Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-04-2011, n. 13483 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 29 luglio 2010 che in accoglimento della richiesta di riesame proposta da M.P. ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa contro lo stesso dal Gip di Palermo in data 9 luglio 2010 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 4309 del 1990, art. 74 ed a 3 episodi di delitti di cui all’art. 73 stesso D.P.R., ed ha dichiarato la propria incompetenza in ordine ad un fatto di detenzione di una pistola completa di munizionamento.

Deduce violazione di legge in ordine al delitto associativo per il quale il tribunale ha ritenuto sussistere ipotesi di giudicato con altro procedimento per il quale il M. è già stato condannato in appello, rilevando che benchè i fatti sono coincidenti temporalmente, quelli del presente procedimento sono relativi ad altra associazione successiva all’importazione, essendo il M. nella presente promotore e non mero partecipe, avendo organizzato lo smercio della sostanza importata. Deduce inoltre quanto al capo R che non vi è specifica contestazione nel precedente procedimento inerente all’importazione di kg. 20 di cocaina dalla Colombia; quanto al capo N rileva che i colloqui intercettati hanno per oggetto l’acquisto di sostanza stupefacente; per il capo P deduce sussistere esigenze cautelari dal momento che il M. ha ammesso responsabilità solo per fatti in ordine ai quali la prova di colpevolezza è evidente mentre il dato temporale non esclude pericolo di reiterazione in soggetti dediti al commercio di rilevanti quantitativi di sostanze; il M. in altro procedimento ha tentato di inquinare le prove, lo stesso ha disponibilità economiche e conosce rifugi sicuri all’estero. Deduce con riferimento al capo Q che il tribunale ha omesso di valutare l’esigenze di urgenti misure cautelari con riferimento al delitto in ordine al quale ha accertato l’incompetenza del Tribunale di Palermo.

Il difensore del M. ha depositato memoria pervenuta in data 21.1.2011.

Le doglianze proposte con riferimento al delitto associativo di cui al capo H si sostanziano in censure all’apparato motivazionale della decisione. Al riguardo si evidenzia che nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Con il ricorso si evidenzia che il M. ha organizzato un proprio sodalizio criminoso per commercializzare la sostanza, organizzazione distinta da quella per cui fu giudicato. In realtà il tribunale ha alle pagine 6, 7 ed 8 dell’ordinanza analiticamente considerato le doglianze, invero aspecifiche perchè non indicanti dati fattuali non considerati o mal considerati dal tribunale, rilevando che tutti i fatti sono stati posti in essere nell’ambito di medesima vicenda e medesima organizzazione in cui gli ignoti partecipi anche della successiva fase di rivendita sono stati identificati.

Il ricorso in ordine al ritenuto giudicato per il delitto di cui al capo R (l’episodio si sostanzia in una progettata e mai eseguita importazione di sostanza a mezzo di una ditta che importava pesce dall’Ecuador) deve essere rigettato. Infatti questo delitto, come accertato nella decisione oggetto di ricorso, risulta debitamente considerato nel precedente procedimento N. 11936/06 RGNR relativo al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato per avere illecitamente detenuto, trasportato, spedito, importato e commerciato in modo continuativo, in concorso con altri imputati, ingenti partite di sostanza stupefacente procurate in Perù e Colombia dallo I.. Nella sentenza di condanna il giudice (pagine 328, 331, 523) ha specificatamente considerato anche la progettata e mai realizzata spedizione di cocaina a mezzo di una ditta che importava pesce dall’Ecuador. La contestazione in via generica è superata dalla specifica valutazione del fatto per cui è stata irrogata precedente irrevocabile condanna.

Le doglianze concernenti il capo N della imputazione sono inammissibili in quanto non può ritenersi illogico l’avere il tribunale ritenuto che la richiesta di acquisto del M. alla G. abbia avuto concreta attuazione. Il giudice di merito al riguardo ha espresso una valutazione non censurabile in sede di legittimità considerando che non sono stati conseguiti elementi indiziari per ritenere che la donna abbia successivamente comunicato, come convenuto, che i vestiti provenienti dall’Olanda (la droga) era di buona qualità per poi incontrarsi con il M..

Il ricorso relativo alle esigenze cautelari per il capo P deve essere rigettato in quanto al riguardo il tribunale ha espresso un giudizio del tutto congruo nel considerare che il prevenuto è agli arresti domiciliari sin dal 18.2.08 senza aver dato rilievi, circostanza che esclude pericolo di fuga. Gli elementi indicati in ricorso relativi alla qualità delle ammissioni dell’indagato attengono a considerazioni valutative superate da questo non controvertibile elemento fattuale di non attualità delle esigenze cautelari.

Deve essere rigettato anche il ricorso proposto con riferimento al capo Q per i quali non vi è connessione ed in ordine ai quali il giudice di merito ha escluso sussistere urgenza nell’emanazione di misure cautelari, stante, come detto l’attuale sottoposizione dell’indagato agli arresti domiciliari.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2011, n. 15748 Danno

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 15 febbraio 2007 e notificata il successivo 9 marzo, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande svolte da D. C.C.M. nei confronti della datrice di lavoro ASL SA/(OMISSIS), di condanna di quest’ultima a risarcirle il danno da usura psico-fisica subita per il servizio di reperibilità passiva (vale a dire senza chiamata in servizio nel corso della stessa) svolto in giorni festivi nel periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2003, senza fruire del riposo compensativo previsto dall’art. 7, comma 6, del contratto nazionale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, stipulato in data 30.9.2001 (e dalla precedente disciplina di cui al D.P.R. n. 270 del 1987), pur "senza riduzione del debito orario settimanale".

In proposito, la Corte territoriale ha anzitutto riprodotto il contenuto della disciplina contrattuale e del D.P.R. n. 270 del 1987 invocata, la quale, per quanto qui interessa, prevede:

a) la pronta reperibilità del dipendente durante il servizio di pronta disponibilità, della durata normale di dodici ore, con diritto ad un determinato compenso per ogni turno;

b) il computo dell’attività prestata in caso di chiamata nel turno di disponibilità come lavoro straordinario e come tale retribuito;

c) il diritto del dipendente, nel caso in cui il servizio di pronta reperibilità cada in giornata festiva, ad un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Diversamente opinando rispetto alle valutazioni del giudice di prime cure, la Corte territoriale ha ritenuto che la normativa citata attribuisca al dipendente chiamato a svolgere il servizio di reperibilità "passiva" in una giornata festiva un diritto perfetto ad un riposo compensativo, senza peraltro che ciò comporti una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, ma solo una diversa modulazione di questo.

La Corte ha quindi ritenuto che dall’inadempimento da parte della datrice di lavoro all’obbligo corrispondente a tale diritto soggettivo possa conseguire un danno da risarcire, la cui esistenza e consistenza deve essere dedotta e provata, anche solo attraverso presunzioni semplici, dall’interessato. E poichè nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la lavoratrice non avesse assolto agli oneri relativi, limitandosi a formulare al riguardo deduzioni generiche e prive di sostegno probatorio, ne ha tratto la conseguenza della infondatezza dell’appello.

Avverso tale sentenza D.C.C.M. propone ora, con un duplice motivo, ricorso per cassazione.

Resiste alle domande la ASL Salerno (OMISSIS) con controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando un’unica sentenza di appello.

