T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-06-2011, n. 1426 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 12 aprile 2011, l’amministrazione ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il sopravvenuto riconoscimento (con circolare del 7 gennaio 2011, la quale prende atto del parere reso dal Consiglio di Stato, commissione speciale, del 4 ottobre 2010) dell’emolumento richiesto dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2011, il ricorrente ha confermato l’anzidetta circostanza.

2. Ai sensi dell’art. 34, V comma, c.p.a., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta".

3. Nella specie, il riconoscimento, con circolare del 17 gennaio 2011, della monetizzabilità anche dei giorni di congedo ordinario maturati durante il periodo di infermità o malattia cui consegua, senza soluzione di continuità, la cessazione del servizio, soddisfa integralmente la pretesa azionata.

4. Residua la questione delle spese, rispetto alle quali il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale tra le parti, attesi i contrasti giurisprudenziali registrati sul punto.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA la cessazione della materia del contendere.

COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 21-06-2011, n. 24875

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Messina, così parzialmente riformando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto P.L. R. responsabile del delitto di concorso in tentato furto pluriaggravato della sola ruota anteriore (e non dell’intero veicolo) del ciclomotore di proprietà di R.A., ridimensionando consequenzialmente il trattamento sanzionatorio.

Il L.R. era stato colto, unitamente ad un correo di minore età, nell’atto di armeggiare sulla ruota del motomezzo, dalla quale aveva estratto tre bulloni.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, osservando che il fatto accertato dal giudice di appello è diverso da quello oggetto dell’imputazione, che riguardava il tentativo di furto dell’intero ciclomotore.

Col secondo motivo deduce la penale irrilevanza della condotta, consistita nell’asportazione di tre soli bulloni di infimo valore;

sostiene, al riguardo, che l’intervento delle forze dell’ordine si è attuato soltanto quando egli già stava allontanandosi dal ciclomotore dopo avere asportato i bulloni.

Col terzo motivo lamenta che il giudice di merito non abbia rilevato l’intervenuta prescrizione del reato.

Il ricorso è privo di fondamento in ogni sua parte.

A confutazione del primo motivo va detto che, a fronte della contestazione del tentativo di furto dell’intero ciclomotore, la condanna emessa in riferimento ad una sola parte del bene in questione non comporta l’accertamento di un fatto diverso, ma l’assegnazione di un oggetto più limitato al medesimo fatto-reato (che dunque rimane contenuto, come sua parte, nella contestazione originaria). Non sussiste, in ogni caso, quel pregiudizio delle possibilità di difesa dell’imputato che condiziona la configurabilità del vizio dedotto (v. per tutte Cass. 23 novembre 2005 n. 46242).

Quanto alla portata dell’azione illecita posta in essere dal L. R., occorre avvertire che, vertendosi in una fattispecie di tentativo, la valutazione del fatto non può essere limitata agli atti effettivamente compiuti fino al momento in cui, per il sopraggiungere della forza pubblica (nella persona dell’assistente della polizia di Stato A.S.), egli fu indotto ad interrompere l’esecuzione del furto: ma va condotta con riferimento al progetto criminoso rimasto incompiuto, sicchè il L.R. deve rispondere del tentato furto della ruota anteriore, e non già della mera rimozione dei bulloni che la fissavano al mozzo. La tesa difensiva dell’imputato sarebbe giuridicamente apprezzabile soltanto se si vertesse in un’ipotesi di desistenza ex art. 56 c.p., comma 3:

ma ciò non è a dirsi in quanto, alla stregua dell’accertamento di fatto scaturito dal giudizio di merito, egli non interruppe l’esecuzione del reato per sua spontanea decisione, bensì – come già dianzi osservato – perchè indottovi dal sopraggiungere della forza pubblica.

