Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39805 Disegno criminoso

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27.1.2011 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione , disattendeva la richiesta di applicazione del regime del reato continuato, formulata nell’interesse di C. A., relativamente ai fatti di bancarotta fraudolenta giudicati con sentenze Corte d’Appello Torino 26.10.2007 e Tribunale Torino 14.11.2007, in ragione del fatto che si ha riguardo a fatti occorsi in un arco temporale che va dal 1996 al 2003 e che il ricorrente non ha fornito alcuna prova che consenta di individuare il disegno unitario a collante dei singoli episodi.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’istante, per dedurre mancanza di motivazione e motivazione apparente: vengono richiamate l’istanza e la memoria con cui era stato sottolineato come l’attività dolosa dell’imputato abbia avuto inizio nel 1996 e che i reati fallimentari relativi alle due vicende siano stati commessi in periodi concomitanti; che dopo la vicenda G., il C. si concentrò sull’affare Eurosviluppo, sfruttando i capitali sottratti dal primo fallimento, con la complicità del cognato, S.A., presente in entrambe le intraprese delittuose, di natura assolutamente affine.

Pertanto la difesa insiste nel sottolineare che il fine che si prefisse in entrambe le occasioni il C. era quello di lucrare sui fallimenti di tutte le imprese di cui riusciva a diventare amministratore di fatto, individuando di volta in volta la fonte del reddito illecito il cui valore veniva gonfiato mediante false operazioni sociali.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

4. Sono state depositate medio tempore note difensive con cui viene condiviso il rilievo del PG secondo il quale, dall’esame delle sentenze emergerebbe che le condotte sarebbero state consumate un periodo più ridotto dal 1996 al 1999, mentre i fallimenti sono stati dichiarati successivamente. Inoltre viene ribadito che il giudice a quo avrebbe ignorato la sovrapposizione temporale delle condotte , la connessione teleologia e l’identità di modus operandi, indici significativi dell’unitarietà.

Motivi della decisione

Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale e dalla difesa, è infondato e deve essere rigettato.

La valutazione operata dal Tribunale di Torino è corretta, essendo stato fatto buon governo delle indicazioni ermeneutiche offerte dal diritto vivente, secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81 c.p., non può identificarsi con una scelta di vita del reo, che implica la reiterazione di determinate condotte criminose e secondo cui la nozione di continuazione deve presupporre una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, quanto meno di massima, in vista di un unico fine, restando fermo che la coerenza modale degli episodi e la contiguità temporale degli stessi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria. Nel caso di specie, il Tribunale non poteva non evidenziare – come ha fatto – il lasso temporale tra le condotte, che porta ad escludere la valutazione unitaria, in assenza di dati significativi accreditanti l’ipotesi contraria.

E’ dato evincere dagli atti che con la prima sentenza (Gip tribunale Torino 21.12.2001, definitiva il 2.10.2008) il C. fu condannato, – in concorso con B.P. quale amministratore di fatto di Gestidis srl (che gestiva venti punti vendita discount), dichiarata fallita il (OMISSIS) e quale amministratore di fatto di Foal e Genecom, beneficiane delle distrazioni di GESTIDIS, nonchè di Comodama (che gestiva sette supermercati) società controllante Gestidis – , per aver operato distrazioni e dissipazioni di ingenti somme (sull’ordine di una decina di miliardi di lire) e di beni materiali, avendo avuto al momento dell’acquisto delle quote di GESTIDIS la precisa volontà di portare la società in fallimento, pagando i venditori delle quote con denaro proveniente da Gestidis e impegnandosi a pagamenti rateali, stipulando contratti d’azienda a prezzo vile e cedendo i punti vendita a società costituite dalle stesse persone e comunque non in grado di fare fronte agli impegni assunti, con la riserva mentale di non adempiere alle obbligazioni nascenti dalle cessioni: la condotta veniva ritenuta posta in essere fino al 26.3.1996. Con la seconda sentenza, emessa il 14.11.2007 (divenuta definitiva il (OMISSIS)) fu accertato che il C. ebbe ad operare, una volta uscito con le ossa rotte dalla vicenda Gestidis, come amministratore di fatto di circa venti società che vennero spolpate dei beni fino al fallimento, concorse nella frode consumata a danno del terzo mercato di (OMISSIS), sui titoli FCE ed Eurosviluppo, con un folto gruppo di persone, tutte diverse da quelle con cui ebbe ad operare in sede Gestidis (a parte il cognato S. che peraltro dagli atti non si rinviene come responsabile della prima serie di delitti), in una dimensione di sempre maggiore offensività, attesi le migliori e più sofisticate tecniche di simulazione e di falsificazione adottate, l’ampliamento del raggio d’azione in località anche diverse dal territorio torinese, la risalenza quanto meno all’anno 1999 e dunque in epoca decisamente successiva alla prima esperienza criminosa, atteso che il C. si presume essere intervenuto nella fase finale e più aggressiva dell’azione distrattiva , come amministratore di fatto.

