Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 04-08-2011, n. 31070

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25.11.2011 la Corte d’Appello di Palermo in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo che, in data 20.10.2009, aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia F. M. per truffa e falso ideologico in danno della Fiat Sava, concedeva all’appellante i benefici di legge. Riteneva la Corte infondato il motivo di gravame in ordine alla dedotta tardività della querela evidenziando che la difesa aveva genericamente contestato detta circostanza senza adeguatamente documentarla o provarla tramite specifici elementi che potessero far ritenere che, al momento della presentazione dell’atto da parte della Fiat Sava, fosse già decorso il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Sottolineava inoltre che vertendosi in ipotesti di truffa contrattuale commessa nell’esecuzione di un acquisto a rate occorreva fare applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il momento consumativo del reato, dal quale decorre il termine per la proposizione della querela, deve essere fissato nel momento in cui il contraente truffato ha avuto certezza della condotta ingannatoria altrui e dalla definitività dell’adempimento, non essendo sufficiente il mancato pagamento di alcune rate del prezzo.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione dell’art. 606 lett. C) e lett. E) in relazione all’art. 124 c.p.. Lamenta il ricorrente la tardività della querela evidenziando che l’unico riferimento temporale della conoscenza dei fatti-reato contestati all’imputato è ricavabile solo dalla deposizione resa nel corso del giudizio di primo grado dal teste C. (udienza del 19.5.2009), procuratore speciale di FIAT Sava che ha affermato che in seguito al mancato pagamento di alcune rate del contratto, la cui prima scadenza era stata fissata per il 19.2.2004, erano state avviate le azioni di recupero credito necessariamente correlate agli accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione e dei dati forniti dall’imputato a supporto del richiesto finanziamento. Accertamenti che risalgono al 2004, mentre la querela fu presentata il 20.6.2005. Contesta l’iter logico seguito dai giudici di secondo grado che in assenza di riferimenti temporali certi si sono basati esclusivamente sulla presunzione che la querela fosse stata presentata in termini.

2. omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena irrogata.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi In ogni caso, posto che è principio generale del nostro ordinamento processuale quello per cui la prova dei fatti negativi non può essere data, mentre può essere data quella del fatto positivo contrario, l’onere della prova della intempestività incombe su chi la allega ed a tal fine non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (v. per tutte Cass. Sez. 5^ n. 3671 del 1992, rv. 189706, Cass. Sez. 1 n. 7333/2008; Cass. Sez. 5 n. 30801/09). Il ricorrente ha ritenuto che tale prova fosse ricavabile dalla circostanza, indicata dal teste C., procuratore di FIAT SA VA, dell’avvio di azioni di recupero credito collocate nel 2004 e collegate al mancato pagamento di ratei di mutuo, azioni necessariamente correlate agli accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione e dei dati forniti dall’imputato a supporto del richiesto finanziamento.

In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd.

"autosufficienza del ricorso", in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.

Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).

In applicazione di questi principi il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la censura sia stata genericamente formulata e, in quanto tale, non meriti accoglimento. Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso.

La Corte Territoriale non si è infatti pronunciata sulla richiesta non generica di concessione delle circostanze attenuanti generiche formulata dal ricorrente nell’atto d’appello. La sentenza deve pertanto essere annullata per l’omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinviata per nuovo giudizio sul punto e determinazione della pena.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto con conseguente declaratoria di responsabilità penale del F. in ordine ai reati a lui ascritti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale del F. in ordine ai reati a lui ascritti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-10-2011, n. 7736 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10 settembre 2010, depositato il successivo 14 settembre, la E.C. s.p.a., con sede in Firenze, esposto di esercitare attività di commercio al dettaglio di autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori, nonché dei relativi ricambi ed accessori, ha impugnato la delibera 26 maggio 2010 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato intimata, comunicatale in data 11 giugno 2010.

La delibera in parola, accertata in capo alla ricorrente la scorrettezza di una pratica commerciale, ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lett. b) e d), e 22, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, le ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 175.000,00, ed ha disposto che la società provvedesse a propria cura e spese alla pubblicazione di un estratto della stessa, ai sensi dell’art. 27, comma 8 del codice.

Il comportamento sanzionato consiste nella commercializzazione, dal 21 settembre 2007 e almeno sino al 15 ottobre 2008, di numerose autovetture usate, che indicavano nel quadro strumenti un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo, inserendo anche il relativo dato nei certificati di garanzia rilasciati agli acquirenti, enfatizzando la particolare convenienza del prezzo di vendita, nonché nell’offerta ai potenziali clienti dell’usato di una garanzia convenzionale gratuita della durata di 12 mesi, omettendo di specificare che il consumatore è, altresì, titolare dei diritti di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del codice del consumo, e che la garanzia offerta lascia impregiudicati tali diritti.

L’azione impugnatoria è stata estesa alle segnalazioni della Polizia Giudiziaria di cui in epigrafe, sulla base della quale il procedimento sanzionatorio è stato avviato, nonché al regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato dall’Autorità con delibera 15 novembre 2007.

Queste le censure formulate avverso gli atti impugnati.

1) Violazione del principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e condanna – violazione dei principi di contraddittorio e del giusto procedimento – violazione di legge ( artt. 24, 97 e 113 Cost.; artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241) – violazione dell’art. 6 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

L’ingannevolezza della pratica in riferimento all’enfatizzazione della particolare convenienza del prezzo di vendita è stata introdotta solo in sede di provvedimento finale, non avendo formato oggetto di preventiva contestazione.

La ricorrente non è stata posta in grado di interloquire neanche in relazione alla sconosciuta integrazione documentale del 27 aprile 2010 proveniente dal segnalante, menzionata nell’atto impugnato.

2) Violazione dei principi di contraddittorio e del giusto procedimento – violazione di legge ( artt. 24, 97 e 113 Cost.; artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 241/1990) – violazione degli artt. 6 e 8 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

L’Autorità ha emesso il provvedimento impugnato senza delibare preventivamente sull’impegno ex art. 27, comma 7, del codice del consumo, prodotto dalla società con memoria difensiva pervenuta all’AGCM il 26 febbraio 2010, ovvero entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento (2 febbraio 2010), di cui all’art. 8 del regolamento sulle procedure istruttorie.

3) Violazione di legge (artt. 20, 21, 22, 27, 128, 130, 133 e 134 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 241/1990; art. 2729 c.c.) – eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti – eccesso di potere per travisamento ed errore di fatto.

L’assenza nella garanzia convenzionale della specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal Capo I del codice del consumo, e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti, non costituisce per ciò solo pratica commerciale scorretta, non essendo la stessa inclusa nelle "liste nere" di cui agli artt. 23 e 26 del codice.

Nella fattispecie non vi è alcun vulnus per il consumatore, poiché l’art. 133 del codice del consumo, ultimo comma, stabilisce che una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 resta comunque valida ed il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

Il provvedimento erra laddove afferma che la ricorrente offre ai propri clienti una "garanzia convenzionale ulteriore", ai sensi dell’art. 128, comma 2, del codice del consumo, trattandosi, in realtà, di una polizza che assicura una serie di servizi accessori (soccorso stradale, auto sostitutiva, rimborso spese albergo, etc…).

4) Violazione di legge (artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 7 l. 241/1990; artt. 2729 e 2697 c.c.) – eccesso di potere per carenza di istruttoria.

L’Autorità non poteva ritenere sufficienti gli elementi di prova prodotti dal denunciante/segnalante, dovendo pur sempre procedere ad ulteriori verifiche in sede di istruttoria procedimentale, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, si tratti di elementi che, attenendo a procedimenti penali in fase di indagini preliminari, non erano sufficienti a comprovare gli illeciti amministrativi contestati.

5) Violazione di legge (art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689; art. 102 d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) – eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti.

L’Autorità ha contestato gli illeciti amministrativi in parola il 2 febbraio 2010, oltre il termine perentorio di novanta giorni decorrente dal 17 giugno 2009, data in cui ha ricevuto gli atti del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze.

In ogni caso, non essendo ancora intervenuto il rinvio a giudizio, la trasmissione degli atti non avrebbe potuto essere effettuata direttamente dalla Polizia Giudiziaria in assenza dell’autorizzazione del P.M..

6) Violazione del principio della personalità dell’illecito (cd. societas delinquere non potest) – violazione di legge (artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; artt 2 e 3 l. 689/1981) – eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti.

La responsabilità per gli illeciti amministrativi ha carattere personale, di talchè la sanzione amministrativa non può essere comminata alla ricorrente, società per azioni, quale presunta autrice delle contestate violazioni amministrative.

7) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione di legge (artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005; art. 11 l. 689/1981; art. 3 l. 241/1990) – eccesso di potere per carenza di istruttoria – eccesso di potere per travisamento e manifesta illogicità.

La modificazione della condotta commerciale adottata dalla ricorrente dall’ottobre 2008, ovvero in periodo ricompreso nella durata della violazione (dal 21 settembre 2007 almeno sino al 15 ottobre 2008), portata a conoscenza dell’Autorità procedente, così come l’avvenuto ristoro dei danni agli acquirenti interessati dalla pratica commerciale di cui trattasi, incidendo sull’intensità della gravità della violazione, avrebbero dovuto essere apprezzati nella determinazione della sanzione pecuniaria, alla stregua di un ravvedimento operoso post factum.

