Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 31-01-2011, n. 3376 Divieto e obbligo di dimora

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Asti proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino del 30-4-2010 che aveva annullato l’ordinanza emessa in data 19-3-2010 con cui il GIP presso il Tribunale di Asti disponeva applicarsi a C.V. e L.E.S. la misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione ai delitti di associazione per delinquere dedita alla commissione di furti in abitazione e truffe ai danni di persone anziane in (OMISSIS), nonchè in altre località piemontesi, ligure e venete da epoca ignota fino quantomeno al (OMISSIS) (esecuzione intervenuta con notifica del marzo 2010).

Il ricorrente deduceva che il Tribunale del Riesame di Torino aveva fatto malgoverno delle norme in tema di misure coercitive in quanto aveva ritenuto non assolto l’obbligo motivazionale, mentre invece il Gip aveva adeguatamente motivato la sua decisione con riferimento alla maggior pericolosità della delinquenza associata rispetto a quella individuale che giustificava l’adozione della misura cautelare anche a distanza di tempo dal compimento dei reati.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Il Tribunale del Riesame di Torino ha annullato l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Asti perchè, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sta in relazione alla scelta della misura.

Difatti se il decorso del tempo non esclude automaticamente l’attualità e la concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), nondimeno deve presumersi, di logica, che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari. Il Tribunale sottolineato che una pluralità di elementi portavano a ritenere insussistenti le esigenze cautelari, vale dire: i precedenti specifici a carico degli indagati, sanzionati con pene non superiori ad un anno per ciascun reato, erano cristallizzati al 2005 per L. ed al 2002 per C.; non era stata prodotta idonea documentazione in ordine all’esistenza, tipologia ed esiti di eventuali carichi pendenti;

i fatti in esame erano compresi tra il (OMISSIS) e la prima metà del (OMISSIS), quindi a distanza di 4-5 anni dall’emissione della misura cautelare;

la contestazione del delitto associativo ("in avanti") non si sbilanciava ad ipotizzare formalmente un legame ad oggi perdurante, nè era stato prodotto alcun elemento in tal senso in modo da consentire una ricostruzione in fatto della perduranza del pactum sceleris, nè una tesi di perduranza di pericolosità e di solidarietà associativa in senso stretto poteva desumersi sulla base della notorietà che alcune famiglie di rom e sinti erano ancora dedite ad attività delittuose della medesima caratura di quelle commesse nel caso in esame, essendo ovviamente preclusa una generalizzazione su base etnico-familiare di tali giudizi qualora non traggano fondamento individualizzante in base a documenti aventi valore storicamente condiviso e conosciuto.

Di conseguenza il Tribunale del riesame ha dato prevalenza all’immagine emersa all’attualità in capo agli indagati, ovvero di apparente prolungata astensione dalla commissione di altri delitti della stessa specie e dalla coltivazione di legami di natura associativa.

La motivazione adottata dal Tribunale del riesame compie un analisi adeguata e condivisibile della pluralità di elementi che portano a ritenere non sussistenti nel caso di specie i requisiti che in base alla previsione di cui all’art. 274 c.p.p. giustificano l’emissione della misura cautelare.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 238 Ricorso per l’esecuzione del giudicato Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti impugnavano l’inerzia, mantenuta dal Comune di Positano, circa l’istanza di autorizzazione di cui in epigrafe, inerzia avverso la quale articolavano censure di violazione delle l. 241/90 e 112/89 e d’eccesso di potere per difetto di motivazione, dei presupposti e dell’interesse pubblico, carenza d’istruttoria, contraddittorietà e sviamento.

Con ordinanza n. 1788, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23.11.94, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, spiegata nel ricorso, ordinando al Comune di Positano di pronunciarsi sull’istanza, presentata per il rilascio dell’autorizzazione "de qua"; seguiva, in data 8.11.95, il deposito di ricorso, volto all’esecuzione della prefata ordinanza, il quale era accolto, con ordinanza n. 1721 del 6.12.95.

In data 2.01.96, il Comune di Positano comunicava al Tribunale che l’esame di tutte le pratiche, riguardanti garages e simili, era stato rinviato, fino all’approvazione del programma urbano dei parcheggi.

