Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28896 Concorrenza sleale

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 30.6.2003 la società (OMISSIS) Citofonia s.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Urmet Domus s.p.a., per sentirla condannare al risarcimento del danno per inadempienza contrattuale e concorrenza sleale, in relazione all’accordo stipulato fra le parti, avente ad oggetto la vendita in (OMISSIS) di prodotti elettronici.

Il tribunale rigettava la domanda, con decisione che veniva impugnata dall’originaria attrice. La Corte di Appello di Torino, accogliendo eccezione in tal senso dell’appellata, dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto nell’atto notificato alla controparte "mancava totalmente ogni enunciazione di vocatio in ius", mentre l’efficacia del secondo atto di appello, la cui notifica era stata rinnovata a seguito di provvedimento della stessa Corte, avrebbe avuto decorrenza "ex nunc", vale a dire dal 23.6.2006, quando cioè era già intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza.

Avverso la detta decisione la Citofonia s.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la Urmet Domus s.p.a., che deduceva fra l’altro l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, oltre che quella dei singoli motivi.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.11.2011.

Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione la Citofonia s.l. ha denunciato violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 2 rispettivamente sotto i seguenti aspetti:

1) l’articolo in questione sarebbe stato applicabile anche al giudizio di appello, e pertanto la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione avrebbe determinato la sanatoria della nullità riscontrata, con effetto "ex tunc";

2) la sanatoria prevista nella disposizione oggetto di esame si applicherebbe a tutte le ipotesi di nullità dell’atto, "non distinguendo la norma tra le differenti ipotesi di violazione dell’art. 163 c.p.c.".

Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta sotto il profilo del difetto di procura poichè rilasciata per l’impugnazione di altra sentenza (quella n. 32/6/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sezione 6^), e ciò in quanto nella stessa pagina del ricorso in cui è apposta la procura in questione (l’ultima) è fatto espresso riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Torino oggetto di impugnazione (peraltro costantemente richiamata nello svolgimento dell’impugnazione), sicchè il richiamo alla citata decisione della Commissione Tributaria appare riconducibile ad evidente errore materiale.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento all’eccezione di inammissibilità dei singoli motivi di impugnazione, sollevata rispettivamente sotto il profilo della inidoneità della doglianza ad incidere sulla ragione della decisione – che sarebbe stata incentrata sulla inesistenza dell’atto – (primo motivo) e dell’omessa riproduzione del contenuto dell’atto ritenuto viziato (secondo motivo).

In proposito è infatti sufficiente rilevare, sotto il primo aspetto, che la questione prospettata alla Corte di Appello, che ha deciso negativamente sul punto, riguardava l’applicabilità o meno della sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c., comma 2 "relativamente all’omessa indicazione della data di udienza al giudizio di appello" (p. 4), sicchè la censura sollevata con il ricorso in esame risulta del tutto pertinente.

Quanto al secondo, la denuncia attiene ad un errore "in procedendo", rispetto al quale questa Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa. Venendo poi al merito della controversia, si osserva che il ricorso è fondato.

Ed invero l’art. 164 c.p.c., la cui rubrica recita "Nullità della citazione", prevede, fra i vizi riguardanti la "vocatio in ius", quella della mancanza della data dell’udienza di prima comparizione e stabilisce che, ove il convenuto non si costituisca, il giudice dispone la rinnovazione della citazione, con la conseguenza che in tale ipotesi, anche ove si tratti di giudizio di appello ( art. 359 c.p.c.), i vizi della domanda vengono sanati a far tempo dalla prima notificazione (C. 10/13128, C. 08/17951, C. 07/17474, C. 07/16877, C. 06/2593).

Ed è proprio questa la fattispecie verificatasi nel caso di specie, in cui l’atto di citazione contiene i diversi elementi normativamente prescritti ad eccezione di quello della data di udienza, vizio per il quale, alla stregua della disciplina sopra richiamata, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’atto entro il termine a tal fine stabilito, con la conseguente sanatoria con effetti retroattivi che, nell’ipotesi di adempimento, si sarebbe determinata.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione per la delibazione dell’impugnazione della Citofonia s.l., oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-09-2011, n. 34274

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con ordinanza 7/7/2010, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione, avanzata da M. F., della sentenza 24/12/2008 del Tribunale di Pescara, con la quale la predetta era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione in relazione ai reati di cui agli art. 336, 337, 582, 585 e 651 c.p..

