T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 29-03-2011, n. 2770

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata soa, allineandosi alla deliberazione dell’Autorità, in epigrafe descritta e pure contestata in questa sede, ha disposto la decadenza delle attestazioni n.314/52/01 del 28.2.2003 n.391/52/01 del 6.6.2003, n.679/52/01 del 16.7.2004, n.1260/52/01 del 12.5.2006, n.1392/52/01 del 9.11.2006, n.1401752/01 del 15.2006 e n.238/68/07 del 31.3.2008 rilasciate alla società ricorrente per il venir meno in capo a quest’ultima del requisito di cui all’art.17 lett. m) del DPR n.34/2000.

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

a) la srl A.C. ha ottenuto a suo tempo dalla resistente soa il rilascio della attestazione n.314/52/01, successivamente sostituita e/o integrata dalle altre di cui in epigrafe;

b) tra la documentazione a tal fine prodotta era stato presentato un certificato di esecuzione lavori rilasciato dal comune di Sutera alla E.C. srl, la quale aveva ceduto il relativo ramo di azienda alla odierna istante;

c) avendo la stazione appaltante non confermato i dati di cui al citato certificato, la ripetuta soa, ha attivato, sollecitata a tal fine dalla resistente Autorità, il procedimento conclusosi con la gravata determinazione, avverso la quale è stato dedotto il seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art.40 e ss. del D.lgvo n.163/006. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, del vizio di motivazione, dell’illogicità e dell’irrazionalità.

Si sono costituite sia la società di attestazione che l’Autorità di Vigilanza contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 2.3. 2011 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

Risulta palesemente fondata la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della gravata determinazione la quale è stata adottata per il venir meno in capo alla società ricorrente del requisito di cui all’art.17 lett. m) del DPR n.34/2000 – il quale prevede tra i requisiti generali per ottenere il rilascio di un’attestazione l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione – senza che fosse in alcun modo dimostrata l’imputabilità del falso documentale alla srl A.C..

Al riguardo il Collegio sottolinea che la tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, analiticamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l’impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l’abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell’accertare la non veridicità della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui sia la determinazione dell’Autorità che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell’art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6334 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata decadenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 20-04-2011, n. 15724

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17.7.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro dispose la custodia cautelare in carcere di S.M.A., indagato per i reati di cui agli artt,. 416 bis, e di concorso nell’ipotesi di estorsione di cui al capo 7 con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 di cui al capo 7).

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 8.10.2010, la respinse.

Il Tribunale nelle prime pagine dell’ordinanza impugnata ripercorreva lo sviluppo dell’attività criminosa legata alla cosca di Corigliano e le indagini che avevano portato ad identificare la sua struttura organizzativa. Si richiamavano i contrasti che avevano portato alla contrapposizione tra B.M. e M.P.S., il primo rimasto legato al gruppo degli "zingari" che negli anni 90 erano assunti al rango di locale in posizione preordinata rispetto alla ‘ndrina di Corigliano e il M. che invece si era mosso in autonomia, contrasti scoppiati in relazione a problemi di controllo del traffico di stupefacente.

L’esistenza di un’associazione di stampo mafioso in Corigliano era stata accertata con diverse sentenze passate in cosa giudicata. Il Tribunale rammentava le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia A. circa l’operato in particolare del B., lo scontro con il M. ed il controllo da parte dei clan del territorio attraverso la sistematica imposizione del cosiddetto "pizzo". A pag. 10 si ricordavano le dichiarazioni rese dal C. che riferiva che i fratelli S. nel settembre 2007 gli avevano detto di un furto al cantiere non denunciato e che gli avevano imposto l’assunzione di un certo " T. dei polli" come sorvegliante. L’ordinanza ricordava che riguardo all’associazione in Corigliano sussisteva senza dubbio un’associazione definibile come di stampo mafioso caratterizzata dagli elementi dell’intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà.

L’ordinanza osservava che, a fondamento dell’impianto accusatorio, sussistevano il contenuto di molteplici intercettazioni di colloqui telefonici e tra presenti, sequestri di armi e di sostanze stupefacenti nonchè le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia come R.S., + ALTRI OMESSI la cui attendibilità era fuori discussione. Per l’ A. in particolare il Tribunale rilevava l’assenza di motivi di rancore; le dichiarazioni provenivano da soggetti saldamente inseriti nell’organizzazione criminale in posizioni di rilievo ed avevano i caratteri della precisione, della coerenza, costanza e spontaneità.

