T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 225 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente, azienda che opera nel settore edile, previa procedura di consultazione sindacale, ha inoltrato 4 richieste di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, ai sensi della L. 164/75, protocollate nelle date 9 settembre 2009, 27 ottobre 2009, 7 dicembre 2009 e 17 marzo 2010, relative, rispettivamente, la prima al periodo 7 settembre – 23 ottobre 2009, la seconda al periodo 26 ottobre – 4 dicembre 2009, la terza al periodo 7 dicembre 2009 – 26 febbraio 2010, la quarta al periodo 8 marzo – 30 aprile 2010.

Le dette richieste sono state respinte dall’INPS con quattro provvedimenti – dei quali due riferiti ad una sola domanda in cui sono scissi i periodi di riferimento – adottati contestualmente in data 20 luglio 2010 e comunicati una settimana dopo, motivati tutti sull’asserita tardività dell’invio ad eccezione di uno dei due in cui è scissa la domanda del 7 dicembre 2009, motivato con l’asserita mancanza del requisito della temporaneità.

Ritenendo illegittimi, errati e lesivi i predetti provvedimenti, la ricorrente li ha impugnati, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, della L. 164/75 che fissa i termini entri i quali la domanda di ammissione alla C.I.G. deve essere presentata, nonché l’eccesso di potere per erroneità e per inesattezza delle motivazioni e, comunque, per erroneità delle conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione.

L’Istituto si è costituito in giudizio, contestando le avverse deduzioni e sostenendo la legittimità del suo operato.

Con ordinanza n. 1099 del 14 ottobre 2010 la causa è stata rinviata al merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e, all’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, è passata in decisione.

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La ricorrente ha prodotto in giudizio 4 verbali di consultazione tra Co.ris.ma s.r.l. e FILCA CISL nonché FILLEA CGIL di Bergamo, in cui si è concordato sul ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, con indicazione dei relativi periodi e dichiarazione della temporaneità del beneficio e della prevedibile ripresa dell’attività. In particolare:

– il verbale del 7 settembre 2009 prevede 7 settimane di sospensione per il periodo 7 settembre – 23 dicembre 2009, con prevedibile ripresa il 26 dicembre; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.09/09/2009.0132367 del 9 settembre 2009;

– il verbale del 21 ottobre 2009 prevede 6 settimane di sospensione per il periodo 26 ottobre – 4 dicembre 2009, con prevedibile ripresa il 9 dicembre 2009; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.27./10/2009.0163963;

– il verbale del 7 dicembre 2009 prevede 13 settimane di sospensione per il periodo 7 dicembre 2009 – 26 febbraio 2010, con prevedibile ripresa (espressa in altri termini) entro il mese di febbraio 2010; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.07/12/2009.0197961 del 7 dicembre 2009;

– il verbale del 10 marzo 2010 prevede 8 settimane di sospensione per il periodo 8 marzo – 30 aprile 2010, con prevedibile ripresa entro il mese di aprile 2010; a tale verbale segue la ricevuta INPS.1200.17/03/2010.0056401 del 17 marzo 2010 (cfr. docc. 2 – 9 del fascicolo di parte ricorrente).

L’Istituto, nella propria memoria di costituzione, ha affermato che la ricostruzione della ricorrente sarebbe errata in quanto C. s.r.l. avrebbe, a suo dire, inviato solo tre domande (la n. 0197961 relativa al periodo 7 settembre – 4 dicembre 2009, protocollata in data 7 dicembre 2009; la n. 0056401 relativa al periodo 7 dicembre 2009 – 26 febbraio 2010, protocollata il 17 marzo 2010; la domanda relativa al periodo 8 marzo – 30 aprile 2010, non protocollata, ma inviata via fax dal consulente della società il 10 maggio 2010.

A dire dell’INPS "tutte e tre le domande sono state respinte dalla apposita Commissione Provinciale in quanto presentate oltre il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso alla fine della settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro" (cfr. pag. 3 della memoria difensiva del 1 ottobre 2010).

Sempre nella stessa memoria e nella stessa pagina aggiunge: "quanto alla settimana di sospensione dal 30 novembre al 5 dicembre 2009, riguardo alla quale la domanda di integrazione salariale protocollata il 7 dicembre 2009 al n. 0197961 poteva ritenersi tempestiva, la Commissione Provinciale per la C.i.g. riteneva che essa fosse comunque non integrabile, per non avere la società istante indicato né la presumibile durata della sospensione né prospettato nella domanda stessa una situazione aziendale tale da far ritenere ragionevole la previsione di una sollecita ripresa dell’attività produttiva" (cfr. id. pagg. 3 e 4).

