Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14044 Accertamento

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Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica iva per l’anno 1991, emesso dall’Agenzia, in base alle risultanze di p.v.c. della G.d.F., sul presupposto della continuazione, da parte sua, dell’attività di commercio d’arte, in precedenza, dichiarata cessata.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso e annullò l’accertamento, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, deducendo difetto assoluto di motivazione e, comunque, violazione di legge e vizio di motivazione.

Con ordinanza ex art. 375 c.p.c. n. 15718/08, nella contumacia dell’intimato, il ricorso per cassazione fu, tuttavia, dichiarato inammissibile, in aderenza ai principi affermati da Cass. 627/08, per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata di relativa notifica a mezzo posta.

Contro tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.. Assunto di aver provveduto al rituale deposito in giudizio degli atti relativi alla notificazione del ricorso per cassazione, l’Agenzia ha, in particolare, riscontrato i presupposti della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., e art. 395, n. 4 nel fatto che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di notifica, si fondava sul mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica a mezzo posta, che, invece, era stato ritualmente versato in atti.

Il contribuente non si è costituito.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., nella camera di consiglio dell’8.7.2010, il ricorso per revocazione, ritenuto ammissibile, è stato rinviato in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 21784/10.
Motivi della decisione

Attesi gli offerti riscontri documentali (nota di deposito 20.3.08 ed allegati avvisi di ricevimento di plico contenente il ricorso per cassazione notificato in raccomandazione), il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate si rivela (oltre che ammissibile, come già rilevato con ordinanza interlocutoria 21784/10) fondato.

Risulta, infatti, comprovata in atti l’avvenuta tempestiva produzione, nel giudizio per cassazione, della documentazione relativa alla notifica del correlativo ricorso; produzione si rivela, pertanto, trascurata dal precedente collegio per evidente errore di percezione (con ogni probabilità determinato dal tardivo inserimento della produzione medesima nel pertinente fascicolo di causa).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone, quindi, la revoca, in via rescindente, dell’impugnata ordinanza di questa Corte 15718/08.

In via rescissoria, occorre accogliere il ricorso per cassazione promosso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 54/5/04, depositata l’1.2.1005.

Al riguardo, va, preliminarmente, rilevato che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate risulta correttamente notificato all’intimato nel domicilio eletto per il giudizio di secondo grado, con plico postale ricevuto di portiere.

Posto che il nucleo essenziale della motivazione della decisione di appello, si esaurisce nelle seguenti battute "..L’appello … appare privo di motivi specifici di impugnazione … va ribadito nel presente contesto che l’accertamento si fonda su insufficienti presunzioni ed ha invertito, per l’effetto, l’onere della prova..", deve, poi, rilevarsi la fondatezza del primo motivo di ricorso per cassazione dell’Agenzia, teso a far rilevare la nullità dell’impugnata per difetto assoluto di motivazione.

Invero (così come, del resto, sostenuto dal P.G. con l’originaria richiesta ex art. 375 c.p.c.) mentre l’appello si rivela pienamente rispondente ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, le conclusioni del giudice di appello (sopra testualmente riportate) risultano espresse in termini del tutto tautologici ed apodittici e, quindi, assolutamente inidonei all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi (cfr. Cass. 871/09, 19041/08, 16762/06).

L’accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione comporta l’assorbimento degli altri.
P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, revoca l’ordinanza di questa Corte n. 15718/08. Accoglie il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia medesima avverso la sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 54/5/04; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 2389 Carenza di interesse sopravvenuta

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ieri e Marchese, su delega dell’avv. Agnello;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna n.rg. 1342 del 2009 l’ odierna appellata S. U. S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Questura di Rimini, con il quale era stata respinta la istanza volta ad ottenere il rilascio della autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "per esercitare la attività di intermediazione priva di autonomia e rischio economico relativa ad eventi sportivi in locali posti in Rimini….".

Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n.5584 del 14.6.2010, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di rigetto.

Il Ministero dell’interno, con atto di appello del 30.12.2010, ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tar.

Con nota del 28.2.2011, a firma del avv. Daniela Agnello, la S. U. ha dichiarato di trovarsi in stato di liquidazione e di avere cessato definitivamente l’attività e che pertanto allo stato non ha più interesse alla decisione in ordine al ricorso giurisdizionale a suo tempo proposto ed alla sentenza appellata.

La sezione non può che dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse, unitamente al ricorso proposto in primo grado ed alla relativa sentenza.

