T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 483 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La I.P.L. S.r.l. è titolare di un’area di complessivi mq 12.035, sita nel quartiere "Santa Lucia" di Bergamo, in prossimità delle vie Mazzini e Nullo, in zona in gran parte già edificata, classificata dal vigente P.R.G. come omogenea B, e occupata da stabili ora dismessi, destinati a suo tempo ad uffici e depositi dell’ENEL; relativamente a tale area, detta società ha ottenuto, mediante le deliberazioni del Consiglio comunale meglio indicate in epigrafe, l’ultima delle quali pubblicata sul BURL in data 3 giugno 2009, l’adozione e approvazione di un piano integrato di intervento, o P.I.I., inteso a valorizzarla mediante nuovi edifici, a destinazione abitativa ovvero terziaria e commerciale (v. per la titolarità dell’area, non controversa in causa, e per le sue caratteristiche e ubicazione, da considerare comunque localmente notorie, le pp. 23 del ricorso introduttivo; v. poi doc. ti 1 e 3 ricorrenti allegati a tale ricorso, copia atti impugnati e doc. 2, copia BURL ove la pubblicazione).

I ricorrenti, tutti residenti nelle immediate vicinanze dell’area interessata (v. doc. ti 1 e 2 ricorrenti di cui all’elenco 25 gennaio 2011, copie certificati di residenza dei ricorrenti non rinunciatari e planimetria della zona), hanno nella presente sede impugnato, con ricorso notificato il 17 settembre 2009, le suddette delibere che tale P.I.I. hanno assentito, sulla base dei seguenti sette motivi:

– con il primo di essi, hanno dedotto violazione dell’art. 25 comma 7 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12, nel testo novellato dall’art. 1 della l.r. Lombardia 10 marzo 2009 n°5, pubblicata sul BURL del 13 marzo 2009 e quindi in vigore alla data di approvazione del P.I.I. in parola. Il comma 7 citato dispone nella sua seconda parte che "Fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d’inquadramento di cui al presente comma"; dispone quindi una sorta di misura temporanea di salvaguardia, che in concreto ha avuto efficacia sino al 6 maggio 2009, data di emanazione della D.G.R. n°VIII/9413, che ha previsto appunto i criteri e le modalità richiesti dalla norma legislativa. I ricorrenti evidenziano, ciò posto, che alla data del 16 aprile 2009, in cui ebbe luogo l’approvazione del P.I.I. per cui è causa, la misura di salvaguardia in parola era in vigore, e quindi l’approvazione stessa non si sarebbe a loro avviso potuta deliberare;

– con il secondo motivo, deducono violazione del documento di inquadramento dei piani integrati di intervento così come approvato con deliberazione 28 novembre 2006 n°94 del Consiglio comunale. In fatto, tale documento (prodotto per estratto sub 4 in allegato al ricorso principale) impone ai P.I.I. di perseguire "obiettivi di qualità architettonica e urbanistica valutati attraverso cinque soglie di sostenibilità", ovvero in parole semplici sotto cinque distinti aspetti; prevede poi alla "quarta soglia", ovvero al quarto di tali aspetti di valutazione, che le proposte relative "dovranno adeguarsi ai parametri urbanistici e agli standard qualitativi di seguito illustrati. I comparti con superficie " mq 10.000 potranno ottenere deroghe in relazione ai benefici pubblici indotti dalla proposta di P.I.I." (doc. 4 ricorrenti, cit. pp. 11 e 16). In proposito, i ricorrenti evidenziano che il P.I.I. per il quale è causa avrebbe fruito di siffatte deroghe, ma illegittimamente, e ciò per due ragioni. In primo luogo, la superficie reale del P.I.I. sarebbe quella di 12.035 mq, pari a quella dell’area, e quindi superiore al limite di 10.000 mq per fruire delle deroghe: in proposito, la controinteressata lo avrebbe invece suddiviso in modo strumentale in due ambiti di intervento, entrambi di superficie inferiore ai 10.000 mq. In secondo luogo, sarebbe del tutto mancata la dimostrazione dell’esistenza di "benefici pubblici" a giustificare la deroga;

– con il terzo motivo, deducono violazione dell’art. 7 del D.M. 2 aprile 1968 n°1444, nel senso che il P.I.I. consentirebbe una densità edilizia fondiaria di 11,94 mc/mq, superiore al limite di 6 mc/mq individuato dalla norma per le zone B nei Comuni con numero di abitanti pari a quello di Bergamo;

– con il quarto motivo, deducono violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 14 e 22 delle NTA del PRG vigente, nel senso che l’intervento non rispetterebbe l’indice di 1,66 mq/mq previsto da dette norme come indice di edificabilità dell’area, ovvero come rapporto massimo fra la superficie lorda di pavimento -s.l.p.- edificabile e la superficie fondiaria del lotto. L’intervento infatti, sempre a dire dei ricorrenti, prevedrebbe un indice di 3 mq/mq, immotivatamente superiore a quello di tutti gli altri P.I.I. approvati dal Comune nel periodo;

