Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 07-06-2011, n. 22758 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

In data 10.11.2009 la Corte di Cassazione, sez. 1, ha annullato l’Ordinanza della Corte d’Appello di Catania, resa quale giudice dell’esecuzione, con cui era rigettata l’istanza del C. protesa al riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 c.p.p., in relazione a tutti i fatti per cui intervenne condanna, parzialmente già unificati nella fase della cognizione.

Il C. è stato condannato con tre sentenze, una in data 4.4.2000 per un fatto (ritenuto più grave) riunito, già in fase di cognizione, continuativamente con la condanna 12.1.2007. In fase di esecuzione vennero riunite le sentenze del 4.4.2000 (ribadendone la maggior gravita) con la condanna 5.5.2005.

La Corte d’Appello di Catania, con Ordinanza del 24.11.2010, ha sostanzialmente rigettato l’ulteriore domanda del condannato di rideterminare la pena inflitta a titolo di aumento per i reati satelliti posti in continuazione, ritenendo che per ogni episodio l’aumento stabilito fosse congruo in relazione alla gravita dei fatti ed alla personalità dell’imputato (pluripregiudicato) e che non siano, pertanto, suscettibili di rideterminazione in un quantum inferiore.

Ricorre avverso il provvedimento la difesa del C. lamenta che la Corte di rinvio non abbia specificato i criteri utilizzati per stabilire la pena dei singoli reati e, dunque, dei singoli aumenti che compongono la fattispecie continuata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il giudice dell’esecuzione, vincolatoci giudicato ormai maturato (soprattutto quello stabilito con sentenza 12.1.2007), non avrebbe potuto modificare le statuizioni sanzionatorie quanto alla valutazione della maggior gravità dei reati satellite, mentre era consentita la rideterminazione degli aumenti di pena per i reati- satellite.

Il Giudice del rinvio si è attenuto alla disciplina indicata dalla sentenza di annullamento ed, avallando il giudizio di unificazione dei fatti in continuazione, ha – contrariamente all’opinione del ricorrente – indirettamente fissato la pena per i reati satellite, indicandola in quella già stabilita in fase cognitiva e rigettando la domanda volta alla relativa diminuzione, spiegando anche la ragione di siffatta determinazione, con plausibile argomentazione.

Il provvedimento ha – pertanto – rinviato ai criteri fissati da ciascuna delle decisioni di condanna.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22788

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Svolgimento del processo

A seguito della sentenza di questa Corte 5 dicembre 2002 n. 17252, che ha cassato con rinvio altra pronuncia della Corte d’appello di Trieste, statuendo che la determinazione del risarcimento del danno da occupazione usurpativa dell’area della società attuale ricorrente, in (OMISSIS), doveva operarsi sulla base della concreta destinazione di essa prevista negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell’occupazione e trasformazione irreversibile dei suoli, la indicata Corte di merito in diversa composizione ha respinto, in sede di rinvio, il gravame contro la sentenza del Tribunale di Pordenone e confermato la liquidazione del risarcimento del danno di detto provvedimento impugnata dalla società ricorrente, compensando le spese dell’intero giudizio. La Corte di merito ha qualificato "edificabile" l’area della s.n.c. Casa Zuccheri, appellante in riassunzione, fissando il valore di mercato della stessa in rapporto alla sua destinazione esclusiva a parcheggio pubblico in L.. 15.000 a mq., pari a quello già determinato in primo grado, in rapporto alla concreta utilizzabilità di fatto delle superfici trasformate, confermando in tal modo la sentenza del Tribunale di Pordenone e la condanna del Comune di S. Vito in Tagliamento a pagare alla s.n.c. Casa Zuccheri in totale L. 117.000.000, con interessi e rivalutazione dal 1993 al saldo.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso notificato il 4 ottobre 2005 la s.n.c. Casa Zuccheri di M.M., con memoria illustrativa dell’impugnativa, cui resiste il Comune di S. Vito in Tagliamento con controricorso, notificato il 5 novembre 2005.

