T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 14-09-2011, n. 4392 Igiene degli abitati e delle abitazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’A.N.P.R.I.C., associazione di categoria delle strutture sanitarie operanti nell’ambito della riabilitazione, e i centri ricorrenti, provvisoriamente accreditati nel settore della riabilitazione, impugnano la delibera giuntale n. 2157 del 30 dicembre 2005, con cui la Regione Campania ha determinato i volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili ed i correlati limiti di spesa per l’anno 2005, per una serie di ragioni attinenti alla violazione della normativa nazionale in materia sanitaria e della legge sul procedimento amministrativo, alla violazione dei principi del giusto procedimento, di affidamento e di buona fede, di concertazione e di irretroattività degli atti amministrativi, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

L’impugnativa è estesa anche agli atti, meglio in epigrafe indicati, che costituiscono il supporto motivazionale e contenutistico della delibera in questione.

La Regione Campania, costituitasi in giudizio, eccepisce nella propria memoria difensiva l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame.

Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con ulteriore memoria difensiva.

All’udienza pubblica dell’11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalla difesa regionale, giacché il ricorso si presenta infondato nel merito.

Si riassume di seguito il corredo delle censure articolate in gravame:

– la delibera impugnata si è tradotta in un’acritica conferma del regime transitorio dei tetti di spesa 2005 fissato con la precedente delibera giuntale n. 2105/2004, ed in particolare dei limiti finanziari relativi al biennio precedente (2003 e 2004), rinunciando a provvedere alla programmazione sanitaria in funzione dell’analisi dei bisogni assistenziali;

– non è stata verificata l’idoneità delle misure di contenimento della spesa a garantire i livelli minimi di assistenza sanitaria, "con grave compromissione del diritto alla salute dei cittadini ed in violazione dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311/2004";

– l’amministrazione regionale ha definito i limiti finanziari disponendo l’invarianza delle tariffe per le prestazioni sanitarie, nonostante fosse tenuta all’adozione del nuovo piano tariffario in forza di sentenza di questo giudice, e non riconoscendo l’incremento del 2% dei costi di produzione previsto dall’art. 1, comma 173, lett. e), della legge n. 311/2004 in funzione dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato;

– non è stata avviata alcuna attività di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica della qualità, efficienza ed appropriatezza delle prestazioni con oneri a carico del S.S.N., in violazione dell’art. 1, comma 173, della legge n. 311/2004 nonché dell’accordo Stato – Regioni del 23 marzo 2005, impedendo, di conseguenza, la compiuta analisi delle ragioni del disavanzo della spesa sanitaria e l’indicazione "di un serio e ragionevole percorso di risanamento";

– il sistema di regressione tariffaria introdotto con la delibera gravata non si presenta assistito da congruo supporto motivazionale, che renda comprensibile il meccanismo applicativo;

– tale sistema introduce un regime tariffario variabile in ragione delle esigenze di risparmio di ciascuna azienda sanitaria e, dunque, a seconda della residenza del paziente, in violazione del divieto di trattamento tariffario differenziato prescritto dall’art. 1, comma 171, della legge n. 311/2004;

– la clausola della delibera impugnata, con cui si subordina la remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti provvisoriamente accreditati alla sottoscrizione di appositi contratti, è illegittima non solo perché tali contratti sono privi di ogni crisma di consensualità, essendo i relativi schemi stati predeterminati unilateralmente dall’amministrazione regionale, ma anche perché il modello contrattuale si attaglia solo al sistema dell’accreditamento istituzionale e non a quello, ancora vigente in Campania, dell’accreditamento provvisorio;

– la delibera in questione viola il criterio di libera scelta, poiché il paziente viene indirizzato verso le strutture pubbliche aziendali a scapito di quelle private provvisoriamente accreditate;

– le strutture private e quelle pubbliche aziendali sono assoggettate a due regimi di contenimento della spesa differenziati: il primo fondato su accordi contrattuali e su limiti finanziari invalicabili ed il secondo caratterizzato dall’assenza di moduli contrattuali e da più flessibili obiettivi di risparmio, peraltro non accompagnati da meccanismi sanzionatori in caso di loro sforamento, con conseguente violazione dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dei principi di correttezza e buona fede nonché di parità di trattamento tra strutture pubbliche aziendali e private in regime di accreditamento;

– è mancata un’idonea ed effettiva partecipazione, anche in termini concertativi, delle associazioni di categoria al procedimento di determinazione dei volumi e dei limiti di spesa, atteso che del contributo da queste reso in occasione degli incontri precedenti l’adozione della deliberazione non vi è stata alcuna considerazione da parte della Regione;

– non è stato previsto alcun incremento delle prestazioni erogabili da parte dei centri privati in virtù del loro minor costo rispetto a quelle rese dal circuito assistenziale pubblico;

– la gravata delibera è stata adottata quando l’attività da regolamentare era stata già svolta da parte dei centri privati, assumendo, pertanto, un illegittimo carattere retroattivo.

