Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14/1/2013, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. sez. dist. di Taormina de 16/2/2.010 con la quale C.C. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato a lui ascritto di cui all’art. 640 bis c.p..
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello ed in particolare quella relativa alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essersi la Corte d’Appello limitata a riproporre le argomentazioni del giudice di prime cure senza dare risposta alle censure mosse con l’atto di appello.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 bis e 316 ter c.p.. Rileva, al riguardo, che, stante la mancanza degli artifizi e raggiri, il fatto al più poteva integrare la diversa ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p..
2.3. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancanza degli artifizi e raggiri necessari per l’integrazione del delitto contestato.
Motivi della decisione
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi dedotti. Difatti, con congrua ed adeguata motivazione, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza nel fatto ascritto all’imputato di tutti gli elementi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p..
Nel ricorso, al di là della materiale trascrizione dei motivi di appello, si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; specificamente la Corte territoriale ha evidenziato come nel giudizio di primo grado era stato accertato che l’imputato, in qualità di legale rappresentante della "" S.r.l., nella domanda per l’ottenimento di un finanziamento agevolato ai sensi della L. n. 488 del 1992, aveva fatto figurare falsamente l’acquisto di macchinari nuovi di fabbrica e da lui realmente pagati, così ottenendo l’erogazione di un finanziamento non dovuto per l’importo complessivo di Euro 707.173,07; viceversa, hanno dato atto i giudici di appello, dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza era emerso che le suddette attrezzature erano state vendute dalla ditta individuale O.C. alla ditta M.F., il quale poi le aveva rivendute alla S.r.l., beneficiarla del finanziamento.
Ed anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente come la condotta dell’imputato sia stata posta in essere attraverso una serie di artifizi e raggiri che hanno consentito l’ottenimento del finanziamento e ciò impedisce di inquadrare il fatto nell’ambito della violazione dell’art. 316 ter c.p.. Al riguardo il discrimine fra le ipotesi di reato di cui all’art. 640 bis c.p. e quella di cui all’art. 316 ter c.p. è stato individuato, dalla giurisprudenza di questa Corte, nella natura residuale e sussidiaria del reato di cui all’art. 316 ter c.p. rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p. e non in un rapporto di specialità della prima rispetto alla seconda norma, nel senso che l’art. 316 ter c.p. mira a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività della truffa, come ad esempio quelle del silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale (sez. U n. 16568 del 19/4/2007, Rv. 235962). Ed inoltre deve essere al riguardo ribadito, come affermato nella decisione ora citata, che l’accertamento dell’esistenza dell’induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurabilità del delitto di cui all’art. 316 ter c.p., costituisce una questione di fatto che non può essere introdotta nel giudizio di legittimità in presenza, come nel caso di specie, di una motivazione esaustiva e priva di contraddizione logiche in ordine alla sussistenza del suddetto elemento. E nella stessa direzione si è mossa anche la giurisprudenza successiva di questa Corte affermando che la differenza fra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse, che hanno in comune l’elemento dell’indebita percezione di contributi da parte dello Stato o di altri enti pubblici o dalle Comunità europee, va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, dell’induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo; ciò comporta che qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316 ter c.p., e non quella di cui all’art. 640 bis c.p. (sez. 6 n. 28665 del 31/5/2007, Rv. 237114).
4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22065 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La I.C. Coop sociale a.r.l. – ONLUS, corrente in Cesena (FO), assume d’esser un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce servizi sanitari primari e d’aver intrattenuto con il Comune di Roma, fino al 30 settembre 2009, un rapporto convenzionale per il servizio di "front office" e "back office" nell’abito dell’attività di Sala Operativa Sociale.

Detta Società fa altresì presente che il Comune di Roma, con avviso pubblicato il 7 maggio 2009, ha indetto una gara per il rinnovo del servizio di Sala Operativa Sociale, per la durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione e suddivisa in svariati lotti.

