T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 209 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Pavia con qualifica di segretaria amministrativa, è stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della sospensione dal servizio per giorni dieci con privazione della retribuzione.

Avverso tale provvedimento del 30.7.2004 ha presentato ricorso, notificato il 22.9.2004, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili

Si è costituita solo formalmente l’Università di Pavia.

A distanza di tempo, in vista dell’udienza di discussione, la ricorrente ha depositato in Segreteria il 16.11.2010 atto di rinuncia al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente nonché, per presa visione ed accettazione della richiesta di compensazione delle spese, anche dall’Università.

Ciò posto, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha avviato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati (v., ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 477/1997).

L’art. 84 del D.Lgs. 104/2010 recante codice del processo amministrativo prevede, al riguardo, che "la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza o documentata nel relativo verbale".

Nel caso di specie si è al cospetto di un atto di rinuncia sottoscritto direttamente e personalmente dalla parte ricorrente, cui ha aderito espressamente anche l’Università resistente, al fine della compensazione delle spese di lite.

Non resta quindi al Collegio che dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso dichiarando, di conseguenza, l’estinzione del giudizio, con spese compensate tra le parti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo per rinuncia.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7455 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 luglio 2002 il Tribunale di Lucca, adito da C.L. e P.S. affermava la responsabilità esclusiva di S.C. per l’incidente del (OMISSIS), a seguito dello scontro tra la autovettura dello S., che procedeva in senso contrario alla sua direzione di marcia e il ciclomotore guidato da C.S., all’epoca minorenne, che riportava lesioni.

Al conducente dell’autovettura i Carabinieri, intervenuti sul posto, contestavano la infrazione all’art. 142 C.d.S..

Per l’effetto, lo S. e la Assitalia s.p.a., compagnia assicuratrice dell’autovettura, venivano condannati in solido al risarcimento dei danni quantificati in L. 214 milioni a titolo di danno biologico e morale a favore di C.S. e a L. 61 milioni per danno esistenziale, oltre a L. 11 milioni per spese mediche documentate, oltre interessi a favore dei due attori, oltre la condanna dell’Assitalia a manlevare indenne lo S..

C.S. in via principale e l’Assitalia in via incidentale appellavano la sentenza e la Corte di appello di Firenze con sentenza del 22 novembre 2008 accoglieva in punto responsabilità l’appello incidentale dell’Assitalia, che, per il resto, dichiarava inammissibile, dichiarando il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%, riducendo di conseguenza nella stessa proporzione il risarcimento dovuto dai convenuti agli attori e confermava nel resto.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione C. S., C.L. e P.S., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso INA Assitalia, incorporante per fusione l’Assitalia s.p.a..

Le parti hanno depositato rispettive memorie.
Motivi della decisione

1. – Osserva il Collegio che si versa, nella specie, in tema di cause scindibili (Cass. n. 1315/06) ed è, altresì, pacifico che la impugnazione principale è stata proposta da C.S. e la riconvenzionale fu proposta dall’Assitalia, mentre non fu proposta dall’Assitalia contro i coniugi C..

Nel caso in esame, ed applicando l’art. 332 c.p.c., comma 2, il giudice dell’appello ha ordinato la notifica dell’impugnazione anche ai coniugi C. perchè nei loro confronti l’impugnazione non era preclusa.

La norma, come rilevato dalla dottrina, risponde alla esigenza di evitare che nei confronti della medesima sentenza si possano svolgere separati giudizi di impugnazione.

E ciò anche alla luce del giusto processo ex art. 111 Cost., comma 1.

La notificazione dell’impugnazione non ha natura di vocatio in jus ma di litis denuntiatio, in quanto ha la funzione di comunicare ai soggetti pretermessi l’esistenza del giudizio di appello in modo che gli stessi siano messi in grado di optare per l’impugnazione o meno in via incidentale.

Ciò posto in linea di diritto, in relazione al primo motivo (violazione di legge e connesso difetto di motivazione in relazione agli artt. 327, 331, 332 e 334 c.p.c.) va rilevato che il giudice dell’appello, preso atto del contenuto della censura circa la sussistenza in quanto tale del danno esistenziale lamentato dai genitori di C.S., ha ritenuto che si trattasse di causa scindibile e ha dichiarato la inammissibilità della censura contro i genitori, in quanto diversi dall’impugnante principale.

