per essere stata la impugnazione tardiva proposta successivamente alla prima udienza fissata con la citazione in appello in violazione dell’art. 343 c.p.c. (cfr. Cass. 24 gennaio 2011 n. 1567, 5 ottobre 2010 n. 20667, 24 giugno 2008 n. 17032 e 19 gennaio 2007 n. 1188).

Pertanto, il motivo di ricorso dell’appaltatrice sulle denunciate violazioni di leggi processuali dalla Corte d’appello nella dichiarazione di inammissibilità del suo secondo appello tardivo nei confronti della Provincia, è infondato.

Deve comunque rilevarsi che l’interesse alla impugnazione della società appaltatrice per elevare l’entità del suo credito, estendendo la controversia anche a riserve diverse da quelle n. 2 e 13, è sorto da ognuna delle impugnazioni delle controparti sulla misura del debito da pagare alla impresa che in tali atti si chiedeva di ridurre.

A tali impugnazioni l’impresa ha replicato pure con l’appello incidentale, comunque proposto oltre i termini degli artt. 325 e 327 c.p.c. e quindi tardivo, con la comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1.

Tale comparsa, con il gravame proposto contro la Provincia, risulta essere stata depositata oltre la udienza di prima comparizione e trattazione fissata negli appelli delle due controparti ai sensi dell’art. 167 c.p.c., in violazione del secondo comma dell’art. 343 c.p.c., pur avendo la società interesse a tale gravame dal momento della sua prima impugnazione comunque tardiva (sull’interesse all’appello incidentale tardivo cfr. S.U. 4 agosto 2010 n. 18049 e 27 novembre 2007 n. 24627).

Il secondo appello della società nei confronti della Provincia di Palermo, si è quindi esattamente ritenuto tardivo e inammissibile, perchè proposto oltre la prima udienza in violazione dell’art. 343 c.p.c..

Tale gravame della società appaltatrice violava anche il principio di consumazione della impugnazione, non potendo essa dedurre con il suo secondo appello contro la stessa sentenza altri motivi di censura, in aggiunta a quelli contenuti nel primo appello, domandando pagamenti non chiesti nella prima impugnazione in rapporto alle riserve iscritte nel corso dei lavori, per le quali la domanda era stata già rigettata in primo grado, con acquiescenza implicita su tali statuizioni non contestate nel primo gravame (sul ritardo dell’appello nel caso, cfr. Cass. 19 aprile 2010 n. 9265).

L’inscindibilità del rapporto processuale sugli obblighi di pagamento comporta che, in rapporto ad essi, unico doveva essere il gravame incidentale della società ricorrente in questa sede (cfr., in tal senso, Cass. 29 gennaio 2007 n. 1825 e 29 novembre 2008 n. 27517), sorgendo l’interesse a domandare gli ulteriori pagamenti già con la notifica della prima impugnazione del Ministero, cui la parte ricorrente ha replicato senza chiedere i corrispettivi pretesi tardivamente con il secondo appello, correttamente ritenuto precluso per essere stato proposto oltre l’udienza di prima comparizione e comunque inammissibile per il giudicato della decisione del Tribunale per l’acquiescenza sul punto del primo gravame.

L’osservazione che precede supera anche la deduzione della società sulla riunione dei più processi decisa in appello, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., e successiva alla proposizione dei distinti gravami incidentali della ricorrente, proposti entrambi non solo oltre il termine dell’art. 327 c.p.c., ma anche in violazione dei termini brevi decorrenti dalla notifica dei due appelli del Ministero e della Provincia, prospettando con l’appello precluso censure sul medesimo capo della sentenza per il quale, nella prima comparsa di risposta del 22 maggio 2003, non si erano avanzate pretese, con acquiescenza della ricorrente incidentale alla sentenza del tribunale, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., prospettandosi tali richieste per la prima volta solo nel secondo gravame nonostante l’esaurimento del diritto di impugnare e l’acquiescenza evidenziata con la pregressa impugnazione (cfr. Cass. 6 luglio 2010 n. 15980).

Il primo motivo di ricorso incidentale della società ricorrente è quindi infondato e da rigettare.

2.1. Quanto rilevato in rapporto alla inammissibilità del secondo appello incidentale tardivo della società ricorrente nei confronti della Provincia di Palermo esattamente dichiarato nella sentenza impugnata, comporta l’assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso incidentale della stessa appaltatrice, per la parte in cui denunciano omessa o insufficiente motivazione in ordine alle somme pretese in rapporto alle riserve 13 e 2 con detto secondo appello, nel merito ritenuto precluso per cui le questioni con esso proposte non si sono neppure esaminate e il denunciato omesso esame è giustificato dalla preclusione processuale connessa all’appello tardivo proposto con comparsa successiva alla prima udienza di trattazione.

