T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7200

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto di rigetto della istanza volta ad ottenere la cittadinanza emesso dal Ministro dell’Interno in data 15 luglio 2010.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Alla udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio come il provvedimento impugnato trovi il suo presupposto motivazionale nella assenza delle condizioni previste dalla normativa ai fini della concessione della cittadinanza italiana in relazione alla sussistenza di fattispecie penali ostative al riconoscimento di una compiuta integrazione del ricorrente nell’ambito della comunità nazionale.

In particolare, nel provvedimento impugnato si legge che "il Sig. A.F. è stato condannato con sentenza del 26.9.1991 emessa dal G.I.P. della Pretura di Reggio Emilia, divenuta irrevocabile il 29.10.1991 per il reato di cui all’art. 80, comma 13, del D.P.R. 15.6.1959, n. 393" e, ancora, che nei confronti dello stesso è stata pronunciata sentenza n. 622/2010 del 18 marzo 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 483 c.p.

A fronte di tali contestazioni, l’odierno ricorrente deduce da un lato che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti – peraltro risalente al 1991 e riferibile ad una fattispecie ormai depenalizzata – è stata revocata in data 3 agosto 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia (doc. n. 3 delle produzioni di parte ricorrente) e, dall’altro, che la denuncia ex art. 483 c.p. – peraltro oggetto di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione – fa riferimento alla non veridicità della dichiarazione resa dal ricorrente in sede di presentazione della istanza di cittadinanza proprio con riferimento alla assenza di precedenti penali.

Osserva il Collegio come a fronte di tali circostanze evidenziate dal ricorrente in sede di procedimento volto alla concessione della cittadinanza e ribadite nell’odierno ricorso, l’Amministrazione non ha compiutamente ed adeguatamente valutato e motivato in merito alla assenza dei presupposti utili ai fini della emanazione del provvedimento oggetto di istanza.

E’ ben vero, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa – condivisa da questo Collegio – che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/1992, non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale; tale valutazione, tuttavia, attiene alla sussistenza di circostanze ostative alla concessione che debbono essere adeguatamente documentate ed in ordine alle quali deve esigersi specifica ed esaustiva motivazione (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 6.7.2006 n. 761).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza della Amministrazione.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-01-2012, n. 806 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la s.r.l. Catena Building Industry convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la s.r.l. Laminati Plastici e Rivestimenti nonchè la s.p.a. Ifitalia International Factors Italia, al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto di 6.000 mq. di laminato plastico perchè il materiale era inutilizzabile e, comunque, affetto da vizi, e di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno;

che le convenute si costituirono, resistendo e la s.p.a Ifitalia proponendo, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto;

che il Tribunale adito, con sentenza in data 23 maggio 2005, respinse le domande dell’attrice per intervenuta decadenza e perchè, comunque, infondate in fatto ed in diritto, mentre accolse la riconvenzionale, condannando la società Catena Building Industry al pagamento in favore della s.p.a. Ifitalia dell’importo richiesto;

che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 aprile 2006, ha rigettato il gravame principale della società Catena Building Industry e quello incidentale della s.p.a. Liri Industriale, incorporante per fusione la s.r.l. Laminati Plastici e Rivestimenti;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la s.p.a. C.B.I. Europe (già s.r.l. Catena Building Industry), sulla base di tre motivi;

che la s.p.a. Ifitalia ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo (errata interpretazione e violazione dell’art. 1453 c.c. e segg. e nello specifico della vendita di aliud pro alio;

errata interpretazione dell’art. 1490 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si chiude con il quesito se "sussiste ipotesi di aliud pro alio in presenza di res tradita, completamente diversa da quella pattuita (come ritenuto dalla Corte d’appello di Ancona), oppure anche quando abbia difetti che la rendano inservibile all’uso cui è destinata";

