T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorso, notificato il 29 aprile 2010 e depositato il 6 maggio 2010, è diretto contro la determinazione del dirigente dell’Area Servizi al Territorio n. 7 del 1 marzo 2010, con la quale il Comune di Desenzano del Garda ha approvato i verbali della Commissione per l’assegnazione degli spazi acquei nonché la graduatoria generale degli assegnatari di spazi acquei a uso ormeggio per l’anno 2010. Nel ricorso sono stati impugnati anche gli atti propedeutici e connessi.

2. Mediante motivi aggiunti (depositati rispettivamente l’11 maggio 2010 e il 10 giugno 2010) l’impugnazione è stata estesa agli atti con cui è stata rinnovata parte della procedura e alle ordinanze (rispettivamente n. 67 del 30 aprile 2010 e n. 87 del 4 giugno 2010) con le quali è stato ingiunto ai proprietari di unità di navigazione risultati non assegnatari di postobarca per il 2010 di rimuovere le unità possedute.

3. I ricorrenti, esclusi dalla graduatoria degli assegnatari, lamentano in particolare i seguenti difetti procedurali: (i) violazione del principio di trasparenza, non essendo stati predeterminati i criteri in base ai quali la Commissione avrebbe dovuto scegliere tra sorteggio manuale e sorteggio informatico; (ii) inadeguatezza della strumentazione con cui è stato effettuato il sorteggio manuale; (iii) mancata definizione in via preventiva delle modalità di comunicazione della data del sorteggio; (iv) difetto di motivazione relativamente ai criteri con cui sono stati assegnati i singoli postibarca; (v) incompetenza del dirigente rispetto all’approvazione della graduatoria degli assegnatari; (vi) omessa verbalizzazione del fatto che in alcune occasioni sono stati estratti contemporaneamente più biglietti e uno solo è stato considerato ufficialmente estratto (al riguardo i ricorrenti chiedono la fissazione di un termine entro il quale proporre querela di falso).

4. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Con memoria depositata il 30 marzo 2011 i ricorrenti hanno comunicato di non avere più interesse a una pronuncia di merito avendo ottenuto l’assegnazione del postobarca o avendo comunque perso le motivazioni alla base della controversia. Il Comune ha fatto adesione all’ipotesi di improcedibilità a spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-03-2011) 21-06-2011, n. 24889 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza In data 22 giugno 2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, comunale, ha riconosciuto I.S. responsabile del delitto di cui all’art. 483 c.p., in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 per avere falsamente affermato l’inesistenza di condanne penali a suo carico in una dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata per il rilascio del passaporto.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso rinnova la contestazione già mossa nel giudizio di merito, in ondine alla contabilità dell’elemento soggettivo del reato; osserva che la motivazione espressa dalla Corte reggina, la prova del dolo viene tratta da una considerazione di mera opportunità, secondo cui non sarebbe un fatto dimenticabile l’essere stato sottoposto a un procedimento penale; insiste sulla necessità che risulti la volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero:

consapevolezza inesistente, a suo dire, nel caso d,i specie.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

La corte d’Appello è pervenuta a ritenere accertata la volontarietà del fatto in base alla prova logica costituita dalla considerazione per cui un evento come la celebrazione di un processo a proprio carico, sfociato in una condanna penale, postula un vissuto personale significativo che non può essere dimenticato, donde l’impossibilità che la contraria attestazione di inesistenza di condanne penali, riportata nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fosse dipesa da mera dimenticanza o negligenza. Tale linea argomentativa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è ineccepibile dal punto di vista della logica consequenzialità, onde appresta un efficace sostegno motivazionale alla determinazione assunta.

