Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7040

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 865/2009, depositata il 2 ottobre 2009, la Corte di appello di Salerno ha condannato la s.p.a. Vittoria Assicurazioni a pagare a S.M. Euro 82,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, per violazione da parte della convenuta delle norme a tutela della concorrenza, come risulta dal provvedimento sanzionatorio n. 8546, emesso dall’AGCM il 28.7.2000. Vittoria Ass.ni propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

L’intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha desunto la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale dal citato provvedimento dell’AGCM n. 8546/2000, il quale ha inflitto sanzione ad un largo numero di società assicuratrici per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. L’Autorità garante ha altresì rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 – 2000), con riferimento sia al livello medio dei premi in vigore in Italia fino al 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato europeo, che è risultata inferiore di circa il 20% rispetto ai premi praticati in Italia.

La sentenza impugnata ha quantificato il danno subito dalla S. in misura corrispondente alla suddetta percentuale del 20%, calcolata sul premio pagato dalla stessa per una polizza RCA, dal 1998 al 2000, affermando che la compagnia assicuratrice, a suo tempo partecipe dell’illecita intesa, non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere quanto accertato dall’AGCM circa il collegamento causale fra l’illecito anticoncorrenziale e il suddetto incremento dei premi.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Mancata Ut corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( art. 112 c.p.c.) e conseguente nullità del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4)", sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le sue eccezioni e la relativa documentazione, circa il fatto che il premio praticato al cliente non è stato frutto del comportamento anticoncorrenziale, ma è dipeso da una serie di cause esterne, che avevano comportato un notevole incremento dei costi per le compagnie assicuratrici, fra cui: le truffe in loro danno; l’incremento della litigiosità; il lievitare dei risarcimenti a causa dei nuovi criteri di quantificazione del danno biologico; l’incidenza delle imposte, l’adeguamento delle riserve sinistri imposto in sede comunitaria; il livello di inflazione in vigore in Italia e le forti passività che connotavano la situazione economica delle compagnie assicuratrici alla vigilia della privatizzazione del 1994.

La ricorrente specifica in particolare di avere prodotto a dimostrazione del fatto che l’incremento dei premi non è neppure in parte ascrivibile all’intesa illecita:

a) un parere pro veritate redatto dalla società di ricerca Dallocchio & Prosperetti, curato dal prof. P.L. e dalla dott.ssa T.I.;

b) un parere redatto dall’ISVAP il 14 luglio 2000, c) il Provvedimento 17 aprile 2003 n. 11891 dell’AGCM. Ha poi richiamato la sentenza n. 2305/2007 della Corte di cassazione, nella parte in cui ha affermato doversi respingere "l’aberrante tesi che il danno sia in re ipsa", nonchè la sentenza della Corte 17 aprile 2009 n. 9278, secondo cui il parere dell’Isvap è prova idonea ad escludere il nesso causale fra l’illecito e il danno.

Afferma che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame le allegazioni e le prove in questione, venendo nella sostanza a ravvisare il danno nel solo fatto che essa ebbe a partecipare all’illecito, in violazione dei principi di cui sopra, per cui il giudice deve valutare tutti gli elementi di prova offerti dall’assicuratore al fine di dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre l’incremento dei premi, o che abbiano, comunque, concorso a causarlo.

Nella memoria illustrativa censura la motivazione con cui recenti sentenze della Corte di cassazione – ed in particolare quella 20 dicembre 2011 n. 27554 – hanno ritenuto inammissibile il suddetto motivo di ricorso, poichè l’eccezione non esaminata riguarderebbe fatti secondari, quindi irrilevanti ai fini del decidere. Assume che le argomentazioni e le prove dedotte tendono a dimostrare l’insussistenza del nesso causale fra l’illecito e il danno, quindi un elemento primario e fondamentale della fattispecie, e non meramente secondario.

3.- Il motivo non è fondato e non giustifica il mutamento del principio giurisprudenziale criticato.

La sentenza impugnata non ha omesso di decidere sull’eccezione della ricorrente circa l’insussistenza del nesso causale – questione che ha invece esaminato e deciso, pur se in senso contrario a quello voluto dalla ricorrente – ma ha omesso di prendere espressamente posizione sull’efficacia probatoria della documentazione da questa prodotta a dimostrazione della sua tesi.

Ciò configura vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; non omesso esame di domande od eccezioni di parte ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito, anche in relazione a controversie analoghe alla presente (Cass. civ. Sez. 3, 31 agosto 2011 n. 17891 nonchè i precedenti ivi cit.; Cass. civ. Sez. 3, 20 ottobre 2011 n. 27554).