Circa i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione contestata si ricordavano le dichiarazioni rese dal R.T. per cui i fratelli S. erano dei "contrasti onorati", soggetti che segnalavano agli uomini d’onore le nuove imprese al fine di imporre il pagamento del pizzo; il Co.

G. aveva confermato la frequentazione dei fratelli S. della cosca coriglianese e dell’attività svolta dal clan per far avere alla ditta degli S. lavori di appalto; ancora venivano richiamate le dichiarazioni del Cu.Vi. confermative di tali rapporti, ribadite in un nuovo interrogatorio del 7.1.20100 con particolare riferimento alla collaborazione tra il ricorrente ed il B.. Gli S. avevano fornito soldi al B. in quanto necessari per i detenuti; il F. risultava legato all’organizzazione dal 92-93.

Ancora gli stretti rapporti tra i fratelli S. (che venivano indicati come gli imprenditori di riferimento della cosca coriglianese) emergevano dalle dichiarazioni di A.C., ulteriormente circostanziate nell’interrogatorio del 8.1.2010 anche in ordine alle consegne di denaro al B. ed anche al c.. Ba.An. asseriva dei rapporti tra i fratelli S. l’associazione che procurava alla loro ditta sistematicamente appalti in cambio di una percentuale.

Ulteriori conferme provengono dalle dichiarazioni del Ci.

G. secondo cui i fratelli S. si accaparravano commesse di lavori edili attraverso gli uomini d’onore della cosca di Corigliano in cambio di una partecipazione agli utili, dichiarazioni ribadite dall’ Ci.An..

Circa il capo 7), estorsione ai danni della società Airone il Tribunale richiamava le dichiarazioni rese dal C.G. che aveva richiesto un’autorizzazione ed un finanziamento per eseguire un villaggio turistico con la propria società Airone. Il B. aveva preteso che gli S. eseguissero i lavori di sbancamento ed anche che le ditte incaricate dei lavori fossero scelte dagli S. che avevano indirizzato alla parte offesa fatture per lavori mai eseguiti o per importi del tutto esorbitanti. Si elencano nell’ordinanza gli atti intimidatori subiti e la consegna di somme ed anche di oggetti preziosi per cercare di tacitare le pretese degli S.. Il Tribunale rilevava che le dichiarazioni del C. erano precise, coerenti e circostanziate e che trovavano riscontro nelle propalazioni dell’ A. e del Cu.Vi.. Ancora si erano raggiunti riscontri obiettivi come l’effettiva occupazione abusiva da parte del S.F. di un terreno demaniale come dichiarato dal C., il fatto che alcuni lavori erano state eseguiti da ditte vicine agli S. con un aggravio del 23% su quello preventivato, nonchè ulteriori riscontri circa i pagamenti effettuati da parte dell’Airone srl a " T. dei polli", la minaccia di uno sciopero di cui aveva parlato il C. ed ancora l’avvenuto incendio sempre riferito da quest’ultimo.

Circa la sussistenza dell’aggravante il Tribunale rilevava che gli atti intimidatori erano stati posti in essere utilizzando la forza di minaccia dell’associazione.

In ordine alle esigenze cautelari ricorreva con certezza il pericolo di reiterazione dei reati stante i collegamenti con vasti e potenti ambienti di delinquenza organizzata e non era stato offerto alcun elemento per vincere la presunzione legale di pericolosità sociale.

Ricorre lo S.M. che deduce la violazione di legge; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non realizzavano affatto quella convergenza del molteplice richiesta dalla giurisprudenza di legittimità e mancava ogni specificità del riscontro alle dette dichiarazioni.

Si riportano le dichiarazioni del R.T. molto risalenti nel tempo e generiche, astratte e molto confuse. Si parla di un episodio presso contrada Boscarello, ma in modo molto diverso tra l’interrogatorio del 4.11.97 e del 25.1.2010; solo in quest’ultimo interrogatorio si è attribuito un ruolo determinante al S. F..

