Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15171

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Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in data 8 febbraio 2005 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso di P.P., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra la stessa e la xxx S.p.A. in data 22.6.1998 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 22.6.1998 e condannava la società convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente commisurato alle retribuzioni maturate dal 24.12.2002 fino alla data di effettivo ripristino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Avverso tale decisione la xxx, con atto depositato l’8 febbraio 2006 proponeva appello deducendo la erroneità della decisione laddove aveva disconosciuto al decorso del tempo l’efficacia risolutiva del rapporto di lavoro e la omessa motivazione sulle istanze istruttorie formulate dalla società in ordine alla relativa eccezione; eccependo, inoltre, la errata interpretazione della norma contrattuate di cui all’art. 8 CCNL 1994 e la errata motivazione sull’onere della prova gravante sulla convenuta.
L’appellante chiedeva, pertanto, il rigetto delle originarie domande della P..
Si costituiva in giudizio P.P. richiamando tutte le proprie argomentazioni, deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado e concludendo per il rigetto del gravame.
La corte d’appello di Roma con sentenza 20 ottobre 2006 – 11 gennaio 2007 respingeva l’appello condannando la società al pagamento delle spese del grado. In particolare la corte d’appello ha ritenuto illegittima l’apposizione del termine ai contratti dopo lo spirare del termine del 30 aprile 1998 di cui all’accordo 18 gennaio 2001.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con sei motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in sei motivi con cui la società deduce la risoluzione per mutuo consenso in ragione del prolungato disinteresse delle parti; contesta che vi sia una data finale, in particolare quella del 30 aprile 1998 ritenuto dalla corte d’appello, di efficacia della normativa contrattuale; richiama l’accordo del 2 luglio 1998 che ha differito alla data suddetta al 31 dicembre 1998;
richiama ulteriormente l’accordo 18 gennaio 2001 a ratifica e sanatoria.
2. Con il ricorso incidentale, articolato in tre motivi, la parte intimata censura la sentenza impugnata. In particolare sostiene che la disciplina prevista dall’art. 8 del contratto collettivo de 1994 non era più vigente già a partire dal 1 gennaio 1998.
3. Il ricorso principale è solo parzialmente fondato.
4. Correttamente la corte d’appello ha individuato nel 30 aprile 1998 la data di efficacia della disciplina contrattuale specifica che individuava nelle esigenze eccezionali un’ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.
E’ vero che con accordo sindacale del 2 luglio 1998 – come deduce la difesa della società – questo termine è stato differito al 31 dicembre 1998. Ma comunque la stipulazione del contratto a termine (del 22 giugno 1998) precede l’accordo sindacale di cui all’addendum all’art. 7 (2 luglio 1998).
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
5. Va invece accolto il ricorso principale nella parte in cui la società ricorrente deduce la legittimità dell’apposizione del termine nell’ipotesi di sostituzione di lavoratori in ferie (terzo e quarto motivo).
Questa corte (Cass., sez. lav., 30/08/2007, n. 18293) ha affermato in proposito, con riferimento proprio a contratti a termine stipulati dalla società ricorrente per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie, che in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l’individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge. Pertanto legittima è l’ipotesi, contenuta nella contrattazione collettiva, della sostituzione di un lavoratore assente per ferie mediante assunzione a tempo determinato, in analogia peraltro a quanto prescritto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. B, per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nella fattispecie, con riferimento a controversia avente parimenti ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità di un contratto a termine, stipulato dalla Soc. xxx spa per la sostituzione di dipendenti assenti per ferie, ai sensi del C.C.N.L. 26 novembre 1997, questa corte ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato invalido il contratto a termine.
6. Il ricorso principale va quindi accolto limitatamente al terzo e quarto motivo e rigettato nel resto con assorbimento di quello incidentale. In tale parte quindi va cassata la sentenza impugnata.
Non essendo necessarie ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito e – ritenuta la legittimità dell’apposizione del termine nel periodo dal 22 giugno 1998 al 30 settembre 1998 (per la ragione suddetta) – va differita al 15 dicembre 1998 (ossia dal secondo contratto il cui termine è stato illegittimamente apposto) la decorrenza della conversione del rapporto di lavoro.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di gradi di merito nella misura già liquidata nei giudizi di merito. Sussistono invece giustificati motivi (iniziale incertezza della giurisprudenza sui contratti a termine) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetti gli altri e assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito differisce dal 15 dicembre 1998 la decorrenza della conversione del rapporto. Quanto alle spese di giudizio conferma la liquidazione delle spese dei gradi di merito nella misura quantificata nei giudizi di merito e compensa tra le parti quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 10 giugno 2010, n. 22214. In materia di peculato.

