Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31086

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5.5.2010 la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata che in data 30.6.2009 aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, B.A., per i reati di tentata rapina, resistenza e lesioni, alla pena di anni 5 mesi 4 di recl. ed Euro 1066,00 di multa con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai PPUU, riduceva la pena ad anni 4 di recl. ed Euro 1000,00 di multa, sostituendo l’interdizione perpetua con l’interdizione temporanea per la durata di anni 5.

Ricorre per Cassazione personalmente l’imputato lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Se è vero che la Corte territoriale non ha motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche limitandosi ad accogliere parzialmente le doglianze avanzate dal ricorrente in punto pena, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo d’appello inammissibile. Nel caso in argomento le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno limitandosi ad affermare che la concessione di tali attenuanti non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile.

Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-10-2011, n. 5452 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, gestore in regime di proroga fino al 31.10.2009 e seconda classificata nella gara di appalto per l’affidamento da parte del Comune di Treviso del servizio di assistenza domiciliare per il triennio 2009 – 2012, ha impugnato la nota prot. n. 83503 del 26. 11. 2009 con cui l’amministrazione comunale ha respinto la sua istanza di annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione in favore della prima classificata A. S. e di aggiudicazione in suo favore della gara, a causa del ritardato avvio da parte della aggiudicataria del servizio e dell’intempestivo adempimento degli obblighi di preventiva comunicazione dell’elenco degli operatori e di nomina dei referenti previsti, in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 2 e 9, lett. e) e f) del capitolato speciale di appalto, chiedendo l’annullamento del contratto o il risarcimento del danno per equivalente.

Il T.a.r. ha respinto il motivo della tardività dell’avvio del servizio sul rilievo dell’avvenuta fissazione da parte dell’amministrazione del 1° novembre 2009 come data di inizio, con ciò intendendosi rinunciato il termine di 15 giorni dalla spedizione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto (del 14 ottobre 2009) ed ha dichiarato, prima ancora che infondato, inammissibile il ricorso per non essere stati impugnati i precedenti atti con cui si disponeva la proroga da parte della ricorrente del servizio fino al 31 ottobre 2009 e l’immissione della aggiudicataria a decorrere dal 1° novembre 2009.

L’interessata propone appello, denunciando l’erroneità della sentenza a causa dell’improrogabilità del termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e dell’irrilevanza dell’indicazione da parte dell’amministrazione della data del 1° novembre per l’ avvio del servizio nonchè l’avvenuta impugnazione delle note del 22 e del 27 ottobre 2009. Ripropone, inoltre, il motivo di violazione da parte della aggiudicataria degli obblighi fissati nel capitolato d’appalto nonché la domanda di reintegra o di risarcimento per equivalente.

Resistono il Comune e la controinteressata, che propone altresì appello incidentale per non avere il T.a.r. dichiarato il ricorso inammissibile anche sotto il profilo della mancata impugnazione della aggiudicazione definitiva.

L’appello è infondato.

L’art. 2 del Capitolato prevede la decorrenza del contratto dall’effettiva consegna del servizio, fissata al 1° novembre 2009, con possibilità di modifica da parte dell’amministrazione appaltante.

Lo stesso articolo prevede l’obbligo per la ditta appaltatrice di attivare il servizio entro e non oltre il 15° giorno dalla data di spedizione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e di comunicare, non oltre cinque giorni prima dell’inizio del servizio, l’elenco completo degli operatori. Considerato che la comunicazione è stata spedita il 14 ottobre, secondo l’appellante il servizio avrebbe dovuto essere avviato entro il 29 ottobre e non il 1° novembre e l’amministrazione sarebbe stata tenuta ad annullare l’aggiudicazione.

Va, in primo luogo, osservato che le ragioni del ritardato avvio sono da rinvenirsi, come emerge per tabulas, nella disposta proroga, fino al 31 ottobre, del servizio svolto proprio dalla ricorrente, in qualità di vecchio gestore, con accettazione da parte sua e nel pieno rispetto della data indicata nel capitolato d’appalto per l’effettiva consegna (1° novembre 2009), escludendosi quindi qualsiasi alterazione delle condizioni di gara.

