Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20620 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 29 marzo 1999 M.B. esponeva che il (OMISSIS), mentre si trovava negli uffici comunali di via della (OMISSIS), di cui era dipendente, scivolava su una invisibile e non segnalata sostanza sdrucciolevole, presente sul pavimento, e cadeva a terra riportando gravi lesioni tra le quali la frattura della tibia e del perone della gamba destra per le quali fu sottoposto ad intervento operatorio.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il Comune di Roma al fine di essere risarcito dei danni subiti.

In esito al giudizio, in cui il convenuto chiamava in causa l’USL RM (OMISSIS), che aveva effettuato una disinfestazione dei locali prima del sinistro, e la Cooperativa 2001, che provvedeva alla pulizia dello stabile, e le due chiamate chiamavano a loro volta in causa i rispettivi assicuratori, cioè l’Assitalia e la Sai, il Tribunale di Roma, previa declaratoria del concorso di colpe nella misura del 50% al Comune di Roma ed all’Usl Roma da una parte e all’attore dall’altra, condannava il Comune al risarcimento dei danni nella misura del 50%, disponendo che l’Azienda sanitaria tenesse indenne il Comune e che l’Assitalia manlevasse l’Azienda. Avverso tale decisione il M. proponeva appello principale mentre il Comune proponeva appello incidentale condizionato. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 11 febbraio 2008 rigettava l’appello principale, assorbito quello incidentale, e condannava il M. alla rifusione delle spese. Avverso la detta sentenza il M. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resistono con controricorso il Comune di Roma, l’Usl Roma (OMISSIS) e l’Ina-Assitalia S.p.a.
Motivi della decisione

La doglianza, svolta dal ricorrente, è stata articolata sotto un duplice profilo, il primo dei quali è costituito dalla insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo dalla violazione e/o falsa applicazione del disposto dell’art. 2051 e dell’art. 2043 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, entrambi in punto della concorrente responsabilità del danneggiato. In particolare, il primo profilo di censura si fonda sulla considerazione che le argomentazioni della Corte territoriale sarebbero " non solo lacunose ed aberranti sotto il profilo della mera logica ma anche in contrasto con le risultanze processuali".

Quanto al secondo profilo di censura, la Corte avrebbe errato – così, in sintesi, la doglianza – quando ha attribuito rilievo al fatto che il danneggiato non aveva fatto tutto il possibile per evitare la caduta. In tal modo, infatti, la Corte di merito avrebbe trascurato che nella specie, come si evince dalla motivazione della sentenza si verte nel campo della responsabilità del custode per cui il M. non era gravato dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, spettando invece al custode di provare che il danno era stato causato dal danneggiato.

Il ricorrente ha dedotto infine che la cassazione della sentenza sul punto della responsabilità dovrà travolgere le disposizioni sulle spese, anche in considerazione del fatto che in primo grado era stato convenuto il solo Comune mentre l’appello era stato proposto nei confronti di sole tre parti, essendo risultata l’estraneità delle altre due, chiamate in causa.

Tutto ciò premesso, deve innanzitutto sottolinearsi come il ricorrente non abbia accompagnato la ragione di impugnazione, attinente al profilo motivazionale, con il prescritto momento di sintesi, onde l’inammissibilità del relativo profilo, alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08) Quanto al successivo profilo, riguardante l’asserita violazione di legge di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., torna opportuno premettere che la Corte territoriale ha fondato le ragioni della sua decisione sulla considerazione che la doglianza, volta all’affermazione della responsabilità del Comune in via esclusiva, non meritava di essere accolta in quanto, pur essendo vero che il pavimento presentava macchie di liquido scivoloso tali da costituire per la loro imprevedibilità elemento di insidia (ascrivibile al Comune nella cui custodia si trovano i luoghi del sinistro e che non aveva provveduto alla eliminazione dei residui della disinfestazione), non si poteva però trascurare in senso contrario che le macchie in questione, come risultava dalle deposizioni in atti, erano visibili con una certa accortezza.

Ne deriva che il ricorrente non ha assolutamente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla insussistenza di insidia o trabocchetto in quanto le macchie di liquido rimaste sul pavimento, ad avviso della Corte territoriale, erano visibili e potevano essere avvistati con un minimo di attenzione secondo un accertamento di fatto emergente dalle risultanze processuali, non suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità in quanto la valutazione degli elementi di prova e .l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito. Da ciò, l’inammissibilità del profilo di doglianza per difetto di specificità non essendo in alcun modo correlato con le ragioni su cui la Corte territoriale ha fondato la propria decisione.