A ciò devesi aggiungere, a confutazione di un ulteriore argomento recato dal ricorrente, che l’eventuale sua convinzione di non dover menzionare una condanna già espiata integrerebbe, al più un errore di diritto sulla portata della norma incriminatrice, come tale inidoneo ad esimere da sanzione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4209 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia n.114 del 24 febbraio 2011 con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati avverso il diniego di accesso agli atti relativi al procedimento di riduzione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il Friuli Venezia Giulia, posto in essere in esecuzione alla legge n. 133 del 2008 e del d.P.R. 199 del 2009, ha ordinato alla odierna amministrazione appellante di esibire gli atti richiesti.

L’Amministrazione appellante deduce la piena legittimità del diniego di accesso impugnato in primo grado e sotto il profilo della inammissibilità di una richiesta generica ed esplorativa di documentazione e notizie, incompatibile con le connotazioni proprie dell’istituto giuridico dell’accesso, e sotto il profilo dell’indimostrata sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale all’accesso in capo ai richiedenti (titolari di differenziate posizioni di lavoro precario alle dipendenze della Amministrazione). Censura pertanto l’appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto evidente l’interesse fatto valere dagli originari ricorrenti riconoscendo la possibilità per l’Amministrazione di ricostruire ex se, anche in mancanza di specifiche indicazioni nella istanza ostensiva, la documentazione utile da esibire agli interessati.

Si sono costituiti gli appellati per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è fondato e va accolto.

E’ principio consolidato ed espressamente codificato nella legge sul procedimento amministrativo (art. 24, terzo comma, della legge n. 241 del 1990) quello secondo cui la richiesta di accesso non può essere preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in esame tale inammissibile finalità è desumibile dallo stesso contenuto della istanza ostensiva del 9 settembre 2010 con la quale gli odierni appellati hanno chiesto " di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, e la relativa documentazione a supporto (quali a titolo esemplificativo: numero di istituti scolastici regionali in cui per legge è necessaria, e richiesta, la presenza di personale ATA, delibere dei Consigli di istituto e relative richieste di personale ATA con relative relazioni del dirigente scolastico e/o del DSGA, numero di studenti e/o convittori e semiconvittori per istituto, personale ATA in forza dell’anno scolastico 2007/2008 etc) e comunque di tutti i dati ed elementi vagliati per legge dal Dirigente regionale e dei provvedimenti, con le relative motivazioni, assunti per la determinazione del decremento di organico previsto nel personale ATA inerente la procedura in corso di esecuzione nel triennio 2009/2011."

Inoltre gli istanti stessi affermano che " la richiesta viene effettuata per valutare la regolarità della procedura amministrativa e verificare la congruità delle decurtazioni in base alle normative vigenti e ciò in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura".

Rileva il Collegio che una richiesta siffatta a giusta ragione è stata ritenuta inammissibile dalla Amministrazione.

A parte la non chiara omogeneità delle distinte posizioni di lavoro radicanti l’interesse all’accesso e le ricadute che, anche sul piano dell’ammissibilità processuale, potrebbero trarsi in ordine al proposto ricorso collettivo di primo grado, è evidente che si è al cospetto di una istanza inammissibilmente finalizzata all’acquisizione di notizie più che di documentazione amministrativa, in funzione di una altrettanto inammissibile attività di controllo generalizzato sull’intero procedimento che ha portato l’Amministrazione appellante alla riduzione degli organici del personale ATA (peraltro in esecuzione di specifiche disposizioni normative).

Senonchè è pacifico, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato, che non merita accoglimento la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della p.a. che risulti caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti, riguardanti un intero procedimento imposto da disposizioni normative di azione e non di relazione, atteso che l’eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all’amministrazione dalla normativa di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell’amministrazione (sulla inammissibilità della richiesta generalizzata di documenti, ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5360; IV, 27 novembre 2010 n. 8287; VI, 12 gennaio 2011 n. 116).

