Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 04-04-2011, n. 13487 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1 dicembre 2009, la Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis c.p.p. da A.F. contro la sentenza di questa Corte di Cassazione sez. 7 dell’8-1-2009 che aveva 1; dichiarato inammissibile il ricorso pronunciato dal predetto contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20.7.2007, con la quale, sull’accordo delle parti a norma dell’art. 599 c.p.p. era stata ridotta la pena a lui inflitta a mesi sei giorni dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa.

La Corte di Cassazione, rammentato che con il ricorso per cassazione l’ A. aveva dedotto due motivi (il primo relativo all’omessa dichiarazione di contumacia e il secondo concernente l’omessa motivazione sul rigetto della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria), osservava che l’art. 609 c.p.p. attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi d’impugnazione proposti che, nella specie, furono esaminati e motivatamente ritenuti manifestamente infondati. Nel ricorso avverso la sentenza della corte di appello non era dedotta alcuna questione relativa alla conformità dell’operato del difensore alla procura speciale conferita dall’imputato, ma si lamentava solamente l’omessa motivazione sul mancato accoglimento della richiesta dell’imputato sicchè la Corte di cassazione non aveva ragione alcuna di procedere all’esame della procura speciale.

Contro tale decisione ha proposto ulteriore e tempestivo ricorso straordinario l’imputato, che ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari a correggere gli errori di fatto denunciati, al rilievo che in data 6.12.2007 (cioè due giorni dopo la proposizione del ricorso per cassazione) aveva provveduto a depositare integrazione ai motivi già presentati nella quale deduceva formale rilievo all’operato del difensore al quale era stata conferita procura speciale, per violazione dei termini del conferimento avendo concordato pena non approvata dall’imputato ed avendo rinunciato indebitamente ai motivi di appello. La sentenza della 6^ sezione della Cassazione ha pretermesso l’esame dell’integrazione ai motivi del ricorso, da considerarsi parte integrante del ricorso già proposto.

Con note del 2 ottobre 2010, il difensore del ricorrente ripercorreva la vicenda processuale e insisteva per l’accoglimento.
Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 20 giugno 2007, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, appellatala A.F., determinava – sull’accordo delle parti -la pena al medesimo inflitta, previa declaratoria di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, in quella di sei mesi dieci giorni di reclusione e cinquecento euro di multa, confermando nel resto la decisione impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.

Contro tale decisione, depositata il 27 giugno 2007 (cioè nel termine di quindici giorni) e notificata per estratto il 20 ottobre 2007 all’imputato, questi proponeva ricorso per cassazione con atto del 29 novembre 2007, ricorso contenente due soli motivi, in relazione ai quali si è pronunciata la 7^ sezione di questa Corte, la cui motivazione è stata ritenuta completa e quindi non affetta da errori di fatto della successiva sentenza della 6A sezione oggetto dell’odierno (ulteriore) ricorso ex art. 625-bis c.p.p..

La doglianza oggi mossa attiene all’omessa considerazione di motivi asseritamene proposti ad integrazione di quelli originari, motivi allegati in copia.

2. Al fine di controllare l’esistenza dell’originale (la copia presenta anomalie perchè reca in prima pagina un timbro di deposito datato 6 giungo 2007 anzichè 6 dicembre 2007, data che invece è riportata in altro timbro della Corte di appello sull’ultima pagina ma senza indicazione da parte del cancelliere della persona che lo aveva depositato e senza attestazione di trasmissione con lettera raccomandata) si è disposta l’acquisizione dell’intero fascicolo processuale e la verifica degli atti ha consentito di accertare che al ricorso straordinario depositato dinanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte il 15.9.2008, oggetto della decisione della Sezione 6^ di questa Corte, A.F. aveva allegato (per sua stessa indicazione: vedi elenco atti allegati in calce al ricorso, in particolare sub n. 4) "ricorso con contestuali motivi presentato da A.F. contro tale sentenza" cioè contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20.6.2007. Non vi è cioè nè menzione nè traccia fra gli allegati di "integrazione ai motivi di ricorso, con autentica di deposito del 6.12.07 da parte della Corte di Appello di Trieste", oggetto invece di allegazione (per la prima volta) al ricorso straordinario oggetto del presente esame.

