T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/





Svolgimento del processo
Con decreto 14 ottobre 2008, n. 1722, la Corte d’appello di Lecce condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione in favore degli attuali ricorrenti della somma di Euro 5.000,00, ciascuno, oltre ad interessi di legge dalla data della domanda fino all’effettivo sodddisfo, a titolo di equa riparazione ex l. 24 marzo 2001 n. 89 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) per l’eccessiva durata di un procedimento di appello presso il Consiglio di Stato; condannava altresì l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del procuratore distrattario delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 350,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari), oltre ad accessori di legge.
Il decreto era notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 dicembre 2008 e diveniva definitivo a seguito della mancata proposizione del ricorso per cassazione (come da certificazione 5 maggio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce).
I ricorrenti instauravano procedura esecutiva preso l’A.G.O. (in particolare, nelle forme del pignoramento presso terzi) che si concludeva negativamente a seguito della dichiarazione negativa resa dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce; con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 giugno 2010, i ricorrenti diffidavano pertanto l’Amministrazione ad adottare, nel termine di trenta giorni, tutte le determinazioni ed i provvedimenti necessari alla liquidazione e corresponsione della somma in questione, maggiorata degli interessi.
Nonostante il formale atto di intimazione e diffida ritualmente notificato, l’Amministrazione intimata non adottava le dovute determinazioni di esecuzione del giudicato, determinando la necessità della proposizione del presente ricorso per ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La Sezione ritiene, infatti, di non aver motivo per discostarsi dalla giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2464) che ha concluso per la possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3 della l. 24 marzo 2001 n. 89.
La soluzione è, infatti, imposta da quanto già pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al decreto ingiuntivo e da una serie di considerazioni relative alla natura decisoria del decreto ex art. 3 l. 89 del 2001: "nonostante l’articolo 3 su menzionato richiami il procedimento in camera di consiglio tramite rinvio agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, la cui caratteristica è notoriamente la inidoneità al passaggio in giudicato a causa della loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus, non può recarsi in dubbio che d’altra parte, sulla base del comma 6 dell’articolo 3 della L. 89/2001, che stabilisce che il decreto è ricorribile solo per Cassazione e che esso è immediatamente esecutivo, tale provvedimento sia assimilato a ogni altro titolo di provvedimento idoneo ad assumere la forza e la efficacia di giudicato e risulti, nelle more della impugnabilità con rimedi non straordinari, munito di esecutività. L’art. 3 della legge n. 89 del 2001, recante disposizioni sul procedimento diretto ad azionare il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2, dopo aver dettato le modalità per la proposizione della domanda modella il procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e stabilisce che, all’esito di esso, la Corte di merito pronunzia con decreto "impugnabile per cassazione".
L’adozione del modello camerale per il procedimento de quo è però determinata dal carattere di celerità che ispira quel modello, ritenuto dal legislatore più agile e rapido rispetto al processo di cognizione ordinaria. La scelta in tal senso, dunque, è stata operata come misura acceleratoria, perseguita mediante una procedura definibile in tempi brevi. Ma il provvedimento che la conclude è senza dubbio definitivo (non essendo previsti altri rimedi, a parte il ricorso per cassazione) ed ha natura decisoria, essendo idoneo ad incidere con efficacia di giudicato sull’interesse della parte all’equa riparazione, avente consistenza di diritto soggettivo e tale espressamente qualificato dalla legge" (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318).
Del resto, si tratta di soluzione che non è stata certo modificata dall’art. 112, 1° comma lett. c) del codice del processo amministrativo che ha operato un riferimento ampio alle "sentenze passate in giudicato e…(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario", così confermando l’applicabilità dell’istituto dell’ottemperanza anche ai provvedimenti del giudice ordinario diversi dalla sentenza, ma caratterizzati dal carattere della definitività (come il decreto ingiuntivo o i decreti ex art. 3 l. 89 del 2001).
Nella specie, il decreto ex art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89 di cui i ricorrenti chiedono l’adempimento non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione opposto ed è divenuto definitivo, come da certificazione 5 maggio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce, depositata in atti.
È poi ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30) e, pur trattandosi di adempimento non più necessario ai sensi dell’art. 114, 1° comma del codice del processo amministrativo, è stato notificato formale atto di messa in mora ed invito ad adempiere rispetto al quale l’Amministrazione è rimasta inerte.
In tale situazione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di corrispondere ai ricorrenti quanto stabilito dal decreto 14 ottobre 2008, n. 1722 della Corte d’appello di Lecce ed,in particolare, la somma di Euro 5.000,00, ciascuno, ai Sigg. L.C., A.R. e F.V., oltre ad interessi di legge dalla data
della domanda fino all’effettivo sodddisfo e la somma di Euro 900,00 (di cui Euro 350,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari), oltre ad accessori di legge al procuratore distrattario Avv. xxx (ricorrente in proprio in questa sede, per la parte di propria competenza).
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione ai ricorrenti delle somme sopra indicate.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Dirigente dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
L’eventuale compenso al Commissario ad acta sarà successivamente liquidato dal Presidente della Sezione, delegato per l’incombenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
accoglie il ricorso per ottemperanza presentato, in data 11 novembre 2010, dai ricorrenti e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di procedere all’esecuzione del decreto 14 ottobre 2008, n. 1722 della Corte d’appello di Lecce, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in difetto di adempimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Dirigente dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (o in un suo sostituto);
c) delega il Presidente della Sezione alla liquidazione del compenso per l’attività del Commissario ad acta.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione ai ricorrenti, a titolo di spese del giudizio, della somma di Euro 1.000,00, (mille/00), oltre ad IVA e CAP.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente ordinanza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15673 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella società Centro Edile di Venezia Mattia & C." s.a.s..