In altri termini, secondo la difesa, la Commissione avrebbe adottato 4 provvedimenti di diniego per rispondere a 3 domande; ciò, evidentemente e per dare un senso a tale operato, sull’implicito presupposto che ogni domanda, per essere tempestiva, dovrebbe essere frazionata per ciascuna settimana: a titolo esemplificativo la domanda riguardante il periodo di 13 settimane dal 7 dicembre 2009 al 26 febbraio 2010 sarebbe dovuta essere scomposta in 13 domande da inviarsi alla fine di ciascuna settimana a partire da quella in cui ricadeva il 7 dicembre 2009.

Tale ricostruzione, tuttavia, è in contrasto con la lettera della legge 20 maggio 1975, n. 164,ove, all’art. 7, comma 1, prescrive: "Per l’ammissione al trattamento d’integrazione salariale l’imprenditore presenta alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro".

E’ indubitabile che, parlando di periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro il Legislatore abbia inteso precisare che, se il dies ad quem per la tempestività della domanda è 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, il riferimento è dato dalla "settimana in cui ha avuto inizio" la sospensione o riduzione, con ciò lasciando intendere chiaramente che, se il periodo, come nel caso di specie, è più lungo di una settimana, sarà sufficiente una sola domanda.

Invero, i periodi di integrazione salariale, ove non interrotti da ripresa dell’attività, costituiscono un unicum continuativo, ai fini del computo del termine finale per la presentazione della relativa domanda, come emerge non solo dall’interpretazione letterale e logica dell’art. 7 della L. n. 164 del 1975, ma anche dall’interpretazione sistematica, posto che la continuità di ciascun periodo è a presupposto anche dell’art. 6 della stessa legge, in materia di durata massima dell’indennità. Ne consegue che il termine per la domanda d’integrazione salariale inizia a decorrere, in relazione all’intero periodo continuativo di volta in volta richiesto, dalla fine del periodo di paga in corso all’atto dell’inizio della sospensione (Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2002, n. 4477).

D’altra parte l’INPS obietta che in data 9 settembre 2009 non sarebbe pervenuta alcuna domanda di Cassa Integrazione, ma non è stato in grado di dire a quale atto si riferisca la ricevuta di protocollo n. 0132367 in pari data che reca nell’oggetto il richiamo alla C.I.G. similmente alle tre successive, né quale utilità avrebbe avuto il relativo verbale di consultazione sindacale; viceversa produce copia delle tre domande asseritamente pervenute all’Istituto (che sembrerebbero avallare la sua tesi), precisando che il riferimento al numero di protocollo contenuto in ciascuna di esse nella "causale" (dato che, invece, avallerebbe la tesi della ricorrente) rappresenterebbe il richiamo ad un precedente protocollo, ma non precisa di che atto si tratti nè perché nella causale andrebbe inserito tale riferimento ad atti precedenti.

Né appare condivisibile la tesi dell’Istituto per cui avrebbe valenza probatoria di tipo confessorio la comunicazione via fax il 1 luglio 2010 del consulente di Co.Ris.Ma s.r.l., riguardante l’invio delle ricevute di deposito delle domande, sia perché proveniente da persona terza rispetto alle parti in causa, sia perché non spiega le ragioni per le quali l’Istituto, ad oltre 7 mesi dall’invio della prima domanda – pur volendo ritenere tale quella del 7 dicembre 2009 come assunto dal resistente, mesi che diversamente sarebbero 10 accedendo alla tesi della ricorrente – abbia avuto necessità di richiedere le ricevute di presentazione e, soprattutto non abbia provveduto a fornire risposta.

Non è questa la sede per avanzare ipotesi su ciò che sia realmente accaduto; è indubitabile, tuttavia, che il comportamento dell’Istituto appare obiettivamente contraddittorio, dilatorio e poco trasparente.

Tale condotta riverbera, irrimediabilmente, i suoi effetti sugli atti impugnati che, pertanto, sono illegittimi in quanto carenti di adeguata e trasparente motivazione.

Resta comunque salvo il potere dell’Istituto di provvedere ex novo,motivando congruamente ciascuna singola statuizione sulla base della documentazione in suo possesso e tenendo presente il ritardo con cui ha provveduto già con gli atti annullati ed il pregiudizio che ne è derivato alla parte istante.