La conclusione che se ne deve trarre è che la sentenza della 6A Sezione Penale di questa Corte, oggetto del presente ricorso straordinario, non poteva censurare la sentenza della 7A Sezione penale per omessa considerazione di "integrazione ai motivi di ricorso" dei quali non si aveva conoscenza, perchè agli atti inesistenti (non li aveva allegati neppure il ricorrente).

L’inammissibilità del presente ricorso è evidente: non si può addebitare alla sentenza della &~ Sezione Penale oggetto del presente procedimento di aver omesso di prendere in considerazione un’"integrazione ai motivi di ricorso in cassazione" inesistente agli atti e che neppure il ricorrente aveva allegato.

3. Ma, ad avviso del Collegio, il ricorso è inammissibile ancor prima. Non sfugge l’orientamento interpretativo secondo il quale sì riconosce "la possibilità di proporre ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. anche contro un provvedimento emesso dalla corte di cassazione ai sensi dell’stesso art. 625-bis c.p.p." (Cass. Sez. 3, n, 49958 del 2009), purchè il secondo ricorso non sia fondato sui medesimi motivi del primo e non deduca gli stessi errori materiali o di fatto.

Allo scopo la citata sentenza della 3^ Sezione Penale ha rammentato la sentenza della 6^ Sezione penale n. 43002 del 20.10.2003, la cui motivazione, per la parte che qui rileva, di seguito si riporta:

"Come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 13 del 27/3/2002), il ricorso introdotto dall’art. 625 bis c.p.p. è un mezzo straordinario di impugnazione che rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, di tale disposizione, resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato.

"Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati in forza del divieto sancito dall’art. 14 disp. gen., proprio perchè costituiscono deroga alla regola della intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità.

"Inoltre, soltanto le sentenze di condanna (melius: "i provvedimenti che rendono definitiva una condanna") possono essere oggetto di ricorso straordinario e soltanto il "condannato" (melius: il soggetto la cui condanna irrevocabile sia stata conseguenza della decisione che si assume viziata da errore) può, come il Procuratore Generale, avanzare richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, contenuto nei provvedimenti della Corte di Cassazione.

"In applicazione di questi principi, deve concludersi che il carattere tassativo della normativa dettata dall’art. 625 bis c.p.p. esclude che sia proponibile un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione di questa Corte che abbia deciso un precedente identico ricorso, dichiarandolo inammissibile".

Proprio sulla scorta della pronuncia n. 13/2002 delle Sezioni Unite Penali, che ha evidenziato la natura straordinaria del mezzo di impugnazione e quindi il carattere eccezionale delle disposizioni che lo regolano, non può prescindersi dalle conclusioni alle quali la citata sentenza n. 13 è pervenuta: "oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna" essendo "palese che il legislatore ha assunto come modello il contenuto della disciplina della revisione (cfr. artt. 629 e 632 c.p.p.), anch’ essa certamente di carattere eccezionale" 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma che, in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

5. Copie della presente sentenza, del ricorso straordinario del 19.06.2010 e dei relativi allegati, del ricorso straordinario depositato il 15.09.2009 e dei relativi allegati vanno trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per quanto di eventuale competenza in ordine alla verifica della falsità della "integrazione ai motivi di ricorso", allegato n. 6) al ricorso straordinario del 19.06.2010.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende e dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Udine per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-07-2011, n. 15627 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 632/2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda proposta da S.P. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, accertata la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le parti dal 22-6-2000 al 30-9-2000 per "esigenze eccezionali …" ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 259-1997 e succ., dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 22-6-2000 e condannava la società convenuta al pagamento delle retribuzioni dal 21-9-2004, fino alla riassunzione, con interessi e rivalutazione, "detratto l’eventuale aliunde perceptum".