Nella commisurazione della sanzione, l’Autorità non ha tenuto conto dell’assenza di precedenti e procedimenti sanzionatori a carico della società e del fatto che la pratica in parola era cessata da quasi un biennio. Non risponde a realtà che il numero di autovetture oggetto della pratica risultasse particolarmente elevato, trattandosi di un numero inferiore a 50, che non può considerarsi tale in relazione al complessivo parco macchine esposto per la vendita.

La riduzione della sanzione operata in relazione all’esistenza di bilanci in perdita è troppo esigua.

8) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione di legge (art. 27 d. lgs. 206/2005; art. 11 l. 689/1981; art. 3 l. 241/1990) – violazione dell’art. 18 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette – eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti – eccesso di potere per travisamento e manifesta illogicità.

Non sussistevano i presupposti di legge per l’applicazione discrezionale della sanzione accessoria della pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio.

Esaurita l’illustrazione delle doglianze, parte ricorrente ha domandato, in via principale, l’annullamento degli atti impugnati, e, in via subordinata, la riduzione dell’entità della sanzione irrogata e la sua rateazione.

Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione, eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo al Ministero dell’interno e la infondatezza delle formulate doglianze, fatte oggetto di analitica contestazione.

Con ordinanza 29 settembre 2010, n. 4179 la Sezione ha dato atto dell’avvenuta rinunzia da parte della società alla domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, presentata in via incidentale.

Parte ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Va respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Ministero dell’interno, essendo stata interposta azione impugnatoria anche in relazione agli atti di segnalazione della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale "Toscana", sulla base dei quali il procedimento sanzionatorio per cui è causa è stato avviato.

2. Mediante l’atto gravato, l’Autorità della concorrenza e del mercato, accertata in capo alla ricorrente E.C. s.p.a., con sede in Firenze, esercente attività di commercio al dettaglio di autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori, nonché dei relativi ricambi ed accessori, la scorrettezza di una pratica commerciale, ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lett. b) e d), e 22, comma 1, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 175.000,00, ed ha disposto che la società provvedesse a propria cura e spese alla pubblicazione di un estratto del relativo provvedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 8 del codice.

Il comportamento sanzionato consiste nella commercializzazione, dal 21 settembre 2007 e almeno sino al 15 ottobre 2008, di numerose autovetture usate che indicavano nel quadro strumenti un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo, inserendo anche il relativo dato nei certificati di garanzia rilasciati agli acquirenti, enfatizzando la particolare convenienza del prezzo di vendita, nonché nell’offerta ai potenziali clienti dell’usato di una garanzia convenzionale gratuita della durata di 12 mesi, omettendo di specificare che il consumatore è, altresì, titolare dei diritti di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del codice del consumo, e che la garanzia offerta lascia impregiudicati tali diritti.

Il procedimento ha preso avvio dalla segnalazione della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale "Toscana" 17 giugno 2009, come integrata da successive segnalazioni, effettuata all’Autorità nell’ambito di una attività di indagine riguardante un considerevole numero di truffe perpetrate nel settore del commercio degli autoveicoli.

3. Il ricorso è infondato.

4. Al fine della compiuta disamina della controversia, e nell’ambito di stretto interesse di questa, giova premettere che, come noto, la normativa, di derivazione europea, posta a tutela del consumatore e della concorrenza si è arricchita per effetto della direttiva n. 2005/29/CE, relativa alle "Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno", alla quale il legislatore nazionale ha provveduto a dare attuazione adottando, nell’agosto del 2007, due distinti decreti legislativi (nn. 145 e 146), rispettivamente destinati ai rapporti tra professionisti ed alle pratiche intraprese da questi ultimi con i consumatori.

Il d.lgs. 146/2007 è intervenuto direttamente sul codice del consumo, sostituendo gli artt. 1827 del d.lgs. n. 206 del 2005 ed introducendo una generale normativa sulle "pratiche commerciali scorrette".

Il codice del consumo, per come modificato alla stregua dell’indicata sopravvenienza normativa, ha abbandonato il precedente specifico riferimento alla sola pubblicità ingannevole e comparativa, per approdare ad una disciplina di portata più ampia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissione, condotta, dichiarazione e comunicazione commerciale, "ivi compresa la pubblicità", posta in essere da un professionista "prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto" (artt. 18 e 19 del codice), così notevolmente allargando il campo delle condotte sanzionabili.

Quanto, invece, all’ambito di applicazione soggettivo, le pratiche commerciali rilevanti ai fini della normativa in esame sono solo quelle poste in essere tra professionisti e consumatori: rimanendo, pertanto, escluse quelle condotte connesse ad un rapporto tra soli professionisti, cui, viceversa, fa precipuo riferimento il parallelo d.lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

Come più volte affermato dalla Sezione, il recepimento nell’ordinamento interno della direttiva comunitaria 2005/29/CE ha indubbiamente rafforzato il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella tutela amministrativa del consumatore, rendendola ben più incisiva e ampia di quella prevista in precedenza, limitata alla repressione della pubblicità ingannevole e comparativa.

Proprio in vista di tale finalità, del resto, il d.lgs. 146/2007 ha, contestualmente, ampliato i poteri dell’Autorità, allineandoli a quelli tipici dell’azione amministrativa a tutela della concorrenza e rendendo altresì più severe le misure sanzionatorie.

Tanto osservato in via generale, l’art. 18 del d.lgs. n. 206 del 2005 (come modificato dall’appena citato d.lgs. 146/2007), per le finalità considerate dal Titolo III ("Pratiche commerciali, pubblicità ed altre informazioni commerciali"), dispone che si intende per:

– "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

– "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

– "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori": qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

– "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Il successivo art. 19 puntualizza che le disposizioni contenute nel Titolo anzidetto trovano applicazione alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

Il comma 2 dell’art. 20 stabilisce, quindi, che "una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori"; mentre il successivo comma 4 individua come scorrette le pratiche commerciali ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23.

In particolare:

– ai sensi dell’art. 21, comma 1, è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo a gli elementi ivi elencati, e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tra gli elementi elencati si rinvengono: sub b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza postvendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; sub d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

– ai sensi dell’art. 22 è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. E’ altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonchè quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’art. 23 descrive, infine, le pratiche che sono considerate in ogni caso ingannevoli.

5. Alla stregua del paradigma normativo di riferimento, come sopra illustrato, la Sezione non può che dare atto della fondatezza delle argomentazioni con le quali l’Autorità resistente ha ravvisato, con il provvedimento oggetto di scrutinio, un’ipotesi di pratica commerciale scorretta.

Né la Sezione rinviene nella relativa procedura i vizi lamentati dalla parte ricorrente.

6. Con il primo motivo di ricorso (violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna, del giusto procedimento, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005, dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 6 del regolamento di cui alla delibera AGCM 15 novembre 2007) la società sostiene che l’ingannevolezza della pratica in riferimento all’enfatizzazione della particolare convenienza del prezzo di vendita è stata introdotta solo in sede di provvedimento finale, non avendo formato oggetto di preventiva contestazione.

La censura è palesemente infondata.

L’atto di avvio del procedimento, datato 2 febbraio 2010, n. 14432, al punto 8, ipotizza la ingannevolezza della pratica commerciale di cui trattasi osservando che "le informazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti offerti potrebbero risultare non rispondenti al vero in quanto il chilometraggio delle vetture usate commercializzate…riportato nel quadro strumenti, nel libretto dei tagliandi e nel certificato di garanzia delle stesse sarebbe stato ribassato, alterando perciò uno dei principali parametri su cui tipicamente il consumatore medio basa la sua valutazione della congruità del prezzo richiesto per una autovettura usata".

La contestazione individua in tal modo con ogni chiarezza il profilo di scorrettezza della pratica relativo allo sviamento della capacità valutativa del consumatore circa l’elemento del prezzo, precisando anche il ruolo di rilievo che lo stesso elemento riveste nell’assunzione della scelta commerciale.

Di talchè risulta del tutto irrilevante, ai fini del dibattito procedimentale che fa (o può fare) seguito all’avvio del procedimento, che l’atto, nell’individuare il parametro normativo della contestazione, menzioni esclusivamente la lett. b) del comma 1 dell’art. 21, comma 1, del codice del consumo, e non anche la successiva lett. d).

In altre parole, tale omissione, collocandosi su un piano squisitamente formale, non risulta in alcun modo idonea ad integrare una compromissione del diritto di difesa della ricorrente.

Con la stessa censura la ricorrente lamenta di non essere stata edotta in merito alla sconosciuta integrazione documentale del 27 aprile 2010, proveniente dal segnalante.

Neanche tale rilievo è conducente, non avendo la società in alcun modo dimostrato o asserito che la conoscenza di tale integrazione, intervenuta a procedimento pressoché ultimato, menzionata incidentalmente dall’atto impugnato tra le risultanze del procedimento (punto III.8), ed in relazione alla quale la ricorrente non risulta neanche aver esperito il rimedio dell’accesso, avrebbe potuto comportare una diversa strategia difensiva procedimentale rispetto a quella in concreto esercitata.

7. Il secondo motivo di ricorso (violazione dei principi di contraddittorio e del giusto procedimento, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005, dell’art. 7 l. 241/1990, degli artt. 6 e 8 della delibera AGCM 15 novembre 2007) involve l’esame dell’art. 27, comma 7, del codice del consumo.

Prevede tale disposizione che "Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.".