3. Le suddette doglianze non meritano condivisione per le ragioni esplicitate nel prosieguo della trattazione.

3.1 La connessione fra obiettivi di risparmio 2006 e livello dei costi raggiunti nel consuntivo dell’esercizio 2004 è stata rigidamente predeterminata dalla delibera di Giunta Regionale n. 1843 del 9 dicembre 2005 (non impugnata in questa sede) e poi ribadita, in maniera altrettanto stringente, dalla coeva legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 (art. 3, comma 1), senza che residuassero spazi per valutazioni discrezionali dell’amministrazione sulla concorrente rilevanza di altri aspetti collegati alle nuove emergenze del fabbisogno assistenziale.

In tale cornice, non è irragionevole, nè implica una acritica conferma dei limiti finanziari pregressi, la decisione dell’amministrazione regionale di ribadire per il 2005, in via transitoria rispetto agli obiettivi prefissati per l’anno successivo, i tetti di spesa già definiti per l’esercizio 2004 dalla delibera giuntale n. 048/2003, essendo tale esercizio stato assunto dalla normativa di settore come punto di riferimento per l’attività di programmazione relativa alle annualità successive.

Inoltre, non è superfluo rilevare che la scelta dell’amministrazione trova ulteriore supporto nella pacifica considerazione, esplicitata a pag. 6 della delibera impugnata, che i volumi delle prestazioni programmati per il 2005 erano sostanzialmente stabili rispetto a quelli consuntivati nel 2004.

3.2 Proprio in virtù di tale ultima osservazione, deve essere sconfessata la tesi attorea che non sia stata verificata la compatibilità tra tetti di spesa e livelli essenziali di assistenza. Peraltro, parte ricorrente non indica alcuna concreta ragione da cui inferire che la programmazione finanziaria prevista nella delibera gravata non garantirebbe il rispetto degli standard minimi assistenziali imposti dalla legge.

3.3 La fissazione dei tetti di spesa è obbligo ineludibile della Regione e deve accompagnare ogni esercizio finanziario al fine di consentire la corretta programmazione della spesa sanitaria, in base alle prestazioni preventivate ed alle disponibilità finanziarie. Ne deriva che la definizione di un nuovo piano tariffario non assume alcun valore pregiudiziale rispetto alla fissazione dei limiti di spesa, che rispondono, viceversa, a logiche di contenimento dei costi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Quanto al censurato omesso incremento dei costi di produzione, il Collegio si limita ad osservare che l’art. 1, comma 173, della legge n. 311/2004 non prescrive l’obbligatorietà dell’incremento del 2% dei costi di produzione, ma introduce solo un dato eventuale di crescita che incide, insieme ad altri, a tratteggiare le condizioni di erogabilità del finanziamento integrativo. D’altronde, è nell’ottica della stessa intesa stipulata tra Stato e Regioni in data 23 marzo 2005, in attuazione della citata disposizione normativa, promuovere comportamenti virtuosi delle amministrazioni regionali che non comportino lievitazioni della spesa sanitaria, come avvenuto nella realtà campana con la programmazione per il 2005.

3.4 Si presenta inammissibile per genericità la censura con cui si stigmatizza il mancato avvio dell’attività di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica della qualità delle prestazioni. Peraltro il mancato o il ritardato adempimento di questa prestazione non esclude la potestà dell’amministrazione sanitaria di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l’obbligo per l’amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili.

3.5 Vale osservare che il sistema di regressione tariffaria delineato dalla gravata delibera, che si è adeguata al disposto dell’art. 1, comma 171, della legge n. 311/2004, ha individuato un meccanismo di regressione tariffaria unica (R.T.U.) basato sulla determinazione del contributo di ciascun centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa aziendale secondo i criteri esposti nell’allegato n. 3 – nota tecnica, criteri sufficientemente chiari e di semplice applicazione, peraltro accettati dagli stessi rappresentanti dei centri in sede di protocollo di intesa del 27 dicembre 2005.

In base a tali criteri, si procede a determinare l’apporto di ciascun centro privato: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della ASL in cui opera il centro; 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascuna altra ASL. Successivamente, confrontando i consuntivi complessivi per ASL con i tetti di spesa stabiliti si ottiene proporzionalmente l’ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso all’eventuale superamento del tetto di spesa della ASL in cui opera e delle altre ASL. Infine, il contributo complessivo di ciascun centro al superamento del tetto di spesa aziendale viene rapportato al fatturato totale del centro, per ottenere la R.T.U. da applicare a quel centro per quella specifica branca.

Ne deriva che è congruamente esplicitato e perfettamente comprensibile il meccanismo applicativo della regressione tariffaria introdotto dalla delibera in questione.

3.6 Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse Regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2010 n. 537 e 11 dicembre 2009 n. 8648).

La regressione tariffaria si risolve, quindi, in un meccanismo di controllo e contingentamento della spesa sanitaria, volto a porre rimedio al superamento dei limiti finanziari stabiliti in sede di programmazione, senza costituire anche un criterio determinativo e differenziale delle tariffe disciplinate dalla normativa nazionale e regionale.

