T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 06-12-2011, n. 9579

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto n. 2041 del 14 aprile 2011 il Presidente della sez. III quater del Tar Lazio ha ingiunto alla Croce Rossa Italiana di pagare al sig. G.S., già maresciallo ordinario della Croce Rossa Italiana (in congedo dal 31 dicembre 1999 e transitato nei ruoli civili): a) la somma complessiva di Euro 6.146,89 a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito della promozione al grado di maresciallo Ordinario C.R.I. con diritto all’anzianità e agli assegni a far data dall’8 luglio 1995, oltre interessi legali sulle singole annualità di lavoro decorrenti dalle rispettive scadenze sino all’effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge; b) al difensore, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi Euro 500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Il ricorso presentato per l’emissione del decreto ingiuntivo non è stato notificato nel termine perentorio previsto dagli artt. 643 e 644 c.p.c. alla Croce Ross Italiana.

2. Avverso detto decreto ingiuntivo, in quanto ritenuto radicalmente nullo ed inefficace, la Croce Rossa Italiana propone opposizione ai sensi degli artt. 118 c.p.a. e 645 c.p.c. per:

a) Violazione degli artt. 118 c.p.a., 643 e 644 c.p.c. per omessa, rituale notificazione del ricorso in uno con il decreto ingiuntivo, entro il termine di legge – Nullità del decreto.

Il decreto ingiuntivo è nullo perché alla Croce Rossa Italiana è strato notificato il solo decreto ingiuntivo, e non anche il ricorso.

b) Prescrizione del diritto, in assenza di validi atti interruttivi ex artt. 2943 c.c..

Il diritto vantato dal sig. S. è prescritto.

c) Insussistenza, ai fini dell’azione monitoria, di un credito certo, liquido ed esigibile.

Il credito azionato in sede monitoria deve essere certo, liquido ed esigibile, connotati che mancano nel caso di specie.

3. Si è costituito nel giudizio di opposizione il sig. G.S..

4. Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso in opposizione proposto dalla Croce Rossa Italiana avverso il decreto ingiuntivo n. 2041 del 14 aprile 2011 emesso dal Presidente della sez. III quater del Tar Lazio, è fondato.

Ed invero, ai sensi dell’art. 643, comma 2, c.p.c., al debitore devono essere notificati in copia autentica sia il ricorso che il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente.

Nel caso in esame risulta dagli atti di causa, ed è stato confermato da controparte, che il sig. G.S. ha notificato alla Croce Rossa Italiana, in data 4 maggio 2011 il solo decreto ingiuntivo n. 2041 del 2011 e non anche copia autentica del ricorso.

Il ricorso in opposizione è dunque fondato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando e in accoglimento del ricorso in opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Presidente della Sez. III quater del T.A.R. Lazio n. 2041 del 14 aprile 2011.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-12-2011, n. 10243

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Svolgimento del processo

In data 12.2.1987 il sig. G.S. aveva presentato domanda di sanatoria edilizia per un fabbricato di undici unità immobiliari in Roma, località case Rosse.

Con il provvedimento impugnato, assunto con determinazione dirigenziale del 20.4.2006, la sanatoria è stata denegata perché le opere insistono su area soggetta a vincolo. Invero gli immobili risultano essere stati realizzati oltre la prevista fascia di rispetto da un elettrodotto, sito su confinante particella catastale e costruito successivamente.

Avverso il diniego il ricorrente deduce, anzitutto, come il lungo decorso di tempo – circa diciannove anni – tra la domanda di sanatoria e il provvedimento conclusivo oltre a concretare violazione dell’art. 35, comma 17, della legge 28.2.1985 n. 47 ha determinato disparità di trattamento rispetto ad analoghi abusi edilizi in zona, tuttavia sanati prima della costruzione dell’elettrodotto.

Altresì il parere in merito di ACEA s.p.a., ente gestore dell’elettrodotto, è intervenuto solo il 24.9.2003, a oltre ventiquattro mesi dalla richiesta inoltrata il 30.9.2005. Peraltro, erroneamente l’Autorità comunale ha proceduto nell’istruttoria della pratica identificando il limite edificatorio da fascia di rispetto per l’elettrodotto con un vincolo paesaggisticoambientale, per il quale soltanto si sarebbe reso necessario procedere all’acquisizione del parere obbligatorio dell’ente gestore, ai fini della sanatoria.

Da parte sua la Provincia di Roma, che ha definito con atto del 9.2.2005 in mt. 24,00 il limite di rispetto delle costruzioni dall’elettrodotto, in riferimento al valore di induzione magnetica del ricettore, ha esorbitato dai parametri definiti e definibili dalla legislazione statale, che nel campo gode di riserva costituzionale, e ha provveduto senza adeguata pubblicità.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha consentito la costruzione dell’elettrodotto in zona vincolata a verde pubblico e senza rispettare le disposizioni normative generali che per la realizzazione degli elettrodotti in ambito urbano prescrivono l’adozione del sistema di interramento dei cavi.

