T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 31-01-2011, n. 49

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

I provvedimenti impugnati, meglio precisati in epigrafe, vengono censurati per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere e falsa, errata e contraddittoria interpretazione dell’art. 107, comma 21, L.P. n. 13/1997; contraddittoria, carente e falsa interpretazione dei fatti; vizio di motivazione; violazione dell’art. 97 Cost;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.P. n. 17/1993; eccesso di potere, carenza di motivazione e contraddittorietà in merito al rinnovo dell’ordinanza n. 01/2008 dd. 24.01.2008;

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 D.P.P. n. 56/2007; carenza di motivazione; violazione, falsa interpretazione per eccesso di potere dell’art. 97 Cost.

Si è costituito in giudizio il Comune di Castelrotto, resistendo alle pretese del ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 69/2010, resa nella camera di consiglio del giorno 11.5.2010, è stata accolta la domanda di sospensione dell’ordinanza impugnata.

Alla pubblica udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Ai fini della decisione della controversia, occorre premettere quanto segue.

Il ricorrente in data 5.10.2006 ha ottenuto concessione edilizia per la ristrutturazione della p.m. 105 in p.ed. 2010 CC Castelrotto, di sua proprietà, situata all’Alpe di Siusi nel condominio S. (ex E.), in zona di verde alpino, come da progetto di recupero, consistente nella suddivisione di un appartamento in due piccoli appartamenti.

In data 6.3.2007 al signor B. è stata rilasciata una concessione in variante, che prevedeva, tra l’altro, la costruzione di un muro divisorio nella "veranda" e l’allargamento delle porte finestre ed il 20.6.2007, a lavori ultimati, ha avuto la licenza d’uso per detta p.m. 105.

Successivamente al Sindaco è pervenuta comunicazione "orale" sul fatto che la terrazza prevista nelle concessioni edilizie era stata completamente chiusa; veniva quindi eseguito un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico comunale competente nel corso del quale si appurava la chiusura del terrazzo tramite rialzamento della balaustra e montaggio di porte e finestre.

Il sindaco, dopo regolare comunicazione di avvio del procedimento, emanava ordinanza di demolizione dd. 24.1.2008 "della balaustra e delle finestre, porte e persiane, con le quali il terrazzo è stato completamente chiuso, ed il ripristino dello stato dei luoghi approvato…", oggetto del ricorso all’esame.

Il ricorrente inviava con raccomandata 21.3.2008 un progetto in sanatoria, ai sensi dell’art. 85 LP n. 13/1997.

Con provvedimento dd. 9.5.2008 il sindaco di Castelrotto respingeva la richiesta di concessione in sanatoria, con riferimento al rigetto della Commissione edilizia, del seguente preciso tenore: "E’ già stata emessa e notificata l’ordinanza per il ripristino della situazione precedente e perciò non può essere applicato l’articolo 85 della legge urbanistica, L.P. n. 13 dd. 11.08.1997. Inoltre il progetto in sanatoria viene respinto per motivi estetici, in quanto la facciata del progetto di variante rappresenta un peggioramento sostanziale in confronto alla situazione originaria".

Tale provvedimento, unitamente alla precitata ordinanza di demolizione, veniva impugnato, con il ricorso n. 111/2008, avanti questo Tribunale, che con sentenza n. 298/2009, dichiarava improcedibile il gravame avverso detta ordinanza, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente presentato una domanda di concessione in sanatoria ed annullava, invece, il provvedimento di rigetto di concessione in sanatoria, in accoglimento dei motivi aggiunti.

Peraltro, venivano fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Nella decisione questo Giudice, dopo aver evidenziato che il provvedimento con cui il Comune di Castelrotto aveva rigettato la domanda di concessione in sanatoria, faceva riferimento, anche, a motivi di ordine estetico (un peggioramento sostanziale della facciata rispetto alla situazione originaria), accoglieva la doglianza relativa al difetto di motivazione su quest’ultimo punto, deducendo quanto segue: "L’amministrazione comunale nella valutazione del progetto si affida alla motivazione espressa dalla commissione edilizia, che si limita a respingere il progetto per motivi estetici, dato che la facciata sarebbe peggiorativa rispetto alla situazione precedente (quella concessionata o quella abusiva ?).