2. – La questione è comunque nella specie irrilevante poichè, con il secondo motivo, la ricorrente ha riproposto le medesime censure di cui sopra per l’appunto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, assumendo che i documenti da essa prodotti sono decisivi ai fini della prova dell’insussistenza del nesso causale, perchè dimostrano che l’aumento dei premi di polizza è dovuto a cause esterne alla volontà delle compagnie di assicurazione e non allo scambio di informazioni. Le compagnie, infatti, avrebbero comunque dovuto aumentare i prezzi, quanto meno per arginare le costanti perdite del settore RC Auto.

Lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto di quanto sopra, quanto meno allo scopo di ridurre l’importo del risarcimento, e che non abbia dedicato al problema neppure una parola di motivazione, limitandosi ad affermare che la convenuta compagnia non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio non è ascrivibile all’intesa anticoncorrenziale, laddove invece tali prove essa ha dedotto.

3.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che non fondato, sotto più di un aspetto.

3.1.- In primo luogo il giudizio sulla sussistenza del nesso causale fra l’illecito e il danno richiede accertamenti e valutazioni in fatto, che sono rimesse alla discrezionalità dei giudici di merito e che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione.

Fra tali vizi non rientrano le ragioni di dissenso della parte dal merito della decisione assunta dal giudice, in cui essenzialmente si concretizzano le censure proposte in questa sede, ma solo le eventuali insufficienza, illogicità o contraddittorietà interne alle argomentazioni mediante le quali la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione, ove esse siano tali da rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119).

Le censure della ricorrente investono in realtà il merito della decisione impugnata, senza peraltro poter dimostrare alcuna illogicità od incongruenza della motivazione.

Esse configurano nella sostanza solo un addebito di insufficienza della motivazione stessa, per non avere la Corte di appello attribuito rilievo probatorio ai documenti prodotti al fine di dimostrare l’assenza di consequenzialità e di collegamento causale fra il comportamento sanzionato dall’AGCM e l’incremento dei premi di assicurazione RCA. L’addebito non è fondato ed è comunque inammissibile, sia perchè la Corte di appello ha implicitamente, ma inequivocabilmente, motivato sul punto, nella parte in cui ha ritenuto che la compagnia assicuratrice non abbia fornito la prova specifica dell’interruzione del nesso causale; sia ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., poichè la questione controversa è stata risolta in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare ai principi enunciati dalla sentenza 2 febbraio 2007 n. 2305, che erroneamente la ricorrente lamenta essere stati disattesi.

La sentenza n. 2305 – premesso che "L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi della L. n. 281 del 1990, art. 33, comma 2 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) – nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato – ha soggiunto con specifico riferimento al problema dell’onere della prova:

"….In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo".

Nella specie:

3.2.- a) per quanto concerne le prove a carico dell’attore, la sentenza impugnata ha dato atto della produzione in giudizio della polizza assicurativa e del testo del Provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, dal quale si traggono molteplici dati di fatto idonei a fondare la presunzione di un diretto collegamento fra lo scambio di informazioni fra le compagnie su dati sensibili ed il notevole aumento della media dei premi assicurativi in vigore sul mercato italiano.

E’ chiaro che in tanto la citata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto legittimo trarre dal Provvedimento dell’AGCM elementi presuntivi di convincimento circa l’esistenza del danno e del nesso causale fra l’illecito e il danno, in quanto tale Provvedimento contiene molteplici dati ed accertamenti in tal senso, che peraltro sono stati più volte specificamente richiamati: "Se è vero che l’AGCM ha inflitto condanna solo ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2…….., è indubbio che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze di RCA, nel periodo interessato dall’intesa, ha costituito da un lato un presupposto del giudizio di illiceità del comportamento: dall’altro lato un indubbio accertamento del suo effetto, in danno degli utenti dei servizi assicurativi. L’AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità -lecite e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa (cfr. pp. 239- 251, 257 del Provvedimento n. 8546/2000).

Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di "coordinarsi rapidamente…..su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi" e di "adeguare le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato il massimo profitto congiunto per l’industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori" (pp. 251; 254 ss.)"……. "io scambio di informazioni ha anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999 (il danno lamentato dal Cementano si riferisce al 1991-98). Ogni impresa era infatti in grado di verificare che i concorrenti si conformassero alle proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga iniziativa (pp. 71, 244, 258)".

"Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio non ha accertato solo il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori – come prospettato dalla ricorrente – ma anche il fatto che tale comportamento ha prodotto un’ingente e ingiustificata lievitazione dei premi sul mercato italiano delle polizze RCA" (su tutti questi principi cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 102011 e n. 10212; Cass. civ. Sez. 3, 20 giugno 2011 n. 13486; Cass. civ. Sez. 3, 20 dicembre 2011 n. 27554).

