Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 04-11-2011, n. 39790

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 25 gennaio 2011 il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, applicava a O. N. la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e art. 3 ter, L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 8 e 4, nn. 1 e 7.

I giudici ritenevano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ritenute intrinsecamente credibili e riscontrate dagli esiti delle attività di individuazione fotografica, di perquisizione e sequestro, dal contenuto dei tabulati, nonchè dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine all’attività di prostituzione svolta da O.T. e A.C.. Con riferimento al reato di cui al capo a) osservavano, inoltre, che le modifiche normative succedutesi nel tempo non avevano inciso sulla struttura della fattispecie incriminatrice, di cui sussistevano gli elementi costitutivi.

Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), attesa la gravità dei fatti in contestazione, le loro modalità di consumazione, espressive di particolare pericolosità, desumibile dall’articolazione del disegno criminoso e dall’indole violenta e prevaricatrice dimostrata dall’indagata. In tale ottica unica misura proporzionata e adeguata a contenere la pericolosità sociale dell’indagata veniva ritenuta la custodia cautelare in carcere.

2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’indagata la quale lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità intrinseca ed estrinseca della parte offesa, alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, alla configurabilità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c).

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati alla ricorrente sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ritenute intrinsecamente credibili e riscontrate dagli esiti delle attività di individuazione fotografica, di perquisizione e sequestro, dal contenuto dei tabulati, nonchè dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine all’attività di prostituzione svolta da O.T. e C.A..

Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha evidenziato che la ricorrente si occupava di favorire l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di O.T., cui venivano falsamente prospettate opportunità lavorative in Italia, quando in realtà era destinata all’attività di prostituzione, i cui ricavi sarebbero andati a beneficio degli sfruttatori, quali appunto la N..

Ha, infine, messo in luce, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dalla ricorrente alla consumazione dei reati, contattando la ragazza destinata all’ingresso illegale in Italia e alla successiva attività di meretricio, procurandole un falso passaporto per recarsi in Estonia, usando nei suoi confronti violenza e minaccia quando si opponeva a prostituirsi, ritirandole il passaporto, costringendola a sottoscrivere un’inesistente ricognizione di debito, favorendo e sfruttando l’attività di prostituzione svolta sia dalla O. che dalla C., procurando alle giovani alloggi in varie località ( (OMISSIS)), sottraendo alle stesse i guadagni.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità della ricorrente in ordine ai reati a lei contestati, la cui qualificazione giuridica è stata correttamente effettuata in presenza dei relativi elementi costitutivi alla luce delle condotte poste in essere dalla ricorrente, quali in precedenza descritte.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle vantazioni riservate al giudice di merito.

2.11 provvedimento impugnato è, all’evidenza, privi dei vizi denunciati anche con riferimento alle esigenze cautelari, la cui sussistenza è stata illustrata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, mettendo in particolare in luce la gravità dei delitti posti in essere, l’articolazione del disegno criminoso, la protrazione dei comportamenti illeciti, l’attitudine alla violenza e alla prevaricazione, l’intensità del dolo sotteso alla consumazione dei delitti.

In conclusione, risultando manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale di Bologna, perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale di Bologna, perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..

Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 22-11-2011, n. 43102

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino del 6 ottobre 2006, ribadita la responsabilità di C.A. per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e di porto illegale di coltello a serramanico (capo c), ha ritenuto il reato di minaccia a pubblico ufficiale (capo a) assorbito in quello di resistenza e, conseguentemente, ha ridotto la pena a sette mesi di reclusione.

Secondo quanto riportato in sentenza, l’imputato si sarebbe opposto ai Carabinieri, minacciandoli con un coltello a serramanico.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p., in quanto non sarebbe emersa alcuna condotta diretta ad ostacolare il compimento dell’atto di ufficio dei carabinieri intervenuti, nonchè il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dagli stessi Carabinieri, R.O. e R.P.;

inoltre, ha eccepito l’avvenuta prescrizione del reato di cui al capo c).

