Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2011, n. 5087 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 20/1/06 la Corte d’Appello di Roma – sezione lavoro rigettò l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza emessa il 20/2/03 dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato con I.E. in relazione al periodo 13/6/01 – 30/9/01 ed accertata la permanenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 13/6/01, con condanna della convenuta al ripristino dello stesso ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore sin dal 6/12/01.

La Corte di merito pervenne a tale decisione dopo aver rilevato che l’appellante società non aveva fornito la prova della sussistenza delle esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione e di sostituzione del personale assente per ferie nel periodo giugno-settembre, condizioni, queste, necessarie, ai sensi della contrattazione collettiva, per l’adozione del contratto a termine.

La Corte capitolina rilevò, altresì, che l’apposizione del termine doveva ritenersi illegittima anche in considerazione del fatto che il contratto in tal senso concluso era stato stipulato in epoca successiva alla data del 30/4/98, fissata da ultimo dalla contrattazione collettiva per l’adozione di tale tipologia contrattuale, per cui sussistevano tutti i presupposti per la conferma della decisione gravata, a nulla rilevando che il primo giudice fosse incorso nella violazione dell’arTi. 112 c.p.c., nel rilevare il superamento della clausola di contingentamento mai dedotto dalle parti, atteso che quest’ultima questione doveva ritenersi, comunque, superata alla luce della riscontrata sussistenza degli altri motivi di nullità sopra illustrati. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane affidando l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso I.E. il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, rilevando che la Corte d’appello era incorsa in errore nel ritenere che l’accertamento del superamento della clausola di contingentamento fosse stato eseguito dal primo giudice in violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che tale questione era stata, invece, regolarmente dedotta col ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

La società Poste Italiane spa resiste con controricorso al ricorso incidentale spiegato da I.E..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Coi due motivi di censura, tra loro connessi e come tali trattabili congiuntamente, la società denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c. n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’ art. 1362 c.c., e segg..

In particolare, la ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta necessità che l’apposizione del termine fosse sempre giustificata da una esigenza temporanea, concreta e, comunque, obiettiva, concretamente riferibile alla singola assunzione e a tal fine richiama il diverso orientamento di questa Corte suprema, espresso attraverso le decisioni n. 9245 e 9246 del 20 aprile 2006, confermate da altre successive, secondo i quale l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, prescinde dalla necessità di individuare un collegamento fra singoli contratti ed esigenze aziendali, posto che l’accertamento del nesso di causalità va condotto unicamente nell’ambito della previsione collettiva rappresentante di per sè una idonea garanzia delle esigenze dei lavoratori.

Infine, la ricorrente ha contestato la decisione impugnata anche per la parte in cui ha ritenuto indispensabile, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine al contratto, l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito nel periodo feriale e la prova rigorosa della correlazione tra l’esigenza posta a base del contratto e quella dell’assunzione del singolo lavoratore. A tal riguardo, la società postale ha richiamato l’orientamento di questa Corte per effetto del quale si è ritenuto che per la legittimità dell’assunzione a termine non era affatto richiesto che il lavoratore fosse assunto per la sostituzione di un dipendente nominativamente indicato e che venisse indicata la causa specifica della sostituzione, essendo, invece, sufficiente che l’assunzione fosse avvenuta in un periodo di tempo indicato dal contratto come quello durante il quale si godono solitamente le ferie.

Col ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di quello principale, il lavoratore rileva che la Corte d’appello era incorsa in errore nel ritenere che l’accertamento del superamento della clausola di contingentamento fosse stato eseguito dal primo giudice in violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che tale questione era stata, invece, regolarmente dedotta col ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

Osserva la Corte che i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti.

Anzitutto, per quel che concerne il ricorso principale si rileva che lo stesso è fondato in conformità con l’indirizzo costantemente dettato da questa Corte in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 338 del 2001).

