Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-10-2010) 31-01-2011, n. 3369 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale per i minorenni delle Marche, con sentenza emessa in data 15 giugno 2010, non accoglieva la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella della minore età, ritenute prevalenti sulla aggravante di cui all’art. 583 c.p., comma 1, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di R.E. per concessione del perdono giudiziale in relazione alla violazione dell’art. 582 c.p., e art. 583 c.p., comma 1, n. 1 in danno di Z. A..

Era accaduto che nel corso di una partita di calcio il R. effettuava un intervento in scivolata su Z., che giocava nella squadra avversaria e che in quel momento si era già liberato della palla.

Z. riportava fratture e conseguente malattia superiore a quaranta giorni.

Il GIP riteneva, in base alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, tra i quali l’arbitro della partita di calcio, che il fatto si era verificato quando la vittima non era più in possesso del pallone e, quindi, non in occasione di una azione di gioco.

Da ciò il GIP deduceva la volontarietà della condotta.

Pur ritenendo, quindi, che si era in presenza di tutti gli elementi necessari per disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, il GIP riteneva che ricorressero i presupposti per applicare il perdono giudiziale.

Con il ricorso per Cassazione R.E. deduceva:

1) la violazione degli artt. 43 e 582 c.p. in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ed il vizio di motivazione sul punto, perchè erroneamente il Giudice aveva ritenuto la condotta del R. non ricollegabile alle esigenze della partita di calcio. Rilevava il ricorrente che inspiegabilmente il Giudice aveva omesso di considerare e valutare tre importanti testimonianze, delle quali una particolarmente attendibile perchè dell’allenatore della squadra dello Z., secondo le quali la vittima si era liberato del pallone da qualche secondo e che il R., peraltro scivolato sull’erba sintetica, proveniente alle spalle dello Z., non poteva avere visto che quest’ultimo si era già liberato del pallone. Ciò significa che il fatto si era verificato nel corso di una azione del gioco. La mancata valutazione della prova si è risolta in mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

2) la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della causa di giustificazione del c.d. rischio consentito nell’ambito delle competizioni sportive, anche, eventualmente, con riferimento agli artt. 50 e 51 c.p.. Il fatto è avvenuto nel corso di una azione di gioco e non è stato travalicato il dovere di lealtà sportiva.

Inoltre, essendo state rispettate le regole del gioco, non può essere ravvisabile nemmeno la colpa in un fallo, come è quello commesso dal R..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da R.E. sono fondati. In effetti la motivazione della sentenza impugnata è fondata su elementi parziali, perchè il Tribunale non ha tenuto conto di altre importanti testimonianze, puntualmente indicate dal ricorrente, particolarmente attendibili perchè provenienti dall’allenatore della squadra avversaria nella quale giocava la parte offesa, e su valutazioni dell’arbitro testimone, che aveva notato un certo nervosismo del ragazzo nel corso della partita, e di cui non si sarebbe potuto tenere conto.

Tale esame parziale e non approfondito delle risultanze processuali ha determinato l’affermazione, non supportata da adeguata e logica motivazione, che il fatto si sarebbe verificato al di fuori di una azione di gioco. In effetti, come sembra possa dedursi anche dalle considerazioni della sentenza impugnata, il R. si trovava alle spalle dello Z., che era in possesso di palla; il gioco, quindi, non era fermo e lo Z. era certamente in possesso di palla quando il R. ha iniziato la sua azione; lo Z. si liberava del pallone passandolo ad altro compagno di squadra, quando il R. già si era predisposto ad intervenire e si stava avvicinando allo Z. velocemente; quando il R. ha colpito la gamba dello Z., quest’ultimo si era liberato del pallone da qualche secondo, secondo numerose testimonianze. Orbene non sembra logico affermare in siffatta situazione di fatto – che, peraltro, è quella sostanzialmente ricostruita dal giudice di merito – che non si sia trattato di una azione di gioco.

Per chiarire meglio la situazione e trame logiche conclusioni sarebbe stato necessario accertare con precisione da quanto tempo lo Z. si era liberato del pallone, se il R., proveniente di corsa alle spalle dello Z., si fosse potuto accorgerò che l’avversario oramai non era più in possesso di palla, se il R. avesse potuto interrompere la sua azione per evitare l’impatto con l’avversario e se le condizioni del terreno di gioco avessero consentito una brusca interruzione dell’azione del ricorrente.