Per il lotto n. 1) – avente ad oggetto la centrale operativa sociale ("front office") ed il Servizio sociale ("back office") -, detta Società dichiara d’aver proposto rituale offerta, venendo poi dichiarata aggiudicataria provvisoria. Nondimeno, con nota prot. n. 49974 del 7 settembre 2009, il Comune di Roma ha comunicato a detta Società, a’sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio della revoca o dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto in questione. Tanto perché tale P.A., "… avendo rilevato l’incompatibilità del Presidente della Commissione di gara, si appresta a nominare una nuova Commissione, per la riedizione della valutazione delle offerte tecniche presentate in data 30.06.2009…". Detta Società rende noto d’aver comunicato al Comune di Roma di non poter replicare alcunché al citato avviso d’avvio, non avendo contezza delle ragione della dichiarata incompatibilità e, al contempo, gli ha chiesto di accedere agli atti di gara.

Dal canto suo il Comune di Roma, con nota prot. n. 51512 del 14 settembre 2009, ha comunicato alla ricorrente la revoca di detta procedura di gara, disposta in forza della determinazione dirigenziale n. 3535 del 14 settembre 2009, la quale, però, non è stata colà allegata. In un secondo momento il Comune ha deciso un’ulteriore proroga di svolgimento di tal servizio, chiedendo a detta Società la disponibilità e gestirlo fino al 31 marzo 2010.

Sicché detta Società si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando i tre atti testé citati, inerenti alla revoca dell’aggiudicazione. Essa deduce in punto di diritto: A) – la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 e dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo; B) – il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’impugnata autotutela; C) – la violazione dell’art. 21nonies della l. 241/1990. Con motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2009, la Società ricorrente impugna pure la nota prot. n. 65196 del 12 novembre 2009 e la nota prot. n. 65198 di pari data (concernenti, l’una, la revoca integrale della procedura de qua per necessità di rimodulazione degli atti di gestione economicoamministrativa in essere e, l’altra, la comunicazione di tale revoca), nonché la memoria della Giunta comunale di Roma in data 16 settembre 2009, non comunicata, proponendo nuove censure e chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2010, la ricorrente si grava ancora avverso la determinazione dirigenziale n. 3932 del 9 ottobre 2009 -con cui il Comune di Roma ha disposto la revoca definitiva della gara de qua "…nelle more della elaborazione di un nuovo bando di gara che… sia adeguato alle risorse di bilancio…", ribadendo le censure dianzi poste. Resistono in giudizio le parti intimate, che concludono per l’infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2010, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

La I.C. Coop sociale a.r.l. – ONLUS, corrente in Cesena (FO), risulta aggiudicataria della gara, suddivisa in più lotti, che il Comune di Roma, con avviso pubblicato il 7 maggio 2009, indisse per il rinnovo del servizio di Sala Operativa Sociale, relativamente al lotto n. 1), avente ad oggetto la centrale operativa sociale ("front office") ed il Servizio sociale ("back office").

Al riguardo, la ricorrente ha impugnato due serie di statuizioni assunte dal Comune resistente sulla gara de qua, oggetto la prima del gravame introduttivo e la seconda dei due atti per motivi aggiunti depositati il 23 dicembre 2009 ed il 9 febbraio 2010. L’una serie concerne la revoca disposta dal Comune per l’accertata incompatibilità del Presidente del seggio di gara, senza che, di per sé la relativa procedura fosse stata rimessa in discussione, tant’è che si previde la nomina d’una nuova Commissione per riesaminare le offerte. L’altra invece riguarda la revoca dell’intera gara, a cagione del mutato contesto economicofinanziario del Comune e "…nelle more della elaborazione di un nuovo bando di gara che… sia adeguato alle risorse di bilancio…". Come si vede, si tratta di due e ben distinti profili non d’autotutela (come meglio si dirà appresso), bensì (e più propriamente) di decisione, che si muovono su piani logicogiuridici non coincidenti. In altri termini, l’eventuale rigetto dell’impugnazione introduttiva di per sé non inficia, non essendo stata in quel caso disposta altro che la nomina d’una nuova Commissione e la nuova valutazione delle offerte (fermi, quindi, tutti gli altri atti della procedura), l’interesse azionato con i due citati gruppi di motivi aggiunti.