Tuttavia, una volta accolta la censura dell’Assitalia in punto responsabilità, ritenuta esclusiva dal giudice di prime cure ed affermatane la natura concorsuale, ha logicamente affermato che si verteva in cause dipendenti perchè la decisione sulla sussistenza (ritenuta concorsuale, in questo caso) costituiva il presupposto logico-giuridico della decisione sull’altra pretesa (Cass. n. 15686/05; Cass. n. 1314/06; S.U. n. 26420/06; Cass. n. 27152/07), essendovi una obbiettiva interrelazione, alla stregua della loro subordinazione, anche sul piano sostanziale tra la posizione dell’appellante principale e degli appellati incidentali.

In tal senso la decisione è immune da ogni errore di diritto processuale, anche perchè la riduzione della responsabilità dell’automobilista e, quindi, del riconoscimento di quanto dovuto alla vittima va operata anche nei confronti dei congiunti che in relazione agli effetti riflessi che l’evento da danno subito dalla vittima proietta sugli stesi, allorchè, come nella specie, i congiunti hanno agito per ottenere i danni anche jure proprio (puntuale Cass. n. 2704/05; Cass. n. 14458/09).

Di qui, il rigetto del primo motivo.

2. – Il secondo motivo (difetto di motivazione e ulteriore violazione dell’art. 334 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., comma 2) va disatteso.

Con esso i ricorrenti deducono, in estrema sintesi, che consentire anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., alla parte appellata di proporre appello incidentale significherebbe rendere il processo civile una vera e propria "tela di Penelope", anche se, al riguardo, vi è l’orientamento di Cass. S.U. n. 4640/89, che, a loro avviso, sarebbe contraddetto da Cass. n. 6242/93 e Cass. n. 1574/91).

I ricorrenti chiedono una eventuale rimessione al Signor Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite onde ripensare alla luce del "giusto processo" il precedente orientamento.

La censura non coglie nel segno.

Di vero, una attenta lettura della sentenza n. 4640/89, come pure fa rilevare la resistente, è in perfetta sintonia con la celerità ragionevole del processo, in quanto l’interesse ad impugnare da parte dell’impugnante incidentale tardivo senza limiti non pregiudica la esigenza di celerità del processo, anzi permette di concretare, con la tardività, purchè sia ammissibile l’impugnazione principale – art. 334 c.p.c., comma 2, proprio la possibilità di risolvere in via definitive e contestualmente la controversia tra le diverse pretese (Cass. n. 12714/10, richiamata anche nella memoria della società resistente).

3. – Con il terzo motivo (insufficienza, contraddittorietà della motivazione relativa alla insufficiente liquidazione del danno di capacità lavorativa; incidenza della invalidità relativa alla incapacità lavorativa già determinata con statuizione passata in giudicato), i ricorrenti, in estrema sintesi, lamentano che il giudice dell’appello avrebbe dovuto limitarsi a stabilire se la invalidità permanente di C.S., dichiarata in prime cure nella misura non contestata del 30% avesse o no una incidenza sulla capacità lavorativa.

Il motivo si disattende da solo.

Infatti, è sufficiente leggere le conclusioni in appello, così come riportate in sentenza.

Sulla invalidità permanente residuata al C., idonea ad incidere sulla sua capacità lavorativa specifica, vi è l’accertamento dell’ausiliario del giudice, che è stato positivo e condiviso dal giudice dell’appello e non contestato come evidenzia la sentenza impugnata.

4. – Il quarto motivo (violazione di legge in rapporto all’art. 2700 c.c. e art. 2323 c.p.c., comma 1 e omessa, contraddittoria motivazione sul punto) e il quinto (violazione di legge in ordine all’art. 2054 c.c., in rapporto agli artt. 143 e 154 C.d.S.m art. 141 C.d.S., comma 3; comunque difetto di motivazione) vanno esaminati congiuntamente.