– con il quinto motivo, deducono eccesso di potere per falso presupposto, in rapporto ai contenuti della relazione paesistica al P.I.I., la quale afferma che "il sito non è appartenente o in prossimità di punti di vista panoramici" (doc. 4 Comune, copia relazione, p. 10 Par. 2 all’inizio). A dire dei ricorrenti, ciò non risponderebbe al vero, nel senso che la realizzazione del P.I.I. occulterebbe in via definitiva la vista su Bergamo Alta di cui si godrebbe attualmente dalla via Nullo e dal vicino Parco Locatelli; non sarebbe quindi vero che l’intervento si collocherebbe al di sotto della soglia di rilevanza paesistica;

– con il sesto motivo, deducono violazione dell’art. 17 delle NTA del PRG, premettendo in fatto che nell’intervento la superficie drenante sarebbe inferiore al 30% dell’area di intervento (il dato è incontestato: cfr. memoria controinteressata 4 febbraio 2011 p. 26). Ciò in base all’art. 17 citato sarebbe possibile solo "qualora ricorrano particolari situazioni idrogeologiche da dimostrarsi con relazione dettagliata e prove geologiche", nella specie assenti;

– con il settimo motivo, deducono da ultimo violazione dell’art. 90 comma 3 della citata l.r. 12/2005. In proposito, premettono ancora in fatto che, come non è contestato, la controinteressata ha inteso soddisfare i propri obblighi in tema di standard qualitativi mediante la corresponsione al Comune di una somma destinata a finanziare il restauro di un monumento sito in Bergamo Alta. Tale operazione, a loro dire, sarebbe illegittima ai sensi della norma citata, che per poter realizzare un P.I.I. consente, in aggiunta agli standard minimi, di realizzare anche "nuove attrezzature indicate nel piano dei servizi" oppure di cedere aree "anche esterne al perimetro del singolo programma, purché ne sia garantita la loro accessibilità e fruibilità". Ad avviso dei ricorrenti, in tale previsione non rientrerebbe il citato contributo, destinato oltretutto ad un ambito territoriale del tutto diverso.

Con istanza 25 giugno 2010, i ricorrenti domandavano il prelievo del ricorso, allegando fotografie dalle quali si evinceva l’inizio dei lavori; in seguito, con atti semplicemente depositati il 17 febbraio 2011 per la prima e il successivo 26 febbraio per i restanti, i ricorrenti S.R., C.O., E.R. e M.A. rinunciavano al ricorso.

Resistono il Comune di Bergamo, con atto 18 febbraio 2010 e memoria 4 febbraio 2011, e la I.P.L., con atto 18 gennaio 2010 e memoria pure del 4 febbraio 2011, ove:

– in via preliminare, eccepiscono (memoria Comune 4 febbraio 2011 p. 8 in fine) l’irricevibilità del ricorso, notificato appunto il 17 settembre 2009, perché tardivo, dato che l’atto impugnato era stato pubblicato all’albo pretorio comunale sino al 2 maggio 2009;

– ancora in via preliminare, eccepiscono (memoria Comune, cit. p. 9) l’irricevibilità del ricorso anche perché, in quanto relativo ad atto che importa dichiarazione di pubblica utilità di opere, sarebbe da ritenere relativo ad espropri, e quindi soggetto a deposito nel termine dimidiato di cui all’allora vigente art. 23 bis della l. TAR, e oggi dell’art. 119 c.p.a., nella specie non rispettato;

– sempre in via preliminare, eccepiscono (memoria Comune, cit. p. 4 e memoria Locatelli 4 febbraio 2011 p. 10) l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ovvero di interesse, poiché nessuna utilità dal suo accoglimento potrebbe derivare ai ricorrenti;

– in via preliminare, infine, eccepiscono (memoria Comune, cit. p. 7) comunque l’improcedibilità del ricorso stesso, per non avere i ricorrenti provveduto ad impugnare gli atti consequenziali a quelli impugnati, in ispecie l’approvazione del PGT, che le previsioni dei precedenti P.I.I. tiene per ferme all’art. 37.1 del Piano delle regole (doc. 8 Comune, estratto relativo) e il permesso di costruire rilasciato alla Locatelli (memoria della stessa, cit. p. 12);

– nel merito, in ordine al primo motivo, sostengono che in realtà la norma della l.r. 12/2005, nel proibire di "dar corso all’approvazione" di piani come quello per cui è causa ne avrebbe semplicemente proibito l’adozione, e non avrebbe precluso di approvare un piano già validamente adottato, come ritenuto anche in un parere in materia rilasciato dal Segretario comunale (memoria Comune, cit. pp. 9 e ss.; memoria Locatelli, cit. pp. 1517);