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in camera di consiglio, alla stregua dalle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla questa di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi: siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato, senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08)";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide, la preposta del relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi promossi dalla società e dai singoli soci, invocata dalla, ricorrente, non può evidentemente sanare la nullità verificatasi nel grado di merito;

che pertanto, decidendo sul ricorso e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 78 del 2002 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

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Ritenuto in fatto

1.1. – Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2000 (reg. ord. n. 793 del 2000), la Corte d’appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell’art. 53, primo comma, del codice di procedura civile (Giudice competente), nella parte in cui prevede, nell’ambito del processo civile, che "sulla ricusazione … decide, con ordinanza non impugnabile, [lo stesso] collegio [cui appartiene il giudice ricusato] se é ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte" e non già (come é previsto dall’art. 40, comma 1, del codice di procedura penale), "una sezione della corte [d’appello] diversa da quella cui appartiene il giudice [della corte d’appello] ricusato", con ordinanza ricorribile per cassazione; b) del combinato disposto degli articoli 53, secondo comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ. (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l’ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice non é impugnabile, nonchè nella parte in cui prevede, sempre con statuizione non impugnabile, l’automatica condanna – in caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso – della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, l’opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso; c) dell’art. 30-bis cod. proc. civ. (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d’appello venga devoluto alla cognizione del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede non vi sia altra sezione "diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato.
Le questioni sono sorte nell’ambito di un procedimento di ricusazione, promosso nei confronti dei componenti del collegio della corte d’appello investito del reclamo contro il decreto di inammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Il remittente, sottolineata l’esigenza del giudice di apparire – ancor prima che essere – sereno, imparziale ed indipendente, ritiene che tali requisiti vengano a mancare allorquando il giudizio sull’accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di inammissibilità di un ricorso per ricusazione di un giudice debba essere espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio.
Posto che con le norme sulla translatio dettate dalla legge n. 420 del 1998 il legislatore ha voluto porre sullo stesso piano la garanzia che il magistrato debba "apparire ancor prima che essere" imparziale ed indipendente tanto nel processo penale quanto in quello civile, estendendo a quest’ultimo la regolamentazione prevista dall’art. 11 cod. proc. pen., sarebbe irrazionale la diversa disciplina tra il procedimento incidentale di ricusazione nel rito civile e l’analogo procedimento nel rito penale. Solo in penale, a norma dell’art. 40, comma 1, cod. proc. pen., é previsto che sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello e su quella di un giudice della corte d’appello decide, con ordinanza ricorribile per cassazione, una sezione della corte d’appello penale "diversa" da quella cui appartiene il giudice [della corte d’appello] ricusato; nel rito civile, invece, a norma dell’art. 53 cod. proc. civ., sulla ricusazione di un giudice del tribunale civile o della corte d’appello civile decide lo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato, peraltro con ordinanza non impugnabile, con la quale la parte che l’ha proposta, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità, deve essere comunque condannata al pagamento, oltre che delle spese, di una pena pecuniaria.
Questa diversità di disciplina non sarebbe giustificata, posto che anche in civile il procedimento incidentale di ricusazione ha ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un "interesse" nella causa da parte del giudice ricusato, che – qualora sussistente – sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale. L’irragionevolezza della norma denunciata risiederebbe anche nel suo meccanismo di reciprocità, la competenza sulla ricusazione essendo prevista in capo allo "stesso" collegio cui appartiene il magistrato ricusato, il quale, a sua volta, in base alla norma denunciata, sarà chiamato ad esprimere il medesimo giudizio sull’eventuale ricusazione proposta nei riguardi degli stessi colleghi che l’hanno giudicato.
Ad avviso del giudice remittente, la disciplina processuale di cui al combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ. si pone in contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, con l’art. 24 della Costituzione, sia perchè sancisce la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice civile, sia perchè prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del relativo ricorso, anche l’automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, dell’opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso. E questo sarebbe fonte di ulteriore compromissione "sia della funzionalità e credibilità dell’attività giurisdizionale, sia della stessa serenità, imparzialità e – soprattutto – indipendenza della coscienza dei giudici" investiti dell’istanza di ricusazione.