Infatti, l’obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione gravante sul datore di lavoro, altro non è che il persistente obbligo retributivo anche se da ritenersi limitato, quanto alla misura, a quella dell’integrazione salariale, con la ulteriore conseguenza che, se il provvedimento di integrazione salariale è negato, l’obbligo retributivo riprende vigore nella sua interezza associato a quello risarcitorio; mentre se la domanda avanzata viene accolta detto obbligo sarà ex post qualificato come vera e propria anticipazione del trattamento previdenziale e darà perciò al datore di lavoro il diritto al rimborso da parte dell’INPS (cfr. Cass., sez. lav., 13 novembre 2000, n. 14670).

Alla luce di quanto precede appare evidente che se la reiezione della prima domanda (qualunque di esse si voglia intendere tale) fosse intervenuta tempestivamente e con motivazione chiara ed esaustiva la società istante avrebbe avuto la possibilità, nelle successive domande, di emendare i propri errori, ove in ipotesi realmente commessi come allegato dall’Istituto, presentandole tempestivamente, limitando l’ammontare del potenziale danno.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, gli atti impugnati devono essere annullati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, alla rifusione, in favore della ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché di oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’I.N.P.S..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7473 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 7.1.1994 O.D. e C.L. proponevano opposizione avverso il decreto datato 24.11.93, con il quale il presidente del tribunale di Milano, su istanza dell’arch. P.L., aveva ad essi ingiunto di pagare a quest’ultimo la somma di 19.941.314 quale corrispettivo residuo per le prestazioni professionali da lui eseguite in loro favore, come da parcella convalidata dall’ordine professionale. Gli opponenti contestavano il provvedimento monitorio del quale chiedevano la revoca per inesistenza del credito. All’esito del giudizio, con sentenza in data 17.9.2002 l’adito tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ing.; riteneva che le parti avessero stabilito il compenso del professionista in maniera forfettaria (e non con rinvio alle tariffe professionali) per cui lo stesso doveva corrispondersi solo per le prestazioni rese fino alla data del recesso dei committenti, in misura proporzionata rispetto al compenso complessivo pattuito per l’intera opera; riteneva però che l’arch. P. non aveva dato la prova delle attività prestate in favore dei suoi clienti al fine di stabilire la quantificazione del suo compenso, non potendosi giovare a tal fine dei documenti da lui stesso unilateralmente predisposti, nè della prova orale offerta rivelatasi inconcludente.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P. rilevando che non vi era stato alcun accordo forfettario per stabilire il compenso a lui spettante, avendo le parti, nella lettera d’incarico, fatto riferimento solo alle tabelle professionali.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1539/04 depos. in data 1.6.2004, in parziale accoglimento dell’appello, condannava gli appellati al pagamento in favore del professionista della somma di Euro 7172,00, ponendo a loro carico i 3/4 delle spese di giudizio di entrambi i gradi, compensando il resto.

Secondo la Corte le parti non avevano inteso stabilire il compenso a forfait avulso dalle prescrizioni tariffarie e dei minimi inderogabili; pertanto "nessuna proporzione andava effettuata tra le prestazioni eseguite ed il compenso globale pattuito, ma piuttosto andava applicata la percentuale di tariffa all’attività solo parzialmente espletata da rapportare ai dati fissati nella lettera d’incarico di provenienza degli appellati che dunque erano perfettamente consci dell’opera e della tipologia d’intervento richiesta con gli oneri che ne sarebbero derivati.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono O. D. e C.L. sulla base di 2 motivi; resiste il P. con controricorso, avanzando a sua volta ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Con il primo ed il secondo motivi del ricorso principale gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione delle norme in materia d’interpretazione del contratto ( artt. 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c.), nonchè il difetto di motivazione. Criticano l’interpretazione della corte milanese circa la pattuizione intervenuta tra le parti per stabilire il compenso dell’arch.

P. (secondo le tariffe professionali e non in modo forfettario) e di conseguenza il calcolo della somma dovuta stabilito dalla stessa corte sulla base dell’erroneo criterio all’uopo prescelto (secondo la tariffa).