Ebbene, in ordine al gravame introduttivo, non dubita il Collegio che l’impugnata nota prot. n. 49974 del 7 settembre 2009 abbia l’aspetto ed il contenuto d’un avviso ex art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Invero, il tenore testuale dell’atto è inequivocabile nel senso di dar conto dell’avvio del procedimento per la revoca o l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in parola, sulla cui natura, se provvisoria o definitiva, esso non prende partito.

Sennonché, dal combinato disposto dell’art. 1, penultimo comma e dell’art. 7, II c. dell’avviso pubblico, con cui il Comune intimato ha indetto la gara de qua, evincesi che "… l’affidamento sarà formalizzato con apposita Convenzione…", fermo l’obbligo del dirigente dell’U.O. "Emergenza Sociale e Accoglienza" di fornire comunicazione dell’esito della valutazione all’organismo che ha proposto l’azione risultata finanziabile. Dunque, la mera comunicazione dell’esito della procedura, nella specie avvenuta con nota prot. n. 44240 del 31 luglio 2009, non implica di per sé aggiudicazione definitiva, sempre fermi poi gli obblighi della stazione appaltante d’effettuare i rituali controlli sulla gara, evincibili dalla richiesta di parere prot. n. 44314 di pari data e dalla nota dell’Avvocatura comunale prot. n. 61026 del 5 agosto 2009 (cfr. produz. del Comune in data 12 gennaio 2010). In tal caso, la citata nota n. 49974/2009, ancorché manifesti un comportamento di buona fede della stazione appaltante verso la ricorrente, quanto alle regole del procedimento di gara e della stessa l. 241/1990, appare un adempimento se non inutile, ridondante. Infatti, non vi è necessità d’aprire addirittura un "procedimento" in autotutela -che è di secondo grado e presuppone una statuizione definita e conclusiva d’un procedimento su cui s’intende incidere, fin quando è pendente ed attuale la procedura di gara, ultimo atto della sequenza essendo la sottoscrizione della convenzione ex art. 7 dell’avviso. Scolorano quindi tutte le questioni che la ricorrente pone sull’autotutela e sull’omessa partecipazione procedimentale sul punto, giacché la revoca di un’aggiudicazione ancora provvisoria non dà luogo ad una procedura distinta da quella di gara, aldilà dell’autonoma valenza lesiva, o no di tal "avviso".

Ad una conclusione più articolata deve pervenire il Collegio con riguardo alla determinazione dirigenziale n. 3535 del 14 settembre 2009 -con cui la P.A. ha disposto la revoca della predetta aggiudicazione per incompatibilità del Presidente del seggio di gara, posto che tal provvedimento non è stato prodotto dalla ricorrente, né dal Comune intimato.