Le dichiarazioni del B.G. erano a loro volta generiche e sostanzialmente inconcludenti al punto che il B. non distingue tra i fratelli S.. La testimonianza è vaga e non circostanziata. Le propalazioni del Ci.Gi. erano state smentite dagli accertamenti effettuati perchè un subappalto Sirte non era mai stato effettuato dagli S.. Il collaboratori erano stato indotti dal PM a prendere prese di posizioni nette a carico degli S..

Anche il narrato di Ci.An. era generico, inconsistente ed irrilevante; cosi come quello del Co.Gi., del R. T..

Il collaboratore Cu.Vi. era passato da vaghe indicazioni rese nel 2008 ad arricchirle nel 2010, ma senza superare la soglia della genericità, offrendo sole ipotesi congetturali, prive di riscontri e cadendo anche nella confusione tra il ricorrente e un omonimo detto "(OMISSIS)". Solo nel gennaio del 2010 il collaboratore parla dei furti eseguiti dal B. per imporre sub- appalti, mentre nel 2008 sul punto tace del tutto. Il collaboratore A.C. ha offerto a sua volta dichiarazioni generiche ed acritiche, prive di riscontri reali ed effettivi.

Non vi erano fonoregistrazioni di tali dichiarazioni, che pone un problema di utilizzabilità delle stesse. Non sussisteva comunque la genuinità, la coerenza e la costanza di quanto riferito. Si allega da parte del collaboratore un intervento del B. ben 4 anni prima del suo avvento criminale.

Non emergeva comunque in alcun modo che il ricorrente abbia partecipato all’associazione, al massimo che può avervi obtorto collo contribuito economicamente stante le pressioni ricevute.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Le dichiarazioni del Cu. erano generiche ed astratte; su quelle di A. sono legittimi gravi dubbi in ordine alla genuinità del dichiarato, la specificità dei contesti e la peculiarità dei riferimenti. Nel 2007 l’ A. sembra disconoscere tutto circa gli episodi poi raccontati in particolare sull’episodio del C.. Un anno e mezzo dopo inspiegabilmente l’ A. ricorda particolari mai rivelati del fatto.

Contraddittorie e certamente non lineari era state anche le dichiarazioni del C. che nel 2007 non aveva parlato degli S. ma solo di aver subito estorsioni da parte di associazioni locali a carattere criminale. Non sono stati approfonditi i legami anche commerciali tra gli S. e il C. e la natura dei lavori eseguiti dai primi. Non erano state considerate le dichiarazioni del direttore dei lavori che aveva spiegato i rapporti con il C. e la ragione dei lavori eseguiti. Mancava una ricostruzione puntuale dei lavori, peraltro finanziati, per la realizzazione del villaggio turistico; l’analisi della documentazione contabile e la disamina della rete delle imprese sub-appaltatrici.

Non vi erano elementi (terzo motivo) di sorta a sostegno della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Mancava inoltre una congrua motivazione in ordine alla esigenze cautelari fondata sul fatto che i ricorrenti sono imprenditori, ma con il sequestro delle società del ricorrente il pericolo di reiterazione nei reati era di fatto impossibile.

Con un ulteriore motivo si allega che il Cu.Vi. aveva sostenuto la sostanziale estraneità del ricorrente da ambiti e contesti criminali (al contrario del fratello F.); il C. aveva parlato solo del fratello F. in relazione alla vicenda dell’edificazione del complesso turistico l’Airone.

Con l’ultimo motivo di deduce che emersa a carico dei fratelli S. solo una attività di natura imprenditoriale; pertanto l’avvenuto sequestro di tutte le società facenti capo agli stessi rendeva non configurabile qualsiasi pericolo di recidivanza nel reato. Con motivi aggiunto lo S.M. allegava che il Tribunale non aveva valutato e risposto a quanto dedotto in una memoria defensionale prodotta nel corso del giudizio di riesame.
Motivi della decisione

Il ricorso non appare fondato e pertanto non può essere accolto.

I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente ponendo questioni di valutazione degli indizi e di carenza motivazionale del provvedimento impugnato.