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 1-4-2007, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il S. è rimasto intimato.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c., e vizio di motivazione, censura, sotto vari profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

In particolare la ricorrente deduce il carattere significativo della "prolungata inerzia del S. a fronte della brevità dei rapporti intercorsi" e della accettazione "senza alcuna riserva" delle competenze relative alla cessazione del rapporto e sostiene che "incombe sul lavoratore che agisce per l’accertamento della nullità del termine l’onere di provare le circostanze atte a contrastare la presunzione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso".

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621, nonchè da ultimo Cass. 11-3-2011 n. 5887).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevandosi, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella fattispecie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha escluso che nella fattispecie ricorresse una risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, sulla base della semplice inerzia del S. o della ricezione da parte dello stesso delle competenze di fine rapporto, non essendo state, peraltro, neppure allegate ulteriori circostanze significative da parte della società, che aveva avanzato una generica richiesta di esibizione di documenti al riguardo, che comprovassero "lo svolgimento di lavoro altrove", legittimamente respinta dai giudici di merito (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 e ss. c.c. nonchè vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto limitata temporalmente, dalle stesse parti collettive, la efficacia dell’accordo 25-9-97, in base ai successivi accordi attuativi, dei quali sostiene la natura meramente ricognitiva.

Anche tale motivo è infondato.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, termine espressamente previsto dall’accordo attuativo dell’accordo 25-9-97, con l’evidente volontà "di limitare nel tempo, per un breve periodo, le assunzioni a termine connesse alla trasformazione della natura giuridica delle Poste Italiane".

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato". (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato, va quindi respinto il secondo motivo, così confermandosi la nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il terzo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto "conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente", disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 e segg. cod. civ.".

Tale quesito non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all’argomento della mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2001 n. 80).

Ne consegue, pertanto, la inammissibilità del motivo. Il quesito di diritto, infatti, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 687 Atti amministrativi

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ale;
Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 31.3.2009 e depositato in data 22.4.2009, i ricorrenti impugnavano l’epigrafata Ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola, premettendo che, con concessione edilizia dell’anno 1997, i controinteressati coniugi E.S. e G.I. erano stati autorizzati ad edificare, in via degli Ulivi, un edificio adibito ad abitazione, con una terrazza che si affacciava sulla loro proprietà, proprio dal lato monte.

Esponevano che, successivamente, era stata edificata una piscina annessa all’abitazione, che, come da documentazione fotografica che producevano, per un certo periodo, avrebbe rilasciato le acque di scarico direttamente nel terreno, in assenza, cioè, di allaccio nella rete di scarico delle acque.

A loro avviso, anche a causa del continuo rilascio di acqua nel terreno sottostante la piscina, il costone sottostante si sarebbe appesantito e, in assenza di alcuna idonea messa in sicurezza della pendice, avrebbe determinato il progressivo scoscendimento della pendice e, quindi, a seguito degli eventi metereologici, la frana in località Madonna delle Grazie.

Con il presente gravame, lamentavano che, essendo divenuta pericolosa la condizione della pendice, a causa delle avverse condizioni metereologiche, veniva emanata l’epigrafata Ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola, con cui si disponeva a carico degli odierni ricorrenti: 1) di interdire ad ogni utilizzazione la pendice interessata dallo smottamento e lo spazio tra i fabbricati esistenti ed il piede di detta pendice; 2) di predisporre e fare eseguire da ditta specializzata e con l’assistenza di esperto professionista, entro 6 gg. dalla notifica, la pulizia della pendice, il discasaggio dei massi pericolanti e l’assicurazione del manto superficiale dei terreni e, poi, entro 30 gg. dalla notifica, un idoneo risanamento e rinforzo geotecnico della pendice interessata, previo l’esperimento dei necessari studi ed indagini geologichetecniche ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

A sostegno del proprio ricorso, deducevano:

1) nullità della notifica dell’Ordinanza n.4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola (CS) – violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 137 e ss. del c.p.c.- violazione dell’art. 24 della Costituzione;

L’ordinanza impugnata sarebbe stata notificata a tutti i signori S. impersonalmente, a mani del sig. C. S., il quale, erroneamente ritenuto rappresentante dei proprio congiunti, in realtà, non avrebbe mai avuto alcun potere di rappresentanza degli altri congiunti interessati.

2) erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’ordinanza n.4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola;

La piscina dei controinteressati, che avrebbe rilasciato le acque di scarico direttamente nel terreno, senza la prevista immissione delle stesse nella rete di scarico, come documentato dalla foto del 29.01.2009, soltanto a seguito dell’evento franoso sarebbe stata munita di tubature, come confermerebbe la foto del 14.02.2009, per cui il continuo rilascio d’acqua nel terreno sottostante, avrebbe contribuito a determinare lo scoscendimento della pendice sita in Paola (CS) – località Madonna delle Grazie.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 11/05/09, si costituivano i coniugi controinteressati per resistere al presente ricorso e deducevano che, come da relazione geologica versata in atti, la situazione di smottamento, per la quale sarebbe stato chiesto l’intervento del Comune, risalirebbe ad un periodo antecedente alla costruzione della piscina.

Con memoria depositata in data 20/05/09, i ricorrenti replicavano alle osservazioni svolte dai controinteressati.

Con memoria depositata in data 6/03/11, i controinteressati insistevano nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene impugnata l’epigrafata Ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 30/01/2009 del Sindaco di Paola, con cui si dispone, nei confronti dei ricorrenti: 1) di interdire ad ogni utilizzazione la pendice interessata dallo smottamento e lo spazio tra i fabbricati esistenti ed il piede di detta pendice; 2) di predisporre e fare eseguire da ditta specializzata e con l’assistenza di esperto professionista, entro 6 gg. dalla notifica, la pulizia della pendice, il discasaggio dei massi pericolanti e l’assicurazione del manto superficiale dei terreni e, poi, entro 30 gg. dalla notifica, un idoneo risanamento e rinforzo geotecnico della pendice interessata, previo l’esperimento dei necessari studi ed indagini geologichetecniche ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della notifica del provvedimento amministrativo de quo, resa impersonalmente a mani del sig. C. S., che, invece, non avrebbe mai avuto alcun potere di rappresentanza degli altri congiunti interessati.

La censura non è fondata.

Invero, il principio di cui al comma 3 dell’art. 156 c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione anche con riferimento alla notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui, in un’ottica funzionale, la mancata e/o non corretta notifica non determina l’illegittimità del provvedimento, bensì incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare.

Nella specie, essendo stata regolarmente esperita l’introduzione del ricorso da parte degli interessati, un’eventuale carenza della notifica del provvedimento amministrativo "ab imis" non può che potersi ritenere risolta esclusivamente in una mera irregolarità, finalisticamente sanata dal tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte degli interessati, i quali hanno così dimostrato di aver raggiunto quella condizione di "piena conoscenza" del provvedimento lesivo, che è l’unico elemento rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnativa.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che la piscina dei controinteressati, che avrebbe dapprima rilasciato le acque di scarico direttamente nel terreno, senza la prevista immissione delle stesse nella rete di scarico, come documentato dalla foto del 29.01.2009, soltanto a seguito dell’evento franoso sarebbe stata munita di tubature, come confermerebbe la foto del 14.02.2009.

A loro avviso, anche a causa del continuo rilascio di acqua nel terreno sottostante la piscina, il costone sottostante si sarebbe appesantito e, in assenza di alcuna idonea messa in sicurezza della pendice, avrebbe determinato il progressivo scoscendimento della pendice e, quindi, a seguito degli eventi metereologici, la frana in località Madonna delle Grazie.

Dalla documentazione anche fotografica in atti emerge che il fabbricato dei ricorrenti si trova a valle dello smottamento del terreno franoso e, perciò, appare condivisibile il rilievo secondo cui esso è interessato dalla vicenda in esame soltanto a causa della caduta di massi e di terriccio.