La reiezione di un progetto per motivi genericamente estetici non costituisce una motivazione sufficiente e viola il precetto di cui all’art. 7 della LP n. 17/1993. Come lamentato dal ricorrente, il tenore di siffatta motivazione non è sufficiente a rendere edotto il medesimo circa le ragioni giustificatrici della decisione assunta dall’amministrazione. La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da consentire al cittadino di ricostruire l’iter logicogiuridico attraverso il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento e di controllare il corretto esercizio del potere e far eventualmente valere le proprie ragioni nelle sedi opportune (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 8.5.2008, n. 2111 e TRGA Bolzano 19.2.2009, n. 60).

In conclusione il generico riferimento ad una precedente facciata migliore integra la carenza motivazionale lamentata".

Successivamente ed in conseguenza dell’annullamento de quo, il progetto in sanatoria contestato dal Comune veniva, nuovamente, esaminato, nella seduta del 01.10.2009, dalla Commissione Edilizia, che, in merito, si esprimeva, ancora una volta, negativamente; quindi, veniva notificata al ricorrente una nota del Comune di data 11.11.2009, contenente, ai sensi dell’art. 11bis L. P. n. 17/1993, il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono.

Per contestare detta nota, l’ing. B., faceva pervenire al Comune di Castelrotto, la lettera del 23.12.2009, contenente, tra l’altro, le proprie osservazioni al provvedimento di rigetto.

Seguivano i provvedimenti impugnati.

Premesso quanto sopra, si può, ora, trattare il merito del gravame, che non è meritevole di positiva considerazione.

Con la prima doglianza, si aggrediscono le argomentazioni poste a giustificazione del rigetto della richiesta di sanatoria, esposte nel censurato provvedimento del 2.5.2010.

Occorre evidenziare che quest’ultimo era stato preceduto da una nota del Comune di data 11.11.2009, contenente, ai sensi dell’art. 11bis L. P. n. 17/1993, il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.

In detta nota, tra l’altro, il Sindaco, dopo aver premesso che "la vecchia veranda aperta con tettoia in legno veniva usata dagli utenti della sauna per raffreddarsi dopo la ventilazione" e che "la costruzione con tettoia leggera di allora permetteva la vista sulla facciata uniforme, con i balconi e tutte le persiane dell’ex EUROTEL dello stesso colore" ed, infine che "anche la visualità lungo la facciata non era compromessa e la veranda non alterava il prospetto", evidenzia le seguenti circostanze: "Con la nuova costruzione attuale, anche se viene aperta sui due lati corti, come viene proposta con il progetto di variante in sanatoria, l’aspetto cambia completamente. Questa è stata eseguita con tre pilastri, risultanti sul progetto di variante e pertanto approvati e con copertura in cemento armato, mai approvata. La veranda rimarrebbe chiusa sulla facciata lunga con le finestre e con le persiane. L’esecuzione di tale facciata è sicuramente in contrasto con l’articolo 24bis del regolamento edilizio comunale. La grandezza delle finestre supera di molto tutte le altre finestre. Anche la scelta del colore delle persiane non trova su tutto il condominio qualcosa di simile. La veranda forma un corpo appoggiato alla facciata ed è da ritenersi come un elemento estraneo, sia come forma e colore e sia come grandezza. Anche la visualità aperta lungo la facciata non è più data. Inoltre la piattaforma sopra la veranda è facilmente raggiungibile dai balconi delle unità immobiliari al piano di sopra, senza aver provveduto ad apportare una protezione per evitare una caduta accidentale.

Il cambiamento della sagoma e dell’estetica del condominio, secondo l’articolo 1120 del codice civile, sono proibiti, se alterano il decoro architettonico dell’edificio, ovvero deve essere approvato dalla maggioranza dei condomini.

Il verbale di approvazione delle modifiche esterne da parte del condominio, non è mai stato presentato".