Va preliminarmente ricordato che in caso di ricorso avverso un provvedimento di riesame in materia di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato un vizio di motivazione le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se cioè si allega il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Corte di cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, sentenza n. 806, 08/03/1993, Rv. 194139).

In applicazione di tale consolidato principio a questa Corte spetta, quindi, solo il compito di verificare, in relazione ai peculiari limiti che ineriscono al giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez. un . 22.3.2000, Andino).

Ciò posto la motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto coerente con i principi prima elencati, avendo dettagliatamente indicato i molteplici e convergenti indizi a carico dell’indagato provenienti dalle dichiarazioni rese dal R.S., + ALTRI OMESSI attestanti i collegamenti tra i fratelli S. e i clan operanti nella zona di Corigliano, Le molteplici dichiarazioni appaiono peraltro ricche anche di dettagli e circostanze specifiche i cui riscontri sono stati evidenziati nella motivazione del provvedimento. A ciò si aggiunge l’episodio estorsivo minuziosamente raccontato dal C. costretto a subire minacce ed angherie da parte dei fratelli coindagati per versare somme non dovute e costretto ad accettare ditte gradite a costoro. Il quadro indiziario appare molto solido, corredato da plurime dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che insistono concordemente sui rapporti tra gli indagati alla associazione contestata con un pieno inserimento nella stessa onde trarre vantaggi nell’aggiudicazione di appalti e nella complessa attività svolta dalla ditta da loro gestita. Tali stretti legami sono stati riscontrati anche in passaggi di denaro a personaggi appartenenti al clan o da questi appoggiati e nelle pressioni esercitate direttamente, come nell’episodio del C., dagli S. per interferire nelle attività di costruzione e negli appalti della zona, ricavandone somme non spettanti e commesse in favore di ditte non scelte dagli imprenditori incaricati dei relativi lavori. Il ruolo degli S. nell’ambito dell’associazione che emerge da tale imponente complesso indiziario è unico e molto nitidamente tratteggiato, rappresentando gli stessi il referente sul piano del mondo degli affari e delle costruzioni edili del clan contestato. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono meramente di fatto, inconferenti in questa sede. Del tutto generiche sono le doglianze di cui ai motivi aggiunti in quanto non vengono specificate quali censure mosse nei detti motivi siano state trascurate nel provvedimento impugnato che, invece, prende in scrupoloso esame il materiale indiziario, con ampi stralci delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Circa la contestata aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 le modalità riferite in ordine all’episodio estorsivo commesso ai danni del C. attestano senz’altro l’avvenuta utilizzazione del metodo mafioso; a ciò si aggiungono i rapporti assai stretti con il clan contestato di cui si è parlato supra.

Circa le esigenze cautelari gli stretti rapporti tra i coindagati fratelli S. ed un clan potente fortemente radicato nel territorio e capace di imporre le proprie scelte in materia di appalti e ramificato in molti settori rende concreto e plausibile il pericolo di recidivanza nella commissione di reati della stessa specie di quelli commessi. Il sequestro delle società dei coindagati S. non elimina tale pericolo visto gli stretti contatti con organizzazioni criminali ramificate nel territorio e nelle attività produttive e commerciali della zona e l’ampia disponibilità di denaro. La motivazione sul punto appare persuasiva ed immune da vizi logico-argomentativi, mentre le censure sono di mero fatto.

Circa il successivo motivo le censure miranti a distinguere la posizione del ricorrente da quella del fratello F. appaiono infondate avendo la stragrande maggioranza dei collaboratori parlato di entrambi fratelli in relazione agli stretti rapporti il clan malavitoso operante nella zona di Corigliano; emerge poi dall’intera ordinanza che gli affari commerciali ed edilizi erano gestiti in solido dai due fratelli sicchè le acclarate operazioni di aggiudicazioni di appalti grazie ai contatti di cui^Lè parlato o la dazione di denaro ad appartenenti alla malavita organizzata non possono essere, sulla base di quanto sin qui è emerso, del solo F..

