Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 865/2009, depositata il 2 ottobre 2009, la Corte di appello di Salerno ha condannato la s.p.a. Vittoria Assicurazioni a pagare a S.M. Euro 82,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, per violazione da parte della convenuta delle norme a tutela della concorrenza, come risulta dal provvedimento sanzionatorio n. 8546, emesso dall’AGCM il 28.7.2000. Vittoria Ass.ni propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
L’intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello ha desunto la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale dal citato provvedimento dell’AGCM n. 8546/2000, il quale ha inflitto sanzione ad un largo numero di società assicuratrici per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. L’Autorità garante ha altresì rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 – 2000), con riferimento sia al livello medio dei premi in vigore in Italia fino al 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato europeo, che è risultata inferiore di circa il 20% rispetto ai premi praticati in Italia.
La sentenza impugnata ha quantificato il danno subito dalla S. in misura corrispondente alla suddetta percentuale del 20%, calcolata sul premio pagato dalla stessa per una polizza RCA, dal 1998 al 2000, affermando che la compagnia assicuratrice, a suo tempo partecipe dell’illecita intesa, non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere quanto accertato dall’AGCM circa il collegamento causale fra l’illecito anticoncorrenziale e il suddetto incremento dei premi.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Mancata Ut corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( art. 112 c.p.c.) e conseguente nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4)", sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le sue eccezioni e la relativa documentazione, circa il fatto che il premio praticato al cliente non è stato frutto del comportamento anticoncorrenziale, ma è dipeso da una serie di cause esterne, che avevano comportato un notevole incremento dei costi per le compagnie assicuratrici, fra cui: le truffe in loro danno; l’incremento della litigiosità; il lievitare dei risarcimenti a causa dei nuovi criteri di quantificazione del danno biologico; l’incidenza delle imposte, l’adeguamento delle riserve sinistri imposto in sede comunitaria; il livello di inflazione in vigore in Italia e le forti passività che connotavano la situazione economica delle compagnie assicuratrici alla vigilia della privatizzazione del 1994.
La ricorrente specifica in particolare di avere prodotto a dimostrazione del fatto che l’incremento dei premi non è neppure in parte ascrivibile all’intesa illecita:
a) un parere pro veritate redatto dalla società di ricerca Dallocchio & Prosperetti, curato dal prof. P.L. e dalla dott.ssa T.I.;
b) un parere redatto dall’ISVAP il 14 luglio 2000, c) il Provvedimento 17 aprile 2003 n. 11891 dell’AGCM. Ha poi richiamato la sentenza n. 2305/2007 della Corte di cassazione, nella parte in cui ha affermato doversi respingere "l’aberrante tesi che il danno sia in re ipsa", nonchè la sentenza della Corte 17 aprile 2009 n. 9278, secondo cui il parere dell’Isvap è prova idonea ad escludere il nesso causale fra l’illecito e il danno.
Afferma che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le allegazioni e le prove in questione, venendo nella sostanza a ravvisare il danno nel solo fatto che essa ebbe a partecipare all’illecito, in violazione dei principi di cui sopra, per cui il giudice deve valutare tutti gli elementi di prova offerti dall’assicuratore al fine di dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre l’incremento dei premi, o che abbiano, comunque, concorso a causarlo.
Nella memoria illustrativa censura la motivazione con cui recenti sentenze della Corte di cassazione – ed in particolare quella 20 dicembre 2011 n. 27554 – hanno ritenuto inammissibile il suddetto motivo di ricorso, poichè l’eccezione non esaminata riguarderebbe fatti secondari, quindi irrilevanti ai fini del decidere. Assume che le argomentazioni e le prove dedotte tendono a dimostrare l’insussistenza del nesso causale fra l’illecito e il danno, quindi un elemento primario e fondamentale della fattispecie, e non meramente secondario.
3.- Il motivo non è fondato e non giustifica il mutamento del principio giurisprudenziale criticato.
La sentenza impugnata non ha omesso di decidere sull’eccezione della ricorrente circa l’insussistenza del nesso causale – questione che ha invece esaminato e deciso, pur se in senso contrario a quello voluto dalla ricorrente – ma ha omesso di prendere espressamente posizione sull’efficacia probatoria della documentazione da questa prodotta a dimostrazione della sua tesi.
