Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5071 Redditi diversi Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 1993, M.A. rivendette i diritti che gli spettavano su di un terreno sul quale insisteva un fabbricato che era stato costruito senza licenza edilizia prima del suo acquisto. L’Ufficio delle Imposte Dirette ritenne che con la rivendita, effettuata dopo aver provveduto alla sanatoria, il M. avesse realizzato una plusvalenza tassabile ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. a), ed accertò corrispondenti maggiori imposte Irpef, Ilor e S.S.N.. Il M. impugnò l’avviso sostenendo che la norma invocata non era applicabile, perchè egli non aveva effettuato alcuna opera per rendere edificabile il terreno, essendosi limitato ad assolvere all’onere della sanatoria relativa ad una costruzione già esistente. Le commissioni di merito hanno accolto la tesi del contribuente. L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo di violazione di legge. Parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, recita: "Sono redditi diversi … le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici…". La CTR ha osservato che "nella specie non c’è stata l’esecuzione da parte del ricorrente della costruzione abusiva, anche se per contratto ha pagato gli oneri derivanti dalla sanatoria. L’Ufficio sostiene che il ricorrente ha eseguito "spese intese a rendere edificabili i terreni", ma di queste non si da alcuna prova o documentazione.

L’Ufficio sostiene che le pratiche intese a formalizzare la proprietà in nome del ricorrente legittimano la pretesa fiscale. Il Collegio non ravvisa in questo fatto un collegamento con l’art. 81, inteso alla realizzazione di una plusvalenza, ma vede in esso solo un obbligo contrattuale e logico da perseguire".

Col ricorso per cassazione (che deduce violazione dell’art. 81, comma 1, lett. a citato) si sostiene che il pagamento della oblazione effettuato dal contribuente allo scopo di ottenere la sanatoria dell’immobile insistente sul terreno poi rivenduto deve ricomprendersi fra le "opere intese a renderlo edificabile", "non vedendosi per quale motivo il termine "opera" debba intendersi solo in senso fisico".

Il motivo è fondato. La formula normativa rende evidente che il presupposto impositivo contemplato è il conseguimento di una plusvalenza derivante dalla rivendita di un terreno reso intenzionalmente edificabile da un operatore economico non professionale. Presupposto ordinariamente realizzato mediante l’ottenimento della concessione edilizia, subordinata all’assolvimento degli oneri di urbanizzazione, ovvero all’esecuzione di opere di urbanizzazione convenzionate col Comune titolare del potere di autorizzare lo sfruttamento edilizio del terreno. La L. n. 47 del 1985, in presenza di determinate condizioni fattuali, ha consentito l’uso di costruzioni realizzate senza licenza prima del 31 ottobre 1983 mediante la istanza di sanatoria ed il pagamento della prevista oblazione. La concessione in sanatoria, legittimando la costruzione dal punto di vista urbanistico, conferisce all’immobile la qualità giuridica e l’appetibilità commerciale quali sarebbero state se fosse stata preventivamente ottenuta la licenza. La pratica di condono inserisce l’area dell’immobile fra quelle giuridicamente idonee all’edificazione, e non è ragionevole ritenere che la plusvalenza realizzata mediante l’originaria osservanza della legge sia fiscalmente penalizzata rispetto a quella ottenuta con un ravvedimento successivo.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito – non essendo necessari altri accertamenti di fatto – col rigetto dell’originario ricorso introduttivo della lite.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo,
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite. Compensa le spese dei tutto il processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6218

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il GIP del Tribunale di Genova ha ordinato l’archiviazione del procedimento penale a carico di V.L., B.M. e F.C.G., indagati per il reato di cui all’art. 595 c.p., comma 3, con riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano (OMISSIS) del (OMISSIS), in relazione alla politica di gestione delle compagnie assicurative CARIGE Assicurazioni e CARIGE Vita, nel cui contenuto V.M. aveva ravvisato estremi di diffamazione in suo danno.