Circa l’ultimo motivo si è già detto: l’avvenuta confisca delle società degli indagati S. non esclude il concreto pericolo di recidivanza per quanto osservato supra.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-08-2011, n. 17672

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Svolgimento del processo

Con ricorsi separati ritualmente depositati, C.C., nonchè C.C. e altri, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 17-03-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso il Ministero nei confronti di tutte le parti; nei confronti della C. propone pure ricorso incidentale.
Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi avverso il medesimo decreto ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. In ordine alle spese, i ricorrenti, con un motivo, sostengono l’applicabilità delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi, con un altro, lamentano violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: i motivi sono inammissibili per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si configurano come interrogativi circolari, tautologie, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008).

Altrettanto inammissibili, altri motivi che sulle medesime questioni sollevano vizi di motivazione, in quanto privi di una specifica sintesi, omologa al quesito di diritto, tale da individuare esattamente il fatto controverso e la sua rilevanza ai fini decisori (tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008). Con altri motivi, i ricorrenti lamentano insufficiente liquidazione delle spese.

Anche tali motivi appaiono inammissibili, per non autosufficienza. I ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere la loro nota spese, indicando esattamente quanto loro sarebbe spettato rispetto alla liquidazione del primo giudice, dunque quale era il pregiudizio occorso. Essi si sono limitati ad indicare astrattamente voci di tariffe professionali, senza riferimenti specifici all’attività svolta (al riguardo Cass. N. 9098 del 2010; Cass. N. 14744 del 2007; n. 17059 del 2007).

Non vi è censura sulla parziale compensazione delle spese del giudizio di merito.

Vanno conclusivamente dichiarati inammissibili i ricorsi delle parti private.

Va rigettato il ricorso incidentale dell’Amministrazione.

Il richiamo che essa fa a una liquidazione del danno per l’importo di Euro. 750,00 per i primi 3 anni e di 1.000,00 per i successivi costituisce una peculiare modalità, non necessariamente applicabile a qualsiasi fattispecie.

Le spese vanno compensate per reciproca soccombenza tra C. e l’Amministrazione, vanno poste a carico delle altre parti private nei confronti dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili quelli delle parti private; rigetta quello incidentale dell’Amministrazione, compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra C. e l’Amministrazione; condanna C. e le altre parti private in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’Amministrazione, che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 421

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Svolgimento del processo

1 Il ricorrente con atto notificato il 18 febbraio 2010 – depositato il 1° marzo 2010 – espone che:

(a) quale dipendente assegnato alla Pretura Circondariale di Latina veniva, in data 3 agosto 1994, trasferito d’ufficio presso la Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

(b) impugnava il trasferimento e l’adìta Sezione, definendo il ricorso 1921/1994, con sentenza n. 322 del 27 marzo 2001, dichiarava la cessazione della materia del contendere sul richiesto annullamento stante la riassegnazione alla sede di Latina nonché l’inammissibilità dell’istanza risarcitoria per non esser stata introduttivamente proposta e per esser la stessa comunque assegnata alla giurisdizione del giudice ordinario;

(c) il Giudice del lavoro, con sentenza n. 1628 del 16 maggio 2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di vicenda anteriore al 30 giugno 1998;

(d) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27303/09 depositata il 24 dicembre 2009, fissavano la competenza del giudice amministrativo cassando la sentenza n. 322 del 27 marzo 2001 ed affermavano l’irrilevanza della rappresentata, in detta ultima sede, intempestività della domanda di risarcimento.

2 Ciò premesso ha concluso: a – per la declaratoria dell’illegittimità del trasferimento d’ufficio poi revocato il 3 agosto 1996, al fine dell’accertamento della responsabilità dell’amministrazione resistente; b – per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità per colpa grave ex articoli 2043 e 2087 c.c. e quindi per la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di Euro 77.985,07, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in sede di giudizio o che verrà determinata in via equitativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione come per legge dal 3 agosto 1994 all’effettivo saldo.

3 Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorrente agisce:

a – per la declaratoria dell’illegittimità del trasferimento d’ufficio poi revocato il 3 agosto 1996, al solo fine dell’accertamento della responsabilità dell’amministrazione resistente;

b – per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità per colpa grave ex articoli 2043 e 2087 c.c. e per la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di Euro 77.985,07, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in sede di giudizio o che verrà determinata in via equitativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione come per legge dal 3 agosto 1994 all’effettivo saldo.