Parte ricorrente chiede, altresì, il ristoro dei danni patrimoniali, che definisce in euro 2.000.000,00 come conseguenza delle compravendite di alcune delle unità immobiliari, compiute nell’aspettativa della sanatoria, delle quali il sig. S. sarebbe costretto a restituire il prezzo a causa del diniego oggi all’esame del T.A.R.

L’Amministrazione comunale e la Provincia di Roma si sono costituite in giudizio e hanno controdedotto alle censure.

La Provincia afferma di aver operato nel rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento statale di cui al D.P.C.M. 8.7.2003, che fissa in 3 micro Tesla l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica degli elettrodotti in prossimità di ambienti abitativi. La fascia di rispetto di mt. 24,00 è stata definita dall’ente gestore sulla base delle indicazioni contenute nella nota n. 96/U del 9.2.1995 dell’Amministrazione provinciale; atto, quest’ultimo, semplicemente indicativo dei parametri fissati dalla normativa regolamentare dello Stato.

La causa è passata in decisione all’udienza del 10 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Appare fondata e determinante la deduzione con la quale la difesa del sig. S. contesta l’erroneo percorso istruttorio della pratica di esame della domanda di permesso di costruire, inoltrata dal medesimo il 12.2.1987, laddove il limite di edificabilità dai confini con l’elettrodotto costruito in zona nel 1994 è stato, altresì nel provvedimento conclusivo, considerato e trattato dall’ufficio per le sanatorie edilizie alla stregua di un vincolo d’interesse ambientale, per il quale sarebbe stata necessaria la verifica di compatibilità.

Come da costante insegnamento giurisprudenziale, le fasce di rispetto che i progetti per l’edificazione di costruzioni nuove debbono osservare nella distanza da linee elettriche attengono a esigenze di tutela della salute e non a valori di protezione del paesaggio. Nel perseguimento dei due interessi disomogenei vale la fondamentale differenza che solo nelle aree soggette a vincoli ambientali deve essere esclusa la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono in assenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (T.A.R. Toscana, III, 19.3.2007 n. 441).

Premesso che il provvedimento negativo oggi all’esame del giudice è intervenuto su immobile la cui domanda di sanatoria presentata il 9.2.1987 era già definita da silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della legge 28.2.1985, della preesistenza di detto immobile e dell’avvenuta sanatoria non ha tenuto conto la progettazione, in zona, dell’elettrodotto a partire dal 1994, benché ciò fosse stato reso obbligatorio dall’art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003, riguardo agli elettrodotti progettati in corrispondenza di insediamenti abitativi. In sostanza, nel caso di specie la definizione della fascia di rispetto è stata determinata ignorando la preesistenza di costruzione già regolarizzata per sanatoria o comunque regolarizzabile, giacché la domanda di condono era pendente da molti anni addietro.

A queste circostanze, che da sole sono comunque sufficienti a evidenziare l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione di norme di legge e regolamentari e per difetto di adeguata istruttoria procedimentale, va aggiunta l’ulteriore irregolarità della progettazione di un elettrodotto in area diversamente destinata dalla normativa urbanistica dell’epoca (vincolo a verde pubblico).

D’altronde la posizione dell’elettrodotto non può costituire un insormontabile problema tecnico a definire una fascia di rispetto di minor entità, laddove sia possibile addivenire alla soluzione dell’interramento dei cavi, come previsto dalla normativa specifica (legge n. 1341/1964 e D.P.R. 21.6.1968 n. 1062) per le linee elettriche all’interno o in prossimità dei centri abitati.

Le ragioni pregresse sono sufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso per la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego della sanatoria, mentre le allegazioni di parte al fascicolo di causa non sono adeguate a dimostrare la sussistenza del pregiudizio conclamato per la richiesta risarcitoria..

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria edilizia.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-10-2011) 13-12-2011, n. 46207

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.E.D. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Sondrio dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro eseguito di iniziativa dalla Guardia di Finanza di Bormio in data 15 aprile 2011 e respingeva la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del suddetto sequestro adottata dal PM il 18 aprile 2011.