Il Giudice distrettuale riteneva che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 630 c.p.p., lett. c), per farsi luogo alla revisione, in quanto i fatti posti a sostegno della richiesta erano "preesistenti alla sentenza di condanna e, comunque, già allora conosciuti dall’istante". 2. Ha proposto ricorso per cassazione la condannata, lamentando la violazione della legge processuale, per non essersi dato corso al rito camerale partecipato, nonchè la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non si era dato alcun rilievo alla copiosa documentazione prodotta, dalla quale chiaramente si evinceva che i gravi disturbi psichiatrici di cui era portatrice andavano ad incidere sulla imputabilità e agli stessi non aveva fatto alcun riferimento nell’ambito del procedimento di cui si sollecitava la revisione, proprio perchè ella, a causa della patologia psichiatrica, resa più acuta dall’evento traumatico dell’arresto, non era presente a sè stessa in quella circostanza.

Il difensore della ricorrente, adducendo di essere impedito per documentati motivi di salute, ha presentato istanza di rinvio dell’odierna udienza.

3. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio, considerato che il ricorso va trattato con la procedura ex art. 611 c.p.p..

3.1. Il ricorso è fondato.

Deve, però, essere disatteso il motivo in rito, che nella specie assume – per quanto si preciserà in seguito – un rilievo meramente astratto, circa la declaratoria, con provvedimento de plano, d’inammissibilità della richiesta di revisione. Ai fini di tale declaratoria, infatti, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p., con conseguenti avvisi, notifiche e intervento delle parti, nè alcuna forma di intervento cartolare. Tale mancata previsione non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo d’incostituzionalità, considerato che è comunque previsto un contraddittorio differito, essendo riconosciuto alla parte interessata il diritto d’impugnare il provvedimento d’inammissibilità con ricorso per cassazione.

La questione che, nel caso in esame, assume rilievo è la superficiale e non corretta lettura che delle nuove emergenze processuali, poste a base della richiesta di revisione, da la Corte territoriale, nell’affermare che le stesse, in quanto "preesistenti alla sentenza di condanna e, comunque, già allora conosciute dall’istante", non integrerebbero il presupposto dell’art. 630 c.p.p., lett. c).

Osserva, in contrario, la Corte che per prove nuove rilevanti, a norma dell’art. 630 c.p.p., lett. c), ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale disattento del condannato (Sez. U. n. 624 del 26/9/2001, dep. 9/1/2002, imp. Pisano). Ciò posto, è indubbio che la documentazione relativa alla dedotta incapacità d’intendere e di volere della ricorrente al momento del ratto e alla non percepibilità e non deducibilità della stessa, in quel momento, da parte dell’allora imputata merita una più approfondita lettura, unitamente alla prove già valutate nel giudizio definito, da parte del giudice della revisione ( artt. 636 e 637 c.p.p.).

Conseguentemente, deve ritenersi positivamente superata la face procedurale preliminare, relativa all’ammissibilità della richiesta di revisione e alla rilevanza delle nuove prove dedotte, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso (individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p.) per deliberare, in piena libertà di giudizio, sulla richiesta di revisione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-07-2011) 03-10-2011, n. 35855 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’istanza avanzata da Z.S., intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione il richiedente deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta in particolare che il giudice della riparazione si è di fatto sostituito al giudice di merito censurando il percorso argomentativo che ha portato all’assoluzione; così esprimendo una valutazione preconcetta e del tutto slegata dalla realtà processuale. Secondo il ricorrente l’illogicità della valutazione si manifesta con evidenza nel punto dell’ordinanza in cui si fa cenno alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, trascurando che esse sono giunte all’attenzione dell’autorità giudiziaria solo dopo che l’imputato aveva sofferto quattro anni di custodia cautelare. L’errore della Corte territoriale diventa poi iperbolico quando la colpa grave del ricorrente viene fatta coincidere con la colpa del carabiniere che lo aveva erroneamente riconosciuto sul luogo dei fatti.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha segnalato che analoga istanza decisa da altra sezione della medesima Corte d’appello, afferente al fratello R. che si trovava in una situazione probatoria esattamente corrispondente, ha trovato pieno accoglimento.