– in ordine al secondo motivo, sostengono che il documento programmatico avrebbe valore soltanto indicativo (memoria Comune cit. p. 18 e Locatelli, cit. p. 19 in fine) e che comunque la suddivisione dell’intervento in due ambiti sarebbe tutt’altro che artificiosa, dato che il primo ambito prevede la realizzazione di edifici nuovi, il secondo il recupero di uno stabile esistente (ibidem, pp. 19 e 20);

– in ordine al terzo motivo, evidenziano che il calcolo della densità fondiaria compiuto dai ricorrenti è erroneo, dato che dovrebbe comprendere tutta l’area del lotto, e non tale area diminuita delle superfici cedute ad uso pubblico; evidenziano ancora che un calcolo corretto dimostra il rispetto dei limiti (memoria Comune, cit. p. 20 e memoria Locatelli, cit. p. 22);

– in ordine al quarto motivo, evidenziano identico vizio nel calcolo prospettato dai ricorrenti, che ancora una volta dovrebbe correttamente prendere a base l’intera superficie del lotto (memoria Comune, cit. p. 21 e memoria Locatelli, cit. p. 24);

– in ordine al quinto motivo, deducono la bontà della relazione paesistica predisposta (memoria Comune, cit. p. 22 e memoria Locatelli, cit. p. 25);

– in ordine al sesto motivo, evidenziano che le questioni di carattere geologico sono state valutate in seguito, nella propria sede di rilascio dei permessi di costruire (memoria Comune, cit. p. 22 e memoria Locatelli, cit. p. 26);

– in ordine al settimo motivo, hanno sostenuto la legittimità dell’operazione compiuta (memoria Comune, cit. p. 23 e memoria Locatelli, cit. p. 27).

I ricorrenti hanno replicato, con memoria 16 febbraio 2011, osservando che:

– i termini per proporre ricorso, non attinente alla materia degli espropri, sono stati correttamente computati dalla pubblicazione sul BURL;

– il loro interesse ad agire deriva dal noto criterio dello stabile collegamento con l’area, nella specie dimostrato;

– il PGT non è stato da loro impugnato in quanto la caducazione degli atti nella specie impugnati comporterebbe in via automatica la caducazione del PGT stesso nella parte in cui li recepisce; è stato invece impugnato, con ricorso pendente avanti questo TAR, l’unico permesso di costruire lesivo, che è quello relativo alle nuove costruzioni.

Con memorie 16 febbraio 2011, le controparti hanno insistito sulle rispettive tesi.

La Sezione all’udienza del giorno 9 marzo 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

1. Il presente ricorso, come è pacifico, integra una fattispecie di ricorso collettivo, ovvero proposto da più ricorrenti avverso un medesimo provvedimento, la deliberazione comunale che ha approvato il P.I.I. per cui è causa; tale tipo di ricorso è senz’altro astrattamente ammissibile allorquando, come è qui avvenuto, i ricorrenti propongano le medesime censure, così come ritenuto da ultimo da C.d.S. sez. V 10 settembre 2009 n°5425. E’ poi altrettanto pacifico che il ricorso collettivo si fonda sulla reciproca autonomia della pluralità di domande proposte, sì che ad esempio l’irricevibilità o l’inammissibilità, e la rinuncia agli atti che sussistano rispetto ad alcuni dei ricorrenti vanno valutati in via autonoma rispetto alla posizione degli altri: sul principio, si veda ad esempio C.d.S. sez. IV 4 febbraio 2008 n°301.

2. Ciò premesso, i ricorrenti S.R., C.O., E.R. e M.A. hanno, nei termini di cui in premesse, depositato in segreteria ciascuno un atto formalmente intitolato "rinuncia" al ricorso, atto che però della rinuncia non presenta tutti i requisiti formali di cui all’art. 84 commi 13 c.p.a., applicabile ratione temporis, dato che non consta notificato alle controparti. E’ allora applicabile il disposto del successivo comma 4 del medesimo articolo, dato che il deposito di un atto dal contenuto descritto, in alcun modo contestato in sede di udienza di discussione, è senz’altro valutabile come "prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa", e comporta quindi che, limitatamente alle posizioni dei ricorrenti indicati, si debba pronunciare l’improcedibilità così come in dispositivo.

3. Il ricorso va invece deciso nei termini di cui appresso quanto alle posizioni dei residui ricorrenti, ovvero di A.B., A.R., E.P., F.P., E.P.B., C.L., A.C., L.M. e R.P..

4. In proposito, è infondata la prima eccezione preliminare, di presunta irricevibilità del ricorso perché tardivo, dedotta dal Comune e dalla controinteressata. Come risulta anche da giurisprudenza di questo Tribunale, in particolare dalla sentenza 16 ottobre 2008 n°1328 citata anche dai ricorrenti, "il termine per la impugnazione di una variante allo strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di approvazione; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un vincolo preordinato all’espropriazione". Poiché nel caso presente è la prima fattispecie che ricorre, il termine risulta rispettato.

