Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 16 febbraio 2003 il tribunale di Lucera, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Sannicandro Garganico revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest’ultimo il 13 gennaio 1996 per la somma di lire 100 milioni, oltre accessori, a titolo di risarcimento di danni e maggiori oneri derivanti da un contratto di appalto. Dichiarava altresì inammissibile la domanda riconvenzionale e condannava il Comune alla rifusione della metà delle spese di giudizio, con compensazione della residua frazione.

Il successivo gravame della Cepic s.n.c. era respinto dalla Corte d’appello di Bari con sentenza 29 maggio 2008.

Avverso la decisione la Cepic proponeva ricorso per cassazione, affidato quattro motivi, ulteriormente illustrato con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Resisteva con controricorso il Comune di Sannicandro Garganico.

All’udienza del 27 ottobre 2011 il procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nel ricorso in esame i motivi di ricorso sono del tutto sprovvisti del quesito conclusivo, per quanto riguarda le censure di violazione di legge.

Del pari inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. si palesa la doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve precisare, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve dunque contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. 3, 20 febbraio 2008, n. 4309):

sintesi, che non può identificarsi con l’illustrazione del relativo motivo di ricorso, dovendo risolversi in un quid pluris – omesso dalla ricorrente – che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 16-09-2011, n. 34269

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 10.1.2011, decidendo in sede di appello, ex art. 310 c.p.p., dichiarava inammissibile, perchè proposta fuori termine, l’impugnazione avverso il provvedimento adottato, il precedente 17 novembre, dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la richiesta di G.A., sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione al reato di cui all’art. 337 c.p. (ordinanza 15.11.2010), di essere autorizzato in via permanente ad allontanarsi dal territorio del comune di (OMISSIS) (dimora obbligata), per asserite ragioni di salute e di giustizia.

Rilevava il Tribunale che il provvedimento impugnato era stato notificato all’interessato in data 13/12/2010 e che l’atto d’appello risultava essere stato depositato in Cancelleria il 5.1.2011, quindi ben oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla detta notificazione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato, contestando la ritenuta tardività dell’atto di appello a suo tempo proposto, lamentando che il Tribunale non aveva dato risposta a plurime e non meglio identificate istanze da lui proposte e a denunzie presentate contro magistrati, ritenuti coinvolti in asserite attività illecite, deducendo, inoltre, che la cautela a cui era sottoposto si fondava su presupposti di fatto falsi.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo con cui si contesta la ritenuta tardività dell’appello ex art. 310 c.p.p., è generico, perchè non si confronta con l’articolata motivazione su cui riposa, con specifico riferimento a questo particolare aspetto, l’ordinanza impugnata, che indica precisi dati fattuali a dimostrazione della tardiva presentazione dell’appello.

Gli altri motivi di ricorso, per la verità di non agevole comprensione, appaiono assolutamente distonici rispetto al thema decidendum e non possono, pertanto, trovare spazio in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 03-10-2011, n. 35827

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.J. avverso la sentenza emessa in data 11.3.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Rimini che condannava il ricorrente alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per durata di mesi sei, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (e non lett. b come da originaria contestazione, secondo quanto emerge dalla motivazione). Deduce la violazione della legge processuale per mancata ammissione dell’imputato all’oblazione c.d. obbligatoria a seguito di derubricazione del reato originariamente contestato e la violazione della legge penale sostanziale per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed omessa motivazione circa il diniego del beneficio della non menzione. E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente con la quale, attesa l’intervenuta novella della L. n. 120 del 2010 con la depenalizzazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va immediatamente rilevato d’ufficio che la fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 186 C.d.S., comma 2, quale ritenuta dal Giudice a quo (anche per via della specie di pena inflitta) in luogo di quella originariamente contestata al ricorrente, è stata depenalizzata ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-03-2012, n. 5169 Effetti del fallimento per i creditori

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Svolgimento del processo

1. Il fallimento della s.p.a. Interscambi convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la s.p.a. Credito Italiano e la s.p.a. Credit Leasing (ora s.p.a. LOCAI) chiedendo la revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, degli atti con cui la fallita società aveva costituito in pegno titoli "Enel 90/98", per un importo di L. 1.500.000.000, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla s.p.a.

