Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-12-2010) 31-01-2011, n. 3378 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

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Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza del 21 giugno 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.F. per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico perchè il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, il quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge non potendo condividersi l’assunto del giudicante di merito circa l’applicabilità della suddetta formula assolutoria sulla base della ritenuta irrilevanza della falsa attestazione, compiuta dall’imputato all’atto della presentazione della domanda di arruolamento tra i volontari di ferma breve dell’Esercito, in merito al voto conseguito alla licenza media.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La motivazione della sentenza impugnata muove da un’esatta premessa, là dove il giudicante osserva che la norma penale contenuta nell’art. 483 c.p. richieda, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma – eventualmente di carattere extrapenale – che conferisca attitudine probatoria all’atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all’obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità; in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1999 n. 6; Cass. Sez. Un. 15 dicembre 1999 n. 28; nonchè le più recenti Cass. Sez. 5, 13 febbraio 2006 n. 19361; Cass. sez. 5, 4 dicembre 2007 n. 5365).

Del pari condivisibile è l’individuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46 quale norma integratrice del precetto penale nella fattispecie qui rassegnata: la citata disposizione, invero, attraverso l’indicazione di cui alla lettera m) attribuisce efficacia probatoria, ai fini amministrativi, alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti.

Non ha, di contro, fondamento giuridico l’interpretazione ingiustificatamente restrittiva data dal G.I.P. al testo normativo in esame, il cui tenore letterale è il seguente: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

(omissis)… m) titolo di studio, esami sostenuti".

Nell’ottica della sentenza impugnata, l’attestazione resa dal privato nella dichiarazione sostitutiva varrebbe a provare soltanto il superamento dell’esame ivi enunciato, mentre sarebbe giuridicamente irrilevante l’indicazione – veridica o mendace – del giudizio riportato, in quanto non richiesta dalla norma e, perciò, priva di valenza probatoria; tanto dovrebbe dedursi dalla lettera della disposizione, da ritenersi insuperabile se non si voglia accedere ad un’interpretazione estensiva in malam partem, ritenuta illegittima dal giudicante.

Proprio in quest’ultima valutazione si annida il vizio che inficia, per violazione di legge, il deliberato.

L’interpretazione c.d. estensiva della norma penale, lungi dall’essere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa quando sia dato stabilire – attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica – che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore; in tal caso non si da luogo ad alcuna violazione dell’art. 14 disp. gen. (che vieta, invece, l’applicazione analogica di una norma al di fuori dell’area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali.

Il suesposto principio, che nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato da Cass. 29 aprile 1974 n. 1041, è di origine assai risalente e risponde ad insopprimibili esigenze di logica giuridica, ignorando le quali si perverrebbe all’assurdo risultato di ritenere – ad esempio – penalmente lecita l’uccisione volontaria della donna, sol perchè l’art. 575 c.p. punisce colui che "cagiona la morte di un uomo".

Nel caso specifico di cui ci si occupa, il ricorso all’interpretazione estensiva è reso necessario dalla formula eccessivamente contratta utilizzata dal legislatore nell’indicare l’oggetto della dichiarazione sostitutiva: qualora, infatti, si ritenesse bastante la mera indicazione degli esami "sostenuti", come dovrebbe trarsi dal tenore letterale della norma se piattamente applicato, il dichiarante sarebbe legittimato ad elencare, senza alcuna specificazione (o perfino con indicazione di esito favorevole, secondo la logica della sentenza impugnata), anche gli eventuali esami sostenuti, bensì, ma con esito negativo.

Tale considerazione basta ad evidenziare la necessità di una lettura della disposizione che sia consona alla finalità di essa; sicchè, avuto riguardo alla ratio legis, appare chiaro come nell’ambito di una procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio, ma anche l’esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, debba riconoscersi all’autocertificazione valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato: con ogni conseguenza in ordine all’obbligo di attestare il vero e all’applicabilità della sanzione penale in caso di sua inottemperanza.

3. La sentenza qui impugnata, che non ha dato corretta applicazione ai suesposti principi, va conseguentemente annullata con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-02-2011, n. 132 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Palermo, Bo.Se. impugnava il provvedimento n. 18 del 29 gennaio 2008, comunicato il 15 marzo 2008, a firma dell’Ingegnere Capo Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Trapani, con cui era stata ordinata la demolizione di opere edili e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, riguardante un immobile costituito da tre elevazioni fuori terra esteso mq. 14,95 × 5,65 circa e altezza di ca. mt. 9,15, privo di titolo abilitativo edilizio, in relazione al quale la ricorrente aveva presentato al Comune di Trapani domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724/1994.

