Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-05-2012, n. 7067 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso, ritualmente depositato, G.S. esponeva:

-di essere stato dipendente della società REUTERS dal 23.05.1984; – che all’atto dell’assunzione tale società si era impegnata ad applicare il CCNL dei dipendenti da agenzie editrici e stampatrice di giornali quotidiani e da agenzie di stampa; tra le cui clausole era contenuta quella che prevedeva l’iscrizione dei lavoratori al FONDO "FIORENZO CASELLA";

– di avere rilevato che la società datrice di lavoro, benchè fosse da qualificare come "agenzia di stampa", non aveva provveduto a versare i contributi dovuti con danno conseguente alla perdita del relativo trattamento pensionistico;

– che dal gennaio 1995 la società gli aveva imposto, a fronte delle numerose ore di lavoro di straordinario, l’applicazione di un importo forfetitzzato, pari a L. 380.117 mensili.

Ciò premesso, chiedeva:

– che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all’iscrizione al FONDO CASELLA e al versamento dei contributi previsti dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, con ordine contestuale allo stesso Fondo di iscrivere la S.p.A. REUTERS ITALIA tra le società destinatarie delle sue azioni, con registrazione della posizione relativa ad esso ricorrente;

– che, in caso di ritenuta omissione contributiva, invocata l’applicazione dell’art. 2116 cod. civ., questa venisse accertata, con riserva di autonoma azione risarcitoria al raggiungimento dell’età pensionabile.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9823 del 2005 respingeva il ricorso e compensava le spese.

2. Tale decisione, appellata dal G., è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3488 del 2009, che ha così provveduto:

a) ha dichiarato il diritto dell’appellante all’iscrizione al FONDO CASELLA, con condanna della REUTERS ITALIA al versamento dei relativi contributi previsti dal CCNL dei dipendenti da agenzie editrici e stampatrice di giornali quotidiani e di agenzia di stampa con decorrenza dal 12 luglio 1995, così ridotta la pretesa azionata in accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale e fino alla data di cessazione del rapporto (30 luglio 2000), contributi quantificati nella misura di Euro 14.436,29, oltre interessi, con ordine al Fondo di Iscrivere la Reuters Italia tra le società destinatarie delle sue azioni;

b) ha dichiarato il diritto dell’appellante all’integrità della posizione contributiva nei confronti del Fondo, lesa dalla società datrice di lavoro, con riferimento al periodo prescritto (23 maggio 1984/11 luglio 1995);

c) ha condannato la società appellata a corrispondere al G. l’importo di Euro 3.158,30, oltre accessori, in relazione al lavoro straordinario prestato in eccedenza.

La Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie ben poteva trovare applicazione il CCNL (in particolare art. 4 – parte 5) dei dipendenti da agenzie editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzia di stampa, richiamato dal contratto individuale di lavoro del G. "almeno per tutti quegli istituti che è legalmente possibile applicare", inciso che non esprimeva l’esclusione de diritto all’iscrizione al Fondo Casella, dovendo lo stesso correttamente interpretarsi nel senso che la società datrice di lavoro aveva inteso garantire l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione di quelli non consentiti da norme di legge.

Nell’ambito interpretativo così ricostruito la Corte, tenuto conto della proposta eccezione di prescrizione quinquennale, ha riconosciuto, come già detto, il diritto dell’iscrizione al Fondo Casella dal 12 luglio 1995.

La stessa Corte ha riconosciuto poi, in relazione al periodo 23 maggio 1984/11 luglio 1995, il diritto del G. all’integrità della posizione contributiva nei confronti del Fondo in conseguenza del dedotto omesso dei versamenti dei prescritti contributi.

Quanto al lavoro straordinario la Corte ne ha determinato l’importo nell’anzidetta misura di Euro 3.158,30. 3. Di questa sentenza la ricorrente Thomson Reuters Italia domanda la cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il G. resiste con controricorso.

Non si è costituito l’intimato Fondo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1364, 1367 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, è viziata, perchè – violando le norme sull’interpretazione degli atti giuridici e fornendo una motivazione insufficiente ed illogica – non ha considerato elementi che avrebbe dovuto considerare, quali (1) il valore da attribuire all’inciso contenuto nel contratto individuale, (2) l’interpretazione dello Statuto e c’è Regolamento del Fondo Casella, (3) il fatto che la Reuters non è agenzia di stampa, (4) il fatto che il G. svolgesse mansioni escluse dal novero di quelle coperte dalla previdenza integrativa.

Neppure il comportamento concludente di tutte le parti in causa, in relazione al fatto che per ben sedici anni la contribuzione non era stata versata, avrebbe potuto essere valutato nel senso di porre in dubbio il significato dell’inciso del contratto individuale come esclusione della previdenza del Fondo Casella e non applicabilità della previdenza del Fondo tra le parti.

Nessuna rilevanza assume, aggiunge la ricorrente, il richiamo alla posizione di altro lavoratore, trattandosi di situazione diversa, essendo questi validamente iscritto sin dall’inizio al Fondo Casella nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento dello stesso Fondo.