Altrettanto è a dire per il quarto motivo di ricorso della società appaltatrice e al preteso omesso esame nel merito delle riserve n.ri 1, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, che non si sono valutate in secondo grado, in quanto la questione ad esse relativa era stata proposta nell’impugnazione correttamente dichiarata inammissibile.

2.2. Per completezza, appare opportuno completare l’esame del ricorso incidentale della società appaltatrice.

In rapporto alla quantificazione delle somme liquidate per le riserve n.ri 13 e 2 con il primo appello, il ricorso della società appaltatrice è articolato in più punti, anche se deduce in realtà che il computo del dovuto per i danni subiti dall’impresa è errato, per avere la Corte di merito rilevato una mancata prova dall’impresa del pregiudizio per le maggiori somme pretese per la illecita sospensione dei lavori da parte della Provincia.

Anche nelle residue deduzioni, il secondo motivo del ricorso incidentale della società chiede soltanto una valutazione diversa degli elementi di prova del danno, da liquidare in misura maggiore di quanto stabilito nel merito sulla base di una valutazione equitativa delle perdite da reintegrare per equivalente, essendo insufficiente, per la società, la misura del danno presuntivamente accertata e determinata.

La genericità delle deduzioni della ricorrente su tali punti della decisione di merito, diversi da quelli preclusi per la inammissibilità del secondo appello e decisivi a giustificare la pronuncia impugnata, le rende inammissibili, perchè non specifiche e mancanti di autosufficienza nell’individuare i fatti non considerati nel merito neppure indicati (Cass. 21 maggio 2004 n. 9754), essendo tale carenza di indicazione nel ricorso rilevante anche prima della riforma dell’art. 366 c.p.c., di cui alla L. n. 40 del 2006.

Anche per la riserva n. 2, la Corte di merito ha escluso potesse rilevare il primo gravame incidentale ritenuto non precluso in ragione della genericità delle richieste della appaltatrice, che non consentiva di riconoscere altri crediti di questa che anche con il suo ricorso per cassazione non indica fatti concreti che consentano di accogliere la identica sua richiesta di liquidare una maggior somma per la detta riserva già accolta in parte nel merito.

I motivi di ricorso, dal secondo al quarto, della società appaltatrice, per la parte in non ripropongono al giudice di legittimità questioni già ritenute precluse in appello perchè prospettate con il secondo gravame tardivo dell’appaltatrice, chiedono solo un nuovo esame delle riserve iscritte nel corso dei lavori, senza evidenziare con chiarezza e precisione gli errori di valutazione, sul piano giuridico o di fatto, in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel denegare tali ulteriori danni, nè rilevare come e in quale contesto tali pretesi errori emergano dalla motivazione, sulla cui mancanza o insufficienza soltanto può intervenire questa Corte, che non può surrogare i giudici di appello in dette valutazioni, come sembra pretendere la ricorrente società.

Per le riserve 2 e 13, per le parti per cui vi è stato accoglimento parziale della domanda della società, vanno dichiarati inammissibili i motivi di ricorso secondo e terzo di quest’ultima ad esse relativi, non potendo essere oggetto di riesame in questa sede fatti nuovi e mancando nell’impugnativa la indicazione di fatti o punti decisivi non esaminati dalla Corte d’appello, che possa determinare una decisione diversa su quanto dovuto all’appaltatrice (Cass. 18 giugno 2003 n. 9690), mentre per le altre riserve, di cui si chiede la valutazione, la preclusione deriva dalla già rilevata inammissibilità dell’appello tardivo che le riguardava.

2.3. In rapporto agli interessi e alla rivalutazione chiesta con il quinto e sesto motivo di ricorso incidentale della società, è indubitabile la non debenza detta rivalutazione, non solo in quanto si tratta di debiti di valuta ma anche perchè gli interessi riconosciuti, calcolati ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, comma 3, sono comprensivi del risarcimento di ogni ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1224 c.c., il quale pertanto non compete all’impresa, il cui ricorso per il profilo che precede è infondato e da rigettare (Cass. 30 novembre 2010 n. 24267 e 20 maggio 2005 n. 10692).

Nell’impugnazione si cita in contrario una giurisprudenza (Cass. n. 6208 del 1997) non inerente alla questione proposta ma relativa alla produzione di interessi sugli interessi che non è preclusa, salvo i limiti di legge per l’anatocismo.

