Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15311

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Svolgimento del processo

che A.G.B. e le altre due persone indicate in epigrafe, con ricorso del 22 novembre 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Palermo depositato in data 24 maggio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle Finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’ inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem, con conseguente inammissibilità del ricorso, ed ha compensato le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte d’Appello di Palermo, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando che essa è estremamente generica, anche perchè contenuta in foglio separato privo del timbro di congiunzione e di numerazione progressiva, elementi escludono il riferimento certo al processo di equa riparazione.

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;

che le censure sono fondate;

che, nella specie, la procura ad litem è stata conferita su foglio separato, materialmente congiunto a ricorso per equa riparazione;

che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi: a) il requisito, posto dall’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, ultimo periodo (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo – in relazione al quale la L. 24 novembre 2001, n. 89, art. 3, comma 2, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale – deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del 2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione è generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce un serio ed univoco indice di riferimento di essa al processo in questione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22081 GUARDIA DI FINANZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il sig. R.V. assume d’esser militare in s.p.e. in forza al comando T.L.A. dei Reparti speciali della Guardia di finanza e d’esser stato sottoposto a visita medica, in esito alla quale e dopo varie vicissitudini ottenne, con decorrenza 11 novembre 2000, trenta giorni di licenza straordinaria di convalescenza;

Rilevato che il sig. V. dichiara d’esser stato inviato a visita medica per il giorno 7 dicembre 2000, poi rinviata al giorno 8 gennaio 2001 e, in tal lasso di tempo, d’aver partecipato, possedendone i requisiti, al concorso interno per l’ammissione di 400 allievi al 5° corso per vicebrigadieri del ruolo "Sovrintendenti" della GDF;

Rilevato inoltre che il sig. V., in esito alla visita medica dell’8 gennaio 2001, fu giudicato non idoneo al SMI per ulteriori sessanta giorni, a titolo di licenza straordinaria di convalescenza a far tempo dal 26 dicembre 2000;

Rilevato altresì che il sig. V. fa presente d’aver sostenuto, dopo esser tornato in servizio il 9 febbraio 2001, le prove del concorso de quo, dal quale, però, è stato escluso in forza della determinazione del Comando generale della GDF, I rep., prot. n. 156054 del 31 maggio 2001, notificata il successivo 12 giugno, "… in quanto in aspettativa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione…";

Rilevato quindi che il sig. V. adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando sia la citata esclusione, sia gli atti con cui la stessa GDF e l’Ospedale militare di Caserta gli hanno disposto, con efficacia retroattiva, la concessione della licenza straordinaria per convalescenza e deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure;

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa del tutto privo di pregio, in quanto l’impugnata esclusione muove dal dato di fatto, in sé non revocabile in dubbio per esser stato trascritto nel di lui foglio matricolare, per cui il sig. V. in effetti si trovò in aspettativa, con decorrenza dal 26 dicembre 2000, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo (29 dicembre 2000);

Considerato infatti che, in base all’art. 2, c. 4 del bando di concorso, il requisito di non versare in situazione d’aspettativa dev’esser necessariamente posseduto dal candidato tanto alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso de quo ed "…alla data di approvazione delle graduatorie finali…", regola, questa, che è del tutto congrua e proporzionata rispetto ad un procedimento concorsuale riservato al personale militare già in servizio e la cui partecipazione presuppone, appunto, l’effettiva costanza del rapporto di servizio;

Considerato inoltre che non giova alla tesi attorea la retrodatazione, a seguito degli accertamenti sanitari condotti l’8 gennaio 2001, del periodo d’aspettativa a far tempo dal 26 dicembre 2001, in quanto è obbligo della P.A. datrice di lavoro salvaguardare l’integrità psicofisica del lavoratore e disporre l’aspettativa stessa in relazione all’accertata patologia di costui, indipendentemente da altre e diverse vicende che potrebbero interessarlo;

Considerato pure che non è opponibile all’impugnata esclusione la conversione della frazione del periodo d’aspettativa, tra il 26 ed il 31 dicembre 2000, in licenza ordinaria di sei giorni, essendo stata accettata e disposta (in data 13 giugno 2001), con effetto costitutivo, ben dopo l’esclusione stessa (31 maggio 2001) e, perciò, tale da non modificare l’assetto di detta aspettativa;

