Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da F.A. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento instaurato davanti al T.A.R. di Napoli in data 16 settembre 1997 e ancora pendente, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale.

Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi – sulla base di una durata non ragionevole decorrente dal luglio 2002 al marzo 2009 – la somma di Euro 4.787,50 oltre agli interessi legali. Per la cassazione di tale decisione la F. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 Cedu, nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendosi l’esiguità della somma, sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a fronte di una durata complessiva del giudizio presupposto pari a circa 12 anni.

Con la seconda censura si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e 4 e dell’art. 6 Cedu, nonchè vizio motivazionale, rappresentandosi l’esiguità della somma liquidata anche alla luce dell’erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale si sostiene l’incompatibilità con la decadenza prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Con il terzo motivo le medesime violazioni vengono prospettate in relazione all’omessa considerazione, in contrasto con i principi affermati dalla Cedu, dell’intera durata del procedimento presupposto.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione, nonchè ai criteri di determinazione del periodo di durata non ragionevole e di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale.

Quanto al primo profilo, non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564). Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, deve condividersi il rilievo secondo cui il periodo da valutarsi viene, in maniera del tutto ingiustificata, individuato in circa sette anni, mentre la questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr.

Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita.

In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato.

Il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa dodici anni.

La Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le Cass., n. 14753/2010 e Cass. n. 1359 del 2011).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e 18780 del 2010; n. 10500 del 2011).

Appare pertanto equo, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in esame, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo: esso va quindi determinato, in relazione alla durata come sopra determinata, in Euro 6.000,00, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.

Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 6.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 261 ORDINANZA 07 – 21 luglio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 305 del codice
di procedura civile, promosso dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento vertente tra R. C. e la Gemma s.r.l. ed altri, con
ordinanza del 28 agosto 2009, iscritta al n. 293 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il
28 agosto 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24,
secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 305 del codice di procedura
civile «nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della
parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del
processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data
dell’interruzione anziche’ dalla data in cui tali parti ne abbiano
avuto effettiva conoscenza»;
che, come il rimettente riferisce, con atto di citazione
notificato in data 18 aprile 2006, R.C. ha proposto opposizione al
decreto ingiuntivo n. 407 del 2006 emesso dal Tribunale di Vicenza su
ricorso della societa’ G. s.r.l.;
che detta societa’ si e’ costituita con comparsa depositata
il 2 febbraio 2007;
che nell’udienza fissata in pari data il giudice, concessa la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha ordinato la
chiamata in causa della G. P. s.n.c., la quale si e’ costituita con
comparsa depositata il 20 luglio 2007;
che all’udienza celebrata in quella data il giudice, concessi
alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc.
civ., ha rinviato al 19 giugno 2008 per l’ammissione delle prove;
che, con atto depositato il 20 gennaio 2008, e’ intervenuta
in causa la R. s.r.l., assumendo di essere cessionaria del credito
della convenuta, oggetto del decreto ingiuntivo;
che l’udienza del 19 giugno 2008 e’ stata rinviata di ufficio
al 1° ottobre 2008;
che in tale udienza sono comparsi i soli difensori
dell’opponente, della terza chiamata in causa e della terza
intervenuta;
che alla medesima udienza l’opponente ha depositato una
visura camerale dalla quale e’ risultato che l’opposta era stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 11 marzo 2008;
che il giudice ha dichiarato l’interruzione del processo, ai
sensi dell’art. 43, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione concordata e della liquidazione coatta
amministrativa), introdotto dall’art. 41 del decreto legislativo 9
gennaio 2006 n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005
n. 80);
che, con ricorso depositato in data 19 marzo 2009,
l’opponente ha riassunto il processo, chiedendo la fissazione
dell’udienza per la prosecuzione dello stesso;
che tale udienza si e’ tenuta in data 24 giugno 2009;
che, con atto depositato il 3 giugno 2009, il fallimento G.
s.r.l. si e’ costituito eccependo, in via preliminare, l’estinzione
del processo per omessa tempestiva riassunzione nel termine di sei
mesi dalla data della dichiarazione di fallimento;
che alla predetta udienza l’opponente ha contestato che fosse
decorso il termine di sei mesi previsto dall’art. 305 cod. proc.
civ., ritenendo che tale termine decorresse, anche dopo la modifica
dell’art. 43 della legge fallimentare, dalla data di dichiarazione in
udienza dell’intervenuto fallimento e non dalla data della sentenza
di fallimento;
che, in subordine, l’opponente ha chiesto che fosse sollevata
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 305 cod. proc.
civ., mentre il fallimento G. s.r.l. ha insistito nella propria
eccezione di estinzione del processo;
che il giudice a quo ritiene applicabili al processo in corso
l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche
apportate dall’art. 46, comma 14, della legge 18 giugno 2009 n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile) e l’art. 43
della legge fallimentare, nel testo risultante dalle modifiche
apportate con il d.lgs. n. 5 del 2006;
che, in particolare, il rimettente osserva che l’art. 305
cod. proc. civ., cosi’ come riformato, si applica solo ai processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 69 del
2009, per cui non trova applicazione nel giudizio a quo;
che, ad avviso del giudicante, la questione comunque rileva
anche con riferimento al testo modificato dell’art. 305 cod. proc.
civ., in cui e’ previsto un termine piu’ breve per la riassunzione
del processo a seguito di interruzione dello stesso;
che, inoltre, il giudice a quo ritiene che l’art. 43 della
legge fallimentare, come integrato dal d.lgs. n. 5 del 2006, sia
applicabile alla fattispecie in esame, a norma degli artt. 150 e 153
del medesimo decreto legislativo, perche’ il fallimento della G.
s.r.l. e’ stato dichiarato dopo l’entrata in vigore della riforma,
cioe’ dopo il 16 luglio 2006;
che, infine, il rimettente osserva che l’art. 41 del citato
d.lgs. e’ applicabile anche ai processi pendenti, trattandosi di
norma processuale;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
afferma che, fino alla modifica della legge fallimentare operata nel
2006, nel caso di fallimento della parte costituita l’interruzione
del processo, a norma dell’art. 300, primo e secondo comma, cod.
proc. civ., conseguiva alla dichiarazione in giudizio o alla
notificazione dell’evento da parte del procuratore costituito per la
fallita;
che, invece, l’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 ha aggiunto
all’art. 43 della legge fallimentare il seguente comma: «l’apertura
del fallimento determina l’interruzione del processo», disposizione
da interpretare nel senso che il fallimento della parte provoca,
automaticamente, detta interruzione, senza necessita’ di
dichiarazione in giudizio o di notificazione alle parti dell’evento;
che in tal senso, ad avviso del rimettente, si sarebbe
espressa anche la Corte di cassazione nella sentenza resa a Sezioni
unite il 20 marzo 2008, n. 7443, sicche’ non vi sarebbe spazio per
una diversa interpretazione della norma, altrimenti destinata a
rivelarsi pleonastica, in quanto l’interruzione del processo, come
conseguenza della perdita della capacita’ della parte fallita di
stare in giudizio, sarebbe gia’ prevista dall’art. 300 cod. proc.
civ.;
che, con particolare riferimento al giudizio in corso,
secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante perche’ il
deposito del ricorso in riassunzione (19 marzo 2009) e’ avvenuto dopo
il decorso del termine di sei mesi dalla data del fallimento (11
marzo 2008) e, pertanto, l’applicazione dei citati artt. 43 della
legge fallimentare e 305 cod. proc. civ. porterebbe all’accoglimento
dell’eccezione di estinzione del processo e alla definitiva
esecutivita’ del decreto ingiuntivo, a norma dell’art. 653 cod. proc.
civ.;
che, inoltre, secondo il giudice a quo, benche’ al momento
della dichiarazione d’interruzione del processo (udienza del 1°
ottobre 2008) il termine semestrale, tenuto conto della sospensione
feriale, non fosse ancora spirato e la parte fosse a conoscenza
dell’atto interruttivo, tale argomento non sarebbe decisivo per
affermare che non vi sia stata violazione del diritto di difesa e del
diritto di uguaglianza delle parti nel processo, non essendo noto il
momento in cui l’opponente era venuta a conoscenza del fallimento e
non essendo provato che ne fosse a conoscenza prima dell’udienza del
1° ottobre 2008; sicche’, in ogni caso, essa avrebbe avuto a
disposizione un termine assai breve e del tutto insufficiente per
valutare l’opportunita’ di proseguire nell’attivita’ processuale
oppure di lasciare che il processo si estinguesse;
che, in particolare, il rimettente ritiene, alla luce della
modifica della legge fallimentare, che il fallimento della parte
costituita produca l’effetto automatico dell’interruzione del
processo cosi’ come gia’ previsto dagli artt. 299, 300, terzo comma,