Essi, infatti, al di là della loro intitolazione censurano la sentenza impugnata là dove ha ricostruito la dinamica dell’incidente sulla base:

1) di dati certi come la larghezza della carreggiata e delle misurazioni della distanza tra i vari punti dello schizzi planimetrico, da cui si "ricava con certezza che la Golf (l’autovettura investitrice) ha invaso la carreggiata opposta" (v. sentenza impugnata);

2) delle deposizioni testimoniali;

3) della identificazione del luogo ove si è verificata la collisione.

E tutto ciò per dedurne che il C., alla guida del ciclomotore, non procedeva strettamente a destra, come avrebbe dovuto, "considerando l’incrocio con la macchina e la presenza di auto in sosta sulla sinistra della strada che ostruivano parzialmente la corsia della Golf (presenza confermata dai testi)".

Del resto, la semplice lettura delle doglianze fa facilmente intendere che i ricorrenti mostrano di rimettere alla Corte il riesame delle questioni di merito già compiutamente valutate, non trascurandosi che, le incongruenze rilevate dal giudice dell’appello nel grafico redatto dai Carabinieri sono state compiutamente ed analiticamente individuate senza che avverso tale valutazioni i ricorrenti alleghino che nel corso del processo siano state indicate circostanze che le abbiano potuto smentire, trascurando di porre in rilievo che tali "incongruenze" sono state ritenute sussistenti anche perchè non è risultato che la macchina sia stata spostata all’indietro prima dell’intervento dei CC, mentre la "traccia di frenata" a detta del giudice dell’appello non venne nel grafico riportata e la "brevità della traccia", di cui pure tratta la sentenza impugnata, è uno solo egli elementi a corredo della ritenuta corresponsabilità del C. e per evidenziare che la vettura procedeva a velocità molto ridotta.

Comunque, come già detto, non è tanto su tali incongruenze che è stato riconosciuto il concorso di colpa della vittima, bensì sulla base di una compiuta disamina di tutti gli elementi documentali e testimoniali acquisiti (v. per quanto valga Cass. n. 6505/07, nella parte motiva).

Conclusivamente, ricorso va respinto, ma dato l’alterno esito delle fasi di merito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 03-03-2011, n. 8433 Indagini preliminari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 7.07.2010 il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta da M.S., indagato del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), avverso il sequestro probatorio di kg 460 di caciocavallo tenuti in cattivo stato di conservazione convalidato dal PM in data 3.04.2010.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando:

– mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento al rigetto dell’eccepita nullità del decreto di convalida per mancato rispetto del termine perentorio di 48 ore previsto dall’art. 355 c.p.p., comma 2. Il provvedimento portava la data di compilazione ma non aveva data certa mancando la data di deposito in segreteria ed essendo irrilevante il timbro della Procura della Repubblica.

Inoltre, non era rinvenibile alcun elemento da cui rilevare aliunde la tempestività del deposito;

– violazione di legge per la mancata declaratoria di nullità dell’atto per tardiva notifica avvenuta il 14.06.2010 e non "immediatamente" come imposto dall’art. 555 c.p.p.;

– mancanza di motivazione del decreto di convalida che riportava soltanto le norme di legge violate e l’oggetto de sequestro senza alcuna indicazione delle finalità probatorie perseguite;

– insussistenza del fumus delicti stante che nessuna analisi di laboratorio era stata eseguita sulle derrate sequestrate.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte da ultimo Sezione 3^ n. 4068/2002 RV. 223595 l’art. 355 c.p.p., comma 2, stabilisce che, nel caso di sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero è gravato da due obblighi alternativi: convalidare il vincolo reale nei termini di legge o restituire la res all’interessato per caducazione del sequestro provvisorio.

Questa interpretazione del testo normativo è confortata dalla sentenza 151/1993 della Consulta che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 355 c.p.p. nella parte in cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere inviato all’autorità giudiziaria e deve intervenire la convalida.

La Corte Costituzionale ha chiarito che la possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato; in tale caso sorge in capo al PM l’obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate a seguito dell’avvenuta inefficacia del sequestro.