Ciò configura vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; non omesso esame di domande od eccezioni di parte ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito, anche in relazione a controversie analoghe alla presente (Cass. civ. Sez. 3, 31 agosto 2011 n. 17891 nonchè i precedenti ivi cit.; Cass. civ. Sez. 3, 20 ottobre 2011 n. 27554).
2. – La questione è comunque nella specie irrilevante poichè, con il secondo motivo, la ricorrente ha riproposto le medesime censure di cui sopra per l’appunto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, assumendo che i documenti da essa prodotti sono decisivi ai fini della prova dell’insussistenza del nesso causale, perchè dimostrano che l’aumento dei premi di polizza è dovuto a cause esterne alla volontà delle compagnie di assicurazione e non allo scambio di informazioni. Le compagnie, infatti, avrebbero comunque dovuto aumentare i prezzi, quanto meno per arginare le costanti perdite del settore RC Auto.
Lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto di quanto sopra, quanto meno allo scopo di ridurre l’importo del risarcimento, e che non abbia dedicato al problema neppure una parola di motivazione, limitandosi ad affermare che la convenuta compagnia non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio non è ascrivibile all’intesa anticoncorrenziale, laddove invece tali prove essa ha dedotto.
3.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che non fondato, sotto più di un aspetto.
3.1.- In primo luogo il giudizio sulla sussistenza del nesso causale fra l’illecito e il danno richiede accertamenti e valutazioni in fatto, che sono rimesse alla discrezionalità dei giudici di merito e che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione.
Fra tali vizi non rientrano le ragioni di dissenso della parte dal merito della decisione assunta dal giudice, in cui essenzialmente si concretizzano le censure proposte in questa sede, ma solo le eventuali insufficienza, illogicità o contraddittorietà interne alle argomentazioni mediante le quali la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione, ove esse siano tali da rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119).
Le censure della ricorrente investono in realtà il merito della decisione impugnata, senza peraltro poter dimostrare alcuna illogicità od incongruenza della motivazione.
Esse configurano nella sostanza solo un addebito di insufficienza della motivazione stessa, per non avere la Corte di appello attribuito rilievo probatorio ai documenti prodotti al fine di dimostrare l’assenza di consequenzialità e di collegamento causale fra il comportamento sanzionato dall’AGCM e l’incremento dei premi di assicurazione RCA. L’addebito non è fondato ed è comunque inammissibile, sia perchè la Corte di appello ha implicitamente, ma inequivocabilmente, motivato sul punto, nella parte in cui ha ritenuto che la compagnia assicuratrice non abbia fornito la prova specifica dell’interruzione del nesso causale; sia ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., poichè la questione controversa è stata risolta in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare ai principi enunciati dalla sentenza 2 febbraio 2007 n. 2305, che erroneamente la ricorrente lamenta essere stati disattesi.
La sentenza n. 2305 – premesso che "L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi della L. n. 281 del 1990, art. 33, comma 2 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) – nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato – ha soggiunto con specifico riferimento al problema dell’onere della prova:
"….In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo".
Nella specie:
3.2.- a) per quanto concerne le prove a carico dell’attore, la sentenza impugnata ha dato atto della produzione in giudizio della polizza assicurativa e del testo del Provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, dal quale si traggono molteplici dati di fatto idonei a fondare la presunzione di un diretto collegamento fra lo scambio di informazioni fra le compagnie su dati sensibili ed il notevole aumento della media dei premi assicurativi in vigore sul mercato italiano.
E’ chiaro che in tanto la citata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto legittimo trarre dal Provvedimento dell’AGCM elementi presuntivi di convincimento circa l’esistenza del danno e del nesso causale fra l’illecito e il danno, in quanto tale Provvedimento contiene molteplici dati ed accertamenti in tal senso, che peraltro sono stati più volte specificamente richiamati: "Se è vero che l’AGCM ha inflitto condanna solo ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2…….., è indubbio che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze di RCA, nel periodo interessato dall’intesa, ha costituito da un lato un presupposto del giudizio di illiceità del comportamento: dall’altro lato un indubbio accertamento del suo effetto, in danno degli utenti dei servizi assicurativi. L’AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità -lecite e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa (cfr. pp. 239- 251, 257 del Provvedimento n. 8546/2000).
Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di "coordinarsi rapidamente…..su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi" e di "adeguare le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato il massimo profitto congiunto per l’industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori" (pp. 251; 254 ss.)"……. "io scambio di informazioni ha anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999 (il danno lamentato dal Cementano si riferisce al 1991-98). Ogni impresa era infatti in grado di verificare che i concorrenti si conformassero alle proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga iniziativa (pp. 71, 244, 258)".
"Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio non ha accertato solo il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori – come prospettato dalla ricorrente – ma anche il fatto che tale comportamento ha prodotto un’ingente e ingiustificata lievitazione dei premi sul mercato italiano delle polizze RCA" (su tutti questi principi cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 102011 e n. 10212; Cass. civ. Sez. 3, 20 giugno 2011 n. 13486; Cass. civ. Sez. 3, 20 dicembre 2011 n. 27554).
Il Consiglio di Stato, nel confermare per questa parte il Provvedimento, ha ribadito che la circostanza che il settore assicurativo della RCA operasse in perdita non esclude l’illiceità dello scambio di informazioni sui dati sensibili: non solo perchè profitti e perdite imprenditoriali vengono calcolati con riferimento non al singolo settore merceologico, ma all’attività globale dell’impresa, e nella specie il settore RCA – a causa dell’obbligatorietà dell’assicurazione – è fonte cospicua di clientela, sulla quale produce un vantaggioso "effetto traino" verso le altre offerte assicurative; ma anche e soprattutto perchè il comportamento collusivo, eliminando ogni incertezza sul comportamento dei concorrenti, disincentiva "ogni diversa politica commerciale, potenzialmente idonea anche a mutare le condizioni di perdita del mercato" (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2199/2002, p. 7.2.5).
E’ ben possibile, quindi, che il comportamento delle compagnie assicuratrici negli anni 1994-2000 sia stato incentivato dalla necessità di recuperare il passivo accumulato nel precedente periodo di tariffe amministrate.
Ma la circostanza che il settore operi in perdita non giustifica i comportamenti collusivi, poichè questi trasferiscono sui consumatori, in misura maggiore rispetto a quella che il corretto comportamento commerciale consentirebbe, perdite che il settore imprenditoriale bene o male recupera, o che ritiene comunque vantaggioso affrontare. (Senza considerare che l’Autorità garante ha accertato che il divario fra il livello dei premi in Italia e quelli praticati negli altri paesi europei era stato colmato già alla fine del 1996 e che si sono ciò nonostante verificati in Italia ulteriori aumenti dei premi del 36%, rispetto alla media europea, nel solo triennio 1996-1999,: cfr. p. 76).
3.3.- b) Per quanto concerne la prova contraria a carico della compagnia assicuratrice, diretta a dimostrare l’interruzione del nesso causale fra l’illecito concorrenziale ed il danno, questa Corte ha parimenti affermato che tale prova si dovrebbe articolare sugli aspetti che il Provvedimento dell’AGCM ha lasciato incerti e che attengono alla concreta e specifica misura in cui ognuna delle singole imprese sanzionate ha contribuito, con il suo comportamento e nei rapporti con i suoi assicurati, all’indebita lievitazione dei premi.
Ed invero gli accertamenti dell’AGCM hanno fatto riferimento ai livelli medi dei premi europei ed al livello medio degli aumenti in Italia, ma poco o nulla hanno specificato (nè potevano specificare) circa la misura in cui ogni singola impresa abbia effettivamente tradotto le informazioni acquisite tramite il comportamento collusivo nell’incremento dei premi praticati alla propria clientela.