Le esposte doglianze non sono fondate.

Invero la Corte di merito ha ritenuto, con corretta applicazione dei canoni ermeneutici desumibili dall’art. 1362 cod. civ., e segg., la validità del contratto individuale con riferimento al richiamato CCNL del settore delle agenzie di stampa con riguardo agli istituti contrattuali non espressamente vietati dalla legge.

Va osservato che, contrariamente all’assunto di parte ricorrente ribadito anche in sede di discussione orale, la clausola in questione del contratto individuale sottoscritto dal G. non era inutile, proprio perchè richiamava tutti gli istituti contrattuali non incompatibili con disposizioni di legge anche derogabili, come quello, di cui al caso di specie, della garanzia di iscrizione al Fondo Casella.

In tal senso questa Corte si è pronunciata su analoga vicenda relativa all’iscrizione all’anzidetto Fondo, cassando la decisione di merito, che aveva ritenuto esclusi dall’iscrizione i lavoratori non addetti allo svolgimento di attività giornalistica, ma ad attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie, senza considerare adeguatamente che il comma 1, dell’art. 10 del regolamento del Fondo Casella includeva tutti i dipendenti ai quali fosse applicato il contratto di categoria, a prescindere dall’attività concretamente esercitata (Cass. n. 20063 del 2 ottobre 2007 richiamata in motivazione dalla stessa sentenza impugnata).

Nè ai fini dell’interpretazione del contratto individuale, in correlazione con quello collettivo, può attribuirsi significativa rilevanza al comportamento tenuto dalla Reuters, consistente nell’omesso inadempimento, per oltre sedici anni, all’obbligo di iscrizione dei dipendente al Fondo anzidetto.

Il persistente inadempimento di una delle parti contrattuali può dar luogo alla prescrizione del credito spettante alla controparte, così come l’inerzia di questa nell’esigere il credito può generare una situazione di affidamento del debitore, giuridicamente tutelabile, ma non può entrare fra i comportamenti rilevanti ai sensi del capoverso dell’art. 1362 cod. civ..

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La Reuters osserva che nel contratto individuale e con il suo successivo comportamento non ha mai promesso in modo esplicito il fatto del terzo, essendo l’iscrizione al Fondo Casella, l’accettazione dei contributi e l’erogazione degli stessi obbligazioni del terzo e non ricorrendo i presupposti di cui al richiamato art. 1381 cod. civ..

Il motivo è inammissibile.

Il contratto individuale di lavoro è stato incensurabilmente interpretato dalla Corte di appello, mentre i riferimenti della ricorrente ad un rifiuto del terzo pongono una questione di fatto nuova, che non può avere accesso nel giudizio di legittimità. Nè la ricorrente lamenta ora un’omessa pronuncia sulla questione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2116 e 2117 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente rileva che nel caso di specie non trovano applicazione le richiamate norme civilistiche in tema di assicurazione obbligatoria, non suscettibili di estensione analogica a rapporto previdenziale di natura privata, caratterizzato da stretta corrispettività tra contribuzione e prestazione.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso.

Secondo prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr Cass. n. 974 del 1 febbraio 1997; Cass. n. 5505 del 1995; Cass. n. 10928 del 1995; in senso difforme Cass. n. 524 del 1998) i trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura di retribuzione differita e, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa, dal che segue l’applicabilità dell’art. 2116 cod. civ., che prevede al comma 2 il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro che ha omesso di corrispondere in tutto o in parte i contributi.

Va sul punto precisato che la tutela risarcitoria discende dall’inadempimento dell’obbligo contrattuale.

Alla stregua degli esposti principi è condivisibile quindi la sentenza impugnata, che ha riconosciuto al G. il diritto al risarcimento della danno, proprio in relazione a responsabilità contrattuale, come quella in esame (cfr Cass. n. 10121 del 1994, Cass. n. 3462 del 1991). Nel caso di specie il controricorrente ha posto in evidenza come l’art. 1, lett. i), comma 2, dell’accordo istitutivo del Fondo Casella del 1958 abbia mantenuto fermo il diritto de lavoratore al risarcimento dei danni nei confronti delle aziende inadempienti al versamento dei contributi.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente sostiene che era onere del lavoratore fornire la prova rigorosa di avere effettuato lavoro oltre l’orario normale, prova non desumibile dalla deposizione dei testi O. e P. nell’inattendibilità di prodotti conteggi, con riferimento a una media palesemente inammissibile, indicata in 15 ore in alcun i mesi, 19 ore in altri mesi, laddove "lo straordinario 80%" non avrebbe alcun riscontro nelle allegazioni avversarie e varierebbe senza soluzione di continuità da 5 a 6 ore per ogni mese.

Nè a tali lacune probatorie, secondo la ricorrente, avrebbe potuto supplire la CTU, costituendo essa un mezzo istruttorio finalizzato ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni comportanti specifiche conoscenze.