Il fatto che C. abbia potuto vantare e far pesare l’esperienza criminosa accumulata negli anni precedenti in Gestidis, non è una base inferenziale sufficiente per ritenere che il medesimo abbia previsto, seppure nelle sue linee generali, fin dal 1996 la sua attivazione nell’operazione Eurosviluppo, ovvero la frode al terzo mercato di (OMISSIS), attività che si è indotti a ritenere si siano presentate come opportunità di ripresa di coinvolgimento in traffici illeciti, dopo la traumatica fine dell’esperienza Gestidis, – verosimilmente non messa in conto- che ebbe ad interrompere bruscamente e per un certo periodo di tempo l’attività "imprenditoriale " dell’istante.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 22-11-2011, n. 42990

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 9 aprile 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento del GIP del Tribunale di Palmi impugnato da F.F., con il quale nei suoi confronti era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere perchè gravemente indiziato di concorso nei delitti di rapina aggravata ai danni di S.L. e N.A. nonchè di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo fatti commessi il (OMISSIS), sostituiva la detta misura con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la Stazione Carabinieri del luogo di residenza e per l’effetto disponeva l’immediata liberazione dell’indagato, se non detenuto per altra causa.

Il Tribunale, rammentato che le indagini, archiviate il 12.11.2007 in assenza di risultati utili alla identificazione dei rapinatori, erano state riaperte perchè gli accertamenti dattiloscopici sull’impronta della mano sinistra, rilevata sul portellone posteriore del furgone a bordo del quale viaggiavano le persone offese, avevano portato all’identificazione del F., osservava che sotto il profilo della gravità indiziaria l’ordinanza genetica meritava conferma;

diversamente in ordine alle esigenze cautelari, il decorso del tempo consentiva di ritenere misura idonea quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che il decorrere del tempo abbia automaticamente escluso l’attualità e concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. C).

Ed invero l’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C) non introduce un automatismo in forza del quale il semplice decorrere del tempo determini il venir meno del potere-dovere di applicare misura cautelare ma si limita ad imporre un’ adeguata motivazione. A tanto aveva provveduto il GIP che aveva giustificato il convincimento di concreto ed attuale pericolo di reiterazione in ragione non solo della gravità dei fatti ma anche della condotta serbata nel periodo intercorso fra la consumazione della rapina e il momento di emissione della misura cautelare, secondo quanto risultante sia dal certificato penale sia da quello dei carichi pendenti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ed invero "in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. (Cass. SU 24.9-20.10.2009 n. 40538).

L’ordinanza genetica aveva adempiuto a tale onere motivazionale, con indicazione specifiche delle ragioni per le quali, nonostante il considerevole lasso temporale decorso dalla commissione dei reati (circa cinque anni), doveva ritenersi perdurante e concreto il pericolo di reiterazione in ragione della condotta serbata non solo anteriormente (per come risultante dal certificato penale) ma anche successivamente ai fatti per i quali è procedimento (per come risultante dai carichi pendenti).

In tal modo si era data corretta attuazione ai canoni ermeneutici, che il collegio condivide, secondo cui, in tema di ordinanza dispositiva di misura cautelare personale, il dato del tempo trascorso rappresenta esclusivamente uno dei parametri a cui il giudice deve ispirarsi nella formazione del convincimento in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ne deriva che, perchè possa ritenersi soddisfatto l’obbligo di motivazione sul punto, è sufficiente che dal testo del provvedimento possa evincersi la minusvalenza attribuita al dato temporale rispetto agli altri elementi che controbilanciano l’eventuale notevole decorso del tempo.