La società assume, infatti, di aver presentato, in uno alla memoria difensiva prodotta all’AGCM il 26 febbraio 2010, ed entro il relativo termine perentorio, un impegno ai sensi della norma citata, e lamenta che l’Autorità, nell’adottare il provvedimento gravato, non abbia delibato preventivamente sull’impegno, come implicitamente previsto dall’art. 8 del regolamento AGCM di cui alla delibera 15 novembre 2007 sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette vigente a tale data (ora, per effetto delle modifiche apportate con delibera 9 febbraio 2011, n. 22091, la disposizione prevede espressamente al comma 2, lett. c) che, in caso di inidoneità degli impegni, l’Autorità ne deliberi il rigetto nel provvedimento finale).

Il motivo è da respingere, essendo fondato su un presupposto erroneo.

Non pare esservi dubbio che il rimedio ex art. 27, comma 7, del codice del consumo consiste nell’assunzione dell’impegno "di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità".

Né può versarsi in dubbio che l’atto contenente siffatto impegno deve essere espressivo di una chiara e compiuta volontà, idonea, secondo le circostanze e la discrezionale valutazione dell’Autorità, a determinare la cessazione della pratica scorretta nonché la eliminazione dei suoi effetti, o comunque dei suoi profili d’illegittimità.

In altre parole, sotto ogni profilo per il quale rilevi in considerazione, l’atto contenente l’impegno deve essere scevro da ogni ambiguità formale, sostanziale, lessicale e logica, conseguendo da esso, qualora accettato dall’Autorità, rilevanti conseguenze, quali:

– la possibilità di essere soggetto a pubblicazione (art. 27, comma 7 codice);

– la sua ricezione mediante provvedimento espresso dell’Autorità, che rende l’impegno obbligatorio per il professionista (art. 8, comma 2, lett. a) regolamento sulle procedure istruttorie);

– la chiusura del procedimento istruttorio senza assunzione di alcun provvedimento, con preclusione dell’accertamento dell’infrazione (art. 27, comma 7 codice) e conseguente venir meno della pretesa ripristinatoria e punitiva pubblica;

– pel caso di mancato rispetto dell’impegno, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a 150.000,00 ovvero la riapertura del procedimento (art. 27, comma 12 codice; art. 8, comma 3, lett. a) regolamento sulle procedure istruttorie);

– per le ipotesi di modificazioni della situazione di fatto presupposta dall’accettazione degli impegni, ovvero per erronea e fuorviante rappresentazione degli elementi informativi comunicati e considerati ai fini dell’accettazione degli impegni, la riapertura del procedimento, (art. 8, comma 3, lett. a) e b) regolamento sulle procedure istruttorie).

Ciò posto, si osserva che la comunicazione contenuta nella memoria cui si riferisce la censura, nell’ambito delle scarne difese procedimentali formulate dalla società, ed in fondo ad esse, non presenta le caratteristiche sopra delineate.

Essa reca l’esposizione che "qualora l’Autorità dovesse ritenere l’illegittimità della pratica commerciale contestata", la società ha "adottato a far capo dall’ottobre 2008 – impegnandosi a mantenerla qualora venga ritenuta adeguata o ad adeguarla" una prassi operativa consistente: a) al momento della stipula del contratto, nella compilazione di una scheda di valutazione dell’auto, con l’indicazione del chilometraggio, appositamente sottoscritto dal proprietario; b) al momento dell’ingresso dell’auto, dopo la stipula del contratto di compravendita, nel riporto sul certificato di proprietà del dato relativo al chilometraggio, in lettere ed in cifre, che può differire dal dato di cui sopra, in caso di consegna differita rispetto al contratto.

Al riguardo, non è chi non veda, sol che si consideri l’oscurità delle formule utilizzate dalla società, le riserve in esse contenute, la circostanza che si fa riferimento ad una prassi già in vigore, la carenza di una chiara ed autonoma espressione della volontà di porre fine all’infrazione, che tale esposizione non può essere sussunta nella categoria degli impegni ex art. 27, comma 7 del codice del consumo.

E ciò anche al di là della circostanza che essa non reca neanche alcun dato formale riferibile agli impegni previsti dal codice del consumo, non titolandosi come tale, né richiamando l’art. 27 del codice o l’art. 8 del regolamento sulle procedure istruttorie (viene, infatti, citato il solo art. 6 del regolamento).

Correttamente, pertanto, l’atto impugnato ha riportato la comunicazione in parola tra le argomentazioni difensive addotte dalla parte (par. 30).

Può, pertanto, concludersi, in applicazione dei principi di buona ed efficiente amministrazione, applicabili a tutte le tipologie dell’agire amministrativo, che mal tollerano che nella dinamica dei procedimenti possano influire istanze generiche, indirette od indeterminate, che ne rallentino le fasi, facendone derivandone altri oneri per l’organizzazione pubblica, senza apportare alcuna concreta utilità all’interesse pubblico in essi coinvolto, e tenuto conto dell’assoluta insuscettibilità della comunicazione della ricorrente ad essere qualificata come "impegno" ai sensi del codice del consumo, che quest’ultima non ha determinato alcun obbligo dell’Autorità procedente a pronunziarsi su di essa, prima dell’adozione del provvedimento finale.

8. La terza censura (violazione degli artt. 20, 21, 22, 27, 128, 130, 133 e 134 d. lgs. 206/2005, dell’art. 7 l. 241/1990, dell’art. 2729 c.c.; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, per travisamento ed errore di fatto) è parimenti da respingere.

Ad avviso della ricorrente, l’assenza nella garanzia convenzionale prestata dalla società della specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal Capo I del codice del consumo, e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti, non costituisce pratica commerciale scorretta, non essendo la stessa inclusa nelle "liste nere" di cui agli artt. 23 e 26 del codice, nè comportando alcun vulnus per il consumatore, a norma dell’art. 133 del codice del consumo, ultimo comma, che stabilisce che una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 resta comunque valida ed il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione. La ricorrente sostiene altresì che trattasi, in realtà, di una polizza che assicura una serie di servizi accessori, piuttosto che di una garanzia convenzionale ulteriore, come la definisce il provvedimento.

La questione, introdotta anche nelle difese procedimentali, è completamente priva di pregio.

Va innanzitutto rilevato che la polizza descritta dalla società rientra perfettamente nella definizione contestata: infatti la stessa configura un impegno del venditore nei confronti del consumatore di garantire il bene da eventuali difetti delle componenti del prodotto, laddove, ai sensi dell’art. 128, comma 2, lett. c), è "garanzia convenzionale ulteriore" qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

Ciò posto, va rilevato che, al riguardo della garanzia convenzionale, l’art. 133, comma 2, dispone che essa deve, a cura di chi la offre, almeno indicare, tra altro, che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti.

Nel caso di specie la disposizione non è risultata rispettata.

Di talchè è privo di mende che, al riguardo, l’Autorità abbia rilevato la sussistenza di una omissione informativa rilevante:

– ai sensi dell’art. 22, comma 1 del codice del consumo ("È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso"), ritenendo la stessa idonea ad influire, con riferimento alla fase dell’assistenza postvendita, sulle scelte commerciali del consumatore;

– ai sensi dell’art. 20, comma 2 del codice del consumo ("Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale… ed è…idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio…") attesa la inottemperanza alla prescrizione di cui all’appena citato art. 133, comma 3 del codice.

Né tale cristallina impostazione può essere scalfita richiamando norme ultronee rispetto a quelle applicate nel procedimento, ovvero gli artt. 23 e 26 del codice, che elencano pratiche in forza delle quali la valutazione di ingannevolezza o aggressività è effettuata direttamente dal legislatore, o considerando che la garanzia non rispondente ai requisiti legali resta comunque valida.

Tale ultima argomentazione, infatti, nulla dice in ordine all’influenza che l’omissione è idonea a svolgere nella decisione commerciale del consumatore, né è rilevante, per pacifica giurisprudenza della Sezione, da cui non vi è qui motivo di discostarsi, che le alterazioni delle scelte si siano o meno verificate in concreto, atteso che la normativa di settore considerata è indirizzata a prevenire la mera possibilità del vulnus alla libertà del consumatore di effettuare una scelta economica consapevole.

Né è pensabile, sotto il profilo sistematico, che una disposizione posta schiettamente ed esclusivamente a garanzia del consumatore (133 del codice del consumo, ultimo comma) possa essere invocata come scriminante del professionista che ha contravvenuto a precise prescrizioni normative, concretizzanti un aspetto della diligenza professionale.

9. La quarta censura, con la quale si denunzia la violazione degli artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005, dell’art. 7 l della l. 241/1990, degli artt. 2729 e 2697 c.c., e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, e si afferma che l’Autorità non avrebbe potuto ritenere sufficienti gli elementi di prova prodotti dal denunciante/segnalante, senza procedere ad ulteriori verifiche in sede di istruttoria procedimentale, tenuto anche conto che trattavasi di elementi attenenti a procedimenti penali in fase di indagini preliminari, non è conducente.

Né nelle difese procedimentali, né nel presente giudizio la ricorrente ha contestato l’erroneità dell’accertamento della condotta sanzionata come effettuato in sede amministrativa.

Sul punto, il Collegio può solo limitarsi ad aggiungere che il provvedimento impugnato è stato preceduto da una autonoma istruttoria dell’Autorità sugli elementi acquisiti, fatta oggetto di puntuale descrizione, che delinea una serie di evidenze fattuali caratterizzate da gravità, univocità e concordanza.

10. La società afferma ancora (quinto motivo: violazione dell’art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 102 d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti) che la contestazione degli illeciti, intervenuta il 2 febbraio 2010, è tardiva rispetto al termine perentorio di novanta giorni, che va considerato decorrente dal 17 giugno 2009, data in cui l’Autorità ha ricevuto per la prima volta la segnalazione del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze.