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, alla stregua di tutte le pregresse dichiarazioni, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese a favore delle parti non costituite in quanto esse, rimaste vittoriose, non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5582 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo – Motivi della decisione

Con ingiunzione n. 810/UT – emessa in data 9.2.2011 e notificata in data 19.3.2011 – è stata ordinata al ricorrente la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo e in totale difformità o con variazioni essenziali.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Vizi di forma del provvedimento impugnato; violazione artt. 7 e 8 L. 241/90; mancata notificazione dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo;

2). Violazione art. 3, comma 3, L. 241/90; mancata indicazione nell’atto del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere;

3). Carenza di motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione;

4). Errata applicazione delle norme di legge ( DPR 380/01) e L.r. 15/08.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). è incontestato che il ricorrente ha realizzato una serie di opere abusive in assenza di permesso a costruire puntualmente indicate nel provvedimento impugnato;

b). considerate le dimensioni e la tipologia delle opere le stesse non possono considerarsi amovibili o precarie e richiedevano, dunque, la concessione di un permesso a costruire;

c). per consolidato indirizzo giurisprudenziale l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229);

d). la circostanza che il provvedimento non reca né l’indicazione del termine, né dell’autorità cui fare ricorso rileva soltanto ai fini del termine per impugnare (e della tempestività del ricorso) ma non ai fini della legittimità del provvedimento.

Sul punto si veda l’orientamento giurisprudenziale (cfr., T.a.r. Valle d’Aosta, 22011999, n. 6; T.a.r. Puglia, sez. II, 24051999, n. 311; T.a.r. Lazio, sez. Latina, 24081998, n. 664) in base al quale l’omessa indicazione nell’atto amministrativo del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere integra una incompletezza che non determina di per sé alcuna lesione nei confronti del ricorrente che abbia comunque prodotto rituale ricorso al giudice competente. In altre parole, esclusa l’illegittimità dell’atto, può procedersi al riconoscimento dell’errore scusabile in caso di eventuale ritardo nell’impugnazione di quest’ultimo, quando ne sussistano i presupposti (cfr, ex multis, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 febbraio 2003, n. 750);

e). infine, per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione) in occasione dell’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, che non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, considerata la legittimità complessiva dell’operato della PA, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24922 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento con cui era stata recuperata a tassazione, ai fini dell’IVA in relazione agli anni 1992, 1993 e 1994, l’attività – per la quale non era stata presentata alcuna dichiarazione – di elaborazione dati contabili per conto terzi, che S.S., ad avviso dell’Ufficio, aveva svolto in proprio, in contemporanea a quella esercitata quale socio di una s.a.s.

Il giudice a quo ha, in sintesi, ritenuto, in base al complesso degli elementi acquisiti, non raggiunta la prova dello svolgimento di detta attività. 2. Il contribuente non si è costituito.

3. Motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze è inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo stato parte del giudizio di appello.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

2. L’unico motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, con il quale si denuncia, fra l’altro, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e dell’art. 2727 c.c. e segg., nonchè vizio di motivazione, è fondato.

Il giudice di appello, infatti, a fronte degli elementi posti dall’Ufficio a fondamento degli avvisi di accertamento, e consistenti soprattutto nelle notevoli movimentazioni sui conti correnti bancali intestati al contribuente rilevate dalla Guardia di finanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, nonchè nel ritrovamento di alcuni floppy-disk contenenti dati relativi a rapporti intrattenuti con la clientela, non ha fornito una congrua ed esauriente motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità di tali movimentazioni all’attività svolta dal S. in forma societaria, anzichè (almeno in parte) ad un’attività esercitata in forma individuale, limitandosi ad esporre una serie di argomentazioni generiche ed inadeguate a sorreggere la decisione, se non addirittura errate in diritto (come là dove si afferma che l’Ufficio, per confermare il suo assunto, avrebbe dovuto compiere un’indagine sulla consistenza patrimoniale dei beni posseduti dal contribuente e dai suoi familiari).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 2000 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 22 aprile 2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata in data 18 luglio 2006 finalizzata al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 22 maggio 2008, il Collegio ha accolto l’istanza incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato. In esecuzione del predetto provvedimento, la Questura di Lodi ha rilasciato un permesso di soggiorno scaduto il 5 luglio 2009 (mentre è ancora in corso la valutazione sull’istanza di rinnovo presentata il 4 maggio 2010).