Va altresì considerato che la contestazione da parte dell’impresa non aggiudicataria del contratto di appalto di condotte omissive della ditta appaltatrice inerenti alla mancata esecuzione di oneri assunti attraverso l’aggiudicazione, non ha attinenza con l’invocata causa di annullamento dell’aggiudicazione (e tantomeno con l’offerta dell’impresa partecipante cui si riferisce il precedente del Consiglio di Stato invocato dall’appellante nella memoria conclusiva), non concernendo la fase di scelta del contraente e la legittimità dell’aggiudicazione, ma essendo semmai valutabile unicamente sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto (Cons. St. Sez. VI, 27.4.2010, n. 2388).

Correttamente, pertanto, ed a prescindere dalla formale e solo prudenziale impugnazione delle note dell’amministrazione con cui si prevedeva il subentro da parte dell’aggiudicataria nel servizio gestito dalla ricorrente a far data dal 1° novembre, l’acquiescenza prestata da quest’ultima in ordine agli effetti favorevoli discendenti dalla proroga della propria gestione fino al 31 ottobre 2009 – con conseguente avvio del nuovo servizio dal 1° novembre – rende inammissibile una successiva impugnazione degli stessi atti con cui sia stata disposta la proroga e del diniego di annullamento dell’aggiudicazione su di essa basato.

La conferma della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado esonera il Collegio dall’esame delle censure di merito.

L’infondatezza dell’appello rende altresì improcedibile l’appello incidentale tendente a far affermare l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo della mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.

L’esito della lite giustifica la condanna dell’appellante al pagamento delle spese in favore delle parti appellate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Treviso e della A. S. Società Cooperativa Sociale delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 2575 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Comune di Milano ha proposto anche ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dei regolamenti regionali indicati in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso incidentale.

Uil ricorrente ha insistito con memorie difensiva e di replica.

All’udienza del 13 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) In data 16 febbraio 2004 F.G. presentava un’istanza di regolarizzazione dell’occupazione senza titolo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Milano, via Fleming n. 6, chiedendo l’applicazione in suo favore del disposto dell’art. 24, comma 3, del regolamento recante i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia in data 28 marzo 2003.

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda, richiamando il vigente regolamento regionale 2004 n. 1 e precisando che la "normativa vigente in materia di ERP impedisce qualsiasi regolarizzazione delle posizioni giuridiche di occupanti senza titolo".

Avverso tale determinazione F.G. propone il ricorso principale di cui si tratta.

L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, oltre ad eccepire l’infondatezza del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale, chiedendo, anche nei confronti della Regione Lombardia, l’annullamento delle delibere della Giunta regionale n. 7/12575 del 28.03.2003 e n. 7/12798 del 28.04.2003 di approvazione dei regolamenti regionali n. 4 e n. 8.

2) In via preliminare, va osservato che l’art. 30, comma 10 bis, del regolamento regionale 2003 n. 4, come modificato dal regolamento regionale 2003 n. 8, ma non più riprodotto nel nuovo regolamento regionale 2004 n. 1, aveva introdotto un meccanismo di sanatoria della posizione soggettiva di coloro che avessero occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, l’art. 30, comma 10 bis, del reg. reg. 2 aprile 2003, n. 4 – come modificato dal reg. reg. 2003, n. 8 – prevedeva che "In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24, il Comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l’assegnazione, ha facoltà di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell’alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purché non sovradimensionato come previsto al precedente art. 13, comma 6, lett. a), ovvero l’assegnazione di altro alloggio. L’occupante è comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennità o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione".

Nondimeno, con sentenza 2008 n. 1767, il Tribunale ha "disposto l’annullamento della D.G.R. n. VII/12575 del 28 marzo 2003 e della D.G.R. n. VII/12798 del 28 aprile, di approvazione dei regolamenti regionali nn. 4 e 8 del 2003", stabilendo che "in particolare, va annullato l’art. 30, comma 10bis, del regolamento approvato con la citata D.G.R. n. VII/12798".

Ne deriva, da un lato, che i regolamenti da ultimo indicati sono venuti meno con efficacia ex tunc, dall’altro, che la caducazione disposta con la sentenza 2008 n. 1767 produce effetti anche nei confronti del ricorrente.

Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento giurisdizionale di un atto indivisibile, in quanto provvedimento a contenuto generale o regolamentare – come nel caso di specie – produce effetti non solo ex tunc, ma anche erga omnes (cfr. in argomento: T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 giugno 2007, n. 5392; C.d.S, sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 6410) e, pertanto, anche nei confronti del ricorrente (cfr., in un caso analogo, Tar Lombardia Milano, sez. III, 10 luglio 2009, n. 4350).

La situazione ora descritta evidenzia, in primo luogo, la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso incidentale, atteso che la disciplina regolamentare così impugnata risulta già annullata retroattivamente e con effetti erga omnes, mediante una sentenza passata in cosa giudicata.

Va, pertanto, dato atto che la pretesa del ricorrente incidentale ha già trovato integrale soddisfazione, con conseguente pronuncia ex art. 34, quinto comma, c.p.a. sul ricorso incidentale.

3) Con l’unico motivo proposto il ricorrente articola più censure con le quali contesta la violazione dell’art. 30, comma 10 bis, del regolamento regionale approvato con DGR n. 12798 del 28.04.2003 (regolamento regionale. 2003 n.4), nonché la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 10 bis della legge 1990 n. 241.

Le censure non meritano condivisione.

Invero, è priva di fondamento la doglianza diretta a contestare la violazione del citato art. 30, comma 10 bis, in quanto presuppone l’applicazione di una norma caducata retroattivamente con effetti erga omnes e, pertanto, inidonea a fondare la pretesa di regolarizzazione vantata dal ricorrente.

A fronte di tale situazione è del tutto irrilevante che la che la norma invocata fosse vigente al tempo di presentazione della domanda, in quanto il suo annullamento giurisdizionale fa si che essa sia venuta meno con efficacia retroattiva.

Parimenti, non merita condivisione la censura di carenza motivazionale, in quanto il provvedimento impugnato dà atto, in modo sintetico, ma inequivocabile, delle ragioni di infondatezza della domanda di sanatoria presentata dal ricorrente, esplicitando che la normativa vigente in materia di ERP impedisce qualsiasi regolarizzazione delle posizioni giuridiche di occupanti senza titolo.

Né la carenza motivazionale è rinvenibile in relazione all’asserita omessa valutazione da parte dell’amministrazione dei presupposti per l’effettuazione dell’assegnazione dell’alloggio in deroga alla graduatoria, ai sensi del reg. reg. 2004 n. 1, atteso che dalla documentazione versata in atti non risulta che il ricorrente abbia presentato un’istanza volta ad ottenere questo tipo di beneficio, fermo restando che la presentazione di una domanda in tal senso non è in astratto preclusa, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’ERP di cui all’articolo 8 del regolamento..

In via di ulteriore precisazione vale osservare che proprio l’art. 14 del reg. 2004 n. 1, nel disciplinare le assegnazioni in deroga, prevede al comma 2 che "sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale"; ma di tali adempimenti non vi è traccia nel caso di specie.

Neppure è condivisibile l’argomentazione sviluppata dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata in data 25.07.2011, con la quale si sostiene che il regolamento regionale 2004 n. 1 richiamerebbe proprio la disciplina previgente in tema di sanatoria, che pertanto dovrebbe ritenersi ancora in vigore – nonostante il ricordato annullamento giurisdizionale – per effetto del rinvio contenuto nella vigente normativa regolamentare.

Invero, l’art. 31, comma 5, del regolamento n. 1/2004 si limita a prevedere il mantenimento di "rapporti, contratti e accordi perfezionati giuste le previsioni di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive variazioni e integrazioni" e, pertanto, fa riferimento alla disciplina di rapporti già costituiti con l’amministrazione in base alla pregressa disciplina, senza alcun riferimento all’applicabilità delle previgenti regole di sanatoria alle situazioni di attuale e perdurante occupazione sine titulo.

Insomma, la norma consente la permanenza dei rapporti costituiti in base alle regole non più vigenti, ma non ne legittima l’applicazione alle situazioni di attuale occupazione abusiva.

Del resto, il comma 6 dell’art. 31 dispone che "I comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, sino al 30 giugno 2004, procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell’anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dal 1° luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine del 1° luglio 2004 è prorogato al 1° gennaio 2006".

