Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-06-2011, n. 22499 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gup del Tribunale di Massa, con ordinanza 1/4/2010, all’esito dell’udienza preliminare celebrata a carico di B.E. ed altri, imputati del delitto di cui all’art. 372 cod. pen., rilevate la genericità e la scarsa chiarezza del capo d’imputazione, restituiva gli atti al P.M. perchè provvedesse a meglio specificare l’ipotesi accusatoria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, deducendo l’abnormità del provvedimento adottato dal Gup, che non avrebbe dovuto restituire gli atti alla Procura, determinando cosi un’indebita regressione del procedimento, ma consentire al P.M. di udienza di precisare, in quella sede, il capo d’imputazione.

3. Il ricorso è fondato.

Ed invero, le Sezioni Unite hanno affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poichè, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio di abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 1/2/2008, imp. Battistella).

Nel caso in esame, il Gup, a conclusione dell’udienza preliminare, ritenuta la genericità del capo d’imputazione, si è limitato e restituire gli atti al P.M., senza porlo nella condizione di provvedere eventualmente in udienza alla relativa integrazione.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Massa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Massa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22987 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

R.S. e D.R.D., quali eredi di Z.F., hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 22 giugno 2009, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha rigettato, in quanto prescritta, la domanda di equa riparazione proposta iure hereditatis, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dalla dante causa davanti alla Corte di conti con ricorso del 30 dicembre 1969 e definito con sentenza del 12 maggio 2008, dopo che la menzionata de cuius era deceduta il (OMISSIS).

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con un unico motivo i ricorrenti censurano l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Milano.

Il ricorso proposto dal D.R. è inammissibile, in quanto nel giudizio di merito egli ha agito in proprio e non quale erede della Z. e la sua domanda è stata rigettata per essere rimasta esclusa la violazione del termine ragionevole di durata del processo nel periodo compreso tra la data di riassunzione del giudizio presupposto (21 marzo 2007) e quella di pronuncia della sentenza (12 maggio 2008) e non per intervenuta prescrizione del diritto. Nulla deve disporsi in ordine alle spese relativamente al rapporto processuale tra il D.R. e il Ministero intimato, non avendo quest’ultimo svolto difese.

Il ricorso della R. è invece fondato.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478).

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2).

Al riguardo va preliminarmente disattesa la tesi esposta dal Pubblico Ministero, secondo il quale nella specie andrebbe esclusa la sussistenza del danno non patrimoniale, avendo la ricorrente riassunto in proprio il giudizio a distanza di molti anni, così dimostrando disinteresse all’esito del giudizio stesso e mancanza di patema d’animo per il protrarsi della sua durata. Infatti nel caso di specie la ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione esclusivamente nella sua qualità di erede, facendo così valere il diritto già maturato in capo alla de cuius e non il diritto proprio conseguente alla riassunzione del giudizio da parte sua, potendo semmai tale non sollecita riassunzione incidere sulla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo. Quanto alla decisione nel merito – premesso che il periodo da prendere in considerazione per verificare l’eventuale violazione del termine ragionevole di durata del giudizio presupposto di cui trattasi decorre solo dall’1 agosto 1973 (Cass. 2006/14286; 2010/15778) e che la de cuius della ricorrente è deceduta il (OMISSIS) – la durata complessiva del giudizio presupposto va stabilita in venti anni e quattro mesi, con conseguente superamento nella misura di diciassette anni e quattro mesi del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione.

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres e. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo. in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, avendo la R. riassunto il giudizio presupposto solo il 21 marzo 2007, alla ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 10.170,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente R.S., dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da D.R.D..

Accoglie il ricorso proposto da R.S.. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 10.170,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente R.S. delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore della R. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, dichiaratisi antistatari.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 07-07-2011, n. 26625

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Svolgimento del processo

G.N. è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 16/7/2010 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, perchè gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso e di estorsione pluriaggravati.