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Livorno in data 20 giugno 2007, appellata da Tiziano P., condannato in primo grado alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.). Il delitto era stato contestato al predetto perché, quale dipendente del Comune di Rosignano Marittimo con contratto a tempo determinato, con mansioni di autista di “scolabus”, si appropriava temporaneamente di un pulmino del Comune mettendolo a disposizione di terzi per la realizzazione di film pornografici, e lo restituiva dopo l’uso; consentiva, inoltre, l’utilizzo del magazzino comunale, adibito a ricovero di attrezzi ed automezzi, per la realizzazione di altre scene del film.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che ha dedotto, con un primo motivo, la erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314, comma 2, 358 e 360 c.p. Il reato, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, era stato consumato in un periodo in cui il suo contratto a tempo determinato era scaduto. Mancava quindi la qualifica per commettere il reato proprio. Né era possibile sostenere l’applicazione alla fattispecie dell’art. 360 c.p., perché tale estensione normativa presupporrebbe, pur sempre, il permanere del possesso o della disponibilità, al momento della consumazione del reato, del bene sul quale si esercita la condotta appropriativa. Con altro mezzo, censura la sentenza per manifesta illogicità della motivazione. Erroneamente – sostiene – si afferma nella decisione che l’imputato si sarebbe comunque avvalso della qualità di incaricato di pubblico servizio, pur se al momento non in atto, essendo da essa facilitato per conseguire la disponibilità del bene: ciò senza alcuna osservazione sulla applicabilità dell’art. 360 c.p. “chiaramente anche dalla Corte d’appello di Firenze ritenut(o) non applicabile alla fattispecie”.
Il ricorrente ha fatto pervenire memoria con la quale ha sollecitato questa Corte ad applicare la causa estintiva della prescrizione.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che è fondata la deduzione del ricorrente relativa alla prescrizione del reato contestato. Secondo l’imputazione, il delitto è stato commesso “nell’estate del 2002”. La sentenza tuttavia specifica che, a seguito della appropriazione del pulmino, erano state girate alcune scene del film nel capannone (ma anche all’esterno) l’ultimo sabato del mese di luglio 2002. Tale data deve quindi essere considerata quale momento di decorrenza del termine di prescrizione che, nella specie, è di anni sette e mesi sei, tenuto conto degli atti interruttivi (anni sei + 1/4).
Il peculato d’uso, contestato nel caso, prevede una pena di tre anni di reclusione nel massimo. La fattispecie criminosa non costituisce un’attenuante del delitto di peculato previsto dal primo comma dell’art. 314 c.p., ma una autonoma figura delittuosa (Cass., sez. VI, n. 6094 27 gennaio 1994 – 25 maggio 1994, in Cass. pen., 1995, 2894). La sentenza di primo grado è stata pronunciata in data successiva a quella di entrata in vigore della l. 5 dicembre 2005, n. 251, ragione per la quale si verte in ipotesi in cui è applicabile il nuovo regime della causa estintiva del reato di cui agli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla legge citata. Il termine di prescrizione è maturato, pertanto, al più, a fine gennaio 2010.
È da escludersi che possa ravvisarsi l’evidenza dell’innocenza dell’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p. La Corte d’appello ha rilevato che il P. aveva prestato servizio fino al 6 luglio 2002 e aveva commesso il reato il sabato dell’ultima settimana di luglio dello stesso anno. Tuttavia egli, ogni anno, dal 1995 sino al 2002, cessava dal servizio per essere poi riassunto con nuovo contratto a tempo determinato (egli sapeva, al momento del commesso reato, che avrebbe, poi, ripreso servizio, come in effetti lo aveva ripreso, il 14 agosto 2002). In ogni caso, l’imputato, sempre secondo l’avviso della Corte territoriale, o aveva avuto la possibilità di introdursi nel locale “per la conoscenza delle abitudini del personale municipale e dell’ambiente”, oppure si era procurato una copia delle chiavi durante il servizio”: si era comunque avvalso della qualità di incaricato di pubblico servizio, che lo aveva facilitato, per conseguire la disponibilità dell’automezzo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile SS.UU. 8925/2011 Rapporto tra ricorso principale ed incidentale.

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.10.2005 la Corte di Appello di Firenze determinava rispettivamente in Euro 431.386,78 e in Euro 17.687,56 le indennità di espropriazione e di occupazione relative a terreni di proprietà della Mannoni Gino Carlo & C. s.n.c., condannando poi per l’effetto il Comune di Cecina a relativo pagamento. Avverso la decisione quest’ultimo proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamentava l’errata valutazione dei terreni.

Resisteva a sua volta la Mannoni Gino Carlo & C s.n.c. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi.

In particolare con i due motivi di impugnazione il Comune aveva denunciato violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, e vizio di motivazione sotto un duplice profilo, e cioè rispettivamente:

1) in relazione all’affermata natura edificabile, legale e di fatto, dei terreni oggetto di causa che, rientrando nella zona classificata F1, sarebbero stati destinati alla realizzazione di opere di interesse generale, e con ciò sottratti alla edificazione privata;

2 ) con riferimento ai criteri di stima dei terreni; questa sarebbe stata infatti effettuata secondo il metodo analitico, con l’individuazione del punto di partenza ne valore di mercato dell’edilizia residenziale, mentre la successiva elaborazione dei dati sarebbe avvenuta sulla scorta degli indici volumetrici attribuiti dal P.R.G. alle circostanti zone edificate o edificabili.