In data 29.12.99 la Prefettura di Salerno trasmetteva nota, a firma del commissario "ad acta", nella quale lo stesso faceva presente d’aver adottato, in data 9.01.99, provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione, in ciò ritenendo esaurito il proprio compito; alla predetta nota era allegata ordinanza del Consiglio di Stato, n. 1753/99, di accoglimento dell’appello, avverso altra ordinanza di questo T. A. R., n. 997/99, concernente il prefato diniego di autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio interrato.

In data 11.06.2010 i ricorrenti producevano memoria difensiva, riferita peraltro – piuttosto che all’impugnato silenzio – ad una non meglio specificata ordinanza di demolizione, la cui impugnativa sarebbe stata inammissibile, in ragione della previa presentazione di domanda di condono.

All’udienza pubblica del 26.01.2011, il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Tribunale che il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Il silenzio, oggetto di gravame, è infatti sicuramente cessato, per effetto del provvedimento del commissario "ad acta", di diniego di rilascio di detta autorizzazione, di cui è menzione nella nota della Prefettura di Salerno, citata in narrativa.

In disparte l’esito d’ogni altra impugnativa, eventualmente spiegata dai ricorrenti avverso detto diniego, è evidente che il presente ricorso, diretto a contestare l’illegittimità dell’inerzia, mantenuta dalla P. A., è, per tale ragione, divenuto improcedibile, in conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza, per la quale si legga, "ex multis", la seguente massima: "Il principio generale per cui è inammissibile l’impugnativa contro un atto adottato dalla p. a. in sede di mera ottemperanza a un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non può essere seguito nella peculiare ipotesi in cui il ricorso giurisdizionale venga proposto avverso un atto commissariale emanato in sede di ottemperanza di un’ordinanza cautelare pronunciata nell’ambito di una impugnativa interposta avverso il silenzio – rifiuto a provvedere, atteso che la sospensione cautelare del silenzio si sostanzia nella declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, obbligo che una volta assolto fa necessariamente venir meno l’interesse alla decisione finale di merito del ricorso avverso il silenzio – rifiuto, rendendo quindi impugnabile il provvedimento esplicito emesso in adempimento del detto obbligo, avverso il quale si concentra l’interesse del ricorrente. Trattasi, infatti, di un caso in cui l’assetto della fattispecie viene anticipato integralmente dal giudizio cautelare, per cui diventa definitiva la disciplina della situazione ad opera del provvedimento esplicito adottato dal Commissario "ad acta", il che rende da una parte immediatamente impugnabile il detto provvedimento e dall’altra improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnativa diretta contro il silenzio – rifiuto" (T. A. R. Puglia Lecce, sez. I, 19 dicembre 2005, n. 6007).

Sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-05-2011, n. 9645 Recesso e risoluzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata con decisione dep. il 16 agosto 1999 il Tribunale di Venezia, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 1671 cod. civ. dall’appaltatrice T.N., quale titolare dell’omonima ditta, condannava la committente s.r.l. F6 al risarcimento dei danni oltre alle spese dovute a seguito del recesso di quest’ultima dal contratto di appalto conferito all’attrice per l’esecuzione di lavori di scavo.

Con sentenza dep. l’11 giugno 2004 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla convenuta, riformava la decisione gravata rigettando la domanda proposta dall’attrice e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di quest’ultima.

Secondo i giudici di appello, le prove raccolte non avvaloravano l’assunto dell’attrice, tenuto conto che la tesi del recesso operato dalla committente ai sensi dell’art. 1671 cod. civ., si era basato sulle dichiarazioni dalla medesima rese in sede di interrogatorio formale, sul contenuto della missiva del 6 febbraio 1990, proveniente dalla stessa attrice nonchè sulla deposizione del teste B., coniuge della T. e cointeressato all’attività imprenditoriale di cui formalmente era titolare la moglie e, per quanto concerneva la supposta convenienza della committenza a sciogliersi dal contratto, neppure era stato provato che, a fronte dell’irrisorio compenso pattuito, la sabbia scavata sarebbe stata acquisita dalla T..