5. E’parimenti infondata l’ulteriore eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per suo tardivo deposito, dato che la materia urbanistica è all’evidenza diversa da quella degli espropri, ed è quindi soggetta all’ordinario termine di deposito, nella specie rispettato, non a quello dimezzato di cui all’abrogato art. 23 bis l. TAR, all’epoca vigente, riprodotto ora dall’art. 119 c.p.a. La giurisprudenza ha infatti chiarito – si veda da ultimo C.d.S. sez. IV 2 marzo 2010 n°1222- che la materia degli espropri attiene "ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità", che come si è detto qui non si ravvisano.

6. E’ invece fondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione. In termini del tutto generali, è noto che la legittimazione di singoli soggetti ad impugnare atti amministrativi i quali incidano in qualche modo sull’ambiente ovvero sul territorio e in particolare ad impugnare strumenti urbanistici generali, o come nel caso presente attuativi, è riconosciuta in giurisprudenza in base al criterio della cd. vicinitas, definita in termini sintetici – da ultimo si veda C.d.S. sez. V 18 agosto 2010 n°5819- come "il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione" dell’intervento di che trattasi.

7. Dalla stessa giurisprudenza, risulta poi, per implicito, ma in modo inequivoco, che la vicinitas rileva non di per sé, ma come indizio dal quale desumere la fondata possibilità di un pregiudizio che dagli atti impugnati deriverebbe alla propria esistenza quotidiana, in particolare all’ambito spaziale nel quale essa si svolge. Tale pregiudizio infine, come correttamente sottolineato anche dalla difesa della controinteressata, altro non è che esplicazione del principio generale dell’interesse, per cui per proporre una azione in giudizio è necessario che dalla stessa possa derivare all’attore una qualche concreta utilità, sotto il profilo di un vantaggio sperato oppure, come appunto nella specie, di un danno prevenuto.

8. In forza di ciò, si comprende l’affermazione che è pure costante in giurisprudenza, per cui la vicinitas è un criterio in qualche modo elastico: conduce non a individuare regole valide per qualsiasi situazione, ma a valutarla caso per caso, in rapporto al carattere e alle dimensioni dell’intervento di cui si controverte apprezzati in base a comune esperienza, come ritenuto ad esempio, fra le decisioni recenti, da C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6554.

9. In tali termini, la legittimazione fondata sulla vicinitas sarà da riconoscere in via tendenzialmente assai ampia ad esempio nel caso di impugnazione degli atti relativi alla realizzazione di impianti industriali, notoriamente suscettibili di ingenerare un impatto considerevole sul territorio e di indurre rischi anche gravi sulla salute degli abitanti di ampie zone dello stesso. In tal caso, non sarà necessaria la prova rigorosa dell’effettività del danno che si potrebbe subire: così ad esempio in motivazione C.d.S. sez. V 18 agosto 2010 n° 5819 in una fattispecie relativa ad un termovalorizzatore. A conclusioni opposte, invece, si deve pervenire nel caso di impugnazione di atti relativi ad insediamenti non particolarmente impattanti, come i normali edifici adibiti a ufficio o abitazione: in tal caso, è richiesta, almeno in termini presuntivi, la prova specifica di un potenziale pregiudizio di qualche entità cui il ricorrente potrebbe andare incontro, perché in mancanza si introdurrebbe in via di fatto una sorta di azione popolare, sconosciuta come tale al nostro ordinamento.

10. Alla luce dei principi appena delineati, nel caso di specie la legittimazione in capo ai ricorrenti manca. In linea di fatto, come accennato in premesse, l’insediamento assentito dal P.I.I. impugnato è costituito da un complesso di edifici abitativi, commerciali ovvero direzionali, che si vanno a localizzare all’interno di un quartiere già densamente urbanizzato, in area già occupata da costruzioni, ovvero dalla dismessa sede dell’ENEL di cui si è detto. In tali termini, non è certo possibile sostenere che l’insediamento in parola sia all’evidenza di per sé tale da stravolgere la fisionomia della zona o comunque da peggiorarla: va ricordato in proposito anche il dato di comune esperienza secondo il quale gli edifici in disuso e abbandonati, che il P.I.I. intende sostituire ovvero recuperare, sono una delle principali cause del degrado urbano. Non si può quindi dire che ciascun abitante del quartiere sia di per sé legittimato a impugnare il piano per le sue caratteristiche intrinseche, dato che esso potrebbe in astratto costituire tanto un miglioramento quanto un peggioramento dell’esistente: per ravvisare una legittimazione, è necessario scendere nel concreto.