Considerato altresì che non ha gran senso il paragone del ricorrente tra la propria vicenda e quella di chi, idoneo ma non vincitore del concorso de quo, subentra entro i venti giorni dall’inizio del corso di riferimento, o di chi, subentrato dopo detto termine, è rinviato ex lege al corso successivo, poiché tali situazioni sono tra loro incomparabili appunto a causa dell’assenza, in capo al ricorrente, d’uno dei requisiti d’ammissione al concorso stesso;

Considerato ancora che non occorre una minuziosa motivazione per giustificare, una volta assodata l’assenza del predetto requisito -assenza di cui il ricorrente fu tanto consapevole da chiedere addirittura una parziale conversione dell’aspettativa per "ritornare" in posizione regolare, l’impugnata esclusione, che s’appalesa atto necessitato ed inderogabile per la Commissione;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, respinge il ricorso n. 9202/2001 RG in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 06-02-2006, n. 2446 CIRCOLAZIONE STRADALE – CONDUCENTE DEI VEICOLI – PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA – REVOCA – Persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale – Conseguente revoca della patente di guida

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Fatto

Il Prefetto di Taranto, con provvedimento reso il 29 aprile 2002 ai sensi dell’art. 120 C.d.S., comma 1, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (come modificato dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5), ha revocato la patente di guida di C.F., in quanto sottoposto dal Tribunale di Taranto con decreto del 25 gennaio 2002 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro.

Il C. ha proposto opposizione, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, davanti al Giudice di pace di Taranto:

Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 13 gennaio 2003, ha affermato la propria giurisdizione, sul rilievo che il provvedimento prefettizio incideva sul diritto del C. al lavoro, ed ha accolto l’opposizione, annullando tale provvedimento, in quante illegittimamente lesivo di detto diritto, con la considerazione che il C. svolgeva attività di autista e che non sussistevano ragioni per prospettare l’evenienza di ulteriori suoi comportamenti delinquenziali a cagione del possesso della patente.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, con atto notificato il 23 dicembre 2003, ha chiesto la Cassazione dell’indicata sentenza.

Il C. non ha presentato controdeduzioni.

Diritto

Il ricorrente, in via pregiudiziale, sostiene il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in ragione della natura della posizione dedotta nel rapporto con la pubblica amministrazione; poi contesta nel merito la decisione del Giudice di pace, sotto il profilo della violazione degli artt. 120 e 130 C.d.S., addebitandogli di non aver ritenuto prevalente, rispetto alle esigenze lavorative del C., la necessità di controllare i suoi spostamenti, trattandosi di persona che aveva commesso numerosi e gravi reati.

Per la definizione del primo quesito, il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite.

La tesi dell’Ufficio sulla giurisdizione è infondata.

Il citato art. 120 C.d.S., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 21 ottobre 1998 n. 354,18 ottobre 2000 n. 427 e 17 luglio 2001 n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel singolo caso (apprezzamento che era invece previsto dallo stessoart. 120 C.d.S., con disposizione che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003 n. 239, per la revoca della patente nei confronti del condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni).

Detto provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di prevenzione non esprime quindi esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma (caratteristica ritenuta anche nella citata pronuncia della Corte costituzionale n. 427 del 2000, e del resto non contestata dal ricorrente).

Pertanto, in sintonia con quanto ritenutosi per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi od ablativi) a seconda che siano vincolati a circostanze prestabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli organi amministrativi (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass. s.u. 27 aprile 2005 n. 8693, nonchè Cass. s.u. 29 aprile 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898), si deve affermare che la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell’eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l’atto lesivo).

Il principio comporta la reiezione del ricorso sulla questione pregiudiziale, con l’affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Gli atti, ai sensi dell’art. 142 disp. att. cod. proc. civ., devono essere rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di una sezione semplice per la statuizione sulle altre questioni e le pronunce connesse alla definizione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, e trasmette gli atti al Primo presidente per l’assegnazione a sezione semplice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-02-2011, n. 2767

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Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto il diritto, o meno, dell’agente signor V.A. alla liquidazione dell’indennità di clientela da parte della preponente società Cooperativa Dolcelit.

Nel ricorso introduttivo il V. chiedeva la condanna dell’azienda al pagamento di alcune voci, e, in particolare, dell’indennità di scioglimento del rapporto a seguito del recesso della preponente e delle provvigioni del mese di ottobre 2002, e alla restituzione di una ritenuta operata sulle provvigioni liquidate nell’anno 2002.

Costituitosi il contraddittorio, ed effettuata l’istruttoria, il giudice di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una serie di somme.