La detta elaborazione tuttavia sarebbe errata, perchè compiuta in relazione a zone urbanisticamente diverse.

Con i due motivi del ricorso incidentale la società Mannoni ha a sua volta denunciato:

1) violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonchè vizio di motivazione, in ragione del mancato accoglimento della domanda "volta ad ottenere un’indennità pari o vicina al valore di mercato del terreno";

2) violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, per il negato riconoscimento della rivalutazione sul saldo della somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione, che viceversa sarebbe stata conseguente alla qualità di imprenditore di essa attrice.

Successivamente il Comune depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, con il quale sollecitava questa Corte ad emettere declaratoria di estinzione del giudizio anche con riferimento al ricorso incidentale, in quanto tardivo.

In particolare il Comune al riguardo rilevava che la sentenza impugnata era stata notificata dalla società Mannoni al Comune di Cecina il 25.11.2005, mentre il controricorso era stato notificato in data 3.3.2006, vale a dire tempestivamente rispetto al termine di quaranta giorni di cui all’art. 371 c.p.c., ma tardivamente rispetto a quello più ampio di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza, prescritto dall’art. 325 c.p.c..

Da ciò sarebbe dunque derivata, secondo il Comune, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, per effetto dell’intervenuta estinzione di quello principale, assunto contrastato dal controricorrente con memoria, e quindi ulteriormente illustrato dal ricorrente con il medesimo mezzo.

Questa Corte, assunta la causa in decisione all’udienza del 16.3.2010, emetteva ordinanza interlocutoria, con la quale ravvisava l’opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente per una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, tenuto conto della non univocità delle decisioni adottate relativamente agli effetti sul ricorso incidentale tardivo conseguenti alla improcedibilità del ricorso principale, o ad una rinunzia a quest’ultimo da parte di chi lo aveva proposto.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 8.3.2011, previa acquisizione delle ulteriori memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. – La questione che va preliminarmente risolta è quella che ha determinato la rimessione della causa a queste Sezioni Unite, consistente, come detto, negli effetti spiegati sul ricorso incidentale tardivo dall’intervenuta rinunzia al ricorso principale.

Al riguardo si deve innanzitutto osservare che, come già precedentemente rilevato, la giurisprudenza di questa Corte non si è attestata in modo univoco in proposito. Ed infatti, premesso che la sanzione della inefficacia della impugnazione incidentale tardiva è stata espressamente prevista dal legislatore esclusivamente nel caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale (art. 334 c.p.c., comma 2), occorre considerare che, accanto alle sentenze C. 10/1093, C. 09/2855, C. 08/21254, C. 08/9741, C. 06/9452 ( di cui C. 08/9741 e C. 08/21254 particolarmente significative, la prima poichè pronunciata a sezioni unite e la seconda in quanto attinente ad una controversia analoga a quella in esame), che hanno affermato l’applicabilità del citato art. 334, anche in casi di caducazione del ricorso principale diversi da quello dell’inammissibilità (più precisamente nel caso di improcedibilità de ricorso principale o di intervenuta rinunzia ad esso da parte dell’originario ricorrente), ve ne sono altre (segnatamente C. 09/2990, C. 08/22385) che, sia pur senza affrontare specificamente la questione, hanno affermato principi di segno opposto.

In particolare si rileva che con la sentenza n. 21254 del 6.8.2008 questa Corte ha affermato che nel caso di rinunzia della parte al ricorso principale il ricorso incidentale tardivo perde efficacia, e ciò per il fatto che non vi sarebbe ragione per continuare a ritenere sussistente l’interesse al ricorso, una volta venuto meno il presupposto in funzione del quale ne è stata riconosciuta la sua proponibilità.

Analogamente con la citata sentenza n. 9741, pronunciata a sezioni unite, si è ritenuto che anche nel caso di improcedibilità dell’impugnazione principale deve trovare attuazione il disposto dell’art. 334 c.c., comma 2, (che disciplina la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale), e ciò per effetto di una interpretazione logico – sistematica dell’ordinamento, che renderebbe irrazionale la perdurante efficacia di un’impugnazione nel caso di sopravvenuta mancanza del presupposto che ne aveva consentito la proposizione, 2. – Il limitato riferimento del dettato normativo all’inefficacia dell’impugnazione principale tardiva nel solo caso dell’inammissibilità dell’impugnazione principale e la non coincidenza delle varie fattispecie sopra richiamate (inammissibilità, improcedibilità, rinunzia), che comunque determinano il medesimo risultato di una anticipata definizione del processo per ragioni diverse da quelle di merito, pongono dunque la questione se tale identico esito possa consentire l’estensione dei medesimi effetti sul ricorso incidentale tardivo, previsti nel caso di inammissibilità del ricorso principale, anche alle differenti ipotesi di improcedibilità dell’impugnazione e di rinuncia al ricorso principale.