Per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie al suo esame, il giudice ritiene di dover sollevare anche la questione di costituzionalità dell’art. 30-bis cod. proc. civ. Esso contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), nonchè con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d’appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d’appello, determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. La rilevanza della questione, sottolinea l’ordinanza di rimessione, nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., discenderebbe dal fatto che presso la Corte d’appello di Perugia "esistono una sola sezione penale ed una sola sezione civile, oltre ad una sezione promiscua della quale, nei giudizi di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte suprema di cassazione civile o penale, ovvero nelle ipotesi di astensione o di incompatibilità di consiglieri della sezione civile o della sezione penale di questa Corte, sono stati e saranno chiamati a farne parte, in varia composizione e spesso nel medesimo collegio, sia alcuni dei consiglieri ricusati, sia i componenti di questo collegio remittente e, pertanto, di fatto non esiste, presso questa Corte, una ‘sezione diversa da quella cui appartengono’ i magistrati ricusati".
1.2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita la parte ricusante nel giudizio a quo, la quale, sulla premessa di condividere integralmente e di far proprie le motivazioni dell’ordinanza di remissione, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, nei sensi e nei termini di cui all’ordinanza di rinvio, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va dichiarata anche nell’ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata corte d’appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, ciò perchè le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa corte d’appello civile".
2.1.– Con ordinanza emessa il 12 marzo 2001, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2001 (reg. ord. n. 519 del 2001), la Corte d’appello di Roma, nel corso di un procedimento incidentale di ricusazione proposto nel corso di un giudizio di appello per risarcimento dei danni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione e all’art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, primo e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la competenza dello stesso collegio, cui il giudice ricusato appartiene, a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d’appello.
Osserva il giudice remittente che le condizioni di obiettività, trasparenza, credibilità ed indipendenza del giudice costituiscono un bene primario e necessario nella dialettica processuale. La mancanza di tali condizioni, in contrasto con il principio di ragionevolezza posto dall’art. 3 della Costituzione, si verificherebbe allorquando la decisione sull’accoglimento, inammissibilità o rigetto di un ricorso per ricusazione di un giudice sia adottata dai componenti dello stesso collegio di appartenenza del giudice ricusato, con il quale vengono decise tutte le altre cause, e che potrebbe, a sua volta, essere chiamato a decidere sulla ricusazione diretta ad altri componenti del medesimo collegio, attraverso un anomalo ed inusitato scambio reciproco di ruoli. Infatti – argomenta la Corte d’appello – lo svolgere le funzioni giudicanti in un medesimo collegio può dar luogo ad un condizionamento ambientale nell’ipotesi in cui gli stessi componenti dell’organo collegiale siano chiamati a decidere in processi in cui siano coinvolti i colleghi in qualità di parti, a motivo dell’inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo tra magistrati, con il conseguente possibile verificarsi di una turbativa della serenità ed imparzialità dei giudizi.
Il remittente considera la diversa disciplina dettata dall’art. 40, comma 1, cod. proc. pen., nonchè quella dettata dall’art. 30-bis cod. proc. civ. per i giudizi civili in cui i magistrati siano coinvolti in qualità di parti, ed osserva che tale differenza é ingiustificata, posto che, tanto in civile quanto in penale, comune é l’esigenza di garantire la trasparenza e serenità del magistrato che "deve apparire ancor prima che essere" imparziale ed indipendente.
L’irrazionalità dell’attribuzione della competenza a decidere sull’istanza di ricusazione al collegio al quale appartiene il giudice ricusato, allorchè sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte d’appello civile, sarebbe confermata dalla non impugnabilità del provvedimento nel rito civile – impugnabilità invece prevista dall’art. 41 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione – e dalla previsione, per il caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto, della condanna, ai sensi dell’art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., del ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, senza alcuna discrezionalità per il giudice di valutare l’opportunità di applicazione o graduazione della pena.
Il contrasto con gli altri parametri evocati é motivato dalla Corte remittente considerando che il procedimento incidentale di ricusazione avrebbe ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un "interesse" nella causa da parte del giudice ricusato, che – qualora sussistente – sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
2.2. – Anche in questo giudizio si é costituito il ricusante, il quale, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del remittente, e richiamando l’ordinanza 6 ottobre 2000 della Corte d’appello di Perugia, chiede – come nell’altro giudizio – che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, "nei sensi e nei termini di cui all’ordinanza citata", degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va dichiarata anche nell’ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata corte d’appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, ciò perchè le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa corte d’appello civile".