1 – Col primo motivo di ricorso principale, la lavoratrice lamenta la violazione del diritto costituzionalmente garantito al giorno di riposo compensativo previsto dalla citata normativa collettiva, e quindi la violazione dell’art. 32 Cost., art. 36 Cost., comma 3 e art. 41 Cost., oltre che delle convenzioni OIL 19 novembre 1921, n 14 e 26 giugno 1957, n. 106 e dell’art. 5 della direttiva n. 93/104 CE, nonchè dell’art. 2109 c.c., comma 1, e art. 2087 c.c., del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9 con conseguente violazione del diritto costituzionale all’integrità psico-fisica e del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a tale illecito, in misura equitativamente determinata.

2 – Col secondo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto insufficienti le deduzioni probatorie di tipo presuntivo operate dalla lavoratrice a sostegno della esistenza e della consistenza del danno da risarcire.

Concludendo, la ricorrente chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con diretta pronuncia di accoglimento delle domande iniziali.

3 – Col ricorso incidentale, la ASL SA/(OMISSIS) censura variamente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente non avesse richiesto, in ognuna delle occasioni di prestazione del servizio di reperibilità in giornata festiva, la fruizione del riposo compensativo, da ritenere dovuta dall’Azienda unicamente in presenza della richiesta dell’interessato.

4 – Il ricorso principale è infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

5 – E pacifico in fatto che il servizio di reperibilità è stato richiesto alla lavoratrice in giornate domenicali, che il lavoro in detto giorno festivo non è stato mai effettivamente prestato, che la reperibilità è stata compensata, alla stregua della disciplina collettiva applicabile, con apposita indennità e che il giorno di riposo compensativo previsto da tale disciplina non è stato fruito.

Ciò premesso in fatto, si discute se la lavoratrice abbia comunque diritto ad un particolare ristoro per il danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo.

Questa Corte ha già avuto modo di esaminare una fattispecie analoga alla presente – sia quanto alla situazione di fatto rappresentata che con riguardo alla disciplina collettiva applicabile – con la recente sentenza del 19 novembre 2008, n. 27477.

In linea con tale precedente pronuncia, va qui ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa.

Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso, come rilevato anche dalla sentenza impugnata, e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice.

Nel caso in esame la reperibilità è stata compensata con apposita indennità e sulla corresponsione di tale indennità non vi è discussione tra le parti.

Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro è previsto, nel caso in esame, dalla normativa collettiva applicata.

Tale diritto non trova la sua fonte nell’art. 36 Cost. o nelle normative internazionali invocate, che prevedono il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, pur essendo infatti una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve una diversa tutela dall’ordinamento.

Nella specie, il diritto in esame trova la sua fonte nel D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, comma 5 (contenente, ai sensi della L. 29 marzo 1983, n. 93, norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale) e successivi analoghi fino (per quanto interessa la fattispecie in esame) all’art. 7, comma 6 del contratto collettivo 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999, secondo cui "nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".

In forza di tale disposizione, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell’arco della settimana.

Questa diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro può essere per il dipendente più o meno vantaggiosa (tanto che la precedente citata decisione di questa Corte ha valutato che sia necessaria la richiesta del lavoratore di poterne finire, come sostenuto anche dalla ricorrente incidentale) e, corrispondentemente, il mancato riposo compensativo – e quindi il rispetto dell’orario settimanale "non rimodulato" – può o non essere causa di un danno, in ipotesi, di tipo psico-fisico, così come, nel caso in esame, denunciato dal ricorrente principale, che ne chiede il risarcimento.

In proposito, va anzitutto ricordato che il danno da usura psico- fisica, rivendicato dalla ricorrente nel caso di specie, in contrasto con la pronuncia dei giudici dell’appello, si iscrive, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. S.U. 24 marzo 2006, n. 6572, cui adde Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972), nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava pertanto l’onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

Un tale onere di deduzione e prova appare tanto più stringente nel caso, come quello esaminato, in cui la previsione del riposo compensativo non è mirata a ricostruire le energie psico-fisiche compromesse dalla effettuazione della prestazione lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale e comporta unicamente una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro.

La sentenza impugnata, avendo fatto applicazione del suddetto principio al caso in esame, col ritenere non assolto da parte della ricorrente l’onere di dedurre e provare l’esistenza e consistenza del danno affermato come subito, non merita pertanto le censure di cui al primo motivo di ricorso, che va pertanto respinto.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto pretende di rimettere inammissibilmente in discussione le congrue, ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento circa l’assenza nel ricorso introduttivo del giudizio di specifiche deduzioni, anche probatorie, relativamente alla sussistenza di un pregiudizio concreto nascente dalla pretesa violazione dell’obbligo di assicurare al dipendente comandato in servizio di reperibilità "passiva" un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

6 – Concludendo, il ricorso principale va pertanto respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3935 Comune

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Svolgimento del processo

1. In data 6 aprile 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, nominando contestualmente il Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, l. n. 225 del 24.2.1992.

L’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, all’art. 1, comma 1, rinviava ad apposito decreto del Commissario Delegato l’individuazione dei Comuni interessati agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con l’INGV hanno risentito una intensità MCS uguale o superiore al VI grado.

Al secondo comma dello stesso articolo, veniva inoltre previsto che, con successivi decreti, il Commissario Delegato aggiornasse "l’elenco dei Comuni interessati sulla base dell’ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento".

Con decreto commissariale n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato in G.U. il 17 aprile 2009, il Commissario delegato ha stilato un elenco di 49 Comuni.

Con decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, venivano individuati interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, disponendosi, in particolare, che "i predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni (…) identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009".

Secondo parte ricorrente, il testo del decreto ha "cristallizzato"la lista dei Comuni destinatari dei benefici e delle sovvenzioni di cui al medesimo decreto – legge; ivi includendo esclusivamente i Comuni individuati dal Commissario Delegato a seguito di una attività di rilevazione ferma alla metà del mese di aprile, dichiaratamente parziale e incompleta.

L’attività di indagine tecnica svolta sinora non ha tenuto conto delle segnalazioni e delle reiterate istanze delle amministrazioni locali, con la conseguente, ingiusta esclusione, tra gli altri, anche del Comune ricorrente.

L’ovvia e diretta conseguenza dell’esclusione di cui sopra è che i cittadini, gli operatori economici e la stessa amministrazione, sebbene direttamente colpiti in modo assai significativo dai disagi conseguenti ai terremoti dei mesi scorsi, si vedono ingiustamente privati delle specifiche forme di intervento riservati alle popolazioni dei Comuni compresi nel provvedimento gravato.

Dall’insieme dei sopralluoghi e delle rilevazioni poste in essere dai tecnici del Comune, e dagli stessi incaricati della Protezione civile della Provincia di Pescara, emerge un quadro di rilevante gravità, tale da giustificare anche l’inclusione di parte ricorrente nell’impugnato decreto.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione di legge con riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, della l. n. 225 del 1992; eccesso di potere per violazione di delega.

I rilievi tecnici sono stati condotti dall’INGV dapprima secondo le modalità proprie dell’indagine c.d. "speditiva"; successivamente sono stati svolti approfondimenti, limitatamente a 40 località concentrate nell’area urbana dell’Aquila.

Nel caso del Comune di Bolognano non sono stati effettuati sopralluoghi, neppure in via speditiva.