11. Ciò posto, va esaminato nello specifico il rapporto fra i vari ricorrenti e la zona in questione, ovvero va chiarito in cosa la vicinitas da ciascuno di essi dedotta si concreti. Come si è detto in narrativa, i ricorrenti stessi hanno prodotto in data 25 gennaio 2011, come doc. 1 allegato al relativo elenco, i propri certificati di residenza, nonché come doc. 2, una planimetria della zona; il tema relativo è stato poi sviluppato nelle le deduzioni di cui alle pp. 4- 5 della memoria 16 febbraio 2011 della controinteressata, nonché nella pubblica udienza del 9 marzo 2011: in tal modo, è stato sostanzialmente confermato come nessuno di loro abiti in zona che veda in dipendenza dall’intervento migliorare o peggiorare la vista fruibile. E’ quindi insussistente uno dei dedotti profili di possibile pregiudizio, ovvero la paventata perdita di una visuale panoramica, in particolare sulla città alta di Bergamo.

12. L’altro pericolo di pregiudizio dedotto a fondare la legittimazione, ovvero il peggioramento delle condizioni di traffico automobilistico nel quartiere, pericolo che astrattamente interessa tutti coloro i quali ivi risiedono, non è stato poi in alcun modo provato. La controinteressata ha prodotto, come doc. 6, uno studio predisposto da professionisti del settore, che giunge a conclusioni del tutto opposte, nel senso che lo scorrimento del traffico veicolare rimarrebbe sostanzialmente inalterato, né tale conclusione appare manifestamente erronea o strumentale, se si ricorda che l’area dell’intervento era occupata da uffici e da un deposito di materiali, cui secondo logica accedevano non solo automobili, che accederebbero anche agli edifici da realizzare, ma anche autocarri e mezzi d’opera, senz’altro più inquinanti e di maggior ingombro. A fronte di ciò, i ricorrenti si sono limitati ad una affermazione generica, per cui da un nuovo insediamento deriverebbe di per sé un traffico aumentato e più congestionato, affermazione in sé non insostenibile, ma che a fronte di dati specifici in contrario va calata nel contesto relativo.

13. Per completezza, va comunque ricordato che, anche ritenendo sussistere la legittimazione dei ricorrenti, il loro ricorso dovrebbe comunque essere ritenuto improcedibile per omessa impugnazione di atti consequenziali, ovvero della deliberazione consiliare 14 maggio 2010 n°86, di successiva approvazione del Piano per il governo del territorio cittadino: si vedano la specifica eccezione, ribadita dal Comune intimato a p. 7 e dalla controinteressata a p. 13 delle rispettive memorie conclusionali 4 febbraio 2011 e le difese dei ricorrenti da ultimo a p. 7 della memoria 16 febbraio 2011, ove si conferma che il PGT non è stato da loro impugnato.

14. Come affermato infatti anche dalla recente C.d.S. sez. IV 12 gennaio 2011 n°133, il P.G.T. disciplinato dalla l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12 è atto che supera ed assorbe le precedenti pianificazioni urbanistiche del Comune considerato, sì che la sua approvazione fa venir meno l’interesse alla decisione di qualsiasi ricorso già proposto contro queste ultime. Non è invece possibile ritenere, come fanno i ricorrenti, che un atto come il P.G.T. il quale per sua natura prende in considerazione l’intero territorio comunale e ne individua, a seguito di una compiuta e approfondita istruttoria, l’assetto ritenuto ottimale sotto il profilo urbanistico, possa limitarsi a "prendere atto" (memoria ricorrenti 16 febbraio 2011, p. 6 ultimo rigo) di un P.I.I. precedente, operandone una sorta di ricezione passiva e meramente confermativa. Ove, come nella specie, l’efficacia di P.I.I. precedenti sia mantenuta, ciò avviene all’esito di una nuova deliberazione, e in tal senso il P.G.T. si qualifica come conferma, che necessita per essere contestata di una autonoma impugnazione.

15. La particolarità delle questioni decise è giusto motivo per compensare per intero le spese fra le parti nei confronti di tutti i ricorrenti, restando come per legge a loro carico il contributo unificato, dato che le loro domande non sono state accolte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara improcedibile il ricorso quanto alle posizioni di S.R., C.O., E.R. e M.A.;

b) dichiara inammissibile il ricorso quanto alle posizioni di A.B., A.R., E.P., F.P., E.P.B., C.L., A.C., L.M. e R.P.;

c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio, dando atto che il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti che lo hanno anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 20-04-2011, n. 15794 Interrogatorio Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ENZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12 agosto 2010 il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello proposto da N.S. avverso l’ordinanza del 20 luglio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale di medico nei confronti del predetto, indagato per i reati di concorso in favoreggiamento, ricettazione e falso, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il Tribunale premetteva che la misura interdittiva era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e che, in occasione dell’interrogatorio fissato il 27 luglio 2010, ai sensi dell’art. 294 c.p.p., l’indagato aveva eccepito la nullità dell’ordinanza applicativa della misura interdittiva, non preceduta dal suo interrogatorio ai sensi dell’art. 289 c.p.p., comma 2.