Peraltro nel caso di specie la richiesta di accesso ha manifestamente natura esplorativa ed è tesa alla acquisizione di dati e notizie anche a prescindere dalla sussistenza di documentazione amministrativa in cui gli elementi conoscitivi da acquisire siano in concreto ricompresi; ma tanto non può essere consentito, proprio perché la legge tutela il diritto d’accesso alla documentazione già formata che sia in possesso della amministrazione destinataria della richiesta ed esclude che, surrettiziamente, attraverso l’istituto dell’accesso, possa essere addossato all’Amministrazione, con l’evidente rischio di pregiudicarne il buon andamento, l’onere di elaborare essa stessa, in occasione della istanza ostensiva, nuovi documenti contenenti dati riassuntivi relativi ad un determinato segmento di attività procedimentale.

Né risultano condivisibili, a fronte delle superiori considerazioni in punto di palese inammissibilità della richiesta ostensiva, i rilievi del giudice di primo grado in ordine alla pretesa (e, per quanto detto, insussistente) "evidenza" sia della posizione legittimante sia del correlato interesse all’accesso oltre che dello stesso ambito oggettuale della richiesta ostensiva; ma si è già detto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non può essere indirettamente ricavato con operazione ermeneutica affidata alla Amministrazione destinataria della istanza. Quest’ultima non può essere evidentemente essere onerata della formazione di dossier documentali potenzialmente utili ai richiedenti, in vista della tutela in giudizio necessaria in conseguenza di ipotetiche lesioni ad interessi giuridicamente rilevanti, dovendo al contrario tutti gli elementi integranti la posizione legittimante, l’interesse all’accesso e lo specifico petitum ostensivo trarsi con chiarezza dalla istanza per il tramite del riferimento chiaro e puntuale a specifici documenti (che naturalmente ben possono essere indicati anche soltanto con il riferimento al loro essenziale contenuto dispositivo e/o motivazionale).

Quanto al rilievo della pretesa impossibilità di conoscere ex ante la documentazione utile da acquisire, il Collegio osserva che anche tale rilievo è infondato dato che i ricorrenti ben potrebbero risalire, dopo aver acquisito il provvedimento conclusivo contenente le determinazioni in ordine alla riduzione degli organici, agli specifici atti intermedi del procedimento, quante volte dimostrino un interesse concreto ed attuale a tali acquisizioni documentali, correlato alla distinta posizione di lavoro facente capo a ciascuno di loro.

In definitiva l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (rg n. 2987/2011), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna le parti appellate, in solido tra loro, a rivalere l’Amministrazione appellante delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 21-07-2011, n. 29171

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Svolgimento del processo

1. Il 19 agosto 2010 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p., provvedendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di B.C. e J.A.L. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 luglio 2010 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, ha disposto, in parziale modifica del decreto, il dissequestro della quota del 48% del supermercato Europa di Bencivenga Cesario e C., di proprietà di B.C., e della quota del 2% dello stesso supermercato, di proprietà di J. A.L., e la restituzione delle stesse agli aventi diritto.

Con ordinanza del 25 ottobre 2010, il Tribunale, su istanza della difesa del 7 ottobre 2010, ha disposto, a integrazione della predetta ordinanza, quale rettifica di omissione materiale, l’aggiunta nel dispositivo anche del "dissequestro, in favore dei ricorrenti, della quota di affiliazione alla soc. CE.DI.SISA Centro Sud (complessivo 0,55%), con restituzione dello 0,27,5% in favore di B. C. (in ragione del 48%) e di J.A.L. (in ragione del 2%)". 2. Il Tribunale argomentava la decisione, rilevando che:

– il sequestro era stato disposto dal G.i.p., su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, in relazione alla confisca di cui all’art. 416 c.p., comma 7, e alla L. n. 356 del 1992, e con riguardo:

– all’autovettura Ferrari, formalmente intestata a B. C.;

– alle quote societarie della società Supermercati Europa, intestate in ragione del 98% a B.C. e del 2% a J.A. L., e, per l’effetto, delle due auto, del conto corrente e delle quote pari allo 0,55% della soc. CE.DI.SISA Centro Sud, alla stessa intestate;