Ritengono invero gli esponenti, che, interpretando correttamente la volontà delle parti quale si desume dalla lettera d’incarico all’arch. P.L. (unica pattuizione tra esse intercorsa), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, si dovrebbe ritenere di natura pattizia la previsione dell’importo di L. 35.000.000 ivi indicato per l’esecuzione integrale dei lavori, ciò che fa ritenere stabilito in modo forfettario il compenso previsto per il professionista. Si tratterebbe dunque di una previsione tesa "… ad eliminare ogni incertezza derivante al cliente poco aduso ad utilizzare le tariffe professionale degli architetti, sulla somma finale che sarebbe risultata a credito del professionista e quale strumento per l’architetto al fine di avere un importo di sicura determinazione e, quindi, non più discutibile dal cliente." Rilevano ancora gli esponenti che il rinvio alla legge professionale contenuto nella premessa della scrittura in esame (i compensi per le prestazioni professionali del professionista architetto sono disciplinati dalla L. 29 marzo 1949, n. 143 e …i minimi di tariffa da essa stabiliti sono da considerarsi, ai sensi della L. 5 maggio 1976, n. 340, inderogabili….) non significa – come la Corte ritiene – che i compensi sono stabiliti in conformità con la tariffa professionale; infatti, il menzionato rinvio alla legge professionale (per di più collocato nella premessa della scrittura) ha il significato di " un’affermazione di principio, non incompatibile con la forfetizzazione di seguito attuata, anzi l’alternativa tra tariffe e determinazione convenzionale, si porrebbe solo se fosse stata denunziata la nullità della pattuizione per violazione del minimo tariffario…" Le censure non sono fondate. Occorre ricordare – in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa S.C. in tema di interpretazione de contratto – che l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Di conseguenza siffatto accertamento non è censurabile in sede di legittimità a meno che la relativa motivazione " …sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche". Quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poichè in caso contrario la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un’interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità. (Cass. n. 4342 del 26/03/2001; Cass. 12861 del 28/09/2000; n. 15410 del 02/12/2000; Cass. n. 5910 del 14/04/2003; Cass. n. 18375 del 23/08/2006; n. 2560 del 06/02/2007).

Ciò premesso, non sembra a questo Collegio che il giudice d’appello, nell’interpretazione dell’accordo relativo al compenso professionale si sia discostato dalla corretta applicazione dei canoni ermeneutici indicati dai ricorrenti, come è riscontrabile dalla motivazione esaustiva e priva di vizi, che prospetta un’ipotesi interpretativa del documento plausibile e ragionevole. Sottolinea in particolare il giudice di merito che il quantum debeatur può essere ricavato solo dalla pattuizione in parola, che "riportando alla voce preventivo e corresponsione dei compensi – un onorario globale di base (comprensivo di direzione lavori spese vacazioni) di L. 35.000.000 su di un imponibile fino a 300.000.000 si limita solo al prefigurare l’ammontare da riconoscere al professionista ad opere ultimate. Che non si tratti di un compenso a forfait – prosegue la corte di merito – avulso dalle prescrizioni tariffarie e dai minimi inderogabili emerge poi dal fatto che – applicando l’onorario a percentuale a tabella A riferito all’intero svolgimento dell’opera, oltre ai compensi a vacazione – i valori che discendono risultano pressochè equivalenti (se non inferiori) a quelli preventivati (in melius) dal professionista.".

In conclusione il ricorso principale dev’essere rigettato.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso l’arch. P. lamenta che la riduzione dei compensi operata dalla Corte d’Appello (secondo la quale sarebbe eccessivo il valore delle opere progettate " poco attendibile nei costi esposti") non sarebbe adeguatamente motivata.

Invece ad avviso dell’esponente , la corte avrebbe dovuto utilizzare per calcolare le percentuali a lui spettanti per le opere di progettazione i preventivi della Ditta Bellani srl incaricata dai committenti per la realizzazione delle opere. Anche tale doglianza è infondata in quanto involge questioni di merito non denunciabili in questa sede, atteso che la motivazione della sentenza su tale punto è ampiamente esaustiva, avendo indicato con specifiche e condivisibili argomentazioni le ragioni che hanno ritenuto di dover ridurre il compenso al professionista (v. sentenza pagg. 4 e 5).

Conclusivamente anche il ricorso incidentale dev’essere rigettato. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; e li rigetta entrambi compensando le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 02-03-2011, n. 7994 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 21 maggio 2010 il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza emessa il 26 aprile 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale era stata disposta provvisoriamente nei confronti di D.B.F., sottoposto ad indagini in ordine al reato di tentata estorsione continuata e aggravata ( art. 61 c.p., n. 5, artt. 56, 81 e 629 c.p.) commesso ai danni dello zio L.D.G. il (OMISSIS), la misura di sicurezza del ricovero presso la casa di cura e di custodia dell’ospedale psichiatrico giudiziario di (OMISSIS).