Per quel che riguardava la domanda di risoluzione proposta dalla convenuta, la sentenza affermava che anche tale domanda aveva avuto un riscontro limitato perchè se l’allontanamento dell’esecutrice dei lavori dal cantiere aveva carattere neutro in mancanza delle motivazioni di tale comportamento, l’assunto della committente si fondava unicamente sulla deposizione di T.A. il quale avrebbe saputo dal teste Ba. quanto a quest’ultimo avrebbe riferito la stessa attrice, che non avrebbe proseguito negli interventi nè avrebbe istallato l’impianto Wellpoint, utilizzato altrove, e che non sarebbe stata nella disponibilità di siringhe atte allo scavo.

La Corte, quindi, affermava che, quand’anche si fosse voluto prestarsi incondizionato credito alla narrazione del predetto teste e quindi sancirsi l’inadempimento dell’ attrice, non era stata fornita la prova del danno.

La T. era quindi condannata a restituire gli importi riscossi a seguito dell’esecuzione della sentenza di primo grado, mentre era ritenuto legittimo l’acquisizione dell’acconto ricevuto in relazione i lavori eseguiti.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.P. N. sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia:

a) errores in procedendo compiuti dalla sentenza impugnata che aveva omesso di considerare il senso della domanda proposta dall’attrice che, in realtà, aveva dedotto l’inadempimento di controparte, mentre i Giudici di appello si erano limitati a ribadire la regola di cui all’art. 1671 cod. civ., che non era stata oggetto di domanda; la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che la decisione di primo grado si basava solo sulla dichiarazione di parte attrice mentre – contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata- nessun rilievo decisivo il tribunale aveva dato alla deposizione B.; era incorsa in vizio di motivazione circa la raccomandata di messa in mora; era mancato l’esame di tutte le deposizioni, all’esito del quale il Tribunale aveva dato valenza assorbente alla raccomandata da cui doveva trarsi la prova dell’inadempimento della committente; l’interrogatorio libero dell’attrice non era stato utilizzato come prova ma come argomento di prova; le ragioni del committente andavano formulate secondo quanto previsto dall’art. 1662 cod. civ.;

b) errores in indicando, per avere la sentenza ritenuto che l’allontanamento dal cantiere fosse un fatto neutro senza avere considerato che i termini contrattuali non erano ancora scaduti e che, soltanto in presenza dei presupposti di cui all’art. 1662 cod. civ., il committente può contestare eventuali inesattezze o mancanze nell’adempimento; in realtà, era stata la committente con la propria condotta a rendersi inadempiente ai propri obblighi; non poteva essere ignorata – e toglierle la legittima qualificazione che gli viene dalla legge – la raccomandata di messa in mora del 6 febbraio 1990; la sentenza non aveva applicato i principi in materia di diligenza e di tempo nell’adempimento e quelli regolanti le obbligazioni, la causa e l’integrazione del contratto.

Il motivo va disatteso. a) La doglianza con cui si censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che l’attrice aveva posto a base della domanda il recesso della committente di cui all’art. 1671 cod. civ., mentre invece con l’atto di citazione ne era stato invocato l’inadempimento, è inammissibile, dovendo considerarsi che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale aveva ritenuto che l’attrice aveva proposto la domanda ai sensi dell’art. 1671 cod. civ., e aveva per l’appunto liquidato l’indennizzo previsto da tale norma nel caso del recesso manifestato dal committente.

Orbene, va considerato che il recesso previsto l’art. 1671 citato, che costituisce l’esercizio di un diritto potestativo, attribuisce al committente il potere di recedere unilateralmente dal contratto senza che ricorra una giusta causa ovvero l’inadempimento dell’appaltatore.

Appare, così, evidente che la domanda, con cui l’appaltatore invochi l’accertamento dell’avvenuto recesso del committente, si fonda su presupposti fattuali diversi da quelli posti a base dell’ azione con cui l’appaltatore deduca l’inadempimento del committente:

quest’ultima domanda comporta l’indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato.

Ne consegue che sarebbe stato onere dell’attrice impugnare con appello incidentale, la qualificazione della domanda compiuta dal primo Giudice, denunciando l'(eventuale) errore relativo alla valutazione circa l’intenzione perseguita dall’attrice alla stregua delle circostanze di fatto poste a base dell’atto di citazione, in modo da investire la Corte di appello della questione che altrimenti – in forza del principio devolutivo dell’appello – non avrebbe potuto conoscere.