3. Con il primo motivo del suo ricorso la Provincia regionale di Palermo, in rapporto alla riserva n. 13, censura la statuizione dalla Corte di merito relativa alla illegittimità della lunga sospensione dei lavori a decorrere dal 1981 per l’esaurimento dei fondi di finanziamento dell’opera.

L’impresa, ad avviso della Provincia, nella prospettiva di un nuovo contratto per gli altri lavori da eseguire per il completamento dell’opera stradale, aveva accettato la chiusura temporanea dei cantieri e la sospensione dei lavori, rimanendo inerte di fronte a quest’ultima in ragione del suo interesse a ottenere il nuovo appalto di completamento del lotto, per cui erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto la sospensione dei lavori un atto autoritativo illecito della committente non assentito dall’appaltatrice.

In secondo luogo, si lamenta, dalla Provincia di Palermo la mancata applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, stante l’evidente interesse pubblico a ottenere l’approvazione della variante dei lavori dalla Cassa del Mezzogiorno, per cui la sospensione avveniva per ragioni d’interesse pubblico ed era necessaria, con conseguente legittimità di essa e irrilevanza della durata eccedente i termini di sei mesi, e con l’ulteriore effetto che essa doveva ritenersi consentita dall’impresa e quindi legittima.

3.2. La Corte di merito ha in fatto accertato che nessuna sospensione concordata dei lavori si è verificata nella concreta fattispecie, rilevando che invano l’appaltatrice aveva domandato di procedere, con lettera del 4 dicembre 1981, alla stesura di un verbale di cessazione concordata dei lavori sottoscritto da committente e appaltatrice solo il 19 febbraio 1990, così evidenziandosi che, già alla prima delle date indicate, la stazione appaltante era consapevole che i lavori non potevano continuare, mentre il pubblico interesse alla loro eventuale prosecuzione doveva valutarsi dalla concedente e non da essa concessionaria, per cui la sospensione mai fu concordata tra le parti del contratto di appalto nè avvenne per ragioni di pubblico interesse o per necessità, e deve quindi ritenersi essere stata illecita con ogni conseguenza anche risarcitoria, come riconosciuto correttamente nel giudizio di merito (Cass. 16 giugno 2010 n. 14574, 5 giugno 2009 n. 12980, 21 giugno 2007 n. 14510).

Pertanto, entrambi i motivi di ricorso della Provincia regionale di Palermo nei confronti dell’appaltatrice devono essere rigettati, perchè infondati, non essendo stata la sospensione dei lavori per cui è causa nè concordata nè nel pubblico interesse e essendosi quindi esattamente definita nel merito illecita.

4. Il ricorso della Provincia regionale di Palermo contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiene al rapporto di garanzia in favore della ricorrente, assunto da controparte, rapporto che la Corte di merito ha invece denegato e si articola in tre motivi.

4.1. Il primo motivo del ricorso della Provincia deduce l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che l’adesione del Ministero al gravame della Provincia era incompatibile con qualsiasi eccezione di esso sull’azione di rivalsa nei suoi confronti dall’ente locale.

Erroneamente la Corte di merito ha dato rilievo processuale all’appello sulle riserve n. 2 e 13 del Ministero, qualificandolo come eccezione di contrasto alla domanda di rivalsa della Provincia di Palermo, che non risulta peraltro proposta in primo grado e costituisce quindi domanda nuova in secondo grado, preclusa per legge.

Con il secondo motivo di impugnazione, la stessa Provincia denuncia carenze motivazionali della decisione di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la pronuncia, a differenza di quella del Tribunale, non ha rilevato che l’originaria concessionaria dell’opera pubblica l’ha poi ceduta alla concedente con atto del 24 aprile 1990, dopo che comunque i lavori si erano eseguiti con pregnante controllo della cessionaria nel corso dell’appalto.

Poichè nell’atto di trasferimento dell’opera stradale dalla Provincia alla Cassa per il mezzogiorno, si era convenuto che questa rispondesse delle riserve iscritte negli atti contabili prima del trasferimento dell’opera stessa, a meno che non si fossero riscontrate responsabilità specifiche di "terzi" che, secondo la Corte di merito, non potevano che essere le parti stesse del contratto, e dato che erano emerse responsabilità soltanto a carico della Provincia di Palermo, quest’ultima soltanto si è ritenuta obbligata a pagare le somme pretese per detta causa petendi.