In ogni caso, non è rinvenibile nella disciplina nazionale e regionale di settore un principio di immodificabilità assoluta delle tariffe, anche perché le stesse costituiscono un elemento causalmente determinante degli assetti sia della spesa programmata che di quella da contingentare; e che le tariffe siano anche funzione degli obiettivi di spesa nazionale e regionale è confermato dall’art. 8 sexies, quinto comma, del d.lgs. n. 502/1992 nella attuale formulazione, secondo cui "lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali". Ed ancora, il sesto comma della citata disposizione, nel disciplinare il procedimento ed i criteri di revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e di aggiornamento delle relative tariffe, impone di tenere conto, oltre che dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento dei costi dei principali fattori produttivi (aspetti tipici del libero mercato e del sistema concorrenziale), anche della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa.

Ne consegue che se la fissazione degli obiettivi di spesa può incidere sul regime tariffario, non è affatto illegittimo, per esigenze di coerenza interna ed efficienza del sistema, prevedere meccanismi di riequilibrio e di salvaguardia dei limiti stabiliti in sede di programmazione che siano destinati ad operare solo in via eventuale e successiva. E il condizionamento dell’operatività della regressione al verificarsi di presupposti emergenti e verificabili solo a consuntivo, esclude che, dal punto di vista concorrenziale e, quindi, di capacità di attrazione dell’offerta di prestazioni sanitarie, i singoli centri possano subire pregiudizi di sorta in base alla residenza del paziente; d’altronde, essendo il costo della prestazione a carico del S.S.R., la libera scelta dell’assistito non risulta condizionata dalla convenienza economica della stessa, ma prevalentemente da esigenze di ubicazione territoriale della struttura e di sua idoneità operativa.

3.7 L’art. 8 quater, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 prevede che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8quinquies". Ne discende che solo in presenza di un contratto – rispetto al quale è fisiologica alle immanenti esigenze di contingentamento e riduzione della spesa sanitaria una maggiore rigidità nella proposta regionale di acquisito di prestazioni di branca o macroarea nei confronti dei soggetti provvisoriamente accreditati – è possibile ritenere la parte pubblica obbligata alla corresponsione del corrispettivo delle prestazioni erogate dalle strutture in favore di assistiti del S.S.R., indipendentemente dalla tipologia (provvisoria o definitiva) di accreditamento posseduto (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2008 n. 215).

Invero, non avendo ancora avuto pratica attuazione in Campania il sistema dell’accreditamento istituzionale, è tuttora operante il regime dell’accreditamento provvisorio introdotto dall’art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994 sulla falsariga dei rapporti convenzionali in essere. Nondimeno, non vi è motivo di ritenere che, a causa di tale ritardo, sia da escludere l’applicabilità dell’art. 8 quinquies e degli accordi contrattuali ivi regolati alle strutture che hanno visto trasformate le antiche convenzioni in rapporti di accreditamento provvisorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003 n. 924).

Infatti, in attesa dell’attuazione dell’accreditamento istituzionale, alle strutture provvisoriamente accreditate non possono che applicarsi lo "status" e le medesime condizioni di esercizio delle attività sanitarie nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

3.8 Non è ipotizzabile la dedotta violazione del criterio di libera scelta, dal momento che nella delibera impugnata non è dato cogliere alcuna disposizione che disciplini una sorta di accesso preferenziale del paziente nei riguardi delle strutture pubbliche aziendali.

Né i limiti finanziari stabiliti a carico dei centri privati possono operare in tal senso, atteso che il diritto di libera scelta riconosciuto dal servizio sanitario nazionale non è incondizionato, ma è soggetto all’osservanza del tetto di spesa imposto contrattualmente alla struttura sanitaria accreditata a cui l’assistito intende rivolgersi, come chiaramente si evince dal chiaro tenore dell’art. 8 bis, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992, a termini del quale "Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8quinquies.".

La lamentata disparità di trattamento tra strutture pubbliche aziendali e strutture private quanto all’individuazione dei rispettivi meccanismi di contingentamento della spesa in realtà non sussiste, se si pone mente alla differente posizione organizzativa e funzionale dei presidi dipendenti dalle ASL rispetto a quella rivestita dai centri in regime di accreditamento, atteso che i primi sono istituzionalmente deputati ad erogare prestazioni sanitarie in via continuativa sulla base della semplice richiesta dell’utenza, mentre i secondi non hanno l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti se non nel quadro di un accordo contrattuale ed entro il limite di spesa da questo previsto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2003 n. 2253).

3.9. Peraltro, nella evoluzione della legislazione tendente a garantire l’osservanza dell’equilibrio economicofinanziario della spesa sanitaria ed il ripiano dei disavanzi, si è progressivamente affievolita l’originaria tendenziale equiparazione delle condizioni operative tra la sanità pubblica e quella privata, determinata nelle intenzioni della riforma sanitaria dalla aspirazione ad un modello concorrenziale, dal principio della libera scelta e da un sistema di remunerazione in base alle prestazioni erogate.

