Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 04-08-2011, n. 31054

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 14.7.2010 la Corte d’Appello di Chieti confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che il 19.6.2007 aveva condannato, alla pena ritenuta di giustizia, D.R.N. per ricettazione di un assegno provento di furto in danno di D.M..

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 648 c.p..

Sostiene il ricorrente l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Evidenzia che vi è dubbio in ordine alla materialità del fatto costituente reato presupposto e che non sussiste il dolo specifico del reato in argomento.

2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 530 c.p., comma 2.

Lamenta il ricorrente che la prova della responsabilità del D. R. poggia solo sulle dichiarazioni di D.G.A. che ha affermato di avere ricevuto l’assegno dall’imputato senza tenere in considerazione quanto detto dal teste della difesa F.A., considerato inattendibile con motivazione illogica.

3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 648 c.p., comma 2 e art. 62 c.p., n. 4.

Lamenta il ricorrente la mancata concessione delle attenuanti indicate.

4. travisamento del fatto. Lamenta che la Corte di merito non ha tenuto in considerazione le prove a discarico in particolare la deposizione di F.A..

5. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 62 bis c.p..

Con riguardo ai motivi attinenti la responsabilità dell’imputato (n. 1-2-4) deve osservarsi che il ricorrente non solo ha reiterato doglianze già esposte con i motivi d’appello e disattese dalla Corte di merito, ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d.

"autosufficienza" del ricorso in base al quale,, quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.

Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).

Nel caso in esame la ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti.

La Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.

Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.

Con riguarda alla mancata concessione dell’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo il quale l’espressione: "fatto di particolare tenuità", di cui all’art. 648 c.p., comma 2 va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della circostanza attenuante.

Ha quindi escluso l’attenuante in parola sulla scorta di argomentazioni di fatto non censurabili in questa sede.

Anche con riguarda alla mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno il giudice d’appello con argomentazione logica e coerente ha dato conto delle ragioni della mancata applicazione.

Con riguardo al 5^ motivo d’appello deve osservarsi che, se è vero che la Corte territoriale non ha motivato tale richiesta limitandosi a confermare la sentenza anche in relazione alla pena, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo d’appello inammissibile.

Nel caso in esame le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. erano state genericamente richieste per mitigare la pena.

Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989; Cass Sez. 4^ n. 1982/99; Cass Sez. 4^ n. 24973/09).

Il ricorso deve pertanto essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-10-2011, n. 7716 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento n. 0195201 del 26 aprile 2011 con il quale l’amministrazione intimata in giudizio lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 11.520 VFP1 nell’Esercito per la seguente motivazione: "nella domanda di ammissione, la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla S.V., a norma dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, è risultata mendace laddove è stato dichiarato di avere riportato la votazione di buono anziché sufficiente". "Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale (pertanto ella risulta) non in possesso del requisito di moralità e condotta previsto dall’art. 53, c. 6 del D.Lvo 30 marzo 2011, n. 165 e successive integrazioni, come richiamato dall’art. 2, c. 1, lett. f) del citato bando".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

1)il ricorrente da anni in servizio nell’esercito Italiano e, tramite l’eccellenza dei giudizi riportati, ha già dimostrato di essere in possesso dei requisiti di moralità e condotta necessari per continuare a farne parte;

2)se errore c’è stato (ma il ricorrente chiede di acquisire copia della documentazione in possesso dell’amministrazione per verificare se effettivamente esiste tale discordanza), esso è imputabile esclusivamente alla fretta e/o distrazione con la quale è stata compilata la domanda di ammissione;

3)se al ricorrente fossero stati chiesti chiarimenti sul punto, egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rettificare immediatamente il proprio, eventuale errore;

4)nei concorsi per l’arruolamento VFP1 per l’anno 2008 e di 1552 Carabinieri, egli ha sempre dichiarato di essersi diplomato con il giudizio di "sufficiente";

5)l’amministrazione avrebbe potuto appurare d’ufficio l’esatto dato fattuale;

6)dal casellario giudiziario non risultano carichi pendenti e/o condanne, pertanto, l’amministrazione non ha correttamente ed adeguatamente valutato i presupposti sottesi all’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione.

Con ordinanza collegiale n. 5736/2011 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorso è infondato.

Dall’esame della documentazione versata in giudizio si evince, in punto di fatto, che il ricorrente ha dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di avere riportato all’esito del diploma di scuola media inferiore, il giudizio di "Buono".

Trova conferma, dunque, la circostanza assunta a base delle negativa valutazione circa l’insussistenza del requisito morale e di condotta avendo il ricorrente indicato un elemento (votazione riportata in esito all’esame di scuola media) non corrispondente alla realtà (giudizio di "buono" anziché di "sufficiente") in sede di compilazione della domanda di ammissione.