La Provincia lamenta che il richiamo alle responsabilità di terzi nell’atto traslativo di cui sopra, non poteva riferirsi alle parti dell’atto traslativo, ma non chiarisce a quali soggetti la clausola si riferisca e, per tale profilo, il motivo di ricorso è privo di autosufficienza.

Deduce la Provincia di Palermo che la Corte d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha escluso ogni responsabilità della concedente nelle cause dei danni di cui alle riserve 2 e 13, imputando alla sola concessionaria appaltante la illegittima sospensione e i ritardi dei pagamenti che essa doveva anticipare, senza rilevare la ingerenza che l’Agenzia per il Mezzogiorno aveva avuto sull’esecuzione dei lavori.

In particolare, non si è considerato che la sospensione fu disposta dal direttore dei lavori scelto dalla concedente, cui la riserva fu comunicata senza che essa intervenisse e comunque che il ritardo era connesso alla variante di progetto approvata con grande ritardo dalla Cassa per il mezzogiorno.

4.2. I motivi di ricorso della Provincia sono inammissibili, per la parte in cui domandano a questa Corte di procedere ad una diversa lettura degli atti di causa per individuare specifiche responsabilità della Agenzia dante causa del Ministero nella disposta interruzione-sospensione dei lavori, per la quale la corte di merito analizza le specifiche responsabilità della stazione appaltante che non ha acconsentito alla chiusura dei lavori chiesta molti anni prima dalla società appaltatrice, dovendosi comunque imputare alla inadeguatezza del progetto originale della strada, sempre imputabile all’ente che l’aveva appaltata, la esigenza della perizia di variante che aveva dato luogo al prolungarsi della sospensione.

In sintesi, è la individuazione di specifiche responsabilità della Provincia, nella determinazione della sospensione dei lavori, illecita e protratta oltre i termini di legge, oltre che nel mancato pagamento in anticipo dalla stazione appaltante di quanto dovuto alla società, che si configura il comportamento inadempiente cui s’è attribuita la responsabilità dei danni, per i quali vi è stata la condanna nel merito dell’ente locale, che nulla può pretendere a titolo di rivalsa dal Ministero per comportamenti che ad essa solo devono imputarsi e che si sono considerati fonte del risarcimento preteso dall’impresa appaltatrice.

Tutti i profili della impugnazione relativa al rigetto della domanda di rivalsa, di cui sin dal primo grado il Ministero chiamato in causa aveva eccepito la improponibilità per una pretesa discrezionalità che esso avrebbe avuto nel rispondere in favore dell’ente locale dei danni connessi all’esecuzione dell’appalto, comporta che il ricorso della Provincia contro l’Amministrazione centrale subentrata all’originaria concedente, deve essere rigettato perchè infondato.

5. In conclusione, i ricorsi riuniti devono tutti rigettarsi e le spese del giudizio di cassazione possono interamente compensarsi tra la Provincia di Palermo e la società italiana per le condotte d’acqua, nulla disponendosi in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, intimato in questa sede che non ha resistito alle impugnazioni delle altre parti.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2011) 05-05-2011, n. 17406 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a M.F. la pena concordata tra le parti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e per quello di evasione;

che l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;

considerato che, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione; ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino, m.

202.270), il che nella specie si è appunto verificato, avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.;

che il ricorso è anche generico perchè non è stata nemmeno indicata la causa di proscioglimento che non sarebbe stata presa in considerazione; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 147

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con due ordinanze adottate ai sensi degli articoli 192 ss. del d.lgs. 152/2006, in data 20 aprile 2010, il Sindaco di Magione ha ordinato alla società ricorrente di provvedere alla rimozione di rifiuti speciali (quali: eternit, detriti di demolizioni edilizie, bottiglie, materiale ferroso, bitume, terra, potature di piante, etc.) rinvenuti nell’ambito dell’azienda agraria di sua proprietà, rispettivamente in località Bersaglio (ordinanza n. 164) e Santa Lucia (ordinanza n. 165), mediante separazione per classi omogenee ed avvio al recupero o allo smaltimento.

2. La società ricorrente impugna i provvedimenti.

Sottolinea che la sua proprietà, estesa circa 200 ha e comprendente seminativi, aree boschive e casali, non è recintata ed è spesso occupata da clandestini o da altri soggetti non autorizzati, i quali vi abbandonano rifiuti di ogni genere (cfr. denunce contro ignoti in data 19 febbraio 2010 e 11 marzo 2010).