Il Commissario Delegato ha operato in spregio alla delega conferitagli stilando l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma senza che fossero preventivamente compiute rilevazioni macrosismiche adeguate e conformi a quelle indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.

Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base di dati parziali e insufficienti.

Del tutto illogica appare, in particolare, l’inclusione di Comuni che alla data dell’emanazione del decreto, secondo quanto ricavabile dal rapporto INGV n. 2/2009, non erano stati oggetto di rilevazioni.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, ovvero difetto di motivazione.

Gli accertamenti tecnici svolti nell’immediatezza del sisma dai tecnici del Comune e dagli incaricati della Protezione civile della Provincia di Pescara, inducono a ritenere che l’inclusione di parte ricorrente nel c.d. "cratere sismico" sia logicamente e giuridicamente necessaria.

La gravità dei danni prodottisi è manifesta ed è stata tempestivamente comunicata alle autorità competenti.

Le determinazioni del Commissario Delegato sono state emanate in assenza del necessario supporto tecnico motivazionale di rapporti e pareri.

Si è costituito, per resistere, il Dipartimento della Protezione civile, depositando documenti e memorie.

Il ricorso è stato assunto in decisione, una prima volta, alla pubblica udienza del 10 novembre 2010.

Con ordinanza n. 1755 del 2.12.2010, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dal Dipartimento della Protezione civile

E’ stata in particolare disposta l’acquisizione di tutti gli atti, aventi riguardo al Comune ricorrente, attraverso i quali il Commissario Delegato ha dato attuazione all’art. 1 dell’ O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009, ed in base ai quali si è ritenuto, allo stato, di non inserire il Comune medesimo nel c.d. "cratere sismico";

Sono stati chiesti:

– gli accertamenti svolti (schede di rilevamento, sopralluoghi etcc);

– gli eventuali rapporti redatti dai tecnici della Protezione civile, ovvero dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

– una relazione esplicativa, con riferimento, in particolare, alla metodologia adottata per l’espletamento dei rilievi e per la valutazione dei risultati.

Detti incombenti sono stati successivamente eseguiti.

Il Comune ricorrente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 23 marzo 2011, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame, è impugnato il decreto, adottato dal Commissario Delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo, n. 3 del 16 aprile 2009 con cui sono stati individuati i Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, che hanno risentito del sisma con un’intensità uguale o superiore al sesto grado della Scala MercalliCancaniSieberg (MCS).

La proposta azione impugnatoria è volta a censurare, la mancata inclusione del Comune ricorrente nell’elenco di quelli colpiti dal sisma con intensità del sesto grado della Scala MercalliCancaniSieberg (MCS), con conseguente esclusione dello stesso dalle provvidenze previste a favore di tali Comuni, pur avendo, secondo la prospettazione attorea, lo stesso subito gravi danni sia alle strutture pubbliche che agli edifici privati, tali da ascrivere al sesto grado l’intensità del sisma che l’ha colpito.

Al fine di meglio inquadrare la controversia che qui occupa e più compiutamente delibare in ordine alle censure proposte, da esaminare alla luce del complessivo sviluppo procedimentale confluito nell’adozione del gravato decreto, come emergente alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta dalla Sezione, giova ricordare che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la Provincia dell’Aquila e gli altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009.

Con O.P.C.M. n. 3753 del 6 aprile 2009 sono stati disciplinati i primi interventi urgenti per affrontare l’emergenza, mentre con O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009 sono state dettate ulteriori disposizioni urgenti demandando, ai sensi dell’art. 1, al Commissario delegato – Capo del Dipartimento della Protezione Civile – il compito di individuare "con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con l’INGV, hanno risentito un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado", stabilendo altresì tale norma che "Con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l’elenco dei Comuni interessati sulla base dell’ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento".

A tale individuazione il Commissario Delegato ha provveduto, in dichiarata attuazione a quanto stabilito con O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009, mediante adozione del decreto n. 3 del 19 aprile 2009, con cui sono stati individuati 49 Comuni che hanno risentito di un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado sulla base dei "dati fino ad oggi emersi dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con l’INGV" e degli "esiti delle rilevazioni macrosismiche speditive effettuate nei territori interessati" dai tecnici allo scopo incaricati.

Con successivo decreto n. 11 del 17 luglio 2009 (qui non impugnato) l’elenco dei Comuni che hanno risentito la predetta intensità MSC è stato integrato con l’indicazione di ulteriori 9 Comuni, nella considerazione che "sulla base degli ulteriori rilievi macrosismici condotti dai tecnici del Dipartimento della protezione civile i territori di altri comuni della regione Abruzzo hanno subito danni per un’intensità pari o superiore al sesto grado della MCS a causa del protrarsi delle scosse sismiche nel periodo successivo alla data di adozione del sopra citato decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009".

Così brevemente illustrato il contesto, come delineato dal pertinente quadro provvedimentale, in cui si inscrive la controversia in esame, ritiene il Collegio – anticipando le conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre, intende trarre – che il ricorso meriti favorevole esame.

Tuttavia, prima di procedere alla disamina nel merito dell’impugnativa, il Collegio è chiamato a preliminarmente pronunciarsi in ordine alle questioni pregiudiziali inerenti da un lato, l’ammissibilità del ricorso a fronte dell’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione, di carenza di interesse – articolata sull’assunto che dall’annullamento dei gravati decreti nessun vantaggio potrebbe derivare al Comune ricorrente – e dall’altro, la procedibilità del ricorso previa verifica della eventuale necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni inseriti nel c.d. cratere sismico.

Avuto riguardo al primo ordine delle indicate questioni preliminari, l’indagine volta alla verifica della sussistenza dell’interesse al ricorso in capo all’Ente comunale ricorrente può essere agevolmente delibata attraverso il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, dovendo il ricorso essere considerato inammissibile per carenza di interesse laddove l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (Consiglio Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1734).

Tali coordinate interpretative vanno coniugate con gli effetti discendenti dai gravati provvedimenti rispetto alla posizione rivestita dal Comune ricorrente ed al complessivo assetto di interessi in cui la stessa si inscrive.

In tale direzione va precisato che la ricognizione dei comuni che sono stati colpiti dal sisma con intensità pari o superiore al sesto grado MCS, si presenta funzionale alla individuazione dei destinatari delle misure urgenti stabilite dalla normativa emergenziale, con conseguente ammissione degli stessi alla possibilità di fruire delle previste provvidenze.

I benefici derivanti dall’inclusione degli enti territoriali nel c.d. "cratere sismico", alla cui luce parametrare sia la lesione discendente dall’esclusione del Comune ricorrente da tale elenco che il vantaggio che allo stesso deriverebbe dall’annullamento in sede giurisdizionale di tale esclusione, sono in particolare quelli individuati con il decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 – recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle regione Abruzzo – ove è prevista una serie di interventi immediati per il superamento dell’emergenza, relativi, tra l’altro, alla realizzazione urgente di abitazioni, alla ricostruzione e riparazione di immobili, alla erogazione di indennizzi e contributi, alla ricostruzione e ripristino della funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, ad agevolazioni fiscali e finanziarie, il cui ambito soggettivo di applicazione è espressamente limitato "al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009"

Il sostanziale diniego di inclusione del Comune odierno ricorrente dall’elenco contenuto nel citato decreto (confermato dall’adozione del successivo decreto del luglio 2009, e comunque dalla mancanza di qualsivoglia ulteriore aggiornamento), traducendosi nella preclusione all’accesso alle misure previste dalla disciplina emergenziale, determina, pertanto, una lesione concreta ed attuale della posizione giuridica di cui l’Ente è portatore, che consente al contempo di ritenere radicato in capo allo stesso l’interesse al ricorso in ragione del vantaggio che potrebbe discendere dall’eventuale accoglimento del ricorso in quanto tendente ad assicurare il risultato favorevole cui aspira parte ricorrente, cioè il bene della vita il cui conseguimento risulta pregiudicato dai provvedimenti lesivi.