Preliminarmente deve rilevarsi l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Nella specie trovano applicazione i termini prescrizionali previsti dalla nuova formulazione dell’art. 157 c.p., che per i reati oggetto dell’imputazione arrivano, nella estensione massima, a sette anni e sei mesi; considerato che i due reati risultano commessi il (OMISSIS), deve riconoscersi l’avvenuta prescrizione nelle more del ricorso per cassazione.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, la sentenza impugnata deve essere annullata non potendosi procedere nei confronti dell’imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili all’origine, stante i contenuti delle censure mosse, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell’insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11188 Nullità

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Svolgimento del processo

1. – Nell’ottobre 1986, M.T., M.C. e M.M., anche a nome di D.P.C., promisero di vendere a P.B. e a B.T. una porzione di un palazzetto d’epoca sito in (OMISSIS). All’atto della scrittura fu versata una caparra di L. 10.000.000 e venne stabilito che il saldo di L. 32.000.000 sarebbe stato versato al rogito.

Con atto di citazione del 22 maggio 1991 i promittenti venditori convennero in giudizio i promissari acquirenti, sostenendo che la scrittura privata costituiva un negozio la cui esecuzione era subordinata alla concessione edilizia di frazionamento dell’immobile, che non era stata e non poteva essere assentita, trattandosi di bene soggetto a vincolo della L. 20 giugno 1909, n. 364, ex art. 5, che stabilisce e fissa norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti. Il contratto doveva quindi ritenersi nullo in base alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Poichè i convenuti si erano immessi nel possesso dell’immobile e vi avevano eseguito lavori straordinari in violazione del vincolo delle belle arti, chiesero che fosse dichiarata la nullità del contratto e che i convenuti fossero condannati alla spesa necessaria alla riduzione in pristino del bene.

Si costituirono i convenuti, i quali – premesso di avere ignorato che il bene appartenesse a soggetti ulteriori rispetto a quelli che lo avevano promesso in vendita – domandarono che i promittenti venditori fossero condannati a procurare loro la proprietà del bene compromesso ex art. 1478 cod. civ.. Sostennero inoltre che la violazione della L. n. 364 del 1909 poteva essere fatta valere solo dal Ministero competente e che essa non vietava la vendita di beni vincolati, ma ne imponeva soltanto la comunicazione all’autorità amministrativa per consentirle l’esercizio della prelazione legale.

Con sentenza in data 29 maggio 2002, il Tribunale di Roma dichiarò la nullità del contratto perchè sottoscritto da alcuni soltanto dei proprietari dell’immobile compromesso, il che impediva l’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., proposta dai convenuti, anche perchè il trasferimento invocato era vietato dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, mancando la prova del rilascio della concessione edilizia. In accoglimento della domanda degli attori, il Tribunale condannò i promissari al rilascio dell’immobile ed a pagare la somma di L. 9.000.000, necessaria alla riduzione in pristino dei lavori eseguiti all’interno del bene.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3546 del 28 luglio 2005, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’obbligazione degli attori di dare esecuzione al contratto preliminare, attivandosi per ottenere la regolarizzazione del frazionamento dell’immobile promesso in vendita.

2.1. – La Corte d’appello ha rilevato:

– che, essendo risultato che M.M. e D.P. C. erano deceduti e che gli attori diversi da M. T. e M.C. erano i loro eredi, gli attori erano "tutte e soltanto le persone che avevano promesso la vendita", tant’è che avevano invocato "la nullità del preliminare per violazione della L. n. 364 del 1909 e L. n. 47 del 1985, e non anche per l’incompletezza dei consensi, che fu rilevata di iniziativa dal primo giudice": "non solo dunque il rilievo non avrebbe potuto condurre alla declaratoria di nullità, ma era infondato in fatto";