Considerato in diritto

1.– Entrambe le Corti d’appello remittenti sollevano questione di costituzionalità della disciplina contenuta nel codice di procedura civile, relativa alla competenza a decidere sulla ricusazione di uno o più giudici del tribunale o della corte d’appello. Si tratta dell’art. 53 (Giudice competente), primo comma, seconda parte, ai cui sensi "sulla ricusazione decide … il collegio se é ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte". La Corte di Perugia (che denuncia, anche sotto altri profili di seguito richiamati, il "combinato disposto" degli artt. 53, primo e secondo comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ.) censura la norma limitatamente alla parte che si riferisce alla ricusazione di un magistrato della corte d’appello; la Corte di Roma (che coinvolge nella denuncia, oltre al primo, il secondo comma dell’art. 53) censura la norma che prevede la competenza dello stesso collegio per la decisione sulla ricusazione di un magistrato del tribunale o della corte d’appello, "con irragionevole reciprocità per l’ipotesi in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere quale componente del collegio sull’eventuale ricusazione proposta nei confronti dei colleghi che lo avevano giudicato". I parametri invocati sono gli artt. 3, 24 (di cui si fa cenno solo nella motivazione, non nel dispositivo dell’ordinanza), 104 e 111 della Costituzione per la Corte d’appello di Perugia, gli artt. 3 e 104 della Costituzione e l’art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sul diritto ad un giudizio equo da parte di un tribunale indipendente ed imparziale) per la Corte d’appello di Roma.
In sostanza entrambi i remittenti ritengono che la decisione sulla ricusazione da parte dello stesso collegio cui appartiene il ricusato (sia pure con la sostituzione di quest’ultimo, come avviene in base alla costante interpretazione giurisprudenziale) non garantisca un giudizio imparziale, in quanto la serenità di giudizio potrebbe essere pregiudicata a motivo dell’inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo fra i magistrati che operano quotidianamente nello stesso collegio, con la possibilità – sottolineata in particolare dalla Corte di Roma – che il magistrato ricusato sia chiamato a sua volta a decidere sulla ricusazione di altri componenti dello stesso collegio. Entrambi i remittenti, inoltre, ritengono tale disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza desunto dall’art. 3 della Costituzione, sulla base del raffronto con la diversa disciplina apprestata dal codice di procedura penale, che all’art. 40, comma 1, demanda la decisione sulla ricusazione di un giudice del tribunale alla corte d’appello, e quella sulla ricusazione di un magistrato della corte d’appello ad una sezione della stessa corte diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato; nonchè con la disciplina prevista dall’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, il quale attribuisce le cause in cui siano comunque parti magistrati, che secondo le norme ordinarie spetterebbero alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale (cioé di un diverso distretto indicato dalla legge in modo da evitare la "reciprocità").
A tale questione, per così dire, principale, la Corte d’appello di Perugia ne aggiunge altre tre. Due riguardano ancora la disciplina codicistica della ricusazione nel processo civile, censurata per violazione degli stessi parametri, e specificamente (stando alla motivazione) dell’art. 24 della Costituzione: a) nella parte in cui prevede che la decisione sia pronunciata con ordinanza non impugnabile (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), nonchè: b) nella parte in cui prevede che l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso per ricusazione comporti automaticamente la condanna dell’istante ad una pena pecuniaria, senza consentire al giudice alcuna valutazione in ordine alla temerarietà del ricorso stesso nè alla eventuale graduazione della sanzione, in caso di colpa del ricorrente (art. 54, terzo comma, cod. proc. civ. – Ordinanza sulla ricusazione). Anche la Corte d’appello di Roma fa riferimento a queste due previsioni normative, ma solo a conferma della affermata irrazionalità della norma denunciata.
L’ultima questione, sollevata dalla sola Corte d’appello di Perugia, investe, "per completezza", in riferimento al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonchè al diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 Cost. e art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo), l’art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d’appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato: situazione che si verificherebbe nel distretto di Perugia, presso la cui Corte d’appello esistono una sola sezione penale ed una civile, oltre ad una sezione promiscua della quale sono stati o saranno chiamati a far parte, anche nel medesimo collegio, sia alcuni dei giudici ricusati, sia i componenti del collegio remittente.
