T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1926 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-Ritenuto che, come è stato rappresentato ai difensori delle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito in quanto manifestamente infondato,

-Considerato che l’Amministrazione ha prodotto la documentazione richiesta con l’ordinanza collegiale 6 ottobre 2011 n. 1611,

-Rilevato che la parte ricorrente non ha mai impugnato il precedenti Provv. n. 56 del 2010 e Provv. n. 5 del 2011, contenenti rispettivamente gli ordini di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere non assentite e finalizzate alla realizzazione di una veranda chiusa per tutti i lati avente la superficie di circa 40 mq.,

-Constatato che effettivamente la domanda di accertamento di conformità, come è stato evidenziato nel provvedimento impugnato, è stata presentata dalla parte ricorrente solo il 12 maggio 2011 e, pertanto, ben oltre la scadenza di 90 giorni assegnato con l’ ordinanza n. 5/2011 rimasta inoppugnata,

-Rilevato che effettivamente, come pure evidenziato dall’Amministrazione, nella sua domanda la parte ricorrente non ha in alcun modo tentato di dimostrare la compatibilità urbanistica delle opere realizzate,

-Ritenuto che tanto è sufficiente per smentire la fondatezza del primo motivo di ricorso in quanto l’Amministrazione ha adeguatamente motivato la reiezione della domanda e l’invito a provvedere a quanto necessario per l’effettiva demolizione, di certo non essendo necessario un nuovo ordine di ripristino; tanto anche perché la presentazione dell’istanza ex artt. 36 e 37 D.P.R. n. 380 del 2001 (nella specie, peraltro irricevibile) determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione precedentemente emanato in attesa della conclusione del nuovo "iter" procedimentale, con la conseguenza che, in caso di mancato accoglimento della suddetta istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (Cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. II 4 febbraio 2005 n. 816),

-Constatato che anche la prima parte del secondo motivo non merita favorevole considerazione in quanto la veranda, essendo incorporata all’appartamento principale di cui ormai costituisca una parte integrante, non risponde alla nozione di pertinenza urbanisticamente rilevante, nozione che postula indefettibilmente l’individualità fisica e strutturale del manufatto destinato a servizio od ornamento di quello principale (Cfr. T.A.R. Liguria Genova 31 dicembre 2009 n. 4127).

-Rilevato che non merita miglior sorte la seconda parte dello stesso motivo, in quanto l’eccesso di potere per disparità di trattamento è un vizio che bene si rivolge alle ipotesi di discriminazione nell’attribuzione di un bene della vita, non già ove, al contrario, come nella fattispecie, si proceda ad eliminare situazioni illegittime, "dimenticandone" alcune; ne consegue che detto vizio non è ipotizzabile nel caso di asserita, e nella fattispecie assolutamente indimostrata, discriminazione nei provvedimenti di demolizioni per abuso edilizio (Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 20 settembre 2010 n. 3763),

-Ritenuto che anche il terzo motivo deve essere respinto in quanto, in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale di verificarne d’ufficio la sanabilità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001; tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 delle stesso D.P.R. i quali, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit., che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (Cfr.T.A.R. Campania Napoli, sez. VI 10 maggio 2010 n. 3480),

-Constato che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e che le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 10210

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il gravame in trattazione la S. s.p.a. espone di svolgere attività immobiliare su un’ampia superficie del territorio del Comune di Caserta sulla quale insisteva precedentemente un’azienda impegnata nella lavorazione dei legnami, fatta oggetto, dopo l’acquisizione da parte della società, di un progetto di riqualificazione urbanistica, con previsione della realizzazione di nuove strutture, nell’ambito del quale è stata realizzata preventivamente un’attività di caratterizzazione (maggio 2007) che ha riguardato tutte le aree non già interessate da un precedente intervento di caratterizzazione (marzo 2007). Espone ancora la società che dal compimento di tali attività risultava che l’intera area è immune da fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali, che l’attività produttiva in corso non è mai stata sede di eventi accidentali o non, comportanti condizioni di imminente potenziale pericolo di inquinamento della falda acquifera sotterranea, del suolo o del sottosuolo, che la società non si è mai trovata nella condizione di dover eseguire un intervento di messa in sicurezza di emergenza.