L’interesse all’impugnazione, nella fattispecie in esame, si pone in stretto rapporto con il bene della vita cui parte ricorrente aspira – ovvero la fruizione delle speciali misure emergenziali – e riveste i caratteri di attualità e concretezza, potendo in caso di accoglimento del gravame conseguire il vantaggio di vedere rimosso il pregiudizio effettivo ed immediato derivantegli dall’esclusione dall’elenco predisposto dal Commissario delegato, con la riconsiderazione della sua posizione, in adesione alle indicazioni conformative rivenienti dalla pronuncia giurisdizionale.

Aggiungasi, quanto alla ricognizione dell’interesse sotteso alla proposizione del ricorso, che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009, è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L’Aquila, e che con O.P.C.M. n. 3780 del 6 giugno 2009 è stata disposta la ripresa degli adempimenti fiscali a carico di coloro che non risiedono nei comuni colpiti dal sisma, con conseguente interesse, in capo al Comune ricorrente, anche quale ente esponenziale della collettività ivi residente, a dolersi della mancata inclusione nell’elenco dei Comuni ricadenti nel cd. cratere sismico.

Né l’interesse alla proposizione del ricorso in capo al Comune ricorrente può ritenersi neutralizzato, contrariamente a quanto affermato dalla resistente amministrazione, dalla possibilità che gli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo a favore delle popolazioni colpite dal sisma, di cui all’art. 3 del decreto legge n. 39 del 2009, possano riguardare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo decreto legge, "anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata." – laddove il comma 2 ivi richiamato fa riferimento ai comuni identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 2009 – indimostrata essendo la completa sovrapponibilità tra i benefici derivanti dall’applicazione della citata norma con quelli discendenti dalla ricomprensione nel cratere sismico, e considerato che – sotto un profilo sistematico – la possibilità di ottenere un beneficio di fatto analogo a quello che sarebbe derivato da un diverso assetto discendente dalla contestata azione amministrativa non fa venir meno l’interesse alla proposizione di ricorso giurisdizionale avverso la stessa, trattandosi di un profilo di mero fatto non rilevante sul piano giuridico.

Negativamente delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di interesse in capo al Comune ricorrente, deve il Collegio verificare se i Comuni inseriti nell’elenco stilato dai gravati decreti rivestano la posizioni di controinteressati, nei cui confronti debba procedersi all’integrazione del contraddittorio.

A tale questione deve darsi soluzione negativa, non essendo invero riscontrabile alcun pregiudizio che dall’eventuale accoglimento del ricorso deriverebbe per i Comuni inclusi nel cd. cratere sismico.

Pur essendo indubbio che dal gravato decreto sortisce un assetto d’interessi favorevole per i Comuni che sono inclusi nell’elenco, tale assetto non sembra difatti poter essere pregiudicato o neutralizzato per effetto dell’eventuale annullamento in sede giurisdizionale del diniego di inclusione del Comune ricorrente.

Invero, gli interventi dettati dalla disciplina emergenziale ed i benefici concessi ai Comuni che sono stati riconosciuti aver subito un sisma di intensità pari o superiore al sesto grado MCS, non consentono di ritenere che dall’eventuale estensione del numero dei destinatari di tali misure possa discendere un pregiudizio per i soggetti già ammessi alla loro fruizione, non risultando, in particolare dal citato decreto legge n. 39 del 2009, che tali misure possano subire affievolimento per effetto dell’eventuale estensione del numero dei relativi destinatari, essendo esse riconosciute in misura uguale a favore di tutti gli aventi diritto.

Né appare riscontrabile o comunque dimostrata la sussistenza di un possibile pregiudizio per i Comuni inseriti nell’elenco, per effetto dell’eventuale riduzione dei fondi di cui godrebbero a seguito dell’ampliamento soggettivo dei destinatari delle misure emergenziali, a fronte dello stanziamento dei fondi, posto che la necessaria copertura finanziaria per far fronte agli interventi previsti – che attiene al diverso profilo di legittimità dei provvedimenti normativi – in assenza di limiti prefissati pro quota alla fruibilità dei fondi, non implica necessariamente una riduzione dei benefici anche economici, sotto forma di finanziamenti e contributi, di cui ciascun destinatario può beneficiare, in mancanza di una espressa previsione dell’ammissibilità ai contributi e alla fruibilità degli interventi emergenziali nei limiti di capienza dei finanziamenti stanziati.

Ne consegue che non deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni inseriti nel cd. cratere sismico non avendo essi alcun interesse ad opporsi alla pretesa dedotta in giudizio, in quanto non qualificabili come soggetti effettivamente titolari di una posizione giuridica di controinteresse.

Neppure occorre, a parere del Collegio, integrare il contraddittorio nei confronti dei Comuni che, a dire di parte ricorrente, sono stati inseriti nel "cratere" senza previamente effettuare i prescritti accertamenti. Tale (invero, non compiutamente dimostrata) evenienza, risulta infatti dedotta dal Comune ricorrente, non già al fine di ottenere l’annullamento, in parte qua, del gravato decreto, quanto al fine di corroborare le dedotte censure di eccesso di potere e disparità di trattamento.

2. Esaurita la disamina delle questioni pregiudiziali ed accertate l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, la delibazione in ordine ai profili di merito dello stesso conduce, come anticipato, al suo accoglimento, stante l’emersione, anche alla luce delle risultanze dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale, di vizi procedimentali (aventi carattere assorbente di ogni altra censura dedotta), che nel dettaglio si andranno ad illustrare e la cui comprensione e più compiuta illustrazione necessitano tuttavia della preliminare ricognizione delle modalità in base alle quali, sulla base dei rilievi macrosismici e del monitoraggio degli effetti del sisma, si perviene all’individuazione dell’intensità del sisma che ha colpito le singole località ed alla conseguente classificazione in termini di scala macrosismica, con attribuzione del relativo grado di intensità, costituendo tale attività di rilevazione il presupposto per poter procedere alla individuazione, da parte del Commissario delegato, dei Comuni da inserire nell’elenco di quelli colpiti da un sisma di intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, come previsto dalla già richiamata O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009.

Come già innanzi illustrato, la citata ordinanza prevede che tale individuazione, cui è chiamato il Commissario delegato, debba avvenire "sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l’INGV" dovendosi con successivi decreti procedere all’aggiornamento dei comuni interessati "sulla base dell’ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e di aggiornamento".