3. – Al riguardo è innanzitutto utile premettere che l’impugnazione incidentale, disciplinata dagli artt. 333 e 334 c.p.c., è indicata dal legislatore come il mezzo attraverso il quale le parti devono C. impugnare la sentenza, quando contro di essa vi sia già stata impugnazione ad opera di altra parte.

In particolare, mentre l’art. 333 prevede l’ipotesi dell’impugnazione proposta nei termini normativamente previsti (artt. 325, 326 e 327 c.p.c.) dalla parte cui sia già stata notificata una precedente impugnazione, l’art. 334 (comma 1) legittima la proposizione dell’impugnazione incidentale anche quando questa risulti effettuata oltre i termini a tal fine concessi, e quindi tardivamente.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce poi, in tale ultimo caso, che se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile quella incidentale perde ogni efficacia.

Alla luce di quanto ora esposto non sembra dubbio (così come del resto pacificamente riconosciuto anche in dottrina) che l’istituto dell’impugnazione incidentale tardiva (art. 334, comma 1) assolve alla funzione di favorire l’accettazione della sentenza, e quindi la formazione del giudicato. Infatti, in mancanza della disposizione di cui all’art. 334 c.c., comma 1, la parte astrattamente disponibile ad accettare la sentenza potenzialmente suscettibile di gravame, per evitare di correre il rischio di non essere in grado di apprestare idonea difesa nel caso di impugnazione principale proposta dalla controparte nell’imminenza della scadenza del termine a tal fine previsto, sarebbe comunque indotta a proporre impugnazione in via cautelativa.

Più delicata si presenta viceversa la questione per quanto concerne il rapporto tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva.

Fra le due ipotesi estreme aventi alternativamente ad oggetto una dipendenza assoluta di quest’ultima dalla prima (tanto da precluderne la delibazione nell’ipotesi di rigetto dell’impugnazione principale), ovvero un’altrettanto assoluta autonomia (tale cioè da imporne l’esame in ogni caso), il legislatore ha operato una scelta intermedia ricollegando, come detto, l’inefficacia dell’impugnazione incidentale all’inammissibilità di quella principale, e ciò verosimilmente sulla base dell’accertata mancanza del presupposto in fatto (vale a dire l’esistenza di una valida ed efficace impugnazione principale) idoneo a legittimare sostanzialmente una rimessione in termini, che risulterebbe pertanto (e cioè stante la detta mancanza) del tutto inspiegabile ed irragionevole.

D’altro canto a conferma delle deduzioni ora svolte è utile ricordare, come circostanza sintomatica al riguardo, il contenuto del corrispondente art. 487 del previgente codice del 1865, che per l’appunto collegava l’inefficacia dell’appello incidentale esclusivamente alla tardività di quello principale, affermando espressamente, inoltre, l’irrilevanza del rigetto dell’impugnazione e della rinuncia ad essa.

4. – La questione relativa alla assimilazione (sotto il profilo degli effetti sul ricorso incidentale) della declaratoria di improcedibilità a quella di inammissibilità del ricorso principale (sulla quale, come visto, è espressamente intervenuto il legislatore) è stata già affrontata da questa Corte nella richiamata sentenza n. 9741 del 2008, pronunciata a sezioni unite, con la quale in particolare è stato affermato: a) che, ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 334 c.p.c., questa Corte aveva già deciso nel senso dell’equivalenza fra l’improponibilità e l’inammissibilità dell’impugnazione principale (C. 86/4818), avendo in comune le due fattispecie " il dato essenziale della ratio della norma ", consistente nell’esistenza originaria del vìzio dell’impugnazione principale; b) che la previsione dell’inefficacia del ricorso incidentale, limitata dal legislatore all’ipotesi di inammissibilità di quello principale, non avrebbe consentito il ricorso all’interpretazione analogica, che avrebbe viceversa presupposto una (inesistente) lacuna dell’ordinamento; c) che tuttavia l’inefficacia del ricorso incidentale poteva correttamente desumersi anche nel caso di improcedibilità del ricorso principale, e ciò per "la ratio della previsione dell’impugnazione incidentale tardiva", consistente nella rimessione nei termini di una parte parzialmente soccombente, ma comunque soddisfatta dell’esito del giudizio, non essendo ravvisarle alcuna ragione di tutela una volta precluso l’esame del ricorso principale; d) che la previsione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo nell’ipotesi di inammissibilità di quello principale sarebbe superflua, essendo detto effetto "desumibile dal sistema", circostanza da cui discenderebbe anche l’identità di esito nel caso di improcedibilità del ricorso principale, in applicazione di una interpretazione logico – sistematica.