Motivi della decisione

1. La sentenza della Cassazione n. 17252 del 2005, cui nel rinvio doveva uniformarsi quella oggetto di ricorso, non ha dato alcuna qualificazione urbanistica all’area occupata dal comune di San Vito in Tagliamento, negando solamente rilievo alla c.d. edificabilità di fatto per valutare l’area e affermando invece che il valore del suolo occupato doveva dedursi dalla sua concreta destinazione urbanistica alla data della occupazione, prevista nel P.R.G. del comune approvato nel 1993 e vigente alla data dell’illecita trasformazione, essendo irrilevanti pregresse zonizzazioni di strumenti urbanistici superati.

Ad avviso della s.n.c. Casa Zuccheri di M.Z.M., la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato come si uniformava ai principi enunciati dalla decisione della Cassazione a base del giudizio di rinvio. Alla pag. 24 del ricorso si afferma che l’area occupata "è destinata a parcheggio, parco urbano di quartiere e attrezzato e area per viabilità veicolare e pedonale, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica prot. n. 16105 dell’11 luglio 2003", che si fonda sul P.R.G. comunale di S. Vito in Tagliamento, approvato l’11 gennaio 1993 e vigente alla data dell’occupazione e trasformazione in parcheggio del suolo.

La sentenza impugnata è affetta, per la ricorrente, da motivazione contraddittoria su punti decisivi della controversia, cioè sulla destinazione urbanistica dell’area, avendo così violato i principi enunciati dalla Corte suprema nella sentenza a base del giudizio di rinvio e l’art. 42 Cost., oltre che l’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ad avviso della società ricorrente, è errato il presupposto logico della pronuncia impugnata, per la quale l’area occupata è urbanisticamente destinata a parcheggio, non dandosi in tal modo rilievo al P.R.G. del 1993.

In realtà, si deduce in ricorso che l’inclusione del suolo occupato nel centro storico del Comune di S. Vito in Tagliamento, di per sè e implicitamente comporta che esso sia urbanisticamente edificabile e da collocare in "zona territoriale omogenea", come tale fabbricabile.

La decisione impugnata, per la ricorrente, non chiarisce in sostanza se la destinazione a parcheggio abbia natura conformativa o costituisca essa il vincolo preordinato all’esproprio, in quanto tale inidoneo a incidere sulla liquidazione di quanto dovuto a titolo risarcitorio.

La Corte d’appello ha erroneamente considerato solo la puntuale destinazione a parcheggio dell’area invece che la sua collocazione nel centro storico, che avrebbe imposto la classificazione B2 del suolo, così facendo gravare su esso soltanto gli svantaggi conseguenti a detta destinazione a servizio di tutte le superfici circostanti.

Nel ricorso si deduce che nessun accertamento vi era stato dai giudici di merito della destinazione dell’area in base al vigente P.R.G. del 1993, dovendosi escludere che la mera classificazione in Zona F rendesse inedificabili le aree in essa inserite, dovendosi invece fare riferimento alla zona circostante (area di espansione Zona C) per determinare il valore del suolo.

Nessuna motivazione ha la sentenza sulla natura conformativa della destinazione a parcheggio del suolo occupato, essendo comunque errata la valutazione del terreno operata in base ad una denuncia di successione di altra superficie ritenuta simile, denuncia al ribasso in ragione dei carichi tributari che comportava, e sulla base della dichiarazione ai fini I.C.I. della stessa ricorrente. Ad avviso della ricorrente, la sentenza a base del rinvio presuppone il carattere edificabile dei suoli illecitamente occupati oltre i termini della dichiarazione di pubblica utilità e trasformati irreversibilmente.

2. Il ricorso è infondato.

La Corte di appello si è infatti uniformata alla sentenza n. 17252/02 di questa Corte nell’escludere ogni rilievo alla c.d. edificabilità di fatto e nel valutare il suolo in rapporto alla sua concreta destinazione urbanistica all’epoca della illecita occupazione avvenuta nel 1993 e quando già vigeva il P.R.G. del comune, approvato a gennaio di quello stesso anno.

In realtà, l’area è sita in Zona F e quindi destinata ad attrezzature e servizi pubblici, ovvero a verde e, come tale, è ritenuta inedificabile dalla giurisprudenza di questa Corte (così, di recente, Cass. 13 gennaio 2010 n. 4 04), dovendosi le opere previste in tale zona realizzare di regola dalla amministrazione e non essendo in essa consentita l’edificazione a iniziativa privata.

