T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-09-2011, n. 7249 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnato provvedimento si basa sui seguenti rilievi: "a seguito di una più attenta ed analitica verifica dei chiarimenti forniti con foglio datato 20 maggio 2011 (… omissis…) si comunica che la lettera di aggiudicazione richiamata in riferimento è da ritenersi annullata in quanto il costo della manodopera del personale è al di sotto degli importi minimi imposti dalle tabelle FISE come indicato al punto 5 della lettera di invito (… omissis…)";

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta carenza di motivazione, come sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che la stazione appaltante con la successiva lettera del 30 maggio 2011 ha comunicato alla ricorrente le ragioni della propria decisione, va respinta perché il provvedimento in epigrafe appare adeguatamente motivato; e la lettera del 30 maggio 2011 non è una integrazione della motivazione ma reca ulteriori delucidazioni in risposta a una lettera della ditta, recante chiarimenti, datata 25 maggio 2011 (v. allegato S del deposito dell’Amministrazione);

– le censure le quali lamentano contraddittorietà dell’atto impugnato con la annullata aggiudicazione (rilevando che l’offerta della ricorrente è, per quanto attiene il costo della manodopera, conforme a quanto stabilito dalle tabelle FISE, avendo la ditta escluso dal computo della manodopera le assenze del personale (il quale sarebbe stato sostituito con personale già in servizio presso la stessa ditta, già retribuito), così contabilizzando soltanto le ore effettivamente svolte) vanno respinte perché – così come correttamente rilevato dall’Amministrazione sia nella pure citata lettera di risposta del 30 maggio 2011 sia nella memoria depositata in giudizio – si tratta di computo errato poiché il personale da sostituire deve continuare ad essere retribuito e quindi rimane un costo per l’impresa;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-01-2012, n. 870 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 febbraio 2001 il Tribunale di Roma – adito da R.T. e R.V.J. nei confronti di P.G. e B.M. (o M.R.), in proprio e quali esercenti la potestà dei genitori sulla figlia minorenne P.L. – pronunciò la risoluzione, per inadempimento dei convenuti, del contratto preliminare del 14 aprile 1987, con cui si erano obbligati a vendere agli attori un appartamento, con posto auto e cantina, dell’edificio sito in via (OMISSIS); condannò i promittenti venditori alla restituzione di L. 42.144.000, oltre agli interessi dalle date dei pagamenti ricevuti, nonchè al risarcimento dei danni, nella misura di L. 21.348.000, oltre agli interessi dalla domanda;

respinse le ulteriori domande proposte dall’una parte e dall’altra, anche in via riconvenzionale.

Impugnata da P.G. e B.M. (o M. R.), in proprio e quali esercenti la potestà dei genitori sulla figlia minorenne P.L., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 15 luglio 2004 ha rideterminato in 1.549,37 Euro il risarcimento di danni dovuto a R.T. e R.V. J. e ha condannato questi ultimi a pagare all’altra parte 22.775,75 Euro, oltre agli interessi con decorrenza dal 20 febbraio 1992, a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile, per il periodo in cui ne avevano avuto la disponibilità.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R. T. e R.V.J., in base a quattro motivi.

P.G. e B.M. (o M.R.) si sono costituiti con controricorso, formulando a loro volta tre motivi di impugnazione in via incidentale. Non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità P.L., nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio mediante la notificazione sia del ricorso principale sia dell’incidentale, come questa Corte aveva disposto all’udienza del 16 febbraio 2011. Sono state presentate memorie dai ricorrenti principali.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

I resistenti hanno contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso principale, osservando che è stato loro notificato anche quali rappresentanti della figlia, la quale era divenuta maggiorenne fin dal (OMISSIS).

L’eccezione non è fondata.

E’ vero che l’atto avrebbe dovuto essere notificato personalmente a P.L., anche se nel giudizio a quo non era stato dichiarato che costei non era più minorenne (v. Cass. s.u. 28 luglio 2005 n. 15783). Tuttavia, trattandosi di una litisconsorte necessaria ed essendo stato il ricorso proposto validamente nei confronti degli altri, ciò escludeva che l’impugnazione potesse essere ritenuta inammissibile, ma comportava soltanto che dovesse essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della pretermessa, come in effetti questa Corte ha disposto nell’udienza del 16 febbraio 2011 (v. Cass. 6 dicembre 2006 n. 26156).

Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata, vanno prese in esame prioritariamente, dato il loro carattere preliminare ed assorbente, quelle formulate con il ricorso incidentale.