Aerotaxi Sagittair nei confronti della Credit Leasing, in dipendenza di alcuni contratti di leasing. Con una seconda citazione del 12 ottobre 1996, il fallimento della s.p.a. Interscambi citò in giudizio le medesime società per sentire dichiarare l’inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 64, o in via gradata ai sensi dell’art. 2384 big c.c., degli atti di costituzione di pegno sopra ricordati.

2. Il Tribunale di Napoli dichiarò l’inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 64, dei pegni su titoli costituiti dalla fallita a garanzia delle obbligazioni della s.p.a. Aerotaxi e la Corte di Napoli rigettò il gravame proposto dalla parte soccombente, che propose ricorso per cassazione.

3. Con sentenza 8 luglio 2005 n. 14376, questa corte accolse il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione della L. Fall., art. 64 e art. 2901 cod. civ., lamentando l’erronea esclusione dell’applicabilità alla revocatoria fallimentare della presunzione di onerosità prevista dall’art. 2901 cod. civ., e cassò la sentenza impugnata enunciando il principio di diritto che "la presunzione di onerosità prevista per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901 cod. civ., comma 2 – secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito – si applica anche alla revocatoria fallimentare". Nella motivazione della sentenza era precisato che la prospettiva rilevante è quella della sfera patrimoniale di colui che eroga la garanzia, ed è logico che rispetto a essa sia apprezzata la gratuità o l’onerosità dell’atto.

4. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 5 ottobre 2010, ha respinto le domande del fallimento, che ha condannato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data del pagamento, e ha compensato le spese di tutti i gradi del giudizio.

5. Per la cassazione della sentenza, notificata il 4 novembre 2010, ricorre il fallimento con atto notificato il 3 gennaio 2011 per cinque motivi.

Resiste Unicredit Leasing s.p.a. – nuova denominazione della Locat s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione dell’Unitcredit Global Leasing s.p.a. – con controricorso e ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c.. Si sostiene che, non avendo la Corte di cassazione, con la precedente sentenza 8 luglio 2005 n. 14376, deciso nel merito, ma rinviato al giudice di merito per la decisione, la corte territoriale, quale giudice di rinvio, non poteva sottrarsi agli accertamenti di fatto richiesti a seguito della pronuncia di legittimità, e dunque non poteva negare ingresso alla prova testimoniale volta a dimostrare che la società Interscambi non aveva ricevuto corrispettivi per la garanzia prestata.

7. Il motivo è infondato. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale doveva pronunciarsi sulle domande proposte dalla curatela, ivi compresa quella di revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, degli atti con cui la fallita società aveva costituito il pegno di titoli, applicando il principio di diritto espressamente enunciato dalla Corte di cassazione, e dunque valutando la gratuità dell’atto con il criterio indicato dall’art. 2901 cpv. c.c., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito. Il giudice di rinvio era pertanto vincolato a porsi nella prospettiva del creditore garantito, e l’apprezzamento di merito a lui demandato concerneva la gratuità o l’onerosità dell’atto rispetto esclusivamente alla posizione del creditore, e non già rispetto alla società – allora in bonis – che costituiva il pegno, come a torto si pretende con il ricorso. A quel criterio, indicato chiaramente dalla sentenza di rinvio, si è correttamente astenuto il giudice di merito, e la decisione sul punto è immune da censure.

8. Con il secondo motivo si censura per vizi di motivazione l’affermazione della corte territoriale che non è gratuita la garanzia prestata a favore di un terzo, senza corrispettivo, in cambio dell’utilità connessa all’appartenenza al medesimo gruppo.