Secondo la tesi accusatoria il D.B. avrebbe aggredito lo zio, persona menomata fisicamente e in avanzata età, pretendendo la somma di Euro 4.000,00 quale risarcimento dei danni patiti a seguito di un procedimento penale originato dalla denuncia del L.D., procedimento definito con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto e nell’ambito del quale il D.B. era stato per quasi due anni ristretto in ospedale psichiatrico giudiziario, e la somma di Euro 1.000,00 da corrispondere al suo difensore.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il D.B. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 312 c.p.p., in quanto non sarebbe stata valutata adeguatamente l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che già una volta aveva denunciato il nipote per reati (tentata rapina e porto di un coltello) dai quali il D.B. era stato assolto per insussistenza dei fatti; non si sarebbe tenuto conto, inoltre, delle dichiarazioni di tale B. che aveva confermato la versione difensiva secondo la quale la persona offesa il 15 febbraio 2010 non aveva nemmeno aperto la porta di casa al nipote che bussava con veemenza; non si sarebbe considerato, infine, che il D.B. pretendeva dallo zio solo l’adempimento dell’accordo transattivo raggiunto nello studio del suo difensore avv. Creaco, accordo in base al quale il L.D. avrebbe dovuto corrispondergli la somma di Euro 5.000,00 come risarcimento per la precedente denuncia risultata infondata e per l’ingiusta carcerazione subita presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di (OMISSIS);

2) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione, con riferimento agli artt. 273 e 312 c.p.p. e artt. 629 e 393 c.p., avendo l’imputato agito per far valere un suo diritto e dovendo pertanto il fatto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

3) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 312 e 313 c.p.p., quanto alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale, sulla quale il giudice per le indagini preliminari aveva omesso qualunque accertamento; in particolare il Tribunale del riesame avrebbe tenuto conto della relazione della dott.ssa F. in data (OMISSIS), svolta nell’ambito del processo definito per il D.B. con sentenza di assoluzione, e non anche della successiva relazione del dott. Z. in data 20 maggio 2008 che giungeva a conclusioni opposte; il ricorrente contesta anche la mancanza di motivazione in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura di sicurezza applicata Il ricorso va rigettato.

Con il primo motivo si formulano censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando il ricorrente sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravità del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez.Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino). Il Tribunale del riesame ha infatti evidenziato le puntuali dichiarazioni della persona offesa, persona di età avanzata e fisicamente menomata, circa la condotta aggressiva manifestata nei suoi confronti ripetutamente (in due occasioni il (OMISSIS) e, successivamente, il (OMISSIS) allorchè il D.B. non si era limitato a minacciarlo, ma l’aveva anche strattonato più volte e ingiuriato pesantemente) dal nipote il quale, assolto dai reati di tentata rapina e porto senza giustificato motivo di coltello con sentenza del Tribunale di Catania in data 12 febbraio 2009, lo riteneva responsabile delle sue vicissitudini giudiziarie e pretendeva una sorta di risarcimento per "pagare i compensi all’avvocato". Quanto agli elementi favorevoli alla versione difensiva, la Corte osserva che nell’ordinanza genetica -la cui motivazione si integra con quella di segno conforme oggetto del presente ricorso, poichè l’ordinanza applicativa della misura cautelare e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro collegate e complementari (Cass. S.U. 17 aprile 1996 n.7, Moni;

sez. 1, 20 gennaio 1997 n.306, Fabozzi; sez. 1, 29 maggio 1997 n.3805, Chiochia; sez. 6, 12 novembre 1998 n.3529, Sabatini; sez. 6, 17 novembre 1998 n.3678, Panebianco; sez. 2, 23 gennaio 1998 n.672, Trimboli; sez. 5, 24 marzo 2010 n. 16587, Di Lorenzo)- si faceva espresso riferimento, quale elemento di conferma alla denuncia della persona offesa, alle dichiarazioni della vicina di casa B. O. la quale aveva riferito che il nipote del L.D. si presentava spesso a casa dello zio bussando violentemente e prendendo a calci la porta d’ingresso. Nè del resto risulta dall’ordinanza custodiale che la B. avesse smentito la versione del L. D. in relazione all’episodio del (OMISSIS) o che, comunque, la donna avesse assistito per intero a quest’ultimo litigio. Quanto agli episodi precedenti il L.D. aveva riferito che la notte del (OMISSIS) non aveva aperto la porta di casa al nipote, che l’aveva minacciato ad alta voce. Deve pertanto ritenersi che le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente siano state adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere l’ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. il secondo motivo è manifestamente infondato non essendo stato prospettato nel ricorso l’esercizio da parte del D.B. di un diritto giudizialmente tutelabile, tanto più che – come si desume dall’ordinanza custodiale – la persona offesa, ritenuta motivatamente attendibile, aveva negato di aver avuto contatti con il professionista indicatogli dal nipote, l’avv. Creaco, e di aver quindi concordato alla presenza del legale, come sostenuto dal D. B., il versamento di una somma complessiva di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento.