Con il primo motivo P.G. e B.M. (o M.R.) lamentano di essere stati erroneamente ritenuti inadempienti alle obbligazioni da loro assunte con il contratto preliminare in questione, mentre invece in realtà si erano adoperati per l’esatta esecuzione delle prestazioni cui erano tenuti: già nel 1987, pochi mesi dopo la conclusione del negozio, avevano fatto redigere una perizia giurata, da allegare all’istanza al giudice tutelare per l’autorizzazione alla vendita, necessaria per la quota di pertinenza della figlia minorenne; avevano inoltre offerto la sostituzione del posto auto promesso in vendita, ma non di loro proprietà, con un altro analogo, oppure una riduzione del prezzo, come avevano chiesto di dimostrare con una prova per testimoni che ingiustificatamente la Corte d’appello non ha ammesso.

La doglianza va disattesa.

La Corte d’appello non ha rinvenuto nè la perizia giurata del 1987 (ma invece un’altra del 1991) nè la nota con cui i ricorrenti avevano dedotto la prova testimoniale. Che in ipotesi la perizia e la nota fossero invece presenti negli atti di causa, comunque, è del tutto ininfluente, poichè attengono a circostanze assolutamente inidonee ad escludere gli inadempimenti in cui P.G. e B.M. (o M.R.) erano incorsi: alla predisposizione della perizia giurata, anche se approntata già nel 1987, avrebbe dovuto seguire la presentazione dell’istanza di autorizzazione al giudice tutelare, che invece, come è incontroverso, non è stata mai proposta, sicchè è senz’altro addebitabile ai promittenti venditori la mancata stipulazione del contratto definitivo, per la quale l’autorizzazione era indispensabile; l’ulteriore inadempimento, conseguente all’impossibilità di trasferire il posto auto che P. G. e B.M. (o M.R.) si erano obbligati ad alienare, ma che non apparteneva a loro e alla loro figlia, non è escluso dall’avere essi formulato proposte transattive, che non sono state accettate da R.T. e R.V.J., come era in loro facoltà.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale P.G. e B.M. (o M.R.) deducono che la Corte d’appello ha omesso di valutare comparativamente i loro presunti inadempimenti con quelli dei promittenti acquirenti, i quali non avevano richiesto il mutuo occorrente per versare il saldo del prezzo e avevano goduto del bene pur non avendolo ancora pagato per intero.

Neppure questa censura può essere accolta.

Dalla sentenza impugnata risulta che l’inadempimento che unicamente gli appellanti avevano attribuito a R.T. e R. V.J. consisteva nella mancata accettazione delle proposte transattive di sostituzione del posto auto o di riduzione del prezzo. Nè i ricorrenti precisano in che termini e modalità avessero eventualmente prospettato nel giudizio a quo i temi che formano oggetto del motivo di impugnazione in esame: temi che pertanto non possono avere ingresso in questa sede.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale P.G. e B.M. (o M.R.) si dolgono di essere stati condannati – sia pure nella misura determinata dalla Corte d’appello, ridotta rispetto a quella stabilita del Tribunale – al risarcimento dei danni reclamato da R.T. e R.V. J.: sostengono che si trattava di una domanda nuova, sulla quale non avevano accettato il contraddittorio, sicchè erroneamente il giudice di secondo grado l’aveva ritenuta ammissibile.

La censura è fondata.

Inizialmente gli attori avevano agito per ottenere il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dell’immobile loro promesso in vendita e il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui avrebbero conseguito il bene. Nel corso successivo del giudizio, a fronte della riconvenzionale di risoluzione avanzata dai convenuti, avevano in via subordinata chiesto a loro volta la risoluzione del contratto preliminare e il risarcimento dei danni, facendoli consistere tra l’altro (per l’unica "voce" ritenuta provata dalla Corte d’appello) negli oneri straordinari che avevano corrisposto al condominio nel periodo in cui avevano abitato nell’appartamento. La risoluzione, per il disposto dell’art. 1453 c.c., poteva senz’altro essere chiesta in luogo dell’adempimento, ma non poteva essere proposta la domanda ulteriore di risarcimento, avente causa petenti e petitum diversi da quella originaria. La deroga al divieto di mutatio libelli sancito dalla norma citata, non si estende infatti alle domande di risarcimento consequenziali, rispettivamente, a quelle di adempimento e di risoluzione (Cass. 16 settembre 2009 n. 13953). Erroneamente quindi la Corte d’appello, nel presupposto che "una generica domanda di risarcimento era già contenuta nell’atti introduttivo", ha ritenuto di poter provvedere su quella diversa che gli attori avevano proposto successivamente.