Si tratta certamente di circostanze importanti al fine di valutare la volontarietà della condotta del R., che è stata affermata in base ad un elemento non molto significativo, quale è il nervosismo che avrebbe palesato il R. nel corso della partita di calcio, ed in assenza di altri più probanti elementi, quali l’aver subito un fallo in precedenza -fallo di reazione -, o l’avere motivi di risentimento nei confronti della parte offesa e di avere, quindi, profittato di una partita per aggredire la parte lesa.

Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto della possibile esistenza della esimente dell’esercizio di una attività sportiva, esimente non codificata, ma ritenuta esistente nel nostro sistema dalla giurisprudenza di legittimità ogni qual volta l’agente abbia rispettato il dovere di lealtà sportiva che si deve avere nei confronti degli avversari.

In effetti in ogni gioco vi è un così detto rischio consentito che è caratteristico del gioco praticato, perchè in ogni gioco, oltre l’abilità vi è un esercizio di violenza fisica, che è massima nel pugilato o nella lotta, ma che non è assente completamente nel gioco del calcio.

A ciò si aggiunga che specialmente nel gioco del calcio, ma anche nella pallacanestro ed in altri giochi, molte azioni sono svolte in velocità ed in posizioni fisiche talvolta precarie, che possono provocare danni agli avversari, anche se non venga commesso alcun fallo.

Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se nel caso di specie il danno subito dallo Z. fosse riconducibile ad un rischio consentito con conseguente applicazione della esimente di cui si è detto, ricordando che non è sufficiente che vi sia un fallo e, quindi, una inosservanza delle regole del gioco per affermare la esistenza del dolo e/o della colpa necessarie per punire penalmente la condotta dell’agente.

Il mancato approfondito esame delle risultanze processuali, che si risolve in assenza di specifica motivazione, la illogica individuazione della volontarietà della condotta del ricorrente nel nervosismo e la mancata valutazione della esistenza o meno della esimente dell’esercizio di una attività sportiva impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Ancona.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 1375 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Concessione per nuove costruzioni contributi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso in riassunzione, proposto dopo sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva declinato la propria giurisdizione, il Sig. E.S., quale amministratore unico della s.r.l. B.A., contesta il silenzio della Direzionale regionale di Roma della Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso di maggiori somme versate per condono edilizio.

Sull’istanza, nella quale l’importo richiesto era indicato in Euro 5.826,63, l’Ufficio non si è pronunciato.

Preliminarmente il Collegio ritiene di affermare la propria giurisdizione, già indicata nella decisione n. 443/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ma di nuovo (contraddittoriamente) contestata nella memoria difensiva dell’Amministrazione resistente in questa sede di riassunzione del giudizio.

La controversia è diretta infatti alla declaratoria del diritto di restituzione di somme che si sostengono versate in eccedenza a titolo di oblazione per sanatoria edilizia.

La controversia stessa concerne quindi diritti soggettivi di credito, anche se mediati da un atto amministrativo di diniego (nel caso di silenzio rifiuto), ed attiene comunque alla materia edilizia, per la quale vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affermata in via generale dall’articolo 16 della legge 1977 n. 10 e, per quanto specificamente relativo al condono edilizio, dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985.

La causa può quindi essere decisa dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 26 febbraio 2010 n. 998 e TAR Trentino 24 settembre 2009 n. 244).

Non resta quindi che dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere, nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, una determinazione esplicita sulla istanza di rimborso, non apparendo allo stato necessaria un’attività istruttoria volta a conoscere se e di quali somme l’attuale istante sia effettivamente creditore al fine di emettere pronuncia nel merito della pretesa ai sensi dell’articolo 31 terzo comma CPA, essendo obbligo della resistente Agenzia di acquisire opportuni dati (da chiedere al Comune di Campagnano di Roma o alla stessa parte istante) in ordine all’effettiva spettanza, in tutto o in parte, dell’importo richiesto.