Orbene, dal contenuto delle argomentazioni salienti della decisione, sopra sinteticamente rappresentate, si evince che il presupposto idoneo a dare ragione di una identica conseguenza di inefficacia del ricorso incidentale, nei due distinti casi di inammissibilità ed improcedibilità di quello principale, è stato identificato nel difetto originario di quest’ultimo, preclusivo, in quanto tale, di ogni ulteriore esame (in tal senso anche C. 04/12249 e, da ultimo, C. 10/14084).

Non ignora naturalmente il Collegio la distinzione fra l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’impugnazione, la prima attinente al momento genetico del processo e relativa al caso in cui l’impugnazione non poteva essere (o comunque non lo era stata) efficacemente proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi indicate dagli artt. 331, 339, 340, 350, 365, 366 e 398 c.p.c.); la seconda derivante, viceversa, da circostanze imputabili al comportamento della parte, verificatesi in un momento successivo alla proposizione dell’impugnazione, tali da non consentirne la prosecuzione (si pensi analogamente alle ipotesi considerate dagli artt. 348, 369 e 399 c.p.c.). Tuttavia occorre considerare in proposito che è agevole individuare un connotato assolutamente comune nei distinti istituti della inammissibilità e della improcedibilità dell’impugnazione, sotto il triplice aspetto del momento dell’insorgenza, dell’ambito di incidenza, della non volontarietà degli effetti venutisi a determinare.

In entrambi i casi, infatti: a) il vizio attiene al procedimento di impugnazione; b) si manifesta fin dal momento del suo insorgere e prima della trattazione del merito; c) l’esito di inammissibilità o di improcedibilità de ricorso principale non è direttamente riferibile alla volontà della parte, non essendo riconducibile all’espressione di un diritto potestativo.

In altri termini è da ritenere che al vizio dell’atto di impugnazione (che da luogo alla declaratoria di inammissibilità) sia accostabile il vizio del procedimento, laddove esso sia tale da non consentirne la corretta instaurazione ed il regolare avvio, non essendovi ragione per distinguere fra due ipotesi che determinano il medesimo effetto processuale (irrituale instaurazione del procedimento), sono oggettivamente percepibili dalle diverse parti in causa (sicchè non danno luogo ad errati affidamenti da parte di alcune di esse), si manifestano nella fase introduttiva del procedimento, non sono infine direttamente riconducibili alla volontà di alcuno dei protagonisti del processo.

5. – Tale ultima connotazione rappresenta il tratto distintivo fra le ipotesi di inammissibilità e di improcedibilità dell’impugnazione principale, da un lato, e di rinuncia dall’altro, atteso il dato volontaristico che caratterizza quest’ultima.

In proposito va innanzitutto premesso che, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, la rinuncia all’impugnazione è ammissibile nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell’art. 359 c.p.c., e fa venir meno il potere – dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (C. 04/18255, C. 99/8387, C. 95/5556). Analogamente la rinuncia al ricorso per cassazione, viceversa espressamente richiamata dall’art. 390 c.p.c., produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stata notificata, determinando in tal modo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (C. 10/3876, C. 09/21894, C. 08/23840, C. 06/27133). Da ciò dunque discende che, non avendo la parte destinataria dell’atto potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione della rinuncia all’inammissibilità e all’improcedibilità dell’impugnazione finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva alla esclusiva volontà dell’impugnante principale.

Ed è questo certamente un esito che, oltre a non essere stato normativamente previsto, si diversifica sul piano logico sistematico da quello riconducibile alle ipotesi di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione principale, atteso che in tali ultimi casi l’inefficacia dell’impugnazione incidentale dipende da un vizio dell’atto o del procedimento di impugnazione nel senso precedentemente indicato, e non dalla scelta esclusiva di una delle parti in causa.

Nè d’altra parte la detta conclusione contrasta con le diverse statuizioni di questa Corte che, nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, hanno definito il giudizio con declaratoria di inammissibilità.

Al riguardo occorre infatti precisare che tale ipotesi, in cui è ravvisabile un comportamento di una parte dal quale è desumibile il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito della domanda, per essere mutata l’originaria situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, è riconducibile alla figura della cessazione della materia del contendere, con riferimento alla quale la Corte di Cassazione non ha adottato omogenee forme di definizione (cassazione senza rinvio – C. 00/3096, C. 99/9654, C. 99/5476, C. 94/1614 -, improcedibilità per carenza di interesse – C. 99/9654, C. 98/2197 -, inammissibilità – C. 10/3245, C. 09/26811, C. 05/7440, C. 96/10048 – non luogo a provvedere – C. 82/1975, C, 80/1420, C. 77/1598 -) e che comunque, anche laddove il giudizio risulti concluso con una declaratoria di inammissibilità, si diversifica totalmente rispetto a quelle ugualmente definite, per effetto di un vizio dell’atto o del procedimento di impugnazione nel senso sopra delineato.