– al 50% della società BF Costruzioni intestata a B. C. e, per l’effetto, di tutti i beni alla stessa riferibili, e meglio descritti ai fogli 10, 11, 12 e 13 del provvedimento impugnato;

– la richiesta di riesame, proposta da B.C. e J. A.L. per la mancanza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, era infondata;

– l’ipotesi accusatoria, posta a fondamento del decreto impugnato, era basata sullo stretto legame tra B.R., fratello di B.C., e il clan dei Casalesi – gruppo Bidognetti, e sul ruolo dei ricorrenti quali "teste di paglia" di B. R. nella intestazione formale dei predetti beni;

– l’appartenenza di B.R. al clan dei Casalesi – gruppo Bidognetti era suffragata dalle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia V.G., D.L., P.R. e Bi.Do., che avevano descritto anche il gruppo imprenditoriale di B. R. e la sua attività nel campo delle costruzioni edilizie, nonchè l’asservimento dello stesso al clan Bidognetti;

– le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano superato il vaglio dell’attendibilità soggettiva e oggettiva per la presenza di riscontri esterni rappresentati dalle verifiche investigative.

2.1. Il Tribunale, quanto ai singoli beni sottoposti a sequestro, in particolare, rilevava che:

– l’appartenenza a B.R. dell’autovettura Ferrari, formalmente intestata a B.C., era supportata dalle dichiarazioni del collaboratore V.G., dall’effettuato controllo di B.R. alla guida della detta autovettura il 28 marzo 2003 e il 15 aprile 2004, dal rifiuto opposto dallo stesso all’utilizzo della stessa autovettura in occasione del matrimonio di una nipote di b.m., manifestato con l’espressione "quella è una macchina che io non do a nessuno", e dalla incompatibilità della redditività dichiarata da B. C. dal 2000 al 2008 con l’acquisto e la gestione di detta autovettura;

– l’intestazione fittizia delle quote societarie della Supermercati Europa di Bencivenga Cesario & C, limitatamente al 48% del capitale sociale intestato a B.C. e al 2% alla J., e dei beni alla stessa riferibili, era comprovata dalle dichiarazioni del collaboratore V.G., riscontrate dalle conversazioni intercettate il 17 marzo 2009 e il 7 giugno 2009 e dalle emergenze dell’estratto conto della Banca di credito cooperativo di Aversa, oltre che dalla costituzione in pegno fatta dalla moglie di B.R. e dall’utilizzo dell’autovettura aziendale da parte di quest’ultimo;

– l’intestazione fittizia della BF Costruzioni s.r.l., in ragione del 50% del capitale sociale in capo a B.C. dal 25 giugno 2007 al 3 settembre 2009, e a F.P.P. in seguito, era supportata dalle dichiarazioni del collaboratore V.G., dalla incapienza patrimoniale di B.C. e poi del F., dalle captazioni del 22 gennaio 2008, del 8 giugno 2009 e del 17 giugno 2009, dalle cariche sociali ricoperte dai predetti, dalle incongruenze patrimoniali/reddituali accertate dalla Guardia di Finanza;

– erano emerse insanabili discrasie tra le partecipazioni societarie, le consistenze patrimoniali e i redditi dichiarati;

– la prodotta documentazione difensiva era chiaramente inconferente, non valendo il dato formale della stessa a superare le emergenze delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.

2.2. Secondo il Tribunale, alla stregua di quanto rappresentato in fatto e in diritto, erano sussistenti il fumus del delitto previsto dall’art. 416 bis c.p., e il periculum in mora, rappresentato dalla confiscabilità dei beni con riferimento alle stesse condizioni previste per la confisca (sproporzione tra redditi conseguiti o attività svolta da un lato e il patrimonio accumulato dall’altro, mancata giustificazione delle acquisizioni patrimoniali con denaro di sicura provenienza lecita e concreto pericolo della dispersione del compendio sequestrato, ove restituito).