Il Consiglio di Stato, nel confermare per questa parte il Provvedimento, ha ribadito che la circostanza che il settore assicurativo della RCA operasse in perdita non esclude l’illiceità dello scambio di informazioni sui dati sensibili: non solo perchè profitti e perdite imprenditoriali vengono calcolati con riferimento non al singolo settore merceologico, ma all’attività globale dell’impresa, e nella specie il settore RCA – a causa dell’obbligatorietà dell’assicurazione – è fonte cospicua di clientela, sulla quale produce un vantaggioso "effetto traino" verso le altre offerte assicurative; ma anche e soprattutto perchè il comportamento collusivo, eliminando ogni incertezza sul comportamento dei concorrenti, disincentiva "ogni diversa politica commerciale, potenzialmente idonea anche a mutare le condizioni di perdita del mercato" (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2199/2002, p. 7.2.5).

E’ ben possibile, quindi, che il comportamento delle compagnie assicuratrici negli anni 1994-2000 sia stato incentivato dalla necessità di recuperare il passivo accumulato nel precedente periodo di tariffe amministrate.

Ma la circostanza che il settore operi in perdita non giustifica i comportamenti collusivi, poichè questi trasferiscono sui consumatori, in misura maggiore rispetto a quella che il corretto comportamento commerciale consentirebbe, perdite che il settore imprenditoriale bene o male recupera, o che ritiene comunque vantaggioso affrontare. (Senza considerare che l’Autorità garante ha accertato che il divario fra il livello dei premi in Italia e quelli praticati negli altri paesi europei era stato colmato già alla fine del 1996 e che si sono ciò nonostante verificati in Italia ulteriori aumenti dei premi del 36%, rispetto alla media europea, nel solo triennio 1996-1999,: cfr. p. 76).

3.3.- b) Per quanto concerne la prova contraria a carico della compagnia assicuratrice, diretta a dimostrare l’interruzione del nesso causale fra l’illecito concorrenziale ed il danno, questa Corte ha parimenti affermato che tale prova si dovrebbe articolare sugli aspetti che il Provvedimento dell’AGCM ha lasciato incerti e che attengono alla concreta e specifica misura in cui ognuna delle singole imprese sanzionate ha contribuito, con il suo comportamento e nei rapporti con i suoi assicurati, all’indebita lievitazione dei premi.

Ed invero gli accertamenti dell’AGCM hanno fatto riferimento ai livelli medi dei premi europei ed al livello medio degli aumenti in Italia, ma poco o nulla hanno specificato (nè potevano specificare) circa la misura in cui ogni singola impresa abbia effettivamente tradotto le informazioni acquisite tramite il comportamento collusivo nell’incremento dei premi praticati alla propria clientela.

Donde il rilievo che "….la già riconosciuta facoltà della compagnia assicuratrice convenuta in risarcimento del danno, di fornire la prova contraria alla suddetta presunzione di responsabilità in ordine alla sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno ed all’entità del danno medesimo, non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, quanto agli elementi che influiscono sulla formazione dei premi, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell’impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza; che siano comunque tali da dimostrare che – nel caso oggetto di esame – il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori" (quali il fatto che la compagnia ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato dall’AGCM, o che versava in difficoltà economiche che le hanno imposto determinate scelte di prezzo; o che il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza, o si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità; e così via (cfr. fra le altre Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 10211 e n. 10212; 20 giugno 2011 n. 13486, 20 dicembre 2011 n. 27554; come già Cass. civ. n. 5941 e 5942/2011).

Anche con riferimento all’assetto generale del mercato assicurativo sarebbe stato possibile fornire prove un po’ meno generiche di quelle offerte, per infirmare la presunzione dell’esistenza del nesso causale fra l’illecito e l’incremento dei premi: per esempio mettendo a confronto le tariffe applicate dalla compagnia convenuta e quelle praticate nel medesimo periodo da altra impresa, non partecipante all’intesa illecita.

Ne consegue che la documentazione prodotta, dalla ricorrente al fine di contestare la sussistenza del nesso causale è stata implicitamente ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata.

I dati contenuti nel parere dell’ISVAP sono stati già sottoposti all’esame dell’AGCM, che li ha ritenuti inidonei ad escludere sia il comportamento collusivo, sia gli effetti dannosi che ne sono derivati in termini di incremento dei premi (cfr. p. 192 ss.); con l’ulteriore specificazione che le perdite denunciate dalle compagnie assicuratrici sono anche effetto di inefficienze produttive e del mancato controllo dei costi, conseguente alla violazione delle regole della concorrenza ( 255 ult. cpv. e p. 263).