6. – Ritiene poi il Collegio, che non deponga in senso contrario alle considerazioni svolte sub 5) l’affermazione contenuta nella sentenza n. 9741 del 2008, secondo cui "il ricorrente incidentale tardivo non avrebbe motivo di dolersi del mancato esame della propria impugnazione, dipendente dal comportamento del ricorrente in via principale, dal momento che verrebbe comunque assicurato il passaggio in giudicato della sentenza delle cui statuizioni non aveva inizialmente avuto modo di dolersi" (p 17 ), Ed infatti occorre al riguardo preliminarmente precisare che la sentenza in questione aveva espressamente richiamato la precedente decisione n. 4818, emessa da questa Corte a sezioni unite in data 28.7.1986, con la quale era stata motivata l’equivalenza fra improponibilità e inammissibilità dell’impugnazione principale in ragione della comune esistenza di un vizio genetico dell’obbligazione principale, e che in ogni modo il collegamento fra il comportamento del ricorrente principale e la preclusione all’esame dell’impugnazione incidentale era stato inteso con riferimento alla considerata ipotesi dell’improcedibilità dell’impugnazione principale.

Non è invero dubbio che la sanzione dell’improcedibilità dell’impugnazione sia conseguenza del comportamento omissivo della parte, ma la prospettata esigenza, in tale ipotesi, di una disciplina identica a quella espressamente prevista nel caso di inammissibilità dell’impugnazione riposa sul duplice rilievo della comune esistenza di un vizio originario (dell’atto o del procedimento) e della sua oggettiva percepibilità dalle altre parti. D’altro canto, seppur suggestive, non sembra possano essere condivise le due considerazioni secondo le quali il ricorrente incidentale: a) avendo proposto impugnazione soltanto a seguito di quella del ricorrente principale, avrebbe così dimostrato di non aversi a dolere delle statuizioni contenute nella sentenza impugnate sicchè, una volta venuta meno la causa della propria impugnazione (vale a dire l’impugnazione principale), non vi sarebbe motivo per conservare l’efficacia di una impugnazione non direttamente voluta, ma originata da precedenti – e superate – identiche iniziative di altre parti; b) il ricorrente incidentale avrebbe dovuto tener conto della differente disciplina dettata nelle due distinte ipotesi di impugnazione tempestiva e tardiva e pertanto, privilegiando la seconda, si sarebbe consapevolmente addossato il rischio delle eventuali conseguenze da essa derivanti. Ed invero il profilo di problematicità che si desume dal privilegiare una soluzione che riconosca efficacia al ricorso incidentale tardivo pur nella sopravvenuta inefficacia di quello principale, va individuato in un aspetto antecedente a quello relativo all’esistenza o meno di un interesse dell’impugnante incidentale a coltivare la sua impugnazione o di una sua esclusiva responsabilità per le conseguenze (asseritamente prevedibili) derivanti dalla caducazione dell’impugnazione principale. Il punto critico al riguardo va infatti individuato nella corretta configurazione del rapporto fra le due impugnazioni (principale e incidentale), e più precisamente nella determinazione dei limiti di autonomia della seconda rispetto alla prima.

In via astratta ed ipotetica le due soluzioni alternativamente prospettabili a fronte di un rapporto processuale immune da vizi (vale a dire per essere il ricorso ammissibile e procedibile), rispettivamente incentrate su un’assoluta dipendenza ovvero da altrettanto assoluta autonomia dell’impugnazione incidentale rispetto a quella principale, sembrano avere pari credito e consistenza: si potrebbe infatti fondatamente cristallizzare la posizione del ricorrente incidentale al momento della proposizione del ricorso principale, per poi sostenere la permanenza dell’originaria condizione (cioè quella di una impugnazione subordinata all’altra) anche dopo l’avvenuta proposizione dell’impugnazione principale, e pur se venuta meno quest’ultima.

In altri termini, stando all’indicata premessa, la scelta di non impugnare sarebbe irreversibile e conserverebbe la sua efficacia pur a fronte di un precedente comportamento di segno opposto (consistente nell’avvenuta proposizione dell’impugnazione incidentale), se rimossa l’impugnazione che l’aveva determinata. Si potrebbe tuttavia analogamente sostenere, con uguale fondatezza, che, una volta proposta l’impugnazione principale (ammissibile e procedibile) ed esercitato da parte dell’impugnato il proprio autonomo diritto di impugnazione conseguente alla rimessione dei termini normativamente prevista, le due diverse impugnazioni divengano del tutto autonome fra loro ed acquisiscano di fatto una pari dignità.

Il diritto alla proposizione dell’impugnazione incidentale, il cui esercizio rimane sospeso fino a che l’altra parte non abbia dal canto suo proposto impugnazione principale, si attualizzerebbe cioè dopo il verificarsi di detto ultimo evento e, una volta esercitato, attribuirebbe all’impugnazione incidentale la stessa identica collocazione e disciplina riconosciuta all’impugnazione principale.

7 – Sulla scorta dei rilievi sinora svolti, sembra dunque potersi concludere che il secondo comma dell’art. 334 c.p.c., non possa trovare applicazione nel caso di rinuncia al ricorso principale. Tali conclusioni, peraltro, sono confortate anche dalla loro sintonia con "la ratio" della disposizione in esame, oltre che da ulteriori considerazioni relative alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, e ciò sotto un duplice aspetto.