In quanto la manipolazione prevista dal certificato di destinazione urbanistica era solo la realizzazione di servizi pubblici, tra i quali il parcheggio in fatto costruito, la Corte ha esattamente ritenuto che, alla data dell’occupazione usurpativa, l’area doveva valutarsi in rapporto a tale destinazione e in ragione del fatto che unico acquirente di essa avrebbe potuto essere la P.A, che avrebbe dovuto realizzare l’opera per la sosta dei veicoli. Si è applicato il principio di recente affermato da Cass. 13 gennaio 2011 n. 717, per il quale, in sede risarcitoria, per le aree in edificabili, è in facoltà del proprietario di dimostrare, in relazione alle caratteristiche e attitudini del suolo, utilizzazioni anche diverse da quelle meramente agricole, dalle quali rilevare valori maggiori di quelli meramente tabellari previsti dalle norme che la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2 011 ha dichiarato illegittime in relazione alla indennità di espropriazione.

Nel caso, la Corte ha ritenuto giusto il prezzo di L. 15.000 a mq. indicato dal c.t.u. in base alla comparazione con prezzi indicati in atti che la ricorrente ritiene inadeguati per il loro carattere fiscale, senza peraltro dare specifiche indicazioni diverse o alternative che possano fondare la individuazione di un diverso e maggiore valore di mercato dei terreni.

Al giusto prezzo e al valore venale delle aree si è quindi ispirata la Corte d’appello, pur ritenendo inedificabili i terreni occupati in ragione del vigente P.R.G. del 1993, così decidendo in conformità alla decisione di questa Corte a base del giudizio di rinvio e non violando gli articoli della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo cui si riferisce il ricorso, che è quindi infondato, per essersi la Corte di merito correttamente uniformata ai principi espressi da questa Corte nel 2002, usando come parametro per determinare il valore di mercato delle aree in sede di liquidazione del risarcimento la loro concreta utilizzazione e redditività e quindi la loro destinazione economica desumibile da quella urbanistica. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico del Comune soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 07-07-2011, n. 26690

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione C.O., personalmente, avverso l’ordinanza in data 26.1.2010 del Tribunale di Venezia in funzione ex art. 310 c.p.p. che, in accoglimento dell’appello interposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza del 28.12.2010 del Tribunale di Venezia di sostituzione della misura cautelare in carcere applicata al C. con quella degli arresti domiciliari, ripristinava la più grave misura cautelare carceraria.

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla valutazione della pericolosità dell’imputato essendosi il giudice a quo basato solo sull’assunto di precedenti condanne, senza alcuna considerazione per il tempo trascorso dalle precedenti condanne.

E’ stata depositata una memoria difensiva con allegati nell’interesse del ricorrente a sostegno del provvedimento del Giudice monocratico del Tribunale di Venezia oggetto di riforma da parte del medesimo Tribunale ex art. 310 c.p.p., con cui si lamenta l’omessa valutazione, da parte del Giudice dell’appello, di precedenti decisioni del Tribunale di Venezia che avevano valutato complessivamente la posizione del C. e sulle quali si era fondata l’ordinanza riformata del Giudice monocratico.

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivo manifestamente infondato.

Invero, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", devono ritenersi inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

Il controllo di logicità della motivazione deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato eccedendo dalla competenza della Cassazione ogni potere di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nonchè ogni valutazione sulle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile dei giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale della libertà (ex ceteris: Cass. pen. Sez. 1^, 20.2.1998, n. 1083, Rv. 210019; Sez. 4^, 17.8.1996, n. 2050).

Le censure addotte s’appalesano, inoltre, estremamente generiche ed incapaci di addurre serie ragioni a supporto dell’idoneità della minore misura degli arresti domiciliari; peraltro, in tema di misure cautelari personali, l’unico principio stabilito dal codice di rito penale, quantunque non enunciato espressamente, è quello della stretta necessità delle misure, in coerenza con l’inviolabilità del diritto coinvolto, e non anche quello dell’attualità di tali misure, che rileva soltanto sotto il peculiare profilo della necessità di tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (nel caso di specie, molto recente: 8.12.2010) e dell’accertamento delle esigenze cautelari.