Quest’ultima censura é prospettata in termini più ampi dalla parte privata (anche, ma irritualmente, nel giudizio promosso dalla Corte d’appello di Roma, in cui non é sollevata questione sull’art. 30-bis cod. proc. civ.): essa afferma che l’illegittimità costituzionale investirebbe la norma anche con riferimento all’ipotesi in cui vi sia nella corte d’appello una sezione diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, in quanto le ragioni di "incompatibilità" derivanti dai rapporti di colleganza e di frequentazione sussisterebbero tra i magistrati appartenenti alla stessa corte d’appello civile.
2.– Le questioni sono oggettivamente connesse, e pertanto i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3.– Non é fondata la questione – riferibile all’articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile, benchè estesa dalla Corte d’appello di Roma anche al secondo comma dello stesso articolo – relativa alla attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d’appello al medesimo collegio cui appartiene il ricusato.
Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui all’art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall’art. 111, secondo comma, della stessa Costituzione, sulla falsariga dell’art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice – diretta appunto a far valere concretamente quel diritto – sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro volta l’imparzialità del giudizio.
La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo in modi diversi, purchè ragionevolmente idonei, componendo l’interesse a garantire l’imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui "ragionevole durata" é oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell’art. 111, secondo comma, della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell’apparato giudiziario. Ciò che non potrebbe comunque ammettersi é che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione. Per questo l’attribuzione – disposta dalla norma impugnata – della competenza a decidere al "collegio", nel caso in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della corte d’appello in sede civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione – d’altronde costantemente adottata dalla giurisprudenza –, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati.
Ma una volta garantito questo "minimo", non può ritenersi costituzionalmente necessaria una specifica disciplina, fra quelle prescelte o che possono essere prescelte dal legislatore. In particolare, non si può ritenere che la semplice appartenenza del ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per sè causa di compromissione dell’imparzialità dei decidenti. I motivi della ricusazione concernono uno specifico processo, ed uno o più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni specifiche che li riguardano, senza investire gli altri magistrati che pur facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio, i quali dunque conservano una posizione di piena imparzialità (e il dovere corrispondente) allorquando siano chiamati a decidere sulla ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima.
Nè può dirsi che la consuetudine a giudicare a fianco di altri magistrati, nell’ambito dello stesso ufficio e dello stesso collegio, costituisca, di per sè sola, elemento tale da intaccare la imparzialità di chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti di questo, sul presupposto del costituirsi di una sorta di "solidarietà di collegio". Ogni singolo componente di un collegio giudicante concorre infatti alle decisioni di questo in piena indipendenza anche rispetto agli altri componenti dello stesso collegio, nel cui ambito ben possono manifestarsi, e di frequente in fatto si manifestano, opinioni diverse: essendo la collegialità precisamente volta ad assicurare il concorso indipendente di più opinioni, anche difformi, al fine della formazione del giudizio, se del caso in base a prestabilite regole di maggioranza. La maggiore o minore frequenza con la quale un magistrato si trovi a far parte di un collegio insieme a determinati altri magistrati non riduce di per sè questa indipendenza del singolo nell’ambito dell’organo collegiale.
Tutto ciò non toglie che, sul piano delle scelte di opportunità, il legislatore possa ritenere uno od altro criterio per la decisione sulle ricusazioni più o meno idoneo a meglio assicurarne la correttezza: e va comunque ricordato che l’eventuale violazione del diritto ad un giudizio imparziale, derivante da una erronea decisione negativa sulla ricusazione, può trovare rimedio, pure se si escluda l’impugnabilità ex se di tale decisione, nel controllo sulla pronuncia resa col concorso del giudice ricusato. Ciò che, in questa sede, basta a dirimere la questione é la constatazione che il sistema prescelto dal legislatore del codice di procedura civile non é tale da ledere le garanzie minime di imparzialità come sopra individuate.