Anche tale censura va respinta, perchè completamente priva di pregio.

E’ noto che la giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, è più che consolidata nell’affermare che il termine entro cui l’amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione, ex art. 14 l. 689/81, decorre dall’accertamento dell’infrazione.

Tale accertamento non può dirsi avvenuto, nel caso di specie, in capo all’Autorità, in forza della comunicazione del 17 giugno 2009, in atti, consistente in una mera segnalazione dell’indagine in corso e in alcune generiche allegazioni (volantini della concessionaria).

Ed infatti, solo nel prosieguo, con le successive comunicazione integrative del 22 ottobre 2009 e del 29 gennaio 2010, pure in atti, che hanno fatto seguito ad altrettante richieste istruttorie dell’Autorità procedente, si è completato il quadro degli elementi da valutarsi da parte dell’Autorità al fine dell’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita.

Rispetto a tale momento, e, segnatamente, rispetto alla ricezione del 29 gennaio 2010, contenente l’informativa alla Procura della Repubblica conclusiva dell’indagine, in forma utilizzabile nel procedimento (la prima trasmissione del 22 ottobre 2009 era stata infatti secretata) la comunicazione di avvio del procedimento 2 febbraio 2010 risulta tempestiva.

Deve aggiungersi che la ricorrente lamenta ancora, invocando l’art. 102, comma 2, del d. lgs. 507/1999, che, non essendo ancora intervenuto il rinvio a giudizio, la trasmissione degli atti non avrebbe potuto essere effettuata direttamente dalla Polizia Giudiziaria in assenza dell’autorizzazione del P.M..

Ma il rilievo è completamente infondato, trattandosi di disposizione relativa alla trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.

11. Con il sesto motivo di gravame (violazione del principio della personalità dell’illecito, degli artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005, degli artt 2 e 3 l. 689/1981; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti) la ricorrente sostiene che la responsabilità per gli illeciti amministrativi ha carattere personale, di talchè la sanzione amministrativa pecuniaria non avrebbe potuto essere comminata alla ricorrente, società per azioni, nella veste di autrice delle contestate violazioni amministrative.

Non occorrono molte parole per respingere la censura.

Valga, al riguardo, quanto correttamente fatto presente dalla difesa erariale, che, nel rammentare la specialità del complessivo sistema di tutela dei consumatori dettato dal codice del consumo, mette in luce che le pratiche commerciali rilevanti ai fini della normativa in esame, ivi comprese quelle che delineano l’apparato sanzionatorio, sono quelle poste in essere tra professionisti e consumatori, dovendosi intendere per i primi, come già precedentemente chiarito ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 206 del 2005, " qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista".

Sul punto, la Sezione ha avuto modo anche di osservare, proprio in tema di scorrettezza di pratiche commerciali, che il risalente principio del carattere personale dell’illecito amministrativo di cui alla l. n. 689 del 1981 non riveste carattere assoluto, così come dimostrato anche dalla successiva introduzione nell’ordinamento vigente del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Tar Lazio, Roma, I, 16 gennaio 2008, n. 276).

12. I due ultimi motivi di gravame possono essere congiuntamente trattati (7) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, degli artt. 20, 21, 22 e 27 d. lgs. 206/2005, dell’art. 11 l. 689/1981, dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento e manifesta illogicità – 8) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, dell’art. 27 d. lgs. 206/2005, dell’art. 11 l. 689/1981, dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 18 del regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, travisamento e manifesta illogicità).

Essi sono diretti avverso la quantificazione della sanzione pecuniaria comminata e avverso la sanzione accessoria della pubblicazione, per estratto, della sanzione, a cura e spese della società.

In relazione alla sanzione pecuniaria, la società lamenta che nella determinazione della stessa non sia stata correttamente valutata l’intensità della gravità della violazione, sulla quale ritiene aver decisivamente inciso il proprio ravvedimento operoso, consistente nella già sopra citata modificazione della condotta commerciale e nell’avvenuto ristoro dei danni agli acquirenti interessati dalla pratica commerciale di cui trattasi.

Parimenti, secondo la ricorrente, l’Autorità non avrebbe tenuto conto dell’assenza di precedenti e procedimenti sanzionatori a carico della società, della cessazione della pratica da quasi un biennio, e del fatto che il numero di autovetture oggetto della stessa (circa 50) non risultasse, in fondo, così elevato, rapportato al complessivo parco macchine esposto per la vendita.

Sempre secondo la società, la riduzione della sanzione operata tenendo conto dell’esistenza di bilanci in perdita sarebbe troppo esigua.

Nessuno dei rilievi merita accoglimento.

Va in proposito preliminarmente rammentato come il paradigma normativo rilevante quanto alla determinazione delle misure afflittive irrogabili sia integrato, come è noto, dalle indicazioni ricavabili dall’art. 11 della legge 24 novembre 1989, n. 681, espressamente richiamato dall’art. 27, comma 13 del d.lgs. 206/2005.

I criteri sono, in particolare, rappresentati:

– dalla gravità della violazione;

– dall’attività svolta dall’agente per eliminare quest’ultima;

– dalla personalità dell’agente stesso e dalle condizioni economiche al medesimo riferibili.

L’Autorità ha tenuto conto, quanto alla gravità della violazione, sia della dimensione economica della ricorrente, che, nel 2008, ha realizzato un bilancio pari a 5,5 milioni di euro, sia della circostanza che la prospettazione della falsa percorrenza chilometrica dei veicoli è risultata, in alcuni casi, derivante direttamente dal comportamento della società, che ha alterato i dati riportati nel libretto d’uso, manutenzione e tagliandi, comportando in tal modo un elevato pregiudizio ai consumatori, in considerazione dell’ elevato costo di un’automobile, sebbene usata, e della circostanza che, verosimilmente, i medesimi, ove informati dell’effettivo chilometraggio delle vetture, non avrebbero proceduto all’acquisto ovvero avrebbero corrisposto un prezzo notevolmente inferiore.

L’Autorità ha altresì rilevato che il numero dei veicoli interessati dalla pratica evoca la riconducibilità della stessa ad un precisa strategia professionale.

Si tratta di considerazioni che, ad avviso del Collegio, non offrono il destro ad alcuna delle dedotte censure, le quali sono sostanzialmente volte ad offrire una lettura riduttiva della dolosità e della pervasività della pratica posta in essere dalla società, che risulta priva di qualsiasi elemento fondante.

La sanzione base, rispetto al minimo e massimo edittale (da euro 5.000,00 a 500.000,00) di cui all’art. 27, comma 9 del codice del consumo, tenuto anche conto della durata della violazione (dal 21 settembre 2007 almeno sino al 15 settembre 2008) è stata pertanto determinata dall’Autorità in Euro 180.000,00.

Rispetto a tale importo, l’Autorità, valorizzando l’esistenza dei bilanci in perdita, per il parametro costituito dalle condizioni economiche dell’agente, ha ridotto la sanzione ad Euro 175.000,00.

Anche l’entità di tale riduzione non si presta alle critiche rivoltele in ricorso, atteso, sul punto, che l’Autorità ha correttamente considerato, oltre i bilanci stessi, anche che la società ha realizzato, nell’anno 2008, l’elevato fatturato di cui sopra.

L’ultima considerazione effettuata dall’Autorità è, infine idonea a dare ragione del mancato apprezzamento degli ulteriori elementi addotti dalla ricorrente, ivi compreso il "ravvedimento operoso" invocato dalla società, consistente nella "nuova prassi" adottata dalla società dall’ottobre 2008 e comunicata all’Autorità, nei termini fumosi e perplessi di cui si è già sopra detto al punto 7.

L’Autorità ha, infatti, valutato che la condotta esaminata è idonea "a generare effetti pregiudizievoli per i consumatori anche dopo la sua interruzione, posto che coloro che hanno acquistato le vetture interessate dal procedimento dispongono di beni che non solo hanno un valore inferiore rispetto al prezzo corrisposto ma possono presentare necessità di manutenzione, frequenza di controlli e tagliandi diverse da quelle prospettate".

E tale profilo, come correttamente fatto presente dalle difesa erariale, costituisce un pregiudizio che assume rilevanza non solo economica, attinendo ad aspetti di sicurezza ed incolumità dei proprietari, anche successivi, delle vetture che, confidando sul chilometraggio oggetto di alterazione, possono essere indotti a trascurare i controlli di manutenzione basati su tale elemento.

Proprio in ragione di tale osservazione, che fa emergere la particolare pervasività della pratica, l’Autorità ha ritenuto di disporre la pubblicazione dell’estratto del provvedimento sanzionatorio.

E poiché la misura della pubblicazione è dal codice del consumo (art. 27, comma 8) collegata proprio alla finalità di "impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti", non risulta fondata, in finale, neanche la censura di carenza dei relativi presupposti di legge.

13. Nulla aggiungono alle questioni come sin qui trattate le ulteriori considerazioni difensive esposte dal ricorrente nella memoria depositata in corso di causa.