che il secondo mezzo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1490 e 1453 cod. civ., e pone i seguenti quesiti: (a) "Le norme sulla garanzia in materia di compravendita ( art. 1490 cod. civ.) ed i relativi termini decadenziali e prescrizionali ( art. 1495 cod. civ.) si applicano a vizi posteriori alla conclusione del contratto?"; (b) "Nell’ipotesi di vendita di cosa da produrre, si applicano la normativa sulla garanzia ( art. 1490 c.c. e segg.) oppure quella generale in materia di adempimento ( art. 1453 c.c. e segg.) svincolata da termini di denunzia ex art. 1495 cod. civ.?";

che i primi due motivi sono inammissibili, per inidoneità dei quesiti;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che nella specie i quesiti sono astratti e generici , perchè non tengono conto del fatto che la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – ha accertato che "un semplice cambiamento di colorazione del materiale non può comportare un’assoluta inidoneità all’uso che, comunque, di certo, non configura l’appartenenza della merce consegnata ad un genere completamente diverso da quello oggetto del contratto di fornitura";

che pertanto l’asserita – dalla ricorrente – l’inservibilità all’uso della merce compravenduta è un postulato che non trova riscontro nelle motivate conclusioni del giudice del merito;

che il terzo motivo (errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1495 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2966 e 2968 cod. civ.) pone la questione "se la mancata eccezione in sede stragiudiziale in ordine alla asserita tardività di una denuncia ex art. 1495 cod. civ., legittima il venditore a far valere per la prima volta l’eccezione in sede giudiziale";

che il motivo è inammissibile perchè con esso viene veicolata, per la prima volta in cassazione, una questione nuova, senza che consti dalla sentenza impugnata che il tema della sede della proposizione della eccezione di decadenza sia stato dibattuto nelle fasi di merito;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-02-2012, n. 2720 Licenziamento per giusta causa per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- P.M., dipendente di Lloyd Adriatico s.p.a. con mansioni di liquidatrice dei sinistri, con ricorso al giudice del lavoro di Firenze, impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatole in data 11.10.04 con l’accusa di avere volontariamente e gravemente danneggiato i beni aziendali siti all’interno ed all’esterno degli uffici.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla dipendente, la Corte d’appello di Firenze, all’esito di consulenza medico-legale, con sentenza del 24.10.08 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata l’illegittimità del licenziamento, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, condannando il datore al risarcimento dei danni in misura pari a tutte le mensilità non corrisposte dalla data del recesso fino a quella della reintegra.

3.- La Corte di merito, ricostruiti i fatti e affermatane la apprezzabile gravità, accertava che all’epoca degli eventi la P. era incapace di controllare il suo comportamento a causa di uno stato depressivo, di modo che la condotta ascritta era da ritenere priva di consapevolezza. Considerato il percorso professionale della lavoratrice, mai caratterizzato da eccessi di rilievo disciplinare, il Collegio riteneva che sul piano soggettivo il comportamento non fosse connotato da gravità tale da concretizzare la giusta causa.

4.- La Corte riteneva che non sussistesse neppure il giustificato motivo oggettivo dedotto dal datore all’atto del licenziamento, in ragione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni compatibili con il suo stato di salute, atteso che il consulente medicolegale aveva ritenuto che la stessa avesse riacquistato stabilità psichica ed era in grado di svolgere proficuamente le mansioni da ultimo assegnate.

5.- Avverso questa sentenza Allianz s.p.a. (succeduta a Llyod Adriatico s.p.a.) propone ricorso per cassazione, cui risponde P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

6.- I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue.

6.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 2119 c.c., in quanto il giudice di merito, pur dando atto dell’oggettiva gravità del comportamento (sanzionato anche da condanna penale per il reato di danneggiamento), ha ritenuto che il rapporto fiduciario tra datore e dipendente non fosse stato definitivamente alterato sulla base dell’elemento soggettivo della condotta, nonostante l’assorbente rilevanza del profilo materiale.

6.2.- Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione circa l’esistenza dello stato di incapacità di intendere e volere al momento degli episodi di danneggiamento, per il travisamento delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. A questi sul punto non era stato posto nessun quesito, di modo che le sue conclusioni non contengono alcun accertamento in punto di consapevolezza del comportamento, neppure nei limiti dell’incapacità di autocontrollo.