Manifestamente infondata, infine, è la questione di prescrizione formulata dal ricorrente col suo terzo motivo. Indipendentemente dal regime normativo applicabile in concreto (che per debito di precisione va comunque individuato in quello, più favorevole all’imputato, anteriore all’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251), il termine prescrizionale massimo applicabile al caso di specie è quello, corrispondente alla durata minima in tema di delitti, di anni sette e mesi sei; la decorrenza si colloca alla data del fatto, e cioè al (OMISSIS): in proposito non deve ingannare l’indicazione dell’anno 2002 contenuta nell’intestazione della sentenza impugnata, che è l’evidente frutto di un errore materiale, ben altra datazione – cioè quella suindicata – dovendosi trarre da ogni altro atto del procedimento. Orbene, dalla decorrenza così determinata la scadenza dell’evento estintivo viene ad essere determinata nel giorno 14 dicembre 2012, che tuttora appartiene al futuro.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4193 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sez. di Salerno, n. 6098 del 13 giugno 2007 che ha respinto il ricorso della S. Costruzioni Generali srl, in proprio e quale capogruppo della costituenda associazione temporanea di imprese con Tecnoambiente srl, avverso l’aggiudicazione alla srl " G. A." della gara indetta dal consorzio G.O.R.I (G. O. R. I.) per l’affidamento dei lavori di potenziamento e ricostruzione delle reti idriche del distretto vesuviano costiero.

Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante nonché la controinteressata "G. A. srl’ per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

Con ordinanza n.4138 del 31 luglio 2007 è stata respinta la istanza cautelare di sospensione della impugnata sentenza.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante ha contestato, a diverso titolo, la legittimità della partecipazione alla gara d’appalto per cui è giudizio sia dell’aggiudicataria sia di altri due concorrenti risultati graduati, all’esito delle operazioni selettive, al secondo ed al terzo posto di graduatoria; nella prospettazione della ricorrente, il suo interesse finale alla aggiudicazione dell’appalto avrebbe dovuto rimanere soddisfatto con la esclusione dalla gara delle prime tre ditte graduate, essendo rimasta la propria offerta graduata al quarto posto.

Nei confronti dell’aggiudicataria l’odierna appellante ha dedotto in primo grado il vizio dell’omessa indicazione, sia in cifre che in lettere, del prezzo complessivo offerto, e ciò – a suo dire – in aperta violazione della lex specialis di gara, che ne prescriveva la indicazione sia in termini valoriali assoluti che di ribasso percentuale; nei confronti della seconda e della terza classificata, la deducente ha osservato la carenza dei requisiti di qualificazione professionale sotto il profilo che, sia nell’ATI S. A.C. srl – L. R. srl sia nell’ATI T. – N.P.Costruzioni- F. P., le imprese indicate per la esecuzione del 20% dei lavori (nel primo caso, l’impresa C. nel secondo l’impresa F. P.) sarebbero risultate qualificate in una classifica – II^- inadeguata in rapporto al valore dei corrispondenti lavori da eseguire da parte delle distinte imprese associate.

Il Tar ha ritenuto infondato il motivo di ricorso dedotto avverso l’aggiudicataria ed ha per conseguenza ritenuti assorbiti, sotto il profilo dell’ininfluenza ai fini decisori del loro esame, i restanti motivi articolati avverso la partecipazione delle altre partecipanti.

L’appellante insiste nel sostenere anche in questo grado la illegittima partecipazione alla gara della aggiudicataria, che a suo dire doveva essere senz’altro esclusa dalla gara per aver omesso la rituale indicazione (in cifre ed in lettere) del prezzo offerto ed invoca a tal proposito un precedente arresto di questo Consiglio di Stato (Cons. St., V, 22 aprile 2004 n. 2321) favorevole alla sua tesi difensiva. Censura sotto tal profilo la gravata sentenza, nella parte in cui la stessa ha ritenuto al contrario irrilevante tale omissione a fronte della inequivoca espressione della volontà della partecipante desumibile dalla indicazione (in cifre ed in lettere) del ribasso percentuale offerto rispetto all’importo posto a base di gara.

L’appello è infondato.

La questione centrale da dirimere attiene alla valutazione delle conseguenze giuridiche connesse alla mancata indicazione, sia in cifre sia in lettere, del prezzo offerto dalla aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori pur a fronte della specifica indicazione (sia in cifre che in lettere) del ribasso percentuale offerto.

L’appellante denuncia la violazione formale del disciplinare di gara nella parte in cui lo stesso prescrive (pag. 3) che l’offerta deve contenere la indicazione in cifre ed in lettere sia del prezzo offerto che del ribasso percentuale.

Ritiene il Collegio che la censura non meriti condivisione.