La norma riguarda espressamente le assegnazioni in deroga – previste anche dall’art. 14 del regolamento 2004 n. 1 a favore di coloro che abbiano i requisiti di cui all’art. 8 e, pertanto, con esclusione di quanti abbiano occupato senza titolo alloggi ERP negli ultimi 5 anni – e si limita a consentire alle amministrazioni locali di procedervi secondo la precedente disciplina, senza alcun riferimento alla possibilità di regolarizzare le occupazioni senza titolo, sicché anche questa disposizione non contiene alcun riferimento alle previgenti regole di sanatoria e non ne giustifica l’attuale applicazione.

Ne deriva che il richiamo all’art. 31 non vale a supportare la tesi secondo la quale il regolamento 2004 n. 1 avrebbe ripristinato la vigenza dell’istituto della regolarizzazione.

Anche la censura volta a contestare l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non merita condivisione.

Invero, una volta caducata ex tunc in sede giurisdizionale la disciplina regionale che consentiva la regolarizzazione delle occupazioni sine titulo l’amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale in ordine alle richieste di sanatoria, dovendo respingerle, in modo del tutto vincolato, per carenza del presupposto normativo.

In tale contesto di potere del tutto vincolato, l’omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto assume la connotazione di un vizio meramente formale, che consente l’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, della legge 1990 n. 241, ove si esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non poteva essere diverso da quello in concreto adottato.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura in esame.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nondimeno, la condizione di disagio abitativo sottesa alla vicenda in esame consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando:

1) dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale indicato in epigrafe;

2) respinge il ricorso principale indicato in epigrafe;

3) compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 17-10-2011, n. 37489

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19 marzo 2009, il Tribunale di Catania ha ritenuto F.S. responsabile del reato di tentata violenza sessuale (e- riconosciuta la diminuente dell’art. 89 c.p. – l’ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione), mentre ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di molestia ed atti osceni perchè estinti per prescrizione.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici si sono basati sul racconto accusatorio, ritenuto attendibile, di M.M. la quale ha dichiarato che, il giorno (OMISSIS), mentre si trovava all’interno dell’abitacolo della sua auto ferma sulla pubblica via, l’imputato, che si era denudato e si masturbava, aveva tentato di aprire lo sportello della macchina.

La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza 29 settembre 2009. I Giudici, disattendendo le censure dell’appellante hanno rilevato che l’identificazione dell’attuale imputato che era fuggito dopo il fatto, come l’autore del reato era sicura (anche perchè la parte lesa ha avuto la possibilità di vederlo per diversi minuti). La Corte ha ritenuto che la condotta materiale, anche se l’imputato non era riuscito a toccare la donna, manifestava l’inequivoco intento di raggiungere un appagamento sessuale e, pertanto, dovesse essere sussunta nel contestato delitto. Infine i Giudici hanno rilevato fallita la prova dell’alibi e non necessario il supplemento istruttorio richiesta dalla difesa.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che, stante le modalità dell’episodio, non è certa la sua identificazione quale autore del reato;

– che la fattispecie andava inquadrata nel reato di atti osceni e, comunque, non essendo provata la volontà dell’agente di commettere violenza sessuale, era concedibile la speciale attenuante dell’art. 609 bus c.p., u.c.;

– che era necessaria la rinnovazione del dibattimento (sulla cui richiesta i Giudici non hanno motivato) ed il mancato supplemento istruttorio gli ha impedito di difendersi;

– che il reato era prescritto all’epoca della impugnata decisione.

Tanto premesso, la Corte rileva come la conclusione della sentenza inerente alla individuazione nell’attuale imputato dell’autore dell’episodio per cui si procede è sostenuta da argomentazioni congrue, logiche ed esaustive ancorata a sicuri dati fattuali;

pertanto, non può essere messa in discussione in questa sede.

Un deficit motivazionale è, invece, riscontrabile nella parte della decisione che collega la condotta esibizionistica dell’imputato al tentativo di raggiungere un contatto fisico con la ragazza; su questo tema, le censure dell’atto di appello avrebbero meritato una più esaustiva confutazione.

Questo rilievo porta alla conclusione che il ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che la Corte può applicare l’art. 129 c.p.p., e rilevare che, dall’epoca del commesso reato ((OMISSIS)), pur considerando il periodo di rinvio del processo (dal 31 marzo 2004 al 9 giugno 2004 per astensione del Difensore dalle udienze), si è maturato il termine richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p..

Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione dando atto che manca la evidente prova favorevole all’imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.