2 La richiesta verifica di legittimità, anche alla luce delle indicazioni che si traggono dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27303/09 depositata il 24 dicembre 2009, va condotta sulla base delle evenienze e delle censure poste con il ricorso 1921/1994.

3 Il Ministero di Grazia e Giustizia, dopo aver richiamato che "… si è concretizzata una obiettiva incompatibilità ambientale che non consente… di permanere nell’attuale sede con la dignità ed il prestigio richiesti…", ha disposto il trasferimento del ricorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Dalla relazione del Consigliere Pretore dirigente la Pretura Circondariale di Latina ivi presupposta, emerge poi che: (*) a seguito di perquisizione "… degli spazi utilizzati,… sono stati sequestrare… al S. uno stampato da utilizzare per richieste di cancellazione di protesti"; (*) "Il Primo Dirigente della Cancelleria… ha fatto puntuale relazione… evidenziando l’allarme, la profonda amarezza e lo sconcerto insorto tra tutti i dipendenti in conseguenza del fatto, nonché la compromissione del rapporto fiduciario che si instaura normalmente e spontaneamente tra i dipendenti.".

4 Con il richiamato atto introduttivo il ricorrente ha denunziato l’eccesso di potere sotto svariati profili; in particolare: (*) dopo aver affermato che la responsabilità per un fatto – reato può discendere solo da una pronunzia giurisdizionale, ha evidenziato che nel corso della perquisizione, presso l’ufficio e presso l’abitazione, non è stato acquisito materiale probatorio rilevante, il che implicherebbe sostanziale difetto di istruttoria e di presupposizione; (*) nessun comportamento illecito, da un punto di vista penale o disciplinare sarebbe ipotizzabile in connessione all’attività esercitata nell’ufficio; (*) che l’oggetto dell’indagine interesserebbe l’espletamento delle pratiche da intestare alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Latina.

5 Poste le su indicate evenienze, vanno ora delineati i caratteri e la funzione del trasferimento per incompatibilità ambientale.

5.1 L’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recita: "Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell’impiegato in una sede nuoce al prestigio dell’ufficio.".

5.2 Tale misura, implica una vicenda del rapporto incidente sulla prestazione ed è riconducibile ai trasferimenti per esigenze di servizio. La finalità perseguita è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio, restituendo allo stesso il prestigio, l’autorevolezza e l’immagine perduti; lo stesso poi non ha carattere sanzionatorio, né postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio non ha, dunque, natura disciplinare, essendo piuttosto subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio, l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede.

5.3 Tali indicazioni costituiscono il condensato di un costante orientamento per il quale: (a) "Il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede. Non è, quindi, necessario dimostrare l’addebitabilità di specifici fatti al dipendente trasferito, essendo, al contrario, sufficiente che emerga l’esistenza di una situazione, dovuta alla sua presenza in un determinato ufficio, tale da recare pregiudizio al prestigio o al buon funzionamento della p.a." (T.a.r. Campania Napoli, sez. VI, 09 luglio 2010, n. 16644); (a) "Il trasferimento d’ufficio per motivi di incompatibilità ambientale del pubblico dipendente non ha carattere sanzionatorio, né ha natura disciplinare (non postulando comportamenti contrari ai doveri d’ufficio), ma è condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede." (T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, 03 febbraio 2009, n. 1086; T.a.r. Molise Campobasso, 12 novembre 2007, n. 749; Consiglio di Stato, sez. VI, 09 febbraio 2009, n. 731; sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4716).

6 Può ora passarsi allo scrutinio della domanda di annullamento che deve ritenersi infondata alla stregua delle successive indicazioni in fatto ed in diritto.