e 301 cod. proc. civ., per le ipotesi, rispettivamente, della morte o
della perdita della capacita’ di stare in giudizio della parte non
ancora costituita; della medesima evenienza con riguardo alla parte
costituita personalmente; della morte, radiazione o sospensione del
procuratore della parte costituita;
che, in relazione a dette ipotesi, la Corte costituzionale e’
intervenuta per dichiarare la illegittimita’ costituzionale dell’art.
305 cod. proc. civ. nella parte in cui fa decorrere il termine per la
riassunzione dall’interruzione del processo, anziche’ dal momento in
cui le parti hanno avuto conoscenza dell’evento;
che, al riguardo, il giudice a quo cita la pronunzia n. 139
del 1967 concernente l’art. 301 cod. proc. civ. e quella n. 159 del
1971 relativa agli artt. 299 e 301, terzo comma, cod. proc. civ.;
egli richiama, inoltre, la sentenza n. 34 del 1970 in tema di
decorrenza del termine per la prosecuzione del processo sospeso, di
cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ., del quale fu
dichiarata l’illegittimita’ costituzionale in base ad argomentazioni
analoghe a quelle in tema d’interruzione del processo;
che il giudicante osserva come in passato la Corte
costituzionale sia intervenuta con pronunzie di illegittimita’
dell’art. 305 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui il codice aveva
previsto il carattere automatico dell’effetto interruttivo al
verificarsi dell’evento;
che il rimettente, inoltre, sottolinea la possibilita’ che la
parte, diversa da quella fallita, resti ignara del fallimento della
controparte anche per lungo tempo, venendo a conoscenza del
fallimento stesso dopo il decorso del termine di legge per la
riassunzione o comunque, come nel caso di specie, a ridosso del detto
termine;
che, a suo avviso, benche’ gli artt. 16 e 17 della legge
fallimentare prevedano forme di pubblicita’ volte a rendere noto ai
terzi il fallimento (peraltro, soltanto dalla data d’iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese), sembra incongruo addossare alla
parte l’onere di effettuare continue verifiche nei registri per
controllare se la controparte e’ fallita;
che, dunque, secondo il rimettente la disposizione censurata
si pone in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. e con il
principio di uguaglianza in quanto la parte in bonis, a seguito della
modifica dell’art. 43 della legge fallimentare, e’ posta in una
posizione di svantaggio rispetto alla parte fallita perche’ ad essa
e’ imposto l’onere di svolgere indagini onerose al fine di evitare
che l’ignoranza del fallimento dell’avversario possa far maturare
preclusioni a suo danno, con esiti assai gravosi, come nei giudizi di
impugnazione;
che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, un comportamento
malizioso o negligente della curatela, consistente nel mero astenersi
dal dare notizia all’altra parte del fallimento, puo’ trasformare un
istituto come quello dell’interruzione, diretto a garantire la parte
interessata dall’evento dal rischio che il processo prosegua in un
momento nel quale essa non puo’ svolgere attivita’ difensiva, in uno
strumento per danneggiare, anche in modo irreparabile, la controparte
ignara;
che, ancora, secondo il rimettente, la norma impugnata
risulta in contrasto anche con l’art. 24, secondo comma, Cost.,
perche’ alla parte interessata alla prosecuzione del giudizio ed
estranea all’evento interruttivo non e’ assicurato il diritto di
difesa, in modo effettivo ed adeguato; essa e’, infatti, posta nella
condizione di subire il rischio che un evento ignoto, e non
conoscibile secondo canoni di ordinaria diligenza, vada a
pregiudicare la possibilita’ di difendere le proprie ragioni nel
processo, subendo anche conseguenze assai gravi derivanti
dall’estinzione del giudizio;
che per il rimettente, anche in questo caso, e’ necessario,
per ricondurre ad equita’ il sistema, come modificato a seguito della
riforma del 2006 della legge fallimentare, un intervento della Corte
costituzionale sulla disposizione impugnata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto in
giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile, perche’ il rimettente non avrebbe esperito il doveroso
tentativo di ricercare una interpretazione costituzionalmente
orientata della normativa censurata.
Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita, in riferimento
agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 305 del
codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede, nel caso di
fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la
riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella
fallita, dalla data dell’interruzione anziche’ dalla data in cui tali
parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza»;
che la questione e’ manifestamente infondata;
che, infatti, identica questione e’ stata gia’ dichiarata non
fondata «nei sensi di cui in motivazione» da questa Corte con
sentenza n. 17 del 2010;
che nella pronunzia citata e’ stato ribadito che la
disciplina in tema d’interruzione del processo e’ espressiva
dell’esigenza di tutelare non soltanto la parte colpita dall’evento
interruttivo, ma anche di preservare il diritto di difesa della parte
cui il fatto interruttivo non si riferisce, con la conseguenza che
quest’ultima deve essere messa in grado di conoscere se si sia o meno
verificato l’evento interruttivo e da quale momento decorra il
termine per la riassunzione;
che questa Corte, dunque, richiamando i principi gia’
affermati nelle sentenze n. 36 del 1976, n. 159 del 1971, n. 34 del
1970 e n. 139 del 1967, ha nuovamente affermato che nel vigente
sistema di diritto processuale civile e’ ormai acquisito il principio
secondo cui, nei casi d’interruzione automatica del processo (artt.
299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine
per la riassunzione decorre non gia’ dal giorno in cui l’evento
interruttivo si e’ verificato, bensi’ dal giorno in cui esso e’
venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione e che
«l’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto
dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso
d’interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del
fallimento, mentre in precedenza anche nell’ipotesi di fallimento
della parte l’interruzione del processo derivava dalla dichiarazione
in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera
del procuratore costituito della parte medesima (ex multis: Cass.,
Sez. un., n. 7443 del 2008, e giurisprudenza in essa richiamata)»;
che, in particolare, nella sentenza n. 17 del 2010 questa
Corte ha affermato che il terzo comma dell’art. 43 della legge
fallimentare «nulla ha previsto per la riassunzione, sicche’ al
riguardo continua a trovare applicazione l’art. 305 cod. proc. civ.,
nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa
Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si e’
consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a
giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina
giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d’interruzione
automatica, attesa l’identita’ di ratio e di posizione processuale
delle parti interessate, che le accomuna»;
che il rimettente non adduce elementi nuovi per superare il
convincimento qui richiamato, sicche’ va ribadita l’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’articolo 305 cod. proc. civ. alla
luce delle sentenze citate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e
111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 385 del 2005 PREVIDENZA SOCIALE Maternità e relative provvidenze PROFESSIONI INTELLETTUALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare – in alternativa alla madre – dell’indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia.