2.1 L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria.

3. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato pone in luce che l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare si riferiva ai reati di associazione di stampo mafioso, duplice omicidio e tentato omicidio; che gli illeciti sono maturati dopo la rottura dei rapporti tra due famiglie mafiose; che pur essendovi elementi per ritenere che i fatti criminosi fossero riconducibili alla stessa mano ed alla famiglia cui il richiedente apparteneva, i giudici di merito non hanno ritenuto sufficienti gli elementi indiziari raccolti con riferimento alla specifica posizione dello Z.. Poste tali premesse si propone una analitica valutazione del materiale indiziario: le dichiarazioni di un maresciallo dei carabinieri che subito dopo l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco si pose all’inseguimento di due persone con in mano fucili a canne mozze che riconobbe nei fratelli R. e Z.S.; le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha riferito del rapporto conflittuale tra le indicate famiglie e delle confidenze ricevute circa la responsabilità del ricorrente. Si pone altresì in luce che tali elementi di giudizio sono stati ritenuti insufficienti, atteso che altro sottufficiale subito intervenuto ha riferito che i malviventi indossavano i passamontagna e quindi non potevano essere visti; ed atteso altresì che l’altezza indicata non era corrispondente a quella reale. Su tali basi la Corte della riparazione ritiene che, pur essendo l’indicato quadro indiziario insufficiente ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, esso appare pienamente idoneo ad integrare in capo all’istante rilevanti profili di colpa eziologicamente rilevanti ai fini della instaurazione della custodia cautelare. Si considera a tale riguardo la già indicata dichiarazione del collaboratore di giustizia circa il coinvolgimento del richiedente nel contesto in cui si era generata la cruenta faida con il clan contrapposto; e si osserva che la deposizione del maresciallo dei carabinieri ritenuta non attendibile ha comunque trovato supporto limitatamente al riferimento all’andatura claudicante di uno dei soggetti a fronte della accertata zoppia del richiedente. Si conclude che si era in presenza di forti elementi di dubbio sulla colpevolezza a fronte dei quali l’atteggiamento assunto ha contribuito a legittimare il convincimento dell’autorità giudiziaria di una contiguità del ricorrente nel contesto criminale oggetto di accertamento e di un suo possibile coinvolgimento nei fatti illeciti. Si aggiunge a tale ultimo riguardo un apprezzamento critico circa l’alibi fornito, non solo identico a quello del fratello ma anche non convincente, essendo vagamente riferito alla visione di un programma televisivo.

Tale ponderazione compiuta dal giudice di merito si pone in reciso contrasto con i principi che regolano la materia.

Questa Corte, anche a Sezioni unite (Sez. Un. 13/12/1995, Sarnataro Rv. 203638) ha avuto modo di enunciare ripetutamente il principio che nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perchè è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.

Questa Corte ha pure ripetutamente enunciato il principio che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possono essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi).

Il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabiiità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Cass. 4, 12/12/2001 Rv. 220984; Cass. 4, 26/3/2004, RV 228883). Tale indirizzo deve essere qui ribadito, giacchè costituisce la chiave di volta per la valutazione del caso in esame. Infatti, ove fosse consentita la valorizzazione di emergenze probatorie confutate dal giudizio di fatto espresso con sentenza irrevocabile, verrebbe caducato il cardine del vigente sistema di riparazione per l’ingiusta detenzione, costituito appunto dal giudicato sull’incolpazione e sulle circostanze di fatto ad essa pertinenti.

Dunque, in breve, non è consentito al giudice della riparazione di mettere in discussione l’esito del giudizio di merito, esprimendo valutazioni dissonanti. Occorre invece ponderare circostanze di fatto accertate nel processo, e sulla base di esse valutare se sussistano condotte dolose o gravemente colpose eziologicamente rilevanti, idonee ad escludere il diritto all’indennizzo.

Il giudice di merito non si è attenuto a tali consolidati principi, avendo sostanzialmente omesso di considerare concrete, provate, condotte gravemente colpose certamente rilevanti quali cause o concause nell’adozione della misura cautelare; ed avendo invece prodotto una impropria rilettura del materiale probatorio, per di più neppure completa ma riferita ad isolati frammenti delle prove.

Infatti l’unico aspetto della vicenda illecita che potrebbe in qualche guisa assumere rilievo ai fini della colpa grave ostativa all’accoglimento della domanda di equa riparazione potrebbe essere costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che ha riferito del coinvolgimento dello Z. nella faida tra famiglie mafiose. Con riguardo a tale aspetto della vicenda, peraltro, al precipuo fine di valutare il concreto ruolo eziologico in relazione all’adozione della misura cautelare, occorrerebbe individuare l’esatto momento in cui tale elemento d’accusa è venuto a conoscenza dei giudici; tanto più alla luce della deduzione difensiva secondo cui il pentito si sarebbe pronunziato ben quattro anni dopo che la misura cautelare era stata adottata.