Donde il rilievo che "….la già riconosciuta facoltà della compagnia assicuratrice convenuta in risarcimento del danno, di fornire la prova contraria alla suddetta presunzione di responsabilità in ordine alla sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno ed all’entità del danno medesimo, non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, quanto agli elementi che influiscono sulla formazione dei premi, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell’impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza; che siano comunque tali da dimostrare che – nel caso oggetto di esame – il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori" (quali il fatto che la compagnia ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato dall’AGCM, o che versava in difficoltà economiche che le hanno imposto determinate scelte di prezzo; o che il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza, o si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità; e così via (cfr. fra le altre Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 10211 e n. 10212; 20 giugno 2011 n. 13486, 20 dicembre 2011 n. 27554; come già Cass. civ. n. 5941 e 5942/2011).
Anche con riferimento all’assetto generale del mercato assicurativo sarebbe stato possibile fornire prove un po’ meno generiche di quelle offerte, per infirmare la presunzione dell’esistenza del nesso causale fra l’illecito e l’incremento dei premi: per esempio mettendo a confronto le tariffe applicate dalla compagnia convenuta e quelle praticate nel medesimo periodo da altra impresa, non partecipante all’intesa illecita.
Ne consegue che la documentazione prodotta, dalla ricorrente al fine di contestare la sussistenza del nesso causale è stata implicitamente ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata.
I dati contenuti nel parere dell’ISVAP sono stati già sottoposti all’esame dell’AGCM, che li ha ritenuti inidonei ad escludere sia il comportamento collusivo, sia gli effetti dannosi che ne sono derivati in termini di incremento dei premi (cfr. p. 192 ss.); con l’ulteriore specificazione che le perdite denunciate dalle compagnie assicuratrici sono anche effetto di inefficienze produttive e del mancato controllo dei costi, conseguente alla violazione delle regole della concorrenza ( 255 ult. cpv. e p. 263).
Il Provvedimento 17 aprile 2003 n. 11891 conferma – anzichè disattendere – gli accertamenti di cui sopra circa l’abnorme incremento dei premi in Italia dopo il 1994 e l’anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi UE. Si tratta di indagine conoscitiva sul settore assicurativo che – lungi dall’escludere il collegamento fra l’aumento dei premi ed i comportamenti collusivi accertati in precedenza – si è proposta di accertare "le ulteriori ragioni tecnico-economiche che possono essere alla base" di tali aumenti (p. 4, in fine), e da cui chiaramente si desume che "l’anomalia italiana" è dovuta al mancato funzionamento del sistema concorrenziale (cfr., in particolare, il rilievo per cui gli aumenti dei costi vengono trasferiti integralmente sui premi, senza che vi sia alcuna pressione per il loro contenimento;
l’andamento degli aumenti è continuo, anzichè ciclico – come nei sistemi in concorrenza, ove a fasi di crescita corrispondono periodi di riduzione dei prezzi – e gli aumenti vengono ad incidere indiscriminatamente anche sulle fasce a minimo rischio, alle quali primariamente si indirizzerebbero le riduzioni di tariffa, in regime concorrenziale: pp. 6.2, 6.3 del Provvedimento in esame).
Il Provvedimento specifica altresì che nei paesi UE è in vigore la medesima normativa comunitaria e si presentano le stesse problematiche tipiche dell’industria RCA (lotta alle frodi, criteri di risarcimento del danno biologico, costo dei ricambi e delle riparazioni); nè vi sono sostanziali differenze rispetto all’Italia quanto all’imposizione fiscale (cfr. in particolare pp. 6, 6.2, 1.2).
Il Parere redatto dalla società di ricerca Dallocchio e Prosperetti anch’esso riguarda l’assetto generale del mercato assicurativo e non comportamenti specifici dell’impresa convenuta e – pur se redatto da autorevoli studiosi – esprime pur sempre mere valutazioni, inidonee a confutare quanto accertato dall’AGCM, che era peraltro a conoscenza degli analoghi dati contenuti nel parere dell’ISVAP. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. e dei principi generali in materia di presunzioni semplici (art. 360, comma 1, n. 3) e sostiene, con una prima censura, che la Corte territoriale avrebbe fatto inammissibile applicazione del principio praesumptio de praesumpto non admittitur, là dove la fattispecie di causazione del danno per effetto dell’illecito concorrenziale in capo al singolo assicurato sarebbe stata desunta con un ragionamento probabilistico dalla presunzione che l’intesa potesse avere influito in danno di tutti gli assicurati.