In particolare questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convenuto con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello (circa la definizione "in termini assolutamente generali" della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/3/2008 n. 6988).

Parimenti, poi, va accolta la censura rivolta contro la affermazione della nullità del termine in relazione alla seconda causale, riguardante la "concomitanza di assenze per ferie".

Sul punto, premesso che "l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso" (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396), con riferimento a tale seconda causale, in particolare già Cass. 13-6-2005 n. 12632 ha affermato che "in materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati regolata dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e non dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, la mancata indicazione del nominativo del lavoratore sostituito non comporta alcuna nullità del contratto per difetto di forma nè la conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, non essendo la nullità per difetto di forma prevista dalla legge applicabile al rapporto "ad substantiam", stante il principio di tassatività della forma vigente nel nostro ordinamento".

Nel contempo, più in generale, si è consolidato l’indirizzo secondo cui la L. n. 56 del 1987, art. 23, "che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", (v. fra le altre Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In specie, poi, questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie simile a quella in esame (anche se con riferimento alla analoga precedente previsione collettiva ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, relativa alla "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva. In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, ponendosi in contrasto col principio di diritto della "delega in bianco" enunciato dalle Sezioni Unite.

Altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, sempre con riferimento alla precedente analoga previsione collettiva) hanno confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Tale orientamento va confermato anche con riferimento alla nuova previsione collettiva contenuta nell’art. 25 del ccnl del 2001 (che, del resto, parimenti non prevede alcun obbligo di indicazione nel contratto individuale del nominativo del dipendente da sostituire).

La tesi interpretativa accolta nell’impugnata sentenza, infatti, si muove pur sempre nella (erronea) prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962 (v. fra le altre Cass. 12-3-2008 n. 6658).

Anche il ricorso incidentale è fondato.

Infatti, ha ragione il lavoratore a dolersi della erroneità della decisione della Corte d’appello di ritenere che il primo giudice aveva violato il precetto di cui all’art. 112 c.p.c., nel momento in cui accertava che la società non aveva dimostrato il rispetto della clausola di contingentamento.

Invero, col ricorso incidentale si fa giustamente osservare che a pagina 16 del ricorso di primo grado era stata prospettata la questione della violazione della clausola di contingentamento e che era stata sollevata la relativa contestazione, riprodotta anche in appello, in ordine alla mancata dimostrazione, da parte della società Poste italiane spa, del rispetto delle percentuali dei lavoratori da assumere sia a livello regionale che nazionale, così come previste dalla fonte collettiva; ciò è tanto vero che vengono riportate per esteso le espressioni adoperate in prime cure nell’atto introduttivo. Tra l’altro, la frase adoperata nel ricorso di primo grado è riportata pure dalla difesa delle Poste a pagina 5 del proprio controricorso, seppure al fine di screditarne il valore agli effetti della verifica della sussistenza della contestazione, tanto che la società si spinge al punto di affermare che l’osservanza della clausola di contingentamento poteva desumersi anche dalla mancanza di qualsiasi contestazione da parte delle organizzazioni sindacali, per cui è fuor di dubbio che sul punto si era formato il contraddittorio e ciò esclude che il primo giudice avesse violato il precetto di cui all’art. 112 c.p.c., incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Pertanto, ritenuto che le ragioni per le quali la apposizione del termine ai contratti in esame è stata ritenuta illegittima, sono basate su una violazione di legge che ha altresì comportato una interpretazione errata della norma collettiva "de qua", e considerato, altresì, che è altrettanto erronea la omessa disamina della eccepita violazione della clausola di contingentamento, omissione non giustificata dall’erroneo convincimento che sul punto il primo giudice si fosse pronunziato in violazione del divieto di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c., la sentenza va cassata, con rinvio del giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che pronunzierà anche sulle spese.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi li accoglie e cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che pronunzierà anche sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6226 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