2.3. Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze acquisite attraverso le dichiarazioni del collaboratore V.G. e degli esiti delle conversazioni intercettate, disponeva con la stessa ordinanza, attesa l’emersa "titolarità de facto" della sola residua metà da parte di B.R., la restituzione agli aventi diritto, B.C. (in ragione del 48%) e J.A.S. (in ragione del 2%), del 50% del capitale sociale del Supermercato Europa di Bencivenga Cesano e C, e, la restituzione ai predetti anche del 50% della quota di affiliazione alla soc. CE.DI.SISA Centro Sud.

3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, B.C., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 321 c.p.p., e alla L. n. 356 del 1992, artt. 12 quinquies e sexies.

In particolare, secondo il ricorrente, l’ordinanza, mentre si è soffermata diffusamente a richiamare la giurisprudenza in materia di gravi indizi di colpevolezza, di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di riscontri esterni individualizzanti, e a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riguardo a B.R., ha adottato una motivazione apparente con riferimento alla posizione di esso ricorrente, nei cui confronti i collaboratori nulla hanno detto ed è stata rigettata la richiesta di misura cautelare per l’assenza di un quadro indiziario grave in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p..

E’ indimostrata l’affermazione del Tribunale che l’ipotesi accusatoria, posta a base del decreto impugnato, sia fondata sul legame tra B.R., fratello di B.C., intraneo al clan dei Casalesi – gruppo Bidognetti, e il ruolo del ricorrente quale "testa di paglia"; l’utilizzazione della motivazione per relationem dimostrerebbe la mancanza di motivazione, mentre non è stato spiegato nè dal G.i.p. nè dal Tribunale per quale ragione il ricorrente sarebbe prestanome del fratello, B.R., essendo tutti gli elementi di fatto riportati in ordinanza riferiti allo stesso, e non estensibili al ricorrente per una responsabilità di tipo familiare-collettivo, sovrapponendo le due distinte posizioni.

La fittizia attribuzione, richiesta dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, come elemento essenziale della condotta che deve essere collegata a finalità elusiva, deve essere dimostrata, assume il ricorrente, sulla base di concreti elementi probatori, mentre, nella specie, i suoi beni hanno provenienza ereditaria; egli è socio da anni della società Supermercati Europa e gode di autonomo reddito;

il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione con riguardo ad alcune allegazioni probatorie, relative alla ritenuta riferibilità del 50% delle quote del Supermercato Europa a B.R., al sequestro della partecipazione al capitale sociale in ragione del 0,55% della CE.DI.SISA Centro Sud e all’acquisizione dell’abitazione sita in Gricignano d’Aversa.

L’inesistenza della motivazione, la mancanza di verifiche specifiche e concrete sulla fittizietà delle intestazioni la cui prova è onere dell’accusa, la provenienza dei beni e l’attività economica svolta sono tutti elementi che giustificano, ad avviso del ricorrente, l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Occorre premettere che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge.

Nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata all’inosservanza di precise norme processuali. Non rientrano, invece, nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost., e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, suscettibili di denuncia nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Sez. 6, n. 21250 del 04/06/2003, rie. P.M. in proc. De Palo, ria. 225578).

1.2. Conseguentemente, in tema di riesame del sequestro, l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono – in una prospettiva di ragionevole probabilità – di inquadrare l’ipotesi formulata dall’accusa in quella tipica. In altri termini, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657; Sez. 1, n. 4496 del 25/06/1999, dep. 27/07/1999, Visconti, Rv. 214032; Sez. 3, n. 36538 del 11/06/2002, dep. 04/11/2002, Pianelli, Rv. 223075; Sez. 5, n. 23240 del 18/05/2005, dep. 21/06/2005, Zhu, Rv. 231901; Sez. 2, n. 12906 del 14/02/2007, dep. 29/03/2007, P.M. in proc, Mazreku, Rv. 236386).