La predetta domanda risultava essere stata respinta con provvedimento prot. n. 2487 del 24.2.1998, espressamente citato nell’ordinanza di demolizione impugnata, provvedimento di diniego notificato all’indirizzo dichiarato dalla ricorrente in seno all’istanza di concessione in sanatoria in atti, ovvero quello di via Savona n. 37 di Milano; detto provvedimento di diniego presupposto era stato poi correttamente notificato con le forme delle notifiche agli irreperibili, non essendo stata rinvenuta la ricorrente all’indirizzo di cui sopra, dalla stessa dichiarato in istanza di concessione in sanatoria e rimasto inoppugnato.

La conseguente ordinanza di demolizione non era, pertanto, frutto di un’autonoma valutazione degli interessi coinvolti, ma soltanto attuazione del vincolante esito negativo all’istanza di condono edilizio avanzata dall’odierna ricorrente, di cui al richiamato atto presupposto di diniego.

Pertanto, il ricorso veniva ritenuto inammissibile, relativamente alle censure prospettate avverso l’ordinanza di demolizione per presunti vizi di natura derivata dal diniego di concessione in sanatoria, in quanto trattavasi di atto conseguenziale, attuativo e dovuto rispetto al medesimo diniego di condono che, non essendo stato impugnato dalla ricorrente, si era quindi consolidato.

Inoltre – anche in ordine alla presunta illegittimità per omessa valutazione dell’istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003, derivante dall’asserita tardività con cui sarebbe avvenuta la notifica del diniego di condono – il ricorso veniva, comunque, ritenuto infondato in quanto risultava destituita di fondamento la suddetta asserzione di tardività in esso contenuta, posto che la notifica si era perfezionata il 12 marzo 1998, come da relata in atti e da espresso richiamo nell’ordinanza di demolizione delle opere di cui all’istanza di condono denegata.

Il ricorso, pertanto, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale del medesimo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 334/2006), con sentenza n. 812/08 succintamente motivata, veniva conclusivamente dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato e, come tale, respinto.

Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Bo.Se., con un primo motivo d’impugnazione, ha eccepito la "Erroneità della motivazione per travisamento dei fatti – Illogicità della motivazione – Violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. – Violazione dell’art. 6 della L. n. 241/90".

Il provvedimento n. 2487/98, sopra richiamato, sarebbe stato erroneamente notificato all’indirizzo di via Savona, 37 di Milano, indirizzo, invero, indicato dalla stessa ricorrente in seno all’istanza di concessione in sanatoria, mentre l’indirizzo esatto, di via Savona, 73, sarebbe stato indicato correttamente in altri atti pure in possesso dell’Amministrazione.

La ricorrente sarebbe, dunque, incorsa in un errore di metatesi quantitativa, compiuto allorché indicò il proprio indirizzo nell’istanza di sanatoria.

Trovandosi di fronte a due diversi indirizzi, il Comune, a parere della ricorrente, avrebbe dovuto effettuare delle semplici indagini anagrafiche per individuare quello corretto.

Avrebbe, quindi, errato il Giudice di prime cure nel ritenere corretta la notifica e, comunque, validamente effettuata.

La ricorrente ha poi riproposto il primo motivo di ricorso in primo grado, con il quale aveva rilevato l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, in quanto in aperta violazione al disposto della legge n. 326/03.

Invero, "l’Amministrazione comunale, piuttosto che ingiungere la demolizione, avrebbe dovuto procedere all’esame dell’istanza di sanatoria, a suo tempo presentata, in forza della normativa sopraggiunta nel 2003, considerato che, a quella data, la pratica di sanatoria presentata dalla ricorrente non poteva in alcun modo considerarsi definita, in quanto mai era stato correttamente notificato il diniego ed in quanto non era stato neanche adottato il provvedimento di demolizione, emesso addirittura 10 anni dopo il diniego".

Infine, ribadendo il secondo motivo di doglianza proposto al T.A.R., la ricorrente ha insistito nel rilevare che il diniego di sanatoria, espresso con la nota prot. 2487/98, sarebbe illegittimo proprio a causa della tardività della sua notifica che, di fatto, ha impedito alla ricorrente di usufruire del condono di cui alla legge n. 326/03, art. 32.

L’Amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 30 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato risultando la sentenza impugnata immune dalle dedotte censure.

Non può essere accolta, infatti, la pretesa della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto avviare indagini anagrafiche per accertare il suo esatto indirizzo, dovendosi ritenere, al contrario, legittimo il comportamento dell’Ente, che ha utilizzato, ai fini della notifica, l’indirizzo dalla stessa dichiarato in seno all’istanza di condono, alla quale il Comune ha fatto riferimento con il provvedimento di diniego.