Peraltro, benchè il Tribunale dell’appello abbia fondato la propria decisione solo sulle particolari esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) evidenziate dalla pericolosità dell’imputato, le argomentazioni addotte per sovvertire il giudizio più benevolo ex art. 299 c.p.p. del giudice monocratico risultano ben meditate ed esplicitate in una prognosi tratta non solo dai gravi e specifici precedenti penali ma anche dalla gravità dei fatti oggetto di giudizio che inducevano a ritenere una sostanziale professionalità nella commissione di artificiosi furti di denaro presso i bancomat;

il sequestro dell’armamentario al ricorrente e a sua moglie, confortavano la tesi della commissione pregressa e ripetuta di reati contro il patrimonio e quindi correttamente ne è stata desunta la prognosi di elevatissimo pericolo di futura reiterazione.

La motivazione addotta, dunque, s’appalesa del tutto esaustiva e corretta nonchè esente da ogni sorta di vizio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Si deve disporre, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p..

Si deve incaricare la Cancelleria di provvedere agli immediati adempimenti a mezzo fax.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2011, n. 26861 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del 9/11/05 – 20/1/06 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sull’impugnazione proposta da P.R. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano che le aveva respinto la domanda diretta sia all’accertamento dell’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro conclusi con la R.A.I., sia al riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 1986 e sia alla dichiarazione di illegittimità dell’inquadramento attribuitole, riformò parzialmente la decisione gravata e, ritenuto il diritto dell’appellante al riconoscimento del 5^ livello a decorrere dal 10/10/2000, condannò l’azienda radiotelevisiva al pagamento delle differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi in separato giudizio.

La Corte milanese ritenne che non poteva sussistere un interesse della lavoratrice all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche al di là della questione della legittimità o meno dell’apposizione del termine ai vari contratti intercorsi tra le parti fino al 27/12/99, avendo la medesima rassegnato spontaneamente le dimissioni per motivi di salute nel corso dell’ultimo rapporto scadente il 15/12/00, la qual cosa poneva termine anche alla eventuale configurazione di un rapporto a tempo indeterminato; inoltre, era da ritenere legittima l’apposizione del termine ai cinque contratti intercorsi successivamente tra le parti a seguito delle suddette dimissioni nel periodo compreso tra il 10/10/2000 ed il 28/3/2003, trattandosi di contratti stipulati in relazione a programmazioni televisive contraddistinte dalla specificità, caratteristica, questa, atta a giustificare la deroga alla regola del rapporto lavorativo a tempo indeterminato, così come desumibile anche dalla professionalità del suo lavoro di truccatrice- parrucchiera altamente specializzata; nè poteva ritenersi illegittima la risoluzione anticipata dell’ultimo rapporto, avvenuta in data 28/3/2003, in quanto giustificata dalla cessazione anticipata del programma per il quale il contratto a termine era stato concluso, al punto che la medesima lavoratrice l’aveva espressamente accettata;

doveva, invece, ritenersi parzialmente fondata la domanda diretta al superiore inquadramento nel 5^ livello, traendosi dalle stesse deduzioni difensive dell’azienda televisiva il riconoscimento dell’autonomia e professionalità della prestazione lavorativa della P., caratteristiche, queste, atte a giustificare il reclamato inquadramento.

Con sentenza definitiva del 17/3 – 11/4/06 la Corte territoriale condannò, quindi, la R.A.I. al pagamento della somma di Euro 6.178,69, oltre che agli accessori di legge e ad una metà delle spese del doppio grado di giudizio, previa compensazione tra le parti dell’altra metà.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la R.A.I – Radiotelevisione Italiana S.p.A., che affida l’impugnazione ad un unico motivo di censura.

Resiste con controricorso la P., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato, anch’esso, ad un solo articolato motivo, al cui accoglimento si oppone l’azienda radiotelevisiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Con un unico articolato motivo la società ricorrente denunzia la violazione dell’accordo collettivo di lavoro stipulato, fra gli altri, da Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a e SLC – CGIL, FISTEL- CISL, UILSIC-UIL in data 8 giugno 2000, nonchè la violazione dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, la difesa della società radiotelevisiva sostiene che la Corte di merito è incorsa in errore laddove ha affermato che "l’inquadramento della ricorrente effettuato sempre in 8^ livello, con nessuna possibilità di progressione automatica trattandosi di un contratto a termine, risulta pertanto illegittimo"; la ragione dell’errore risiederebbe nel fatto che la lettura complessiva dell’Accordo dell’8 giugno 2000 consente di appurare, contrariamente alla soluzione interpretativa adottata nella sentenza (applicazione ai soli lavoratori a tempo indeterminato dell’inquadramento automatico collegato all’anzianità di servizio), che il principio della prestazione di servizio per il tempo previsto dal contratto collettivo si applica a qualunque lavoratore subordinato, sia esso a tempo determinato che indeterminato.