All’uopo, il giudicante riteneva che l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM non contenesse una chiara indicazione dei fatti che avrebbero dovuto costituire oggetto di investigazione suppletiva e l’individuazione dei relativi elementi di prova, tali non potendo ritenersi nè la richiesta di escussione a s.i.t. della persona offesa nè l’istanza di prosecuzione delle indagini al fine di acquisire la stessa documentazione versata in atti dall’opponente, in quanto ritenuti supplementi investigativi superflui ed irrilevanti.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’abnormità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonchè per violazione della legge penale processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), alla stregua del combinato disposto degli artt. 409, 410 e 90 c.p.p. nonchè dell’art. 127 c.p.p., comma 5, sul rilievo della mancanza delle prescritte condizioni per la declaratoria de plano dell’inammissibilità dell’opposizione e, comunque, dell’incongruità della motivazione addotta.
Motivi della decisione

1. – A mente dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice può, senz’altro, far luogo ad archiviazione, senza procedere nelle forme camerali di cui al precedente art. 409 c.p.p., pur in presenza di opposizione della persona offesa, nel caso in cui la stessa sia inammissibile o la notizia di reato sia infondata.

La valutazione d’inammissibilità è ancorata, ai sensi del comma primo dello stesso art. 410, c.p.p., alla verifica del requisito della specifica indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova. Sennonchè, in virtù del principio fondamentale immanente al generale tema della prova, di cui all’art. 187 c.p.p., possono essere ammesse nel processo solo prove rilevanti e pertinenti in rapporto all’oggetto della prova come definito dalla stessa norma processuale.

Nel caso di specie, il giudicante ha adeguatamente motivato in merito alla ritenuta irrilevanza delle indagini proposte, ritenendo che risultasse evidente che l’articolo in questione non avesse contenuto diffamatorio e che, comunque, fosse ravvisabile l’esercizio del diritto di critica giornalistica.

L’esistenza di motivazione formalmente corretta, che assolva a tale onere giustificativo, sottrae il provvedimento di archiviazione al sindacato di legittimità, non potendo questo Giudice sovrapporre una propria valutazione a quella, motivatamente, espressa dal giudice di merito. Ed infatti, l’ambito della cognizione di legittimità, in subiecta materia, trova insuperabile limite nell’esame ab extrinseco dell’impianto motivazionale, al fine di verificare se il decreto di archiviazione abbia dato conto dell’opposizione della persona offesa e se il giudizio d’inammissibilità sia stato correttamente formulato.

2. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 03-03-2011, n. 8423

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v. Salviati Andrea di Roma (nuova nomina).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 25 marzo 2010, ha ritenuto M.P. e B.G. responsabili del reato previsto dall’art. 110 cod. pen., art. 73 T.U. stup. e – valutate le concesse circostanze attenuanti (per il primo quella del comma 5 della norma e per la seconda quelle ex art. 62 bis cod. pen.) equivalenti alla recidiva – ha condannato ciascuno alla pena di anni sei di reclusione ed Euro ventiseimila di multa.

Per l’annullamento della sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

M. rileva:

– che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;

– che, quando la recidiva non è espressione di maggiore colpevolezza, non è operante il divieto di prevalenza sulle circostanze attenuanti.

B. deduce:

– che, per il quantitativo dello stupefacente, era riscontrabile la fattispecie prevista dall’art. 75, comma 5, T.U. stup.;

– che non è stata fornita risposta sulla richiesta esclusione della recidiva facoltativa;

– che non è esaustiva la motivazione sulla quantificazione della pena.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Per quanto concerne la posizione del M., la Corte di Appello ha giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla oncessione delle attenuanti generiche evidenziando il plausibile motivo (negativa personalità dell’imputato rilevabile dai plurimi e gravi precedenti penali) in ragione del quale il beneficio è stato negato; la motivazione è sufficiente, logica, congrua e, di conseguenza, non sindacabile in sede di legittimità. Per contrastare, la conclusione sul punto, il ricorrente non segnala elementi a suo favore che non siano stati valutati dai Giudici di merito. Relativamente alla residua deduzione, l’imputato formula un principio in astratto plausibile, ma non precisa la ragione per la quale il reato per cui si procede non sia significativo di una persistente capacità a delinquere.

In merito alla B., si rileva che la censura sulla modesta quantità di stupefacente non è puntuale in fatto, dal momento che è stata trovata in possesso di grammi 930 di hashish (dai quali erano ricavabili, secondo l’accertamento tecnico, circa 2600 dosi medie singole); dal dato ponderale, i Giudici hanno tratto la conclusione circa la non minima gravita della condotta.