Il terzo motivo è infondato.

Nell’ordinanza impugnata, infatti, si evidenzia che, come risultava dall’attestazione della U.S.L. in data 27 gennaio 2007, il D.B. è invalido civile al 100% perchè affetto da psicosi schizoaffettiva in soggetto alcolista ed è stato numerose volte ricoverato presso vari servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Il Tribunale del riesame non ha inoltre trascurato di valutare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il contenuto della relazione in data 20 maggio 2008 del dott. Z. (acquisita nell’ambito del procedimento definito per il D.B. con sentenza di assoluzione) il quale aveva evidenziato la personalità "tendenzialmente instabile" del D.B., soprattutto nel caso di mancata assunzione continuativa della terapia farmacologia prescritta, aggiungendo che l’abuso alcolico e i disordini del comportamento connessi erano "collocabili nelle fasi in cui riemergono i disagi psichici legati alla depressione dell’umore". Nell’ordinanza impugnata si è, inoltre, posto in rilievo che le valutazioni del dott. Z. circa l’insussistenza di indicatori di pericolosità sociale dovevano essere parametrate agli sviluppi del comportamento del D.B. e che lo stesso dott. Z. aveva segnalato l’opportunità che l’uomo, appena dimesso dall’ospedale psichiatrico giudiziario, fosse sottoposto ad un periodo di osservazione di almeno novanta giorni presso idonea struttura di accoglienza "onde valutare la tenuta del compenso psichico". Alla luce delle recenti manifestazioni di aggressività del D.B. che consentivano di avvalorare, in un quadro psicopatologico comunque precario, un riacutizzarsi dei disturbi psichici e un sensibile indebolimento delle capacità di autocontrollo dell’indagato (già condannato per i reati di violenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, minaccia e guida in stato di ebbrezza alcolica, come puntualizzato nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari), il Tribunale ha adeguatamente giustificato il giudizio, allo stato, di pericolosità sociale dell’indagato, evidenziando l’impraticabilità di ulteriori accertamenti in sede di riesame (il giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genetica aveva espressamente comunque posto in rilievo l’utilità di un aggiornamento dell’accertamento peritale, come del resto sembrava essere intendimento del pubblico ministero, ed aveva prescritto al responsabile della casa di cura di depositare una relazione entro sei mesi dall’inizio della custodia sulle condizioni mentali e sulla pericolosità sociale dell’indagato). Del tutto generiche sono le doglianze difensive circa l’adeguatezza della misura di sicurezza provvisoriamente applicata, ai sensi dell’art. 206 c.p.p., del ricovero presso una casa di cura e di custodia (nella specie quella dell’ospedale psichiatrico di (OMISSIS)), posto che dal contesto della motivazione dell’ordinanza impugnata e di quella genetica risulta ampiamente giustificato il ricorso ad una misura di sicurezza idonea a fronteggiare le esigenze di prevenzione con riferimento alle ripetute e preoccupanti manifestazioni di aggressività nei confronti dell’anziano congiunto da parte di un soggetto in stato di infermità psichica e alcolista cronico, bisognoso anche di interventi terapeutici.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2293 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il cittadino extracomunitario ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto serbato sulla pratica di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;
Motivi della decisione

– il ricorrente lamenta con unico motivo di gravame la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda senza che l’Amministrazione abbia ancora concluso il procedimento;

– l’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione;

– la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

– pertanto l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

– in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilità dell’odierno gravame;

– per mera completezza di esame va rilevato che l’Amministrazione ha altresì eccepito nel merito, non contrastata, di aver provveduto "in data 13.01.2011 ad inviare lettera di convocazione al datore di lavoro per la definizione dell’istanza (prevista per il 7 febbraio p.v.) (cfr. relazione depositata in data 20.1.2011);

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.9752/2010 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.