Altrettanto incontroverso è che il requisito del possesso delle qualità morali e di condotta incensurabili, richiesto per l’accesso a posti nelle Pubbliche Amministrazioni che esercitano – come nel caso in esame – competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, va inteso avuto riguardo a comportamenti riferibili all’aspirante che facciano dubitare che il medesimo possa mantenere un comportamento consono alle funzioni da espletare.

Alla stregua di quanto sopra argomentato, il Collegio – come già chiarito in altri precedenti simili – ritiene che, in disparte la rilevanza penale che lo stesso fatto può assumere, legittimamente l’Amministrazione ne ha fatto discendere le negative conseguenze in questa sede contestate, essendo alla medesima riservato un rigoroso apprezzamento del requisito in esame, in relazione ai particolari compiti di difesa cui il personale delle Forze Armate con rapporto di lavoro a tempo determinato è destinato, ed anche in considerazione della circostanza che detto personale costituisce la quasi totalità del bacino di selezione ai fini del reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Il provvedimento impugnato adeguatamente dà conto delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione della Difesa ad escludere il ricorrente dalla procedura selettiva de qua, in vincolata applicazione della normativa di settore (art. 35 del D.Lgs. 165/2001) e della clausola di bando, alle quali, in presenza dell’accertamento della mancanza anche di uno solo dei prescritti requisiti, accede l’esclusione dalla selezione, senza cha al riguardo residuino margini di discrezionalità.

In ragione delle esposte considerazioni, si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, in quanto fondata su un presupposto di fatto – la cui sussistenza non è oggetto di contestazione – con riferimento al quale la resistente Amministrazione ha fondato la negativa valutazione, sotto il profilo dell’assenza dei prescritti requisiti di ordine morale e di condotta, a base dell’avversato provvedimento.

La circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui egli si sarebbe sbagliato nella fretta di redigere la domanda, è imputabile, se del caso, alla (auto)responsabilità del ricorrente candidato, che ha violato il contenuto minimo della ordinaria diligenza chiesta all’uomo medio in una circostanza simile, e non revoca in dubbio l’attendibilità della valutazione che del fatto in sé ha compiuto l’amministrazione sotto il profilo relazionale fattopoterenorma, anche alla stregua del principio di par condicio competitorum, irrilevante risultando ogni rilievo penale della censurata condotta.

D’altronde, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il bando concedeva agli interessati un ampio lasso di tempo, sufficiente per evitare di rendere una dichiarazione frettolosa, comunque non rispondente alla realtà.

In conclusione, non appare affatto illogico né ingiusto il fatto che la dichiarazione resa dal ricorrente sia stata assunta come eloquente indice di insufficiente moralità e/o condotta giacché anche la distrazione o la fretta con cui si è giustificato il ricorrente possono disvelare – nel particolare ambito militare, a cagione dei delicati compiti e funzioni assolti dall’Istituzione – una carenza di lealtà.

Qualità, quest’ultima, che non irragionevolmente viene contestata a di chi abbia reso false dichiarazioni su proprie qualità personali.

Neppure scriminante appare la circostanza che l’episodio risalisse a tanti anni prima. Ed invero, si trattava di un requisito attestato in un documento in disponibilità al ricorrente il cui contenuto, secondo il regime delle presunzioni semplici, non poteva essere disconosciuto.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 857 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato la regione Lazio, in via di "aggiornamento" dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla E. s.r.l., controinteressata, con decreto commissariale n. 35 del 6 aprile 2007, ha autorizzato quest’ultima a realizzare un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in località Borgo Montello.

Contro questo provvedimento e gli atti presupposti la provincia di Latina ha proposto il ricorso all’esame, a tutela delle proprie attribuzioni in materia ambientale.

2. La ricorrente denuncia: a) l’incompetenza della regione Lazio, in relazione alla circostanza che la disciplina del d.lg. 12 aprile 2006, n. 152 assegna le competenze in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti all’Ambito territoriale ottimale, ente non istituito dalla regione Lazio, che avrebbe illegittimamente continuato a esercitare le funzioni del cessato commissario straordinario per l’emergenza rifiuti procedendo all’aggiornamento di un’autorizzazione che quest’ultimo organo aveva assentito in via straordinaria (primo motivo); b) la violazione dei principi che impongono il ricorso a procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi o comunque per il conferimento di benefici economici nell’ambito di un settore, quello del recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in cui dovrebbero poter liberamente operare tutti i soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al d.lg. n 152 del 2006 (secondo motivo); c) è stato disatteso il parere negativo espresso dalla provincia in sede di conferenza di servizi sotto il profilo "della (non) coerente localizzazione dell’impianto nel territorio di competenza" (terzo motivo); d) in ogni caso risulta violato l’articolo 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto la provincia di Latina è intervenuta nella conferenza di servizi quale amministrazione titolare di funzioni relative alla tutela e valorizzazione dell’ambiente con conseguente necessità, al fine di "superare" il motivato dissenso da essa espresso, della rimessione della decisione alla conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lg. 28 agosto 1997 n. 281.