Il motivo è infondato.

Il giudice ha dato ragionevole spiegazione del riconoscimento dello straordinario a favore del G. anche sulla base della deposizione dei testi escussi, laddove la ricorrente si limita a contrapporre a tale motivata valutazione un diverso e non consentito apprezzamento.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nessuna pronuncia sulle spese nei confronti della parte intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Nulla per le spese nei confronti dell’intimato non costituito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-06-2012, n. 8959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da M. L., dipendente della BNL fino al 30 giugno 2003, intesa ad ottenere la differenza di indennità di anzianità e di TFR con l’inclusione degli accantonamenti del 4% della retribuzione che la Banca versava sul conto di previdenza integrativa. In relazione al TFR, la Corte affermava che, con la dichiarazione in calce al CCNL del 1987, le parti avevano escluso dal computo le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale ed assistenziale, onde il criterio generale dell’onnicomprensività era stato derogato dalla chiara manifestazione di volontà degli stipulanti, come consentito dalla L. n. 297 del 1982. Quanto poi alla indennità di anzianità maturata fino al 1982, che è per legge onnicomprensiva, la Corte rilevava che la inclusione richiesta non era consentita, non avendo i versamenti effettuati dalla Banca natura retributiva, ma natura e funzione oggettivamente previdenziale. La Corte Costituzionale infatti, con la sentenza n. 421 del 1995, scrutinando la conformità a Costituzione del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis convertito in L. n. 166 del 1991, aveva affermato che le contribuzioni datoriali, preordinate al finanziamento dei fondi di previdenza complementare, non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma come contributi strutturalmente previdenziali, estranei alla nozione di retribuzione imponibile di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12 ed assoggettabili alla sola contribuzione di solidarietà, il che peraltro era stato confermato dalla legislazione successiva (L. n. 662 del 1996, e L. n. 124 del 1993). Inoltre, l’art. 8 dello Statuto del Fondo di previdenza integrativa poneva a carico della Banca un contributo ordinario pari al 4% della retribuzione globale annua dei partecipanti ed a carico di ciascun dipendente un contributo nella misura del 2% del proprio trattamento economico globale, contributo che la Banca tratteneva all’atto del pagamento delle retribuzioni. Si trattava dunque di Fondo a prestazione definita, in cui il contributo gravante sulla Banca, diversamente da quello gravante sul lavoratore, veniva determinato sull’ammontare annuo delle retribuzioni spettanti ai partecipanti, ed affluiva su un conto generale e non già su quello individuale di ciascun dipendente. Nè il medesimo contributo finanziava direttamente le singole pensioni integrative, ma assolveva a specifiche funzioni mutualistiche e solidaristiche, andando a coprire gli aumenti per i figli a carico e l’integrazione al minimo. Inoltre gli accantonamenti non venivano restituiti in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, ed, al riguardo, la Corte territoriale escludeva che il richiamo – fatto in appello dalla Banca all’art. 27 dello Statuto -costituisse eccezione nuova, trattandosi solo di argomentazione giuridica. Non vi erano quindi, da parte della Banca, versamenti di sorta su conti individuali e quindi non era applicabile la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

Infine, questo assetto non poteva considerarsi smentito dalla possibilità offerta eccezionalmente ai pensionati, per assicurare l’equilibrio finanziario della sezione A del Fondo, di risolvere il rapporto attraverso la corresponsione di un importo in capitale pari al 100% della riserva matematica.

Avverso detta sentenza il lavoratore soccombente ricorre con quattro motivi.

Resiste la BNL con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo si denunzia erronea interpretazione dei CCNL per i personale direttivo delle aziende di credito del 1987, del 1990 e del 1995, perchè, quale che fosse la disposizione contrattuale, prima dell’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 la onnicomprensività della retribuzione ai fini dell’indennità di anzianità non ammetteva deroghe ad opera della contrattazione collettiva. Inoltre, per il periodo successivo al 1982, il ricorrente critica l’interpretazione data dai Giudici di merito, alla dichiarazione di intenti riportata in calce al CCNL del 1987.

Con il secondo mezzo, denunziando violazione dell’art. 2120 cod. civ., della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis insiste il ricorrente per la natura retributiva dell’accantonamento del 4% effettuato dalla Banca, trattandosi di erogazione non occasionale e continuativa costituente forma di arricchimento dei dipendenti, strettamente connessa a rapporto di lavoro.