14. Per tutto quanto precede, le domande ricorsuali avanzate sia in via principale sia in via subordinata devono essere integralmente respinte, non senza segnalare, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 26 della l. 689/81, competente a disporre in ordine alla rateazione della sanzione è l’autorità che la ha applicata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, complessivamente liquidate in Euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 1880 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso R.G. n. 1065/2010, ritualmente notificato e depositato, l’odierna ricorrente – collocatasi al settantaquattresimo posto (punti 57,30) nella graduatoria del concorso pubblico per titoli in epigrafe specificato – ha impugnato gli atti conclusivi di detta procedura concorsuale indetta dal Comune di Terrasini per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente sociale, categoria D1, lamentando la mancata valutazione di taluni titoli posseduti, i quali, se valutati come prospettato, consentirebbero alla ricorrente di occupare la prima posizione nella relativa graduatoria.

Affida il ricorso alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione del decreto dell’Assessore enti locali della Regione Siciliana 3 febbraio 1992 nel testo rettificato dal decreto 19 ottobre 1999. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso.

a. Omessa valutazione del diploma di specializzazione: lamenta la ricorrente la mancata valutazione, come diploma di specializzazione, dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno – SISSIS 800 ore – con la votazione di 26/30, chiedendo l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 6,59, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 341/1990.

b. Omessa valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria: si duole della mancata valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria, ritenendo che la commissione avrebbe dovuto valutare dette idoneità come "idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: relativi a posti richiedenti il titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre", chiedendo l’attribuzione di ulteriori punti 3 (1,50 per ciascuna idoneità).

c. Omessa valutazione del corso biennale di formazione professionale di operatore sociale assistenza HDC organizzato da un ente legalmente riconosciuto dalla Regione Siciliana, con superamento dell’esame finale con voti di 100/100: non sarebbe stato valutato detto corso, dichiarato ed indicato nella dichiarazione sostitutiva e nella scheda di autovalutazione, con attribuzione di 2 punti ai sensi dell’art. 4, lettera c), del D.A. 03.02.1992 e ss.mm. e ii..

d. Omessa valutazione di una pubblicazione: lamenta la ricorrente che la P.a. procedente non avrebbe valutato una pubblicazione, regolarmente dichiarata, con omessa attribuzione di punti 0,50.

e. Omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO: si duole della mancata valutazione, come titoli di servizio, del servizio prestato presso il centro di formazione ENAIP e presso l’Ente Superiore Formazione e Orientamento (ESFO), chiedendo l’attribuzione di ulteriore punteggio pari, rispettivamente, a punti 6,45 (ENAIP) e punti 0,6 (ESFO).

f. Errata valutazione del servizio prestato presso l’Istituto statale dei Sordi di Palermo: non sarebbe stato correttamente valutato il servizio reso dalla predetta presso l’Istituto statale dei Sordi di Palermo, in quanto lo stesso – prestato in qualifica corrispondente (o superiore) – è stato valutato come servizio prestato in qualifica immediatamente inferiore.

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati nella valutazione dei titoli. Errata valutazione di un titolo di studio: non sarebbe stato valutato, come titolo di studio aggiuntivo, il master biennale di "assistenti alla comunicazione e interpreti LIS", conseguito con la votazione di 110/110 presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2006, con mancata attribuzione del punteggio di 7,65, da aggiungere a quello da attribuire per il diploma di specializzazione SISSIS (6,59), con un punteggio complessivo pari a 14,24, da ridursi a 12 (massimo attribuibile in base al citato decreto assessoriale); di contro, ad altri candidati sarebbe stato valutato un terzo titolo di studio (Dolce Loredana e Genuardi Concettina).

Chiede, quindi, la riformulazione del punteggio, con annullamento della graduatoria approvata con l’impugnato provvedimento dirigenziale, con conseguente collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria.

– Le controinteressate Impellizzeri Daniela e Pivetti Francesca, ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

– Si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini, rappresentando, con memoria conclusiva in vista della pubblica udienza, che il provvedimento impugnato è stato superato dal successivo provvedimento dirigenziale n. 130 del 30.07.2010, impugnato dalla medesima ricorrente con il ricorso R.G. n. 2041/2010, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso; chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso nel merito.

B. – Con ricorso R.G. n. 2041/2010 la ricorrente ha impugnato il sopravvenuto provvedimento (n. 130 del 30.07.2010) con cui la P.a. intimata ha proceduto alla modifica, riapprovazione e scorrimento della graduatoria del concorso pubblico in interesse, collocando la ricorrente (rispetto alla graduatoria approvata con la D.D. n. 59/2010) dal 74° al 75° posto, riproponendo, per un verso, le medesime censure già mosse con il ricorso R.G. n. 1065/2010, che, per comodità di lettura, si riportano nei loro tratti essenziali; per altro verso, ha riarticolato talune censure alla luce del contenuto del nuovo provvedimento impugnato, lamentando, in sintesi, "sui titoli non valutabili secondo la delibera n. 130 del luglio 2010. Violazione delle disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della delibera impugnata. Eccesso di potere per contraddittorietà":

1) Violazione e falsa applicazione del decreto dell’Assessore enti locali della Regione Siciliana 3 febbraio 1992 nel testo rettificato dal decreto 19 ottobre 1999. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso.

a. Omessa valutazione del diploma di specializzazione;

b. Omessa valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria: ribadisce l’illegittimità della mancata valutazione delle idoneità in oggetto, anche alla luce del punto 3) del provvedimento impugnato.

c. Omessa valutazione del corso biennale di formazione professionale di operatore sociale assistenza HDC organizzato da un ente legalmente riconosciuto dalla Regione Siciliana, con superamento dell’esame finale con voti di 100/100: ripropone l’illegittimità della mancata valutazione del corso in oggetto, anche alla luce del punto 2) del provvedimento impugnato.

d. Omessa valutazione di una pubblicazione

e. Omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO

f. Errata valutazione del servizio prestato presso l’Istituto statale dei Sordi di Palermo.

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati nella valutazione dei titoli. Errata valutazione di un titolo di studio.

sui titoli non valutabili secondo la delibera n. 130 del luglio 2010. Violazione delle disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della delibera impugnata. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Censura, inoltre, in via autonoma, la determinazione n. 130/2010 per eccesso di potere e violazione di legge. Omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO: il punto 4) del provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto prevede la non valutabilità dei servizi resi presso la pubblica amministrazione con tipologie contrattuali flessibili e con collaborazioni esterne per difetto del requisito della subordinazione; laddove nessun riferimento sarebbe rinvenibile, nei decreti assessoriali e nel bando di concorso, alla tipologia di servizio prestato; il contestato punto 4) sarebbe anche intrinsecamente contraddittorio, in quanto accomunerebbe, sotto il dato dell’assenza di subordinazione, fattispecie tra di loro differenti; ribadendo, quindi, l’illegittimità della mancata valutazione dei servizi resi presso l’E.N.A.I.P. e l’E.S.F.O..

Chiede, pertanto, l’annullamento della graduatoria impugnata e l’accertamento del diritto ad essere collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 80,3.

– Si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini, depositando documentazione.

– Si è costituita in giudizio la controinteressata L.P.L. – seconda nella graduatoria e attuale vincitrice a seguito della rinuncia alla nomina della prima (Impellizzeri) – depositando documentazione.

– In vista dell’udienza di discussione del merito, tutte le parti costituite hanno esposto le rispettive posizioni, ribadendo le rispettive posizioni.

– Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2011, i due ricorsi, chiamati congiuntamente, su conforme richiesta delle parti costituite, presenti come da verbale, sono stati trattenuti per la decisione.

Motivi della decisione

A. – Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva, va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi portanti il numero di registro generale n. 1056/2010 e n. 2041/2010.

Il ricorso R.G. n. 1065/2010 va dichiarato improcedibile, in quanto la graduatoria impugnata, approvata con la determinazione n. 59 del 01.04.2010, è stata superata e sostituita dal successivo provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per titoli in interesse, impugnato con il connesso ricorso R.G. n. 2041/2010 (D.D. n. 130 del 30.07.2010).

Va, quindi, esaminato quest’ultimo gravame, promosso dalla ricorrente al fine di conseguire l’utilitas finale, consistente nella collocazione al primo posto della graduatoria.

B. – Il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato.

Vanno prioritariamente esaminate le censure sub 1 a) ed e) – omessa valutazione del diploma di specializzazione e omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO – le quali, in caso di accoglimento, comporterebbero in favore della ricorrente l’attribuzione di un consistente punteggio.

B.1. – Con la prima censura lamenta la ricorrente la mancata valutazione, come diploma di specializzazione, dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno – SISSIS 800 ore – con la votazione di 26/30, chiedendo l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 6,59, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 341 del 1990.

La prospettazione attorea non può essere condivisa.

L’art. 5 del bando di concorso (Documenti da allegare alla domanda per l’ammissione al concorso) onerava i concorrenti di produrre, a corredo della domanda, tra l’altro, tutti i titoli di merito eventualmente da valutare, con la possibilità di presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il successivo art. 6, facendo puntuale applicazione del D.A. 03.02.1992 e ss. mm. e ii., indicava, tra i titoli che concorrevano a formare la graduatoria di merito, i Titoli di studio, con espressa indicazione della valutabilità di altro titolo di studio o titolo equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione universitaria, con attribuzione di punti 12 (art. 6 bando).

La ricorrente, mentre in seno alla domanda di partecipazione non ha indicato alcun ulteriore titolo di studio oltre al diploma di laurea in servizio sociale, nella dichiarazione sostitutiva ivi allegata, alla sottovoce "Istruzione e formazione" (n. 12), ha indicato, come qualifica conseguita, l’Abilitazione all’insegnamento di sostegno – SISSIS 800 ore – con la votazione di 26/30, indicando la data (2007/2008) e il conseguimento presso l’Università degli Studi di Palermo, senza alcuna ulteriore specificazione.