Il Tribunale premette in fatto di essere stato adîto da un libero professionista il quale, essendo affidatario di un minore, unitamente alla moglie, in forza di provvedimento di affidamento preadottivo emesso dal Tribunale di Milano, aveva chiesto all’Ente di previdenza dei Periti industriali, cui era iscritto, di beneficiare dell’indennità di maternità per i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia, in alternativa alla madre, anch’ella libera professionista, vedendo respinta la propria istanza sul rilievo che il diritto a detta indennità era previsto dall’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 a favore delle sole libere professioniste.

Il giudice a quo evidenzia preliminarmente le numerose pronunce con cui questa Corte ha esteso al padre lavoratore l’applicabilità di norme a protezione della maternità e del minore (in particolare, la sentenza n. 1 del 1987 che ha riconosciuto il diritto all’astensione obbligatoria e ai riposi giornalieri, la n. 341 del 1991 relativa al diritto all’astensione nei primi tre mesi dall’ingresso del bambino nella famiglia per il padre lavoratore affidatario di un minore, la n. 179 del 1993 e la n. 104 del 2003, che hanno rispettivamente esteso in via generale al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo anno di vita e, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno dall’ingresso del minore in famiglia), sottolineando come l’evoluzione degli istituti sia stata recepita dal legislatore con il d.lgs. n. 151 del 2001, che ha coordinato e razionalizzato la disciplina della tutela della maternità e paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento.

Il rimettente rileva, in particolare, che l’art. 31 del menzionato decreto legislativo, che riconosce al padre lavoratore il diritto al congedo di maternità ex artt. 26, primo comma, e 27 e il congedo di paternità ex art. 28, è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, mentre analogo diritto non viene riconosciuto ai padri liberi professionisti: al riguardo, infatti, il combinato disposto degli artt. 70 e 72 fa espresso riferimento alle sole professioniste, non consentendo, così, un’interpretazione estensiva, tale da ricomprendere anche i liberi professionisti di sesso maschile.