La realtà dei gravi squilibri prodotti nella gestione della sanità regionale ha progressivamente imposto la necessità di distinguere e di affrontare con misure diverse le problematiche afferenti, da una parte, all’efficienza ed alla produttività del settore pubblico e, dall’altra, al contenimento ed alla razionalizzazione delle risorse disponibili per l’acquisito di servizi erogati dai privati operanti in regime di accreditamento.

In tale contesto è da escludere che la eventuale inadeguatezza o insufficienza degli interventi di riqualificazione del comparto pubblico si rifletta di per sé, con efficacia viziante, sulla legittimità delle determinazioni sui limiti di spesa, travolgendo misure che sono comunque indefettibili avuto riguardo alle dimensioni assunte dal disavanzo.

3.10 L’attività di programmazione, poi rifluita nella delibera impugnata, è stata arricchita dal contributo offerto in appositi incontri dalle associazioni di categoria, come risulta dai verbali delle riunioni del 15 e del 27 dicembre 2005, costituenti l’allegato n. 4 del deliberato e richiamati a pagina 4, terz’ultimo capoverso; rileva il Collegio che la piana lettura di tali atti conferma l’effettiva partecipazione delle associazioni di categoria all’istruttoria amministrativa, essendo state sollevate ed affrontate varie problematiche riguardanti le strutture provvisoriamente accreditate, alle quali è stato fornito adeguato riscontro nello stesso testo della delibera (cfr. ultimi due capoversi di pagina 4 e primo capoverso di pagina 5).

In ogni caso, essendo la programmazione finanziaria esercizio di una funzione partecipata e non anche negoziata, non costituisce vizio di legittimità la circostanza che l’amministrazione regionale, titolare di potere autoritativo in materia, abbia alla fine unilateralmente provveduto alla fissazione dei volumi e limiti di spesa, anche perché essa stessa risulta di fatto vincolata da rigide esigenze di contenimento e riduzione dei costi derivanti dalla complessa situazione finanziaria che ha colpito il settore della sanità regionale.

3.11 La normativa di settore non contempla alcun vincolo conformativo all’incremento delle prestazioni dei centri privati in ragione del loro minor costo, per cui la questione resta sostanzialmente confinata nell’ambito del merito amministrativo, come tale sottratto al sindacato giurisdizionale di legittimità.

3.12 Infine, in ordine alla censura di retroattività dei tetti di spesa, è sufficiente richiamare quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione del 2 maggio 2006, n. 8, secondo cui "la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività. È evidente che, in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo – fino a quando non risulti adottato un provvedimento – all’entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell’anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell’anno in corso. La linea interpretativa rappresentata in questa sede è, d’altra parte, la sola che consente di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte Costituzionale chiama "nucleo irriducibile" del diritto alla salute".

4. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.

Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni esaminate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-01-2012, n. 888 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 22 bis il sig. B.M., quale legale rappresentante della ditta Emmevi di Busso Mario, formulava opposizione dinanzi al Tribunale di Pinerolo, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 57 del 1999, con la quale l’Azienda Sanitaria locale di Bergamo le aveva irrogato la sanzione amministrativa di L. 30.000.000, in ordine alla violazione prevista dal D.Lgs. n. 118 del 1992, art. 4, comma 3, per aver immesso sul mercato un bovino al quale erano state somministrate sostanze ad effetto anabolizzante. Nella costituzione dell’ente opposto (che eccepiva, tra l’altro, anche l’incompetenza territoriale dei giudice adito), il Tribunale adito, con sentenza n. 298 del 2000, previa affermazione delle propria competenza territoriale, annullava l’ordinanza-ingiunzione impugnata.

Con ricorso ordinario notificato il 6 ottobre 2000, l’anzidetta Azienda sanitaria impugnava per cassazione la suddetta sentenza e questa Corte, con sentenza n. 12827 del 2003 (depositata il 3 settembre 2003), accoglieva il ricorso stesso e, per l’effetto, cassava la decisione impugnata e dichiarava la competenza del Tribunale di Bergamo (a cui rimaneva demandata la statuizione sui motivi dell’opposizione avanzata dal B.). Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato il 25 marzo 2004, B.M., nella indicata qualità, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo, dichiarato competente, reiterando i motivi già dedotti con l’originaria opposizione, relativi all’incompetenza dell’autorità amministrativa che aveva ingiunto la sanzione e agli altri vizi del procedimento prospettati, instando, in subordine, per la riduzione della sanzione applicata nel minimo edittale.