Assume che nella specie il fatto noto è l’illecito antitrust, da cui la Corte di merito ha desunto il fatto ignoto rappresentato dall’aumento generalizzato dei premi di polizza, per poi desumere ancora da quest’ultimo un ulteriore fatto ignoto, cioè che la singola danneggiata ed attrice nel presente giudizio abbia a sua volta subito un aumento del premio di polizza: circostanza non dimostrata ed anch’essa meramente presunta.
Afferma poi che il ragionamento presuntivo di secondo grado sarebbe anche privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
4.1.- Con il quarto motivo fa valere, in via subordinata rispetto al terzo motivo, omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio e omessa valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente ( art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), sul rilievo che la Corte di appello avrebbe omesso di indicare, nella motivazione, per quali ragioni le circostanze e i documenti da essa prodotti non costituirebbero idonee prove contrarie circa il nesso causale fra l’illecito antitrust e il danno, rispetto alla mera prova presuntiva utilizzata dal giudicante.
5.- Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, non sono fondate.
La Corte di appello ha tratto argomento dagli accertamenti contenuti nel Provvedimento n. 8546/2000 dell’AGCM e li ha ritenuti sufficienti a fornire la prova del danno e del nesso causale, disattendendo implicitamente l’efficacia probatoria dei documenti e delle circostanze di fatto dedotte in contrario.
Non si tratta di violazione del principio di diritto affermato da questa Corte con il negare la ammissibilità della c.d. praesumptio de presumpto (Cass. n. 17535 del 2008; n. 5045 del 2002), ma della constatazione del mancato assolvimento da parte della compagnia assicuratrice all’onere di dare la prova contraria.
Sarebbe stata indubbiamente opportuna un’espressa ed articolata motivazione in proposito e, sotto questo profilo, la sentenza impugnata è effettivamente censurabile Va peraltro rilevato che la natura delle difese e degli elementi dedotti a prova contraria dalla ricorrente ne manifesta la genericità e l’inidoneità a giustificare una diversa decisione, inidoneità che peraltro è stata più volte rilevata dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento a casi analoghi e a difese pressochè identiche a quelle in esame (cfr. fra le altre le citate Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 10211 e n. 10212; 20 giugno 2011 n. 13486, 20 dicembre 2011 n. 27554; come già Cass. civ. n. 5941 e 5942/2011).
6.- Con la memoria illustrativa la ricorrente soggiunge che: a) il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione ad essa inflitta dall’AGCM, sicchè erroneamente è stata applicata nei suoi confronti la presunzione dì avere provocato il danno; b) la Relazione illustrativa al recente Decreto "Cresci Italia" menziona l’esigenza di reprimere le frodi nel settore assicurativo, quale causa primaria della lievitazione dei costi nel settore medesimo e contempla la necessità di introdurre varie misure per prevenire le frodi; c) i principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 27544/2011 circa l’inammissibilità del primo motivo non sono condivisibili.
Quanto ad a), la censura avrebbe dovuto costituire oggetto di apposito motivo di ricorso, considerato anche che il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione, ma ha ritenuto sussistente l’infrazione, pur se l’ha valutata meno grave, per avere la Vittoria partecipato allo scambio di informazioni solo tramite gli osservatori RCA e ARD e non in altre forme.
L’ininfluenza del comportamento della ricorrente avrebbe dovuto essere quindi specificamente dedotta e argomentata. Essa per contro è solo incidentalmente affermata, nel primo motivo.
Nè la ricorrente specifica se, in quale sede e tramite quali atti, abbia sottoposto la questione all’esame della Corte di appello, considerato che la sentenza impugnata non ne fa parola (cfr. sull’inammissibilità per difetto di autosufficienza, fra le tante, Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859; Cass. civ. Sez. 3, 18 marzo 2005 n. 5974).
I rilievi sub b) non potevano essere presi in esame dalla sentenza impugnata, trattandosi di documenti approvati di recente e comunque anch’essi relativi a circostanze generiche.
Quanto a c), si è risposto in relazione al primo motivo di ricorso (p. 3).
7.- Il ricorso non può che essere rigettato.
8.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.