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ha chiesto dichiararsi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe, il Gip del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.M., inviato della trasmissione satirica Striscia la Notizia dell’emittente televisiva Canale 5, indagato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ordinando la restituzione degli atti al P.M. All’uopo, riteneva che, pur risultando ammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa P.G., legale rappresentante della C.S.A. s.a.s., la richiesta di archiviazione del PM avrebbe dovuto essere accolta, giacchè erano condivisibili le ragioni addotte a fondamento. In particolare, risultava in atti che l’inviato M., pur fornendo un quadro critico e negativo del P., non aveva trasmodato i canoni usuali utilizzati dalla trasmissione televisiva. Invero, sì erano verificati fatti che avevano dato origine a numerosi procedimenti penali a carico del P. ed a numerose denunce per truffa, delineando la personalità di un soggetto con un passato, come evidenziato dal P.M., non certo cristallino, tenuto conto delle numerose condanne per truffa (o comunque per reati contro il patrimonio) a suo carico.

Concludeva, quindi, nel senso che il contenuto dei servizi televisivi in questione rientravano in un legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica.

Avverso tale provvedimento, il difensore della persona offesa, munita di procura speciale, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione della legge penale, sul riflesso anche della violazione del diritto di difesa a seguito della procedura adottata; ed inoltre, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Si duole, in particolare, che dalla proposta denuncia-querela risultava che persona offesa fosse esso istante non solo come persona fisica, ma anche nella qualità di legale rappresentante della società C.S.A., pur essa offesa dal servizio televisivo mandato in onda in due distinte occasioni; e, nonostante questo, la detta società non aveva avuto notizia della richiesta di archiviazione, dopo che il GIP, già in precedenza investito di analoga richiesta, aveva disposto le indagini richieste dall’opponente, in esito alle quali il PM aveva rinnovato l’istanza di archiviazione. Lamenta, inoltre, che, con motivazione contraddittoria ed illogica, sia stata riconosciuta l’esimente del diritto di cronaca e di critica operando un’approfondita valutazione di merito non consentita nella procedura de plano.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

E’ ben noto, infatti, che, a mente dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice può procedere senz’altro ad archiviazione, pur in presenza di opposizione della persona offesa, solo nel caso in cui la stessa sia inammissibile o la notizia di reato sia infondata. Ai sensi del citato articolo, comma 1, l’opposizione deve indicare, a pena d’inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova. Una pacifica lettura giurisprudenziale della norma in questione ha esteso il giudizio d’inammissibilità anche al riscontro della non pertinenza o superfluità dei supplementi investigativi richiesti, ma la delibazione d’inammissibilità – che il dettato normativo ancora solo alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione richiesta e degli elementi di prova – non può spingersi sino a valutazioni anticipate di merito ovvero ad astratte prognosi di fondatezza da parte del Giudice (Cass. Sez. Un. 14.2.1996, n. 2, rv. 204133).

Se così fosse, verrebbe, ingiustificatamente, vulnerato il diritto della persona offesa al contraddittorio, previa fissazione dell’udienza camerale a norma dell’art. 410 c.p.p., comma 3.

Orbene, nel caso di specie, il contraddittorio è stato negato sulla base di motivazione affatto generica e di un anticipato apprezzamento prognostico di mera inconferenza delle richieste difensive volte a dimostrare che il servizio televisivo aveva reso una rappresentazione distorta dei fatti, pervenendo in tal guisa ad anticipato riconoscimento dell’esimente del diritto di cronaca e di critica.

La mancata fissazione di apposita udienza camerale si traduce, allora, in causa di nullità dell’impugnato decreto di archiviazione, in via di interpretazione estensiva dell’art. 409 c.p.p., comma 6, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di intervento della stessa persona offesa nel relativo procedimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2,4.7.2003, n. 46274, Prochilo, rv.

226975).