Tanto premesso, narra la ricorrente:

– che con la legge 426/98 l’area definita "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" è stato individuata Sito di interesse nazionale – SIN, poi perimetrato con d.m. 10 gennaio 2000;

– che con d.m. 468/01 sono state approvate le modalità operative del programma di bonifica, anche individuando per ogni SIN le cause dell’inquinamento;

– che, per quanto concerne l’area di interesse, come emerge dall’All. 2 al d.m. 468/01, trattasi di inquinamento derivante dallo smaltimento abusivo di rifiuti, per la presenza di numerose discariche di rifiuti urbani ed industriali.

Ciò posto, l’azienda impugna l’ordinanza n. 3750/CD/MP/U del 16 aprile 2007, adottata dalla struttura commissariale di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, ex o.p.c.m. 2425/96 e successive, che le ha ordinato di provvedere ad horas alla messa in sicurezza di emergenza ed alla caratterizzazione dell’intera area dello stabilimento.

L’impugnazione è rivolta anche avverso gli altri atti indicati in epigrafe.

Avverso tale ordinanza la ricorrente rappresenta in generale che essa è stata adottata sul falso presupposto che tutte le aree rientranti nel perimetro di un SIN debbano essere riconosciute come potenzialmente contaminate, eppertanto assoggettate a interventi di MISE e caratterizzazione, a prescindere dalle forme di inquinamento e da istruttoria sulle relative responsabilità. Espone ancora la ricorrente di aver inviato a tutti gli enti competenti la comunicazione inerente il già avvenuto compimento delle attività di caratterizzazione all’esito delle quali non era risultato alcun fenomeno di inquinamento.

In dettaglio, la ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 239 e 240 del d. lgs. 152/06 e degli artt. 3 e 7 della l. 241/90 – eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria ed apodittica – mancato bilanciamento dell’interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti – violazione del principio di proporzionalità e di quello di precauzione – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e per difetto di istruttoria.

Non sussistono le condizioni di cui all’art. 240 del d. lgs. 152/06 per ordinare la messa in sicurezza di emergenza, non essendo mai stata accertata non solo la responsabilità del proprietario dell’area, ma neanche la presupposta situazione di emergenza ambientale, né essendo mai accaduti episodi tali da far scaturire il relativo obbligo. Il sito non è neanche inserito nell’anagrafe dei siti contaminati di cui al Piano regionale di bonifica. La condizione di inquinamento viene apoditticamente presupposta sulla sola scorta della localizzazione dell’azienda all’interno dell’area perimetrata come SIN, ciò che determina un palese abuso dello strumento della MISE, evidente anche per l’assenza del requisito dell’urgenza di provvedere. Il provvedimento non rispetta il principio comunitario di precauzione che apparentemente lo ispira, atteso che tale principio non legittima interventi privi di informazioni particolareggiate ed obiettive di carattere scientifico, sulla base delle quali adottare decisioni proporzionate, coerenti e non discriminanti. Il provvedimento non rispetta i principi generali dell’azione amministrativa in ordine all’obbligo di motivazione ed alle garanzie di partecipazione procedimentale degli interessati;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 252 del d. lgs. 152/06 – eccesso di potere per sviamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/90 – eccesso di potere per motivazione illogica ed apodittica – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 – errore sui presupposti – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione degli artt. 174 (ex 130R), 175 (ex 130S), 176 (ex 130T) Trattato UE – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del Piano regionale delle bonifiche – violazione del d.m. 16 maggio 1989 e del d. lgs. 471/99 – eccesso di potere per ingiustizia, arbitrarietà, illogicità manifeste.

Il provvedimento è illegittimo anche laddove impone, oltre alla MISE, l’obbligo di caratterizzazione in danno indiscriminato sull’intera area, e ciò senza garantire la previa partecipazione dell’interessato ed a prescindere dall’attività svolta dall’azienda e dei relativi processi produttivi. L’inserimento dell’azienda nel SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" non rende l’area automaticamente e potenzialmente contaminata. Le aree non sono state fatte neanche oggetto del censimento di cui all’art. 4 del piano regionale delle bonifiche, attività prodromica all’inserimento del sito tra quelli potenzialmente contaminati. In ogni caso, l’area non rientra tra le tipologie dei siti oggetto di censimento né è stata compiuta qualche attività volta ad appurare lo stato di potenziale contaminazione. Anche applicando la disciplina previgente (d.m. 16 maggio 1989 e d.m. 471/99) il sito non potrebbe mai essere qualificato come potenzialmente contaminato, stante l’assenza di riscontri analitici. Il "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" è stato qualificato SIN per lo sversamento incontrollato dei rifiuti e non per il carattere inquinante delle attività industriali ivi svolte.