Il Provvedimento 17 aprile 2003 n. 11891 conferma – anzichè disattendere – gli accertamenti di cui sopra circa l’abnorme incremento dei premi in Italia dopo il 1994 e l’anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi UE. Si tratta di indagine conoscitiva sul settore assicurativo che – lungi dall’escludere il collegamento fra l’aumento dei premi ed i comportamenti collusivi accertati in precedenza – si è proposta di accertare "le ulteriori ragioni tecnico-economiche che possono essere alla base" di tali aumenti (p. 4, in fine), e da cui chiaramente si desume che "l’anomalia italiana" è dovuta al mancato funzionamento del sistema concorrenziale (cfr., in particolare, il rilievo per cui gli aumenti dei costi vengono trasferiti integralmente sui premi, senza che vi sia alcuna pressione per il loro contenimento;

l’andamento degli aumenti è continuo, anzichè ciclico – come nei sistemi in concorrenza, ove a fasi di crescita corrispondono periodi di riduzione dei prezzi – e gli aumenti vengono ad incidere indiscriminatamente anche sulle fasce a minimo rischio, alle quali primariamente si indirizzerebbero le riduzioni di tariffa, in regime concorrenziale: pp. 6.2, 6.3 del Provvedimento in esame).

Il Provvedimento specifica altresì che nei paesi UE è in vigore la medesima normativa comunitaria e si presentano le stesse problematiche tipiche dell’industria RCA (lotta alle frodi, criteri di risarcimento del danno biologico, costo dei ricambi e delle riparazioni); nè vi sono sostanziali differenze rispetto all’Italia quanto all’imposizione fiscale (cfr. in particolare pp. 6, 6.2, 1.2).

Il Parere redatto dalla società di ricerca Dallocchio e Prosperetti anch’esso riguarda l’assetto generale del mercato assicurativo e non comportamenti specifici dell’impresa convenuta e – pur se redatto da autorevoli studiosi – esprime pur sempre mere valutazioni, inidonee a confutare quanto accertato dall’AGCM, che era peraltro a conoscenza degli analoghi dati contenuti nel parere dell’ISVAP. 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. e dei principi generali in materia di presunzioni semplici (art. 360, comma 1, n. 3) e sostiene, con una prima censura, che la Corte territoriale avrebbe fatto inammissibile applicazione del principio praesumptio de praesumpto non admittitur, là dove la fattispecie di causazione del danno per effetto dell’illecito concorrenziale in capo al singolo assicurato sarebbe stata desunta con un ragionamento probabilistico dalla presunzione che l’intesa potesse avere influito in danno di tutti gli assicurati.

Assume che nella specie il fatto noto è l’illecito antitrust, da cui la Corte di merito ha desunto il fatto ignoto rappresentato dall’aumento generalizzato dei premi di polizza, per poi desumere ancora da quest’ultimo un ulteriore fatto ignoto, cioè che la singola danneggiata ed attrice nel presente giudizio abbia a sua volta subito un aumento del premio di polizza: circostanza non dimostrata ed anch’essa meramente presunta.

Afferma poi che il ragionamento presuntivo di secondo grado sarebbe anche privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

4.1.- Con il quarto motivo fa valere, in via subordinata rispetto al terzo motivo, omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio e omessa valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente ( art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), sul rilievo che la Corte di appello avrebbe omesso di indicare, nella motivazione, per quali ragioni le circostanze e i documenti da essa prodotti non costituirebbero idonee prove contrarie circa il nesso causale fra l’illecito antitrust e il danno, rispetto alla mera prova presuntiva utilizzata dal giudicante.

5.- Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, non sono fondate.

La Corte di appello ha tratto argomento dagli accertamenti contenuti nel Provvedimento n. 8546/2000 dell’AGCM e li ha ritenuti sufficienti a fornire la prova del danno e del nesso causale, disattendendo implicitamente l’efficacia probatoria dei documenti e delle circostanze di fatto dedotte in contrario.

Non si tratta di violazione del principio di diritto affermato da questa Corte con il negare la ammissibilità della c.d. praesumptio de presumpto (Cass. n. 17535 del 2008; n. 5045 del 2002), ma della constatazione del mancato assolvimento da parte della compagnia assicuratrice all’onere di dare la prova contraria.

Sarebbe stata indubbiamente opportuna un’espressa ed articolata motivazione in proposito e, sotto questo profilo, la sentenza impugnata è effettivamente censurabile Va peraltro rilevato che la natura delle difese e degli elementi dedotti a prova contraria dalla ricorrente ne manifesta la genericità e l’inidoneità a giustificare una diversa decisione, inidoneità che peraltro è stata più volte rilevata dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento a casi analoghi e a difese pressochè identiche a quelle in esame (cfr. fra le altre le citate Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 10211 e n. 10212; 20 giugno 2011 n. 13486, 20 dicembre 2011 n. 27554; come già Cass. civ. n. 5941 e 5942/2011).

6.- Con la memoria illustrativa la ricorrente soggiunge che: a) il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione ad essa inflitta dall’AGCM, sicchè erroneamente è stata applicata nei suoi confronti la presunzione dì avere provocato il danno; b) la Relazione illustrativa al recente Decreto "Cresci Italia" menziona l’esigenza di reprimere le frodi nel settore assicurativo, quale causa primaria della lievitazione dei costi nel settore medesimo e contempla la necessità di introdurre varie misure per prevenire le frodi; c) i principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 27544/2011 circa l’inammissibilità del primo motivo non sono condivisibili.