Successivamente, dopo la presentazione di osservazioni da parte del ricorrente, nel provvedimento di rigetto definitivo, con riferimento ai motivi ostativi relativi all’estetica ed alla mancanza di consenso da parte dell’assemblea condominiale, si legge, testualmente che: "Le osservazioni del Sindaco in merito all’estetica della facciata, precisamente tettoia in cemento armato e dimensioni e posizione delle finestre con il conseguente cambiamento della sagoma e dell’estetica del condominio, vengono confermate. Mentre il condominio aveva una forma lineare, continua ed omogenea, interrotta, si può chiamare così, dal balconcino al servizio della sauna, tale uniformità viene modificata in un modo non irrilevante, innanzitutto in quanto le finestre vengono portate all’esterno della veranda. Mentre prima c’era la visibilità libera lungo la facciata del condominio, questa non esiste più, in quanto viene interrotto totalmente dalla veranda suddivisa con tramezza. Si ribadisce ancora una volta, che la sagoma e l’estetica del condominio viene alterata. Questo si evince anche dal confronto tra le foto del balconcino e della facciata, nel periodo antecedente le modifiche e dalle foto scattate dal capo ufficio tecnico in data 5 novembre 2007.

Dalle foto senza data, aggiunte alle osservazioni pervenute il 29 dicembre 2009, si riconosce una, e non due, uscite sul balconcino, la mancanza della tettoia, l’esistenza di due pilastri, di un collegamento del balconcino con il terreno senza ostacoli (parapetto, balaustra, steccato o recinzione) e di due recinzioni in ferro sui due lati laterali, appoggiate ai parapetti di una altezza di circa 7080 cm. Pertanto il balconcino era completamente apertoomissis".

Il provvedimento prosegue, rilevando, anche, che "leggendo il verbale dell’assemblea condominiale del 18.06.2005, in particolare il punto 11, si desume che è solamente stata provata l’apertura di una seconda finestra sulla facciata del locale ex sauna e della relativa porta sul corridoio interno, salvo concessione amministrativa ed, ancora che "non è stato approvato l’intervento presso il balcone di cui è oggetto la presente pratica edilizia" ed, infine, che "ciò comporta la mancanza di consenso ai sensi dell’articolo 70 legge provinciale n. 13/97 nonché sensi dell’articolo 1120 codice civile per quanto riguarda il decoro architettonico della facciata".

Ritiene il Collegio che la citata motivazione debba considerarsi puntuale, accurata ed esaustiva, anche per quanto attiene al mancato consenso degli altri condomini al progetto di cui si discute.

A tale riguardo, l’ing. B., nel ricorso (pag. 16), ritiene che la problematica del consenso riguardi "argomentazioni di squisitamente natura civilistica", che la stessa "non necessita di esser trattata in questa sede" e che "valica la competenza di codesto organo decidente". Prosegue, limitandosi alla generica affermazione che "il condominio sia all’epoca della delibera del 2005, che oggi, con la preliminare accondiscendenza alle modifiche proposte, non ha mai ostacolato l’operato dell’ing. B., approvandolo invece in ogni occasione" ed evidenziando che "ad oggi non si è a conoscenza di alcuna pendenza da parte del condominio o dei condomini, ma neppur mai è giunta alcuna lamentela dagli stessi in merito alle modifiche effettuate".

Circostanze, tuttavia, che non possono sostituire un formale consenso scritto dei condomini né una delibera condominiale in tal senso al progetto contestato.

Né si può condividere l’assunto del ricorrente, secondo cui la verifica della sussistenza dell’assenso non rientrerebbe nella competenza giurisdizionale di questo Giudice.

Infatti quest’ultimo è, certamente, competente, a valutare se il mancato o, comunque, non provato consenso de quo, addotto dal Sindaco – nel provvedimento di rigetto – come un motivo ostativo all’accoglimento della sanatoria, sia stato corretto.

In altri termini, è necessario stabilire se il Comune possa addurre come motivo di reiezione la circostanza che l’intervento contestato necessiti del consenso dei condomini, espresso attraverso l’assemblea condominiale.