Poichè la doglianza circa l’inadempimento della convenuta non risulta formulata con l’atto di appello, la questione non può essere riproposta in sede di legittimità, essendosi al riguardo formato il giudicato interno. b) La sentenza, con motivazione congrua e immune da errori logici o giuridici, ha ritenuto che l’attrice, che ne aveva l’onere, non aveva offerto la prova dell’avvenuto recesso di cui all’art. 1671 cod. civ., correttamente escludendo che potessero costituire prova dell’assunto dell’attrice le dichiarazioni dalla medesima provenienti. In particolare, ha esaminato il contenuto della missiva del 6 febbraio 1990 e ha negato valenza probatoria a favore dell’attrice, trattandosi di atto dalla medesima proveniente che, come tale, evidentemente non poteva costituire prova a favore del soggetto che lo aveva predisposto; ha quindi evidenziato che le deposizioni testimoniali non offrivano elementi utili alla tesi dell’attrice, indicando le ragioni per le quali non potevano essere prese in considerazione le dichiarazioni rese dal teste B.; al riguardo, va rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso laddove non è trascritto il testo integrale delle deposizioni di cui la ricorrente ha lamentato il mancato esame da parte della sentenza impugnata, atteso che, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento o di una prova decisivi, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o le risultanze della prova nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003), essendo necessario dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa;

c) le doglianze in merito alle affermazioni della sentenza circa l’allontanamento dell’appaltatrice dal cantiere, si risolvono nella censura dell’apprezzamento compiuto dai Giudici in merito all’inadempimento imputato all’attrice, così come le considerazioni formulate in merito alla scadenza dei termini contrattuali non ancora scaduti e ai presupposti per stabilire l’inadempimento introducono questioni che attengono sempre alla ricostruzione del fatto che, come tale, è sottratto al sindacato al giudice di legittimità. Qui va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre il vizio di falsa applicazione delle legge riguarda la sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa:

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione che nella specie è insussistente e che peraltro non è stato dedotto secondo il paradigma di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, atteso che il vizio deducibile ai sensi della norma citata deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). d) la disposizione dell’art. 1662 cod. civ., comma 2, in base alla quale il committente può fissare un termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi nell’esecuzione dell’opera alle condizioni stabilite dal contratto non esclude il rimedio generale previsto dall’art. 1453 cod. civ., e segg., e cioè la declaratoria di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla diffida del committente, nel caso in cui la situazione verificatasi a causa dell’inadempimento dell’appaltatore venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa (Cass. 5828/1990);

e) la effettiva determinazione del prezzo è stata esaminata dalla sentenza impugnata la quale, con riferimento alla dedotta questione della convenienza del recesso, ha ritenuto non dimostrata la circostanza che la sabbia ricavata dal prosciugamento del terreno sarebbe stata acquisita alla T., pur avendo rilevato la irrisorietà del prezzo pattuito (pag. 8 e 9 della decisione gravata).

In realtà, le doglianze sollecitano un inammissibile riesame del merito, formulando la ricorrente una interpretazione del materiale probatorio difforme da quella accolta in sentenza. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza: laddove aveva ritenuto che fosse mancata la prova di quanto fosse da scavare, nonostante le richieste istruttorie in proposito formulate da essa ricorrente; non aveva esaminato quanto riferito dal teste V.. L’unica inadempiente era la controparte, per cui la medesima non poteva contare su alcuna restituzione o risarcimento.

Il motivo va disatteso.

La deduzione circa la mancata istruttoria volta a determinare l’entità dello scavo in modo da accertare il danno conseguente al mancato guadagno con riferimento a quanto si poteva ricavare dalla vendita della sabbia è evidentemente del tutto inconferente, posto che la domanda proposta dall’attrice è stata rigettata ed è stata invece pronunciata la risoluzione del contratto, essendo stata proprio l’attrice ritenuta la parte inadempiente, per cui non sussistevano i presupposti per configurare un danno risarcibile a favore della medesima.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 16-03-2011, n. 10644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

he ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con sentenza del 18 settembre 2008, il giudice monocratico del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, ha dichiarato M.G. colpevole del delitto di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di L. P. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio.