(Cass. Sez. 1, 6.11.1997-28.1.1998 n. 6237).

Ed invero il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 1, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari (cfr. Cass. Sez. 1, 17.12.2009-28.1.2010 n. 3634). Il Tribunale, per giustificare il diverso convincimento, ha trascurato ogni valutazione sulla condotta serbata medio tempore dall’indagato; in particolare non ha tenuto conto dell’elemento specificamente valorizzato dal GIP, costituito dai dati desunti dal certificato dei carichi pendenti, dimostrativi del "perdurante collegamento dell’imputato (recte: indagato, n.d.e.) con l’ambiente criminale in cui il delitto è maturato".

L’ordinanza impugnata deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati e colmando il vuoto motivazionale evidenziato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 03-07-2012, n. 11097 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, C.D., premesso che la Corte, con decreto del 22 giugno 2005, aveva liquidato in suo favore l’equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della durata irragionevole del giudizio iniziato nel luglio 2000 dinanzi al T.A.R. Campania per il periodo sino al 11 aprile 2005, proponeva domanda di equa riparazione per la ulteriore irragionevole durata del giudizio presupposto, definito in primo grado con sentenza depositata il 5 maggio 2007.

La Corte d’appello, ritenuta la mancanza di istanze sollecitatorie da parte del ricorrente e la natura collettiva del ricorso, peraltro avente ad oggetto una pretesa di scarsa consistenza, liquidava il danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole con la somma di Euro 1.200,00 e compensava tra le parti le spese.

Avverso tale decreto, depositato il 22 settembre 2009, C. D. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 19 gennaio 2010, formulando cinque motivi. L’Amministrazione intimata non ha spiegato difesa.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Con i primi tre motivi ci si duole della liquidazione dell’indennizzo, denunziando, con il primo, la violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 C.E.D.U.) per la violazione degli standards europei, con il secondo la violazione dell’art. 2697 cod. civ., con il terzo il vizio di motivazione. Con il quarto e il quinto motivo si censura la statuizione sulle spese, denunciando la violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 C.E.D.U., artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) ed il vizio di motivazione.

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, per quanto di ragione. In effetti, il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr, Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), in presenza di specifiche circostanze, e solo per i primi tre anni di durata irragionevole del processo presupposto, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010).

Nella specie, il processo presupposto ha avuto una durata di circa sette anni, ed il fatto che si sia già provveduto a liquidare l’indennizzo per il periodo sino all’aprile 2005 non toglie che, per il periodo successivo, lo scostamento dal parametro europeo di Euro 1000 per anno non si giustifichi, tantomeno mediante il riferimento alla circostanza della proposizione del ricorso unitamente ad altre persone. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato sotto il profilo esaminato, assorbiti in tale statuizione gli altri motivi.

Sussistono peraltro le condizioni per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Alla stregua dei criteri esposti, considerato che la durata irragionevole del processo presupposto si è protratta per ulteriori due anni ed un mese circa oltre il periodo già considerato, si ritiene giustificato liquidare per tale ulteriore durata irragionevole un’equa riparazione pari a Euro 2080,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere – come da consolidata giurisprudenza di questa Corte – dalla data della domanda di indennizzo.

Le spese di entrambi i gradi di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.080,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda. Condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto al giudizio di merito in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorali e Euro 100,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità in Euro 311,00 per onorati e Euro 100,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 405

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Svolgimento del processo

La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOC Colline Saluzzesi".

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.

In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.

In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.

In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.

A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.

I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;

2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.

La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.

3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.

Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.

Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.

La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..

Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..

Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.

Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.

Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..

4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.

Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.

5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.

La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.

Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "Bianchello del Metauro", "Colli Pesaresi" e "Pergola": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V.

Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.

2.1 La prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.

Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.

L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.

In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.

In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.

Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.

2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).

Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.

L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).

A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.

Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.

Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).

In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.

Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.

Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.

2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.

L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.

La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.

Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.

Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.

2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..

Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.

Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.

Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.

Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.

Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).

Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.

3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.

4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).

4.1 Le censure sono infondate.

4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.

Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.

Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.

In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.

Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.

Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.

Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.

4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.

Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.

Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.

4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.

Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.

L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.

5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).

In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore



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