Il motivo è rivolto anche avverso la sconosciuta subperimetrazione Arpac, ove in essa fosse inserita l’area di cui trattasi;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 252, comma 3, del d.lgs. 152/06 e degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. 241/90.

Il provvedimento commissariale, ancorchè adottato dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 152/06, interamente applicabile alla fattispecie, ha illegittimamente applicato la disciplina previgente.

Il d. lgs. 152/06, all’art. 252, prescrive che ai fini della perimetrazione del sito devono essere sentiti i comuni, le province le regioni e gli altri enti locali interessati, e che deve essere assicurata la partecipazione dei responsabili e dei proprietari delle aree. Tali garanzie partecipative, che avrebbero dovuto trovare applicazione anche in fase di subperimetrazione, non sono state osservate.

Anche tale motivo è rivolto avverso la subperimetrazione Arpac;

4) eccesso di potere per sviamento e carenza assoluta di istruttoria.

La caratterizzazione in danno e la messa in sicurezza è stata ordinata senza il compimento di alcuna attività di accertamento, sulla scorta della sola equazione: attività industriale=attività inquinante;

5) incompetenza.

Ai sensi delle ordinanze 2425/1996 e 3011/1999, i poteri conferiti al Commissario delegato sono circoscritti alle aree oggetto di discariche nonché ai siti inquinati dall’amianto e non risultano estesi a tutti i fenomeni di inquinamento esistenti in area perimetrata come sito di interesse nazionale.

La bonifica delle aree inquinate è soggetta ad individuazione specifica, ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis del d. lgs. 22/97 (e dei relativi provvedimenti attuativi), il quale non viene derogato dall’ordinanza 2948/99.

Ogni altra attività di bonifica non espressamente indicata nelle ordinanze che individuano i poteri commissariali va compiuta dal Ministero dell’ambiente nel rispetto della normativa nazionale, che non risulta in alcun modo derogata dalla individuazione ex lege 426/98 del SIN;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter commi 6 bis e 9 della l. 241/90.

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad una conferenza di servizi svoltasi presso il Ministero dell’ambiente il 28 febbraio 2006, avente ad oggetto la subperimetrazione del sito, la quale non si è conclusa con un provvedimento;

7) violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 del d. lgs. 152/2006.

A fronte del d. lgs. 152/06, che prevede due soglie di contaminazione ("csc" e "csr"), per qualificare un sito come potenzialmente contaminato va necessariamente espletata indagine volta ad accertare il superamento della prima ed in attesa della procedura di caratterizzazione va espletata indagine volta ad accertare il superamento della seconda: nella fattispecie, nella quale comunque sono state violate tutte le garanzie partecipative, non è stata compiuta né la caratterizzazione né indagini volte ad accertare l’eventuale spandimento di sostanze inquinanti.

8) violazione e falsa applicazione dell’art. 311 del d. lgs. 152/06 e dell’art. 3, comma 1, l. 689/81 – violazione del principio del "chi inquina paga".

L’ordine di messa in sicurezza e di caratterizzazione è rivolto al proprietario dell’area e non al responsabile del preteso comportamento inquinante.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, la ricorrente ne ha domandato l’annullamento, avanzando anche domanda di risarcimento del danno.

2. Costituitisi in resistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania e il Ministero dell’ambiente, domandano il rigetto del ricorso, di cui illustrano con due memorie sia l’infondatezza sia l’inammissibilità, poiché la ricorrente non ha tempestivamente impugnato gli atti presupposti, di cui l’ordinanza commissariale costituirebbe mero atto applicativo.

3. Con ordinanza 6 febbraio 2008, n. 775, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale degli atti impugnati, incidentalmente formulata dalla parte ricorrente.

4. Parte ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

5. Il gravame è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 novembre 2011.

6. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame spiegata dalle amministrazioni resistenti, da un lato non rilevandosi negli atti presupposti generali ivi richiamati una lesività diretta ed immediata della sfera giuridica della ricorrente, dall’altro non apprezzandosi in relazione all’ordinanza commissariale gravata, che presenta, invece, indubbi effetti lesivi della predetta sfera, carattere meramente applicativo.