Sul primo punto è invero agevole rilevare che, come d’altro canto precedentemente già rappresentato, la "ratio" della normativa in esame va individuata nell’obiettivo di favorire il formarsi del giudicato, obiettivo che risulterebbe contrastato dal rischio per l’impugnante incidentale di veder vanificato l’esame da parte del giudice del proprio atto di impugnazione, sulla base di una insindacabile scelta in tal senso della controparte. L’esistenza del detto rischio finirebbe dunque per favorire il ricorso all’impugnazione incidentale tempestiva, dando così luogo ad un evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla norma. Quanto alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, occorre innanzitutto rilevare, per un primo aspetto, che la parte che notifica la sentenza senza proporre impugnazione offre alla controparte la propria accettazione della decisione, offerta che viene fisiologicamente meno una volta proposto da quest’ultima l’appello principale.

Il consentire dunque alla parte che ha rifiutato la detta offerta di vanificare la strategia posta in essere da quella che ha provveduto alla notifica della sentenza – e ha quindi proposto impugnazione incidentale solo dopo la constatazione della inutilità della precedente iniziativa – senza alcuna possibilità, per quest’ultima, di svolgere difese o di interloquire sul punto, determina un non ragionevole squilibrio fra le posizioni ed i poteri delle parti.

Inoltre, quanto al secondo aspetto, occorre considerare la funzione deterrente che l’impugnazione incidentale incontestabilmente svolge nei confronti della parte che intenda proporre l’impugnazione principale, tenuto conto della significativa incidenza che può avere, per chi ha in animo di impugnare, la valutazione del rischio riconducibile ad una ipotetica proposizione di un’impugnazione incidentale. L’eliminazione di detto rischio, per effetto del permanere della disponibilità del processo da parte dell’impugnante principale, e ciò in virtù della possibilità che gli sarebbe così riconosciuta di rendere inefficace il ricorso incidentale con la semplice rinuncia a quello principale, finirebbe dunque per determinare, anche per tale verso, uno ingiustificato squilibrio fra la posizione delle parti in causa.

8. – Sulla base di quanto sinora esposto deve dunque concludersi che la declaratoria di estinzione del giudizio relativo al ricorso principale, conseguente all’atto di rinuncia del Comune di Cecina debitamente notificato alla società Mannoni, non determina l’inefficacia del ricorso incidentale, che pertanto deve essere esaminato nel merito.

In particolare risulta fondato il primo motivo, considerato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, (conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359), il criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione, applicabile ai giudizi in corso, va ancorato al valore venale del bene (C. 10/14939, C. 08/28431, C. 08/22395, C. 08/7528), circostanza che comporta la riforma sul punto della sentenza oggetto di esame.

E’ viceversa infondato il secondo motivo, atteso che la Corte di Appello ha escluso il riconoscimento della rivalutazione monetaria, essendo l’obbligazione di valuta e mancando la prova del maggior danno, affermazione corretta per quanto concerne la natura dell’obbligazione e la necessità per la parte istante di dare dimostrazione del pregiudizio asseritamente subito (C. 09/23744, C. 09/12828, C. 09/3042, C 07/16871), per di più censurata in modo del tutto generico, non essendo state indicati, in particolare, gli elementi dai quali poter desumere il contrario (la Mannoni si è infatti limitata a richiamare la propria qualità di imprenditore commerciale).

L’accoglimento del primo motivo di impugnazione del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente decisione di merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ed infatti dall’espletata consulenza tecnica, le cui risultanze sono state fra l’altro riportate dalla società Mannoni con la memoria del 5.3.2010 sulla quale, per il punto di interesse, non vi è stata contestazione da parte del Comune di Cecina, è emerso che il valore venale dei terreni espropriati all’originaria attrice è di Euro 862.973,66, mentre per l’occupazione degli stessi terreni dall’8.5.1998 al 4.5.1999 (arco di tempo in cui la stessa si è protratta) la relativa indennità, calcolata in ragione degli interessi legali sull’indennità di espropriazione per il periodo di occupazione, ammonta a L. 68.440.280,74, corrispondenti a Euro 35.346,45, somma determinata applicando gli interessi legali al 5%, per il periodo 8.5. – 31.12. 1998 (L. 54.248.650,62), e al 2,5% per il periodo 1.1.

– 4.5.1999 (L. 14.191.630,12). In tali misure vanno dunque rispettivamente determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, somme sulle quali devono essere inoltre corrisposti gli interessi legali decorrenti, per la prima, dalla data di emanazione del decreto di espropriazione e, per la seconda, dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.