Secondo il giudice a quo, l’inequivocabile lettera di tali norme pone, pertanto, seri dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione: le disposizioni censurate, avendo riservato alla sola madre il diritto all’indennità, si scontrano con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi in relazione all’interesse del marito a partecipare alla fase più delicata dell’inserimento del minore in famiglia.

Il rimettente richiama, a tal proposito, la sentenza n. 341 del 1991, con cui la Corte ha evidenziato l’importanza del ruolo e della presenza dell’affidatario che «potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle variabili peculiarità delle situazioni concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa particolare fase del suo sviluppo» e conclude affermando che il diritto della madre libera professionista a percepire l’indennità per i primi tre mesi dall’ingresso del minore in famiglia non può che essere riconosciuto anche al padre libero professionista: in caso contrario, verrebbero violati i principî di cui agli artt. 29, secondo comma (uguaglianza fra i coniugi anche in relazione ai compiti di cui all’art. 30, primo comma), 31 (tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell’ordinamento) e 3 della Costituzione, anche per l’ingiustificata disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti che si determinerebbe.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono stati né costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio del ministri.
Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare – in alternativa alla madre – dell’indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia.

Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, riservando alla sola madre il diritto a percepire l’indennità, determinano un’ingiustificata disparità di trattamento fra i coniugi, in relazione all’interesse del marito a partecipare in egual misura rispetto alla moglie alla prima e più delicata fase dell’inserimento del minore in famiglia, nonché una disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto è, viceversa, contemplato), non giustificata dalle differenze sussistenti fra le due categorie.

2. — La questione è fondata.

3. — Il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta l’esito di un’evoluzione legislativa che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità, estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole.

In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori adottivi o affidatari dei medesimi diritti già attribuiti ai genitori biologici è passato attraverso alcune tappe, riconducibili: alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno rispettivamente esteso alla lavoratrice madre adottiva o affidataria il diritto all’astensione obbligatoria post partum e all’astensione facoltativa di cui agli artt. 4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, la possibilità di usufruire dell’astensione facoltativa; alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che all’art. 80 ha ammesso l’applicabilità degli artt. 6 e 7 summenzionati alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), che all’art. 39-quater ha esteso i diritti di cui ai citati artt. 6 e 7 ai genitori adottivi e a quelli che hanno un minore in affidamento preadottivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome) e 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), che hanno riconosciuto alle lavoratrici autonome ed alle libere professioniste l’indennità di maternità anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.

4. — A tale evoluzione ha fornito un contributo sostanziale la giurisprudenza di questa Corte, chiamata più volte a decidere in merito alla legittimità costituzionale di norme a tutela della genitorialità. In particolare debbono essere ricordate le seguenti pronunce di accoglimento: la sentenza n. 1 del 1987, che ha esteso al padre lavoratore il diritto all’astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l’assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; la sentenza n. 332 del 1988, che ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all’astensione facoltativa per il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia, nell’ipotesi di affidamento provvisorio, e il diritto all’astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo; la sentenza n. 341 del 1991, che ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all’astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio; la sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo anno di vita; infine, la sentenza n. 104 del 2003, che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino.

5. — Tale evoluzione è espressa dal d.lgs. n. 151 del 2001 che, nel provvedere alla ricognizione organica della materia, pone su un piano di parità ed uguaglianza i genitori che svolgono attività lavorativa e sancisce definitivamente l’equiparazione dei genitori adottivi o affidatari a quelli biologici.

La tutela offerta dalla normativa in esame non è, peraltro, completa.

Per il caso di adozione o affidamento, l’art. 31 stabilisce che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui all’art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore.

Le espressioni “lavoratore” e “lavoratrice” che compaiono in tale norma devono essere interpretate alla luce del disposto dell’art. 2, comma 1, lettera e), secondo cui «per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti [….] di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative»: la lettera della legge è, pertanto, esplicita nell’escludere che in detta nozione possano essere fatti rientrare coloro che esercitano una libera professione, con la conseguenza che agli stessi l’art. 31 non può essere applicato.