Con il terzo mezzo si denunzia difetto di motivazione ed errata interpretazione dello Statuto del Fondo, nonchè violazione degli artt. 2251, 2262 e 2263 cod. civ. perchè, il Fondo pensioni era una società semplice e, fino all’accordo del 2002, ciascun partecipante era quindi titolare di una quota dell’intero patrimonio proporzionato ai conferimenti; La Corte di merito avrebbe errato nel l’affermare che i contributi versati dalla BNL al Fondo pensione affluenti sul Conto generale non entrano nella disponibilità dell’iscritto perchè avrebbe così violato le disposizioni sulla società semplice di cui agli artt. citati in epigrafe. La distinzione tra Conto generale e Conto individuale non avrebbe avuto alcuna rilevanza, nè prima nè dopo l’accordo del 2.8.2002. allorquando a ciascun iscritto venne attribuita una posizione individuale. L’esame delle disposizioni statutarie che impongono il trasferimento del saldo del conto individuale al conto generale, dimostrerebbe che non esiste differenza tra i due fondi, in quanto al partecipante è comunque dovuta la liquidazione dell’intero capitale sociale.

Con il quarto mezzo si denunzia difetto di motivazione sulla eccezione di tardività della deduzione svolta dalla BNL in appello sul fatto che il versamento datoriale non entra nella disponibilità del lavoratore, in quanto affluisce sul conto generale.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ sufficiente, per addivenire al rigetto, la conferma delle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata sulla natura previdenziale e non retributiva dei versamenti (4%) che il datore di lavoro effettua presso il Fondo pensioni, senza necessità di esaminare il primo motivo di ricorso sul tenore della contrattazione collettiva, che, secondo la tesi del ricorrente, non derogherebbe al criterio generale di onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR ai sensi della L. n. 297 del 1982.

La natura previdenziale e non retributiva degli accantonamenti e quindi la loro "irriducibilità" a fungere da corrispettivo della prestazione lavorativa che ne meriti l’inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, rende inutile esaminare anche le argomentazioni di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, concernenti la regolamentazione del Fondo di previdenza integrativa, e quindi la distinzione tra conto personale e conto generale.

1. Recita l’art. 2120 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che, L. n. 297 del 1982, art. 5 è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il periodo successivo, che "L’ammontare dell’indennità è determinato … in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro". L’art. 2121 precisa ancora che l’indennità deve essere computata "calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese." Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme ("ultima retribuzione" e "compenso") presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio

P.Q.M.

indennità vengono denominate come "retribuzione differita".

2. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi "rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto" durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicchè sarebbe incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto.

Ebbene, i versamenti effettuati dalla Banca a favore del Fondo, mai sono stati "corrisposti" ai dipendenti, nè dovevano esserlo, pena, ovviamente, la impossibilità di funzionamento del Fondo medesimo.

3. Trattandosi, ed è pacifico, di fondo di previdenza integrativa, i versamenti erano preordinati non certo all’immediato soddisfacimento del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, sono stati, e dovevano essere, accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell’art. 2117 cod. civ..

Vero è infatti che ai diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria.

Questo ulteriore rapporto costituisce un indubbio beneficio per il lavoratore, il quale però non altera, nè modifica, nè si compenetra con i diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, ed in particolare, non incide sulle modalità di erogazione delle indennità ricollegate alla fine del rapporto medesimo.

4. Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza integrativa, non è costituito dai a "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita.

La contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura, non può entrare nel patrimonio dei lavoratori interessati, i quali possono solo pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore non la riceve nè nel corso del rapporto, nè alla sua cessazione, essendo solo il destinatario di una aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni.

Il rapporto di previdenza integrativa ha certamente come necessario presupposto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma ha poi regole proprie, tra le quali quella essenziale è certamente l’obbligo del versamento, a carico del datore di una contribuzione, ed a favore non certo del lavoratore ma, necessariamente, a favore del soggetto onerato della prestazione integrativa.

Questo obbligo non può quindi "rifluire" sul rapporto di lavoro ed alterarne la fisionomia, perchè non è in nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa.

La prova evidente della autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare emerge considerando che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa, perchè non si sono verificati i requisiti prescritti, il dipendente nulla ha diritto di ricevere.

L’obbligazione che il datore assume con il sistema di previdenza integrativa, inoltre, non è "monetizzatale" direttamente nei confronti del lavoratore, a differenza di altri benefit, come il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore può scegliere o di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente.

Ed ancora, mentre questi benefit vengono erogati durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il trattamento integrativo, ossia la pensione di anzianità o di vecchiaia, o anche quella di invalidità, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

La natura previdenziale e non retributiva vale, per le considerazioni sopra espresse, qualunque sia il soggetto destinatario della contribuzione, sia che questo abbia una personalità giuridica autonoma, sia che si tratti, come accadeva talvolta per i fondi preesistenti al D.Lgs. n. 124 del 1993, di una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro.

5. Il carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li governa.

L’annosa vicenda è nota e si può riassume come segue: sull’obbligo (invero da molti contestato), previsto dalla L. 12 aprile 1969, n. 153, art. 12 di includere nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da regolamenti, il legislatore intervenne con il D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis introdotto in sede di conversione dalla L. n. 166 del 1991.

5.1. Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si stabili: a) che l’art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso che fossero escluse, dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, le contribuzioni e somme versate o accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali; b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della legge; c) che dal primo periodo di paga successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori.