Va detto anzitutto che la questione qui controversa non è propriamente assimilabile a quella decisa con la richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato, atteso che mentre in quel caso era in predicato la questione della sufficienza della indicazione del prezzo soltanto in cifre, a fronte di una prescrizione di lex specialis che imponeva la indicazione del prezzo anche in lettere, qui si discute soltanto della rilevanza della omessa indicazione del prezzo in termini valoriali assoluti, pur a fronte della sua indicazione in termini puntuali a mezzo dell’inequivoco riferimento al ribasso percentuale offerto rispetto alla base d’asta. Ora se in quella decisione questo Consiglio di Stato ha concluso che la doppia indicazione del prezzo, cioè sia in cifre sia in lettere, vale ad indurre a più seria riflessione l’offerente, di tal che la corrispondente prescrizione di lex specialis ha una ratio ragionevole ed è meritevole di essere osservata, nel caso qui oggetto d’esame al contrario l’offerente (poi aggiudicatario) ha compiuto come detto la doppia indicazione (in cifre ed in lettere) del ribasso percentuale offerto senza tuttavia accompagnare tale indicazione con la espressione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto in termini valoriali assoluti.

Senonchè tale omissione, come ha correttamente osservato il giudice di primo grado, è destinata ad essere considerata alla stregua di una irregolarità formale, inidonea ad ingenerare confusione sulla reale volontà dell’offerente in ordine al prezzo offerto, ricavabile in termini di assoluta certezza con una semplice operazione aritmetica da svolgere partendo dal prezzo indicato a base d’asta dalla stazione appaltante ed applicandovi la percentuale di ribasso offerta dall’odierno appellato.

L’esigenza posta a fondamento della opzione interpretativa favorevole alla doppia indicazione non soccorre pertanto nel caso di specie in cui la indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale sulla base d’asta non lascia sussistere dubbi di sorta circa il prezzo in concreto offerto dalla società poi risultata aggiudicataria (ricavabile,come detto, con una semplice operazione matematica dall’univoco risultato). Dall’altra parte la gara per cui è giudizio è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta più bassa, di tal che nessuna incertezza sulla individuazione dell’offerta e sulla graduazione dei prezzi proposti dai concorrenti poteva in concreto ravvisarsi, non venendo in gioco altri elementi utili ai fini selettivi se non appunto il solo dato aritmetico del ribasso offerto. Inoltre, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, mentre l’art. 21 del bando di gara si limitava a stabilire che " l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso…. determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara " il disciplinare stabiliva che " devono essere contenuti a pena di decadenza i seguenti documenti: dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo – inferiore al prezzo a base d’asta – espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere".

Di tal guisa da una lato la comminatoria della decadenza risulta ancorata all’ipotesi della mancata produzione della documentazione richiesta (e non quindi alla non completa dichiarazione) dall’altro la possibilità di determinare, in termini di certezza matematica, l’offerta della impresa poi risultata aggiudicataria non poteva condurre alla esclusione dalla gara della stessa (pena la violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche) ravvisandosi nella ipotesi considerata una classica forma di irregolarità formale, senza alcuna ricaduta sul piano sostanziale della corretta interpretazione della volontà dell’offerente.

D’altronde, se in tema di partecipazione alle gare è usuale e meritevole di condivisione la distinzione tra attività di integrazione documentale postuma (non consentita se ed in quanto contenente dei nova rispetto al materiale già depositato dai concorrenti nel rispetto dei termini) e la consentita attività di chiarificazione o di specificazione di dati ed elementi già ritualmente introdotti negli atti di gara, è giocoforza ritenere che nel caso di specie l’offerta della G. A. srl non poteva risultare inammissibile, ben potendo essere ulteriormente specificato dalla offerente il dato relativo al prezzo offerto in termini valoriali assoluti su semplice impulso istruttorio della stazione appaltante (che tuttavia a ragione ha ritenuto di non farvi luogo, essendo i dati in suo possesso già ex se sufficienti a rivelare con certezza il contenuto dell’offerta).

Alla luce dei rilievi che precedono l’appello va respinto, restando ininfluenti ed assorbiti nella presente decisione i restanti motivi di primo grado (il cui accoglimento, in tesi, non potrebbe in ogni caso soddisfare, a fronte della rilevata infondatezza del motivo dedotto nei confronti della aggiudicataria, l’interesse finale della ricorrente alla aggiudicazione della gara).

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (rg n. 5434/2007), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000 (cinquemila/00) in favore di ciascuna parte appellata costituita, oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27071

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di S.L., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non si è costituito S.L..

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non autosufficiente: esso non ricostruisce puntualmente le vicende del procedimento presupposto, limitandosi a riportare, al suo interno, il contenuto del provvedimento impugnato, dal quale, a sua volta, non è dato conoscere esattamente tali vicende.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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