Secondo il Tribunale, la disciplina prevista dal detto articolo, in quanto speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 294 c.p.p., trovava applicazione a prescindere dalle modalità genetiche del provvedimento impositivo, con la conseguenza che l’applicazione della misura interdittiva, disposta dal Giudice per le indagini preliminari disattendendo la richiesta del Pubblico Ministero di applicare una misura cautelare, doveva essere comunque preceduta dall’interrogatorio dell’indagato.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro chiedendone l’annullamento per violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che l’obbligo di procedere al preventivo interrogatorio della persona sottoposta a indagini sussiste solo se si procede per un delitto contro la pubblica amministrazione anche contestualmente a reati di altra indole, e non Invece quando, come nella specie, si procede per delitti contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e, per quanto riguarda la ritenuta fattispecie di ricettazione, contro il patrimonio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Dopo le modifiche apportate dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 2, questa Corte ha affermato che l’art. 289 c.p.p., che prevede, nel corso delle indagini preliminari, l’interrogatorio dell’indagato prima dell’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è una norma di garanzia, che mira ad assicurare l’autotutela del soggetto nel procedimento incidentale, con riferimento a questa specifica misura, senza costituire un privilegio a favore dei soli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che siano imputati o indagati per un delitto contro la pubblica amministrazione.

Si è per l’effetto precisato che tale ratio sostiene la norma in esame, indipendentemente dal titolo di reato contestato, e quindi, sia con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione sia a quelli comuni o plurioffensivi, che sono pur sempre qualificati dalla posizione e qualità soggettiva dell’agente (Sez. 5, n. 1931 del 30/03/1998, dep. 13/07/1998, P.M. in proc. Carnicelli M., Rv.

211693; Sez. 5, n. 2794 del 05/05/1998, dep. 13/07/1998, P.M. in proc. Gelosa, Rv. 211695; Sez. 2, n. 5041 del 08/07/1998, dep. 09/09/1998, Lo Burgio, Rv. 211308).

2.1. L’individuazione del parametro costituzionale di riferimento, ravvisato nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione (Corte Cost, ord. n. 174 del 1999) e nella esigenza della anticipata verifica che la sospensione dall’ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico, oltre che nell’ampliamento della sfera delle garanzie – con particolare riguardo al diritto di difesa – dei soggetti in favore dei quali opera (Corte Cost., ord. n. 229 del 2000), ha consentito una lettura costituzionalmente orientata della nuova norma.

Alla luce della ravvisata ratio è costante l’orientamento di questa Corte che ritiene che:

– l’art. 289 c.p.p. costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all’art. 294 c.p.p., comma 1 bis;

– l’obbligo, dalla stessa previsto, per il giudice – prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare interdittiva – di procedere all’interrogatorio dell’indagato con le modalità di cui agli artt. 64 e 65, sussiste "in ogni caso", a prescindere dall’adozione della medesima misura interdittiva per reati diversi dai delitti di cui al titolo 2^ del libro 2^ del codice penale;

– la violazione di tale obbligo, in quanto vulnera il diritto di difesa, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), dell’ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva.

La medesima ratio sussiste anche nelle ipotesi in cui, di fronte ad una richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di una misura cautelare coercitiva, il giudice per le indagini preliminari disponga l’applicazione di una misura cautelare interdittiva (Sez. 6, n. 3310 del 14/12/2000, dep. 24/01/2001, P.M. in proc. D’Aiello, Rv. 217957;

Sez. 6, n. 28812 del 27/03/2002, dep. 26/07/2002, P.M. in proc. Marone, Rv. 222018, e, da ultimo, Sez. 6, n. 16364 del 05/02/2008, dep. 21/04/2008, P.M. in proc. Introcaso, Rv. 239728), e nel caso in cui, a seguito di accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza reiettiva del G.i.p., la misura interdittiva sia applicata in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. dal tribunale della libertà (Sez. 6, n. 2304 del 15/05/2000, dep. 07/06/2000, De Prisco, Rv. 216236; Sez. 6, n. 2412 del 24/05/2000, dep. 06/10/2000, Corea, Rv. 217318, e, da ultimo, Sez. 5, n. 3338 del 12/07/2010, dep. 09/09/2010, Caboni, Rv. 248154).

3. A tali principi, che il Collegio condivide, si è attenuto il Tribunale di Catanzaro nel ritenere, in accoglimento della tempestiva eccezione difensiva, la nullità dell’ordinanza applicativa all’indagato della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’attività professione di medico per i reati di cui ai capi C e D dell’Imputazione provvisoria, allo stesso contestati rispettivamente ai sensi degli artt. 110 e 112 c.p., art. 378 c.p., commi 1 e 2, e L. n. 203 del 1991, art. 7, e ai sensi degli artt. 110, 112, 648, 479 e 402, in relazione all’art. 476 e 489 c.p., e L. n. 203 del 1991, art. 7, e nel revocare la misura in atto applicata.

Le censure del ricorrente, che si fondano sulla ritenuta sussistenza dell’obbligo del preventivo interrogatorio della persona sottoposta a indagini soltanto quando si proceda, anche contestualmente a reati di altra indole, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contrastano con i consolidati predetti principi e con la ratio che li sottende.