Nella costituzione della convenuta in riassunzione, il menzionato Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 291 del 2005 (depositata il 20 agosto 2005), dichiarava l’estinzione del giudizio, compensando le spese processuali. A sostegno dell’adottata statuizione, il Tribunale Lombardo rilevava che, nella specie, la riassunzione del giudizio era stata eseguita tardivamente in relazione al disposto dell’art. 50 c.p.c., non avendo il B. tenuto conto che la sentenza emessa dalla Corte di cassazione aveva pronunciato solo sulla competenza e che, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione il termine annuale previsto dall’art. 392 c.p.c., comma 1, ("ratione temporis" applicabile). Avverso detta sentenza del Tribunale bergamasco ha proposto ricorso per cassazione il B.M., nella specificata qualità, basato su due motivi avverso il quale l’intimata Azienda sanitaria non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., comma 2, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e art. 392 c.p.c., comma 1, sul presupposto che la richiamata sentenza di questa Corte n. 12827 del 2003 non avrebbe potuto essere qualificata alla stregua di una sentenza di regolamento di competenza se non attraverso un’estensione analogica e "contra legem" del suddetto art. 50 del codice di rito civile. In particolare, la difesa del ricorrente ha dedotto che, sebbene la menzionata sentenza di questa Corte aveva riguardato esclusivamente la competenza, da tanto non era legittimo farne discendere l’applicabilità del termine semestrale previsto per la riassunzione, a nulla valendo la considerazione che la sentenza avesse statuito solo sulla competenza, perchè il ricordato art. 50 c.p.c. si applica comunque e solo alle sentenze che decidono sulla competenza a seguito di istanza di regolamento di competenza, vale a dire dopo aver instaurato l’apposito procedimento conseguente alla proposizione dello specifico mezzo. Con la formulata doglianza il ricorrente ha inteso, inoltre, allegare che, nel caso di specie, non poteva essere trascurata la circostanza che l’atto introduttivo del giudizio di cassazione definito con la citata sentenza n. 12827 del 2003 era stato non il ricorso per regolamento di competenza bensì il ricorso ordinario, con la conseguenza che non poteva pretendersi che la parte onerata della riassunzione dovesse, altresì, compiere un’interpretazione, non suffragata da alcuna disposizione di legge, al fine di individuare un mezzo di riassunzione della causa ulteriore e diverso da quello che il codice di procedura civile prevede per l’ipotesi di riassunzione della causa a seguito di ricorso per cassazione con i mezzi di impugnazione ordinari.

1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Come correttamente rilevato dal Tribunale di Bergamo con l’impugnata sentenza la questione da risolvere nel caso di specie riguardava l’ambito di applicabilità dell’art. 50 c.p.c. e, specificamente, la problematica della estensibilità della sua disciplina (con particolare riguardo al termine da osservare per la conseguente riassunzione) anche alle ipotesi in cui la Corte di cassazione, pur decidendo a seguito della proposizione di un ricorso ordinano, abbia statuito esclusivamente sulla competenza, come verificatosi propriamente nella fattispecie.

In proposito, deve considerarsi che, con la ricordata sentenza n. 12827 del 2003, questa Corte si era limitata a decidere sulla sola doglianza inerente il dedotto motivo di incompetenza territoriale in ordine alla cognizione dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogata con riferimento all’anzidetto illecito amministrativo, limitandosi, perciò, ad accogliere il ricorso proposto nella forma ordinaria per quanto di ragione, con la cassazione della sentenza impugnata del Tribunale di Pinerolo del 25 maggio 2000, con la quale, invece, quest’ultimo giudice aveva affermato la sussistenza della sua competenza. In virtù dell’annullamento di questa sentenza per l’evidenziato motivo attinente esclusivamente alla competenza, questa Corte aveva rimesso la statuizione sugli altri motivi formulati con l’opposizione, ivi incluso quello riguardante la competenza dell’autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento sanzionatone al Tribunale di Bergamo, quale giudice dichiarato competente.

Orbene, alla stregua dei rappresentanti elementi, del concreto contenuto della sentenza n. 12827 del 2003 di questa Corte e della specifica, oltre che limitata, statuizione con la medesima adottata, non può esservi dubbio che con detta decisione la Corte di legittimità si sia pronunciata solo sulla competenza, avendo provveduto a cassare senza rinvio la errata sentenza dichiarativa della sussistenza di competenza, provvedendo ad individuare il giudice legittimamente competente. Ciò posto, non è revocabile in dubbio che, nel caso di cassazione per motivi attinenti alla competenza, la riassunzione debba avvenire ai sensi del citato art. 50 c.p.c., atteso che questa norma ha carattere generale ed è applicabile in tutti i casi in cui ad una pronuncia sulla competenza debba seguire la riassunzione della causa. In tal senso, la condivisibile giurisprudenza (anche recente) di questa Corte (v.

Cass. n. 4065 del 2009 e Cass. n. 8949 del 2009), che si riconferma in questa sede, ha statuito che, qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all’art. 50 c.p.c. e non in quello previsto dall’art. 392 c.p.c., poichè in tal caso la sentenza della Corte di legittimità non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza (cfr. Cass. n. 19030 del 2008). Pertanto, con riguardo al caso di specie, la riassunzione andava effettuata nel termine di sei mesi ("ratione temporis" applicabile) previsto dal primo comma del menzionato art. 50 c.p.c. (nella sua versione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 6, lett. a) e b), con la quale tale termine è stato ridotto a tre mesi) e non – come invocato dal ricorrente – nel diverso termine di un anno (anch’esso "ratione temporis" applicabile) previsto dall’art. 392 c.p.c., comma 1, da ritenersi, invero, applicabile alle sole altre ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), destinate a sfociare, in un giudizio di rinvio, nel qual caso il rinvio è preordinato all’emanazione di una nuova sentenza di merito sulla base dei principi e dei criteri dettati dalla Corte di legittimità (nei casi di cui ai nn. 3 e 5), ovvero al completamento di un percorso processuale interrottosi per effetto del vizio oggetto di annullamento comportante la cassazione (nell’ipotesi di cui al n. 4).

2. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha prospettato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia inerente l’individuazione del termine di decorrenza per dar luogo, nella specie, alla conseguente riassunzione del giudizio. In particolare la difesa del ricorrente censura il ragionamento (qualificato di tipo presuntivo) svolto dal Tribunale bergamasco con riferimento alla data della comunicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 12827 del 2003, sostenendo che l’onere probatorio di dimostrare l’avvenuta comunicazione di detta sentenza incombeva sulla controparte, ovvero sull’Azienda Sanitaria della Provincia di Bergamo.

2.1. Anche quest’ultima censura è destituita di fondamento deve, quindi, essere respinta. Il Tribunale di Bergamo, in difetto di una diversa allegazione che avrebbe dovuto fornire il ricorrente quale parte riassumente, nell’individuare il momento di decorrenza del termine semestrale per la riassunzione dinanzi a sè, quale giudice dichiarato competente, ha legittimamente posto riferimento al decorso del tempo ordinariamente stabilito dall’art. 133 c.p.c., comma 2, per procedere alla comunicazione alle parti della sentenza n. 12827 del 2003 di questa Corte (depositata in cancelleria il 3 settembre 2003) e, alla stregua di detta presunzione, ha rilevato la tardività della riassunzione intervenuta con la notificazione del relativo atto solo il 25 marzo 2004, e, quindi, evidentemente eseguita oltre il suddetto termine, avendo, invero, il ricorrente, alla stregua delle stesse deduzioni formulate a sostegno del primo motivo, inteso aver riguardo al più lungo termine annuale contemplato dal citato art. 392 c.p.c., comma 1, ("ratione temporis" vigente), da ritenersi, invece (come evidenziato), inapplicabile nella fattispecie. Nel respingere anche questa seconda doglianza si deve, perciò, affermare (con riferimento al testo normativo degli artt. 50 e 307 c.p.c. nella versione antecedente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69) il principio di diritto alla stregua del quale "l’onere di provare la data di decorrenza del termine di sei mesi dalla comunicazione del dispositivo della sentenza alla parte, previsto dall’art. 50 c.p.c, grava non sulla parte che eccepisce la tardività della riassunzione, essendo ad essa del tutto estranea la circostanza della comunicazione alla "controparte eseguita dalla cancelleria della Corte di cassazione, ma sulla stessa parte riassumente che, in quanto destinataria di tale comunicazione rilevante sul piano processuale, è tenuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di avvalorare la tempestività dell’effettuata riassunzione per non incorrere nella dichiarazione di estinzione del giudizio, idoneamente eccepita dalla parte avversa". 3. In definitiva, per le complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. In virtù della mancata costituzione in questa fase della parte intimata, non bisogna adottare alcuna pronuncia sulla relative spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2883 Danno da infortunio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 23 marzo 1993 C.P. espose che:

1. alle dipendenze dell’ALUMIX s.p.a. quale operaio addetto al settore manutenzione del reparto fonderia, il caporeparto ed il caposquadra gli avevano ordinato di installare, insieme ad un collega, un misuratore di portata su un impianto ad acqua nel reparto fonderia, disponendo che il lavoro venisse effettuato in qualsiasi maniera entro le ore 14 dello stesso giorno;

2. poichè davanti all’impianto vi era una barriera-parapetto che costituiva impedimento, e poichè non era stato possibile rimuoverla con le braccia nè era stato rinvenuto uno specifico strumento idoneo (la troncatrice orbitale veloce), egli ed il collega avevano deciso di rimuoverla con un "carrello sollevatore a forche", trovato nel reparto;

3. nel corso della manovra di rimozione, la barriera – parapetto si era improvvisamente staccata, schizzando verso l’alto e colpendolo violentemente.

Ciò premesso, il C. chiese che il Pretore di Venezia condannasse in solido l’ALUMIX s.p.a., il caporeparto, ed il caposquadra al pagamento della somma di L. 168.784.000 per danno biologico, danno morale, invalidità lavorativa specifica e spese mediche.

Chiamata in causa la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ s.p.a., il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 12 gennaio 2001 il Tribunale di Venezia respinse l’appello.