Era accaduto che il L., dipendente della fattoria Frescobaldi, mentre si trovava su un terreno boschivo di proprietà dell’azienda, intento a tagliare con la motosega un tronco di albero poggiato per terra, era stato travolto da altro tronco scivolato giù dal cassone dell’autocarro, a bordo del quale era stato posizionato dal M. utilizzando la gru di cui il veicolo era munito. Al momento dell’incidente, l’imputato, che si trovava sul luogo per svolgere attività di lavoro per la fattoria Frescobaldi, era ai comandi della gru posta accanto alla cabina di guida dell’autocarro, in attesa di caricarvi il tronco che il L. stava tagliando. In conseguenza dell’incidente, quest’ultimo aveva riportato varie lesioni.

A giudizio del tribunale, il M. aveva violato le regole di prudenza, anzitutto, per aver permesso all’operaio infortunato di svolgere il proprio lavoro nei pressi dell’autocarro e della gru, quindi, per avere mal posizionato il tronco, scivolato giù dal cassone probabilmente a causa delle vibrazioni del veicolo, rimasto con il motore acceso.

Su appello proposto dal M., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 12 ottobre 2009, riformando la decisione del primo giudice, ha assolto l’imputato per non avere commesso il fatto.

Il giudice del gravame ha rilevato come l’istruttoria dibattimentale non avesse individuato una precisa ricostruzione dei fatti nè avesse accertato il ruolo avuto dal M. nella vicenda, nè avesse chiarito i rapporti intercorrenti tra l’imputato e la vittima che, in ogni caso, certamente non era, a giudizio della corte territoriale, un dipendente del primo, donde l’inesistenza di un obbligo di garanzia del primo verso il secondo. Di qui la decisione assolutoria.

2- Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile che deduce:

a) Illogicità della motivazione della sentenza impugnata e travisamento dei fatti.

Sostiene il ricorrente che l’incidente è stato puntualmente ricostruito dal primo giudice attraverso le dichiarazioni rese, non solo dalla persona offesa, ma anche dall’imputato, che ha ammesso di essersi trovato al posto di manovra della gru con il compito di prelevare i tronchi di albero e posizionarli sul cassone dell’autocarro ed ha confermato che il tronco che aveva colpito il L. era scivolato giù dal camion ove lui stesso, servendosi della gru, lo aveva appoggiato. E dunque, nulla di contuso e di incerto vi era nella ricostruzione della vicenda e nell’accertamento dei compiti cui i due lavoratori erano intenti al momento dell’incidente;

b) Erronea applicazione dell’art. 590 cod. pen. e vizio di motivazione, laddove il giudice del gravame ha sostenuto che nel capo d’imputazione non sarebbe stato specificato a che titolo il M. ed il L. partecipassero all’attività di rimozione di alcuni tronchi d’albero dal terreno della fattoria Frescobaldi.

In realtà, si sostiene nel ricorso, era emerso con chiarezza che il L. era un dipendente della Frescobaldi e che lo stesso M. svolgeva attività di lavoro per conto della stessa fattoria; mentre, ove anche non dovessero ritenersi chiari i rapporti tra le due parti coinvolte nell’incidente, in ogni caso, al M. doveva essere riconosciuta una posizione di garanzia rispetto al L. per il fatto che, essendo stato lui a chiedere a quest’ultimo di tagliare il tronco, avrebbe dovuto assicurarsi che il lavoro si svolgesse in piena sicurezza. L’imputato, in ogni caso, a prescindere dall’esistenza di specifici rapporti tra i due e dalla violazione di norme prevenzionali, aveva certamente violato i doveri di diligenza e di perizia che si richiedono a chiunque svolga una qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio l’altrui incolumità; in particolare, egli avrebbe dovuto accertarsi della stabilità dei tronchi posizionati sul cassone del camion;

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 3, laddove i giudici del gravame hanno assolto l’imputato sostanzialmente perchè non era stato correttamente condotto l’esame delle parti, con ciò lasciando intendere che la vicenda avrebbe dovuto essere approfondita, laddove proprio a loro competeva di ricorrere, a tal fine, ai poteri istruttori riconosciuti dalla legge al giudice del gravame.