Nel caso di specie, risulta, dalla documentazione versata al fascicolo di causa, ed in particolare dalla scheda riassuntiva depositata dalla resistente amministrazione in ottemperanza agli incombenti istruttori disposti con ordinanza collegiale, che al Comune ricorrente è stata assegnata l’intensità MCS "V – VI" sulla base dei rilievi effettuati in data 6 maggio 2009, recando tale scheda – priva di intestazione e di sottoscrizione – la seguente descrizione degli effetti osservati: "Scossa avvertita da tutti con panico. Nessuna osservazione di danni significativi. Nel centro storico di Bolognano lesioni di livello 1 – 2 a pochissimo edifici. Nella frazione di S. Maria del Monte, lesioni leggere (1 – 2) a diverse abitazioni. Esercizi commerciali in normale attività".

Dovendo ritenersi che tale scheda riassuntiva costituisca l’esito degli accertamenti svolti, rileva il Collegio – in disparte il profilo formale inerente l’impossibilità di individuare la paternità di tale atto stante la già evidenziata mancata indicazione dell’amministrazione e degli autori della scheda, nonché della data di sua redazione – come non siano in alcun modo individuabili le ragioni sulla cui base si è addivenuti alle conclusioni ivi formulate come parametrate alle risultanze degli accertamenti svolti che, sulla base di un percepibile iter motivazionale, consenta di porre in una relazione di logica consequenzialità le conclusioni tratte con i dati acquisiti sulla base delle rilevazioni macrosismiche effettuate.

Né tale iter valutativo, idoneo a dare contezza delle conclusioni tratte con riferimento al grado del sisma che ha colpito il Comune ricorrente, risulta in qualche modo ricostruibile sulla base della documentazione prodotta dalla resistente Amministrazione in esecuzione della disposta istruttoria, riferendosi tale documentazione, in modo indifferenziato per tutte le località, alle modalità di svolgimento delle rilevazioni macrosismiche ed ai criteri di classificazione del grado del sisma, senza dare in alcun modo conto delle valutazioni che la procedente amministrazione ha effettuato sulla scorta delle rilevazioni svolte ai fini della individuazione, con specifico riferimento al Comune ricorrente, dell’intensità del sisma corrispondente al grado rilevato.

Se nel "Rapporto sugli effetti del terremoto aquilano del 6 aprile 2009", redatto congiuntamente dal Dipartimento della Protezione civile e dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, depositato al fascicolo di causa dalla resistente amministrazione, si dà atto che "la valutazione finale dell’intensità MCS in ogni località è frutto della decisione collegiale di un team di esperti di rilevamento macrosismico e di sismologia storica, ed è stata condotta a partire dall’analisi e discussione delle osservazioni riportate dalla singole squadre" mentre "i casi controversi o di non facile lettura sono stati oggetto di ripetute rilevazioni da parte di squadre differenti, al fine di minimizzare i giudizi soggettivi dei singoli operatori", di tale attività valutativa, svolta con riferimento al Comune ricorrente, non vi è alcuna traccia documentale, con la conseguenza che la valutazione dell’intensità del sisma che ha colpito il relativo territorio, identificata nel quinto grado MCS, risulta sganciata da qualsivoglia risultanza istruttoria – in alcun modo esternata – e risulta altresì prescindere da un procedimento valutativo che, in applicazione della metodologia adottata, dia contezza degli elementi considerati e delle conclusioni cui si è pervenuti.

Anche nel "Rapporto sugli effetti del terremoto aquilano del 6 aprile 2009" n. 03 del 20 aprile 2009, nel dare atto delle attività svolte dalle squadre di rilevamento, si afferma che i dati riferiti alla mappa della distribuzione delle intensità osservate non sono definitivi e "le valutazioni di intensità potranno subire qualche variazione, quando sarà possibile analizzare e confrontare collegialmente l’enorme quantità di informazioni raccolte dalle squadre che hanno partecipato al rilievo".

Di tale attività collegiale di valutazione non viene dato alcun conto, emergendo piuttosto, dall’esame della documentazione acquisita al fascicolo di causa, una sorta di oscurità procedimentale con riferimento alla fase intercorrente tra le rilevazioni macrosismiche effettuate dalle apposite squadre e le conclusioni rassegnate con riguardo al Comune ricorrente quanto ad individuazione dell’intensità del sisma.

Risulta, conseguentemente, del tutto preclusa la possibilità di porre in relazione tali conclusioni con gli esiti delle svolte rilevazioni, al fine di verificare la corretta applicazione delle metodologia valutativa adottata e la congruità delle valutazioni espresse rispetto ai dati acquisiti, secondo le regole proprie della discrezionalità tecnica, nell’ambito del consentito sindacato giurisdizionale in materie caratterizzate dalla presenza di discipline specialistiche di riferimento, limitato al riscontro di indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto, della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e della correttezza del procedimento applicativo.

Se, invero, vengono indicate dalla resistente amministrazione, mediante deposito di una serie di rapporti, le modalità sulla cui base effettuare le stime macrosismiche e vengono altresì rassegnate le conclusive valutazioni circa l’intensità sismica che ha colpito il Comune ricorrente, manca in radice il passaggio procedimentale che consenta di ricondurre, sulla base della corretta applicazione della indicata metodologia, le dette conclusioni alle risultanze delle rilevazioni effettuate.

In tale direzione giova, più in dettaglio, precisare che, come risultante dal documento del Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio III, intitolato "Rilievo macrosismico in emergenza" a cura di Diego Molin del 6 luglio 2009, a seguito di un terremoto di entità tale da produrre danni agli edifici viene effettuato dalla Protezione civile un rilievo macrosismico speditivo al fine di rendere disponibile nel più breve tempo possibile un quadro attendibile degli effetti prodotti dal terremoto in modo da poter efficacemente indirizzare gli interventi.

Tale rilievo macrosismico speditivo, effettuato da operatori di vari enti che aderiscono al gruppo di "pronto intervento macrosismico" QUEST (Quick Earthquake Survey Team), è funzionale alla pianificazione della gestione dell’emergenza e serve, in primo luogo, da supporto decisionale alle operazioni di Protezione Civile sia nell’immediatezza dell’evento, tramite l’indirizzo dei primi soccorsi ed il dispiegamento mirato dei mezzi di supporto alla gestione dell’emergenza nelle varie località, sia in seguito, per l’individuazione dei comuni danneggiati da inserire eventualmente nei decreti legge contenenti misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma, oltre che a posteriori, come strumento per implementare il database macrosismico nazionale.

Per come riferito nel "Rapporto sugli effetti del terremoto aquilano del 6 aprile 2009" n. 02 del 9 aprile 2009 e nel "Rapporto sugli effetti del terremoto aquilano del 6 aprile 2009" n. 03 del 20 aprile 2009, a seguito del terremoto del 6 aprile si è attivato immediatamente il gruppo QUEST al fine di avviare il rilievo macrosismico, risultando monitorate, al 7 aprile, 70 località, ed al 9 aprile circa 130 località, allo scopo di definire innanzitutto il danneggiamento mediograve, per estendere successivamente il rilievo ad altre aree, monitorando anche i possibili aggravamenti del danno prodotti dall’evolversi della sequenza sismica e dall’aftershock verificatosi il 7 aprile.

Le squadre, incaricate di effettuare il rilievo macrosismico speditivo, hanno il compito di redigere un elenco dei centri abitati danneggiati, con indicazione del rispettivo valore di intensità macrosismica, che sintetizza il livello e la diffusione dei danni subiti.