5.2. Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, del citato D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente all’entrata in vigore di tale norma valesse il principio della soluti retentio in favore delle gestioni degli istituti ed enti previdenziali esercenti la previdenza e l’assistenza obbligatorie.

Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte Costituzionale, nel motivare la statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia.

Il Giudice delle leggi definì la norma non di interpretazione autentica, bensì innovativa ‘"con efficacia retroattiva" e rilevò che non era la retroattività a determinarne l’illegittimità, quanto piuttosto l’aver essa stabilito per gli inadempienti l’esonero totale dal versamento dei contributi senza alcuna "contropartita", in contrasto con il principio di razionalità – equità (art. 3 Cost.) coordinato con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi l’interpretazione dell’art. 38 Cost., comma 2.

5.3. Con tale pronuncia, chiarita dalla successiva sentenza n. 178/2000, la Corte ha affermato che, per rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe stata necessaria l’istituzione anche per il passato di una contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare ragione dell’esonero dalla contribuzione in favore della previdenza obbligatoria. In ottemperanza alla suindicata decisione, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194 hanno nuovamente disciplinato la materia. Con la prima delle citate disposizioni è stato riprodotto, privandolo della definizione di interpretazione autentica, il D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1; con la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo di solidarietà.

5.4. In conclusione la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale.

5.5. Va così definitivamente stabilito che i versamenti effettuati dal datore ai fondi di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo – e quindi ciò vale anche per i fondi costituiti all’interno stesso del datore di lavoro, non aventi soggettività giuridica autonoma – non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà ( valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal primo settembre 1985 al 30 giugno 1991), così escludendosi che questi abbiano natura retribuiva.

Si badi poi che l’esonero dalla contribuzione AGO non vale solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991, ma anche anteriormente, fin dall’inizio della istituzione di detti fondi, stante il carattere retroattivo di questa disposizione. Quindi i predetti contributi hanno, ed hanno sempre avuto, natura previdenziale e non retributiva, onde è infondata la pretesa al loro inserimento nelle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Va ancora considerato che i versamenti effettuati dal datore alle forme pensionistiche complementari non concorrono neppure a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 2, lett. a).

6. E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso contrario, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 974/97 (seguita da numerose altre, cfr. da ultimo Cass. 13558/2001).

Con dette pronunzie si è fatto riferimento ad un’ ampia nozione di retribuzione che consentirebbe di distinguere fra le erogazioni corrispettive in senso stretto, adeguate perciò inderogabilmente alla quantità e qualità di lavoro, e quelle con funzione previdenziale o assistenziale.

Ma la evoluzione della legislazione successiva, in specie appunto l’esonero dalla contribuzione ordinaria dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa, esonero che vale anche per il passato stante il suo carattere retroattivo, convince della necessità di superare questo orientamento, considerato anche il rilievo sempre maggiore attribuito dal legislatore alle forme integrative di previdenza, che si considerano ormai rientrare nell’alveo dell’art. 38 Cost.. Detta evoluzione, attraverso le numerose norme emanate (D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) ha ormai marcato irreversibilmente la distinzione tra trattamenti retributivi e accreditamenti per la previdenza integrativa.

E d’altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retributiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme mai erogate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, su cui non si versa la contribuzione previdenziale obbligatoria, e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.

7. Mette conto infine di segnalare la recente legislazione sul rapporto tra previdenza complementare e TFR che si compendia la Legge Finanziaria n. 296 del 2006, articolo unico, commi 755 e 756. Si tratta delle disposizioni che prevedono il conferimento del TFR alla previdenza complementare: all’esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma è quest’ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.

Ai sensi di questa norme le quote di TFR che matureranno dal primo gennaio 1997 verranno versate presso le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Più precisamente ciò accadrà ove i lavoratori manifestino detta opzione, mentre, in mancanza di opzione, nelle aziende con meno di 50 addetti, il TFR maturando resterà come prima presso i datori di lavoro, mentre nelle aziende con almeno 50 addetti, le quote di TFR non destinate alle forme pensionistiche complementari, confluiranno nell’istituito "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.". che è un fondo a ripartizione, gestito dall’Inps per conto dello Stato.

8. In definitiva il ricorso va rigettato, enunciandosi il principio di diritto per cui "Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano nè nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) nè nel trattamento di fine rapporto".