Orbene, secondo un consolidato orientamento di questo Tribunale, l’Amministrazione comunale, in sede di esame della domanda di concessione edilizia, pur non dovendo compiere approfondite indagini sui rapporti di diritto privato intercorrenti tra gli interessati, è tenuto a verificare la posizione di avente diritto e, quindi, la legittimazione del richiedente (cfr. TRGA Bolzano, 28.5.1997, n. 213, 30.7.1997, n. 306 e 30.9.2004, n. 433).

Va precisato che detta verifica, pur non richiedendo particolare impegno da parte dell’Amministrazione, esige che questa, laddove la normativa civilistica, nella realizzazione di un progetto edile, esiga il consenso dei condomini, debba verificare se questo sia stato concesso.

Conseguentemente è legittimo il rigetto della richiesta di sanatoria, quanto meno in ordine al punto trattato.

Come evidenziato dal ricorrente, il provvedimento di diniego, non si limita all’esposizione della questione relativa all’estetica ed al consenso condominiale, ma si articola, complessivamente, in sei diversi ordini di motivi.

Peraltro, poiché, per un affermato indirizzo giurisprudenziale, condiviso, anche, da questo Giudice, in una motivazione comprendente più motivi di rigetto, è sufficiente la legittimità di uno solo per determinare, a sua volta, la legittimità dell’atto amministrativo, il Collegio non ritiene necessario esaminare le altre argomentazioni esposte nel provvedimento aggredito.

Con la seconda censura il ricorrente si duole, sostanzialmente, che l’ordinanza di demolizione impugnata non sia stata preceduta da una nuova comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 14 L. P. n. 17/1993.

Il rilievo è privo di pregio.

Si evidenzia, infatti, che al ricorrente era già stata notificata, in precedenza, nel 2007, un’altra ordinanza demolitoria, successivamente resa inefficace dalla precitata sentenza n. 298/2009 di questo T.R.G.A.

Ciò significa che il ricorrente era, certamente, a conoscenza dell’esistenza di un procedimento relativo alla richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che, in caso di nuovo rigetto di questa, il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione a conferma di quella precedentemente emanata nel 2007.

Quindi, in una ottica sostanzialistica dell’obbligo di comunicazione dell’avvio procedimentale fondato sulla necessità di assicurare all’interessato la possibilità di intervenire nel procedimento, nel caso, una distinta comunicazione di avvio del procedimento è da ritenersi superflua.

Per altro verso, anche, la doglianza è priva di spessore.

Nella specie, infatti, si è in presenza di un provvedimento vincolato del Comune, essendo questo obbligato ad emettere il provvedimento demolitorio, una volta accertato che i lavori sono abusivi e che gli stessi non sono suscettibili di sanatoria.

Infatti, la disposizione sull’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento deve essere interpretata alla luce dell’ art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (disposizione di inequivocabile carattere processuale e, quindi, da applicarsi anche nella Provincia autonoma di Bolzano), che così recita: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…".

Nella specie, attesa la natura vincolata del potere esercitato dal Sindaco, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento non potrebbe, comunque, comportare l’annullamento del provvedimento finale del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.12.2007, n. 6325; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11.9.2008, n. 8262; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10.2.2009, n. 1236; TRGA Bolzano, 5.6.2009, n. 217; 23.4.2008, n. 188 e 14.1.2009, n. 8).

La censura va, dunque, disattesa.

Con il terzo motivo, riferibile a entrambi i provvedimenti impugnati, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 del D.P.P. n. 56/2007, che normano il procedimento per l’approvazione di ogni progetto edilizio effettuato in zone soggette a vincolo paesaggistico.

In particolare l’art. 4 dispone che "qualsiasi variante ai progetti esaminati dall’autorità provinciale per la tutela del paesaggio, nonché tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione devono essere trasmessi all’autorità provinciale".

Con la censura si lamenta che il progetto negato non sia stato trasmesso dal Comune di Castelrotto all’autorità provinciale, come invece era avvenuto nel 2006 con la precedente domanda di concessione, ottenuta dal ricorrente in data 5.10.2006.