Quanto ad a), la censura avrebbe dovuto costituire oggetto di apposito motivo di ricorso, considerato anche che il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione, ma ha ritenuto sussistente l’infrazione, pur se l’ha valutata meno grave, per avere la Vittoria partecipato allo scambio di informazioni solo tramite gli osservatori RCA e ARD e non in altre forme.

L’ininfluenza del comportamento della ricorrente avrebbe dovuto essere quindi specificamente dedotta e argomentata. Essa per contro è solo incidentalmente affermata, nel primo motivo.

Nè la ricorrente specifica se, in quale sede e tramite quali atti, abbia sottoposto la questione all’esame della Corte di appello, considerato che la sentenza impugnata non ne fa parola (cfr. sull’inammissibilità per difetto di autosufficienza, fra le tante, Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859; Cass. civ. Sez. 3, 18 marzo 2005 n. 5974).

I rilievi sub b) non potevano essere presi in esame dalla sentenza impugnata, trattandosi di documenti approvati di recente e comunque anch’essi relativi a circostanze generiche.

Quanto a c), si è risposto in relazione al primo motivo di ricorso (p. 3).

7.- Il ricorso non può che essere rigettato.

8.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8931 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30 agosto 2010 la signora S.A. P. proponeva opposizione, L. Fall., ex art. 99, allo stato passivo del fallimento In-Carto s.p.a. in liquidazione, dichiarato il 26 febbraio 2010 dal Tribunale di Genova: in cui il suo credito retributivo era stato ammesso per Euro 3304,00), al privilegio di cui all’art. 2751 bis cod. civ., n. 3 (somma corrispondente agli emolumenti dell’anno 2008) e per Euro 19.642,00 al chirografo, per provvigioni di agente.

Esponeva che si trattava, in realtà, di prestazioni lavorative svolte in favore della società nel territorio francese in forza di un contratto di rappresentanza V.R.P. (Voyager, Representant, Placier), caratterizzato da elementi di internazionalità e, come tale, disciplinato dalla legge francese, che assimilava il prestatore di tali attività a un lavoratore dipendente.

Costituitasi ritualmente, la curatela resisteva all’opposizione.

Con sentenza 19 novembre 2010 il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione, con compensazione delle spese di lite.

Motivava:

– che il privilegio era riconosciuto dalla legge in considerazione della natura del credito e dipendeva quindi dalle caratteristiche della fattispecie;

– che ai fini dell’attribuzione del privilegio per crediti da lavoro subordinato non aveva rilevanza la qualificazione giuridica (che l’opponente intendeva attribuire in base alla legge francese), bensì l’elemento di fatto della subordinazione;

– che nel caso in esame la figura del V.R.P. non rispondeva al predetto requisito, essendo invece assimilabile all’agente autonomo o al procacciatore di affari, attivo entro una zona predeterminatatà, retribuito tramite provvigioni, senza previsione di un orario di lavoro: mentre non costituivano indizi presuntivi in senso contrario la stabilità del rapporto, compatibile con il contratto di agenzia, ed il rispetto delle istruzioni fornite dalla società IN-Carto, così come il godimento di tutele previdenziali e assistenziali garantite dalla legge francese.

Avverso il provvedimento, comunicato il 19 novembre 2010, la signora S. proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, notificato il 20 dicembre 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria, ex art. 378 cod. proc. civ..

Deduceva:

1) la violazione del Regolamento della Comunità europea numero 1346/2000 e la carenza di motivazione nel non ritenere applicabile la legge francese al suo rapporto contrattuale;

2) la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 57, degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Roma del Giugno 1980 e degli artt. 4 e 8 del Regolamento della Comunità europea 17 giugno 2008 n. 593;

3) la violazione delle norme sul giusto processo e sulla tutela del contraddittorio.

4) la violazione di legge nel mancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio;

5) la carenza di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento In-Carto s.p.a..

All’udienza del 7 marzo 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del Regolamento della Comunità europea numero 1346/2000 e la carenza di motivazione.

Il motivo è infondato.

Anche a prescindere dal rilievo che la censura omette di indicare quali diverse conseguenze in ordine al privilegio richiesto sarebbero riconducibili alla normativa francese, si osserva come il Regolamento 29 maggio 2000 n. 1346 (Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza) all’art. 4 (Legge applicabile) attribuisce alla legge dello stato di apertura del fallimento la disciplina non solo degli effetti sui contratti in corso (art. 4, comma 2, lett. e), ma anche dei crediti da insinuare nel passivo (ibidem, lett. g) e delle disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti (ibidem, lett. h). Pure riservate alla legislazione nazionale corrispondente al foro concorsuale sono le disposizioni che disciplinano la ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni e del grado dei crediti: e cioè, proprio i presupposti per l’ammissione allo stato passivo e la relativa collocazione dei credito.