7. Ciò posto, il ricorso è fondato.

La Sezione, invero, intende uniformarsi, non ravvisando alcuna contraria ragione, alle statuizioni rese dal Consiglio di Stato nell’ambito dei numerosi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti da altre numerose aziende ubicate nel sito di interesse nazionale "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", destinatarie di ordini di caratterizzazione e messa in sicurezza dell’area aziendale identici a quello di cui qui si discute, che hanno trovato accoglimento (si confronti, per tutti, il D.P.R. 26 aprile 2010, su parere C. Stato, II, n. 4026/2008, reso nell’Adunanza 18 marzo 2009).

8. Ne consegue:

– che va respinta la censura di incompetenza di cui al quinto motivo di gravame.

Con il ridetto parere il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che l’ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha nominato nella Regione Campania il Presidente della Giunta regionale della Campania quale Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, le bonifiche e la tutela delle acque, si riferisce anche alle "aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive" e, quindi, include quelle che, indipendentemente dai fattori causativi dell’inquinamento, sono comprese nei "siti di interesse nazionale", individuati secondo i "principi e criteri direttivi" indicati nell’art. 252 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (in precedenza, nello stesso senso, con riferimento agli "interventi di interesse nazionale", l’art. 15 del d.m. 15 ottobre 1999, n. 471).

Il Consiglio di Stato rileva anche, a conferma, che la successiva o.m. del Ministero dell’interno n. 2948, del 25 febbraio 1999, attribuisce in modo specifico al Commissario la potestà di disporre "la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale ed il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal Ministero dell’ambiente d’intesa con il commissario delegato;

– che va accolta la censura, di carattere assorbente, di difetto di istruttoria, che in più parti del ricorso la ricorrente rivolge all’ordinanza impugnata.

L’ordinanza di cui si discute è stata adottata nell’esplicito presupposto che la ricorrente "abbia svolto e/o svolga la propria attività nel territorio di competenza del Comune in indirizzo, e ciò fin dalla data di perimetrazione" e che "tutte le aree anche di proprietà privata rientranti nei siti di interesse nazionale siano e debbano essere riconosciute come potenzialmente inquinate e, pertanto, ai sensi della normativa vigente, siano assoggettate a interventi di mise e di caratterizzazione".

Al riguardo, si rileva, così come nel precedente giudiziale assunto a riferimento, che l’ordinanza non fornisce alcun elemento dal quale risulti, con riferimento all’area nella quale è insediata l’attività della ricorrente, se sia stato accertato e, nel caso affermativo, quale sia stato l’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, né se sia stato accertato e, nel caso affermativo, quali siano i parametri rispetto ai quali è stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ("csc").

Con la conseguenza che la società destinataria delle prescrizioni si trova obbligata ad effettuare in via preventiva complesse e onerose ricerche per appurare se il terreno sia inquinato, e l’incongruenza risulta ancora più palese ove si consideri che gli adempimenti imposti (messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione) presuppongono entrambi, secondo la normativa vigente, che sia stato accertato in concreto l’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (art. 242, commi 2 e 3, d. lgs. 152/2006)

9. Per quanto precede, la domanda demolitoria avanzata in ricorso va parzialmente accolta, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento della impugnata ordinanza del commissario n. 3750/CD/MP/U del 16 aprile 2007, con la quale si ordina la caratterizzazione e la messa in sicurezza dell’area della ricorrente.

Quanto, invece, agli altri atti impugnati si osserva:

– che la ricorrente non ha depositato la prova dell’avvenuta notifica del ricorso ad Arpac ed al Comune di Caserta;

– che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi decisoria del 28 febbraio 2006 indetta e tenuta dal Ministero dell’ambiente sulle attività svolte dall’Arpac per la subperimetrazione del Litorale Domitio Fregreo ed Agro Aversano, l’eventuale provvedimento conforme alla ignota determinazione conclusiva della Conferenza, la nota n. 9738/CD/U del 6 dicembre 2005 del Commissario di Governo (neanche versati in atti dalle parti in causa), non risultano suscettibili di incidere in alcun modo sul ripristino dell’integrità del bene della vita per cui è stato azionato il presente giudizio, totalmente assicurato dall’annullamento dell’ordinanza commissariale di cui sopra.

Infine, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, come si rileva dalla parte finale del gravame, nella quale è stata inserita, presenta un tenore di assoluta genericità, e va, pertanto, respinta.