La ricorrente, per vero, l’ha impugnato in relazione al riferimento che ne fa la nota prot. n. 51512 del 14 settembre 2009, senza, però, averne altra contezza, per quanto i relativi atti preparatori sono stati depositati dal Comune con la citata produzione del 12 gennaio 2010. Quest’ultima conteneva pure la determinazione dirigenziale n. 3932 del 9 ottobre 2009, che forma oggetto dei motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2010, senza, però, che la ricorrente nulla ha detto sul punto, avendo censurato solo la predetta determinazione n. 3932/2009. Ebbene, assodato che la revoca, contenuta nella determinazione n. 3535/2009, s’appalesa una statuizione non d’autotutela, ma di definitiva non aggiudicazione della gara -donde l’irrilevanza della pretesa ristrettezza del termine per partecipare al "procedimento di revoca" e, in genere, delle questioni procedimentali, non per ciò solo l’Amministrazione avrebbe potuto legittimamente esimersi dal fornire seria ed idonea giustificazione della decisione assunta. Infatti, mentre la nota n. 51512/2009 non è che l’atto contenente il dispositivo della mancata aggiudicazione e, quindi, non abbisognava d’ulteriori informazioni, rettamente la ricorrente censura il Comune laddove non ha fornito immediatamente la determinazione n. 3535/2009, né ha consentito a detta Società d’accedervi. Erroneo s’appalesa il diniego d’accesso, in quanto la mancata aggiudicazione, per accertata incompatibilità d’uno dei componenti del seggio di gara, era già definitiva statuizione e, quindi, il relativo atto ben era immediatamente accessibile, a nulla rilevando le vicende ulteriori della gara (in termini di nomina, in tutto o in parte, del seggio di gara e di valutazione ex novo delle offerte), afferenti all’attività di riesame da parte della stazione appaltante.

Da ciò discende la fondatezza della domanda attorea, posta con il gravame introduttivo e che non fonda (ché la non aggiudicazione di per sé non ebbe alcun effetto espulsivo verso la ricorrente), ma certo corrobora l’interesse di detta Società nei confronti della revoca generale della gara, oggetto, come s’è dianzi accennato, dei citati motivi aggiunti.

Per quanto attiene invece a questi ultimi, più precisamente quelli depositati il 23 dicembre 2009 si rivolgono avverso la nota prot. n. 65196 del 12 novembre 2009 e la nota prot. n. 65198 di pari data (concernenti, l’una, la revoca integrale della procedura de qua per necessità di rimodulazione degli atti di gestione economicoamministrativa in essere e, l’altra, la comunicazione di tale revoca in risposta all’istanza attorea d’accesso), nonché avverso la memoria della Giunta comunale di Roma in data 16 settembre 2009. Osserva il Collegio che i primi due atti sono non già i provvedimenti definitori della (questa volta sì) revoca dell’intera gara, ma solo le comunicazioni all’uopo rese dal Comune intimato a tutte le imprese partecipanti e, rispettivamente, in risposta della domanda attorea d’accesso. Dal canto suo, la memoria della G.M. contiene solo ed espressamente "le lineeguida e indicazioni metodologiche per la formazione dei documenti contabili e di piano", recando, quindi e tra gli altri programmi, il piano generale di gestione per il periodo 2010/2012, la cui lesività è di per sé non immediata, ma s’attualizza attraverso gli atti applicativi.

Sicché, essendo al riguardo intervenuta la determinazione n. 3932/2009 (che ha definito le ragioni della revoca) ed essendo questa stata impugnata con i motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2010, pare al Collegio che, tranne per la citata memoria di G.M., quelli depositati il 23 dicembre 2009 siano divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Tanto perché la ricorrente, una volta spostato l’oggetto del contendere sull’effettiva statuizione revocatoria, nessun’altra utilità giuridica potrebbe ritrarre dall’eventuale accoglimento, né dal rigetto della domanda relativa agli atti di comunicazione della revoca.

Ciò posto, reputa opportuno il Collegio precisare che la ricorrente assume d’aver impugnato la ripetuta determinazione n. 3932/2009, pur avendo questa un "… contenuto… parzialmente ignoto, essendo stata depositata in giudizio solamente la prima pagina e non il testo integrale…". Osserva invece il Collegio che tal provvedimento è stato depositato, come d’altronde afferma la ricorrente stessa, dal Comune intimato il 12 gennaio 2010. Senonché consta in atti che il provvedimento de quo, che è costituito da sole due pagine, è stato integralmente depositato in quella data riprodotto in fotocopia fronte/retro.