3. Resistono al ricorso la regione Lazio e la E. s.r.l.

4. La tutela cautelare è stata negata dall’ordinanza n. 2491 del 31 maggio 2010 della V sezione del Consiglio di Stato in riforma della ordinanza n. 92 del 25 febbraio 2010 della sezione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni in rito sollevate dai resistenti.

La regione Lazio e, rispettivamente, E. sostengono che il ricorso all’esame presenterebbe profili di connessione: a) con due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che la provincia di Latina ha proposto contro delibere della regione Lazio precedenti a quella impugnata e incidenti sull’autorizzazione ambientale integrata a suo tempo rilasciata alla E. dal commissario straordinario delegato all’emergenza rifiuti; b) con il ricorso n. 90 del 2009 R.G. pendente innanzi alla sezione e con il ricorso n. 1057 del 2009 R.G. pendente innanzi alla sede di Roma del T.A.R. (entrambi aventi a oggetto l’impugnazione da parte della regione Lazio e di E. di una gara indetta dalla provincia di Latina per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione degli impianti per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani della provincia di Latina) e con il ricorso pendente presso la sede di Roma n. 9823 del 2009 R.G. (avente a oggetto l’impugnazione da parte di un terzo – la società Rida – del medesimo atto di cui al ricorso all’esame).

Per quanto riguarda la questione relativa ai ricorsi straordinari, ritiene il Collegio che non esista connessione giuridica tra gli atti impugnati in tale sede e il provvedimento impugnato a mezzo del ricorso all’esame per cui non vi è ragione di disporre la sospensione del processo in attesa della loro decisione (che sarebbe l’unico rimedio a disposizione della sezione dato che i ricorsi pendono in sede straordinaria e non risulta che la regione abbia chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale).

Per quanto riguarda invece i ricorsi giurisdizionali sopra indicati, quelli proposti avverso la gara indetta dalla provincia di Latina parimenti non presentano profili di connessione giuridica con quello all’esame, trattandosi di ricorsi relativi a atti e procedure diverse.

Per quanto riguarda invece il ricorso pendente a Roma avverso il medesimo atto oggetto del ricorso all’esame, non esiste la possibilità di evitare il rischio di pronunce contraddittorie dato che la società Rida ha ritenuto di proporre il proprio ricorso presso la sede di Roma e non risulta che sia stata sollevata l’eccezione di competenza "interna" che avrebbe permesso lo spostamento del ricorso presso questa sezione; in realtà l’eccezione d’incompetenza interna a favore della sede di Roma è stata sollevata nell’ambito del ricorso all’esame ma il Presidente del T.A.R. Lazio ha ritenuto che la competenza spettasse alla sede di Latina per cui, non essendo stata sollevata l’eccezione anche nell’ambito del ricorso proposto dalla Rida Ambiente presso la sede di Roma, quel ricorso è ivi rimasto pendente.

2. I resistenti eccepiscono inoltre che la provincia di Latina sarebbe priva di legittimazione al ricorso.

Al riguardo è opportuno premettere che la provincia di Latina sostiene in ricorso di agire a salvaguardia delle proprie competenze in materia di "tutela e valorizzazione dell’ambiente" ex articolo 19, comma 1, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

I resistenti negano invece che la provincia di Latina sia legittimata al ricorso osservando, da un lato, che le funzioni della provincia in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente si riferiscono a funzioni di "interesse provinciale"; sotto diverso profilo viene evidenziato che l’impianto in contestazione è stato sottoposto, prima del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a procedura di valutazione di impatto ambientale; al procedimento di v.i.a. che per disposizione normativa " sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto" la provincia di Latina è stata invitata a partecipare e ha di fatto partecipato senza mai sollevare obiezione alcuna in ordine a quanto si andava decidendo come si desume dal provvedimento finale del 3 dicembre 2008; sostiene in particolare E. che la provincia di Latina avrebbe dovuto sollevare le sue riserve di carattere ambientale nel procedimento di v.i.a. e non può pertanto reintrodurre surrettiziamente nel procedimento di A.I.A. problematiche di carattere ambientale che sono estranee a quest’ultimo procedimento; questa impostazione troverebbe conferma nella delibera G.R. n. 239 del 16 aprile 2008 (recante linee guida per il rilascio delle autorizzazioni in favore degli impianti di gestione dei rifiuti) che prevede l’intervento della provincia quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in corpo idrico e affinché si esprima sulla coerente localizzazione dell’impianto nel territorio di competenza, indicando il procedimento di v.i.a. come sede per la valutazione dei profili di carattere ambientale.

L’eccezione è in parte fondata.