Secondo le prospettazioni accusatorie l’indagato si sarebbe associato a numerosi altri indagati, "con il ruolo di direzione ed organizzazione della locale di Oliveta (che con molte decine di altre locali e società, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" costituiscono l’associazione mafiosa denominata "ndrangheta") e con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie ed altresì impartendo le direttive agli associati". Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Reggio Calabria investito dell’istanza di riesame, con ordinanza depositata il 30/9/2010 che ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse del G..

Nella motivazione dell’ordinanza, dopo una ampia premessa a carattere generale, relativa alla ricostruzione storico-giudiziaria della associazione criminale denominata ‘ndrangheta, ed un espresso rinvio, quanto alla specifica imputazione contestata, agli elementi prospettati nella richiesta del P.M. ed alle motivazioni dell’ordinanza cautelare, il Tribunale ha ritenuto che a carico di G.N. sussistessero gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle imputazioni mossegli, valorizzando al riguardo una serie di conversazioni registrate in modalità ambientale a bordo dell’autovettura dell’indagato.

In particolare, i giudici del riesame, hanno sottolineato come dalle conversazioni intercettate si desumesse chiaramente l’esistenza di una struttura di vertice denominata "Provincia" e come le medesime chiarissero modalità di costituzione, competenze e consistenza organica di siffatta struttura e di quelle sotto-ordinate. Siffatto materiale probatorio, ad avviso del Tribunale, doveva altresì ritenersi utile e decisivo per la valutazione della posizione individuale del G., risolvendosi esso in una prova di natura confessoria essendo il G. diretto interlocutore delle conversazioni e fonte inesauribile di informazioni sulla vita dell’associazione criminosa e sulla partecipazione ad essa del medesimo e di altri soggetti. Parimenti derivavano dalle intercettazioni gravi elementi di prova circa il secondo addebito rubricato sub lettera P). Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha affermato che andava richiamata la presunzione di legge non superata da alcun elemento in atti.

Avverso tale pronuncia del Tribunale ha proposto ricorso il difensore del G., prospettando un unico ed articolato motivo d’impugnazione a sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata. In esso si lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge ( art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 273 c.p.p. nonchè art. 416 bis c.p.) e per vizio di motivazione, per non avere il Tribunale ricercato elementi di riscontro nè effettuato verifiche in ordine: alla sussistenza del sodalizio, in particolare con riguardo alla locale di Oliveto che si assume essere diretta dall’indagato, al suo programma criminoso, al suo organigramma di vertice, nonchè in ordine al suo stesso carattere mafioso (oltre tutto essendo tale sodalizio sconosciuto nella storia criminale della Calabria).

Motivi della decisione

Il ricorso, priva di fondamento essendo l’unica censura sulla quale si fonda, deve essere rigettato.

La censura, che si appunta solo su una frazione logica della ipotesi accusatoria di cui al capo A) della rubrica, e che tralascia affatto di contestare le affermazioni di reità formulate con riguardo alla contestazione sub P) della stessa rubrica provvisoria, tenta di evidenziare la fragilità dell’intero impianto accusatorio, afferente la partecipazione attiva del G. al sodalizio reggino diretto dalla Provincia ed articolato in diecine di strutture locali, in ragione della pretesa scarsità di elementi afferenti la esistenza in fatto della locale di Oliveto e la preposizione ad essa dell’indagato (pag. 5 ord.).

Ma la censura appare affetta da una evidente incomprensione delle statuizioni che contesta e conseguentemente da una insuperabile genericità e carenza di autosufficienza.

Ed invero, se il ricorrente difensore avesse posto attenzione alle pagine 31 e 32 dell’ordinanza avrebbe compreso come, secondo l’ipotesi accusatoria condivisa dal Tribunale del Riesame, il ruolo del G. – quale prepotentemente evidenziato dalla enorme quantità di conversazioni captate – stava nella sua contestuale prestazione del ruolo di vertice della locale di Oliveto (che non si scorge sulla base di quali elementi dovesse ritenersi una frazione di….poche diecine di abitanti nella zona Sud di Reggio Calabria, come si afferma al pen.cpv. della pag. 2 del ricorso) e della funzione di elemento di collegamento con il mandamento di Rosarno diretto dagli Oppedisano.