Poi, nella scheda di autovalutazione – facoltativa e non soggetta a valutazione, anche in quanto non tradottasi in una dichiarazione sostitutiva – ha inserito detto punteggio tra i "titoli di studio", attribuendosi il punteggio previsto per i diplomi di specializzazione.

Da quanto appena indicato, emerge per tabulas come la ricorrente non abbia indicato, né nella domanda di partecipazione, né nella allegata dichiarazione sostitutiva, alcun elemento, da cui potesse desumersi l’annoverabilità di detto titolo tra i "titoli di studio" e, in particolare, come "diploma di specializzazione rilasciato da una università" ai sensi della lettera a), comma 1°, dell’art. 2 del decreto 3 febbraio 1992, come sostituito dall’art. 1 del decreto 19 ottobre 1999; mentre con il ricorso in esame sostiene la valutabilità di detto titolo come diploma di specializzazione universitaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 341 del 1990.

Quanto, poi, al merito della questione – valutabilità di detto titolo come titolo di studio ulteriore – va rilevato, in senso contrario alla prospettazione di parte ricorrente, che il "diploma di specializzazione" prodotto dalla ricorrente non può essere annoverato, come dalla stessa preteso, tra i titoli di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del D.A. 03.02.1992, possedendo la diversa natura di "titolo di perfezionamento", ai sensi dell’art. 4, lettera a), D. A. citato.

A tale conclusione si perviene attraverso l’analisi del panorama normativo e contrattuale di riferimento e, in particolare, dall’esame sistematico delle seguenti norme: art. 9 del D.P.R. n. 162 del 1982; art. 4 della L. n. 341 del 1990; C.C.N.L. comparto scuola (quadriennio normativo 2006/2009), in cui il diploma presentato dalla ricorrente è annoverato tra i "titoli professionali" e ritenuto disomogeneo rispetto al "dottorato di ricerca" o al "titolo finale di corsi di specializzazione post lauream…" (per una completa disamina della normativa di riferimento e delle caratteristiche di detto titolo, si fa rinvio, per esigenze di sinteticità, a T.a.r. Sicilia, III, n. 932/2011 cit.).

Le norme citate, in particolare, oltre a contemplarne le modalità di conseguimento, definiscono chiaramente la natura giuridica del "diploma di specializzazione" di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 341/1990, quale abilitazione "all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea" (art. 4, comma 2, cit.).

Trattasi della cd. abilitazione all’insegnamento, la cui natura di titolo professionale – e non di titolo di studio equiparabile alla frequenza a un corso di dottorato di ricerca – è generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 dicembre 2010, n. 8700; 27 aprile 2006, n. 2344); detto titolo non può, quindi, essere annoverato tra i "titoli di studio" (sub specie di "diplomi di specializzazione"), ma come titolo abilitante all’insegnamento, ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti.

La censura va, pertanto, rigettata, con mancata attribuzione degli auspicati ulteriori punti 6,59.

B.2. – Con la censura sub 1 e), la ricorrente si duole della mancata valutazione, come titoli di servizio, del servizio prestato presso il centro di formazione ENAIP e presso l’Ente Superiore Formazione e Orientamento (ESFO), chiedendo l’attribuzione di ulteriore punteggio pari, rispettivamente, a punti 6,45 (ENAIP) e punti 0,6 (ESFO).

La censura è manifestamente infondata.

In base all’art. 5 del bando di concorso, i concorrenti avrebbero dovuto allegare alla domanda di partecipazione, tra l’altro: d) certificato di servizio, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, indicante gli anni di servizio effettivamente prestati; o eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; il successivo art. 6 annoverava tra i titoli valutabili i servizi prestati in enti pubblici, specificando, in coerenza con il D.A. 03.02.1992 e ss. mm e ii., la distinzione tra servizi prestati in qualifica immediatamente inferiore, corrispondente o superiore.

La ricorrente, in seno alla domanda di partecipazione, non ha indicato, tra i servizi di impiego presso pubbliche amministrazioni, nessuno dei due periodi, di cui chiede con la censura in esame la valutazione; mentre nella dichiarazione sostitutiva, sotto la voce "Esperienze lavorative", ha indicato lo svolgimento di mansioni di "insegnante di sostegno" presso l’E.N.A.I.P., con contratto di lavoro interinale, e presso l’E.S.F.O. con contratto di lavoro a progetto; in entrambi i casi, senza alcuna ulteriore specificazione.

Nella scheda di autovalutazione, ha valutato tali periodi ai fini della formazione del punteggio alla voce "titoli di servizio" – "servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore".

Nelle proprie deduzioni difensive la P.a. procedente rappresenta di non avere ritenuto valutabili tali periodi lavorativi, in quanto gli enti citati sono soggetti privati, con i quali la ricorrente non ha instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato come "impiegato presso pubbliche amministrazioni" con rapporto di pubblico impiego legato da vincolo di subordinazione.

Va considerato, in primo luogo, che il servizio svolto dalla candidata come lavoratore interinale presso l’E.N.A.I.P., e presso l’E.S.F.O. con contratto di lavoro a progetto, è stato reso presso enti privati, i quali restano tali (soggetti di diritto privato), sebbene espletino attività di formazione professionale ai sensi della L. n. 845/1978.

Per cui del tutto correttamente detti periodi non sono stati considerati assimilabili al servizio reso "presso enti pubblici", come chiaramente indicato dal bando della selezione, il quale, coerentemente, nel riprodurre i criteri di cui al citato decreto assessoriale sui concorsi per soli titoli, ha stabilito la ripartizione del punteggio massimo attribuibile (punti 20) a seconda che il servizio fosse stato reso in qualifica professionale immediatamente inferiore, corrispondente o superiore (cfr. art.6, lett. c), del bando di concorso).

Fermo restando, quindi, il chiaro contenuto della lex specialis – alla cui puntuale applicazione la P.a. procedente era vincolata – non è superfluo evidenziare come la pretesa assimilazione del lavoro svolto presso enti privati a quello reso presso enti pubblici incontra, in linea generale, significativi ostacoli, in primo luogo, avuto riguardo al principio fondamentale dell’accesso mediante concorso, estraneo alla disciplina del lavoro privato; in secondo luogo, avuto riguardo alle peculiarità del lavoro presso le pubbliche amministrazioni (esclusività del perseguimento delle finalità collettive; procedimentalità dell’azione amministrativa).

Quanto alla censura mossa avverso il punto 4) della determinazione n. 130/2010 – previsione di non valutabilità dei servizi resi presso la pubblica amministrazione con tipologie contrattuali flessibili e con collaborazioni esterne per difetto del requisito della subordinazione – la stessa non merita accoglimento per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, in quanto la nozione di "servizio reso presso enti pubblici", oltre a postulare – salve diverse disposizioni della lex specialis – l’instaurazione di un rapporto di lavoro con un soggetto pubblico, implica l’instaurazione di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Questo Tribunale ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione in interesse, ed ha statuito che "Le linee direttrici tracciate dal C.G.A. nella decisione surrichiamata appaiono dirimenti anche per il vaglio del secondo motivo, con cui la ricorrente rivendica la valutazione di una serie di incarichi prestati a vario titolo, senza rivestire la qualifica di pubblico dipendente, senza previo superamento di selezioni e non in ruolo. In proposito la già menzionata decisione, con argomenti dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha escluso la rilevanza di tali incarichi ai fini della valutazione degli stessi come "servizi prestati presso enti pubblici", precisando che: "la collaborazione esterna è caratterizzata da autonomia ed indipendenza e quindi priva dell’assoggettamento alla potestà organizzativa del datore di lavoro, il che, come è noto, costituisce il parametro essenziale per l’individuazione di un rapporto di lavoro dipendente. L’equiparazione ai titoli inerenti al servizio quindi, è del tutto esclusa" (T.a.r. Sicilia, Palermo, II, 24 aprile 2009, n. 745, che cita la decisione del C.g.a n. 876/2008; in senso conforme: T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 7 marzo 2011, n. 399; 20 luglio 2007, n. 1851).

In secondo luogo, in quanto, in concreto, la censura – prospettata nel senso che il provvedimento avrebbe assimilato contraddittoriamente tipologie diversificate di rapporti di lavoro – si rivela altresì inammissibile per carenza di interesse, atteso che, quanto alle due diverse tipologie di lavoro rese dalla ricorrente presso i citati enti di formazione:

– nella prima (lavoro interinale) la ricorrente non risulta neppure avere instaurato un rapporto di lavoro con l’E.N.A.I.P., dipendendo la predetta dall’agenzia di lavoro interinale, intermediaria tra l’azienda richiedente il personale (in questo caso l’ente di formazione), e il lavoratore, senza specificare la natura del rapporto;

– quanto alla seconda tipologia (lavoro a progetto), la stessa rinviene la propria disciplina nell’art. 61 del D. lgs. n. 276/2003, e si caratterizza per i seguenti aspetti: presenza di un progetto o programma o fasi di esso; autonomia del collaboratore in funzione del risultato; coordinamento con il committente; durata (determinata o determinabile); irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; assenza di un vincolo di subordinazione; né, nel caso in specie, la ricorrente ha indicato elementi, da cui potesse desumersi un eventuale vincolo di subordinazione.

La reiezione della censura nel suo complesso implica la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio (auspicato aumento di punti 6,45 + 0,6).