Il mutamento di giurisprudenza induce alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 145 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte appellata, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti, di cui all’art. 36 di detto D.P.G.R., e dell’acconto salario di anzianità, di cui all’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dal momento dell’assunzione, che non era stato riconosciuto dalla Amministrazione nell’assunto che gli importi stipendiali spettanti al personale regionale erano "quelli risultanti nell’art. 7, commi 1 e 2, del vigente accordo contrattuale nel testo coordinato pubblicato nel supplemento straordinario n° 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n° 38 del 19 dicembre 1997".
Il gravame è stato accolto con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto, perché la tesi dell’Amministrazione che i successivi incrementi apportati ai successivi contratti potevano essere corrisposti esclusivamente a coloro che detto salario percepivano a partire dal contratto valevole per il triennio 19851987 non poteva essere condivisa, sia perché non sorretta dalle disposizioni emanate al riguardo e sia perché avrebbe determinato una evidente disparità di trattamento a danno dei dipendenti assunti dopo la vigenza dell’accordo contrattuale 19851987.
Il T.A.R. ha quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento in favore di essa parte delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione di legge; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.
Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti, avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, erroneamente ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al richiamo di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995 e che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.
Le disposizioni di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero, invero, suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché la circostanza che colleghi della parte appellata di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità.
Con memoria depositata il 18.10.2010 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 01316/ del 2008, di accoglimento del ricorso proposto dalla parte appellata in epigrafe indicata, dipendente regionale assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 e dell’acconto salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dichiarando il diritto della suddetta parte ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
2.- A sostegno del gravame è stata dedotta violazione di legge, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.
La decisione impugnata sarebbe fondata su di una erronea interpretazione dell’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, nonché della norma di rinvio di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995.
In base alle sopra indicate disposizioni può affermarsi che originariamente il salario di anzianità è stato inserito come voce salariale aggiuntiva alla retribuzione tabellare in base alla applicazione di criteri di calcolo basati sulla anzianità di servizio dei dipendenti al 31.12.1986; l’ammontare di detto salario ha poi subito due variazioni in aumento, in base alla previsione che se il nuovo accordo collettivo non fosse stato stipulato entro i termini di scadenza dell’accordo che lo prevedeva, ai dipendenti sarebbe stato versato un acconto sui futuri miglioramenti a titolo di salario di anzianità.
Detto acconto, se confermato da una nuova norma del contratto collettivo, veniva conglobato nel salario, facendone aumentare l’ammontare, ma conservando una natura diversa dal salario di anzianità, che aveva la funzione di remunerare l’anzianità maturata al 31.12.1986, mentre l’acconto aveva una finalità risarcitoria del danno dipendente dalla vacanza contrattuale.
Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al disposto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, stabiliva che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto", nonché che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.
La tesi che, poiché tutte le norme di cui agli accordi collettivi recepiti con D.P.G.R. hanno validità temporale limitata nel tempo e che avendo valore di legge non possono essere eliminate dall’ordinamento se non con abrogazione espressa o tacita a mezzo di una successiva disposizione (con applicabilità di detta disposizione sull’acconto salario di anzianità anche a coloro che erano stati assunti sotto la vigenza di un accordo diverso da quello che lo aveva istituito anche se non lo riproduce espressamente), sarebbe incompatibile con il disposto della L. R. n. 33 del 1984, che ha disciplinato il pubblico impiego alle dipendenze della Regione Sardegna in conformità alla L. n. 93 del 1983, prevedendo che gli accordi hanno efficacia limitata nel tempo di tre anni e che la disciplina contenuta negli accordi stessi conserva provvisoriamente efficacia fino all’entrata in vigore della nuova normativa.
Conseguentemente le disposizioni di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, come dimostrato dalla circostanza che quando in sede di rinnovo contrattuale il legislatore regionale ha voluto riproporre l’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti già previsto dal precedente accordo lo ha fatto espressamente.
Dalla circostanza che il D.P.G.R. n. 385 del 1995 non ha previsto autonomamente disposizioni assimilabili ai benefici concessi con detti precedenti DD.P.G.R. dovrebbe quindi dedursi che la parte appellata non aveva diritto ai benefici stessi.
Né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché (premesso che non è veritiera la circostanza che i dipendenti regionali assunti prima di essa parte e percipienti il salario di anzianità abbiano goduto nel periodo di vacanza contrattuale iniziata l’1.1.1997 di un ulteriore aumento del 5% dello stesso a titolo di acconto sui futuri miglioramenti) la circostanza che colleghi della parte ricorrente di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità. Il trattamento "peggiorativo" rispetto a quanto previsto dai precedenti accordi, dovuto al mancato riconoscimento con l’accordo di cui al D.P.G.R. n. 385 del 1995 di un beneficio economico per la vacanza contrattuale verificatasi dall’1.1.1997, avrebbe quindi prodotto i suoi effetti indifferentemente su tutti i dipendenti regionali in servizio a detta data e non ha comportato alcuna disparità di trattamento.
2.1.- Osserva il Collegio che sono fondate le censure rivolte alla sentenza impugnata, con la quale è stato ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto.