Ad avviso del Tribunale – come emerge dalle pagine della lunga ordinanza in disamina – il G. esprimeva una autorità indiscussa tanto quale responsabile della articolazione della zona sud della città di Reggio Calabria quanto come capace e sagace mediatore nella composizione di problemi di esazione, di regolamentazione dei "confini", di efficace partecipe delle riunioni di direzione strategica nel Santuario della Madonna di Polsi. Non sarebbe stato pensabile, del resto, all’interno di un sistema di distribuzione piramidale del potere sul territorio della Provincia (ben sintetizzato dall’ordinanza alla pag. 28), che potesse interloquire a tutto campo, essere ascoltato e richiesto di interventi, un soggetto che non avesse, al contempo, da spendere l’autorità della direzione del segmento territoriale di propria competenza. Ebbene, il ricorso, lungi dal comprendere siffatta ipotesi accusatoria, e pertanto dall’accingersi a valutare se nel corpo dell’ordinanza essa avesse avuto plausibile espressione, quindi prendendo in esame quei passaggi eventualmente affetti da carenza di argomentazione a sostegno della riferita ipotesi accusatoria, si limita alla sopra sintetizzata astratta censura di mancata indicazione delle prove della esistenza "in vita" della locale di Oliveto, quasi che siffatte strutture di base del sodalizio mafioso in Calabria potessero avere una "certificazione" di esistenza, un atto costitutivo se non addirittura una regola di funzionamento che sarebbe spettato al giudice del merito portare ad emersione. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27092 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di domanda di rivendica di beni mobili acquisiti dal curatore del fallimento Master Group s.r.l., non accolta dal giudice delegato, L.C. proponeva opposizione L. Fall., ex art. 98, assumendo di aver stipulato un contratto di uso con la Master Group avente ad oggetto la disponibilità di un locale, e di essere quindi proprietaria di parte dei beni ivi rinvenuti.

Il Tribunale di Firenze adito rigettava la domanda della L., con decisione che veniva riformata dalla Corte di Appello, che in particolare rilevava: a) nel giudizio instaurato ai sensi della L. Fall., art. 103, trova applicazione la disciplina dettata in tema di opposizione di terzo all’esecuzione; b) l’applicabilità della detta disciplina presuppone tuttavia che la pretesa del terzo abbia ad oggetto beni mobili rinvenuti nella casa o nell’azienda del debitore;

c) le limitazioni probatorie che ne conseguono sono dunque condizionate alla verifica in ordine alla qualificazione dei luoghi ove i beni furono ritrovati come azienda del debitore; d) è onere quindi del fallimento, che invoca le limitazioni probatorie stabilite dall’art. 621 c.p.c., di provare i fatti che costituiscono il presupposto della relativa pretesa, e pertanto di dare dimostrazione dell’avvenuto rinvenimento dei beni in "un luogo proprio dell’azienda fallita"; e) nella specie la prova non era stata fornita, e comunque la natura domestica e non aziendale "della massima parte dei beni oggetto del giudizio" (in aggiunta alla "copiosa documentazione contabile prodotta dall’attuale appellante") avrebbe consentito alla rivendicante di avvalersi della presunzione di appartenenza prevista dal citato art. 621 c.p.c.; f) il contratto di comodato mobiliare prodotto aveva data certa anteriore al fallimento; g) risultava irrilevante la circostanza che parte dei beni rinvenuti nel locale in questione fossero di proprietà della Master Group. Avverso la sentenza il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, cui resisteva con controricorso la L..