Prima di tutto occorre precisare che il citato D.P.P. n. 56/2007 – contenente il regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela paesaggio – è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige in data 11.12.2007 e che, quindi, questa norma è entrata in vigore a fine dicembre 2007, mentre il progetto originario era stato concessionato dal Comune di Castelrotto in data 5.10.2006, ossia in un periodo anteriore. Ciò porta a concludere che l’obbligo imposto dall’art. 4, comma 1, non possa trovare applicazione alla fattispecie de qua, riguardando, solamente, le varianti relative a progetti che sono stati sottoposti all’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio, per la prima volta, in data successiva al 26.12.2007.

Inoltre la ratio della norma sembra essere quella della necessità di sottoporre all’esame della Provincia i progetti assentiti e non quelli negati.

In conclusione il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente, soccombente in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Castelrotto, liquidate in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00), oltre gli oneri di legge.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Hugo Demattio, Consigliere

Luigi Mosna, Consigliere, Estensore

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2010, n. 15656 LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con ricorso, depositato il 28.07.2004, C.M. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 23.05.2003, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti di G. G. per ottenere il pagamento di differenze retributive in relazione alla sua attività di operaio agricolo alle dipendenze dell’appellato per gli anni dal 1982 al 1993.

L’appellante chiedeva la riforma della decisione di primo grado, ribadendo quanto già esposto nell’originario ricorso circa l’orario di lavoro (mai inferiore alle 6 ore, anche nei giorni festivi), allo svolgimento del lavoro festivo e straordinario, al mancato rimborso chilometrico e al tempo impiegato per recarsi all’azienda agricola sita in (OMISSIS).

L’appellato G. costituendosi eccepiva, preliminarmente, le "molteplici nullità" del ricorso per mancanza assoluta di qualsiasi riferimento a normative e per genericità nell’esposizione delle mansioni e dell’orario. In punto di merito, lo stesso G. sottolineava di non avere masi dichiarato un numero di giornate inferiore a quello effettivamente svolte dal C., osservava che per alcuni archi di tempo si era maturata la prescrizione di diritti vantati dall’appellante.

All’esito la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 956 del 2006 ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda del C., con condanna del G. al pagamento in favore dell’appellante di L. 26.472.97, oltre accessori.

La Corte territoriale ha ritenuto i fatti costitutivi concernenti i periodi di lavoro e le mansioni svolte dal C. adeguatamente provati sia sulla base dei documenti (certificati dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Foggia) sia sulla base delle deposizioni rese dai testimoni escussi.

In ordine al "quantum debeatur" la Corte ha osservato che i conteggi inseriti nel ricorso originario del lavoratore non erano stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.

2. Il G. ricorre per cassazione con due motivi.

Il C. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ..

In particolare il G. osserva che l’impugnata sentenza è incorsa nella violazione delle richiamate disposizioni, avendo egli preso – nella memoria di costituzione – una precisa posizione sui fatti affermati dall’attore, senza limitarsi ad una generica contestazione.

Lo stesso ricorrente aggiunge che il giudice di appello erroneamente ha ritenuto provati i fatti costitutivi delle pretese avanzate dal lavoratore, pur non avendo questi fornito alcuna dimostrazione sul punto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata e/o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che il giudice di appello ha dato valore determinante alla "prova testimoniale", non riportando alcuna deposizione nella motivazione della sentenza.

Il ricorrente rileva che in contrario dalle deposizioni dei testi escussi ( M., L.S., M.) non si traeva conferma delle circostanze di fatto ritenute provate dal giudice di appello.

2. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995: Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle risultanze documentali (certificati storici dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell’azienda agricola di G. G. rilasciati dall’Ufficio provinciale del lavoro di Foggia, i cui dati erano stati rilevati dai Mod. C2), che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi.

La stessa Corte ha precisato che le circostanze di fatto relative alle giornate lavorate e alle ore spiegate ed i relativi conteggi operati dal lavoratore non erano stati specificamente contestati dalla controparte e le differenze retributive erano state liquidate sulla base delle tariffe del contratto provinciale di lavoro e dell’art. 36 Cost..