Nel secondo grado del giudizio la Corte d’Appello di Trento rigettava l’impugnazione del V.. Per quel che riguarda specificamente il diritto alla liquidazione dell’indennità di clientela anche per il periodo antecedente al 1998 la Corte di merito rilevava che nel periodo dal 1984 al 2001 il V. era stato socio e membro del consiglio di amministrazione della cooperativa, oltre che agente di essa, ed aveva partecipato in prima persona alla regolamentazione dei rapporti con i soci agenti (che – secondo quanto pacifico in causa – fino al 1997 non avevano diritto alla liquidazione dell’indennità di clientela).

Di conseguenza, in questo caso l’indennità in questione aveva un carattere sicuramente negoziale, come tale derogabile dalle parti.

E, del resto, l’inderogabilità prevista dalla legge si riferiva soltanto all’indennità di fine rapporto (che non era oggetto di contestazione), e non all’indennità di clientela di origine puramente contrattuale.

Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2006, e notificata il 14 marzo 2006, il V. proponeva ricorso per cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 12 maggio 2006.

La società cooperativa intimata resisteva con controricorso notificato, in termine, il 21 giugno 2006.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento.

Nel primo motivo di impugnazione il signor V. lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, quello secondo cui non sarebbe stato contestato che fino ai 1997 i soci agenti non avevano titolo alla liquidazione dell’indennità di clientela di cui agli accordi di settore.

Secondo il ricorrente questa affermazione sarebbe stata contraria alle risultanze degli atti processuali, e precisamente con il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado e di quello di appello, nonchè con il contenuto del contratto di agenzia del 2 gennaio 1984.

Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e la contraddittoria ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione al tempo in cui sarebbe intercorsa la pattuizione di esclusione del diritto.

Contesta la motivazione specificamente nel passaggio in cui si afferma che la dichiarazione sottoscritta dai soci agenti in calce ad una delibera del consiglio di amministrazione della Dolcelit dell’ottobre 1997 non integrava una rinunzia in senso proprio, ma piuttosto una presa d’atto definitiva dell’insussistenza di qualsiasi diritto.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per essere strettamente connessi, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

La Corte territoriale, premesso il carattere negoziale della indennità di clientela ha ritenuto – sulla base dei contenuto della delibera del consiglio di amministrazione della società Dolcefit e del tempo in cui la stessa è stata sottoscritta dagli agenti – che il primo giudice ha correttamente escluso il diritto dello stesso V. a conseguire la suddetta indennità anche per il periodo antecedente l’anno 1998.

Orbene con le censure mosse il V. nel lamentare che la dichiarazione sottoscritta dagli agenti in calce alla delibera del consiglio di amministrazione non costituiva una rinunzia in senso proprio alla rivendicata indennità ma piuttosto una presa d’atto della insussistenza di qualsiasi diritto, ha finito con il contestare gli apprezzamenti di fatto e la valutazione delle risultanze processuali operate dal giudice di appello con la impugnata sentenza, la cui motivazione, per essere congrua, priva di salti logici e rispettosa della normativa applicabile in tema di agenzia, si sottrae ad ogni doglianza in questa sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo il V. denunzia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia quale quello relativo al mancato esame ed alla mancata applicazione degli accordi ponte del 1992. Lamenta al riguardo che il giudice d’appello ha considerato unicamente i successivi accordi del 2002 e per di più ha ingiustificatamente trascurato di assegnare il dovuto rilievo al carattere inderogabile della normativa codicistica.

Anche questo motivo non può trovare ingresso in questa sede, non essendo lo stesso seguito nella sua esposizione dalla formulazione del quesito di diritto richiesto dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c., non avendo il V. censurato specificamente il punto della sentenza del giudice d’appello con il quale si è evidenziato come non fosse stato dallo stesso eccepita l’inadeguatezza del trattamento riconosciutogli anche in sede giudiziaria rispetto ai criteri di massima inderogabili desumibili dall’art. 1751 c.c., e non avendo infine il suddetto V. rispettato il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione per quanto attiene alla ricorrenza dei presupposti richiesti ai fini della configurabilità dell’indennità in oggetto in caso di cessazione del rapporto di agenzia (in giurisprudenza cfr. ex plurimis, con riferimento all’indennità ex art. 1751 c.c., Cass. 14 febbraio 2001 n. 2126 e, più di recente, Cass. 24 novembre 2006 n. 24973).

4. Il ricorso perciò è infondato in tutte le sue articolazioni e non può che essere rigettato.

Le spese, liquidate così come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 33,00, oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre a spese processuali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.