Lamenta che il Comune non abbia finora aderito alla richiesta di declassificare la strada vicinale che attraversa la proprietà, nonostante questa abbia da tempo perso i requisiti integranti il c.d. uso pubblico, impedendo così l’apposizione di sbarre o altri strumenti limitativi dell’accesso veicolare.

Deduce articolate censure di:

– violazione degli articoli 7 ss. della legge 241/1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, senza che il mancato coinvolgimento del destinatario possa essere giustificato dalla natura del potere esercitato o da esigenze di celerità (non esplicitate, e comunque inesistenti – addirittura, nel caso dell’ordinanza n. 164/2010, l’accertamento da parte del Corpo Forestale dello Stato dell’abbandono dei rifiuti risale a nove mesi prima);

– falsa applicazione dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ed eccesso di potere per difetto della motivazione, dei presupposti, nonché per ingiustizia manifesta, essendo mancati qualsivoglia accertamento e contestazione in ordine alla responsabilità della società ricorrente in ordine all’abbandono dei rifiuti.

3. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Magione.

4. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

4.1. L’articolo 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, prevede che chiunque viola il divieto di abbandonare o depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

4.2. I provvedimenti impugnati si limitano a precisare che "non è stato possibile rinvenire elementi utili atti a risalire agli autori dell’abbandono" (dei rifiuti).

4.3. La giurisprudenza, già in relazione alla omologa fattispecie previgente dell’articolo 14 del d.lgs. 22/1997, si era orientata nel ritenere che l’adozione dell’ordine di rimozione nei confronti del proprietario possa avvenire "a titolo di dolo colpa" (non anche a titolo di responsabilità oggettiva, alla stregua di una "obligatio propter rem" o di un onere reale, o comunque presunta), e quindi richieda l’accertamento, ancorché fondato su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza, di una qualche forma di responsabilità del proprietario, anche meramente omissiva, nell’abbandono di rifiuti. Tale orientamento può ormai dirsi consolidato (cfr., da ultimo: Cons. Stato, V, 19 marzo 2009, n. 1612; IV, 13 gennaio 2010, n. 84).

La giurisprudenza ha anche sottolineato come, nella fattispecie dell’articolo 192, comma 3, in relazione all’esigenza della predetta imputabilità del proprietario a titolo di dolo o colpa, la preventiva, formale, comunicazione dell’avvio del procedimento si configuri come un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati (cfr. Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4061).

4.4. Da quanto esposto, appare anzitutto evidente come l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (nell’ordinanza n. 164/2010, si legge addirittura che il provvedimento stesso costituisce "anche avvio del procedimento in base all’art. 8 della legge 241/1990") sia potenzialmente idonea ad impedire il necessario approfondimento della sussistenza dei presupposti della responsabilità del proprietario, e quindi risulti viziante.

4.5. Di più, nel caso in esame, non sembra che le circostanza di fatto del rinvenimento dei rifiuti possano condurre a configurare una responsabilità della società proprietaria; non solo sotto il profilo commissivo dell’illecito abbandono dei rifiuti, in relazione al quale manca qualsivoglia elemento; ma anche sotto quello della imputabilità a titolo di comportamento omissivo, in relazione al mancato approntamento di quelle cautele (doverose o, comunque, rientranti nell’ordinaria diligenza, sostenibili e ragionevoli), idonee ad evitare che l’area divenga una discarica abusiva.

Ciò, in considerazione: del tipo di attività esercitata (che, nella prassi dei luoghi, di regola non richiede una recinzione integrale dei terreni); della cospicua estensione del fondo (e dei costi che deriverebbero dalla realizzazione di una recinzione e dalla sua costante manutenzione); dell’esistenza di strade di comunicazione soggette al pubblico transito; del fatto che la presenza di estranei nell’area non è riconducibile a rapporti di locazione, affitto, o ad altri motivi che comportino per il proprietario un vantaggio economico; della natura dei rifiuti (che, per la gran parte, appaiono estranei all’attività aziendale).

Appare significativa, in particolare, la circostanza che i rifiuti siano ubicati sostanzialmente al margine della strada vicinale ("Il Bersaglio") suddetta e della strada 75bis del Trasimeno.

Mentre è stato affermato che, ai fini dell’accertamento della responsabilità per colpa, non può farsi derivare alcun nesso eziologico dal fatto che i proprietari dell’area interessata abbiano conosciuto e passivamente tollerato, nel tempo, il protrarsi dell’abbandono dei rifiuti (Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, n. 807).

Sussiste quindi anche il vizio di difetto dei presupposti.

4.6. Dalla fondatezza delle censure dedotte deriva l’accoglimento del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Magione al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.