B.3. – Si duole, inoltre, la ricorrente della mancata valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria, ritenendo che la commissione avrebbe dovuto valutare dette idoneità come "idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: relativi a posti richiedenti il titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre", chiedendo l’attribuzione di ulteriori punti 3 (1,50 per ciascuna idoneità).

La prospettazione attorea non può essere accolta.

L’amministrazione comunale ha ritenuto, del tutto correttamente, di valutare le abilitazioni (o idoneità) all’insegnamento – aventi, a prescindere dal nomen iuris, la medesima natura di titoli abilitanti all’insegnamento – annoverandole tra le "abilitazioni all’esercizio professionale", attribuendo, per tale voce, alla ricorrente il massimo punteggio attribuibile (4 punti).

Va rammentato che, in tema di accesso a posti nel pubblico impiego, il titolo concernente l’abilitazione all’insegnamento deve essere considerato diverso rispetto all’idoneità conseguita in un vero e proprio pubblico concorso, in quanto quest’ultimo presuppone l’attribuzione di un numero di posti limitato e predeterminato, mentre l’esame di abilitazione all’ insegnamento si limita ad attribuire ai candidati favorevolmente scrutinati un titolo per partecipare – eventualmente – al successivo concorso a cattedre, nel quale il candidato, ancorché in possesso dell’indicata abilitazione all’ insegnamento, può risultare non idoneo (cfr. T.a.r. Sicilia, Catania, III, 21 maggio 2003, n. 837).

La reiezione della doglianza implica la mancata attribuzione di ulteriori 3 punti.

B.4. – L’esame finora condotto, con rigetto delle censure su esposte, induce il Collegio a ritenere sufficiente, ai fini del rigetto del gravame nel suo complesso, quanto finora rilevato, in applicazione della cd. "prova di resistenza".

Invero, poiché il bene della vita, cui la ricorrente aspira, consiste nella collocazione al primo posto della graduatoria, con conseguente accertamento del diritto alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, va rilevato che, anche in caso di ipotetico accoglimento delle residue doglianze (punteggio aggiuntivo 2,95 rispetto agli attribuiti 57,30), la predetta non potrebbe superare la posizione della concorrente collocatasi in seconda posizione con punti 71,05 (individuata come vincitrice nella determinazione impugnata).

C. – Per tutte le su esposte considerazioni, va statuito quanto segue:

a) il ricorso R.G. n. 1065/2010 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;

b) il ricorso R.G. n. 2041/2010 va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.

F. – Sulle spese di giudizio va statuito quanto segue:

a) quanto al ricorso R.G. n. 1065/2010, si ritengono sussistere i presupposti per compensare le spese di giudizio con il Comune di Terrasini; mentre nulla è da statuirsi nei riguardi delle controinteressate non costituite;

b) quanto al ricorso R.G. n. 2041/2010, le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come da dispositivo, in favore del Comune di Terrasini e della controinteressata L.P.L.; mentre nulla è da statuirsi nei riguardi delle controinteressate non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, riuniti i due ricorsi in epigrafe indicati:

a) dichiara il ricorso R.G. n. 1065/2010 improcedibile;

b) rigetta il ricorso R.G. n. 2041/2010.

c) quanto al ricorso R.G. n. 1065/2010, spese compensate tra le parti costituite; nulla spese nei riguardi delle controinteressate non costituite (I.D.; P.F.);

d) quanto al ricorso R.G. n. 2041/2010, condanna la ricorrente D.P.E. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Comune di Terrasini e della controinteressata L.P.L., quantificandole in Euro 1.000,00 ciascuno (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi delle controinteressate non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 17-10-2011, n. 37495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì aveva chiesto al GIP il sequestro preventivo di due inceneritori siti in quel Comune e specificamente:

a) dell’impianto di smaltimento, mediante incenerimento, di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi) gestito in via (OMISSIS) dalla s.p.a. "Hera", legalmente rappresentata da D. C.;

b) dell’impianto di smaltimento di rifiuti speciali sanitari, mediante incenerimento, gestito in (OMISSIS) dalla s.r.l.

"Mengozzi", legalmente rappresentata da M.E..

Il P.M. ipotizzava:

aa) Nei confronti del D.:

– la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. (immissione nell’atmosfera di polveri e sostanze pericolose per la salute pubblica fuori dei casi consentiti dalla legge);

– la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 1, (gestione dell’impianto senza l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), scaduta il 30.6.2008 e rinnovata il 23.7.2008), nonchè rilasciata in mancanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) statale, essendo intervenuta tardivamente V.I.A. regionale);

– la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b), (smaltimento nell’impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con autorizzazioni da considerarsi "illegittime ed inefficaci");

– il delitto di cui agli artt. 48 e 480 c.p. (conseguimento fraudolento, mediante induzione in errore di soggetti pubblici, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). bb) Nei confronti del M.;

– la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p.. (immissione nell’atmosfera di polveri e sostanze pericolose per la salute pubblica fuori dei casi consentiti dalla legge);

– la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 133 del 2005, art. 19, comma 1, (esercizio, senza autorizzazione, dell’attività di incenerimento di rifiuti speciali pericolosi (sanitari);

– la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16, comma 1, (gestione dell’impianto senza l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), rilasciata in mancanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) statale, essendo intervenuta tardivamente V.I.A. regionale);

– la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 – lett. a) e b), (smaltimento nell’impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con autorizzazioni da considerarsi "illegittime ed inefficaci");

– il delitto di cui agli artt. 48 e 480 c.p. (conseguimento fraudolento, mediante induzione in errore di soggetti pubblici, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e della certificazione EMAS (sistema comunitario di Ecogestione e Audit: Ecomanagement and Audit Schema).

La richiesta di cautela si fondava sugli elaborati peritali acquisiti in sede di incidente probatorio, sulla relazione del consulente tecnico dello stesso P.M. e sull’esito delle indagini effettuate dal sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato.

Il Gip del Tribunale di Forlì, con provvedimento del 23.8.2010, rigettava la richiesta di sequestro preventivo, ritenendo che le contestazioni mosse agli indagati fossero di carattere essenzialmente formale, in quanto attinenti alla fase propedeutica al rilascio delle autorizzazioni e concernenti sia l’organo deputato allo svolgimento della procedura sia le modalità di rilascio dei titoli abilitativi.

Lo stesso G.I.P. – dopo avere osservato che la normativa da applicarsi alle fattispecie aveva generato pareri tecnici contrastanti – non approfondiva la questione della sussistenza o meno del "fumus" dei reati ipotizzati, perchè riteneva pregiudiziale la mancanza di esigente cautelari, considerando carente la dimostrazione sia di effetti nocivi sull’ambiente ricollegabili all’attività degli impianti (non sono contestati e non risultano accertati superamenti di limiti tabellari quanto alle immissioni nell’atmosfera) sia dell’assenza dei titoli autorizzatoti viziati da nullità assoluta.

Il P.M. proponeva appello ed il Tribunale di Forlì – con ordinanza del 13.12.2010 – respingeva il gravame.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso (articolato in due distinti atti di impugnazione) lo stesso Procuratore della Repubblica, il quale ha eccepito che:

– il reato di cui all’art. 674 c.p. è integrabile indipendentemente dall’esistenza di un’autorizzazione e dal superamento dei valori- limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un’attività d’industria autorizzata può provocare molestie alle persone.

Per i contestati riversamenti di polveri in atmosfera, riconducibili alla prima delle due ipotesi previste dallo stesso art. 674, non sarebbe applicabile l’inciso secondo il quale la contravvenzione codicistica può configurarsi soltanto "nei casi non consentiti dalla legge", in quanto tale inciso riguarderebbe soltanto la seconda ipotesi avente ad oggetto materiale "gas, vapori o fumi".

Affinchè, inoltre, le emissioni di cui alla seconda ipotesi rientrino nei "casi consentiti dalla legge", è necessario che le medesime siano autorizzate, si svolgano nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti tabellari e, comunque, rientrino nei limiti di una "normale tollerabilità" nel senso richiesto dalle norme del codice civile (art. 844 c.c.). Allorquando esse, invece, risultino essere il prodotto di un’attività non autorizzata, non è necessario, per la perfezione del reato, il superamento dei limiti di legge, essendo sufficiente l’astratta potenzialità dei fumi a recare nocumento.

Nella specie, comunque, non esisterebbe una "vera ed effettiva" autorizzazione all’esercizio delle attività e degli impianti di incenerimento dei rifiuti, bensì un "simulacro" di essa basato su atti amministrativi insanabilmente nulli;

– sussiste il "periculum in mora", in quanto:

– nel concetto di "molestia" di cui all’art. 674 c.p. deve farsi rientrare anche "il semplice allarme" circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione ad emissioni inquinanti, sicchè non è necessario provare la nocività della sostanza immessa nell’ambiente (poichè ciò che rileva è "l’attitudine dell’elemento immesso e non il pericolo che origina dall’emissione"), essendo sufficiente invece dimostrare "che non è impossibile che l’esposizione ambientale a inquinanti emessi dagli inceneritori produca un’offesa o, quantomeno, una mera molestia alle persone, anche nei termini di semplice allarme o disagio psicologico".

Nella specie l’esistenza effettiva (non pretestuosa ed infondata) di molestie ed allarme sarebbe inconfutabilmente attestata dai molteplici esposti presentati, dalle segnalazioni delle associazioni ambientaliste e medico-oncologiche, dai dati contenuti negli elaborati degli esperti chiamati a consulto;

– le violazioni connesse alla mancanza di valido titolo autorizzatorio non possono ritenersi esaurite quanto agli effetti, poichè esse hanno carattere permanente, le sostanze atte a molestare sono oggetto di emissione continuativa e gli indagati potrebbero fare cessare la situazione lesiva del bene giuridico protetto attraverso l’ottenimento di rituali e legittime autorizzazioni.