Per il resto, l’ordinanza impugnata non si dedica affatto all’individuazione di comportamenti censurabili del ricorrente dotati di un ruolo causale con riguardo all’emissione della misura cautelare; ma propone del tutto indebitamente una propria originale rilettura del materiale probatorio, giungendo a rivalutare una deposizione testimoniale ritenuta inattendibile dai giudici di merito, a riconsiderare l’attendibilità dell’alibi sulla quale evidentemente i giudici di merito devono essersi espressi nel contesto del giudizio sulla responsabilità, a rileggere, infine, autonomamente altri frammenti del materiale probatorio che non solo occorre ritenere siano stati ponderati nel giudizio di merito ma che, soprattutto, non hanno alcuna attinenza con condotte colpose idonee a giustificare la reiezione della domanda.

L’ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte d’appello che dovrà riesaminare il caso alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, cui domanda anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5047 Opposizione agli atti esecutivi

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Svolgimento del processo

Nel gennaio del 2008 I.A. e S.P. convennero in giudizio gli odierni resistenti dinanzi al tribunale di Firenze affinchè l’adito giudice, designato in sede di rinvio da questa corte di legittimità a seguito della cassazione della sentenza del medesimo tribunale n. 30/02, accogliesse l’opposizione agli atti esecutivi, nel procedimento di espropriazione immobiliare da essi proposto nel dicembre del 2000.

I convenuti dedussero, in limine, l’inammissibilità/improcedibilità del giudizio in quanto introdotto con citazione e non con ricorso, e comunque oltre il termine annuale di cui all’art. 392 c.p.c., comma 1.

Il tribunale fiorentino, accogliendo l’eccezione preliminare, dichiarò inammissibile l’atto di riassunzione per tardività (ultra annuale) del deposito della citazione in riassunzione (riassunzione che avrebbe dovuto, oltre tutto, seguire la forma del ricorso ai sensi dell’art. 394 c.p.c.).

La sentenza è stata impugnata da I.A. e S. P. con ricorso per cassazione articolato in un unico, complesso motivo.

Resistono con controricorso la Cassa di risparmio di Firenze, la Sagrantino srl (ultima cessionaria dei crediti della CFT Finanziaria) e la Sirah spa.

La Cassa di Risparmio di Firenze ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 392, 394 e 618 c.p.c., della L. n. 142 del 1969, art. 1.

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

1) Dica la Corte di cassazione se la riassunzione del procedimento di opposizione agli atti esecutivi innanzi al giudice del rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c. debba farsi con ricorso, come nella fattispecie ha ritenuto il tribunale di Firenze, oppure, come sostengono i ricorrenti, debba farsi con citazione, nelle dorme processuali del rito ordinario applicabile nella fattispecie ai sensi degli artt. 392, 394 e 618 c.p.c.;

2) Dica ancora la Corte se la sospensione dei termini processuali disposta dalla L. 11 ottobre 1969, n. 142, art. 1 debba essere esclusa nel giudizio di rinvio in materia di opposizione agli atti esecutivi, come nella fattispecie ha ritenuto il tribunale di Firenze, o se, come sostengono i ricorrenti, detta sospensione debba, invece, essere applicata, operando 1’eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dalla stessa L. n. 742 del 1969, art. 3 in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario con riguardo alla fase sommaria e cautelare dell’opposizione esecutiva innanzi al giudice dell’esecuzione intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza, e non anche al successivo giudizio di merito (che debba eventualmente proseguire innanzi al tribunale in sede di rinvio.

Il motivo – al di là dei problematici profili di ammissibilità che il doppio (e non del tutto omogeneo) quesito presenta – è privo di pregio.

Da un canto, difatti, il giudice territoriale ha, nella specie, del tutto correttamente individuato nel ricorso e non nella citazione l’atto introduttivo del giudizio di rinvio, atteso il consolidato principio espresso più volte da questa corte di legittimità a mente del quale la forma dell’atto di riassunzione di un procedimento in cui la corte di cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio è necessariamente quella dell’atto che introduce il giudizio riassunto: al di là ed a prescindere dalla questione (improponibile nel caso di specie) della distinzione tra la fase sommaria e cautelare e quella di merito ( art. 618 c.p.c., comma 2 nuovo testo, inapplicabile nella specie, ratione temporis) e delle relative forme introduttive del giudizio.

Dall’altro, il tribunale fiorentino, applicando correttamente un principio di diritto già predicato, di recente, da questa corte regolatrice (Cass. 2140/2006; 12250/07; 5059/09) ha escluso l’applicabilità della sospensione dei termini nel caso de quo, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi come tale esclusa dal novero dei procedimenti indicati dalla L. n. 742 del 1969.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 4200, di cui Euro 200 per spese generali, per ciascuno dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.