Non può invero condividersi in primo luogo la tesi fatta propria dal Giudice di prime cure che il diritto della parte appellata (assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990) all’acconto sul salario di anzianità previsto dall’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e dall’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, sussisteva perché dette disposizioni dovevano considerarsi ancora in vigore, dopo la scadenza dei periodi di validità temporale dei contratti collettivi approvati con detti DD.P.G.R., in base al contenuto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto".
Va considerato al riguardo che la attribuzione della voce retributiva in questione era disciplinata dall’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986 (che ha recepito l’accordo contrattuale 19851987), che, con riguardo all’acconto del salario di anzianità, prevedeva che "qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo apri al cinque per cento dell’iniziale livello, da considerarsi quale salario di anzianità", nonché dall’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 (di recepimento dell’accordo 19881990), che prevedeva, con riferimento all’acconto sui futuri miglioramenti, che "qualora il rinnovo del prossimo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo pari al 5% del livello tabellare, da considerarsi quale salario di anzianità".
Detti benefici erano quindi da considerarsi quali componenti del salario volte ad indennizzare i dipendenti dal mancato tempestivo adeguamento retributivo a seguito del ritardo nella stipulazione del nuovo contratto per il successivo triennio, espressamente qualificati quali acconti sui futuri miglioramenti.
Successivamente essi benefici sono entrati a far parte della retribuzione e qualificati come salario di anzianità in base all’art. 13, comma III, del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha confermato i benefici economici del salario di anzianità, disponendo che: "Il salario di anzianità previsto dalla disposizione del punto 5.3 del D.P.G. 5 dicembre 1986 n. 193 è confermato con l’incremento corrisposto a titolo di acconto, ai sensi della disposizione del punto 5.5 dello stesso D.P.G. n. 193/1986", nonché in base all’art. 7, V c., dei DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto",
La circostanza che dette disposizioni affermano che detto salario, collegato alla anzianità di servizio, era confermato non può che essere intesa nel senso che i dipendenti cui era stata riconosciuta continuavano a beneficiarne e non nel senso che il beneficio poteva essere esteso a tutti i dipendenti regionali.
Né può ritenersi che ciò comportasse disparità di trattamento perché la situazione di fatto di colleghi di pari qualifica della parte appellata, ma con maggiore anzianità, che hanno continuato a beneficiare degli acconti sui futuri miglioramenti economici per pregressi periodi di vacanza contrattuale, è sicuramente diversa da quella della suddetta parte che all’epoca non era in servizio e ha quindi minore anzianità, sicché la circostanza deve considerarsi quale non irrazionale conseguenza della diversità delle situazioni di fatto suddette; ciò considerato che in base ai DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996) a nessun dipendente è stato riconosciuto un beneficio economico simile a quello riconosciuto con i precedenti accordi contrattuali per un futuro eventuale periodo di vacanza contrattuale.
Neppure condivide il Collegio la tesi del T.A.R. che il riconoscimento del diritto al beneficio in questione a partire dalla data di ingresso in servizio e limitatamente all’acconto ascrivibile al ritardo nella stipulazione del contratto di lavoro per il periodo di pertinenza sarebbe conforme al principio generale sulla successione delle leggi nel tempo (perché le disposizioni sull’acconto salario di anzianità in questione avrebbero natura normativa derivante dal fatto che il contratto è stato approvato con D.P.G.R., con la conseguenza che la loro eliminazione poteva avvenire unicamente per effetto di una abrogazione espressa o implicita da parte di una successiva disposizione capace di incidere su di essa).
Tale tesi è da considerare infatti, come condivisibilmente dedotto con l’atto di appello, incompatibile con l’art. 4 della L. R. Sardegna n. 33 del 1984, di disciplina del pubblico impiego (sulla base dei principi generali di cui alla legge quadro nazionale sul pubblico impiego n. 93 del 1983), che, nel prevedere che gli accordi contrattuali di norma hanno durata triennale e che la disciplina in essi contenuti conserva provvisoriamente efficacia fino alla entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva, ha quindi espressamente previsto e stabilito la efficacia triennale degli accordi stessi, sicché non era necessaria la loro abrogazione espressa o tacita in sede di stipulazione di un nuovo accordo per far venir meno i loro effetti, a prescindere dalla loro natura normativa.
In conclusione le considerazioni che precedono comportano che non spettano, alla parte appellata, gli incrementi tabellari a suo tempo previsti dai vecchi contratti cui prima si è fatto cenno con riferimento a pregressi periodi di vacanza contrattuale, trattandosi di periodi antecedenti alla sua immissione in ruolo e che avevano lo scopo di indennizzare coloro che erano in servizio a quell’epoca, del tardivo rinnovo del contratto; tali benefici non possono, pertanto, essere applicati a coloro che non hanno subito alcun danno dalla ritardata stipula del contratto.
Si tratta, in sostanza, di un assegno "ad personam" attribuito ad una certa data e confermato, nei suoi incrementi, per un periodo di tempo limitato dai contratti successivi e del quale non è stata prevista l’estensione ai dipendenti che, all’epoca, non erano in servizio (Consiglio Stato Sezione V, 18 agosto 2010, n. 5800).
3.- L’appello deve essere quindi accolto e deve essere conseguentemente respinta la domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto di cui trattasi e di condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, formulata con il ricorso di primo grado.
4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla parte appellata.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente FF
Eugenio Mele, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-01-2013) 21-03-2013, n. 13294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/02/2010, il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Latina che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia P.L. e R.F., chiamati a rispondere, la prima, del reato di cui all’art. 582 c.p., per avere cagionato volontariamente lesioni a Pe.Mo., mediante un violento calcio alla gamba, e il secondo del reato di cui all’art. 582 c.p., per avere cagionato volontariamente lesioni personali a S.S..

Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese fossero coerenti, logiche e prive di contraddizioni, riscontrate dalle deposizioni rese dai testi del P.M. e delle difesa, nonchè dai certificati medici prodotti.

La sentenza impugnata ha poi escluso la configurabilità della legittima difesa in favore del R., al momento che dalle risultanze istruttorie non emergeva l’esistenza di un’aggressione ingiusta in suo danno, ma piuttosto il contrario.

3. Nell’interesse degli imputati, da parte del loro difensore d’ufficio, è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo.

3.1. Sul piano processuale, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e):

a) di essere stati rinviati a giudizio dinanzi al Giudice di Pace, senza avere mal reso dichiarazione di elezione di domicilio;

b) che il R., in data (OMISSIS), ricevendo in mani proprie presso la Procura di Latina il decreto di citazione a giudizio "anche per la moglie P.L.", aveva dichiarato che il loro domicilio si trovava in (OMISSIS) e non più in (OMISSIS);

c) che tutte le notifiche, tanto in primo che in secondo grado erano state eseguite presso l’indirizzo di (OMISSIS), con conseguente nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., anche della notifica eseguita presso il difensore;

d) che dalle relate di notifica non risultava la persona e la data in cui erano state eseguite;

e) che ulteriore causa di nullità era rappresentata dalla mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.

Nel merito, il ricorso rileva che il R. doveva essere assolto per avere agito in stato di legittima difesa, quantomeno putativa, essendo intervenuto in ausilio della moglie, P.L., afferrata per il collo da S.S.. Le deposizioni di quest’ultimo e della moglie, Pe.Mo., non erano utilizzabili, sia perchè rese in violazione delle norme che impediscono di escutere come testi le persone imputate in procedimenti connessi, sia perchè prive di credibilità in relazione alle reciproche offese e agli atti di violenza.

Con riferimento al reato contestato alla P., si rileva l’inverosimiglianza del calcio da quest’ultima sferrato al ginocchio della Pe., seduta nella sua autovettura, sul sedile anteriore.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come risulta dall’esame degli atti processuali e, come del resto, riconosciuto in ricorso, la notifica in primo grado di citazione dinanzi al Giudice di pace è stato notificato a mani del R., sia in proprio sia quale marito della P.. E’ esatto che le successive notifiche sono state prima tentate presso un domicilio non corrispondente a quello eletto e, in seguito, eseguite presso il difensore.

E, tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 3, n. 20349 del 16/03/2010, Catania, Rv. 247109), le notifiche in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato integrano, ove non inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, una nullità solo relativa, che resta sanata se non eccepita, come nella specie, immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti. Tale orientamento si colloca nella scia di Sez. U n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539, secondo cui, in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p..

Nella fattispecie in esame, non si è in presenza di una omissione nella notifica bensì di una sua notifica nel posto sbagliato, sì che il vizio riguarda la notifica e non certo il decreto.

Conseguentemente, la nullità verificatasi deve considerarsi relativa (art. 181 c.p.p., comma 3) e, concernendo un atto preliminare al dibattimento, doveva essere eccepita entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p.. Evidente appare quindi la tardività della eccezione, proposta solo con il ricorso per cassazione.

Va aggiunto, infine, che la mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza non determina la nullità di quest’ultima, incidendo unicamente sulla decorrenza del termine di impugnazione.

2. Del pari infondata è la censura che concerne le modalità di assunzione delle dichiarazioni dello S. – unico soggetto che risulta essere coimputato nel presente processo-, il quale, come emerge dalla sentenza di primo grado, è stato sentito ai sensi dell’art. 210 c.p.p..

Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni rese e alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in punto di affermazione di responsabilità, va rilevato che quest’ultima trae fondamento non solo da quanto riferito dallo S. e dalla Pe. (e, con riferimento a quest’ultima, nella sua veste di parte offesa, occorre solo ricordare Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.

253214, secondo cui le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone), ma anche dalle deposizioni dei testi del P.M. e della difesa (a proposito delle quali non è dato cogliere nel ricorso alcuna critica) e nei certificati medici prodotti. In definitiva, esclusi errori di carattere giuridico nell’individuazione delle regole di valutazione delle prove, deve concludersi nel senso che il ricorso aspira ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Per queste ragioni, a fronte della dinamica accettata, non è dato cogliere alcun vizio motivazionale nella sentenza impugnata che, muovendo dalla premessa che erano stati i coniugi Pe. e S. a subire un’aggressione, ha escluso la scriminante della legittima difesa.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido, al rimborso delle spese di parte civile, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè in solido al pagamento delle spese di parte civile, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.