Il sequestro era relativo al reato di appropriazione indebita e riguardava documentazione varia e le seguenti somme: 504.457 Euro;

7.746 dollari USA; 690 dollari di Hong Kong; 150 di valuta degli emirati arabi, 115 sterline inglesi, nonchè due monete metalliche arabe.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge penale sul rilievo che il tribunale del riesame si sarebbe inammissibilmente addentrato nella valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e dalla gravita di essi senza operare alcuna verifica sulle argomentazioni portate dalla procura della Repubblica le quali, peraltro, non proverebbero nemmeno l’esistenza di una relazione di immediatezza tra il denaro sequestrato e l’illecito penale ipotizzato. Si fa anche rilevare che il tribunale del riesame non avrebbe motivato con riguardo alle ragioni portate dalla difesa e che la natura di corpo di reato al denaro, in quanto bene fungibile per eccellenza, può in ogni caso essere attribuita soltanto quando sia accertata la provenienza diretta ed immediata dal reato in base a concrete emergenze processuali il che, si conclude, non sarebbe avvenuto nella specie non essendovi – secondo il ricorrente – alcuna esigenza di tracciare il denaro proveniente dal reato di appropriazione indebita o di verificare l’esistenza di impronte digitali sulle banconote.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Occorre anzitutto premettere che la giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un "fumus" di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 Rv. 245069). Sarebbe dunque senz’altro consentito al tribunale persino modificare la qualificazione giuridica del fatto ma ciò in realtà non è nemmeno avvenuto nella specie essendosi il tribunale in realtà limitato – nella verifica del fumus del reato e, soprattutto, della necessità del sequestro – ad evidenziare le modalità di accantonamento delle somme di cui si contestava l’appropriazione indebita, precisando trattarsi di frutto di sottofatturazioni, nonchè le finalità della condotta – asseritamente finalizzata al versamento di tangenti – per indicare ulteriori ragioni della necessità del sequestro probatorio.

Sostanzialmente, quindi, le finalità probatorie indicate dal tribunale vanno ad aggiungersi a quelle già individuate dal PM in sede di convalida che, comunque, risultano anch’esse confermate in sede di riesame. Il che è senz’altro legittimo avendo ripetutamente questa Corte affermato che in tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato a condizione che esso contenga, sia pur con incompletezze o lacune, le ragioni giustificative del vincolo sul bene (Sez. 2, n. 47000 del 14/11/2008 Rv. 242211).

Rispetto alle obiezioni del ricorrente va poi aggiunto che in sede di convalida di un sequestro probatorio di denaro, operato dalla polizia giudiziaria, è sufficiente la indicazione degli elementi che giustificano la possibilità che il denaro stesso possa essere qualificato come corpo di reato ossia la sussistenza del "fumus" circa il rapporto di immediatezza con il reato, dovendo escludersi ogni dimostrazione circa la sua provenienza o appartenenza, riservata a momenti successivi, quali il subprocedimento instaurato con la richiesta di restituzione o l’accertamento della responsabilità degli imputati in relazione ai reati contestati, (ex plurimis Sez. 6, n. 23777 del 25/03/2003 Rv. 225680).

In questo senso è da escludere, quindi, per le ragioni indicate, che il provvedimento impugnato non sia stato adeguatamente motivato in ordine al collegamento tra il denaro e l’attività illecita adombrata; nè in questa sede il sindacato può estendersi al merito della valutazione esulando tale aspetto dal vizio di violazione di legge. E dunque, in questa sede non possono nemmeno essere contestate le finalità probatorie indicate nel decreto di convalida in quanto si appalesa correttamente e logicamente motivata la necessità anche di un accertamento diretto sulle banconote. Appaiono infine generiche le doglianze del ricorrente sulla assenza di motivazione riguardo alle ragioni portate dalla difesa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 26-07-2012, n. 13333

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, P. C. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di cinque anni e sei mesi in Euro 2.750,00 (pari a Euro 500,00 circa per anno) oltre interessi legali e metà delle spese, trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerose altre persone, con presumibile notevole affievolimento della partecipazione emotiva del ricorrente;

che avverso tale decreto P.C. ricorre per cassazione formulando due motivi;

che il Ministero dell’Economia e Finanze non ha depositato difese;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U.) per essersi la Corte di merito, nel liquidare l’indennizzo, discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte; con il secondo motivo censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 92 c.p.c., la statuizione sulle spese;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 500 Euro per ogni anno di ritardo, peraltro motivata dalla inapprezzabile presunzione di una sofferenza fortemente affievolita dalla partecipazione al giudizio insieme con un gran numero di altri ricorrenti, non rispetti l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta Euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr.Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010);

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, restando assorbito in tale pronuncia il secondo motivo di ricorso;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito alla stregua dei criteri indicati:

considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori cinque anni e sei mesi circa oltre quello di ragionevole durata, deve liquidarsi in favore del ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 4.750,00 alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo; che, quanto alle spese del giudizio di merito, la compensazione in misura pari alla metà – quota che si liquida come in dispositivo – merita conferma tenendo presente il sensibile ridimensionamento della pretesa; le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.750,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito, compensata tra le parti la residua quota, spese liquidate per l’intero in complessivi Euro 873,00 – di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 378,00 per diritti-, e delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 478,00 – di cui Euro 100,00 per spese-, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Anna Rita Moscioni che se ne è dichiarata antistataria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012


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