– che la suddivisione in più unità autonome, oggetto del contratto che contemplava lo scorporo ed il trasferimento di una porzione dell’edificio, avrebbe richiesto il rilascio di una concessione edilizia;

– che la stipula del contratto definitivo avrebbe potuto seguire solo dopo la concessione edilizia, mentre la conclusione del preliminare imponeva ai promittenti di attivarsi per ottenere la licenza;

– che il preliminare non poteva dichiararsi invalido per inosservanza di una normativa che condizionava si il trasferimento, ma non l’assunzione dell’obbligo di trasferire.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello M. T. e gli altri consorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10 aprile 2006, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti censurano violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1351 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Poichè nella specie le parti rimisero l’elemento identificativo del contratto di vendita ad un ulteriore procedimento di natura amministrativa (la concessione edilizia a conclusione di un ipotetico frazionamento), il preliminare avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per indeterminabilità dell’oggetto. Viceversa "la Corte territoriale, escludendo di trattare la determinazione o la determinabilità dell’oggetto del contratto, ha in buona sostanza concepito la fungibilità del bene immobile, notoriamente esclusa per i beni immobili".

2. – La censura è inammissibile.

Come emerge dalla narrativa dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata, la nullità del preliminare è stata domandata dagli attori per l’esistenza del vincolo della L. n. 364 del 1909, ex art. 5 e per l’assenza della concessione edilizia, ritenuta necessaria, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 17, ai fini sia dei lavori da eseguire all’interno del fabbricato, sia del frazionamento dell’immobile.

Con il motivo di ricorso per cassazione viene invece dedotta, per la prima volta, una nuova e diversa ragione di nullità, derivante dalla indeterminatezza dell’oggetto. Ma ciò non è consentito, posto che la questione della nullità di una contratto sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione sotto un profilo diverso da quello posto a fondamento della domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante nuovi accertamenti, è inammissibile, perchè la sua deducibilità, anche in sede di legittimità, postula che non vi sia necessità di nuove indagini di fatto (Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2000, n. 8478; Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2009, n. 16541).

2. – Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ. e della L. n. 47 del 1985, artt. 17, 18 e 40, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia) lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che, essendo il rilascio della concessione edilizia, necessario per lo scorporo dell’appartamento promesso in vendita dal palazzetto sottoposto a vincolo storico-artistico, condizione impossibile, il preliminare doveva essere dichiarato nul-lo. La sentenza sarebbe errata "perchè non ha contemplato l’efficacia della norma (nullità della L. n. 47 del 1985, ex artt. 17 e 40) in forma estensiva anche al preliminare di vendita o alla scrittura che prevedeva tale cessione subordinata alla regolarizzazione di un frazionamento escluso dalla L. n. 47 del 1985".

2.1. – Il motivo è infondato.

Per un verso la doglianza muove dal presupposto, erroneo, che il rilascio di "concessione edilizia atta allo scorporo di una porzione di immobile dal secondo piano del palazzetto del 600" costituisca una "condizione impossibile", quando invece il divieto di modificare le cose immobili di importanza artistica non è assoluto, ma può essere rimosso dalle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative (Cass., Sez. 2^, 2 maggio 1964, n. 1044).

Per l’altro verso, al contratto preliminare di compravendita non possono trovare applicazione nè l’art. 17 nè l’art. 40 della L. n. 47 del 1985, che, pur nella diversa formulazione, disciplinano entrambi esclusivamente fattispecie di contratti ad effetti reali (Cass., Sez. 2^, 6 agosto 2001, n. 10831; Cass., Sez. 2^, 24 maggio 2011, n. 11391).

3. – Il terzo motivo (errore di diritto sulla nullità ex art. 1418 cod. civ. con riferimento all’immissione nel possesso dei presunti promissari acquirenti errore nella valutazione delle prove documentali ed orali; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) lamenta l’errore della Corte d’appello là dove, nel rigettare la domanda di rilascio dell’immobile, è giunta alla conclusione che il "possesso" dell’immobile de quo venne concesso in maniera pacifica dai promittenti la vendita.