2. – Per quanto precede, l’impugnato decreto deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni nei termini espressi in dispositivo, affinchè si proceda ad udienza camerale.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-02-2011, n. 1847 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per ottenere l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe (circ. MIUR n. 38 del 2/4/2009 con la quale è stata trasmessa la bozza del Decreto Interministeriale relativo alla determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2009/2010(.

Con atto contenente motivi aggiunti sono stati impugnati, oltre ai suindicati, anche gli atti applicativi adottati dagli Uffici Scolastici Regionali del Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia.

Con sentenza n.11245/09 sono stati respinti tutti i motivi di ricorso (e motivi aggiunti) ad eccezione del profilo indicato nella stessa sentenza in riferimento al quale sono stati disposti incombenti istruttori venendo ordinate al Ministero della Istruzione la effettuazione di una compiuta relazione sull’argomento ed altresì rinviata la trattazione dello stesso residuo profilo di gravame alla odierna pubblica udienza.

La impugnativa torna all’esame dell’attuale Collegio per la definizione della cennata residua questione.

Vertendo la impugnativa anche nella parte per la quale sono stati disposti incombenti istruttori, su "schemi" ovvero "bozze" di decreti trasmessi agli Uffici Scolastici Regionali con la circ. n. 38/2009 (ai sensi delle cui disposizioni erano stati adottati atti applicativi da parte di alcuni Uffici Scolastici Provinciali) va tuttavia osservato che nelle more della completa definizione del ricorso di cui trattasi sono stati adottati, dopo i suindicati atti prodromici, i provvedimenti a carattere totalmente definitivo (Decreto Interministeriale n. 62 del 6/7/2009).

Per tale ragione deve ritenersi venuto meno l’interesse degli attuali ricorrenti alla emissione di una pronuncia da parte di questo Tribunale che definisca il ricorso anche nella residua parte per la cui risoluzione erano stati disposti incombenti istruttori.

In relazione alla presente fase del giudizio si ritiene disporre la compensazione delle spese tra le parti sussistendo motivi che la giustificano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe, nella parte residuale della sentenza n. 11245/09 di questa Sezione che ha già parzialmente definito lo stesso ricorso.

Spese compensate per quanto allo stesso giudizio residuale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11822 Rovina e difetti dell’immobile

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel febbraio 1986 S.C.;

M.G.; G. e I.F.; D.M. S.; B.G. e F.N., convennero innanzi al Tribunale di Catania L. ed T.A., costruttori e venditori agli attori di appartamenti e garages siti in un fabbricato in (OMISSIS), per sentirli condannare all’esecuzione delle riparazioni necessarie o al pagamento dell’onere economico corrispondente, per eliminare i vizi – fessurazioni varie ed infiltrazioni d’acqua nei locali interrati- che si erano manifestati inizialmente nel primo semestre 1983 e che sarebbero rientrate nella garanzia di cui all’art. 1669 cod. civ. I convenuti, oltre ad eccepire la decadenza e la prescrizione dell’azione, negarono che i difetti riscontrati fossero attribuibili alla cattiva esecuzione dell’opera quanto piuttosto all’attivazione di una delle tante linee di faglia che avevano attraversato nel 1983 i territori attorno alle pendici dell’Etna.

Il Tribunale, dopo aver fatto eseguire una complessa consulenza tecnica, condannò i convenuti ad eseguire le opere indicate negli elaborati dei periti.

Proposero appello A.; An.; M.T.; T. G. nonchè C.L.; gli originari attori si costituirono, proponendo gravame incidentale per ottenere la condanna al risarcimento dei danni. La Corte distrettuale di Catania, dopo aver fatto eseguire una consulenza collegiale in merito all’eziologia degli ammaloramenti, nel frattempo aggravatisi – di tal che il sindaco di (OMISSIS) aveva disposto l’evacuazione dell’intero fabbricato e la sua messa in sicurezza- pronunziando sentenza non definitiva n. 450/2005, respinse l’appello principale e quello incidentale, – quest’ultimo limitatamente alla richiesta di liquidazione dei danni morali – ma riformò parzialmente la sentenza del Tribunale disponendo che gli appellanti – visto lo stato dei luoghi che aveva reso non più adeguata la condanna ad un facere meramente emendativo – rifacessero l’intero fabbricato, compresi i corpi comuni che di esso facevano parte, con caratteristiche di tipologia costruttiva e rifiniture pari a quelle esistenti. La Corte catanese dispose altresì la prosecuzione della causa per l’istruttoria sul risarcimento dei danni patrimoniali.