Il concorso con il successivo art. 10 (Contratti di lavoro) -secondo cui, "gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro" – è solo apparente, perchè tale norma influisce solo sugli aspetti civilistici della continuazione, o no, del rapporto: diversi da quelli attinenti all’ammissione al passivo fallimentare.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 57, degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Roma del Giugno 1980 e degli artt. 4 e 8 del Regolamento della Comunità europea 17 giugno 2008 n. 593.

Il motivo è infondato.

La Convenzione di Roma ed il Regolamento della Comunità europea 593/2008 non riguardano le procedure concorsuali, avendo il diverso oggetto di individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Si tratta, quindi, di norme di diritto internazionale privato che fanno riferimento al momento genetico e funzionale dei rapporti giuridici negoziali, al di fuori dell’ipotesi di una procedura di insolvenza: specificamente disciplinata, invece, dal precitato Regolamento 29 maggio 2000 n. 1346 del Consiglio della Comunità europea.

Anche il terzo motivo, relativo alla violazione delle norme sul giusto processo è infondato, dal momento che le regole del contraddittorio sono state rispettate nel processo di opposizione allo stato passivo, in cui l’opponente ha avuto modo, con l’atto introduttivo e la comparsa conclusionale, di svolgere compiutamente le proprie difese. Del resto, la ricorrente neppure allega un pregiudizio concreto al suo diritto di difesa, che le abbia impedito di sviluppare appieno le sue censure al provvedimento del giudice delegato.

Inammissibile appare il quarto motivo con cui ci si duole del mancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio richiesta.

Si tratta, infatti, di un mezzo istruttorio (e non di una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, nell’ambito di un potere discrezionale il cui mancato esercizio può essere implicitamente motivato nel contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. sez. lavoro, 21 Aprile 2010 n. 9461; Cass., sez. 3, 14 Novembre 2008 n. 27247; Cass., sez. 1, 5 Luglio 2007, n. 15219).

Nella specie, il Tribunale di Genova ha dato conto delle ragioni che portavano ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in carenza di alcuno degli indici di subordinazione ravvisabili nelle prestazioni svolte dalla signora S..

Oltre a ciò, la consulenza tecnica d’ufficio era stata richiesta dalla parte al fine di acquisire le norme e le disposizioni rilevanti nell’ordinamento francese, disciplinanti il rapporto di lavoro denominato di V.R.P.: per quanto detto, irrilevanti ai fini del giudizio.

Con l’ultimo motivo si lamenta la carenza di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Ribadita l’applicabilità della legge italiana, ai fini della graduazione del credito ammesso allo stato passivo, la censura è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione di merito del rapporto contrattuale, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Il ricorso è dunque infondato e dev’essere respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 13-12-2011, n. 46203 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’8 agosto 2010, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento del Questore adottato una prima volta il 16 giugno, e poi emesso la seconda volta in data 26 luglio 2010, con il quale si obbligava R.M., per la durata di anni cinque, a presentarsi alla Stazione CC di Vezzano sul Crostoso all’ora di inizio della gara ed all’ora di inizio del secondo tempo, per le partite disputate dalla società Reggiana.

L’interessato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. In relazione alla memoria difensiva, il G.I.P. nell’ordinanza impugnata ha affermato che la stessa non risulta presentata, quando invece la stessa era stata depositata sin dall’1 giugno 2010, in relazione al primo decreto del questore, ed il pubblico ministero, sulla base di essa, non aveva chiesto la convalida al G.I.P. Una volta reiterato il provvedimento il G.I.P., pur avendo a disposizione il fascicolo relativo al R., contenente tale memoria, non ne ha tenuto conto in palese violazione di legge.

2. Difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sia in riferimento alle ragioni per le quale l’interessato debba presentarsi presso la P.G. per due volte in occasione delle partite disputate dalla Reggiana, sia in ordine alla complessiva durata di tale misura (stabilita nel massimo di cinque anni). Inoltre è stata eccepita la mancanza di motivazione in ordine alle specifiche partite, non potendosi evincere dal disposto del provvedimento se si tratti di tutte le partite, ovvero anche di quelle amichevoli o di allenamento.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

E’ stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che "è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato" (Così Sez. 3, n. 20143 del 10/3/2010, Vezzoli, Rv.