Devesi, quindi, ritenere ritualmente notificato il provvedimento di diniego dell’istanza di condono, legittimo il consequenziale provvedimento di demolizione delle opere e, pertanto, inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

È anche infondata la doglianza della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe potuto valutare l’istanza di condono, non più alla stregua della legge n. 724/94 in esso invocata, ma ai sensi della normativa sopraggiunta nel 2003.

In definitiva, l’odierna ricorrente, piuttosto che dolersi della propria prolungata inerzia, preferisce lamentarsi perché il Comune non ha assunto l’iniziativa di modificare l’istanza di sanatoria ex lege n. 724/94 in istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/03, senza considerare che, in disparte l’inesistenza di alcun onere al riguardo, per il Comune di Trapani la pratica relativa all’istanza di condono della ricorrente si era esaurita con il provvedimento di diniego n. 2487 del 24 febbraio 1998.

Conclusivamente, l’appello è infondato, considerata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese di giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello di cui in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 30 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2011.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9520 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. – G.G. proponeva distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Perugia aveva rettificato, in relazione ad Irpef, Ilor e CSSN, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1994 e 1995, avvisi principalmente fondati sulla presunzione di reddito derivante dall’effettuazione dell’acquisto di un bene immobile in data 8 gennaio 1998, al prezzo di L. 2.200.000.000, così dimostrando una disponibilità finanziaria incompatibile con le dichiarazioni rese.

Sosteneva il ricorrente di aver reperito le risorse all’uopo necessarie attraverso dei finanziamenti erogati da banche e da un privato, nonchè mediante lo svincolo di alcuni certificati di deposito da parte della propria moglie, ed, infine, con la riscossione di somme relative a contributi agricoli comunitari.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza depositata in data 8 gennaio 2002, accoglieva interamente, previa riunione, i ricorsi del contribuente.

1.2 – Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio, con atto notificato a mezzo del servizio postale nel domicilio eletto dal G., ovvero nello studio del Dr. F.M., denunciando, in maniera analitica, l’incongruenza della documentazione prodotta dal contribuente, il quale non si costituiva.

1.3 – La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava la legittimità degli avvisi di accertamento, e, quindi, in riforma della sentenza appellata, respingeva i ricorsi del contribuente, ponendo in evidenza, anche sul piano diacronico, l’inadeguatezza delle giustificazioni dallo stesso dedotte.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, sorretto da sette motivi ed illustrato da memoria.

L’Agenzia delle Entrate, che non ha depositato controricorso, ha partecipato all’udienza di discussione.
Motivi della decisione

2 . – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 17, 20 e 53; degli artt. 159 e 164 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si deduce che pur avendo il difensore domiciliatario trasferito il proprio studio la notifica dell’atto di appello era stata eseguita presso il procedente studio professionale.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 17, 20 e 53 e degli artt. 159, 164 e 291 c.p.c. oltre che per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendosi che poichè l’avviso di ricevimento contiene la firma di soggetto terzo la notifica sarebbe nulla non essendo specificata la qualifica del consegnatario.

I su sintetizzati motivi in quanto strettamente connessi possono essere congiuntamente esaminati e dichiarati inammissibili.

Va rilevato infatti che il ricorrente ha omesso di riportare nel corpo del ricorso l’intera dicitura della relazione di notifica, essendosi limitato a indicare con parole proprie le vicende che hanno caratterizzato la notifica dell’atto di appello.

Tale omissione rende non autosufficienti i motivi in questione considerato che la Corte, prima di procedere all’esame diretto degli atti, a ciò facoltizzata trattandosi di error in procedendo, non è stata posta in condizione di valutare la apparente fondatezza delle censure proposte in ordine alla concreta condotta dell’ufficiale postale.

E’ di tutta evidenza infatti che per l’esame degli atti è necessaria non solo la deduzione dell’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, ma anche la specifica riproduzione delle parti dei documenti che si intendono censurare.

I primi due motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

2.3 Prima di procedere all’esame dei motivi concernenti il merito della vicenda appare opportuno rilevare l’infondatezza della richiesta, ancorchè tempestivamente avanzata in rivelazione alla data di formazione del giudicato, fondata sull’accoglimento, con decisione definitiva, dei ricorsi proposti dal G. in relazione ad altre annualità derivanti dal medesimo accertamento.

A giudizio della Corte i principi affermati dalle Sezioni Unite con la nota decisione n. 13916 del 2006 debbono essere applicati con rigore, e non può ritenersi che i limiti oggettivi del giudicato si estendano anche ad altre annualità, sia pure riferibili al medesimo contribuente e comportanti la soluzione delle medesime questioni giuridiche (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4607).