La motivazione è sufficiente. Di norma, i parametri indicati dall’art. 73, comma 5, T.U. stup. devono essere ponderati congiuntamente per una opportuna valutazione della offensività del fatto nella sua complessità oggettiva e soggettiva; questa globale valutazione, tuttavia, non è necessaria quando uno degli elementi (nel caso in esame, il quantitativo della droga) sia da considerarsi ostativo alla configurazione della ipotesi lieve e tale da risolvere da solo il giudizio sulla gravita del reato.

Nei motivi di appello la censura sulla pena era limitata al diniego della speciale attenuante e nessun rilievo era stato proposto sulla applicazione della recidiva; deriva che le deduzioni dell’atto di ricorso sui ricordati temi incorrono nel divieto del novum in Cassazione. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa della Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 11804 diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.M. ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli condannarsi il Ministero dell’Economia a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo" della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848 in relazione ad un processo amministrativo introdotto presso il Tar Campania. Con decreto depositato il 23 marzo 2009 la Corte di merito, in relazione ad equo indennizzo che ha liquidato in Euro 6.350,00, dimezzando la base annua di Euro 1.200,00 in ragione dell’omesso deposito di istanza di prelievo, ha determinato le spese giudiziali, compensate per la metà, nell’importo residuo di Euro 30,00 per esborsi, Euro 150,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorario. Avverso questo decreto M.M. ha proposto ricorso per Cassazione in base a sei motivi.

L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale non resistito dal ricorrente principale.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale.

Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

I ricorsi, indirizzati avverso il medesimo decreto, vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

In ordine al ricorso principale, il primo e terzo motivo che deducono, e quindi chiedono con conclusivo quesito di diritto se al caso di specie si applichi la tariffa prevista per i procedimenti contenziosi, palesemente affidati ad astratti e tautologici principi privi di collegamento con la fattispecie in esame, sono inammissibili. Ne condivide la sorte il secondo motivo che lamenta, con analoga astrattezza e genericità, insufficiente liquidazione delle spese giudiziali in violazione del disposto dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, inapplicabili nel presente procedimento (Cass. n. 22305/2009), ed enuncia, ma senza argomentarla, censura in ordine alla compensazione delle spese, motivatamente disposta dal giudice di merito nell’esercizio del suo potere discrezionale. Parimenti inammissibili sono il quarto e sesto motivo che, sulla medesima questione, denunciano vizio d’omessa o insufficiente motivazione senza tuttavia esporre la sintesi conclusiva, illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata e le ragioni per le quali il dedotto vizio rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, secondo quanto prescrive il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Col quinto motivo la ricorrente impugna infine la liquidazione delle spese assumendo che il giudice del merito non si sarebbe potuto immotivatamente distaccare dalla nota spese depositata e, richiamando la censura espressa nel secondo motivo, che la liquidazione avrebbe comunque dovuto essere parametrata agli standard europei degli onorari liquidati dalla CEDU, costantemente applicati. Il motivo non specifica le singole voci delle competenze e/o degli onorari spettanti in relazione alle singole prestazioni effettuate che sarebbero state liquidate in misura inferiore rispetto alla tariffa applicabile ed in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. nn. 18086/2009, 19419/2009). Tanto meno indica, con l’autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione, le singole voci che in concreto il giudice avrebbe dovuto liquidare, limitandosi ad esporre quelle applicabili al caso in via meramente esemplificativa. Si risolve insomma in una generica doglianza che non specifica neppure l’importo preteso a titolo di spese ed onorari nella fase di merito, trasfusa nel quesito di diritto che, articolato in forma meramente interrogativa, è privo di concretezza siccome pone questione astratta che non consente di quantificare in concreto le competenze reclamate.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale è privo di fondamento. Denuncia violazione del parametro di liquidazione dell’indennizzo costantemente applicato in Euro 750,00 per i primi tre anni, da cui la Corte d’appello si sarebbe discostata in assenza di concreti elementi d’apprezzamento della peculiare rilevanza del danno e si conclude con pertinente quesito di diritto. Elaborato in sede giurisprudenziale, l’invocato parametro ha valore meramente indicativo e non di canone legale. Ad ogni buon conto, osta alla sua stessa reclamabilità l’applicazione in concreto del criterio annuo di liquidazione, ad esso inferiore, dimezzato all’importo di Euro 600,00. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale e rigetta l’incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.