Il consulente aveva, invece, affermato che P. all’epoca dei fatti era solo affetta da una (probabile) patologia psichica, senza che da tale affermazione facesse derivare la conseguenza della totale incapacità. 6.3.- Con il terzo motivo è dedotta carenza di motivazione, in quanto il giudice, a proposito dell’esistenza della malattia psichica, trasforma in certezza affermazioni che il consulente tecnico aveva formulato solo in termini ipotetici e dubitativi, dando per certa la malattia la cui sussistenza era stata ritenuta non più che probabile.

6.4.- Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 2110 c.c., comma 2, e art. 1464 c.c., atteso che il giudice, nel prendere atto che il licenziamento era stato irrogato anche per la sopravvenuta inidoneità della dipendente a svolgere delle mansioni assegnate, ha affermato che il recesso sarebbe stato in ogni caso frutto di una erronea valutazione datoriale, trattandosi nella specie di malattia regredibile, che avrebbe consigliato una sospensione del rapporto di lavoro, salvo disporre il licenziamento solo dopo la scadenza del periodo di comporto. Tale situazione avrebbe dovuto essere inquadrata nella diversa fattispecie giuridica dell’impossibilità parziale della prestazione della dipendente, atteso che la (solo) saltuaria capacità di svolgere il proprio lavoro in alcuni momenti ed il protrarsi di questa situazione per un tempo indeterminato avrebbe dato luogo ad una ridotta capacità lavorativa, di risultato non affidabile, cui il datore non aveva alcun interesse.

6.5.- Da ultimo si deduce violazione del combinato disposto degli artt. 414 e 434 c.p.c., atteso che la Corte di merito ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo che esso avesse soddisfatto i requisiti richiesti dagli artt. 414 e 434 c.p.c., pur riconoscendo che esso non contenesse specifica esposizione dei motivi di impugnazione.

7.- Con il secondo e terzo motivo, da trattare prioritariamente per ragioni di conseguenzialità logica, parte ricorrente lamenta l’incongruità della motivazione impugnata per essere il giudice pervenuto alla conclusione che la P., nel porre in atto il suo comportamento, fosse in uno stato di incapacità tale da essere priva di autocontrollo. Tale conclusione non sarebbe fondata su idonei accertamenti medico-legali, avendo il collegio dei consulenti tecnici potuto svolgere un’indagine solo parziale ed essendo pervenuto a conclusioni solo probabilistiche circa la patologia psichica da cui la predetta era affetta.

8.- I due motivi sono infondati.

E’ consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che nel licenziamento per giusta causa, ai fini dell’accertamento della gravità della mancanza del lavoratore e della irrogazione della sanzione espulsiva, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo – ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate – ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento volitivo dell’agente (da ultimo Cass. 1.03.11 n. 5019, 12.04.10 n. 8641, 29.03.10 n. 7518 e numerose altre conformi).

Nel caso di specie, il giudice di merito, data per scontata la gravità intrinseca del comportamento, dello stesso valuta l’elemento soggettivo e, in particolare, il grado di intenzionalità, pervenendo, all’esito di un elaborato percorso argomentativo, alla conclusione che la predetta "si trovasse, all’epoca dell’episodio contestato, in condizioni patologiche tali da non poter controllare i suoi atteggiamenti", così escludendo intenzionalità e consapevolezza del comportamento. Il giudice è pervenuto a questa conclusione all’esito della valutazione di vari elementi evidenziati dal collegio peritale, considerandoli in concatenazione logica e correttamente articolata.

La circostanza, evidenziata da parte ricorrente, che la consulenza medico-legale si fosse basata su una ricostruzione della malattia solo probabilistica, per la carenza di alcuni importanti dati di valutazione, appare non determinante sul piano logico, in quanto obiettivo del giudice non era quello di pervenire ad una definitiva diagnosi della malattia da cui era affetta la P., ma quello di accertare il suo stato soggettivo al momento della condotta contestata. E su questo piano, come detto, l’indagine è immune da vizi motivazionali.