Soprattutto, nella specie, né dalla motivazione del provvedimento impugnato né dalla documentazione in atti emerge alcun nesso di concausalità fra la condotta dei ricorrenti e l’evento dannoso verificatosi, che possa essere idoneo a giustificare la grave misura delle prestazioni previste a loro carico, in adempimento dell’obbligo di ripristino (" predisporre e fare eseguire da ditta specializzata e con l’assistenza di esperto professionista, nell’immediato…la pulizia della pendice, il discasaggio dei massi pericolanti e l’assicurazione del manto superficiale dei terreni e, successivamente..un idoneo risanamento e rinforzo geotecnico della pendice interessata, previo l’esperimento dei necessari studi ed indagini geologichetecniche ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni")..

Invero, anche a voler ritenere, nella specie, invocabile una sorta di responsabilità oggettiva, riconducibile al paradigma di cui all’art. 2051 c.c. ("danno da cose in custodia"), in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia (cosiddetta "obbligazione propter rem"), salvo che provi il caso fortuito – inteso in senso ampio come fatto del terzo o colpa del danneggiato o, anche inteso come forza maggiore- non si comprende la sussistenza del rapporto di relazione con la "res" in questione.

Ed infatti, la responsabilità per danni cagionata da cosa in custodia ha base: a) nell’essersi il danno verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell’esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilare su di essa e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. Cass. Civ. 25.11.1988 n. 6340).

Invero, quanto alla sussistenza del secondo elemento previsto dall’art. 2051 c.c., nell’ottica di una presunzione "iuris tantum" di colpa del custode, non emerge né dal testo dell’ordinanza impugnata né da altri documenti, che il costone crollato e la pendice della collina sulla cui sommità è posto il fabbricato dei contro interessati erano oggetto di un dovere di custodia da parte degli odierni ricorrenti.

Inoltre, non vi è traccia in sede motivazionale né aliunde di una eventuale corresponsabilità dei ricorrenti con altri soggetti proprietari di limitrofe parti di terreno franate, riconducibile -in via meramente ipotetica- al disposto di cui all’art. 2055 comma 2 c.c., ossia in vista di un eventuale regresso del Comune.

In definitiva, nella specie, non si ravvisano elementi idonei a giustificare l’onerosa prestazione posta a carico dei ricorrenti con il provvedimento impugnato.

Pertanto, la doglianza appare meritevole di adesione.

In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullato in parte qua, per quanto di interesse, l’impugnato provvedimento, facendo salvi gli ulteriori e legittimi provvedimenti dell’Autorità Amministrativa..

La peculiarità della fattispecie considera di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua, per quanto di interesse, l’impugnato provvedimento, facendo salvi gli ulteriori e legittimi provvedimenti dell’Autorità Amministrativa..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente espone di essere proprietaria di un terreno esteso mq 644 che il previgente programma di fabbricazione aveva destinato in parte (mq 250) a zona B di completamento e in parte (mq 394) a zona C di espansione;

che tale disomogeneità, sottolinea sempre la ricorrente, avrebbe dovuto essere "sanata" in sede di predisposizione del nuovo piano regolatore generale;

che, invece, il p.r.g. ha destinato tale area a parcheggio pubblico;

che, secondo la difesa della parte, si tratterebbe di una scelta priva di motivazione ed irragionevole in quanto non si comprenderebbe come "una limitata superficie di poche centinaia di metri quadrati possa rispondere (…) ad un’esigenza di tipo collettivo e generale";

che si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo che la domanda venga rigettata;

che il ricorso non è fondato;

che è bene premettere come la giurisprudenza amministrativa sia costante nell’affermare che "le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso" (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7492);

che, nella specie, l’amministrazione comunale ha ritenuto non meritevole di positivo apprezzamento l’osservazione formulata dalla ricorrente nel corso di approvazione del piano, in quanto la destinazione a parcheggio era giustificata dall’alta densità urbanistica e dalla consequenziale esigenza di migliorare i servizi per gli abitanti del quartiere;

che non risulta, pertanto, che la scelta effettuata possa considerarsi irragionevole, essendo, invece, il risultato di una ponderata determinazione discrezionale non suscettibile, per il suo concreto contenuto, di sindacato giurisdizionale;

che la natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.