Conseguentemente non è condivisibile il contrario arresto giurisprudenziale della Sezione 2^ di questa Corte n. 494//2004 RV. 230864 secondo cui "lo mancato convalida da parte del P.M., nel termine previsto dall’art. 355 c.p.p., comma 2, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne determina l’inefficacia, in quanto la violazione del suddetto termine, di natura ordinatoria, non è sanzionata" che sì pone in inconsapevole contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale.

Nel caso di specie, risulta, dall’esame degli atti, consentito a questa Corte per la soluzione di questioni di natura procedurale, che il provvedimento di convalida, datato 3.04.2010, non è munito di attestazione di deposito in cancelleria.

Sul punto un nutrito filone giurisprudenziale ritiene che la data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell’atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si libera del provvedimento medesimo affidandolo all’ausiliario – cancelliere o segretario – che lo completa con l’attestazione dell’avvenuto adempimento; tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell’ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva (Sezione 2^ n. 1616/1996 RV. 205875;

Sezione 3^ n. 40959/2002.

Tale indirizzo risulta, però, temperato dal rilievo che la data costituisce un elemento estrinseco alla decisione, essendo previsto ai fini dell’efficacia e non della validità, quale requisito dell’ufficiale esternazione dell’atto processuale, di cui segna il perfezionamento e il "dies a quo" per la rilevanza giuridica intersoggettiva (Cassazione Sezione 2^ n. 1616/1996 RV. 205875).

Ne risulta un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell’autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell’ufficio che li ha emessi (Cassazione Sezione 3^ n. 2939/2000 RV. 217988).

Alla sua omissione si può, però, sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi (Cassazione Sezione 4^ n. 4123/1987, RV. 178042).

Pertanto la data dell’atto non è certa quando, in mancanza dell’annotazione della cancelleria, la stessa non possa desumersi aliunde e, cioè, da altre attestazioni equipollenti che valgano a integrare la formalità omessa, completando, così, la fattispecie decisoria, a formazione progressiva.

Nella specie non si rinviene in atti alcun dato equipollente all’attestazione di deposito, sicchè non può ritenersi che il provvedimento de quo abbia data certa.

Il decreto di convalida tardivo deve, quindi, ritenersi inefficace e deve essere annullato con le consequenziali statuizioni.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonchè il decreto di convalida emesso dal PM in data 3.04.2010 disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2273 Albi professionali

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 settembre 2010, depositato il successivo 15 settembre, il ricorrente impugna il provvedimento 8 giugno 2010, con il quale l’ISVAP ha rigettato la sua istanza per l’iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, nonché l’art. 22 del Regolamento ISVAP 3 gennaio 2008 n. 11, che ha previsto il termine del 30 giugno 2008 per presentare la richiesta di iscrizione al relativo Albo, da parte di coloro che avessero già superato l’esame.

Il ricorrente precisa di avere partecipato nel 1999 all’esame per l’iscrizione al Ruolo nazionale dei periti assicurativi, conseguendo la prescritta idoneità ed il titolo ad iscriversi al relativo albo, così come a suo tempo gli è stato indicato dall’ISVAP, senza "alcuna limitazione temporale".

Richiesta l’iscrizione nell’anno 2010, l’ISVAP ha respinto la domanda sulla base dell’art. 22 del Regolamento n. 11/2008, che prevede la decadenza del titolo alla data del 30 giugno 2008.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) quanto all’art. 22 del Regolamento: violazione dei diritti inviolabili, acquisiti e consolidati, sanciti dall’art. 33 Cost.; violazione dell’art. 157 d. lgs. n. 209/2005, che non prevedeva la possibilità di porre alcun termine di decadenza; violazione artt. 354 e 355 d. lgs. n. 209/2005, che prevedevano comunque la vigenza del precedente sistema fino al 30 giugno 2010; eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento tra posizioni identiche (soggetti che avevano superato l’esame) solo per il fatto di averlo superato prima o dopo l’entrata in vigore del Regolamento; violazione artt. 3 e 97 Cost.;

b) quanto al provvedimento: illegittimità derivata; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; violazione delle regole del giusto procedimento e degli obblighi di cooperazione, "che avrebbero imposto una comunicazione preventiva individuale a tutti coloro che avevano superato l’esame prima dell’emanazione del regolamento de quo, della avvenuta previsione di un termine di decadenza per l’iscrizione all’Albo, in quanto soggetti lesi da tale prescrizione e facilmente individuabili"; violazione del principio di affidamento "a potersi iscrivere senza limiti di tempo".