9.- Consegue anche l’infondatezza del terzo motivo, con cui si contesta la contraddittorietà dell’affermazione della oggettiva gravità del comportamento in relazione alla ritenuta non alterazione del rapporto fiduciario. L’accertata condizione della lavoratrice, la cui condotta fu causata da carenza di autocontrollo non generalizzata, ma limitata agli eventi contestati, imponeva una verifica della permanenza dell’elemento fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro. Anche su questo punto, per quanto sopra detto, non si ravvisa contraddittorietà nella valutazione di merito.

10.- Il quarto motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

La Corte d’appello ha escluso l’esistenza del giustificato motivo oggettivo, nella sostanza dedotto dal datore in via subordinata all’atto del licenziamento con il sostenere di non avere interesse alla prestazione della lavoratrice, sulla base della considerazione che la malattia da cui la stessa era affetta era regredibile e che il datore avrebbe dovuto sospendere la prestazione fino al suo ristabilimento psichico per riprendere il rapporto nel momento della cessazione della malattia, fatte salve le conseguenze derivanti dall’eventuale esaurimento del periodo di comporto.

Tale affermazione non è corretta sul piano metodologico. Il giudice, di fronte alla conclusione cui è pervenuto il collegio peritale, che non poteva escludersi per il futuro la possibilità di "eventi ulteriori", avrebbe dovuto infatti porsi il problema della utilizzabilità della prestazione da parte del datore. Avrebbe, in particolare, dovuto verificare se in rapporto alle mansioni cui la lavoratrice poteva essere ragionevolmente addetta, la presenza della stessa fosse compatibile con lo stato di sicurezza della struttura aziendale, del rimanente personale e dei terzi che avevano accesso agli uffici. In caso di risposta negativa, lo stesso giudice avrebbe dovuto chiedersi e verificare se esistessero presso l’azienda altre mansioni che, nei limiti consentiti, potessero essere assegnate alla lavoratrice onde consentirle di conservare il posto di lavoro.

Questa omissione rappresenta una carente verifica delle dedotta inutilizzabilità della prestazione della dipendente ed un’oggettiva carenza della motivazione, cui, come di seguito sarà precisato, dovrà porsi riparo.

11.- E’, invece, infondato il quinto motivo circa la mancanza nell’atto di appello dei requisiti previsti dagli artt. 414 e 434 c.p.c..

La prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che la specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., per individuare l’oggetto dell’appello e per stabilire l’ambito del riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di indicare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse, accompagnandole con argomentazioni che contrastino le ragioni del primo giudice. La stessa giurisprudenza ritiene, tuttavia, che la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non compete al giudice di legittimità, dato che interpretare la domanda di appello è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della correttezza del procedimento e della logicità del suo esito (Cass. 1.02.07 n. 2217 ed altre conformi).

Nel caso di specie la Corte territoriale, sulla base di un esame concreto del contenuto dell’atto di appello, ha ritenuto fossero ivi presenti specifiche censure alla prima sentenza e fossero sottoposti al secondo collegio argomenti di segno contrario a quelli utilizzati dal Tribunale, in modo da precisare le ragioni di doglianza. Trattasi di accertamento di merito non censurabile in questa sede.

12.- In conclusione, in ragione della fondatezza del quarto motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dell’accoglimento, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame alla luce dei principi sopra enunziati sub par. 10.

Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta nel resto;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-03-2012, n. 5085 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30-6-2005 D.A. conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Abruzzo e l’INPS, per ottenere il riconoscimento della propria invalidità civile e del diritto all’assegno di invalidità L. n. 118 del 1971, ex art. 13 a decorrere dalla domanda amministrativa del 18-12-2003, con la condanna al pagamento della prestazione oltre accessori.

L’INPS e il Ministero si costituivano resistendo alla domanda.

La Regione Abruzzo rimaneva contumace.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Pescara, con sentenza n. 2689/2006, rigettava la domanda, rilevando che, sulla scorta delle risultanze della CTU e dei chiarimenti, la D. poteva ritenersi invalida civile nella misura dell’80% con decorrenza dal 1- 8-2005, e cioè dopo il compimento del 65 anno di età.