Nel valutare i fatti, il giudicante riteneva che, anche se il caporeparto ed il caposquadra non avevano dato direttive nè avevano esercitato controlli sul lavoro ordinato (installazione del misuratore di portata) ed anche se il lavoro ordinato non era di competenza del C., l’infortunio si era tuttavia verificato non nell’atto di installare il misuratore di portata, bensì nel corso della rimozione della barriera-parapetto, operazione che il C. ed il collega avevano deciso autonomamente di effettuare, senza informarne il caporeparto ed il caposquadra. D’altro canto la predetta rimozione, consistendo essenzialmente nello svitare dei bulloni, non esigeva specifiche competenze, ed il C., operaio manutentore, era in grado di compierla, e ciò aveva dimostrato anche con la conoscenza e la ricerca degli strumenti adeguati (la troncatrice orbitale veloce). Poichè è "di comune esperienza che una forza elevatrice esercitata su un parapetto ne determina lo scardinamento con assai verosimile violenza", l’utilizzazione del carrello elevatore a forche per rimuovere la barriera-parapetto costituiva un’attività abnorme, tale da escludere la responsabilità datoriale, anche per omesso controllo. Era poi da considerare "che il C. si era posto a distanza ravvicinatissima rispetto alla barriera-parapetto". Nè egli aveva indicato, in ricorso, quali cautele il datore avrebbe dovuto adottare per evitare l’evento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva C.P.;

resistevano la RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ s.p.a. e l’ALUMIX s.p.a.

La Cassazione, con sentenza n. 16253 del 2004, richiamati i principi vigenti in materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087, ed il conseguente principio per cui è onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele previste dalle norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta, e tutte quelle che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza ed alla tecnica per evitare il danno, accoglieva il ricorso, escludendo peraltro che l’atto compiuto dal C. potesse inquadrarsi tra quelli abnormi, del tutto estranei all’incarico da eseguire ed alle modalità delle mansioni da svolgere, ed inoltre, in base al principio di cui all’art. 41 c.p., configurante causa di per sè sola sufficiente a determinare l’evento, circostanze della cui prova era parimenti onerato il datore di lavoro.

Ritenne la Corte che il giudice di merito non aveva esaminato adeguatamente il rapporto fra l’ordine dato al C. e l’esecuzione che questi effettuò, ritenendo, senza alcuna logica motivazione, che questa dovesse qualificarsi abnorme nel senso riferito, ritenendo inoltre, altrettanto erroneamente, che fosse onere del lavoratore indicare le cautele da adottare per evitare l’evento. Cassava dunque la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste.

Quest’ultima, rivalutando le emergenze istruttorie, ritenne che il C. si era infortunato mentre stava eseguendo un’operazione prodromica e necessaria all’adempimento di un ordine che gli era stato impartito, senza essergli stata fornita alcuna indicazione sulle modalità di esecuzione, e che l’uso del carrello trasportatore a forche (non essendo disponibile la troncatrice richiesta in magazzino dal C.) non poteva definirsi attività abnorme (trattandosi di un mezzo di sollevamento) ed inerente l’attività lavorativa che gli era stata richiesta. Evidenziava che la società datrice di lavoro non aveva affatto dimostrato di aver adempiuto compiutamente all’obbligo di sicurezza su di essa gravante, evidenziando che nessun preposto della società si era peritato di mettere a disposizione del C. gli strumenti di lavoro idonei al tipo di intervento richiesto.

Riteneva tuttavia sussistente un concorso di colpa del C. (per non avere avvertito i superiori circa le difficoltà di reperire la troncatrice; per avere utilizzato uno strumento, il carrello trasportatore, palesemente sproporzionato rispetto all’operazione da eseguire; per essersi collocato a ridosso della barriera da rimuovere), sicchè, accertato attraverso c.t.u. un danno biologico nella misura del 7% e l’assenza di ripercussioni sulla capacità di lavoro e di guadagno, quantificava, utilizzando le tabelle di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, in Euro 3.640,32 il danno biologico, riducendolo del 50% in virtù del cennato concorso di colpa;

accertava l’esistenza di un danno morale "nella misura massima comunemente adottata dalla giurisprudenza, e cioè metà del danno biologico e quindi Euro 910,08"; il diritto al rimborso delle spese sanitarie accertate, pari ad Euro 2.065,83; condannava la datrice di lavoro al pagamento dei relativi importi, dichiarando tenuta la RAS s.p.a. a manlevare la Alumix del relativo esborso.

Avverso tale sentenza, depositata il 21 luglio 2009, propone ricorso per cassazione il C., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono la Ligestra s.r.l., succeduta alla Alumix s.p.a., e la Allianz s.p.a., succeduta alla R.A.S. s.p.a., con controricorso.

Quest’ultima ha depositato memoria.

B.G. e M.A. sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle circostanze di fatto utilizzate dal giudice di rinvio per valutare il ritenuto concorso di colpa del lavoratore. Lamentava peraltro il ricorrente che tale concorso, da valutarsi ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, doveva essere provato dal datore di lavoro, e che tale prova non era stata fornita.

Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.

Ed invero il C. finisce per richiedere inammissibilmente a questa Corte un riesame delle risultanze istruttorie, ed una, altrettanto inammissibile, rivalutazione dei fatti, già adeguatamente accertati dal giudice di merito.

Converrà al riguardo rammentare che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, Tesarne e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Nella specie la corte di merito ha adeguatamente motivato, come sopra riferito, le ragioni che l’hanno indotta a ritenere sussistente un concorso di colpa del lavoratore; concorso di colpa, di cui al primo comma dell’art. 1227 c.c., che, a differenza dell’ipotesi di cui al comma 2(Cass. 2 marzo 2007 n. 4954), può essere valutata d’ufficio dal giudice di merito, tanto più in presenza di contestazione circa il comportamento colpevole (e nella fattispecie in tesi abnorme) del lavoratore (Cass. 8 aprile 2002 n. 5024; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352; Cass. 13 gennaio 2005 n. 564; Cass. 12 marzo 2004 n. 5127;

Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 25 maggio 2010 n. 12714).