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 18.11.2011.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il fallimento ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla L. Fall., artt. 103, 84, 87, 88 e art. 621 c.p.c., con riferimento all’affermato onere della curatela di dare dimostrazione del fatto che il locale in cui erano stati rinvenuti i beni inventariati dal fallimento facessero parte dell’azienda della fallita. Al contrario sarebbe stato onere della istante dimostrare che il rinvenimento dei beni oggetto di rivendica fosse avvenuto in locali estranei all’azienda della società fallita;

2) violazione della L. Fall., artt. 42, 45, 84, 87, 88, 103, artt. 2915, 2704 c.c., e vizio di motivazione poichè, contrariamente a quanto affermato, il contratto di diritto d’uso invocato dalla L. a sostegno della propria pretesa sarebbe privo di data certa;

3) violazione dell’art. 621 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 103, atteso che la deroga ai limiti della prova per presunzioni può operare soltanto in ragione dell’attività esercitata dal terzo o dal debitore, ma non anche in considerazione della natura (domestica o professionale) dei beni oggetto di rivendica;

4) vizio di motivazione, per il contrasto ravvisabile fra la mancanza di prova da parte dell’istante circa la proprietà dei beni rivendicati ed il rapporto di disponibilità del detentore sui detti beni e l’avvenuto accoglimento della domanda di rivendica, basata sull’applicabilità della meno rigorosa disciplina prevista dalla L. Fall., art. 103, per la restituzione di un bene appreso dal fallimento;

5) violazione degli artt. 619, 621 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 103, perchè, anche a voler qualificare la domanda come di restituzione anzichè di rivendica, il richiedente non avrebbe provato nè la consegna, nè l’esistenza del rapporto, nè l’obbligo di restituzione del comodatario;

6) violazione dell’art. 2704 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16, L. Fall., art. 103, per la mancata apposizione dell’annotazione dell’avvenuta registrazione sull’elenco dei beni allegato al contratto di comodato;

7) vizio di motivazione, per l’omessa considerazione delle fatture prodotte in giudizio, dalle quali sarebbe risultato che gran parte dei beni oggetto della rivendica erano stati acquistati dalla società poi dichiarata fallita;

8) vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale dato ragione dell’affermata maggiore affidabilità del contratto di comodato mobiliare depositato in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto a quello originariamente prodotto;

9) vizio di motivazione relativamente al preteso uso esclusivo del locale in questione da parte della L., e ciò in quanto: il contratto di comodato su cui è basata la detta affermazione sarebbe privo di data certa; alcuni dei beni custoditi nel locale sarebbero di proprietà della società fallita; il marito della L., che aveva la disponibilità del locale, pur non rivestendo più cariche sociali all’interno della Master Group, avrebbe continuato ad amministrare la società come amministratore di fatto;

10) violazione degli artt. 61, 62, 194 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, sotto il profilo che l’accertamento in ordine al diritto di proprietà sui beni era stato effettuato sulla base delle conclusioni del consulente tecnico, e non già all’esito dell’assolvimento dell’"onus probandi", incombente sull’attore in rivendica.

Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.

Al riguardo va innanzitutto premesso che l’iter motivazionale della decisione impugnata è sinteticamente ricostruibile come segue: a) la parte processuale che intende avvalersi del beneficio probatorio di cui all’art. 621 c.p.c., deve provare l’esistenza dei relativi presupposti. Il fallimento non avrebbe adempiuto a tale onere non avendo dimostrato che i beni di cui si invoca la restituzione si trovassero presso la casa o l’azienda della fallita, mentre viceversa esisterebbe la prova in senso contrario, essendo il curatore entrato nel locale in cui erano custoditi i beni in virtù dell’intervento del rivendicante L. ed essendo quest’ultima titolare di un contratto di uso del detto immobile); b) non si applicherebbe quindi il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c., ma quello ordinario, rispetto al quale sarebbe correttamente valorizzabile l’espletata CTU, che aveva concluso nel senso del riconoscimento della proprietà dei beni in capo al rivendicante; c) ove anche fosse ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 621 c.p.c., troverebbe comunque legittimo ingresso nel processo l’espletata consulenza (il cui esito è stato posto a base della decisione), per effetto della presunzione di appartenenza derivante dalla natura beni indicata dallo stesso art. 621; d) non sarebbe necessaria la dimostrazione del titolo di proprietà, poichè la relativa prova sarebbe indispensabile nell’azione di rivendica e non anche in quella di restituzione; e) la conferma della fondatezza della domanda della L. si trarrebbe dall’esistenza del contratto di comodato avente ad oggetto alcuni dei beni acquisiti dal fallimento.