La D. proponeva appello e la Corte d’Appello, dopo aver rinnovato la CTU e dopo aver disposto l’acquisizione delle prove in ordine ai requisiti socio-economici, respingeva l’appello per la mancata prova del requisito della incollocabilità.

Per la cassazione di tale sentenza la D. ha proposto ricorso con un unico motivo.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente, che aveva 64 anni all’epoca della domanda amministrativa, sostiene che non era più iscrivibile nelle liste per il collocamento nemmeno ai sensi della L. n. 68 del 1999, applicabile ratione temporis, e ciò in base al corretto coordinamento dell’art. 1 della cit. legge, del D.P.R. n. 333 del 2000, art. 1 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 e successive modificazioni.

In particolare la ricorrente rileva che, sebbene la L. n. 68 del 1999 faccia riferimento alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche. psichiche o sensoriali", il D.P.R. n. 333 del 2000, art. 1 si riferisce alle persone disabili "che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento per il settore pubblico e per il settore privato", di guisa che, all’epoca della domanda amministrativa del 18-12-2003, l’età pensionabile per le donne (ex tabella A allegata al D.Lgs. n. 503 del 1992 come sostituita dalla L. 724 del 1994, art. 11) restava fissata al compimento del 60 anno di età.

La D., quindi, al riguardo richiama la pronuncia di questa Corte del 19-10-2009 n. 22113, e deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che essa ricorrente fosse tenuta a dimostrare la propria incollocabilità fino a 65 anni, laddove, invece, all’uopo era sufficiente la prova dello stato di effettiva disoccupazione o non occupazione, anche mediante presunzioni.

Osserva il Collegio che sulla questione – con riguardo al regime anteriore a quello del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13 introdotto con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, che, tra l’altro, non si riferisce più agli "incollocati al lavoro" bensì agli invalidi "che non svolgono attività lavorativa" (v. anche il successivo comma 36 che ha abrogato la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 249) – Cass. 4-6-2009 n. 12916 ha enunciato il principio secondo cui "in materia di diritto all’assegno mensile di invalidità, nella vigenza della L. n. 68 del 1999, deve ritenersi incollocato al lavoro l’invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per non avere ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione) nell’elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili".

Al contrario, Cass. 19-10-2009 n. 22113 (richiamata dalla ricorrente), ha affermato che "ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno più diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l’età pensionabile, possono dimostrare il requisito dell’incollocamento al lavoro, richiesto per l’erogazione delle relative prestazioni, provando, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, lo stato di effettiva disoccupazione o di non occupazione".

In particolare la prima pronuncia, premesso che nella vigenza della precedente normativa (L. n. 482 del 1968) la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto che per "incollocato", ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13 doveva intendersi colui che avesse adempiuto l’onere di un comportamento teso al fine del "collocamento" e, ciò nonostante, fosse rimasto inoccupato, cosicchè tale comportamento si sostanziava nell’attivazione dei meccanismi previsti dalla citata L. n. 482 del 1968 e, quindi, nell’iscrizione (o nella domanda d’iscrizione) nelle liste speciali, "essendo rimaste identiche le finalità a cui tende la prescrizione dell’incollocazione al lavoro quale requisito per il conseguimento dell’assegno di invalidità", ha affermato, anche nella nuova disciplina di cui alla L. n. 68 del 1999, la necessità dell’iscrizione (o quanto meno della domanda di iscrizione) dell’invalido nell’elenco speciale (art. 8 della detta legge).

La stessa sentenza ha, poi, osservato che la L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 1 che non prevede più il limite dei cinquantacinque anni ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, "non fa riferimento all’età pensionabile (diversificata tra gli uomini e le donne secondo quanto indicato nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 503 del 1992) bensì all’età lavorativa, che i precetti costituzionali di cui all’art. 3 Cost. e all’art. 37 Cost., comma 1, non consentono di regolare per la donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, e che, giusta il disposto del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 2, deve ritenersi fissata, per entrambi i sessi, a 65 anni".