1.3. Con particolare riferimento al sequestro preventivo dei beni confiscabili a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992, questa Corte ha affermato (Sez. U., n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226492; Sez. 1, n. 9218 del 14/01/2009, dep.02/03/2009, Barrazzo, Rv. 243544; Sez. 5, n. 20818 del 24703/2009, dep. 18/05/2009, Salvatore, Rv. 243942; Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010, dep. 24/05/2010, Barilari, Rv. 247205) che, poichè la confisca prevista dalla detta norma ha struttura e presupposti diversi dalla confisca ordinaria prevista dall’art. 240 c.p., e richiede, a differenza di quest’ultima che presuppone "la correlazione tra un determinato bene e un certo reato", un nesso tra "un patrimonio ingiustificato e una persona", nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato, è necessario accertare, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del medesimo articolo:

– quanto al fumus commissi delicti, l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati, senza che sia richiesta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al delitto contestato, alla cui successiva condanna è inderogabilmente legata la confisca obbligatoria alla quale il sequestro stesso è strumentale, non essendo estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali i presupposti di applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell’art. 273 c.p.p.;

quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, e cioè la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto e la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

2. A tali principi si è adeguato il Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’istanza proposta dall’odierno ricorrente B. C. e quella proposta da J.A.L., non ricorrente in questa sede, volte a ottenere la restituzione dei beni prima indicati, formalmente agli stessi intestati e sottoposti a sequestro preventivo dal G.i.p. dello stesso Tribunale perchè ritenuti nella effettiva disponibilità di B.R., indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., che consente l’adozione di detta misura cautelare.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato in merito alla configurabilità di detto delitto per la contestata appartenenza di B.R. al clan dei casalesi – gruppo Bidognetti, fondata sulle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia V.G., D.L., P.R. e b.d., ritenute attendibili e riscontrate.

Il Tribunale ha, anche, svolto argomentazioni logiche e congrue alle emergenze processuali in merito alle ragioni della ritenuta fittizia intestazione in capo a B.C. e J.A.L. dell’autovettura quanto al primo e delle specificate quote societarie quanto ad entrambi, delle quali ha confermato il disposto sequestro, ricostruendo e accuratamente valutando specifici elementi fattuali richiamati nell’ordinanza, ponendo i beni in rapporto alla redditività dichiarata tra il 2000 e il 2008 e alle consistenze patrimoniali possedute dai predetti, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, e pervenendo, all’esito dell’esame comparativo dei dati acquisiti, al rilievo conclusivo della ingiustificabile liceità, sul piano economico, delle operazioni di acquisizione patrimoniale e delle immissioni di liquidità effettuate dai predetti e della conseguente sussistenza di un’assoluta e insanabile sproporzione reddituale.

3. Il provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di misure cautelari reali e ha esattamente interpretato le norme applicate alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ha, pertanto, anche una motivazione, all’evidenza non apodittica e apparente ma adeguata con riferimento alla sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del disposto sequestro, e logicamente giustificatrice dell’iter logico seguito in rapporto alle deduzioni e produzioni difensive.

3.1. Le censure svolte con il ricorso, a fronte del detto decreto, sono infondate nella parte in cui concernono la circostanza che il fumus del delitto presupposto dell’adottato sequestro riguardi non il ricorrente ma il fratello, avuto riguardo al fondamento e alle stesse ragioni dell’adozione del provvedimento cautelare, e sono improponibili in questa sede di legittimità nella parte in cui, prospettate come doglianze volte a censurare la mancanza della motivazione o di coordinamento delle linee argomentative del provvedimento, attengono alla tenuta logica della motivazione quanto alla sussistenza degli indizi della effettiva disponibilità dei beni oggetto del sequestro da parte di B.R., al di là della formale intestazione, e prospettano una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito quanto alla sproporzione – ritenuta dal Tribunale coerentemente ingiustificata seguendo un corretto metodo di esame e di valutazione della prova – del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati e alle attività economiche esercitate.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Consegue a tale declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, di Euro 1.000 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla cassa delle ammende.

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