Passando al merito della questione, per un verso, non sembrano applicabili nella specie le regole di partecipazione procedimentale, giacché la revoca è intervenuta, per un evidente nuovo apprezzamento dell’interesse pubblico, PRIMA della nuova valutazione delle offerte da parte del seggio di gara ricostituito ad hoc. Pertanto non ha gran senso richiamare norme della l. 241/1990 per una statuizione, qual è l’impugnata determinazione n. 3932/2009, assunta pendente ancora la procedura di gara e, almeno per quanto attiene alla personale situazione della ricorrente, quando nessuna posizione s’era definitivamente stabilizzata nei confronti dell’aggiudicazione.

Per altro verso, non irrazionali, arbitrari o spropositati appaiono i presupposti per disporre la revoca, in relazione alle citate lineeguida della Giunta comunale di Roma e, in particolare, all’esigenza indifferibile di fronteggiare la grave situazione d’uindebitamento in cui versa il Comune intimato, tanto da determinare ex lege, com’è noto, un’apposita gestione commissariale per la redazione d’un piano di rientro. È evidente allora che quest’ultimo ha provocato la revisione dell’intera struttura del bilancio comunale e, per l’effetto, pure della redazione del piano regolatore sociale del Comune, da cui prendono le mosse i vari interventi socio assistenziali, tra cui quello della gara per cui è causa. Dal che consegue, da un lato, la necessità di riformulare la procedura selettiva alla luce del nuovo assetto gestionale e, soprattutto, del reperimento di risorse certe per le attività di Sala Operativa sociale. Dall’altro lato, non è chi non veda la superfluità, anche sotto il profilo dell’applicazione nella specie dell’art. 21octies della l. 241/1990, delle formalità procedimentali di cui al precedente art. 7, non essendo dimostrato, con la serietà ed il rigore che la vicenda impone, quale apporto partecipativo a confutazione delle esigenze predette la ricorrente avrebbe potuto mai recare in concreto.

In definitiva il ricorso risulta fondato solo per quanto attiene alla domanda introdotta con il ricorso originario e tanto supporta (a parte problemi di imprecedibilità per effetto del consolidamento dei successivi provvedimenti impugnati) la domanda attorea circa la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. -stante il comportamento colposo del Comune intimato sull’omessa motivazione e sull’omessa ostensione del giudizio circa l’incompatibilità del componente del seggio di gara.

Il Comune stesso va pertanto condannato a ristorare le spese di partecipazione alla gara, nei limiti dell’interesse negativo, che possono nel complesso liquidarsi in Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).

La parziale soccombenza e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazo, sede di Roma, sez. II, accoglie in parte il ricorso n. 9504/2009 RG in epigrafe e per l’effetto e condanna il Comune di Roma al risarcimento del danno secondo quanto esposto in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 20 aprile 2011, n.9074 FEDELTÀ ED ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il D. P. deduce:

1. "Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 143 c. 2 e 151 c.c., 115 e 116 c.p.c.)".

Il ricorrente censura, anche per il profilo motivazionale, il diniego di addebito della separazione alla moglie e segnatamente l’esclusione del nesso di causalità tra l’accertata condotta infedele della stessa e la frattura coniugale. A tale riguardo contesta:

– che potesse desumersi che prima del gennaio 1999 fosse stato al corrente della relazione extraconiugale della moglie, iniziata nel 1993, sostenendo anche che era stata travisata la deposizione, in ogni caso irrilevante, di sua sorella C.;

– l’apprezzamento circa il modus vivendi ed in particolare l’accordo di reciproca libertà sentimentale;

– che potessero ritenersi provate sue infedeltà coniugali.

2. "Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. art. 360 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 1456 commi 1 e 2 c.c., 115 e 116 c.p.c.)".

Censura la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, sostenendo essenzialmente l’ipervalutazione della sua condizione economica, la non veridicità dell’asserzione secondo cui non aveva contestato le affermazioni dell’A. sulla consistenza del suo patrimonio, sul punto richiamando la sua memoria di replica del 4.10.2005, l’inconferenza del richiamo alla durata del vincolo coniugale, l’omessa valutazione della nascita di tre suoi figli, l’omessa considerazione della capacità professionale dell’A..