Orbene con il primo motivo di impugnazione il fallimento ha denunciato l’erroneità della prima ragione decisionale indicata sub a), secondo la quale sarebbe stato suo onere provare i fatti che costituiscono il fondamento di tale pretesa, ovvero di provare che il "caveau" fosse un luogo proprio dell’azienda fallita (p. 63), denuncia che appare corretta e condivisibile.

Ed infatti nella specie i beni mobili rinvenuti presso la sede dell’impresa (è invero incontestata la circostanza che il locale "caveau" in questione fosse collocato al piano seminterrato dell’unità immobiliare in cui era posta la detta sede) erano stati puntualmente e doverosamente acquisiti dal curatore (L. Fall., art. 84, e segg.), sicchè il solo mezzo attraverso il quale il preteso proprietario avrebbe potuto far valere la titolarità del proprio diritto è quello previsto dalla L. Fall., art. 103, vale a dire con la domanda di rivendica e restituzione dei beni, per la cui delibazione si applica il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c..

In tal senso si è espressamente pronunciato il legislatore con la modifica della L. Fall., art. 103, intervenuta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, ma il medesimo principio era stato sostenuto in dottrina ed era stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 103 (C. 97/5771, C. 84/6482, C. 71/375), applicabile nella specie.

Alla stregua della disposizione in oggetto, dunque, una volta rinvenuti i beni nell’azienda del fallito, incombe sul ricorrente L. Fall., ex art. 103, l’onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui beni legittimamente acquisiti dal curatore del fallimento.

Con il secondo motivo di impugnazione il fallimento ha poi contestato la correttezza dell’ulteriore aspetto posto a base della prima ragione della decisione, vale a dire quello secondo cui la L. sarebbe stata titolare di un contratto di comodato del locale "caveau" in questione (p. 64), contestazione che appare fondata atteso che dalla documentazione depositata dal controricorrente (quale riportata dal ricorrente – p. 108 – senza contestazioni sul punto) risulta che il detto contratto è privo di data certa – e pertanto inopponibile al fallimento -, mentre sia la Corte di Appello nella sentenza impugnata che la L. nel proprio atto difensivo hanno sostenuto esservi prova della certezza della data con riferimento all’ulteriore contratto di comodato stipulato fra le parti, aventi ad oggetto alcuni dei beni mobili rinvenuti nel "caveau".

Anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato l’erroneità dell’affermazione secondo cui la "presunzione, a lei favorevole, desumibile dalla specifica natura (domestica e non aziendale) della massima parte dei beni oggetto del giudizio", appare meritevole di condivisione, atteso che la disposizione di cui all’art. 621, legittima l’ammissibilità della prova testimoniale – e quindi delle presunzioni ex art. 2729 c.c. – laddove l’esistenza del diritto sui beni mobili pignorati sia resa verosimile dalla professione esercitata dal terzo o dal debitore, ipotesi non riscontrabile nel caso in esame, in cui la Corte ha preso in esame soltanto alcuni dei beni sui quali è giudizio (p. 64), ad essi attribuendo la specifica natura domestica e non aziendale.