I difensori degli indagati hanno depositato memorie rivolte a contestare gli assunti della pubblica accusa.

Il ricorso del P.M. deve essere rigettato per il motivo assorbente che esso è infondato quanto alla addotta configurabilità del periculum in mora.

La doglianza con cui il ricorrente riferisce la sussistenza di detto "periculum" alla concreta ravvisabilità delle "molestie" previste dall’art. 674 c.p. si fonda su un risalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale – anche quando vi sia una normativa di settore o un provvedimento dell’autorità che regoli l’attività e che imponga limiti di emissione ed anche quando i limiti tabellari non siano stati superati – la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. sarebbe ugualmente configurabile qualora l’attività abbia comunque prodotto emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità "alla luce dei parametri indicati dall’art. 844 c.p., ed eliminabili mediante opportuni accorgimenti tecnici. E ciò perchè non potrebbe considerarsi lecito l’esercizio di una attività che, anche se rispettosa dei limiti tabellari, implichi comunque la sopportazione di inconvenienti eccedenti la normale tollerabilità, in quanto l’agente deve ritenersi in ogni caso obbligato a ricorrere alla migliore tecnologia disponibile per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell’ambiente (cfr. Cass.: sez. 1, 7 novembre 1995, Chiamero;

sez. 1, 11 aprile 1997, Sartor; sez. 3, 25 giugno 1999, Zompa; sez. 3, 28 settembre 2005, Riva; sez. 3, 21.6.2007, n. 35489, Toma).

Secondo tale orientamento, l’inciso "nei casi non consentiti dalla legge", contenuto nella formulazione dell’art. 674 c.p., dovrebbe intendersi riferito non solo alla specifica normativa di settore, ma alla legge in generale e quindi pure alle prescrizioni dell’art. 844 c.c..

Tale orientamento è stato ribadito anche da alcune decisioni più recenti (cfr. Cass.: sez. 1, 27.3.2008, n. 16693, Polizzi; Sez. 3, 12.2.2009, n. 15734, Schembri ed altro), che però non hanno apportato particolari argomentazioni per confutare la diversa interpretazione che si è frattanto affermata con caratteristiche di prevalenza e che questo Collegio condivide e ribadisce.

Trattasi dell’interpretazione secondo la quale l’espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal legislatore socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, remissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore che regolano la specifica attività. Deve ritenersi, infatti, che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni che non superino la soglia fissata dalle norme speciali in materia.

In altri termini, all’inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi – contrariamente a quanto ritenuto dall’orientamento di cui si è dato conto dianzi – un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell’illecito penate da un lato e quello dell’illecito civile dall’altro (vedi Cass.: sez. 1, 16 giugno 2000, Meo; sez. 1, 24 ottobre 2001, Tulipano; sez. 3, 23 gennaio 2004, Pannone; sez. 3, 19 marzo 2004, n. 16728, Parodi; sez. 1, 20 maggio 2004, Invernizzi;

sez. 3, 18 giugno 2004, Previdenti; sez. 3, 10 febbraio 2005, Montinaro; sez. 3, 21 giugno 2006, Bortolato; sez. 3, 26 ottobre 20Q6, Gigante; sez. 3, 11 maggio 2007, Pierangeli; sez. 3, 9.10.2007, n. 41582, Saetti; nonchè, in riferimento alla emissione di onde elettromagnetiche, sez. 1: 14 marzo 2002, Rinaldi; 12 marzo 2002, Pagano; 25 novembre 2003, a 4192/04, Valenziano).

Il Collegio ribadisce, pertanto, il principio di diritto secondo il quale il reato di cui all’art. 674 c.p. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento (cfr, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. 3:

21 ottobre 2010, n. 40849, Rocchi; 9 gennaio 2009, n. 15707, Abbaneo;

13 maggio 2008, n. 36845, Tucci; 27 febbraio 2008, n. 15653, Colombo).

Va riaffermato altresì l’ulteriore principio di diritto secondo il quale la fattispecie contravvenzionale descritta dall’art. 674 c.p., non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. Le emissioni di cui alla seconda ipotesi (riferita a gas, vapori o fumo) rientrano già nell’ampio significato dell’espressione "gettare cose", di cui in realtà costituiscono una specie, e sono state espressamente previste dalla norma unicamente per specificare che quando si tratta di attività disciplinata per legge – e per tale motivo ritenuta dal legislatore di un qualche interesse pubblico e generale – la loro rilevanza penale nasce soltanto con il superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore (Cass., sez. 3: 21 ottobre 2010, n. 40849, Rocchi; 9 gennaio 2009, n. 15707, Abbaneo).

Razionalmente è stato rilevato, al riguardo, che si configurerebbe una disciplina manifestamente irrazionale se si dovesse ritenere che esclusivamente alla seconda ipotesi prevista dall’art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumo) si applichi il principio secondo il quale il reato non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o prevista e disciplinata da atti normativi speciali e non siano superati i limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento; mentre tale principio non possa applicarsi anche all’emissione di polveri (non rientrando le stesse tra i gas, vapori e fumo). Sarebbe ad evidenza irragionevole, infatti, ritenere che la contravvenzione in esame resterebbe integrata nel caso di emissione di polveri pur avvenuta nell’esercizio di una attività autorizzata o disciplinata per legge e pur quando non siano superati i limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti o da specifici atti amministrativi, ma solo perchè vi sia possibilità di offesa o molestia, mentre per tutte le altre attività anch’esse autorizzate o disciplinate da leggi speciali, la contravvenzione non sarebbe configurabile quando tali limiti non sono superati, sussistendo in tal caso una presunzione di legittimità delle emissioni. L’elemento che caratterizza e giustifica la previsione speciale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 674 c.p. è costituito dal riferirsi ad una attività socialmente utile e quindi disciplinata e non già dalla natura dell’oggetto dell’emissione.

Nella vicenda in esame, per entrambi gli impianti in oggetto, esiste un’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) concessa per delega regionale dalla Provincia di Forlì-Cesena. Essa, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe dovuto essere preceduta da una V.I.A. nazionale e non già regionale (alla stregua della natura dei rifiuti inceneriti); non viene però spiegato in quale modo ed in quale misura l’assunto vizio procedimentale, in assenza del superamento dei limiti di emissione fissati dalla legge, sia idoneo a produrre effetti nocivi direttamente sull’ambiente.

In relazione, poi, alla contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., non risultano addotti elementi concreti idonei a dimostrare il superamento della soglia della normale tollerabilità nel senso richiesto dall’art. 844 c.c. e l’attitudine a recare nocumento alle persone, nè il mancato ricorso, da parte delle società di gestione, alla migliore tecnologia disponibile per contenere al massimo possibile le emissioni.

E’ vero (secondo quanto prospettato dal P.M. ricorrente) che trattasi di tipico reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l’attitudine delle emissioni ad offenderle o molestarle: concetto quest’ultimo inteso in senso ampio dalla giurisprudenza sino a farvi rientrare situazioni di fastidio, disagio, disturbo e turbamento della tranquillità.

E’ altrettanto vero che, secondo qualche pronunzia di questa Corte (vedi Cass., sez. 3, 14.3.2003, n. 20755, Di Grado ed altri), può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone preoccupazione generalizzata ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti.

L’allarme, però, non può derivare da opinioni preconcette e da disinformazione mediatica mentre, nella vicenda in esame, la preoccupazione degli abitanti della zona non viene correlata ad accertamenti tecnici che li giustifichino nè a diffuse percezioni oggettive, essendosi il P.M. limitato (come rilevato dal Tribunale) "ad un ragionamento induttivo che assume come punto di partenza esposti e denunce che, a loro volta, ipotizzano correlazioni causali indimostrate tra le emissioni degli inceneritori ed eventuali patologie insorte od insorgenti".

Inquietudini ed apprensioni erano state indotte dall’insorgenza di una patologia tumorale in un ragazzo che abitava nella zona, ma tutte le consulenze esperite da qualificati docenti universitari hanno attestato l’inesistenza di un qualsiasi nesso causale fra la presenza degli inceneritori di rifiuti ed il rischio per la salute delle popolazioni residenti nel raggio di ricaduta delle loro emissioni.

Non appare superfluo osservare, al riguardo, che vi è una diffusa tendenza delle popolazioni residenti a manifestare un atteggiamento ostile generalizzato a fronte dell’insediamento (ma anche del mero progetto di realizzazione) di un impianto di trattamento o di incenerimento di rifiuti nelle zone da esse abitate o in zone ad esse vicine: se ad una preoccupazione siffatta, sovente ingenerata da meri ed ingiustificati pregiudizi, dovessero riconoscersi indiscriminatamente caratteristiche di "molestia" per procurato allarme per danni alla salute ed alla qualità della vita, resterebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di insediare e fare funzionare inceneritori di rifiuti in buona parte del territorio nazionale.

Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito purchè il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato.

Nella fattispecie in esame tutto questo non è stato dimostrato e le connotazioni di pericolo prospettate dall’accusa risultano sostanzialmente fondate su elementi presuntivi che non evidenziano una reale possibilità di compromissione degli interessi attinenti alla protezione della salute e dell’ambiente.

L’ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ai giudici del merito ma, allo stato, il diniego del sequestro appare tutt’altro che irrazionale.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.