Il motivo risulta in ogni caso inconferente, posto che il ricorrente non deduce che la corte territoriale addossò sul lavoratore la prova del concorso di colpa, ciò che in effetti non risulta dalla sentenza impugnata, ma si limita astrattamente a contestare che dell’onere avrebbe dovuto essere gravato il datore di lavoro, circostanza anch’essa inconferente nell’economia della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo il C. lamenta parimenti un vizio di motivazione della corte territoriale in ordine alla dichiarata inammissibilità del danno biologico temporaneo. Si doleva in particolare che la corte, ritenendo che tale domanda fosse stata proposta per la prima voljà nel corso del giudizio di rinvio, aveva erroneamente interpretato l’atto introduttivo del giudizio, ove tale domanda era invece contenuta.

Il motivo risulta in parte inammissibile (dolendosi in sostanza il ricorrente dell’interpretazione della domanda effettuata dal giudice d’appello – senza contestarne specificamente l’iter motivazionale – che è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito, Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217, Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538), e per il resto infondato, deducendo lo stesso ricorrente che tale domanda non era stata espressamente formulata (ma che tale doveva intendersi il richiamo, contenuto nel corpo del ricorso, alla "I.T.T." – che indicherebbe l’invalidità totale temporanea, pagg. 24 e 25 ricorso – peraltro non seguita da alcuna indicazione di somma).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dei decreti ministeriali attuativi, di cui contestava l’applicabilità al caso di specie sia per trattarsi di infortunio sul lavoro e non di danno da sinistro stradale, sia per la sua applicazione retroattiva; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’individuazione dei criteri di quantificazione del danno, ed in particolare circa l’assenza di personalizzazione dello stesso.

Il motivo è infondato.

Seppure è corretto ritenere (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408) che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139 per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, risultando in ogni caso inapplicabile agli eventi occorsi prima della sua entrata in vigore (Cass. 13 maggio 2009 n. 11048), ciò non esclude che tali criteri possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione, mentre il C. non spiega adeguatamente quali criteri di personalizzazione del danno avrebbero dovuto condurre ad una quantificazione maggiore. Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sul punto risultano del resto logiche e congrue, avendo il giudice di merito adeguatamente valutato le caratteristiche del caso di specie ed in particolare la modesta entità dei postumi residuati dall’infortunio.

4. Con il quarto motivo il C. denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla parziale compensazione delle spese di causa, ravvisata nella specie dalla corte di merito nell’accoglimento solo parziale della domanda – che invece doveva trovare integrale accoglimento – ed inoltre nella insufficiente motivazione della complessità della vicenda.

Il motivo risulta infondato, risultando corretto l’accoglimento solo parziale della domanda, che in ogni caso giustifica, senza bisogno di ulteriori argomentazioni (anche a seguito delle novelle contenute nelle L. 28 dicembre 2005, n. 263 e L. 18 giugno 2009, n. 69), la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuna delle controricorrenti, pari ad Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 16-11-2011, n. 8919

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza n. 8376/2011 del 2.11.2011 è stato accolto il ricorso di cui al rg. n. 11589/2010, con il quale l’associazione ricorrente aveva impugnato il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla D.D. n. 2007/2010.

Con la predetta decisione, è stato ritenuto che il ricorso fosse fondato atteso che "… a fronte della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (ovvero la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità del locale), non risulta smentito che esista una piccola stanza di 3 mq prima dell’accesso nel locale dove si effettua la somministrazione di alimenti e bevande, il che non esclude che ciò sia rispettoso dei requisiti di cui al D.M. n. 564/1992 e che la scarsa ampiezza della predetta stanza (di 3 mq) non può da sola costituire elemento probatorio tale da far ritenere che il locale di che trattasi non costituisca un circolo privato bensì un’attività di somministrazione aperta al pubblico" nonché " che, peraltro, alla luce della verifica disposta con l’ordinanza n. 2058/2011 (ovvero l’accertamento circa l’effettiva frequentazione del locale), la Polizia municipale, con nota del 28 settembre 2011, ha chiarito che, nel periodo primavera/estate, nel locale di che trattasi, è stata accertata la presenza di pochissime persone e, a volte, è risultato privo di frequentatori, dal che deriva che non può dirsi provato che il locale gestito dall’associazione culturale ricorrente sia aperto al pubblico".

Il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione di cui trattasi costituiva l’atto presupposto dell’ordinanza di chiusura impugnata con il ricorso in trattazione, disposta appunto in quanto si è ritenuto che l’associazione fosse priva della relativa autorizzazione amministrativa proprio in quanto decaduta; ne consegue, pertanto, che dall’accoglimento del ricorso presupposto deriva necessariamente anche l’accoglimento del ricorso in trattazione.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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