A tal fine peraltro il Collegio reputa opportuno richiamare il proprio, costante orientamento (vedi la sentenza n. 15017 del 2010) secondo il quale solo in occasione della determinazione definitiva da parte dell’amministrazione comunale della misura dell’oblazione diviene noto se il credito restitutorio sussista e quale ne sia l’ammontare ed è da tale data che deve pertanto farsi decorrere il relativo termine di decadenza per domandare il rimborso e non dal momento di effettuazione dei versamenti o di presentazione della domanda di condono.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, nei termini indicati e salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

dichiara l’obbligo dell’Agenzia delle entrate- Direzione regionale di Roma, di provvedere sull’istanza di rimborso avanzata dalla Società ricorrente nel termine e nei modi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 485 Concessione per nuove costruzioni Edilizia e urbanistica

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ecificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la N.V. s.r.l, premesso di essere proprietaria di una struttura agrituristica in contrada Renna del Comune di Noto, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Noto ha determinato il contributo concernente il costo di costruzione nella misura di euro 47.406,50. IL ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e mancata applicazione della disposizione contenuta nel comma 4° dell’art. 7 della l. 155/2001, così come recepito dalla l.r.2/2002 in combinato disposto con l’art. 10 della l. 10/1977: secondo parte ricorrente la legge n. 135/2001, nell’estendere alle imprese turistiche i benefici di qualsiasi genere già previsti in favore dell’industria avrebbe esteso anche l’esenzione del pagamento del pagamento del costo di costruzione previsto dall’art.10 della legge n. 10/1977 (oggi art. 19 del DPR 380/2001);

2) eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dei principi contenuti e gli artt. 3,41 e 53 della Costituzione; questione di legittimità costituzionale: l’applicazione dell’esenzione del costo di costruzione solo nei confronti nel settore industriale comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprese, basata solo sulla diversa qualificazione dell’attività svolta (secondo e terzo motivo di ricorso).

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Noto ha richiesto l’escussione della garanzia per il mancato pagamento degli oneri concessori, deducendo vizi di illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Noto, che con memorie ha controdedotto alle censure articolate dalla società ricorrente.

Con ordinanza n. 949/2008 l’istanza cautelare è stata accolta avendo ravvisato "elementi di possibile fondatezza, da approfondire in sede di definizione del giudizio nel merito…".

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

La controversia in esame è imperniata sull’omesso riconoscimento da parte del Comune di Noto Comune dell’esenzione dal pagamento dei contributi per il costo di costruzione e, quindi, dell’illegittima determinazione dell’importo richiesto con il provvedimento impugnato. In particolare, la società ricorrente ritiene che la costruzione (struttura agrituristica) dovesse beneficiare del regime contributivo differenziato proprio delle attività industriali per effetto dell’estensione alle imprese turistiche dei benefici generalmente previsti per gli impianti industriali.

La questione è stata recentemente esaminata dalla Sezione nella sentenza n. 1949 del 26/05/2010 ed è stata risolta in senso contrario alla pretesa di parte ricorrente, una volta ricostruiti il principio di onerosità del permesso di costruire e la natura giuridica del contributo per gli oneri di urbanizzazione.

2. La concessione edilizia comporta, infatti, la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 10 del 1977 (trasfusi nell’art. 16 del DPR 380/2001), ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio partecipa agli oneri a essa relativi. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle che la Regione definisce per classi di Comuni.(Cons. Stato, V, 6 maggio 1997, n. 462). La giurisprudenza ha costantemente qualificato il contributo di urbanizzazione quale corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258; 27 febbraio 1998, n. 201; 30 ottobre 1995, n. 1949;. TAR Lombardia- Brescia, 13 giugno 2002, n. 957), anche se la prestazione patrimoniale è imposta e determinata indipendentemente dall’effettiva utilità che il concessionario ritrae dal titolo edilizio. Al costo di costruzione è invece pacificamente riconosciuta natura tributaria di imposta volta a colpire l’incremento di ricchezza dell’intervento edilizio.

Gli artt. 7 e 9 della legge n. 10/1977 disciplinano alcune fattispecie nelle quali il contributo di costruzione non è dovuto oppure è ridotto. Inoltre, l’art. 10 della legge 10/1977 (oggi art. 19 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) assoggetta le opere edilizie destinate all’esercizio dell’impresa a trattamenti contributivi differenziati.

In particolare, per le opere destinate ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (primo comma), il pagamento del costo di costruzione resta interamente escluso, mentre per quelle destinate ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi (secondo comma) ne è previsto il pagamento per una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. Di qui il punto centrale della controversia: la società ricorrente sostiene che per effetto della generale estensione dei benefici previsti per le attività industriali alle imprese turistiche operata dalla legislazione nazionale (art. 7, comma 4° della legge n. 135/2001) e regionale di recepimento, spetta l’esenzione per le costruzioni industriali di cui al primo comma dell’art. 10 citato, poiché il "beneficio" deve senz’altro esser esteso alle costruzioni destinate ad imprese turistiche. Tale tesi non può essere condivisa.