3. "Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. è insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)".

Censura la disposta compensazione per 1/3 delle spese e deduce l’eccessività della liquidazione inerente a quelle del grado appello. Con il ricorso incidentale l’A. denunzia:

1. "Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, da parte del marito, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie".

2. "Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie".

3. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 151, comma 2, c.c." con riguardo al mancato riconoscimento del’addebitabilità della separazione personale al marito.

4. "Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c." con riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, determinato in misura insufficiente ai fini della conservazione del tenore di vita, da lei goduto nel corso della convivenza coniugale".

5. "Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno per il mantenimento della moglie in misura insufficiente, ai fini della conservazione del tenore di vita, goduto da quest’ultima nel corso della convivenza coniugale".

6. "Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 91, comma 1, c.p.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare delle spese processuali, relative al procedimento di primo grado ed alla ripartizione delle stesse fra le parti.

La A. sostiene, infine, la temerarietà dell’impugnazione proposta dal ricorrente e la necessità che lo stesso sia condannato, oltre che al rimborso delle spese processuali, anche al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale ed i primi tre motivi di quello incidentale, che, vertendo tutti sulla questione dell’addebitabilità della separazione personale, consentono esame unitario, non hanno pregio.

Le avversate valutazioni e conclusioni espresse dalla Corte distrettuale appaiono, infatti, aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede. In particolare l’acquisizione e la valutazione, nel complesso dell’emerse risultanze istruttorie, dei dati posti dai giudici d’appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, da ultimo, Cass. 2010/17097).

Le censure sollevate da entrambe le parti in ordine all’individuazione e valorizzazione di detti dati probatori, ancorate pure al raffronto con i richiamati passi di alcune deposizioni testimoniali, al confronto di queste con pregressi scritti, censure peraltro mute sui riflessi di contegni in ogni caso tali da ingenerare obiettivamente nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte e per lei anche affidate alla perizia di parte su asseriti, subiti danni esistenziali e sessuali, della quale si omette pure di circostanziare l’acquisizione nei gradi di merito, si sostanziano in infondati o per più profili inammissibili, generici rilievi, in parte nuovi o non autosufficienti, rilievi da cui conclusivamente non è dato desumere le denunciate illegittimità o illogicità o carenze motivazionali decisive e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi da ciascuno propugnata, come noto, non consentito in questa sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. 2006/09332; 2006/03881).

Mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quale comprovato dalle richiamate, privilegiate/risultanze istruttorie, la Corte di merito ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.

Privi di pregio sono anche il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto ed il quinto motivo di quello incidentale, che possono essere anch’essi esaminati congiuntamente, inerendo tutti allo statuito assegno di mantenimento in favore dell’A.. Le censure che le parti propongono si sostanziano, infatti, in rilievi o infondati o inammissibili per genericità, apoditticità ed assenza di specifici richiami a pregresse acquisizioni probatorie, con riferimento pure all’attuale attitudine dell’A., tra l’altro nata nel 1954, a lavoro proficuo (cfr. Cass. 2006/18547) ed alla sopravvenienza di un terzo figlio del D. P. in aggiunta ai primi due, dei quali, con valutazione implicita, sono stati considerati gli oneri paterni di mantenimento, o ancora si concretano in critiche non decisive, attese le allegazioni di conforto, anche parziali e non esaustive, il tutto a fronte degli esplicitati estremi fattuali della verifica anche comparata, irreprensibilmente compiuta dai giudici di merito, puntualmente ancorata pure al contenuto delle emerse risultanze documentali circa le potenzialità economiche di ciascuna delle due parti, in rapporto al pregresso tenore della vita coniugale, che ben poteva essere desunto dalle acquisite risultanze istruttorie e che la moglie aveva solo tendenzialmente diritto di mantenere.