Il ricorrente da parte sua sostiene erroneamente che la contestazione era stata specifica e finisce sostanzialmente per richiedere un diverso apprezzamento delle risultanze delle risultanze probatorie rispetto alla valutazione del giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 25,00 oltre Euro 1500.00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione II Sentenza n. 3754 del 2006 deposito del 21 febbraio 2006

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.3/8.4.2002, il Giudice di pace di Belluno respingeva il ricorso proposto da G. G. avverso l’ordinanza ingiunzione della prefettura di Belluno con cui gli era stato imposto il pagamento di complessive £. 504.650 per violazione dell’art. 196 del Codice della strada, osservando che i tempi di comunicazione dell’ordinanza risultavano rispettati e le questioni afferenti alla mancata contestazione immediata dell’infrazione non avevano pregio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, il G. G.; resiste con controricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Belluno.

Motivi della decisione

I primi due motivi (violazione degli artt. 113 cpc e 23 della legge n. 689 del 198; violazione degli artt. 204 del d. L.vo n. 285 del 1992 e 2 legge n. 241 del 1990) concernono una questione (la pronuncia, contenuta nella sentenza impugnata, relativa alla doglianza concernente i termini in cui l’ordinanza ingiunzione opposta doveva essere emessa) che viene affrontata sotto profili diversi, ma che attiene alla medesima tematica e possono pertanto essere trattati e decisi congiuntamente.

In primo luogo, si lamenta che al riguardo il giudicante avrebbe pronunciato secondo equità: la lettura della sentenza impugnata sul punto consente di ritenere la fondatezza di tale rilievo, atteso che, a parte l’uso dell’aggettivo "equo", la doglianza viene appena accennata e sostanzialmente risolta con la stupefacente affermazione secondo cui la gravità della violazione ed il pericolo sociale insito nell’eccesso di velocità fanno ritenere equo respingere questa eccezione formale. Tanto comporta che la stessa deve essere riesaminata sotto il profilo del diritto e che pertanto sia il primo che il secondo motivo devono essere accolti laddove lamentano che nella specie la questione sia stata risolta senza neppure affrontarne i profili legali.

Il terzo motivo (vizio di motivazione) attiene al preteso vizio consistito nel non aver dato rilievo alla doglianza secondo cui il verbale non risultava redatto dagli agenti che avevano contestato l’infrazione ma da un terzo agente.

La doglianza non è fondata: per vero la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare che è sufficiente che il verbale venga redatto dal Comando accertatore perché sia idoneo a produrre i suoi effetti.

Il quarto motivo (violazione dell’art. 115 cpc e vizio di motivazione) attiene alla mancata contestazione immediata della violazione; letta la sentenza impugnata, che fa riferimento, a parte soggettive considerazioni di ordine etico sociale, soltanto ad un non altrimenti definibile sopralluogo informale del giudicante sul posto ed alle di lui personali conclusioni al riguardo, secondo cui lo stato dei luoghi comporterebbe l’estrema difficoltà e la quasi impossibilità in certi casi (quali?) dell’immediata contestazione, devesi concludere che la doglianza è fondata in quanto la motivazione si basa su personali esperienze del giudicante, ovviamente non qualificabili come prova, e prescinde del tutto da elementi utili ai fini di una corretta valutazione della fattispecie, in primis la velocità tenuta dal veicolo.

Trattasi quindi di motivazione del tutto insufficiente, che non può ritenersi idonea a fondare la decisione adottata, donde l’accoglimento del motivo in esame.

Il quinto motivo (violazione dell’art. 112 cpc in relazione alla mancata pronuncia in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata) risulta chiaramente assorbito, stante che la cassazione con rinvio, conseguente all’accoglimento dei suindicati motivi, ripropone la questione all’esame del giudice del rinvio.