247174). Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato una memoria difensiva in relazione alla notifica del primo provvedimento del questore (avvenuta il 29 giugno 2010); tale memoria veniva trasmessa al Pm il quale decideva di non richiedere la convalida, giusta annotazione del 21 luglio 201. Quindi a seguito della nuova emissione da parte del Questore del provvedimento L. n. 201 del 1989, ex art. 6, meramente riproduttivo dei contenuti del precedente, il G.i.p. avrebbe dovuto prendere in esame la citata memoria già agli atti, senza affermare, superficialmente, che non era pervenuta attività difensiva nei termini delle quarantotto ore dall’emissione del secondo provvedimento del 26 luglio 2010, posto che lo stesso G.I.P. ha dato atto che tale ultimo decreto rappresenta una mera conferma di altro emesso il 16 giugno 2010, proprio quello in relazione al quale la memoria difensiva era stata depositata e doveva essere esaminata dal giudice.

Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza e l’efficacia del provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione all’autorità di PS va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 26-07-2013, n. 32759

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. All’esito di giudizio ordinario il Tribunale di Marsala con sentenza del 17.1.2007 ha dichiarato D.M.E. colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di avvocato perchè, pur privo dell’abilitazione statale all’esercizio della professione forense, predisponeva e sottoscriveva col nome della moglie P.M.L., avvocato, l’atto di citazione in giudizio promosso da R.B. contro la società Aurora Assicurazioni e V.A.. Fatto commesso dal D.M. nel gennaio 2001 dopo l’avvenuta separazione dalla moglie nella seconda metà del 2000. Per l’effetto lo stesso è stato condannato, concessegli le attenuanti generiche, alla pena sospesa di Euro 300,00 (trecento) di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile P.M.L., danno liquidato in via equitativa in misura di Euro 1.000,00 (mille).

Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità per il predetto reato sulla base: delle dichiarazioni della querelante – p.o.

costituitasi parte civile, l’avv. P.M.L., che ha riferito di non aver mai sottoscritto la citazione dell’attore R. davanti al giudice di pace; dei riscontri che tali dichiarazioni, nonostante le intuibili ragioni di animosità verso il coniuge separato, rinvengono nelle testimonianze del R. (ha riferito di aver intrattenuto rapporti ai fini della sua causa assicurativa con il solo D.M., al quale ha consegnato la somma di lire 500.000 come anticipo di spese) e dell’avv. Pe.

F. (il D.M. gli ha chiesto il "favore" di patrocinare la causa del R., non essendo lui ancora in possesso dell’abilitazione, dopo aver seguito inizialmente la vicenda legale in collaborazione con la moglie) nonchè negli esiti della consulenza grafica disposta dal p.m. (che ha escluso l’attribuibilità alla P. della sottoscrizione dell’atto di citazione del R. pur non potendosi la stessa assegnare alla grafia del D.M., che non ha rilasciato saggio grafico utile per comparazione).

2. Adita dall’impugnazione del D.M., la Corte di Appello di Palermo con l’indicata sentenza resa il 25.6.2010 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, ma – avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissione del reato (in assenza di cause sospensive del relativo termine) – ha dichiarato improcedibile il reato ascritto all’imputato perchè estinto per prescrizione, immutate restando le statuizioni civili adottate dal Tribunale.

Sul merito della regiudicanda la Corte territoriale ha respinto i rilievi della difesa dell’imputato sulla inadeguata verifica della credibilità della p.o. P. (che ha sempre negato di aver sottoscritto l’atto di citazione del R., autenticando la firma dell’attore). Credibilità che, come già affermato dal Tribunale, è suffragata dalle dichiarazioni testimoniali del R. e dell’avv. Pe. e dagli esiti della consulenza grafologica (escludente l’autenticità dell’apparente firma della P. sull’atto giudiziario del R.).

3. Avverso tale sentenza di appello ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione l’imputato D.M.E., prospettando numerosi vizi di legittimità per violazione di legge e per insufficienza ed illogicità della motivazione e corredando l’analisi critica della sentenza impugnata con la produzione di numerosi atti relativi all’intera vicenda processuale e ai suoi rapporti di collaborazione professionale (presso lo studio legale del suocero) con la moglie P. fino all’epoca della crisi coniugale e alla loro separazione di fatto (estate 2000).

I numerosi motivi di censura del ricorrente possono come di seguito sintetizzarsi.

A. L’imputato non si è sottratto al rilascio di un saggio grafico, mai richiestogli nel corso delle indagini, allorchè è stata esperita indagine grafica sulla copia di un atto di citazione (riguardante la causa assicurativa di tale S.M.) diverso da quello indicato in imputazione, ma che comunque ha escluso un intervento grafico (sottoscrizione per autentica) dell’imputato.

Entrambe le sentenze di merito omettono di considerare che l’atto di citazione recante l’ipotizzata abusiva opera grafica del D.M., relativo al cliente R., non è mai stato acquisito agli atti del giudizio penale, l’atto allegato attenendo alla citata diversa causa ( S. contro Milano Assicurazioni) ed essendo il solo esaminato dal consulente grafico (per altro in fotocopia e con riguardo a una sottoscrizione formata da una semplice sigla).