Il giudice dell’appello pervenne a tale statuizione ponendo a base del proprio ragionamento le seguenti proposizioni:

1 – doveva dirsi tempestiva la denunzia dei vizi in quanto, pur se gli abitanti della palazzina, sin dal 1983 avevano avvisato i T. del manifestarsi delle cavillature alle strutture, solo nel corso del giudizio (soprattutto di secondo grado, per effetto della CTU collegiale, con la partecipazione di un geologo) avevano avuto contezza della gravità del dissesto statico dell’edificio;

2 – l’ammaloramento delle strutture era derivato da errori progettuali e costruttivi e dall’inosservanza delle norme tecniche all’epoca vigenti e non già da fenomeni latu sensu tellurici.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i citati T. – C., sulla base di un unico motivo; si sono costituiti i controricorrenti indicati in epigrafe, proponendo ricorso incidentale; a loro volta i primi hanno depositato memorie ed hanno spiegato controricorso a detto ricorso incidentale.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti à sensi dell’art. 335 c.p.c..

1 – I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e comunque, in subordine, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame nel respingere la riproposta eccezione di decadenza e di prescrizione dell’azione ex art. 1669 cod. civ., assumendo che dalla stessa narrativa di fatto contenuta nell’atto di citazione sarebbe emerso che sin da due anni prima dell’iniziativa giudiziaria si sarebbero manifestati gravissimi vizi costruttivi che avrebbero determinato già allora, la probabile rovina dell’edificio e, sotto diverso profilo, che non sarebbe stata comunque fornita alcuna prova – che incombeva sugli allora attori- del momento in cui gli stessi difetti fossero divenuti evidenti; criticano di conseguenza i ricorrenti le argomentazioni della Corte catanese – e gli accertamenti tecnici sui quali esse si sarebbero basate- poste a base della decisione di ritenere tempestivo l’esercizio dell’azione.

2 – Il motivo è infondato.

2/a – Quanto al denunziato vizio di violazione di legge, questa Corte non vede motivo di derogare dall’ormai consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale il vizio in esame " consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultante di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultante di causa (Cass. 15499/04, 16312/05, 10127/06e4178/07) (così Cass. 7394/2010).

2/b – Nel concreto i ricorrenti non denunziano che il giudice dell’appello abbia mal interpretato la portata precettiva – in ordine alla decorrenza dei termini per la decadenza e la prescrizione dell’azione- della norma da applicare al caso concreto – che anzi stigmatizzano la contraddizione logica tra il corretto richiamo ai principi regolatori in materia di responsabilità per rovina di edifici ex art. 1669 cod. civ. e la soluzione adottata nel caso concreto: cfr. fol. 39 del ricorso)- ma si dolgono che li abbia mal applicati alla fattispecie, che, a loro giudizio, avrebbe dovuto essere apprezzata diversamente: più specificamente sul punto i ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale, nell’identificare il dies a quo del termine annuale della denunzia dei vizi, sarebbe incorsa in un’erronea interprelazione del disposto dell’art. 1669 cod. civ., laddove aveva ritenuto necessario che fosse acquisita una sufficiente certezza delle cause tecniche specifiche del difetto di costruzione o dei gravi difetti lamentati, mentre sarebbe jus receptum che il termine in questione decorre sono allorquando l’acquirente abbia un apprezzabile grado di conoscenza dell’obiettiva gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