Il motivo è inammissibile perchè, in presenza di una congrua ed esaustiva motivazione (come quella di specie sul consenso dei promittenti venditori alla immissione dei promissari nel "possesso" dell’immobile e sulla conoscenza, da parte dei primi, dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai secondi) che consente di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata, la doglianza si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

4. – Il quarto motivo censura l’errore di diritto della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’obbligazione di tutti gli attori a dare esecuzione al contratto, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ., comma 2, e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti, "la parte dispositiva in cui si prevede che tutti gli attori indistintamente devono dare esecuzione al contratto preliminare è errata atteso che i firmatari della scrittura erano: M. T., M.C., M.M. anche in rappresentanza di D.P.C.".

4.1. – Il motivo non coglie la ratto decidendo che sostiene la sentenza impugnata, nella quale la declaratoria degli attori di dare esecuzione al contratto preliminare si fonda sulla premessa, non idoneamente censurata con il motivo, che "gli attori erano … tutte e soltanto le persone che avevano promesso la vendita". L’esecuzione del contratto, pertanto, non è stata imposta a soggetti diversi dai promittenti la vendita.

5. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 127 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava un’ordinanza di demolizione del Comune di Desio relativa ad un manufatto che aveva realizzato in un terreno di sua proprietà con destinazione agricola.

Si trattava di un manufatto destinato a ricovero di attrezzi agricoli e di cose genericamente serventi la coltivazione oltre che come centro di raccolta dei prodotti agricoli, costruito in modo precario in ferro e facilmente asportabile.

Nell’unico motivo di ricorso si contesta che la realizzazione del manufatto necessitasse di concessione edilizia proprio per la sua natura di opera priva di ancoraggio fisso al suolo che non determina un a trasformazione urbanistica del territorio, né ne aumenta il carico urbanistico.

Il Comune di Desio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.3.2000 l’istanza cautelare veniva respinta.

Nella memoria presentata in previsione dell’udienza di discussione il ricorrente lamenta anche la sproporzione della sanzione e la mancanza di motivazione.

La difesa del Comune eccepiva l’inammissibilità di tali censure perché non formulate in sede di ricorso.

L’eccezione circa l’inammissibilità dei motivi formulati solo in sede di memoria conclusionale è fondata; i motivi di impugnazione vanno notificati alla controparte o in sede di ricorso o di motivi aggiunti sempre che possano considerarsi tempestivi, non certo possono inserirsi in memorie dove sono ammesse le mere difese.

Il ricorso non è fondato.

Per valutare la necessità o meno di una concessione edilizia è necessario partire dalla descrizione del manufatto così come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale e da cui ha tratto origine l’ordinanza impugnata.

Gli agenti in data 23.7.99 trovarono in corso di realizzazione lavori per la realizzazione su di una base di calcestruzzo di una struttura in ferro con tamponamenti in muratura ed una copertura in materiale plastico coibentato con dimensioni della superficie di mt. 7,50 per mt. 4 ed un altezza variabile tra i mt. 2,05 ed i mt. 3.

La necessità della concessione edilizia riguarda ogni costruzione tendenzialmente permanente che incida in modo significativo sul territorio e la stabilità non dipende in misura rilevante dalla tipologia dei materiali utilizzati, ma dal tipo di destinazione ad un bisogno che non assuma caratteri di provvisorietà.

Inoltre poggiando la costruzione su una base di calcestruzzo è discutibile anche la sua amovibilità.

Peraltro non ha alcun rilievo la circostanza che l’opera è al servizio del fondo agricolo poiché il ricorrente non svolge l’attività di agricoltore e quindi non è legittimato neanche a richiedere l’edificazione in zona agricola.

Il ricorso va, di conseguenza, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


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