Si è costituita in giudizio l’ISVAP, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Da ultimo, con memoria depositata il 20 novembre 2010, il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell’amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

L’art. 22, comma 1, del Regolamento dell’ISVAP 3 gennaio 2008 n. 3, prevede che "le persone fisiche che hanno superato la prova di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno diritto all’iscrizione nel ruolo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lett. b), del medesimo articolo, e presentino domanda di iscrizione nel Ruolo entro e non oltre il 30 giugno 2008".

Sulla base di tale norma regolamentare, l’ISVAP, con il provvedimento 8 giugno 2010, oggetto di impugnazione unitamente alla disposizione predetta, ha rigettato la domanda di iscrizione inoltrata dal ricorrente, poiché la stessa è stata presentata oltre il termine del 30 giugno 2008.

Precisa inoltre l’ISVAP, con riferimento all’art. 22 del Regolamento, che "tale norma consegue all’abolizione del Ruolo per cui è stata da lei conseguita l’idoneità nonché all’introduzione – ai sensi dell’art. 158, comma 1, lett. f) del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private – tra i requisiti di ammissione alla prova di idoneità, del tirocinio obbligatorio presso un perito iscritto.".

Orbene, l’art. 157 del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), rubricato "Ruolo dei periti assicurativi", prevede che:

"1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.

2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158."

Il successivo art. 158, comma 3, prevede inoltre:

"3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.".

Sulla base di queste disposizioni, ed essendo stata disposta l’abrogazione della legge n. 166/1996, l’ISVAP, con l’art. 22 del Regolamento (oggetto di impugnazione), ha ritenuto di definire la posizione di coloro che, pur avendo superato l’esame di abilitazione in epoca precedente e nella vigenza di diversa disciplina (e quindi con riferimento ad un quadro normativo richiedente requisiti diversi per sostenere il relativo esame di abilitazione (ad esempio il tirocinio biennale presso un perito assicurativo, ex art. 158, co. 1, lett. f), tuttavia non si fossero ancora iscritti.

La soluzione adottata dal Regolamento si presenta, quindi:

– per un verso attenta a considerare le situazioni preesistenti, consentendo ai titolari delle medesime di potere ancora utilizzare – sia pure entro il termine del 30 giugno 2008 – l’abilitazione conseguita sotto il previgente ordinamento;

– per altro verso, non irragionevole proprio laddove, nel prestare la opportuna considerazione alle citate situazioni, ha tuttavia stabilito un termine di decadenza entro il quale i diritti derivanti dalle stesse (l’iscrizione) avrebbero potuto essere fatti valere.

Tale previsione non si mostra affatto lesiva di disposizioni costituzionali, posto che l’art. 33 Cost., nel richiedere, per l’esercizio di determinate attività professionali, il previo superamento di un esame di Stato di abilitazione, è norma volta alla tutela dei cittadini, con riguardo alla delicatezza della prestazione d’opera intellettuale, così come l’art. 2229 cod. civ., per le stesse ragioni, prevede che "la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi".

Da ciò consegue che, se l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, è volto a verificare, con l’autorevolezza (e l’affidabilità verso i terzi che ne discende), la capacità professionale del soggetto, all’esito di un corso di studi all’uopo stabilito, appare del tutto evidente che dal superamento di esso non può discendere un "diritto inviolabile all’iscrizione al relativo albo", "acquisito e consolidato", così come sostenuto dal ricorrente.

Ed infatti, la capacità professionale, e l’affidamento dei terzi nel professionista, non possono derivare dal semplice superamento di un esame, il quale, se ha saggiato una capacità professionale in un determinato momento, non costituisce riprova – in difetto di esercizio professionale certificato dall’iscrizione all’albo e dalla concreta pratica professionale – della persistenza della suddetta capacità professionale, anche con riferimento all’adeguatezza della preparazione in conseguenza delle modificazioni dell’ordinamento delle materie nelle quali il professionista intende esercitare la propria attività.