2.4 – Il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è del tutto infondato, in quanto postula la produzione in giudizio del documento sul quale si fonda l’accertamento (atto di acquisto di un terreno agricolo al prezzo di L. 2.200.000.000), laddove la circostanza, come emerge dagli atti di causa, e dallo stesso tenore delle prospettazioni difensive del G., deve ritenersi assolutamente pacifica.

2.5 – I rimanenti motivi, a ben vedere, nella misura in cui sostanzialmente propongono una diversa interpretazione delle risultanze processuali, contengono prospettazioni che esulano dal presente giudizio di legittimità, non potendosi non rilevare come il giudizio sulla validità o meno delle giustificazioni offerte dal contribuente attenga a valutazioni riservate al giudice del merito, che nel caso di specie ha fornito, per ogni singola posta, una motivazione esauriente, esente da censure sotto il profilo logico giuridico, essendosi evidenziata, anche dal punto di vista diacronico, l’inconferenza delle prospettazioni del contribuente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del G. al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6000,00 oltre accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 16-03-2011, n. 10738

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 04.07.2005 il Tribunale di Trieste assolveva B.C. dal reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente M.L. (ivi assorbito il contestato reato di minaccia) perchè il fatto non sussiste, ritenendo che vi fosse fra il prevenuto e la donna un rapporto dialettico, pur non privo di episodi di violenza, ma non una abituale e sistematica condotta di sopraffazione. A seguito di gravame del P.M., con sentenza in data 25.11.2008 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ex art. 572 c.p. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il prevenuto, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il vizio della motivazione, per avere il giudice d’appello omesso di considerare le ragioni di inattendibilità della persona offesa ed elencato acriticamente le presunte deposizioni di riscontro alle accuse della medesima, senza tener conto del loro reale tenore e dei rilievi fatti del primo giudice, e rivalutando addirittura episodi già coperti da giudicato favorevole al prevenuto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Come è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., consiste, dal punto di vista materiale, nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (Cass. Sez. 6, 19-2-2004 n. 7192); e, dal punto di vista soggettivo, richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità della vittima (Cass. Sez. 6, 22-9-2005 n. 39927).

Nell’impugnata sentenza la Corte di Appello ha ritenuto certo, sulla base del materiale istruttorio acquisito (al di là del contestato ripescaggio di qualche marginale e irrilevante aspetto di un episodio coperto da giudicato assolutorio), che il prevenuto ha sottoposto la propria convivente a un clima oppressivo, umiliante, vessatorio e di sistematica sopraffazione, insultandola continuamente, minacciandola gravemente, facendole dispetti odiosi, usandole violenza fisica, boicottandone i rapporti con le figlie avute da precedente matrimonio. Il grave quadro probatorio emergente dagli atti a carico del prevenuto, secondo i giudici di appello, non è riducibile a una mera dialettica di un problematico rapporto di convivenza.

Il giudice distrettuale ha fornito ampio conto delle ragioni per cui ha dissentito dal primo giudice e ha ritenuto fondata l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli in danno della compagna, offrendo un percorso argomentativo privo di manifeste incongruenze logiche, a fronte del quale le doglianze mosse dal ricorrente, dense di riferimenti a dati istruttori, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, mirano, in realtà, ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito. Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), pur dopo la novellazione che consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità. Ai fini della disposizione in esame, pertanto, non è sufficiente che gli atti del processo indicati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilità dell’imputato, nè che siano astrattamente idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, più persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per sè idoneo a determinare una insanabile "disarticolazione" dell’intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell’intero contesto motivazionale di quest’ultimo, compito del giudice di legittimità rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicità della sentenza (Cass. Sez. 4, 19-6-2006 n. 30057; Cass. Sez. 6, 26-9-2006 n. 38968; Cass. Sez. 6, 17-10-2006 n. 37270; Cass. sez. 6, 18-12-2006 n. 752; Cass. Sez. 4, 3-5-2007 n. 22500). Nel caso di specie, gli atti del processo richiamati dal ricorrente non appaiono dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale da comportare la disarticolazione del percorso argomentativo, coerente e logico, seguito dai giudici di appello, i quali sono pervenuti all’affermazione della responsabilità dell’imputato sulla base di una ricostruzione complessiva e non frammentaria della vicenda, quale potrebbe evincersi prendendo in considerazione singoli atti, avulsi dall’intero contesto probatorio. Le doglianze mosse col motivo di ricorso in esame, al contrario, attengono solo formalmente a pretesi vizi di motivazione, risolvendosi sostanzialmente in censure di fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda operata dal giudice di appello. Ma, come è noto, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30-4-1997 n. 6402).
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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