Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 1 dicembre 2009, la Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis c.p.p. da A.F. contro la sentenza di questa Corte di Cassazione sez. 7 dell’8-1-2009 che aveva 1; dichiarato inammissibile il ricorso pronunciato dal predetto contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20.7.2007, con la quale, sull’accordo delle parti a norma dell’art. 599 c.p.p. era stata ridotta la pena a lui inflitta a mesi sei giorni dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa.
La Corte di Cassazione, rammentato che con il ricorso per cassazione l’ A. aveva dedotto due motivi (il primo relativo all’omessa dichiarazione di contumacia e il secondo concernente l’omessa motivazione sul rigetto della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria), osservava che l’art. 609 c.p.p. attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi d’impugnazione proposti che, nella specie, furono esaminati e motivatamente ritenuti manifestamente infondati. Nel ricorso avverso la sentenza della corte di appello non era dedotta alcuna questione relativa alla conformità dell’operato del difensore alla procura speciale conferita dall’imputato, ma si lamentava solamente l’omessa motivazione sul mancato accoglimento della richiesta dell’imputato sicchè la Corte di cassazione non aveva ragione alcuna di procedere all’esame della procura speciale.
Contro tale decisione ha proposto ulteriore e tempestivo ricorso straordinario l’imputato, che ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari a correggere gli errori di fatto denunciati, al rilievo che in data 6.12.2007 (cioè due giorni dopo la proposizione del ricorso per cassazione) aveva provveduto a depositare integrazione ai motivi già presentati nella quale deduceva formale rilievo all’operato del difensore al quale era stata conferita procura speciale, per violazione dei termini del conferimento avendo concordato pena non approvata dall’imputato ed avendo rinunciato indebitamente ai motivi di appello. La sentenza della 6^ sezione della Cassazione ha pretermesso l’esame dell’integrazione ai motivi del ricorso, da considerarsi parte integrante del ricorso già proposto.
Con note del 2 ottobre 2010, il difensore del ricorrente ripercorreva la vicenda processuale e insisteva per l’accoglimento.
Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 20 giugno 2007, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, appellatala A.F., determinava – sull’accordo delle parti -la pena al medesimo inflitta, previa declaratoria di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, in quella di sei mesi dieci giorni di reclusione e cinquecento euro di multa, confermando nel resto la decisione impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.
Contro tale decisione, depositata il 27 giugno 2007 (cioè nel termine di quindici giorni) e notificata per estratto il 20 ottobre 2007 all’imputato, questi proponeva ricorso per cassazione con atto del 29 novembre 2007, ricorso contenente due soli motivi, in relazione ai quali si è pronunciata la 7^ sezione di questa Corte, la cui motivazione è stata ritenuta completa e quindi non affetta da errori di fatto della successiva sentenza della 6A sezione oggetto dell’odierno (ulteriore) ricorso ex art. 625-bis c.p.p..
La doglianza oggi mossa attiene all’omessa considerazione di motivi asseritamene proposti ad integrazione di quelli originari, motivi allegati in copia.
2. Al fine di controllare l’esistenza dell’originale (la copia presenta anomalie perchè reca in prima pagina un timbro di deposito datato 6 giungo 2007 anzichè 6 dicembre 2007, data che invece è riportata in altro timbro della Corte di appello sull’ultima pagina ma senza indicazione da parte del cancelliere della persona che lo aveva depositato e senza attestazione di trasmissione con lettera raccomandata) si è disposta l’acquisizione dell’intero fascicolo processuale e la verifica degli atti ha consentito di accertare che al ricorso straordinario depositato dinanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte il 15.9.2008, oggetto della decisione della Sezione 6^ di questa Corte, A.F. aveva allegato (per sua stessa indicazione: vedi elenco atti allegati in calce al ricorso, in particolare sub n. 4) "ricorso con contestuali motivi presentato da A.F. contro tale sentenza" cioè contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 20.6.2007. Non vi è cioè nè menzione nè traccia fra gli allegati di "integrazione ai motivi di ricorso, con autentica di deposito del 6.12.07 da parte della Corte di Appello di Trieste", oggetto invece di allegazione (per la prima volta) al ricorso straordinario oggetto del presente esame.
La conclusione che se ne deve trarre è che la sentenza della 6A Sezione Penale di questa Corte, oggetto del presente ricorso straordinario, non poteva censurare la sentenza della 7A Sezione penale per omessa considerazione di "integrazione ai motivi di ricorso" dei quali non si aveva conoscenza, perchè agli atti inesistenti (non li aveva allegati neppure il ricorrente).
L’inammissibilità del presente ricorso è evidente: non si può addebitare alla sentenza della &~ Sezione Penale oggetto del presente procedimento di aver omesso di prendere in considerazione un’"integrazione ai motivi di ricorso in cassazione" inesistente agli atti e che neppure il ricorrente aveva allegato.
3. Ma, ad avviso del Collegio, il ricorso è inammissibile ancor prima. Non sfugge l’orientamento interpretativo secondo il quale sì riconosce "la possibilità di proporre ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. anche contro un provvedimento emesso dalla corte di cassazione ai sensi dell’stesso art. 625-bis c.p.p." (Cass. Sez. 3, n, 49958 del 2009), purchè il secondo ricorso non sia fondato sui medesimi motivi del primo e non deduca gli stessi errori materiali o di fatto.
Allo scopo la citata sentenza della 3^ Sezione Penale ha rammentato la sentenza della 6^ Sezione penale n. 43002 del 20.10.2003, la cui motivazione, per la parte che qui rileva, di seguito si riporta:
"Come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 13 del 27/3/2002), il ricorso introdotto dall’art. 625 bis c.p.p. è un mezzo straordinario di impugnazione che rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, di tale disposizione, resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato.
"Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati in forza del divieto sancito dall’art. 14 disp. gen., proprio perchè costituiscono deroga alla regola della intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità.
"Inoltre, soltanto le sentenze di condanna (melius: "i provvedimenti che rendono definitiva una condanna") possono essere oggetto di ricorso straordinario e soltanto il "condannato" (melius: il soggetto la cui condanna irrevocabile sia stata conseguenza della decisione che si assume viziata da errore) può, come il Procuratore Generale, avanzare richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto, contenuto nei provvedimenti della Corte di Cassazione.
"In applicazione di questi principi, deve concludersi che il carattere tassativo della normativa dettata dall’art. 625 bis c.p.p. esclude che sia proponibile un nuovo ricorso straordinario, fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto, avverso la decisione di questa Corte che abbia deciso un precedente identico ricorso, dichiarandolo inammissibile".
Proprio sulla scorta della pronuncia n. 13/2002 delle Sezioni Unite Penali, che ha evidenziato la natura straordinaria del mezzo di impugnazione e quindi il carattere eccezionale delle disposizioni che lo regolano, non può prescindersi dalle conclusioni alle quali la citata sentenza n. 13 è pervenuta: "oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna" essendo "palese che il legislatore ha assunto come modello il contenuto della disciplina della revisione (cfr. artt. 629 e 632 c.p.p.), anch’ essa certamente di carattere eccezionale" 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma che, in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
5. Copie della presente sentenza, del ricorso straordinario del 19.06.2010 e dei relativi allegati, del ricorso straordinario depositato il 15.09.2009 e dei relativi allegati vanno trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per quanto di eventuale competenza in ordine alla verifica della falsità della "integrazione ai motivi di ricorso", allegato n. 6) al ricorso straordinario del 19.06.2010.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende e dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Udine per quanto di competenza.
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