In primo luogo, va rilevato che la norma dell’art. 7, comma 4°, della legge n. 135/2001 dispone: "Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente". Ora, proprio il predetto limite delle "risorse finanziarie disponibili" fa propendere per l’esclusione dall’ambito della norma delle esenzioni dai corrispettivi che – a differenza delle agevolazioni/contributi/ incentivi genericamente denominati – non necessitano di alcun preventivo stanziamento di risorse finanziare da erogare ai beneficiari. In ogni caso, risulta determinante la circostanza che la disciplina urbanistica prevede già un regime differenziato degli impianti a destinazione industriale rispetto alle costruzioni destinate ad attività turistiche, che risponde alla diversa incidenza determinata nel concreto assetto urbanistico del territorio (cfr: Cons. Stato, Sez. V, n. 2559 del 29 aprile 2000); regime differenziato che, peraltro, è stato riprodotto nella disciplina contenuta nel D.P.R. 6 giungo 2001n. 380, successivo alla legge n. 135 del 29/03/2001. Ne deriva che il primo motivo di ricorso è infondato.

3. Parimenti infondati, risultano i profili di incostituzionalità della norma per disparità di trattamento giacché rientra nella discrezionalità del legislatore la possibilità di assoggettare a regimi differenziati i fabbricati destinati a impianti industriali, tenuto anche conto che il predetto regime differenziato non appare illogico attesa l’evidente differenza tra i settori economici considerati che si riflette non solo sul tipo di incidenza determinata nel concreto assetto urbanistico del territorio (e compensati dalla corresponsione del contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, di cui al comma 1° dell’art.19 citato), ma anche su risvolti di ordine economico e sociale derivanti dalla presenza di attività industriali nel territorio del Comune.

4.In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

5. Sussistono, tuttavia, i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tenuto conto della parziale novità delle questioni affrontate e del revirement rispetto all’orientamento assunto dal Collegio in sede cautelare.
P.Q.M.

Respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 11799 intervento in casa volontario

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Svolgimento del processo

La "I.N.M.-Neuromed srl" proponeva gravame avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, emessa nel gennaio 2000, che, in parziale accoglimento dell’opposizione spiegata dalla ASL n. (OMISSIS) Centro Molise di Campobasso avverso il decreto ingiuntivo n. 31/99 emesso dal Presidente del medesimo Tribunale in favore di essa Neuromed srl per la somma di L. 483.268.500 oltre accessori (come da fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nel biennio 1996-1997), previa revoca di quest’ultimo, aveva condannato la ASL n. (OMISSIS) a corrisponderle la sola somma di Euro 48.338,82 oltre interessi (di cui alle due fatture nn. (OMISSIS), relative a prestazioni effettuate (OMISSIS)).

Aveva osservato il tribunale che: la Giunta regionale del Molise aveva adottato la Delib. 27 giugno 1996, n. 2110 (e poi pure quella n. 3252 del 1/9/97), nella quale si prevedeva che le strutture private convenzionate (qual era la Neuromed) avrebbero dovuto addebitare il costo delle prestazioni direttamente alla ASL dove erano ubicate (nella specie, dunque, alla ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia) anche per gli assistiti non residenti, la quale ultima avrebbe provveduto alla relativa liquidazione/pagamento ed al successivo addebito diretto alla ASL di residenza dell’assistito.

Aveva rilevato poi che la Neuromed aveva stipulato, il successivo 4/6/97 proprio con la ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia un verbale di intesa volto a disciplinare il regime dei pagamenti in conformità a quanto previsto nella citata delibera per il periodo successivo a quello della sua adozione e, in particolare, per il periodo successivo al terzo trimestre 1996 (di qui la condanna al pagamento delle sole due precedenti fatture) e che la sottoscrizione da parte della Neuromed di tale verbale d’intesa non integrava un’accettazione della delegazione di pagamento effettuata dalla Regione nei confronti della ASL n. (OMISSIS) Pentria, ma una ricognizione volta all’individuazione del soggetto obbligato nel rapporto convenzionale stipulato dalla Neuromed con la Regione ed una contestuale implicita rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della ASL n. (OMISSIS) Centro Molise di Campobasso per il periodo successivo al terzo trimestre 1996.