Sulla base di tale premessa la ricorrente sviluppa, quindi, il seguente ragionamento: – Nello specifico caso della P. il contratto collettivo precedente all’Accordo del 2000 disponeva che "il truccatore parrucchiere è assunto al 3^ livello dell’operaio specializzato e dopo aver effettuato l’iter di carriera previsto per quest’ultimo potrà accedere al livello dell’operaio altamente specializzato (cl. 5, corrispondente all’attuale livello 5^ dell’Accordo del 2000) nel caso svolga le mansioni di 1 truccatore";

non avendo la ricorrente dedotto e provato di aver svolto mansioni di 1 truccatore, la Corte d’appello non aveva potuto riconoscerle il superiore inquadramento rivendicato per il periodo di vigenza del CCNL del 1990, ma aveva preso in considerazione il periodo successivo all’entrata in vigore dell’Accordo del 2000 e, dunque, i contratti succedutisi dall’ottobre del 2000 in poi. Restava fermo, però, che, anche a mente di quanto disposto dalla nota a verbale dell’Accordo del 2000, la P. non aveva lavorato per il periodo di tempo contrattualmente prescritto per il riconoscimento del livello da lei richiesto, come si poteva agevolmente verificare sommando i periodi di effettiva prestazione in base ai singoli contratti a termine.

Pertanto, l’inquadramento della lavoratrice al 5^ livello comportava, nel contestato ragionamento della Corte d’appello, l’inaccettabile disapplicazione della disposizione dell’Accordo del 2000 relativa al progresso in carriera in ragione del tempo di permanenza in servizio, con la conseguenza che veniva consentito alla P. di saltare le tappe di carriera passando direttamente dall’ottavo ai quinto livello per la sola ragione che non era stata assunta a tempo indeterminato.

Da parte sua la difesa della lavoratrice eccepisce preliminarmente l’intervenuta decadenza della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a dalla presente impugnazione, non avendo quest’ultima mai formulato la riserva facoltativa di ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 65 del 9/11/2005, depositata il 20/1/2006, nè entro il termine per la proposizione del ricorso, nè entro la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, il tutto in chiara violazione dei termini di cui all’art. 361 c.p.c..

Osserva la Corte che tale eccezione preliminare è fondata e, pertanto, il ricorso proposto dalla società radiotelevisiva è inammissibile.

Invero, l’art. 361 c.p.c. stabilisce che contro le sentenze previste dall’art. 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Si è anche statuito (Cass. sez. 3 n. 212 del 9/1/2007) che "nel sistema di riserva facoltativa d’impugnazione contro sentenza non definitiva, la mancata dichiarazione di riserva o la sua irritualità o tardività producono la decadenza del diritto oggetto della riserva, ma non precludono l’esercizio del potere di impugnazione della sentenza non definitiva, secondo le regole generali." Orbene, nella fattispecie non risulta, come esattamente eccepito dalla P., che la difesa della società radiotelevisiva abbia proposto riserva di impugnazione avverso la suddetta sentenza non definitiva, per cui l’attuale ricorso principale della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A è inammissibile ai sensi dell’art. 361 c.p.c..