4.– A conclusioni diverse non conduce nemmeno la considerazione di quanto prospettato dalle Corti remittenti circa la possibilità che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si trovino a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, con una sorta di "irragionevole reciprocità". La ricusazione é di per sè istituto volto a porre rimedio a situazioni eccezionali e non fisiologiche, nè di quotidiana verificazione, che riguardano ogni volta, in concreto, singoli procedimenti e le rispettive parti. Inoltre essa non apre una controversia il cui oggetto sia la contrapposizione fra un diritto del ricusante ed un diritto del ricusato, sulla quale si pronunci un altro giudice (controversia che dovrebbe allora avere uno sviluppo processuale autonomo), ma dà luogo solo ad una incidentale verifica delle condizioni perchè il processo si possa svolgere nelle dovute condizioni di imparzialità dei giudicanti, in considerazione delle specifiche ed eccezionali circostanze invocate dal ricorrente a sostegno della ricusazione. Non é dunque ipotizzabile alcuno "scambio" tra ricusazioni diverse, afferenti a processi diversi e fondate sulle ragioni singolari e specifiche volta a volta avanzate dalla parte interessata. La eventualità paventata dai remittenti ha riguardo dunque a circostanze di mero fatto, di per sè inidonee a fondare la censura mossa alla disciplina legislativa.
5.– Quanto si é finora osservato conduce a ritenere infondata la questione anche sotto il profilo, pure prospettato dai giudici a quibus, dell’affermata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina impugnata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione nell’ambito del processo penale, in cui la decisione, quando sia ricusato un giudice della corte d’appello, é rimessa ad un’altra sezione della stessa corte.
Già si é detto come siano costituzionalmente ammissibili diverse scelte, purchè rispettose del principio di imparzialità, circa la competenza ed il procedimento per la decisione sulla ricusazione. Il fatto che nell’ambito del processo penale – in cui sono sistematicamente in gioco beni costituzionalmente più "sensibili", e maggiore può essere la preoccupazione di attestare in modo più evidentemente visibile l’imparzialità dei giudicanti – il legislatore abbia ritenuto di demandare la decisione ad una sezione diversa della stessa corte non significa che, per ciò solo, possa ritenersi irragionevole la diversa disciplina del codice di procedura civile. A diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, purchè non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi (cfr. sentenza n. 31 del 1998; ordinanze n. 326 del 1999 e n. 465 del 2000). Il principio costituzionale di eguaglianza non comporta il divieto di regolamentazioni diverse dei diversi tipi di processo: anche "le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo" (sentenza n. 387 del 1999; e cfr. pure sentenze n. 326 del 1997 e n. 51 del 1998).
Ancor meno può valere il riferimento, come tertium comparationis, alla disciplina che l’art. 30-bis del codice di procedura civile dedica alla competenza per le cause in cui siano parti magistrati. Infatti, come si é detto, il giudizio incidentale sulla ricusazione non può assimilarsi ad un processo in cui siano parti da un lato il ricusante, dall’altro il magistrato ricusato, il quale viene bensì "udito" (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), al fine di raccoglierne le prospettazioni sulle circostanze, che lo riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità di parte nel procedimento, nè quindi é chiamato a tutelare in giudizio una sua posizione soggettiva protetta.
Non può dunque assumersi come irragionevole la diversa disciplina che il codice riserva alla competenza a giudicare su cause nelle quali un magistrato dello stesso distretto sia parte, e rispettivamente alla competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice dello stesso collegio.
6.– La questione, sollevata dalla Corte d’appello di Perugia, circa la legittimità costituzionale della previsione dell’art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi il collegio decide sulla ricusazione "con ordinanza non impugnabile", é inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza.
La soluzione del dubbio avanzato non é infatti in alcun modo necessaria ai fini del giudizio incidentale sulla ricusazione demandato al collegio remittente, ma assumerebbe rilevanza solo nell’eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso, e la cui ammissibilità sarebbe condizionata alla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui esclude l’impugnazione (cfr. sentenza n. 336 del 1995; ordinanze n. 13 del 1990 e n. 337 del 1994).
7.– E’ invece ammissibile la questione, anch’essa proposta dalla Corte d’appello di Perugia, concernente l’art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi l’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila".
La rilevanza della questione può ritenersi attuale, in quanto la Corte d’appello procedente é chiamata ad emettere una pronuncia che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della ricusazione, dovrebbe necessariamente contenere la condanna alla pena pecuniaria, condanna che non potrebbe essere oggetto di una pronuncia autonoma e successiva. Nè potrebbe richiedersi che il giudice a quo, nel sollevare la questione pregiudiziale rispetto alla pronunzia che é chiamato a rendere, debba anticipare il proprio convincimento circa il merito della ricusazione e la sussistenza delle eventuali condizioni che potrebbero condurre ad escludere l’applicazione della pena pecuniaria, poichè tale convincimento, correttamente, può trovare espressione solo nella pronuncia sulla ricusazione, che d’altra parte, se di contenuto negativo, non potrebbe, in base alla norma vigente, non applicare la sanzione.