Il rilievo macrosismico, come emergente dalla documentazione tecnica versata al fascicolo di causa, è finalizzato all’effettuazione della stima degli effetti provocati dal terremoto nelle diverse località interessate, con classificazione degli effetti sulla base della scala macrosismica.

L’attribuzione dei valori di intensità ai centri abitati viene effettuata, per quanto riguarda i rilievi macrosismici speditivi, applicando la scala macrosismica MCS1930 (MercalliCancaniSieberg) in quanto più adatta, rispetto alla più moderna scala EMS (European Macroseismic Scale), agli scopi della Protezione civile in quanto, non tenendo conto della differente vulnerabilità degli edifici, fornisce indicazioni direttamente correlate al danneggiamento verificatosi e si presenta quindi funzionale alla determinazione preliminare del quadro degli effetti del terremoto e della distribuzione del danneggiamento in modo da allocare le risorse per la gestione dell’emergenza.

La scala MCS1930, articolata su 12 gradi di intensità sismica, si caratterizza per l’attribuzione del grado di intensità sismica unicamente sulla base dei livelli e delle quantità di danno.

Nella scala MCS sono utilizzati 5 livelli di danno, ricomprendendo il livello 1, riferito a danni leggeri, leggere spaccature negli intonaci con limitati distacchi degli stessi e possibile caduta di qualche tegola o pietra di camino; il livello 2, corrispondente a danni moderati, lievi lesioni nei muri, notevole caduta di intonaci e stucchi, mattoni e tegole, molti fumaioli lesi da incrinature con fuoriuscita di pietre, camini che si rovesciano sopra il tetto e lo danneggiano, torri e costruzioni alte che cadono; il livello 3, corrispondente a danni gravi, gravi lesioni nei muri che possono pregiudicare la stabilità degli edifici ma riparabili, con conseguente ricuperabilità degli edifici; il livello 4, corrispondente a distruzioni, ricomprende gravissime lesioni nei muri, crolli parziali, tali da rendere non recuperabili gli edifici; il livello 5, riferito a crolli, ricomprende crolli pressoché totali.

La scala MCS indica i gradi di intensità sismica compresi tra il V ed il XII grado attraverso specifiche progressioni di danno, indicando, per ogni grado, le percentuali di edifici danneggiati secondo i cinque livelli di danno.

Se con riferimento ai gradi uguali o maggiori all’VIII la scala fornisce indicazioni medie precise in relazione al numero di edifici presenti in un centro abitato, mentre per i gradi VI e VII le quantità vengono indicate tramite aggettivi quantitativi, sono state individuate precise corrispondenze a tali aggettivi, corrispondendo il 5% degli edifici danneggiati agli aggettivi alcuni e pochi, il 50% degli edifici danneggiati agli aggettivi molti e numerosi ed il 75% alla maggior parte, con cumulo, all’interno dello stesso grado, delle percentuali di danno, fatta eccezione per quelle del 5%.

Sulla base del documento intitolato "Rilievo macrosismico in emergenza" del Dipartimento della protezione civile, già sopra citato, viene attribuito, in sede di rilievo macrosismico speditivo, il VII grado in presenza di danni di livello 2 al 50% comprensivi anche del 25% di danni di livello 3 e del 5% di livello 5; il VI grado viene attribuito in presenza di danni di livello 1 al 50% comprensivi anche del 25% di danno di livello 2 e del 5% di livello 3; il V e VI grado sono assegnati in presenza di danni di livello 1 al 25% e di qualche danno di livello 2 (%%); il grado V si riferisce alla sostanziale assenza di danni, intendendosi per tale la possibile presenza di pochi danni di livello 1 (5%) e considerato che è sempre presente una modesta percentuale di danni di livello 1 in ogni centro abitato anche in ragione della scarsa manutenzione degli edifici, che può determinare anche la presenza di una piccola parte di danni di livello 2.

Tali essendo le modalità per la classificazione dell’intensità sismica, basata sui danni derivanti dal terremoto, che prevede esplicitamente la definizione di percentuali dei diversi livelli di danno presenti ai fini dell’individuazione dell’intensità sismica, appare evidente come l’individuazione del grado MCS effettuata con riguardo al Comune ricorrente, e sintetizzata nella scheda in precedenza illustrata, non renda conto alcuno del complesso dei rilievi svolti e del relativo procedimento valutativo, anche in termini di percentuali e di livello del danno rispetto all’estensione del centro abitato.

L’attività valutativa svolta e l’intervenuta applicazione della descritta metodologia di classificazione dell’intensità sismica risulta, nella fattispecie in esame, del tutto oscura, così precludendo la possibilità per il giudice adito di verificare la logicità e razionalità delle conclusioni adottate dalla resistente amministrazione, nonché la correttezza del procedimento applicativo, laddove l’effettività della tutela giurisdizionale comporta che il sindacato, anche sull’esercizio della cosiddetta discrezionalità tecnica, non sia meramente estrinseco, ovvero limitato a una verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità, potendo svolgersi tale sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.

Essendo del tutto omesso il segmento dell’iter amministrativo inerente tale attività valutativa dei dati raccolti, i gravati provvedimenti, nella parte in cui escludono il Comune ricorrente da quelli colpiti dal sisma con intensità pari o superiore al sesto grado MCS, risultano quindi censurabili non essendo percepibili, neanche a seguito della svolta istruttoria, le ragioni che hanno condotto alla contestata classificazione sismica del Comune ricorrente, restando preclusa la possibilità di ricostruire l’iter logico seguito dalla resistente Amministrazione e la verifica della corretta applicazione della metodologia adottata mediante l’indicazione degli elementi di giudizio idonei a sorreggere la conclusiva determinazione in ordine alla intensità sismica attribuita.

La sola esternazione della conclusione degli accertamenti effettuati e della loro valutazione, di carattere tecnicodiscrezionale, come riportata nella scheda riassuntiva in precedenza descritta, riveste difatti carattere apodittico di mera enunciazione, inidonea ad esternare l’iter logico che a tale conclusione ha condotto, non emergendo, tra l’altro, le concrete modalità di effettuazione dei rilievi macrosismici speditivi nei confronti dell’ente comunale ricorrente e l’elaborazione e valutazione delle relative risultanze, né risultando percepibile l’iter logico seguito, quantomeno relativamente ai criteri di valutazione adottati.

Giova, inoltre, ribadire che la documentazione versata al fascicolo di causa dalla resistente amministrazione si riferisce in modo indifferenziato all’intera attività di rilevazione macrosismica effettuata in occasione del terremoto nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009, dovendo in proposito il Collegio segnalare la mancanza di documentazione specificamente riguardante il territorio del Comune ricorrente, con la conseguenza che non può in alcun modo evincersi l’attività istruttoria svolta che ha condotto alle conclusioni rassegnate dall’amministrazione nella scheda riassuntiva di attribuzione dell’intensità sismica.

Né, alla luce di quanto sopra illustrato, il corretto esercizio del potere attribuito al Commissario delegato può essere verificato alla luce degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, mancando l’allegazione documentale inerente tali fasi, con conseguente impossibilità di ricostruire i presupposti che hanno determinato la gravata determinazione, in relazione alle risultanze istruttorie, al fine di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’esercizio del suo potere.