Alle madri libere professioniste è dedicato il Capo XII del d.lgs. n. 151 del 2001: in particolare, l’art. 70, primo comma, riconosce «alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza [….] un’indennità di maternità [….]», che l’art. 72, primo comma, estende, poi, all’ipotesi di adozione o affidamento. Anche in questo caso, la lettera della legge è di chiara interpretazione e, nel fare esclusivo riferimento alle libere professioniste, esclude in linea di principio i padri liberi professionisti dal godimento del detto beneficio.

6. — Pertanto, il d.lgs. n. 151 del 2001 ha testualmente riconosciuto il diritto all’indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente, escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo, e dell’indennità, in alternativa alla madre.

Tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore.

Come si evince dalla ratio sottesa agli interventi normativi sopra ricordati nonché dalla lettura delle motivazioni dei precedenti di questa Corte, gli istituti nati a salvaguardia della maternità, in particolare i congedi ed i riposi giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino «che va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 179 del 1993).

Ciò è tanto più vero nell’ipotesi di affidamento e di adozione, ove l’astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino, «creando le condizioni di una più intensa presenza della coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell’esercizio dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato compito» loro attribuito (sentenza n. 341 del 1991).

Pertanto, se il fine precipuo dell’istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l’eventuale diritto del padre all’indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Occorre garantire un’effettiva parità di trattamento fra i genitori  nel preminente interesse del minore  che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un’organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi «la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere» alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all’accordo dei genitori, «in spirito di leale collaborazione e nell’esclusivo interesse del figlio» (sentenza n. 179 del 1993).

La violazione del principio di uguaglianza appare ancor più evidente se si considera che il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgano un’attività di lavoro dipendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l’ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva.

Appare discriminatoria l’assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni.

Nel rispetto dei principî sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 ottobre 2005.

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-09-2010) 12-01-2011, n. 630 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 11 marzo 2010 il Tribunale del riesame di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del locale G.I.P. che aveva ritenuto adeguata l’applicazione degli arresti domiciliari, ha disposto che M. V. fosse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per una serie di furti pluriaggravati, in concorso con V.A., commessi all’interno di edifici nei quali essi si erano introdotti quali agenti del servizio di vigilanza Mondialpol.

Incontestata essendo la gravità indiziaria, ha ritenuto quel collegio che gli arresti domiciliari non fossero idonei a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati in quanto il M., che non aveva manifestato alcuna seria presa di coscienza della gravità dei fatti commessi, risultava essere inserito in ambienti malavitosi dai quali non aveva inteso prendere le distanze;

egli inoltre aveva dimostrato, secondo il Tribunale, la tendenza a non rispettare le regole dell’ordinamento, come attestato anche da un suo precedente penale per falsa testimonianza.

L’indagato personalmente e il suo difensore hanno proposto separatamente ricorso per cassazione, con atti distintamente registrati e fascicolati, cosi da dar luogo ad un’erronea separazione dell’unico gravame in due procedimenti; di questi va dunque disposta la riunione.

I motivi dedotti, sostanzialmente analoghi nei due atti d’impugnazione, fanno leva sul fatto che la moglie del ricorrente, dovendo sopperire col proprio lavoro al mantenimento della famiglia, non è in grado di dare assistenza alla prole. Oggetto di censura, inoltre, è anche il giudizio di inaffidabilità espresso dal Tribunale, con la prognosi negativa circa il puntuale adempimento delle prescrizioni.

Agli atti vi è una copia, depositata in cancelleria il 17 settembre 2010, del provvedimento col quale il G.I.P. di Verbania ha disposto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana, dal lunedì al venerdì, presso il locale ufficio di P.G. dei Carabinieri.

Il provvedimento cosi assunto, modificando in senso migliorativo lo status libertatis del M., produce il venir meno dell’interesse di costui ad ulteriormente coltivare l’impugnazione. In considerazione di ciò deve farsi luogo a declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

senza, peraltro, che ne consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p.:

sarebbe infatti irragionevole ed iniquo far gravare sul ricorrente le conseguenze di una circostanza sopravvenuta, cui agli non ha dato causa (v. per tutte Cass. 17 maggio 2006 n. 30669).

P.Q.M.

la Corte, previa riunione del procedimento n. 22719/10 al n. 22532/10, dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.