2/c – Quanto a questo secondo profilo va detto che la Corte distrettuale ha statuito, con motivazione congrua e non contraddittoria tra le varie proposizioni in cui si è articolato il proprio argomentare, che per la natura stessa delle lesioni strutturali e la controversa eziologia delle medesime – che formò oggetto di acceso dibattito tecnico durante i due gradi del giudizio di merito – gli attuali contro ricorrenti non potevano pervenire, prima dell’accertamento tecnico compiuto nel giudizio, ad un sufficiente grado di certezza in merito alla effettiva entità dei danni e della loro eziologia: del resto la stessa linea difensiva sin dall’origine – vale a dire ben prima dell’inizio del giudizio – adottata dai T. era proprio nel senso di suggerire una serie causale – derivante dai movimenti di faglia che si erano manifestati nel 1983 alle pendici dell’Etna – teoricamente compatibile – rispettate che fossero state le regole tecniche nella costruzione, circostanza questa analiticamente esaminata e positivamente esclusa dalla Corte d’Appello – con un esonero da responsabilità ex art. 1669 cod. civ..

3 – Ne deriva, da un lato, la corretta applicazione da parte della Corte catanese del principio secondo il quale la conoscenza della quale si controverte "deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di relazioni peritali effettuate; l’accertamento relativo, involgendo un appressamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto?" ( cosi Cass. 2460/2008); dall’altro, più in generale, l’invocabilità dell’ulteriore principio, anch’esso consolidato nell’interpretazione di questa Corte, secondo il quale: "Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione…, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte…, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. (così Cass. 10.657/2010, cui adde: Cass. 18.119/2008; Cass. 7972/2007; Cass. 15.489/2007).

4 – Va infine sottolineato che il mezzo in esame, nella parte in cui intende ricavare, dalla lettura dell’originario atto di citazione e della comparsa di costituzione in appello avversaria, degli elementi di valutazione circa la conoscenza dei gravi difetti dell’opera, difetterebbe anche di autosufficienza dal momento che i ricorrenti avrebbero dovuto riportare per intero il contenuto dei detti atti difensivi al fine di mettere in grado la Corte di effettuare una compiuta delibazione in merito.

5 – Lamentano i ricorrenti incidentali , con il primo motivo, che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 189 c.p.c., per aver ritenuto tardiva – rispetto alle conclusioni contenute nella citazione innanzi al Tribunale – la domanda di risarcimento dei danni morali, mentre la stessa era stata precisata sia nell’immediatezza del deposito della CTU innanzi al giudice onorario aggregato del Tribunale di Catania e comunque riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; deducono altresì, in via di subordine, la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, atteso che il giudice dell’appello non avrebbe valutato la domanda risarcitoria come riferentesi ai danni manifestati, quanto meno, dopo la pronunzia di 1 grado, atteso che solo a seguito della CTU sarebbe risultata evidente la condotta penalmente rilevante dei ricorrenti nel violare molteplici regole tecniche costruttive.

5/a – Il ricorso non è fondato in quanto dalla lettura delle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, in cui analiticamente gli attuali ricorrenti incidentali descrissero le loro richieste ("condannare gli appellanti in via principale a rifondere ai concludenti il danno scaturente dalla sito (leggasi, verosimilmente, dalla collocazione in sito: n.d.e.) di altri immobili, o dal mancato guadagno, dalla data di ordinanza sindacale di sgombero, all’effettivo soddisfo, nella misura indicata dai prezzi di affitto dei contratti locativi depositati; condannare gli appellanti alla riflessione (rectius: rifusione: n.d.e.) delle spese di consulenza tecnica… ") risulta che fossero state formulate domande relative al risarcimento del danno morale (nè per il passato nè per quello che, si sarebbe concretizzato tra la pronunzia di primo grado e la proposizione dell’appello).

6 – Il rigetto di entrambi i ricorsi consente di compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese.

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