Pertanto il ricorso in esame va accolto, conseguendo all’annullamento del diniego di inclusione del Comune ricorrente tra quelli colpiti dal sisma con intensità pari o superiore al sesto grado MCS, l’obbligo per la resistente Amministrazione di procedere ad una rinnovata valutazione delle risultanze degli svolti rilievi macrosismici speditivi – previa loro effettuazione o completamento, ad opera delle competenti squadre, se mancanti o incompleti – al fine di individuare il grado di intensità sismica che ha colpito il territorio del Comune ricorrente, dando conto degli elementi di valutazione considerati e della applicazione dei criteri di rilevazione di cui alla scala MCS.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie nel senso e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre agli accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 24-05-2011, n. 20543 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12 maggio 2010 la Corte d’appello di Lecce, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da C.C., volta a ottenere:

– il riconoscimento del principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. in relazione alle seguenti sentenze:

– sentenza n. 202 dell’8 febbraio 2007 della Corte d’appello di Lecce, irrevocabile il 14 giugno 2007, di condanna alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed Euro 37,500 di multa (in essa compresa la pena, per ritenuta continuazione, inflitta con la sentenza n. 831 del 26 maggio 2006 della stessa Corte d’appello), per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso nota come Sacra Corona Unita, contestato ai sensi dell’art. 416 bis c.p., commesso nelle province di (OMISSIS) fino all’ (OMISSIS), e per il reato di detenzione finalizzata alla illecita cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, hashish e marijuana, contestato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS) e provincia fino al (OMISSIS);

– sentenza n. 831 del 26 maggio 2006 della Corte d’appello di Lecce, irrevocabile il 22 maggio 2007, di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 24.000 di multa, per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso operante nel brindisino e nota come Sacra Corona Unita, contestato ai sensi dell’art. 416 bis c.p., commesso in (OMISSIS) fino al (OMISSIS), per il reato di cessione a tale F. di un quantitativo indeterminato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS), e per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell’ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, contestato ai sensi dell’art. 416 c.p. e L. n. 40 del 1998, art. 10, commesso in (OMISSIS) e provincia tra (OMISSIS);

– l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra le seguenti sentenze:

– sentenza n. 202 dell’8 febbraio 2007 della Corte d’appello di Lecce, irrevocabile il 14 giugno 2007, suindicata;

– sentenza n. 131 del 14 maggio 1993 del Tribunale di Brindisi, irrevocabile l’11 gennaio 1995, di condanna alla pena di anni dodici di reclusione per reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso in (OMISSIS) e altre località della Calabria fino al (OMISSIS).

1.1. La Corte argomentava la decisione rilevando che:

– quanto alla prima richiesta, le due sentenze sì riferivano alla medesima ipotesi delittuosa, ma riguardavano condotte poste in essere in ambiti temporali diversi e non sovrapponibili, già unificate sotto il vincolo della continuazione nella sentenza n. 202 dell’8 febbraio 2007 della Corte d’appello di Lecce, irrevocabile il 14 giugno 2007, emessa, a seguito di rinuncia ai motivi di gravame, con accordo sulla pena a norma dell’art. 599 c.p.p., determinata aumentando ex art. 81 c.p. la pena inflitta con la sentenza n. 831 del 26 maggio 2006;

– quanto alla seconda richiesta, non era provata la sussistenza della dedotta unicità del disegno criminoso tra le condotte, ben distinte per tipologia di reati, bene protetto, modalità della condotta ed epoca di commissione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C.C., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), rilevando che la Corte d’appello, nel rigettare la richiesta ex art. 649 c.p.p., non ha applicato correttamente i principi fissati dalla legge e tipicizzati dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte e non ha verificato in modo rigoroso e certo se ricorrevano i presupposti per il riconoscimento del principio del ne bis in idem.

Il ricorrente, in particolare, deduce che:

– l’attività partecipativa accertata fino al (OMISSIS) con la sentenza del 26 maggio 2006, resa nel processo denominato "Liberazione", per prima divenuta irrevocabile (22 maggio 2007), e quella accertata fino all’ottobre 2000 con la sentenza dell’8 febbraio 2007, resa nel processo denominato "Mediana", per seconda divenuta irrevocabile (14 giugno 2007), per le quali vi è stato il riconoscimento della continuazione, non possono essere considerate fatto nuovo o diverso in termini di prosecuzione della condotta illecita, suscettibile di autonoma sanzione;

– la verifica della sussistenza di ipotesi di duplicazione processuale per il medesimo fatto deve essere condotta in concreto attraverso l’analisi degli elementi costitutivi delle singole fattispecie contestate (condotta, evento e nesso di causalità), evidenziati nelle sentenze, avendo riguardo alla formazione del sodalizio, alla partecipazione allo stesso, alla sua estensione nel territorio e alla tipologia dei reati commessi;

– nel caso di specie, i fenomeni evolutivi, emergenti dallo stesso contenuto delle sentenze, che hanno caratterizzato l’associazione di stampo mafioso nel territorio brindisino a partire dagli anni ’80 e hanno comportato l’avvicendamento degli esponenti di vertice, l’incremento dei traffici illeciti con l’ampliamento del programma criminoso, il contatto diretto con le consorterie contrabbandiere e il più accentuato contrasto di interessi economici, e anche la modifica della denominazione dell’associazione (da Sacra corona libera a Sacra corona unita), non hanno inciso sulla unicità del sodalizio criminoso;

– alla stregua di tali emergenze, la ricorrenza di una chiara ipotesi di duplicazione è resa evidente dalla identità delle contestazioni di partecipazione al detto unico sodalizio, mosse a esso ricorrente con le due sentenze, dalla sovrapponibilità delle date di commissione del reato e dalla coincidenza sostanziale delle tipologie dei reati contestati;

– la Corte d’appello, omettendo l’esame degli atti e delle argomentazioni delle sentenze e confrontando solo le imputazioni, non ha proceduto all’adeguato accertamento dei fatti e alla valutazione complessiva della diversità-identità dell’organismo associativo complesso, distribuito sul territorio e operante nel tempo, e non ha tenuto conto della possibile riconducibilità della parziale sovrapponibilità dei fatti contestati alla diversa tecnica di redazione delle imputazioni, della inclusione "per certi aspetti" di una imputazione nell’altra, della possibile riconduzione della parziale coincidenza dei partecipi a fatti probatori e non alla diversità ontologica delle associazioni, delle caratteristiche di mutevolezza dell’organismo associativo nel mantenimento della sua identità, e del riferimento normativo al medesimo fatto e non alla medesima imputazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), rilevando che la Corte d’appello, nel rigettare la richiesta ex art. 671 c.p.p., non ha applicato correttamente la legge e non ha verificato in modo rigoroso e certo la ricorrenza degli elementi e dei presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione.

Secondo il ricorrente, la sussistenza della unicità del disegno criminoso è comprovata dall’esame dei fatti, di cui alle sentenze, e dai dati probatori agli atti, avuto riguardo alla presenza di plurimi elementi indicativi: identica natura dei reati, medesimezza del movente, analogia del modus operandi, omogeneità delle violazioni, modalità delle condotte, sistematicità delle abitudini programmate di vita, tipologia dei reati e causali.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.2. Questa Corte ha costantemente affermato che il principio generale del ne bis in idem, di cui sono espressione gli artt. 649 e 669 c.p.p., al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza ( art. 28 c.p.p., e ss.), tende a evitare che per lo stesso fatto reato si svolgano più procedimenti contro la stessa persona e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendente dall’altro, e a porre rimedio alle violazioni del principio stesso (Sez. 6, n. 31512 del 25/02/2002, dep. 20/09/2002, P.M. in proc. Sulsenti, Rv. 222736; Sez. 1, n. 24017 del 30/04/2003, dep. 30/05/2003, Morteo, Rv. 225004).