Deduceva l’appellante che detta sentenza era ingiusta in quanto:

1) il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza della legittimazione passiva dell’ASL n. (OMISSIS), stante la cui sussistenza esso avrebbe dovuto rigettare l’opposizione di quest’ultima in quanto basata sulla sola eccezione della sua carenza;

2) la citata delibera della Giunta regionale (n. 2110 del 27/6/96) non avrebbe potuto legittimamente porre in essere una delegazione di pagamento a carico della ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia in luogo della ASL n. (OMISSIS) Centro Molise di Campobasso, essendo la prima estranea all’erogazione del servizio;

3) nessun atto ricognitivo nè di rinuncia aveva effettuato la Neuromed nel sottoscrivere il verbale di intesa del 4/6/97 con la ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia, restando nei propri confronti obbligata esclusivamente la ASL n. (OMISSIS) Centro Molise di Campobasso in favore dei cui assistiti erano state rese le prestazioni e che si era anche obbligata espressamente a pagarle con la prodotta nota del 18/8/93.

In via istruttoria, l’appellante ha poi chiesto ammettersi le prove tutte articolate all’udienza di 10 grado del 10/5/02, non ammesse dal Giudice con ordinanza fuori udienza del 15/1/03.

La parte appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Campobasso con sentenza 113/08 rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Neuromed sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la ASL (OMISSIS) di Campobasso che ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Asl (OMISSIS) Pentria d’Isernia.

Il motivo è palesemente infondato . Nel caso di specie non sussiste, infatti, alcun litisconsorzio necessario onde nessuna integrazione del contraddittorio era necessaria conformemente a quanto già ritenuto da questa Corte che ha affermato che in tema di obbligazioni contrattuali,ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale soggetto passivo dell’obbligazione, non si ha, per il solo fatto di questa indicazione, un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, nè, quindi, la necessità dell’integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi, ai fini della condanna del convenuto o del rigetto della domanda, altra esigenza, se non quella di accertare se costui sia oppure no l’effettivo debitore. (Cass. 188-63; Cass. 2933/66).

Con il secondo motivo la ricorrente afferma che , avendo la ASL (OMISSIS) limitato l’opposizione al decreto ingiuntivo alla sola deduzione della sua carenza di legittimazione ad processum e non già alla sua mancanza di legittimazione sostanziale , il rigetto della prima avrebbe dovuto necessariamente comportare il rigetto dell’opposizione.

Anche tale motivo è infondato e per certi versi inammissibile.

La Corte d’appello ha motivato sul punto rilevando che il giudice di primo grado si era pronunciato sulla eccepita carenza di legittimazione passiva rigettandola per i pagamenti dovuti fino a tutto il terzo trimestre del 1996 e riconoscendola per i periodi successivi.

Da tale motivazione si deduce che quella che era stata in realtà dedotta era la legittimazione sotto il profilo sostanziale e non già sotto il profilo processuale poichè ciò di cui si controverteva era la effettiva titolarità o meno del rapporto obbligatorio dal lato passivo.

In ogni caso, il motivo è privo di autosufficienza poichè la società ricorrente avrebbe dovuto riportare i brani degli scritti difensivi della controparte nonchè della sentenza di primo grado dai quali poteva dedursi che l’opposizione a decreto ingiuntivo era basata sulla eccezione di carenza di legittimazione processuale e non già sostanziale.

Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce che erroneamente i primi giudici hanno ritenuto esservi stata una delegazione di pagamento. Quest’ ultima, infatti ,doveva escludersi – secondo la ricorrente – sia sotto i profili civilistici e sia sotto quelli pubblicistici.

La prima doglianza relativa ai profili civilistici è inammissibile dal momento che la sentenza impugnata non ha ritenuto la sussistenza di tali profili ed, anzi, ha osservato che anche il giudice di prime cure aveva escluso l’esistenza di tale delegazione e che su tale punto non vi era stata impugnazione incidentale da parte della Neuromed onde si era formato il giudicato interno (v. pg 10 sentenza appello). Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente onde la censura è inammissibile.