A maggior ragione, risulta ragionevole la previsione di un termine di decadenza per l’iscrizione, imposto a coloro che, pur avendo superato l’esame di abilitazione, non vi abbiano provveduto, in presenza del mutamento complessivo dell’ordinamento di settore e di quello specifico dell’iscrizione all’albo.

D’altra parte, l’argomentazione, esposta in ricorso, secondo la quale la norma primaria "non ha previsto alcun potere di prevedere un termine di decadenza per l’esercizio del diritto all’iscrizione all’albo", non considera che detta norma primaria (art. 157), sia nel demandare al regolamento "l’istituzione e il funzionamento del ruolo", sia nel prevedere che "nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.", non prevede affatto la posizione di coloro che, pur avendo in epoca antecedente superato l’esame, non si siano iscritti all’albo.

Di modo che – in difetto di un "diritto inviolabile" all’esercizio professionale per superato esame, nei sensi sopra esposti – la disposizione regolamentare potrebbe semmai essere censurata per avere previsto ancora una possibilità di iscrizione per tali soggetti, sia pure sottoposta a termine di decadenza.

Alla luce delle argomentazioni sinora esposte, appare evidente la legittimità e la ragionevolezza dell’art. 22 del Regolamento, con riferimento ai profili evidenziati.

Altrettanto infondata è l’argomentazione del ricorrente in ordine alla "vigenza del precedente sistema fino al 30 giugno 2010".

L’art. 354, comma 4, del Codice delle assicurazioni afferma che le disposizioni di cui al comma 1 (si tratta di disposizioni delle quali si dispone l’abrogazione), "e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’art. 355".

Tale ultima disposizione prevede che "in sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1" (cioè dal 1 gennaio 2006).

Sulla base di tali disposizioni, il ricorrente sostiene che il termine di vigenza della normativa precedente è di trenta mesi successivi al 1 gennaio 2008 (termine risultante dai ventiquattro mesi successivi al 1 gennaio 2006): di modo che, si determina (1 gennaio 2008 + 30 mesi) la data del 30 giugno 2010 (recte: 1 luglio 2010).

Orbene, sul punto è agevole rilevare che, come espressamente previsto dall’art. 354, co. 4, l’ulteriore termine qui considerato si applica laddove non siano emanati "i provvedimenti adottati ai sensi del presente Codice" (tra i quali rientra senza dubbio, essendo previsto dall’art. 157, il Regolamento n. 11/2008).

Ed infatti, per un verso, l’ulteriore termine previsto costituisce "norma di chiusura", ponendosi un termine inderogabile a fronte della (eventuale) inerzia dell’esecutivo e/o dell’amministrazione nell’attuazione della legge; per altro verso, l’adozione dei provvedimenti attuativi del Codice delle assicurazioni pone termine all’ultrattività delle norme abrogate.

Per le ragioni sin qui esposte, i motivi riportati sub a) dell’esposizione in fatto, relativi all’art. 22 del Regolamento, sono infondati.

Altrettanto infondati sono i motivi proposti avverso il provvedimento impugnato, che di tale norma ha fatto applicazione nel caso concreto (riportati sub b) dell’esposizione in fatto).

Richiamato quanto sin qui esposto, che sorregge anche la legittimità di tale atto (non sussistendo, come si è detto, un principio di affidamento a potersi iscrivere in qualsiasi tempo ad un albo professionale) occorre osservare che non sussistono, nel caso di specie, le supposte violazioni di principi del giusto procedimento, di partecipazione e cooperazione, né sussisteva un obbligo in capo all’amministrazione di notiziare dell’intervenuto inserimento di un termine decadenziale ex art. 22 del regolamento, i soggetti che si trovassero nelle condizioni ivi contemplate.

A tal fine, è sufficiente osservare che ci si trova in presenza non già di un provvedimento amministrativo o di un atto recettizio, bensì di un regolamento – atto amministrativo a contenuto normativo – per il quale l’art. 13 l. n. 241/1990, espressamente esclude l’applicazione delle disposizioni del Capo III della legge medesima, relative alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da V.F.E. (n. 7921/2010 r.g.), lo rigetta.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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