Per il capo con cui P.G. e B.M. (o M.R.) sono stati condannati a pagare 1.549,37 Euro, oltre agli interessi, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 c.c., poichè la causa di cui si tratta non poteva essere proposta.

L’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale comporta il rigetto del primo e del terzo del principale, che attengono al quantum del risarcimento – liquidato secondo R.T. e R.V.J. in misura insufficiente, a causa dell’ingiustificata esclusione delle spese che avevano sostenuto per i miglioramenti apportati all’appartamento – che era stato chiesto con la domanda di cui si rilevata l’improponibilità.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali sostengono che la caparra da loro versata, erroneamente definita nel contratto come penitenziale anzichè confirmatoria, avrebbe dovuto essere restituita in misura doppia da P.G. e B.M. (o M.R.).

L’assunto non può essere preso in considerazione, per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito del secondo motivo del ricorso incidentale: è estraneo alla materia del contendere, quale dalla sentenza impugnata risulta essere stata devoluta al giudice di secondo grado, davanti al quale i ricorrenti non deducono di aver sollevato la questione.

Con il quarto motivo del ricorso principale R.T. e R.V.J. lamentano l’eccessività della somma che sono stati condannati a pagare a P.G. e B.M. (o M.R.) a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile, per il periodo in cui ne avevano avuto la disponibilità: sostengono che l’importo è stato quantificato in entità superiore a quella corrispondente all’"equo canone", entro i cui limiti invece avrebbe dovuto essere contenuto.

Anche questa doglianza va disattesa.

Il carattere non risarcitorio dell’indennizzo in questione implica che nella sua liquidazione la Corte d’appello non era tenuta a determinarlo in misura uguale a quella che i proprietari dell’appartamento avrebbero potuto ricavarne dandolo in locazione ad "equo canone": si tratta di un rimborso dovuto per il mancato godimento del bene, godimento di cui la locazione costituisce soltanto una delle varie possibili forme, sicchè il giudice di merito era libero di individuare un diverso criterio di liquidazione, come motivatamente ha fatto in base a quanto risultava dagli atti circa il valore dell’immobile, desunto dalle sue caratteristiche e dalla sua ubicazione.

Il carattere secondario, nell’economia generale della controversia, del punto che forma oggetto della pronuncia di cassazione senza rinvio, consente di mantenere ferma la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, disposta dalla Corte d’appello.

Anche le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della parziale reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e il primo e secondo motivo dell’incidentale; accoglie il terzo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/5 – 25/6/09 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Mondovì che lo aveva condannato a corrispondere a D.D.G. la somma di Euro 5256,29 a titolo di differenze retributive tra la qualifica da questi posseduta e le funzioni dal medesimo svolte, corrispondenti alla superiore qualifica funzionale 8^ con posizione economica C2 per il periodo successivo all’1/11/04, in quanto analoga domanda era stata accolta per il periodo precedente, e per l’effetto ha condannato l’appellante alle spese del grado.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia che affida l’impugnazione ad un solo motivo di censura.

Resiste con controricorso il D.D. il quale eccepisce preliminarmente la tardività della proposizione del ricorso, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità dello stesso e deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un solo motivo di censura il ricorrente Ministero denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 113, 115 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), adducendo di non poter condividere la decisione impugnata laddove il giudice d’appello ha ritenuto che le attività svolte dal D.D., quale ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio NEP di Mondovi, sono quelle che appaiono qualificanti la posizione economica "C2" di tale figura professionale, atteso che i compiti di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell’ufficio non possono essere assimilati a quelli comportanti una eventuale responsabilità esterna, dal momento che rientrano tra quelli caratteristici della ex 7^ categoria, di indirizzo e coordinamento di personale non svolgente attività esterna. Ne consegue, secondo il Ministero della Giustizia, che la declaratoria del profilo "C1" contenuta nel CCNL consente di affermare che le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente di un ufficio Unep di modeste dimensioni, quale quello in esame, in mancanza di prova dell’esistenza di un’attività provvedimentale ad efficacia esterna, unica mansione, questa, qualificante la rivendicata posizione economica superiore "C2", rientrano perfettamente nella declaratoria medesima.

Da parte sua l’intimato eccepisce, preliminarmente all’infondatezza del ricorso, l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevando che il ricorso in esame fu consegnato all’Ufficiale giudiziario di Roma per la notifica in data 2/11/2009, vale a dire oltre il previsto termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 1/9/2009 all’Avvocatura distrettuale dello Stato in Torino, il tutto in violazione delle norme di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..

Osserva la Corte che l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è fondata.