La seconda pronuncia, partendo dalla medesima premessa del principio affermato da Cass. S.U. n. 203 del 1992 e successive e considerando altresì che tale principio, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione nelle dette liste, è stato ritenuto da questa Corte non utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa per il superamento del cinquantacinquesimo anno di età, ha rilevato che con la L. n. 68 del 1999 tale limite è stato abolito, in quanto la legge stessa si applica "alle persone in età lavorativa affette da..".

La stessa sentenza ha poi rilevato che il D.P.R. n. 333 del 2000, regolamento di esecuzione della detta legge ha stabilito che "possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 1, che abbiano compiuto i quindici anni e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato" ed ha ritenuto che, nonostante le difficoltà derivanti dal "quadro assai composito e diversificato di accesso ai trattamenti pensionistici", il riferimento all’età pensionabile, contenuto nel D.P.R. citato, non potesse "comunque ignorare la differenziazione generale tra uomini e donne tuttora vigente".

Da tanto la medesima pronuncia ha tratto la conclusione che, con il raggiungimento dell’età pensionabile, le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, non potendo in effetti iscriversi nelle liste speciali di collocamento, ben potessero, ai fini del diritto all’assegno mensile di invalidità, dimostrare il solo stato di effettiva disoccupazione o non occupazione, con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Orbene, seppure tale seconda interpretazione appaia più coerente con la iscrizione dell’invalido nell’elenco speciale come disciplinata dal D.P.R. n. 333 del 2000, ritiene il Collegio che sia comunque da preferire la prima interpretazione, alla quale il Collegio stesso intende dare continuità.

In particolare, in primo luogo, va considerato che non può sottovalutarsi l’elemento letterale ("significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" ex art. 12 preleggi) contenuto nella norma di legge, che con riguardo alle "persone", senza distinzione di sorta, "affette da…", fa riferimento al concetto di "età lavorativa" (che va "intesa come età oltre la quale si può essere licenziati ad nutum" v. Cass. 8-7-2004 n. 12640) e non a quello di "età pensionabile".

In tal senso rilevante è quindi il richiamo, fatto da Cass. 12916/2009 al limite di età (di 65 anni) previsto, per tutti (uomini e donne), dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 2 in base al quale, in combinato disposto con la L. n. 407 del 1990, art. 6 "sia i lavoratori che le lavoratrici, ferme restando la identica età lavorativa e la diversa età pensionabile, sono licenziabili ad nutum ove abbiano conseguito (o abbiano richiesto) la liquidazione della pensione di vecchiaia", "per la quale risulta coerentemente prescritto il requisito della "cessazione del rapporto di lavoro"" (v. Cass. n. 12640/2004 cit.).

Peraltro risulta certamente conforme allo spirito della L. n. 68 del 1999 la previsione di un riferimento generalizzato all’"età lavorativa" uguale per tutti i soggetti protetti.

In tale quadro interpretativo, infine, il Collegio rileva che non può attribuirsi alcun rilievo al diverso riferimento ("età pensionabile") espresso nel D.P.R. n. 333 del 2000, emanato ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 20 citata, trattandosi comunque di regolamento di esecuzione, che "può contenere soltanto norme secondarie o secundum legem, derivabili per via d’interpretazione e di deduzione dalle norme primarie poste dalla legge, oppure anche norme praeter legem, di carattere complementare o integrativo, ma mai norme contra legem" (cfr. Cass. 2-7-1983 n. 4452).

Pertanto va enunciato il seguente principio: "con riguardo al regime anteriore a quello del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13 introdotto con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 in materia di diritto all’assegno mensile di invalidità, nella vigenza della L. n. 68 del 1999, deve ritenersi incollocato al lavoro l’invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per non avere ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione) nell’elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili".

Il ricorso va così respinto e, in considerazione del contrasto giurisprudenziale di cui sopra, ricorrono giusti motivi per compensare le spese con l’INPS. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti dell’INPS. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.