4- Il ricorso è fondato.

In realtà, del tutto incongrua ed incoerente, rispetto alle emergenze probatorie in atti, si presenta la motivazione della sentenza impugnata.

Premesso che il L. era stato ferito da un tronco d’albero che era caduto dal cassone di un autocarro sul quale era stato caricato, il giudice del gravame, richiamando le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, ha rilevato: a) che il M. si trovava sul posto su incarico e per conto della famiglia F., dovendosi provvedere a tagliare in pezzi alcuni tronchi di alberi già abbattuti ed a caricarli su un autocarro, di proprietà della stessa famiglia, guidato da un dipendente della stessa; b) che il compito dello stesso M. era di manovrare una gru mobile per caricare i pezzi dei tronchi sull’autocarro; c) che tali dichiarazioni non erano state minimamente contraddette dall’operaio infortunato, che aveva ribadito di essere dipendente della famiglia F., di essersi recato sul luogo dell’incidente per tagliare dei tronchi che dovevano essere caricati su un autocarro, di proprietà della famiglia e guidato da altro dipendente della stessa, che il M. era colui che provvedeva, servendosi di una gru, a caricare sull’autocarro i tronchi tagliati.

Orbene, sembra evidente che, non solo le modalità dell’infortunio, ma anche le mansioni concretamente svolte dai lavoratori coinvolti nelle operazioni di taglio, di caricamento e trasporto dei tronchi, sono state precisamente e pacificamente accertate sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’imputato e dall’operaio infortunato, ritenute, dallo stesso giudice del gravame, sostanzialmente conformi e non oggetto di contestazione.

Ricostruzione dalla quale emerge in tutta evidenza la responsabilità del M., al quale spettava di provvedere, rispettando le più elementari norme di prudenza e con la necessaria perizia, al corretto caricamento dei tronchi sul cassone dell’autocarro e di assicurare la stabilità del carico, anche in vista delle vibrazioni alle quali era sottoposto il veicolo, il cui motore era rimasto acceso. Nello svolgimento di tale compito, certamente l’operatore ha assunto uria posizione di garanzia nei confronti del L., anche a prescindere dalla circostanza, ricordata da costui e mai smentita da alcuno, che lo stesso M. aveva incaricato il primo di tagliare un tronco che si trovava pericolosamente vicino all’autocarro ed al suo traballante carico.

Ingiustificate, quindi, e non coerenti rispetto alla pacifica ricostruzione dei fatti e dei ruoli si presentano i dubbi e le incertezze palesati in proposito dalla corte territoriale. Nulla rileva il fatto che il primo giudice non abbia chiarito, secondo la corte territoriale, a che titolo il M. ed il L. avessero partecipato alle attività di taglio e di trasporto dei tronchi d’albero, una volta che la stessa corte ne ha accertato i rispettivi ruoli e compiti; così come nulla rileva la mancata indicazione della norma prevenzionale violata, laddove nel capo d’imputazione si è fatto riferimento alla violazione delle generali norme di prudenza e perizia, che avrebbero dovuto indurre il M. a posizionare con maggior cautela i tronchi a bordo dell’autocarro ed a meglio assicurare il carico; obbligo che allo stesso incombeva a prescindere dall’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro.

Nè ha senso logico il riferimento, nella sentenza impugnata, al mancato accertamento del rapporto intercorrente tra il M. ed i proprietari del terreno. L’accertamento di tale rapporto, invero, avrebbe rilievo solo al fine della individuazione di ulteriori responsabilità per l’accaduto, non certo per escludere la responsabilità di chi, avendo il compito di caricare i tronchi d’albero e di assicurarli per impedirne la caduta, aveva svolto tale compito in maniera del tutto negligente e maldestra.

Spettava, peraltro, alla stessa corte territoriale di approfondire, se ritenuto necessario, temi dalla stessa considerati ancora incerti e chiarire eventuali dubbi riguardanti la ricostruzione dei rapporti esistenti tra le diverse parti interessate alla vicenda.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui deve essere demandato anche il regolamento, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento tra le parti delle spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.