D’altra parte, come noto, l’entità dell’assegno è determinata con insindacabile apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, che ben può ricomprendere, tra gli elementi valutabili, anche la durata del matrimonio (cfr Cass. 2007/25618) e che, relativamente alle rispettive condizioni economiche non richiede necessariamente l’accertamento dell’esatto ammontare delle relative componenti.

Non meritano, infine, favorevole apprezzamento il terzo motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale, inerenti al regime delle spese processuali ed alla quantificazione di esse disposti dal giudice d’appello, che al riguardo ha legittimamente proceduto ad un nuovo regolamento, quale conseguenza della pronunzia adottata ed in relazione all’esito complessivo della lite. Se da un canto l’avversata statuizione risulta sorretta da argomentazioni logiche ed aderenti al dettato normativo (art. 92 c.p.c.) ed al considerato esito del giudizio, gli ulteriori rilievi critici che entrambe le parti rivolgono all’attuata quantificazione si rivelano inammissibili per genericità anche alla luce del condiviso principio di diritto (cfr. tra le altre, Cass. 1998/11770) secondo cui “In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l’errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico della motivazione, restando a carico del ricorrente l’onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo”, onere rimasto inosservato.

Conclusivamente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti e respinti, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data la soccombenza reciproca, la quale (già) preclude, per difetto dei relativi presupposti, la condanna della controparte, chiesta dall’A., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c..

Da ultimo, a carico del D. P. D. va posto, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 2009/07248) il pagamento in favore della A., delle spese del procedimento incidentale dallo stesso introdotto ai sensi dell’art. 373 c.p.c., spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità. Condanna il D. P. D. al pagamento in favore dell’A., delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in complessivi Euro 7.350,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 13-01-2011, n. 681 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull’appello proposto da R.S. e M.S. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 2-12-2003 che le aveva dichiarate colpevoli del reato di calunnia ex art. 368 c.p., per aver incolpato tal Ru.Sa. del reato di lesioni personali pur sapendolo innocente di un asserito tamponamento all’autovettura su cui le predette viaggiavano e concesse ad entrambe le attenuanti generiche aveva condannato ciascuna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 30-3-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile ribadendo la comprovata responsabilità delle imputate, nella presentazione della denuncia-querela rispettivamente proposta, in merito alla consapevole e volontaria falsità dell’accusa del reato di lesioni, pur sapendo innocente di queste l’incolpato. Avverso detta sentenza le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a conformi motivi di gravame la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove acquisite quanto all’effettivo verificarsi del tamponamento ed alle conseguente relative in pregiudizio delle ricorrenti, con i relativi riflessi sulla correttezza del giudizio di colpevolezza confermato dalla Corte territoriale anconetana.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro ripetutamente invadenti aspetti in punto di mero fatto.

Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla Cassa delle ammende.

Ed invero contrariamente alle doglianze difensive, risulta dall’impugnata sentenza che la Corte territoriale anconetana ha puntualmente, correttamente e logicamente vagliato le risultanze della prova specifica e di quella generica acquisite in atti, fornendo adeguata motivazione alle ragioni della ribadita colpevolezza delle imputata in ordine al reato loro ascritto anche in punto di inequivoca concludenza del dolo (cfr. fol. 4 e 5).

Non è dato, quindi, cogliere alcun serio e ragionevole motivo di fondatezza degli asseriti vizi denunciati in ricorso, se non un tentativo di proporre in chiave maldestramente sommaria una rilettura dei fatti in punto di sussistenza del sinistro artificiosamente denunciato e di entità delle lesioni artificiosamente riferite a detto evento, a fronte di una serenante e motivata risposta dei giudici di merito sulla comprovata sussistenza del reato e della relativa ascrivibilità alle ricorrenti.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di Euro mille/00= in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.