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 14 luglio 2011, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.

2.1. La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, d.lgs. n. 286 del 1998, l. n. 189 del 2002, d.l. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato, ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attività per specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche).

2.2. L’istanza volta al rinnovo del premesso di soggiorno per motivi di lavoro, nella specie, è stata rigettata dalla Questura poiché, si legge in motivazione, il permesso era scaduto da più di 60 giorni (ovvero in data 10 novembre del 2005) e l’interessato aveva presentato istanza di rinnovo ad oltre cinque mesi dalla scadenza del titolo.

2.2. Il collegio osserva che, quanto alla ritardata presentazione della istanza di rinnovo, ricorra l’esimente del legittimo affidamento (se non la causa di forza maggiore prevista dall’articolo 13, comma 2 lett. b) del decreto legislativo 286 del 1998), in quanto il ricorrente ha dedotto (la circostanza non è stata specificatamente contestata dalla difesa erariale) di essersi recato nel mese di novembre 2005, presso lo sportello dell’ufficio immigrazione della Questura di Lodi per depositare istanza di rinnovo e che, in quell’occasione, gli agenti incaricati, giustificando tale rinvio a causa dell’eccezionale carico di lavoro, gli avevano fissato un appuntamento per il deposito della documentazione richiesta nell’aprile 2006 (data nella quale il ricorrente non si era presentato per asseriti motivi di lavoro, presentando domanda soltanto il successivo 18 luglio 2006). Quel che rileva, in questa sede, è che il rinvio disposto dall’amministrazione rendeva di per sé inopponibile il mancato rispetto del termine di legge, in ossequio ai principi di buona fede e legittimo affidamento.

3. Ai fini dell’accoglimento sono, comunque, dirimenti le seguenti motivazioni.

3.1. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è subordinato per il lavoratore non appartenente all’Unione europea alla dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 26, art. 3 d.lgs 286 del 1998). L’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999 specifica la necessaria disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.

3.2. Orbene, il ricorrente ha offerto un valido principio di prova circa il possesso di redditi adeguati. L’istante, infatti, ha depositato in giudizio buste paghe attestante lo svolgimento di un rapporto di lavoro presso la S.C.I. SCRL e la S.D.L. SCARL; l’autenticità delle stesse non è contestata). Lo stesso ha, altresì, depositato modelli CUD (compilati e sottoscritti dal datore di lavoro) per i redditi 2007 e 2008. Anche tali dati non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione in giudizio da parte della difesa erariale.

3.3. Il ricorrente ha depositato documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa subordinata risalente al periodo in cui è stato adottato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e il possesso di redditi adeguati. L’amministrazione è, dunque, venuta meno all’obbligo di adeguata istruttoria, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. In particolare, la norma appena citata impone all’Amministrazione di verificare se, successivamente all’accertamento delle condizioni ostative all’ingresso, non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. La previsione ha lo scopo di permettere, sempre che non sussistano condizioni preclusive in senso assoluto, che un elemento o requisito ritenuto necessario dalla legge possa essere considerato utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché non esistente al momento della richiesta, ma maturato o documentato dallo straniero solo successivamente. La norma, deve tuttavia aggiungersi, non ha inteso derogare al fondamentale principio secondo cui un provvedimento amministrativo deve essere adottato nella situazione di fatto e di diritto risultante al momento della sua adozione ovvero, se si tratta di procedimento ad istanza di parte, alla data della stessa. Essa intende, piuttosto, consentire che elementi di fatto, successivamente verificatisi ovvero successivamente disponibili, possano venir esposti all’amministrazione nell’ambito di un procedimento per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ad integrazione della documentazione proposta con la relativa domanda oppure per chiedere la revoca di un provvedimento negativo e l’adozione di una nuova determinazione sulla stessa, senza che possa ritenersi illegittimo a posteriori un atto di rifiuto sol perché non abbia tenuto conto di circostanze che non si erano ancora verificate o non erano state documentate dall’interessato nei modi previsti.

3.4. Il rifiuto di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in assenza di altre cause ostative, è pertanto illegittimo. Il presente giudizio, ovviamente, non interferisce con le valutazioni (ancora in corso) relative alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della successiva richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ancora in corso.

4. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, atteso che il comportamento del ricorrente (di non presentarsi all’appuntamento fissato dagli agenti) ha senza dubbio influito sull’insorgere della presente controversia. Resta, tuttavia, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso;

COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.