6.1 Dal verbale di perquisizione, eseguita presso l’ufficio del ricorrente in data 9 giugno 1994, emerge il rinvenimento "… nel quarto cassetto del tavolino adibito a dattiloscrittura,…, di un prestampato di istanza per la cancellazione del nome dagli elenchi dei protesti cambiari."; il ricorrente ha sul punto dichiarato, "… che suddetto stampato gli è stato consegnato dal… della cancelleria Commerciale del Tribunale di Lt a seguito di una richiesta fatta dallo stesso S. al fine di soddisfare l’esigenza di una persona dallo stesso conosciuta.". Dal verbale della perquisizione condotta presso l’abitazione, si desume il reperimento, tra l’altro, di un timbro con lo stemma della Repubblica e scritta "Pretura di Latina", un effetto cambiario e due fotocopie di protesti cambiari risalenti all’anno 1992. Infine, dal verbale di interrogatorio del 13 giugno 1994 si ricava che il ricorrente: a – ha dichiarato che non ha mai concorso nella formazione di titoli falsi; b – ha confermato che il titolo rinvenuto presso il proprio ufficio era stato dallo stesso richiesto al commesso del Tribunale Commerciale di Latina per conto di un suo conoscente titolare di una azienda; c – ha affermato, quanto alla cambiale ivi rinvenuta, che gli era stata consegnata dallo stesso soggetto di cui al punto precedente, "… affinché la custodissi nell’attesa che il… ricevesse la dichiarazione di avvenuto pagamento redatta dalla creditrice…. Come in altre occasioni, avuta la dichiarazione e redatta la richiesta; portatemi le marche necessarie avrei potuto consegnarla io stesso all’Ufficio della Commerciale.".

7 Tali evenienze depongono innanzitutto per l’infondatezza dell’assunto circa l’irrilevanza delle vicende valutate dell’amministrazione per esser le stesse riferibili ad ufficio diverso da quello nel quale il ricorrente prestava servizio. Aggiungasi, in disparte la dichiarazione resa a verbale dalla madre del ricorrente sul timbro reperito presso l’abitazione, che è stato esplicitamente ammesso il rinvenimento di documentazione interessante ufficio diverso da quello di assegnazione in funzione dello svolgimento di incombenti e/o attività a favore di un imprenditore.

8 Ciò detto, le altre tesi a sostegno dell’azione di annullamento, connessa alla richiesta affermazione della responsabilità risarcitoria, non possono esser condivise. Ed, infatti, in primo luogo, non può esser seguita l’impostazione, anche letteralmente esposta (cfr. pagina 4 del ricorso originario), che indugia in argomentazioni le quali presuppongono la connotazione disciplinare, quindi punitiva, del trasferimento per incompatibilità ambientale. Come anticipato, secondo il menzionato e consolidato orientamento giurisprudenziale, la finalità di tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici, ammette l’adozione di misure riconducibili al più generale potere organizzativo della p.a., incidenti sul servizio e mirate all’eliminazione della causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio e ciò, a prescindere da ogni valutazione sulla sua responsabilità e sulla ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa. Nel caso posto all’attenzione del Collegio, dalla relazione del Consigliere Pretore dirigente la Pretura Circondariale di Latina dell’11 giugno 1994, si desume un’obiettiva situazione di disagio connessa a fatti, di un certo rilievo, interessanti il riscontrato funzionamento degli uffici quindi di una vicenda nella quale si innestano le richiamate acquisizioni, sostanzianti la posizione del ricorrente che non può quindi prospettarne l’assoluta estraneità ed irrilevanza ai fini del disposto trasferimento. Per altro aspetto poi, pur non ignorandosi, il possibile rilievo delle esigenze familiari, indicate in sede di originario ricorso, il Collegio deve nel caso rilevarne l’inconferenza, da un lato e formalmente in relazione alla circostanza per la quale il matrimonio è stato celebrato dopo (25 settembre 1994) il trasferimento (disposto il 3 agosto 1994, con assunzione del servizio presso la nuova sede il 10 settembre 1994), dall’altro e sostanzialmente, perché l’assegnazione interessa una sede (Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma) non eccessivamente distante e/o difficilmente raggiungibile dalla propria residenza.

9 In conclusione la domanda di annullamento è infondata il che implica anche l’esito negativo di quella di risarcimento dei danni, tutti ricondotti nella prospettazione del ricorrente all’illegittimità del trasferimento e ciò perché, la responsabilità da lesione dell’interesse legittimo e la conseguente condanna, richiedono l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo (da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 723), condizione questa non verificatasi nella vicenda per quanto sopra detto.

10 Il ricorso va quindi nel complesso respinto. Le spese di giudizio possono esser compensate essendosi l’amministrazione costituita con sola memoria di stile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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