Ai fini della preclusione connessa al predetto principio, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655, ric. P.G. in proc. Donati e altri, Rv. 231799; Sez. 1, n. 19787 del 21/04/2006, dep. 09/06/2006, Marchesini, Rv. 234176; Sez. 2, n. 21035 del 18/04/2008, dep. 27/05/2008, Agate e altri, Rv.

240106; Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008, dep. 20/04/2009, Palanza e altri, Rv. 243330; Sez. 4, n. 48575 del 03/12/2009, dep. 18/12/2009, Bersani, Rv. 245740; Sez. 2, n. 26251 del 27/05/2010, dep. 09/07/2010, Rapisarda e altri, Rv. 247849; Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, dep. 20/07/2010, Carbognani, Rv. 247895).

1.3. E’ stato anche più volte affermato che la struttura dell’associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, soprattutto quando l’adesione ai diversi organismi delinquenziali s’inquadri in più ampie strategie di gruppi di criminalità organizzata, volte a stabilire alleanze per rendere più capillare e saldo il controllo del territorio oppure a strutturare l’operatività delle associazioni in modo più funzionale, dinamico e tattico e rispetto alle esigenze di gestione e di predominio esclusivo delle attività illecite (tra le altre, Sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Ficara, Rv. 242197).

Pertanto, in tema di associazione a delinquere, il "fatto" è diverso, quando il soggetto, come nel caso in esame, faccia parte, in coincidenza temporale, di due distinti organismi criminosi, quando la condotta prosegua o riprenda in epoca successiva a quella accertata con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, dep. 12/04/2001, Migliorato, Rv. 219499), qualora vi sia protrazione di una qualsivoglia attività, che risponde ai bisogni di un sodalizio criminoso, oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna (Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, dep. 11/12/1993, Algranati e altri, Rv. 195765), quando una delle associazioni sia costituita con il consenso dell’altra e operi sotto il suo controllo (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 11/02/1994, De Tommasi e altri, Rv. 198568) oppure sia a questa legata da vincolo federativo (Sez. 2, n. 17746 del 30/01/2008, dep. 05/05/2008, Trimboli, Rv. 239768), potendo verificarsi anche nel campo dell’economia criminale, come nell’ambito delle attività lecite, che un soggetto sia contemporaneamente socio di più società (Sez. 1 n. 25727 del 05/06/2008, dep. 25/06/2008, Micheletti, Rv. 240470), perchè, non potendosi far ricorso, in materia di associazioni criminali, al criterio civilistico della personalità giuridica è sempre e comunque la singola persona fisica quella alla quale può e deve addebitarsi (sussistendone, ovviamente, le condizioni di fatto) la duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi (Sez. 1, n. 6410 del 13/01/2005, dep. 18/02/2005, Serraino, Rv. 230831).

1.4. Alla luce di detti principi condivisi dal Collegio, è indubbio che, in presenza di più gruppi cui il medesimo soggetto abbia prestato adesione, l’accertamento dell’esistenza di un’unica associazione o di distinte organizzazioni criminali – in assenza di documentati rapporti contrattuali – è questione di fatto che va risolta mediante l’esame di indici materiali congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza.

Nel caso di specie, la valutazione del giudice di merito è ragionevole, poichè l’autonomia dei due sodalizi è stata affermata in ragione di convergenti dati sintomatici, costituiti dai diversi e non sovrapponibili ambiti di operatività delle associazioni e dalla diversità ontologica e temporale delle condotte.

Nè appare illogica o giuridicamente errata la valutazione, a comprova di quanto illustrato in ordine alla pluralità di fatti, del comportamento processuale dell’imputato che, nella conoscenza dei fatti, nel procedimento definito con la sentenza n. 202 dell’8 febbraio ha concordato la pena a norma dell’art. 599 c.p.p., con rinuncia ai motivi di gravame, determinata aumentando ex art. 81 c.p. la pena inflitta con la sentenza n. 831 del 26 maggio 2006, rispetto alla quale ora si invoca il ne bis in idem.

1.5. Le doglianze del ricorrente che, ignorando del tutto tale ultima valutazione e appuntandosi sulla necessità di approfondimenti di profili di carattere storico e criminologico e sulla ricostruzione della operatività dei sodalizi, tendono a opporre censure in punto di fatto e un’alternativa lettura di dati fattuali e valutazione della loro rilevanza (sulla parziale sovrapponibilità dei fatti contestati, sulla parziale coincidenza dei partecipi, sulla conservazione della identità dell’organismo associativo, pur nell’evoluzione nei soggetti, nei fatti, nei territori), sono estranee alla previsione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 e, pertanto, inammissibili in questa sede ai sensi del cit. articolo, comma 3. 2. La seconda censura è manifestamente infondata.

2.1. A norma dell’art. 671 c.p.p., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene, inflitte per i reati separatamente giudicati, alla stregua dei criteri dettati dall’art. 81 c.p..

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’unicità del disegno criminoso, prevista dall’art. 81 c.p. per la configurabilità del reato continuato, non identificabile con un generico programma delinquenziale o con un’abitualità criminosa, sussiste se le diverse azioni o omissioni siano ricollegate, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, a un’unica previsione.

Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, vengono in considerazione la tipologia dei reati, il bene protetto, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, il contesto spazio-temporale in cui esse si collocano, e anche attraverso la constatazione dell’esistenza di alcuni soltanto di essi – purchè idonei a consentire il riconoscimento o il diniego del vincolo di continuazione – il giudice deve accertare se sussiste o meno la preordinazione di fondo che cementa, come facenti parte di un tutto unico, le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838).

2.2. La Corte di merito, nel caso di specie, si è adeguata a tali principi, pienamente condivisi da questo Collegio, evidenziando l’iter logico seguito per ritenere che, alla base dei reati separatamente giudicati, non vi era un’unica originaria ideazione criminosa.

Sono state, in particolare, analizzate le due sentenze di condanna indicate dall’istante, evidenziandosi che le condotte delittuose, con le stesse giudicate, sono ben distinte quanto a tipologia di reati, bene protetto, modalità della condotta ed epoca di commissione, poichè l’una riguarda la partecipazione del C. a sodalizio mafioso e il reato di detenzione finalizzata alla illecita cessione a terzi di sostanza stupefacente nel 2000 e l’altra l’appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti operante fino al giugno 1991. 2.3. La disamina svolta con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici resiste alle censure mosse, che, fondate sul riferimento a elementi indicativi di carattere generale, che si indicano essere stati desunti dall’esame dei fatti, di cui alle sentenze, e dai dati probatori (identica natura dei reati, medesimezza del movente, analogia del modus operandi, omogeneità delle violazioni, modalità delle condotte, sistematicità delle abitudini programmate di vita, tipologia dei reati e causali), sono generiche e non collegate alle ragioni argomentate dall’ordinanza, che sono state ignorate.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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