Nè la sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 46218 del 06/11/2009, dep. 01/12/2009, Pisino, Rv. 245539), richiamata dal Procuratore ricorrente a conforto delle svolte censure, ha creato alcun contrasto giurisprudenziale. Detta sentenza, invero, ha affermato, nel testo, che la nullità per omesso previo interrogatorio sussiste "relativamente all’applicazione di misura cautelare interdittiva in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione, a prescindere dall’adozione della medesima misura interdittiva per reati diversi dai delitti di cui al titolo 2^ del libro 2^ del codice penale", la cui massimazione nei seguenti termini ne riflette la poca chiarezza:

"l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio deve essere preceduta dall’interrogatorio della persona sottoposta a Indagine, pena altrimenti la nullità a regime intermedio per omesso intervento della difesa, pur quando detta misura abbia ad oggetto oltre che un delitto contro la P.A., anche altro reato diverso per il quale sussistano elementi di gravità indiziaria".

L’indicata sentenza ha, peraltro, introdotto un obiter dictum per la superfluità dell’operata incidentale affermazione, non influente sulla fattispecie concreta per essere stati contestati nel procedimento con essa definito reati di abuso di ufficio e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-08-2011, n. 17656 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto depositato il 16.9.2008, la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e Finanze a corrispondere a T.G. l’equa riparazione conseguente all’irragionevole durata, stimata in anni 30 e 9 mesi, del processo per trattamento pensionistico introdotto dall’istante con ricorso del 10.7.71 e concluso con sentenza del 30.4.2007, liquidando in suo favore la somma di 24.600,00 su base annua di Euro 800. Ha collocato il dies a quo del computo della durata nella data del 1 agosto 1973 di ratifica della CEDU, si che non ha preso in considerazione il periodo anteriore, intercorrente dalla data di deposito dell’atto introduttivo del processo presupposto.

Avverso questo decreto T.G. ha proposto ricorso per Cassazione in base a tre motivi.

L’Amministrazione intimata non si è costituita.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e lamenta inadeguata liquidazione dell’equa riparazione, non conforme allo standard europeo. Con conclusivo quesito di diritto chiede se nella materia pensionistica il parametro applicabile preveda liquidazione in Euro 2.000,00 per ciascun anno di durata irragionevole, o comunque non inferiore ad Euro 1.000,00.

Il motivo, affidato ad astratti e tautologici principi privi di collegamento con la fattispecie in esame, espone censura infondata alla luce della sostanziale uniformità del parametro ritenuto equo dalla Corte di merito allo standard europeo, recepito in sede nazionale in fattispecie analoghe.

Il secondo motivo, con cui si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3 e violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sulla domanda di adeguata pubblicità della pronuncia di condanna dell’amministrazione pubblica, è inammissibile.

Il conclusivo quesito di diritto, con cui si chiede se nella materia pensionistica l’equa riparazione vada attribuita su base annua di Euro 2.000,00 o comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 per ogni anno d’eccesso di durata, non inerisce alla censura, che introduce questione alla quale non è pertinente la regola di diritto, la cui affermazione s’intende sollecitare con l’esposto quesito.

Il terzo motivo denuncia illegittima liquidazione delle spese giudiziali, compensate per metà dal giudice di merito ed immotivatamente determinate disattendendo la nota spese.

Espone conclusivo quesito di diritto che chiede se al procedimento in esame si applichi il principio della soccombenza e se le spese giudiziali debbano essere liquidate secondo la tariffa vigente.

Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione. Inammissibile laddove censura la disposta compensazione delle spese, insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale con logica e puntuale motivazione, la censura merita accoglimento nel resto, risultando palese la violazione dei minimi tariffari.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato in relazione a tale motivo e, non essendo necessarie ulteriori indagini, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con liquidazione delle spese della fase di merito.

In ragione del parziale accoglimento dei motivi, le spese del presente giudizio vengono liquidate per 2/3 con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento del residuo, liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo ed accoglie parzialmente terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia al pagamento della metà delle spese giudiziali della fase di merito liquidandole in Euro 300,00 per diritti, Euro 300,00 per onorario ed Euro 30,00 per esborsi. Compensa per due terzi le spese del presente giudizio e condanna l’amministrazione pubblica al pagamento del residuo liquidando in Euro 200 oltre Euro 50 per esborsi, con attribuzione in favore dell’Avv. Mauro Marinelli per il precedente grado ed all’Avv. Vincenzo Emilio per la presente fase, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4636 Demolizione di costruzioni abusive

tenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

ATTESO che con esso parte ricorrente impugna la determinazione

– del 3 febbraio 2011 con la quale l’Amministrazione comunale di Roma le ha ingiunto la demolizione "di un manufatto delle dimensioni di m. 6,00 x 2,00 circa mediante elevazione di muratura laterale da m. 0,35 a m. 2,10 privo di copertura; di un vano seminterrato delle dimensioni interne di m. 3,00 x 4,40 H m. 2,35 mediante scavo del terreno e successivo posizionamento di solaio di copertura, provvisto di un vano di accesso delle dimensioni di m. 1,40 x 1,60 privo di infissi";