8.– La questione, così ritenuta ammissibile, é fondata.
La norma impugnata consente, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte remittente, una eventuale graduazione dell’importo della pena pecuniaria, sia pure nei limiti della modesta somma massima stabilita, dovendo la pena stessa essere "non superiore" (ma potendo essere, invece, inferiore) a detta somma.
Ma ciò che il giudice non potrebbe mai fare é omettere la condanna.
Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di derogarvi nemmeno nel caso – che non si può a priori escludere – in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all’atto della presentazione del ricorso.
Deve dunque valere, qui, la stessa ratio decidendi che ha condotto la Corte, nella sentenza n. 186 del 2000, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che la Corte di cassazione possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, nell’ipotesi di ricorso dichiarato inammissibile, a carico della parte privata che non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Infatti, pur non essendo la previsione di una sanzione pecuniaria, collegata alla reiezione del ricorso e intesa a scoraggiare l’abuso o l’uso temerario o puramente dilatorio del potere, di per sè in contrasto con l’assolutezza del diritto alla tutela giudiziaria, garantito dall’art. 24 della Costituzione (cfr. sentenza n. 69 del 1964) – di cui il potere della parte di proporre la ricusazione, a tutela del proprio diritto ad un giudizio imparziale, costituisce esplicazione –, l’accedere della condanna sempre e necessariamente alla reiezione del ricorso, indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, apprezzabili dal giudice, comporta una irragionevole compressione di tale diritto, in contrasto con il principio di eguaglianza. Si viene infatti a trattare allo stesso modo, sotto il profilo dell’applicazione della sanzione, la posizione di chi ha proposto la ricusazione ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e nella sussistenza delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del ricorrente che non versi in tale situazione (cfr. sentenza n. 186 del 2000). Sono dunque violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
L’eliminazione dell’automatismo comporta l’attribuzione al decidente del potere di apprezzare, nel caso concreto, se sussistano le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se invece la stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità della condanna, attualmente prevista, si deve sostituire il potere del giudice di applicarla, apprezzando le eventuali circostanze del caso concreto che la rendano ingiustificata.
9.– E’ inammissibile la questione, sollevata dalla Corte d’appello di Perugia, avente ad oggetto l’art. 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti magistrati) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d’appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d’appello, determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato.
La norma dell’art. 30-bis é evocata dalla Corte remittente anzitutto come tertium comparationis (peraltro improprio, come si é detto) per censurare la diversa disciplina dell’art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, applicabile alla decisione sulla ricusazione: ma é pacifico, per ammissione anche dello stesso rimettente, che essa non trova applicazione nel giudizio incidentale sulla ricusazione, onde la questione difetta di rilevanza. Quest’ultima é affermata dal giudice a quo "nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ.", evidentemente nel presupposto implicito – pur non risultante chiaramente dalla configurazione data dal remittente a tale ultima questione – che in luogo delle norme oggi vigenti debba risultare applicabile alla fattispecie l’art. 30-bis medesimo. Non verificandosi tale presupposto, data la dichiarazione di non fondatezza della predetta questione, la carenza di rilevanza di questa ulteriore censura appare comunque palese.
Tale irrilevanza esime la Corte – a prescindere da ogni altra considerazione sui limiti della questione proposta dalla Corte remittente – dal prendere in esame la prospettazione avanzata dalla parte privata, secondo cui l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis cod. proc. civ. sussisterebbe anche con riferimento all’ipotesi in cui vi sia nella Corte d’appello una sezione civile diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l’ha proposta ad una pena pecuniaria, anzichè prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile (Giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all’articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d’appello di Roma con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001);
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);
e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d’appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 marzo 2002.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 10 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Il ricorso in oggetto è rivolto avverso il provvedimento del Questore di Modena in data 25 settembre 2007 di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.