10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, disponendo, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza del sub commissario n. 3750/CD/MP/U del 16 aprile 2007.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46248

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, il tribunale di Macerata, decidendo su rinvio della corte di cassazione, ha rigettato per la seconda volta, quale GE, l’istanza presentata nell’interesse di C. D. e tendente a ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis tra le condanne inflitte con separate sentenze per reati consumati tra il (OMISSIS). Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’art. 623 c.p.p., in quanto il giudice di rinvio è stato individuato nella medesima persona fisica del magistrato il cui precedente provvedimento fu annullato dalla corte di cassazione. Deduce anche violazione dell’art. 81 c.p., e carenza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il giudice di rinvio, non ha fatto applicazione dei principi elaborati dalla sentenza di annullamento e non ha tenuto alcun conto della omogeneità della condotta, della vicinanza temporale della commissione dei diversi reati, della parziale identità dei luoghi.

E evidente che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso non può che essere desunta da elementi esterni, ma specifici e concreti. Il GE, viceversa, ha fondato la sua decisione sulla presunta mancanza di adeguata allegazione da parte della difesa, senza specificare a quali concreti elementi abbia inteso far riferimento.

Motivi della decisione

La prima censura è manifestamente infondata, perchè, essendo il provvedimento annullato un’ordinanza e non una sentenza, giudice di rinvio deve essere lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento annullato, nè è necessario che si tratti di diversa persona fisica (ASN 200600043-RV 233060). La seconda censura è fondata.

La prima sezione di questa corte, con sentenza del 3/3/2010, ebbe ad annullare analoga ordinanza emessa dal medesimo giudice rilevando che non era stata fatta corretta applicazione dei principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato in ordine agli elementi sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso tra più reati e dunque della necessità che gli stessi siano considerati come un unico reato, ai sensi dell’art. 81 c.p..

Invero, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, devono essere necessariamente apprezzati la distanza cronologica dei fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto dei detti indici, purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione, il giudice deve accertare se sussista la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (ASN 200001587-RV215937).

Costituisce Jus receptum il principio in base al quale, per aversi unicità del disegno criminoso, occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni, ovvero omissioni sin dal primo momento, almeno nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già sono state deliberate le altre, come facenti parte di un unico progetto.

Il GB, poi, deve trarre il suo convincimento in merito dal contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere in continuazione.

Tanto premesso, è di tutta evidenza che il giudice di rinvio non ha uniformato la sua decisione a tali principi, che pure gli erano stati indicati nella sentenza di annullamento; invero non risulta, dallo stesso provvedimento impugnato, alcun esame delle sentenze di condanna, che sono meramente elencate; di talchè il decidente sembra essersi accontentato dell’esame superficiale ed esterno dei predetti provvedimenti giurisdizionali, finendo per argomentare, in maniera del tutto apparente circa il fatto che la mera continuità cronologica e spaziale degli addebiti e I analogia dei titoli di reato non sono elementi sufficienti per ritenere la sussistenza della medesimezza del disegno criminoso. Il che corrisponde al vero, ma trattasi di principio che non può essere affermato, come si diceva in maniera del tutto astratta vale a dire prescindendo da un’approfondita analisi dei fatti storici oggetto delle sentenze sottoposta all’attenzione del GE. Si impone dunque nuovo annullamento con rinvio al medesimo tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Macerata per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-07-2012, n. 13141 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore del lavoratore in epigrafe al computo del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante nell’indennità di anzianità e nel TFR. Avverso questa sentenza l’ Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un unica censura.

La parte intimata resiste con controricorso.

Vengono depositate memorie illustrative.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la quale risulta conferito mandato "nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione" all’avv.to T. S. in sostituzione del precedente procuratore. Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).

Con l’unico motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048 e più di recente Cass. 10 aprile 2012 n. 5680 nonchè Cass. 11 aprile 2012 n. 5716 e molte altre).

Nè vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

Del resto, l’orientamento espresso nel 2010 da questa Corte, in sede d’interpretazione diretta dell’art. 21 del c.c.n.l del 1 novembre 1992, risultando confermato dalle richiamate sentenze del 2012 della sezione lavoro di questa stessa Corte esclude la sussistenza di una difformità di decisioni tale da comportare la rimessione della causa, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla assunta difformità di decisioni di questa Corte non essendo supportata da idonea motivazione va ritenuta infondata.

Rimane assorbita la denunciata mancata valutazione del verbale interpretativo del ccnl di cui trattasi.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012



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