– del 25 febbraio 2011 con la quale l’Amministrazione comunale di Roma le ha ingiunto la demolizione del primo manufatto giunto allo stato di rustico, privo di impianti tecnologici, dotato di aperture/finestre e porta di accesso e coperto da tavelloni e travetti in ferro con sovrastante guaina bituminosa; e del secondo manufatto situato nel seminterrato, completato con porta in ferro a doppia anta e di un piccolo vano per presa di aria e luce, oltre che dotato di un impianto elettrico funzionante e intonacato, ma privo di arredo e pavimentazione;" con la medesima ordinanza il Comune ha anche colpito il "cambio di destinazione di uso della cantina, al piano interrato, ad abitazione, il cambio di destinazione di uso del box interrato a magazzino vista la presenza di mobilia accatastata, il cambio di destinazione d’uso del box interrato a magazzino vista la presenza di mobilia accatastata ed il cambio di destinazione di uso del manufatto in legno presente nel giardino al piano terra del lotto con trasformazione dei vani in soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno esistente. Al piano soffitta dell’abitazione principale realizzazione di un bagno dette trasformazioni d’uso sono emerse dal confronto dello stato dei luoghi con quelle riportate nella planimetria catastale depositata all’Agenzia del Territorio di Roma" il tutto in assenza di titolo abilitativo;

CONSIDERATO che la ricorrente in fatto rappresenta di avere presentato domanda di accertamento di conformità ex articoli 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 relativamente alle opere di cui è causa;

RILEVATO che avverso tali provvedimenti l’interessata oppone:

1. violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380 del 2001, della legge n. 47 del 1985, del d.lgs. n. 42 del 2004; violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 15 del 2008; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Oppone che il magazzino interrato esiste sin dalla costruzione dell’intero complesso immobiliare e l’opera realizzata consiste esclusivamente nell’apertura di una porta d’accesso di limitate dimensioni sul muro di contenimento e di una finestra; rappresenta altresì che in ordine all’altro manufatto colpito dalla prima determinazione a demolire si tratterebbe di una tettoia di modeste dimensioni ottenuta mediante lo stamponamento della parte frontale del locale e la chiusura dell’apertura formatasi tra il muro di contenimento e la struttura di copertura, anch’essa da considerarsi non influente sul carico urbanistico e quindi esente da permesso a costruire; insiste che semmai le due opere dovrebbero considerarsi pertinenze urbanistiche assoggettabili alla denuncia di inizio attività, con conseguente inapplicabilità degli articoli 27, 31 32, comma 3, 33, 34, 35, e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 ciascuna corrispondente ad un illecito edilizio che, tuttavia non ricorre nel caso in esame;

2. violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380 del 2001, della legge n. 47 del 1985, della L.R. Lazio n. 15 del 2008; eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza: la ricorrente insiste di avere presentato domanda di accertamento di conformità per tutte le opere colpite dalla demolizione, con conseguente effetto sospensivo fino al termine del procedimento di valutazione della domanda;

RILEVATO che nessuna delle censure proposte appare suscettibile di accoglimento ed in particolare quella da ultimo prospettata ed insistita anche con il primo motivo, in quanto per giurisprudenza della sezione e di altri TAR "i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)", (TAR Campania, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282, ripresa in TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010 n. 38207 ed anche più di recente della sezione: 11 gennaio 2011, n. 124), con la conseguenza che dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità non può trarsi la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio come accade per la presentazione della domanda di condono ex art. 32 della legge n. 326 del 2003 che al comma 25 richiama espressamente l’art. 44 della legge n. 47 del 1985, dalla cui applicazione scaturisce, appunto, il ridetto effetto sospensivo;

RILEVATO ancora che non può essere condivisa la qualificazione delle opere realizzate come non abbisognevole del permesso a costruire, dal momento che, tra le tante, la realizzazione di una porta nel vano seminterrato comporta la modificazione della sagoma dell’immobile, intervento ricompreso tra quelli di ristrutturazione che necessitano di permesso a costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001;

E RILEVATO che a causa di tale osservazione, non appare condivisibile neppure la prospettazione per cui le opere realizzate sono da qualificarsi mere pertinenze dell’immobile cui afferiscono, a tacere dei cambi di destinazione di uso con opere, colpiti dal secondo provvedimento impugnato e che necessitavano, comunque, di un idoneo titolo abilitativo;

CONSIDERATO, infatti, che la nozione di pertinenza civilistica e quella urbanistico/edilizia sono da tenere distinti, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sezione VI, 3 dicembre 2010, n. 26788);

RILEVATO che, pertanto, il provvedimento va trovato scevro delle dedotte censure e che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Rita NEGRI al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.