La seconda doglianza contesta la decisione della Corte d’appello che ha ritenuto nel caso di specie l’esistenza di una fattispecie di carattere pubblicistico con cui, in osservanza della L.R. n. 2 del 1995, art. 12 era stata adottata la delib. Regionale n. 2110 del 1996 che stabiliva che le strutture private convenzionate (qual è la Neuromed) avrebbero dovuto addebitare il costo delle prestazioni direttamente alla ASL dove erano ubicate (nella specie, dunque, alla ASL n. (OMISSIS) Pentria – Isernia) – a anche per gli assistiti non residenti, la quale ultima avrebbe provveduto alla relativa liquidazione/pagamento ed al successivo addebito diretto alla ASL di residenza dell’assistito.

La Corte d’appello ha ulteriormente argomentato che tale delibera rivestiva carattere vincolante anche per la Neuromed che, in quanto legata da un rapporto di convenzione con la regione stipulato il 29.3.93, era comunque obbligata , ai sensi della L. n. 833 del 1978, artt. 41 e 42 all’osservanza delle delibere di quest’ultima e che ,m ogni caso, non avendo essa impugnata la Delib. n. 2110 del 1996 innanzi al Tar, la legittimità di quest’ultima non era ormai suscettibile di sindacato e neppure la stessa poteva essere oggetto di disapplicazione nel presente procedimento essendo pienamente conforme alla legislazione nazionale e regionale. Tale argomentazione,che riveste carattere decisivo e dirimente, non è oggetto di specifica censura.

La ricorrente contesta infatti tale motivazione sostenendo che la regione non avrebbe potuto effettuare una tale ricognizione accertativa essendo estranea all’erogazione del servizio e restando comunque debitrice la Asl (OMISSIS), anche se deputata al pagamento era l’Asl (OMISSIS), ma non si sofferma a contestare che la delibera di cui sopra era per essa vincolante e non contesta che la mancata impugnazione innanzi al Tar ne avesse resa ormai insindacabile la sua legittimità e che la stessa fosse quindi pienamente applicabile. A tale ultimo proposito si limita ad affermare genericamente che, dovendosi l’atto amministrativo regionale interpretare in conformità alla normativa applicata, non si poneva neppure il problema di una sua impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ma tale apodittica affermazione è in realtà priva di significato perchè gli atti amministrativi vanno interpretati per quello che è il loro contenuto e se esso è contrario alla legge devono essere oggetto d’impugnazione.

La Corte d’appello ha poi sostenuto con ulteriore ratio decidendi che, in ogni caso, con il successivo atto del 4/6/97 la Neuromed aveva stipulato proprio con l’ASL n. (OMISSIS) Pentria di Isernia un verbale di intesa volto a disciplinare il regime dei pagamenti in conformità a quanto previsto nella citata Delib. n. 2011 del 1997 per il periodo successivo a quello della sua adozione e, in particolare, per il periodo successivo al terzo trimestre 1996 e che la sottoscrizione da parte della Neuromed di tale verbale d’intesa aveva comportato non già un’accettazione della delegazione di pagamento effettuata dalla Regione nei confronti della ASL n. (OMISSIS) Pentria, ma una ricognizione volta all’individuazione del soggetto obbligato nel rapporto convenzionale stipulato dalla Neuromed con la Regione e che tale sottoscrizione aveva comportato una confessione stragiudiziale fatta ai sensi dell’art. 2735 c.c., comma 1, alla Asl (OMISSIS) di Isernia ed alla regione in ordine alla non debenza ad essa Euromed di somme da parte di altri soggetti.

Tale ulteriore ratio decidendi non risulta in alcun modo censurata dalla ricorrente che nulla deduce in proposito, in particolare in riferimento alla confessione stragiudiziale.

Il motivo non può in definitiva trovare accoglimento.

Il quarto motivo, con cui la ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, e, in particolare, della prova per testi, dell’esibizione ex art. 210 e della CTU, è inammissibile.

La ricorrente non censura infatti in modo specifico le plurime rationes decidendi in base alle quali era stato rigettato il motivo di appello sul punto.

In particolare non vengono censurate con adeguate argomentazioni, ovvero non vengono censurate affatto: la ritenuta genericità dei mezzi di prova richiesti; l’inidoneità del rinvio per relationem a richieste non ammesse in prime cure; la mancanza di specifici motivi volti a censurare l’ordinanza del giudice di prime cure che non aveva ammesso le istanze in esame; la mancata impugnazione di detta ordinanza nella udienza successiva alla sua emanazione.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

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