2. Col ricorso incidentale la lavoratrice denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1 e segg. e successive modificazioni con L. 2 maggio 1977, n. 266, della L. 18 aprile 1987, n. 56, della L. n. 196 del 1997 e del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Attraverso il quesito di diritto, formulato in tre punti al termine dell’illustrazione dell’unico motivo di censura, la difesa della P. chiede, in sintesi, di accertare quanto segue: a) se la successione di tutti i contratti a termine intercorsi tra le parti costituisca violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del D.Lgs n. 368 del 2001, con conversione degli stessi in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con conseguente diritto alle differenze retributive per gli istituti legati all’anzianità di servizio (aumenti periodici o scatti di anzianità); b) se le dimissioni della lavoratrice del 27/12/99 potevano ritenersi idonee a por fine al rapporto, con preclusione della possibilità di accertarne la unicità e la durata indeterminata, per cui sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi affetta dai vizi di omissione e di insufficienza; c) se l’atto di risoluzione anticipata del rapporto da parte della RAI s.p.a a causa della cessazione anticipata del programma televisivo, sottoscritto per accettazione dalla lavoratrice, violava l’art. 2119 c.c. e la L. n. 604 del 1966, trattandosi non di ipotesi di giusta causa, ma di giustificato motivo di risoluzione per il quale era da considerare inammissibile il recesso anticipato; se il ritiro della lettera di risoluzione del rapporto e la relativa sottoscrizione rappresentavano un atto di mero ricevimento che non precludeva l’opposizione all’atto risolutivo e se la stessa comunicazione della risoluzione non costituiva, piuttosto, un atto negoziale unilaterale della società privo dei requisiti necessari per valere come atto di rinunzia o transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c..

Osserva la Corte che il ricorso incidentale è inammissibile.

Anzitutto, per quel che concerne la questione dell’apposizione del termine ai vari contratti intercorsi tra le parti, di cui al primo punto del quesito, vi è da rilevare che la lavoratrice non deduce circostanze atte a far valere la illegittimità dei singoli contratti a termine a fronte delle considerazioni svolte al riguardo dal giudice d’appello, le cui argomentazioni, essendo corrette sul versante logico-giuridico, non possono essere censurate in questa sede di legittimità. Invero, con motivazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, la Corte territoriale ha precisato che era da ritenere legittima l’apposizione del termine ai cinque contratti intercorsi tra le parti, successivamente alle dimissioni del 27/12/99, nel periodo compreso tra il 10/10/2000 ed il 28/3/2003, trattandosi di contratti stipulati in base alla clausola dell’accordo collettivo del 5/4/1997 (ripresa nel ccnl dell’8/6/2000), in attuazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 in relazione a programmazioni televisive contraddistinte dalla specificità, caratteristica, questa, atta a giustificare la deroga alla regola del rapporto lavorativo a tempo indeterminato. In definitiva, il giudice d’appello ha ritenuto che le singole clausole con le quali era stato fissato un termine ai suddetti contratti rispondevano alla causale prevista dalla summenzionata disposizione collettiva per l’apposizione del termine, vale a dire quella dell’esecuzione di "un programma od una pluralità di specifici programmi quando l’impegno per ciascun programma non esaurisce la prestazione giornaliera o settimanale".

Quanto al secondo punto del quesito, vale a dire la contestata idoneità dell’atto di dimissioni della lavoratrice ai fini della interruzione del rapporto, si rileva che l’inammissibilità del quesito discende dal fatto che la parte ha omesso di allegare, in spregio al principio dell’autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, l’atto stesso delle sue dimissioni.

Come hanno statuito, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/3/2010), "in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso." Quanto all’ultimo punto del quesito che involge l’interpretazione dell’atto di risoluzione del rapporto da parte della società si osserva che l’inammissibilità deriva dal fatto che attraverso lo stesso viene tentata una rivisitazione delle risultanze istruttorie che non è consentita nel giudizio di legittimità. Infatti, la P. contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la risoluzione anticipata del rapporto da parte della società rappresentava una giusta causa di recesso "ante tempus" a causa della cessazione del programma televisivo per il quale era stato stipulato il relativo contratto a termine, cessazione accettata espressamente da essa lavoratrice, la quale aveva, in tal modo, dimostrato di esprimere il proprio consenso a tale forma di risoluzione del rapporto; tuttavia, nel coltivare tale contestazione, la P. introduce argomentazioni difensive incentrate sulla natura giuridica, sulla supposta portata e sul contenuto di tale atto di risoluzione datoriale, oltre che della sua accettazione da parte di essa lavoratrice, argomentazioni che implicano nel loro insieme una inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito con motivazioni immuni da vizi di carattere logico-giuridico, e che tendono, nel contempo, all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. La reciproca soccombenza delle parti induce questa Corte a ritenere compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce t ricorsi e dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

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