Spese ed onorari compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 05-05-2011, n. 17665 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22 giugno 2009 la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione assunta dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Savona in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto R.A. responsabile del delitto di lesione volontaria gravissima in danno di G.L.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Secondo l’assunto accusatorio, recepito dal giudice di merito, il R. aveva consumato ripetuti e plurimi rapporti sessuali con la G. senza alcuna precauzione, pur sapendosi sieropositivo, così cagionandole il contagio della malattia da virus HIV, certamente o probabilmente insanabile.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo, articolato in più censure, il ricorrente contrasta la linea argomentativa che ha indotto la Corte di merito a ritenere provato il nesso di causalità fra i rapporti sessuali intercorsi e l’infezione riportata dalla G.; lamenta, in particolare, che nella motivazione non abbiano trovato risposta le argomentazioni da lui svolte in ordine all’attendibilità della persona offesa, alla quantità dei rapporti fisici, all’errata sovrapposizione temporale della relazione sessuale al periodo intercorrente fra i controlli clinici sulla G..

Col secondo motivo impugna la qualificazione dell’elemento psicologico come dolo eventuale, prospettando la configurabilità dell’ipotesi colposa.

Col terzo motivo contrasta il giudizio di subvalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) il termine per impugnare è di trenta giorni nel caso previsto dall’art. 544 c.p.p., comma 2 (che prescrive la redazione,della sentenza non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia). L’ipotesi in questione – che si differenzia da quella contemplata dal comma 3 dello stesso articolo, in cui è previsto che nel dispositivo letto in udienza possa essere indicato un termine più ampio per la stesura della motivazione (nel qual caso il termine per impugnare ascende a 45 giorni) – ricorre anche qualora, come nella fattispecie, il termine di quindici giorni non sia rispettato in linea di fatto; in tal caso, invero, si rende operante l’obbligo di notificare l’avviso di deposito al pubblico ministero e alle parti private ( art. 543 c.p.p., comma 2); e da tale notifica decorre il termine per impugnare, che rimane comunque fermo nella sua durata di trenta giorni (Cass. 8 aprile 2010 n. 16825; Cass. 8 luglio 2008 n. 36549;

Cass. 21 ottobre 2003 n. 1253/04).

Nel caso di cui ci si occupa la Corte d’Appello di Genova, non avendo stabilito nel dispositivo un termine diverso da quello di legge, comunque non rispettato, ha provveduto al deposito della sentenza il giorno 31 luglio 2009; e l’avviso di deposito è stato notificato all’imputato il 24 settembre 2009 (con estratto contumaciale ai sensi dell’art. 548 c.p.p., comma 3) e al suo difensore in pari data; deve concludersi che, per entrambi, la data ultima per il deposito del ricorso per cassazione era quella del 24 ottobre 2009. Ne deriva la tardività del gravame, attivato soltanto il giorno 9 novembre 2009.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 1.600,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 1.600,00 oltre accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-09-2011, n. 19785

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dalla roggia Frata Ospedaletta attingono acqua tanto il terreno dell’attore F.P. che il terreno del convenuto V.G., siti in (OMISSIS).

Il F. agiva nel gennaio 2000, lamentando che nell’estate 1998 il V. aveva tombinato un tratto del canale lungo il confine della sua proprietà, con tubi di diametro insufficiente e apponendo una griglia di ferro.

Il tribunale di Lodi rigettava la domanda volta all’adeguamento della condotti, domanda che veniva accolta dalla Corte d’appello di Milano il 26 novembre 2008.

V. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 gennaio 2010, con unico motivo.

F. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso il V. denuncia vizi di motivazione della sentenza "su un fatto controverso decisivo per il giudizio".

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, giacchè il nuovo rito, che abroga l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (Cass. 26364/09). Esso è inammissibile.

Si rileva infatti la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Nella disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Nella specie tale chiara e sintetica indicazione è del tutto mancata.

Inoltre la critica svolta in ricorso, come prontamente rilevato dal resistente, si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.

I vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6064/08; 18709/07).

Infine il motivo è viziato sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè non riporta le risultanze che asserisce essere decisive e non valutate o insufficientemente considerate.

Vi si legge infatti che sarebbe stato trascurato l’esame della consulenza tecnica acquisita in primo grado e si fa riferimento a deposizioni testimoniali non adeguatamente considerate e a "documenti prodotti da controparte", che si assume non adeguatamente valutati.

Viene però omessa la trascrizione testuale e integrale di tali risultanze o almeno di tutte le parti salienti (perchè non utilizzate dalla Corte, o ignorate, o per qualche verso da valorizzare).

Il ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla specifica domanda, formulata in sede di appello, di restituzione delle somme pagate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile, perchè non si conclude con il quesito di diritto, indispensabile in relazione alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4.

Discende da quanto esposto, ai sensi degli artt. 366 e 366 bis c.p.c., la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Stante la maggiore incidenza, sul merito della controversia, delle questioni poste dal ricorso principale, rispetto alla mera omissione di pronuncia in ordine al recupero delle spese di lite domandato in via incidentale, si giustifica la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, di legge.

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