Il motivo è inammissibile. La questione della gratuità o onerosità della garanzia prestata dalla società, poi fallita, a favore di un terzo non poteva essere valutata sul metro dell’esistenza di un corrispettivo per la società medesima, per le ragioni già ricordate a proposito del primo motivo.

9. Il terzo motivo verte sul tema dell’estraneità dei pegni all’oggetto sociale. S’insiste sul fatto che nei pegni non fu indicato alcun corrispettivo per Interscambi: questa era controllata da altra società, come la stessa beneficiaria della garanzia, e non invece una controllante che prestasse la garanzia, per un proprio interesse, alle società facenti parte del gruppo.

Con il quarto motivo si censura, ancora nella prospettiva dell’estraneità dell’atto all’oggetto sociale, la ricostruzione in fatto dell’impugnata sentenza, secondo la quale Interscambi avrebbe acquistato titoli per incarico di Aerotaxi Sagittair, e per incarico della medesima società li avrebbe dati in pegno, e si sostiene che il supposto mandato ricevuto dalla società in bonis dovesse essere provato dalla LOCAT per iscritto.

10. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo affetti dal medesimo vizio. Essi postulano che l’asserita estraneità all’oggetto sociale dell’atto di costituzione di pegno a favore di terzi, da parte della società in bonis, comporterebbe per ciò stesso la nullità o quanto meno l’inefficacia del pegno, ma l’assunto è del tutto erroneo. A norma dell’art. 2384 bis c.c. (nel testo vigente all’epoca dei fatti), l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede. La tesi difensiva che è al fondamento dei motivi dei motivi in esame non poteva essere pertanto sostenuta, nello stesso giudizio di merito, e per conseguenza non può essere riproposta nel presente giudizio di legittimità, senza quanto meno l’allegazione della mala fede (vale a dire, quanto meno, della conoscenza dell’estraneità dell’atto all’oggetto sociale di Interscambi) della Credit Leasing al tempo della costituzione del pegno. Di tale allegazione non v’è traccia nella sentenza impugnata, e neppure nella precedente sentenza di questa corte, sicchè i motivi sono inammissibili.

11. Con l’ultimo motivo si censura la condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma in restituzione. Si sostiene che nelle procedure concorsuali non è configurabile la mora debendi, e che a norma della L. Fall., art. 55, non sono dovuti gli interessi moratori neppure per i crediti ammessi in prededuzione, relativamente al tempo intercorrente tra l’accertamento con sentenza esecutiva e il pagamento del credito ricevuto dal fallimento e oggetto del rimborso.

12. Il motivo è infondato, e le ragioni di ciò sono già indicate nello stesso precedente di questa corte che la curatela ritiene di poter invocare a proprio vantaggio. In essa si precisa, infatti, che il principio invocato dalla curatela non può essere automaticamente trasfuso nella situazione in cui la procedura concorsuale risponde direttamente delle obbligazioni a essa inerenti, come debiti di massa, contratti nello svolgimento della procedura e in considerazione delle esigenze della procedura medesima, con la conseguenza che per questi crediti il trattamento del credito principale si estende agli accessori. Nella specie il credito da ripetizione nasce dalla decisione della curatela fallimentare di porre in esecuzione una sentenza esecutiva, poi annullata, e gli interessi sono dovuti dalla massa.

13. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura la compensazione delle spese dei diversi gradi di giudizio. Si sostiene che il fallimento Interscambi aveva agito in giudizio reclamando la restituzione di somme che non erano sue, e che perciò era interamente soccombente.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha esercitato un potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 92 c.p.c., dandone la motivazione, sicchè non può la corte di legittimità sindacare il valore preminente, che a quel motivo è stato accordato, rispetto alla soccombenza pur totale della parte attrice.

14. In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Le spese del presente giudizio sono a carico della ricorrente principale, la cui soccombenza è prevalente, e sono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il Fallimento Interscambi s.p.a. al pagamento delle spese procedurali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012

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