Secondo il Questore il ricorrente alla luce degli elementi acquisiti in corso di istruttoria sarebbe privo dei requisiti di affidabilità richiesti dalla legge in capo ai titolari di autorizzazioni di polizia in materia d’armi.

Tale mancanza di requisiti emergerebbe dalla condotta tenuta dal ricorrente deferito all’Autorita giudiziaria per il reato di lesioni aggravate commesso con armi da fuoco in data 1 maggio 2004, ancorché non sfociato in condanne penali per mancanza di querela.

2. – A sostegno del gravame il ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione degli articoli 10, 11 e 43 del T.U. delle leggi di P.S.

3. – L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione.

4. – Con ordinanza 17 gennaio 2008 n. 59 questo Tar ha respinto l’istanza cautelare.

All’udienza del 21 ottobre 2010, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. – Il ricorso è infondato

5.1 – Va innanzitutto precisato in fatto che l’impugnato diniego è stato emesso in forza degli articoli 11 e 43 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e che lo stesso si fonda sulla condotta tenuta dal ricorrente durante una battuta di caccia nel corso della quale con l’arma da fuoco provocava lesioni aggravate ad altro cacciatore, così come accertata dai Carabinieri di Marmorta, che lo deferivano all’Autorità giudiziaria.

5.2 – Va quindi evidenziato che il quadro normativo di riferimento è costituito dalle norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), richiamate nell’atto e in particolare dagli articoli 11 e 43 in base ai quali:

articolo 11 -" Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

– a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

– a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".

articolo 43- "Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

5.3 – Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge ictu oculi il rigoroso sistema di controlli previsto dal legislatore al fine di ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi ed i rischi connessi.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che:

– gli art. 11 e 43, attribuiscono al Prefetto il potere di negare e di revocare l’autorizzazione al porto d’armi ogni qualvolta si possa ragionevolmente temere che l’interessato sia potenzialmente capace di abusarne: l’esercizio di tale potere, implica una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all’affidabilità del titolare della licenza ai fini dell’uso dell’arma. (cfr. Consiglio di Stato,VI, 17 aprile 2009 n. 2343), in considerazione delle finalità per cui lo stesso è attribuito (la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione; la prevenzione della commissione di illeciti);

– il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile non si pone in contraddizione con un precedente provvedimento che ne ha disposto il rilascio, poiché l’art. 11, comma terzo, del T.U.L.P.S. assegna all’Autorità di polizia un’ampia potestà di riesame delle determinazioni in precedenza adottate nel caso in cui sopraggiungano o vengano a evidenziarsi circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione (cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 gennaio 2007 n. 107);

– la valutazione di chi "non dà affidamento di non abusare della armi" è affidata all’Autorità amministrativa, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2006 n. 2576); è una valutazione di merito ad ampio spettro che dà prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quella del privato che aspira al porto dell’arma da fuoco, tanto più nei casi in cui essa sia destinata ad attività di diporto e/o sportiva, (cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 gennaio 2007 n. 107).,

6. – Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni e sulla base dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, può pertanto ritenersi legittimo il diniego motivato (come nella fattispecie) con riferimento alla circostanza che il ricorrente, per il suo comportamento così come risultante dalle semplici denunce all’autorità giudiziaria, non dà affidamento di non abusare dell’autorizzazione richiesta e delle armi.

7. – Il ricorso va dunque respinto.

Peraltro, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.