Può muoversi dal rilievo che, come risulta dalla delibera G.R. n. 239 del 2008 sopra citata, nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale la provincia interviene – nell’apposita conferenza di servizi decisoria – quale autorità titolare della competenza ad autorizzare le emissioni in atmosfera e in corpo idrico e per esprimersi sulla localizzazione dell’impianto.

Se così è, non può negarsi la legittimazione a ricorrere della provincia a tutela di queste sue attribuzioni; la circostanza che il fattore legittimante della provincia siano le sue attribuzioni in materia ambientale circoscrive però l’ambito delle censure che essa può proporre, nel senso che ammissibili sono solo le censure direttamente preordinate alla tutela delle attribuzioni che essa assume essere state lese.

Di conseguenza è inammissibile il secondo motivo che attiene alla tutela della concorrenza degli operatori economici del settore del trattamento dei rifiuti che è materia chiaramente estranea alla sfera delle attribuzioni della provincia.

3. Può ora passarsi al merito del ricorso.

4. Per quanto riguarda il primo motivo esso è infondato.

Come accennato, la provincia di Latina contesta la competenza della regione Lazio evidenziando come la disciplina del codice dell’ambiente assegni ogni competenza in materia di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti" agli Ambiti territoriali ottimali, soggetti dotati di personalità giuridica pubblica da istituire da parte delle regioni che ne definiscono la delimitazione. Essa poi aggiunge che la regione Lazio comunque non avrebbe avuto la competenza a intervenire su un’autorizzazione, quale quella di cui è in possesso la controinteressata, che è stata rilasciata da un organo straordinario nel contesto di una situazione di emergenza.

Le censure della provincia sono infondate.

Indipendentemente da ogni questione in ordine alla latitudine delle competenze che sarebbero spettate agli A.T.O. una volta istituiti (nel senso che è irrilevante stabilire se l’impianto autorizzato sarebbe stato riconducibile alle competenze degli ambiti che, nel frattempo, sono stati soppressi dall’articolo 2, comma 186bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191), ritiene il Collegio che, fin quando i nuovi enti non fossero stati istituiti e avessero iniziato a funzionare, non potesse ipotizzarsi una sorta di paralisi dell’esercizio dei poteri nella materia in contestazione e che, pertanto, sopravvivessero poteri e competenze previste dalla legislazione anteriore; in altri termini, non esistendo ancora gli ambiti, non è neppure ipotizzabile un vizio di incompetenza della regione a favore di un ente ancora non istituito; insomma, esaurito l’ufficio del commissario straordinario e non esistendo ancora gli ambiti territoriali ottimali, legittimamente la regione ha esercitato le proprie competenze in materia di rifiuti, anche intervenendo su "situazioni" che erano state oggetto di provvedimenti da parte del commissario straordinario per l’emergenza rifiuti.

5. E" invece fondato il quarto motivo.

Posto infatti che la provincia è intervenuta nel procedimento quale titolare di funzioni in materia ambientale e che ha espresso formale e motivato dissenso nella seduta della conferenza di servizi del 24 giugno 2009 sul profilo della coerente localizzazione territoriale dell’intervento (profilo riconducibile alla materia ambientale al pari di quelli relativi all’autorizzazione all’immissione in corpo idrico e in atmosfera), la regione avrebbe dovuto applicare la disciplina dell’articolo 14quater che, in tale evenienza, prevedeva (secondo il testo allora vigente) che la decisione definitiva fosse rimessa alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; al riguardo va solo segnalato che tale rimessione costituisce per l’autorità che ha indetto la conferenza un atto dovuto e non richiede, a differenza di quanto sostenuto dalla regione Lazio, alcuna iniziativa o richiesta da parte del dissenziente, il cui unico onere è quello di motivare il dissenso (come avvenuto nel caso di specie).

La fondatezza del quarto motivo implica l’assorbimento di quello che precede (che attiene al merito del dissenso espresso dalla provincia di Latina) in applicazione della regola secondo cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri ancora non esercitati.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto. La novità e particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 17-10-2011, n. 37379

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del 16 aprile 2010, con cui il giudice di pace di Pratola Peligna aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di P.R. in ordine al reato di percosse in danno di F.P., ritenendo la remissione tacita della querela.

Il giudice di pace aveva attribuito significato di implicita espressione di volontà remittente all’assenza all’udienza del querelante, non comparso sebbene gli fosse stato notificato un avviso che lo rendeva edotto della circostanza che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata in guisa di remissione tacita. Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008 – Viele – Rv.

46088, la mancata comparizione del querelante all’udienza non da luogo ad una ipotesi di remissione tacita, neppure quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza, preavvertendo che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita.

Va considerato infatti che ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, salvo che non si versi nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 274 del 2000, art. 21, che non ricorre nel caso di specie.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Pratola Peligna, che provvederà al giudizio in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Pratola Peligna per il giudizio.

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