Il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, essendo attinenti alla pretesa contraddizione riscontrabile nella qualificazione della domanda – intesa come di restituzione dei beni, mentre invece si sarebbe trattato di rivendica (quarto motivo) – e nell’erroneità che sarebbe rilevabile nell’avvenuto apprezzamento dell’esistenza di un titolo di detenzione opponibile al fallimento in favore della L. (quinto, sesto e ottavo motivo).

Sul primo punto, concernente la qualificazione della domanda, è condivisibile il rilievo formulato poichè la Corte di Appello non ha indicato con la precisione, che viceversa sarebbe stata necessaria, quale sia stato il titolo posto a base della pretesa fatta valere (diritto di proprietà ovvero titolo negoziale legittimante il possesso) e quello per effetto del quale è stato riconosciuto il diritto dell’originario istante ad acquisire la disponibilità di alcuni dei beni custoditi nel "caveau".

Tuttavia tale incerta rappresentazione non vale a determinare gli effetti sollecitati dal ricorrente, poichè, al di là di ogni imprecisione terminologica e concettuale, la Corte di Appello ha sostanzialmente ritenuto che la L. avesse invocato la restituzione dei beni in questione ed ha altresì sostenuto che la detta domanda fosse meritevole di accoglimento, per la duplice ragione della disponibilità da parte della controricorrente del locale "caveau" (assunto privo di pregio per le ragioni precedentemente indicate) e dell’avvenuta stipulazione di un contratto di comodato avente ad oggetto i beni mobili per i quali è stato promosso il giudizio.

L’esistenza e la conseguente esecuzione di un valido contratto di comodato sono state per vero contestate dal ricorrente con deduzioni generiche, non confortate dai riscontri emersi, e per ciò non meritevoli di positiva considerazione.

Il fallimento ha però posto in discussione l’efficacia di tale contratto nei propri confronti anche per altro verso, vale a dire in quanto lo stesso sarebbe privo di data certa, eccezione che appare fondata.

La questione era stata per vero prospettata davanti alla Corte di Appello, che l’aveva disattesa sotto il duplice profilo che la data certa del contratto, che era stato registrato, si sarebbe estesa "ovviamente all’allegato elenco dei beni comodati" (p. 68), nonchè per il fatto che successivamente la L. avrebbe posto riparo alla carenza dell’impronta dell’Ufficio del registro sull’allegato contenente l’elenco dei beni, depositando "altra copia provvista di impronta" (p. 68).

La correttezza di tale argomentazione è stata però contestata dal fallimento, con rilievo che appare del tutto condivisibile.

L’assenza di annotazione dell’avvenuta registrazione sull’elenco allegato non consente infatti di conferire certezza relativamente alla data di esecuzione del comodato, da attuare mediante la concordata consegna dei beni. Nè vale in senso contrario l’ulteriore considerazione svolta dalla Corte di Appello relativamente alla successiva produzione dell’allegato con la prescritta annotazione di registrazione (ottavo motivo), atteso che non risulta che la relativa data (di apposizione dell’annotazione) fosse antecedente a quella della dichiarazione di fallimento.

La fondatezza delle censure concernenti l’inopponibilità dei due contratti di comodato al fallimento e l’applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all’art. 621 c.p.c., assorbono poi la doglianza prospettata con il settimo motivo di impugnazione, relativo all’errore che avrebbe commesso la Corte di Appello nell’individuazione del soggetto proprietario dei beni in questione, nonchè quelle denunciate con il nono ed il decimo motivo, che rispettivamente attengono all’esclusività o meno del diritto di godimento del "caveau" da parte della L. ed al contenuto delle valutazioni espresse dal consulente tecnico nella sua relazione.

Il ricorso deve dunque, conclusivamente, essere accolto nei termini sopra indicati, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata l’opposizione proposta ai sensi della L. Fall., art. 103.

La L., soccombente, va infine condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione L. Fall., ex art. 103.

Condanna L. al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 800,00 per onorari, Euro 600,00 per competenze, e in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali a agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

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