In definitiva, il primo ed il secondo motivo vanno accolti per quanto di ragione; il terzo va respinto; il quarto va accolto, mentre il quinto rimane assorbito. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro Giudice di pace di Belluno, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; rigetta il terzo, assorbito il quinto. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Belluno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-02-2011, n. 2773

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.5.2004 il Tribunale di Cosenza ha respinto la domanda proposta da F.M., dipendente della Ital Lavori srl con mansioni di addetta alle pulizie, volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatole per motivi disciplinari in data 30.10.1999, con condanna della società alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

A sostegno della domanda, la ricorrente aveva dedotto che il licenziamento aveva, in realtà, carattere ritorsivo, avendo fatto seguito ad altra vicenda giudiziaria tra le stesse parti, che si era conclusa con esito favorevole per la ricorrente, ed era comunque privo di giusta causa, non essendo le mancanze nella pulizia dei locali addebitabili ad essa ricorrente, quanto piuttosto ad una carenza organizzativa del datore di lavoro, che l’aveva incaricata di provvedere da sola alla pulizia di immobili di notevoli dimensioni.

La sentenza del Tribunale è stata riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che ha accolto l’originaria domanda dichiarando la nullità del licenziamento sul rilievo del carattere ritorsivo del medesimo (desumibile anche dal fatto che la ricorrente era stata addetta, da sola, alla pulizia di ambienti che solitamente richiedevano la prestazione di due persone) ed ha ordinato la reintegrazione della F. nel posto di lavoro con le conseguenze previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Ital Lavori srl affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso F. M..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 4, e art. 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto provato l’intento ritorsivo, nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato che non vi era prova che la F. provvedesse da sola alle pulizie di un intero dipartimento e, nello stesso tempo, che era certo che essa provvedeva alla pulizia di un intero edificio. I giudici di appello avrebbero, inoltre, erroneamente ritenuto che fosse stata data la prova dell’intento ritorsivo alla base del licenziamento e non avrebbero fornito, sul punto, sufficiente e adeguata motivazione.

2. – Con il secondo motivo di ricorso la società deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 c.c.n.l. servizi di pulizia e dell’art. 2119 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la nullità del licenziamento, nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata risulterebbe viziata in punto di esatta applicazione e interpretazione della normativa contrattuale, nonchè in punto di coerente e sufficiente motivazione del decisum, per quanto riguarda in particolare la valutazione della gravità degli addebiti contestati alla lavoratrice e della proporzionalità della sanzione applicata dal datore di lavoro nei confronti di quest’ultima.

3. – Il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

4. – Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

5. – D’altra parte, è giurisprudenza costante che il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, anche mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr. ex plurimis Cass. 4205/2010, Cass. 15952/2007, Cass. 6679/2006, Cass. 4840/2006, Cass. 10598/2005, Cass. 17369/2004, Cass. 9711/2004, Cass. 1170/2004, Cass. 3004/2004). Allo stesso modo, qualora in sede di giudizio di legittimità vengano denunciati vizi della sentenza impugnata relativi all’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l’onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportarne il contenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ed ha altresì l’onere di specificare i canoni ermeneutici in concreto violati, nonchè il punto e il modo in cui il giudice si sia da essi discostato (Cass. 4678/2002, Cass. 3912/2002, Cass. 10520/2001, Cass. 4717/2000, Cass. 10359/2000).

6. – Nella specie, il ricorso è del tutto carente sotto il profilo della formulazione del quesito di diritto (per ciascuno dei motivi di ricorso). Mancano, inoltre, "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria", ovvero l’esposizione delle "ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione "(noi senso sopra specificato).

7.- Fermi restando i rilievi che precedono, e che assumono già valore decisivo e assorbente ai fini dell’ammissibilità del ricorso, va rilevato poi che la ricorrente si è limitata a riportare solo in parte il contenuto delle deposizioni testimoniali e dei documenti che non sarebbero stati valutati o sarebbero stati insufficientemente valutati dalla Corte territoriale, non offrendo così la possibilità di un riscontro effettivo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione rispetto ad essi (aggiungendosi che non è comunque concretamente riscontrabile la dedotta contraddittorietà della motivazione sulla base soltanto dei passi delle deposizioni testimoniali riportate dalla società ricorrente). Non è stato, infine, riportato in ricorso il contenuto dell’art. 38 del contratto collettivo, nè sono stati indicati i canoni ermeneutici che sarebbero stati eventualmente violati dai giudici di appello nell’interpretazione della suddetta disposizione.

8. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

9. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 11,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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