Quanto alla ripartizione delle spese processuali, deve essere confermata per il merito la statuizione sul punto della Corte di Appello, atteso l’esito totalmente favorevole per la società Mannoni del relativo giudizio, e devono essere poste a carico del Comune nella misura del 50% per il giudizio di legittimità (da compensare dunque per il residuo 50%) tenuto conto, da una parte, della sua soccombenza anche in tale sede e, dall’altra, dei non univoci orientamenti di questa Corte sulla tematica in oggetto, che per l’appunto hanno dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, così provvede: a) determina le indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni oggetto di controversia rispettivamente in Euro 862.973,66 e in Euro 35,346,45; b) dispone che dette somme, detratto quanto eventualmente già versato e maggiorate degli interessi con le decorrenze indicate in motivazione, siano depositate a cura del Comune di Cecina presso la competente Cassa Depositi e Prestiti; c) condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità, liquidate rispettivamente in Euro 14.077,38, di cui Euro 10.700 per onorari e Euro 1.263,62 per diritti, oltre alle spese di CTU, e, per l’intero in Euro 16.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni; d) compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-11-2010) 12-01-2011, n. 554 Nullità e inesistenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (indicato come sentenza), lamentandone la nullità, perchè assolutamente privo di motivazione.

Il provvedimento in questione è, in realtà, il documento rappresentativo del dispositivo letto in udienza, con il quale il giudice unico del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha condannato J.L., imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, commesso il 15 giugno 2003), alla pena di tre mesi di arresto.

Successivamente alla pronunzia di tale dispositivo, il giudice non abbia provveduto alla redazione della sentenza e il magistrato responsabile della Sezione distaccata di Empoli, in esecuzione della delibera del C.S.M. del 6 ottobre 2005, d’intesa con il Presidente del Tribunale di Firenze, informato dalla cancelleria dell’omesso deposito della motivazione a distanza di circa nove mesi dalla lettura del dispositivo in udienza, ha ritenuto di dare veste grafica di sentenza al documento-dispositivo, con formazione e allegazione di un’epigrafe, e ha provveduto al relativo deposito, onde consentirne l’impugnazione al pubblico ministero.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze è fondato.

1. La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione.

Essa consta dell’intestazione, comprensiva del capo d’imputazione e delle conclusioni delle parti, e del dispositivo.

Il magistrato che ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza, ai sensi dell’art. 545 c.p.p., non ha mai provveduto alla redazione della motivazione. Ne consegue che la sentenza impugnata può farsi risalire ad un cosciente atto di volizione riferibile al magistrato che l’ha pronunciata soltanto con riferimento al dispositivo.

La totale assenza della motivazione non determina, peraltro, l’inesistenza della sentenza, perchè il dispositivo letto in udienza è un provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato (Sez. 3^, 21 febbraio 1994, n. 4562).

Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta per la completa mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 548 c.p.p., lett. e) (Sez. 6^, 8 febbraio 2005, n. 10074; Sez. 6^, 26 marzo 2008, n. 21459, Pedrazzini; Sez. 1^, 24 settembre 2008, b.

39294).

2. Trattandosi di sentenza emessa da un giudice monocratico, la motivazione non può essere redatta, in sostituzione del magistrato che ha pronunciato il provvedimento, da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 559 c.p.p., comma 4, atteso che, come sostenuto da un’autorevole e condivisibile dottrina nella vigenza dell’abrogato art. 567, la sottoscrizione da parte del Presidente del Tribunale in luogo del magistrato impedito, presuppone che il magistrato che ha pronunciato la sentenza abbia redatto almeno la minuta, non potendo un diverso magistrato che non ha partecipato alla deliberazione sostituirsi al decidente nella redazione della motivazione.

Esiste, infatti, un’intrinseca connessione tra dispositivo/decisione e motivazione/documento formale, momento conclusivo di un iter procedimentale complesso e inscindibile riferibile necessariamente ad un unico soggetto.

3. In merito alle conseguenze discendenti dalla totale mancanza della motivazione di una sentenza depositata e corredata, come nel caso in esame, del solo dispositivo, il Collegio osserva che, in base ai poteri conferitigli dall’art. 604 c.p.p., comma 5, il giudice d’appello – anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica – può, comunque, decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius, procedere anche alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel contraddittorio delle parti nel precedente grado di giudizio, non coinvolto da una nullità che attiene al solo momento motivazionale (Sez. Un. 27 novembre 2008, n. 3287).

4. Occorre, da ultimo, evidenziare che erroneamente il giudice monocratico ha disposto la condanna dell’imputato a tre mesi di arresto, nonostante la natura di delitto del reato contestato.

Fermo restando il divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione sul punto da parte del Procuratore generale presso la Corte d’appello, tale precisazione rileva ai fini del decorso dei termini prescrizionali, non ancora maturati, tenuto conto dell’epoca del commesso reato (15 giugno 2003), delle cause interruttive, della data in cui è stata adottata la decisione (1^ febbraio 2005), dei termini stabiliti nella previgente formulazione dell’art. 157 c.p., applicabili nel caso in esame alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 383 del 2006. 5. Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per il giudizio alla Corte d’appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.