Invero, la sequenza delle date di notifica della sentenza impugnata e del deposito del ricorso per cassazione ai fini della sua notifica alla controparte, correttamente riportate dall’intimato, depone inevitabilmente nel senso che nella fattispecie risulta superato il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, così come previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso in cassazione, termine la cui natura perentoria è espressamente sancita dall’art. 326 c.p.c., comma 1.

Non può, inoltre, passare inosservato un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, che è imperniato su una denunzia di violazione di legge, vale a dire la mancata formulazione del quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., comma 1, norma, questa, che è applicabile "ratione temporis" al caso in esame.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2.000,00 per onorario e di Euro 30,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 16-11-2011, n. 1737 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente A.E.S. Società Consortile a r.l. (concessionaria in forza della convenzione del 17.5.1999 della gestione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti a servizio del bacino LE/1, piattaforma sita in località "Mass. Guarini" in agro di Cavallino) impugna gli atti della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico di recupero energetico a servizio dei bacini di utenza LE/1, LE/2 e LE/3 costituenti l’intera Provincia di Lecce.

Detta gara veniva aggiudicata in via definitiva alla controinteressata A.T.I. C. con provvedimento parimenti gravato in questa sede.

Chiede altresì il risarcimento dei danni consequenziali.

Rileva parte ricorrente che le amministrazioni evocate in giudizio (Comune di Cavallino e Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia) non hanno rispettato il diritto alla stessa spettante in forza dell’art. 18 della menzionata convenzione.

La clausola invocata sancisce la facoltà del Comune di Cavallino di "individuare con il concessionario degli impianti attualmente in gara le condizioni economicofinanziarie di estensione del rapporto a tali ulteriori impianti, ferma restando la possibilità per la P.A. di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica" esclusivamente nell’ipotesi in cui "con il concessionario non si raggiungessero gli accordi necessari su convenienti condizioni contrattuali".

Si costituivano le amministrazioni convenute (Ministero dell’Interno, Commissario Delegato per l’Emergenza SocioEconomico Ambientale per la Regione Puglia, Comune di Cavallino e Regione Puglia) e le controinteressate (C. e N.E. s.p.a.), resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, delle domande avanzate dalla ricorrente, quella impugnatoria debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quella risarcitoria debba essere in parte respinta ed in parte dichiarata inammissibile.

Quanto alla domanda demolitoria, posto che l’intera procedura di gara oggetto di impugnativa risulta ormai completamente esaurita essendo stato l’appalto de quo integralmente eseguito (cfr. pag. 5 della memoria della Regione Puglia depositata in data 3 ottobre 2011: circostanza, quest’ultima, non contestata da alcuna delle parti costituite), è conseguentemente venuto meno qualsivoglia interesse della ricorrente all’annullamento giurisdizionale degli atti di gara contestati in questa sede (cfr. art. 122 cod. proc. amm. e Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1193).

A tal proposito, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm. ("Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.") ed in considerazione dell’esito da dare all’azione risarcitoria, l’annullamento giurisdizionale degli atti gravati non risulta più "utile" per la società A.E.S..

L’azione risarcitoria formulata dalla società ricorrente nell’atto introduttivo, invero, è rimasta totalmente sfornita di supporto probatorio in ordine al quantum (cfr. pag. 36 del ricorso introduttivo e pag. 22 della memoria depositata in data 14 settembre 2011), pur essendo la stessa parte gravata di un preciso onere sul punto ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.

Come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672 "In tema di responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale lesiva di interessi legittimi pretensivi il ricorrente ha l’onere di provare, secondo i principi generali la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio. Infatti, la limitazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la p.a., mentre l’esigenza di un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell’an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso.".

La domanda risarcitoria deve, quindi, essere respinta a prescindere – in applicazione della citata previsione normativa di cui all’art. art. 34, comma 3 cod. proc. amm. – dall’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’agere dell’amministrazione.

Non sussiste, infatti, alcun interesse di parte ricorrente al suddetto accertamento ai fini risarcitori, dovendo l’azione risarcitoria – come visto in precedenza – essere comunque disattesa per carenza di prova.

Per il resto la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile relativamente alla voce di danno (in particolare il pregiudizio curriculare) la cui riparazione è chiesta per la prima volta dalla ricorrente nella memoria conclusiva depositata in data 14 settembre 2011.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda impugnatoria e la reiezione in parte e la declaratoria di inammissibilità per il resto della domanda risarcitoria.

In considerazione della natura, della peculiarità, dell’esito e della complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda impugnatoria;

2) respinge in parte e dichiara inammissibile per il resto la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.