B. La Corte ha omesso di assumere una prova decisiva concernente l’esatto luogo di svolgimento dell’attività professionale dell’imputato, localizzandone un autonomo studio professionale a Marsala, laddove – come emerge da accertamenti della G.d.F. – il D. M. ha svolto attività lavorativa soltanto a (OMISSIS) presso lo studio legale intestato al suocero e alla moglie, curando insieme a costei più pratiche legali, ivi compresa quella del R. nell’ambito della quale la stessa P. è comparsa davanti al giudice di pace di Marsala in un’udienza del 12.3.2001. Evenienza che induce a rimeditare le generiche affermazioni del R. di aver intrattenuto rapporti con il solo D.M..

C. L’avv. Pe. ha affermato di aver patrocinato personalmente la causa del R. a decorrere dalla seconda udienza e poi fatturando al R. la sua prestazione professionale. Lo stesso R., al di là dei suoi confusi ricordi, ha asserito che il D.M. non gli si è presentato come avvocato ma come membro dello studio legale P.. Per l’effetto debbono ritenersi incongrue le valutazioni della testimonianza del R. espresse dalla Corte di Appello.

D. La sentenza impugnata ha recepito acriticamente l’assunto del Tribunale, secondo cui è "presumibile" l’attribuzione al D.M. della firma del legale presente in calce alla citazione R. (siccome favorita dalla presunta conoscenza delle caratteristiche della scrittura della moglie), benchè si tratti di una semplice sigla, sì da rendere affatto deficitaria la prova dell’elemento oggettivo del contestato reato di cui all’art. 348 c.p., non essendosi accertato il reale compimento da parte del ricorrente di un atto tipico della professione legale.

E. La Corte territoriale ha omesso di apprezzare come motivi nuovi (art. 585 c.p.p., comma 4) le circostanze integrative enunciate nelle memorie e nelle richieste difensive (parziale riapertura dell’istruttoria) depositate nell’interesse dell’imputato unitamente alla allegata documentazione (in particolare quella rappresentativa della citata intervenuta partecipazione personale della P. in una udienza della causa R.). La sentenza impugnata ha finito per appagarsi di una ricostruzione ipotetica e sostanzialmente immaginaria della vicenda processuale in una situazione in cui avrebbe dovuto, quanto meno, riconoscere al D.M. il beneficio del dubbio, prosciogliendolo dall’accusa ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

4. Il ricorso di D.M.E. non può trovare accoglimento agli effetti penali, non ricorrendo alcuna delle condizioni che rendono applicabile il disposto dell’art. 129 c.p.p., comma 2, a fronte della causa estintiva del reato (per intervenuta prescrizione) rilevata dalla Corte di Appello di Palermo.

In vero in presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto se la prova dell’insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione dello stesso da parte dell’imputato risulti evidente alla luce degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuove indagini o di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell’immediata operatività della causa estintiva.

Situazione che, per quanto articolate, si rivelino le critiche del ricorrente, non ricorre nel caso di specie. In questa ottica nel giudizio di cassazione l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento, ove già risulti l’esistenza di una causa estintiva, opera nell’ambito del controllo del solo provvedimento impugnato in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione (cfr.: Cass. Sez. 4, 8.7.2008 n. 33309, Rizzato, rv.

241961; Cass. Sez. 1, 18.4.2012 n. 35627, P.G. in proc. Amurri, rv.

253458).

Ora la maggior parte delle censure sviluppate con il ricorso impinge il merito storico della regiudicanda, rispetto al quale si prospetta una rivisitazione meramente fattuale delle fonti di prova astrattamente idonea a condurre a risultati valutativi diversi da quelli espressi dalle due conformi (in punto di responsabilità) decisioni di primo e di secondo grado.

Le sole carenze della impugnata decisione di appello che potenzialmente colorano di un qualche fondamento il ricorso dell’imputato investono la completezza dell’indagine tecnico- grafologica compiuta in corso di indagini per verificare la paternità dell’autenticazione della firma della parte R. in calce alla sua citazione per l’intentata casa assicurativa. Firma o sigla risultata non appartenente alla p.o. P., ma neppure all’imputato D.M.. Ora questo elemento, unitamente alla accertata presenza della P. in una udienza della causa del R. svoltasi davanti al giudice di pace, avrebbe dovuto essere considerato dalla Corte di Appello ai fini della valutazione della debenza del risarcimento in capo al soggetto danneggiato costituito parte civile.

Tanto peraltro non è stato fatto, nè può essere fatto in questa sede, posto che il ricorrente non ha impugnato la sentenza agli effetti civili.

Ne discende allora, che questa Corte, mandando esente l’imputato dall’onere di rifusione delle spese processuali, non può che ribadire essa stessa, come da dispositivo e ferme rimanendo le assunte statuizioni civili, l’intervenuta causa estintiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.