T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 896

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
con decreto del 6 dicembre 2010, il Ministero della Giustizia ha nominato il ricorrente, Professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di xxx "xxx", componente titolare della XIII Sottocommissione presso la Corte di Appello di xxx per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato di cui al D.M. Giustizia 13 luglio 2010;
Rilevato che, avverso il suddetto atto, il Prof. S.P. ha proposto il presente ricorso con cui ha dedotto sia vizi di violazione di legge, in particolare degli artt. 7 e 3 l. 241/1990, sia la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere;
Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010, in quanto è manifestamente fondato;
Ritenuto, infatti, che il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato dalla Sezione per fattispecie analoghe in cui è stata ritenuta fondata la censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990, atteso che il ricorrente, ove debitamente avvisato dell’inizio del procedimento di nomina, avrebbe potuto far valere tutte le situazioni ostative alla sua partecipazione alla sottocommissione evidenziate nel ricorso, ferma restando la successiva valutazione delle stesse comunque rimessa all’amministrazione procedente (T.A.R. Lazio, xxx, I, 16 aprile 2010, n. 7230; T.A.R. Lazio, xxx, I, 23 marzo 2007, n. 2543);
Ritenuto che, nel caso di specie, non sia applicabile la norma di cui all’art. 21 octies l. 241/1990 in quanto l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, mentre il ricorrente ha rappresentato gli impegni, di natura accademica, didattica e scientifica, che determinerebbero l’indisponibilità ad assumere l’incarico contestato;
Ritenuto altresì che le particolari esigenze di celerità indicate nel provvedimento impugnato non sono idonee ad escludere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il numero di candidati che hanno presentato la domanda di ammissione deve ritenersi conosciuto già da tempo e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione procedimentale ai destinatari diretti dell’atto;
Rilevata la fondatezza della censura di difetto di motivazione in quanto – tenuto anche conto che il ricorrente ha fatto presente di essere già stato in passato componente della commissione d’esami – il provvedimento non ha indicato come è stato applicato il criterio della "turnazione", né ha fatto riferimento ad eventuali criteri predeterminati in base ai quali procedere alle nomine;
Rilevato che all’accoglimento del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato D.M. 6 dicembre 2010 nella parte in cui il ricorrente è nominato componente titolare della XIII Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di xxx;
Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le stesse a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnato decreto del Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2010.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Ord., 02-07-2010, n. 15814 AVVOCATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

che l’Avv. P.P. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale un imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 7 aprile 2008, notificata il 13 maggio 2008, con cui il Tribunale di Milano, sezione nona penale, ha accolto soltanto parzialmente l’opposizione dal medesimo sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di liquidazione del compenso professionale;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 20 maggio 2008;

che il ricorso è affidato a un motivo, il quale – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia violazione di legge.

Motivi della decisione

che l’orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte al momento della introduzione del presente ricorso per cassazione – formatosi sia nel vigore della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e della L. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile (Cass., sez. un. pen., 26 maggio 1989-11 luglio 1989, Medea; Cass., sez. un. pen., 24 novembre 1999-6 dicembre 1999, Di Dona; Cass., sez. un. civ., 14 giugno 2000, n. 434; Cass., sez. 2^ civ., 25 maggio 2001, n. 7136;

Cass., Sez. 2^ civ., 26 novembre 2001, n. 14934; Cass., Sez. 1^ civ., 15 novembre 2003, n. 15377; Cass., Sez. 3^ civ., 28 febbraio 2008, n. 5301; Cass., sez. 4^ pen., 17 febbraio 2009-7 aprile 2009, Caminiti);

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che: (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che: (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, visto dalla parte di chi ha già fatto ricorso al giudice di cassazione, l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione;

che allorchè si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa;

che in questa direzione orienta il principio costituzionale del "giusto processo", la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2 (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’"effetto espansivo" dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto);

che il Collegio ritiene contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di accedere alla corte di cassazione e di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività "concretizzatrice" della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale;

che il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato il ricorso per cassazione confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement, è rappresentato dall’istituto della rimessione in termini;

che viene in rilievo l’art. 184 bis cod. proc. civ., introdotto con la L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 19 e successivamente modificato dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 6, convertito dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534;

che l’art. 184 bis cod. proc. civ., è la disposizione ratione temporis applicabile: esso è stato bensì abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 3 (ed al suo posto è stato aggiunto, dall’art. 45, comma 19, della medesima legge, un ulteriore comma all’art. 153 cod. proc. civ.), ma l’abrogazione ha effetto per i soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1), mentre nella specie la litispendenza è anteriore al 4 luglio 2009;

che il Collegio non condivide l’orientamento secondo cui l’art. 184 bis cod. proc. civ., per sua collocazione sotto la rubrica della "trattazione della causa" e per il riferimento al "giudice istruttore", non sarebbe invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all’introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione (tra le tante, Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2000, n. 5778; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2000, n. 9178; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2006, n. 5474;

Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2008, n. 2946);

che detto indirizzo – benchè tralaticiamente ribadito, anche di recente, in alcune pronunce di questa Corte (v., ad esempio, Cass., Sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4356) – non è in linea con le aperture presenti nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (14 gennaio 2008, n. 627; 4 febbraio 2008, n. 2520), la quale, raccogliendo gli auspici della dottrina, ha messo in luce come la lettura restrittiva non tiene conto nè delle innovazioni apportate all’art. 184 bis cod. proc. civ., dalla novella del 1995 "con la soppressione del riferimento alle sole decadenze previste negli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.", nè delle "esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive nel processo civile", nè del "difetto di situazioni di incompatibilità tra la norma in questione e le peculiarità del giudizio di cassazione" , ed è pervenuta alla conclusione secondo cui "la regola della improrogabilità dei termini perentori posta dall’art. 153 cod. proc. civ., non può costituire ostacolo al ripristino del contraddittorio quante volte la parte si vedrebbe dichiarare decaduta dall’impugnazione, pur avendo ritualmente e tempestivamente esercitato il relativo potere, per un fatto incolpevole che si collochi del tutto al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa";

che in direzione del riconoscimento della rimessione in termini in relazione al potere di impugnare la giurisprudenza delle Sezioni Unite si era già orientata con l’ordinanza 21 gennaio 2005, n. 1238, la quale – nello statuire che qualora la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., non si sia perfezionata per la morte del destinatario, di cui la parte venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per rinnovare la notificazione – ha affermato (sulla scia della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale) che un effetto di decadenza non può discendere da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità della parte, così inaugurando una linea che valorizza la tecnica di assumere i precetti costituzionali quali "fonte diretta di regolamentazione dei rapporti giuridici" (Sez. Un,, 28 luglio 2005, n. 15783) al fine di non addebitare alla parte incolpevole le conseguenze di atti e circostanze del procedimento che siano di ostacolo all’esercizio di poteri processuali esterni;

che – assodato che la rimessione in termini è riferibile anche al potere di impugnare per cassazione e che questa estensione, oltre ad essere coerente con la portata dell’art. 184 bis (che è quella di rappresentare una valvola di sicurezza rivolta a porre rimedio a tutte le ipotesi in cui sia intervenuta una decadenza a causa di un impedimento non imputabile), rinviene la propria ragione giustificatrice nell’impegno costituzionale di garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo – si tratta di stabilire se è di ostacolo alla applicazione, nella specie, del rimedio restitutorio la circostanza che la parte ricorrente (non presente all’udienza di discussione e notiziata della sua celebrazione con avviso notificato in cancelleria) non abbia avanzato una apposita istanza in tal senso;

che il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa;

che nell’art. 184 bis cod. proc. civ., la necessità di una apposita istanza di parte indirizzata al giudice è strettamente legata all’onere della parte interessata di allegare, con essa, i fatti che hanno determinato la decadenza e di offrire la prova della loro non imputabilità: l’istanza di rimessione, in altri termini, si giustifica con la necessità che la parte profili i fatti che integrano il presupposto della causa non imputabile, dimostrando che la decadenza è dipesa da un impedimento non evitabile con il grado di diligenza a cui essa, il suo rappresentante processuale o il suo difensore sono rispettivamente tenuti;

che la vicenda all’esame del Collegio presenta alcune particolarità:

(a) la parte ha compiuto, entro il termine di decadenza (stabilito dal codice di procedura penale), un’attività processuale la quale, pur se carente rispetto allo schema legale previsto dal codice di rito civile, manifesta la non acquiescenza al provvedimento impugnato; (b) la causa non imputabile si riconnette, non ad uno stato di materiale impedimento rientrante nell’onere di allegazione e di dimostrazione ad opera della parte interessata, ma alla scelta difensiva dipendente da indicazioni sul rito da seguire provenienti dalla consolidata giurisprudenza del tempo del promosso ricorso, solo ex post rivelatesi non più attendibili;

che, in una situazione siffatta, nella quale l’affidamento creato dalla giurisprudenza costituisce chiara ed evidente spiegazione e giustificazione della condotta processuale della parte, la causa non imputabile è determinata e, al contempo, conosciuta dallo stesso arbitro; sicchè l’art. 184 bis cod. proc. civ., viene in considerazione, non già come regola di dettaglio pensata per le inattività derivanti dagli impedimenti, tipici, di natura materiale ed oggettiva, ma nella sua portata di precipitato normativo espressione di un principio generale di superiore giustizia – coessenziale alla garanzia costituzionale dell’effettività della tutela processuale – che vede nel rimedio restitutorio il mezzo rivolto a non far sopportare alla parte, quando ad essa non possa farsi risalire alcuna colpa, le gravi conseguenze di un errore nella proposizione dell’impugnazione indotto dalla stessa giurisprudenza di cassazione;

che, del resto, significativa in questa direzione è l’esperienza dell’errore scusabile nel processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36; della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 34), nella quale la giurisprudenza del Consiglio di stato (Ad. plen., 19 aprile 1996, n. 2; Sez. 6^, 20 gennaio 2000, n. 257; Sez. 4^, 29 luglio 2003, n. 4352; Sez. 5^, 28 maggio 2004, n. 3451) esclude che l’assenza della domanda della parte interessata sia di ostacolo alla concessione del rimedio;

che, conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: "Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili";

che, pertanto, in applicazione dell’enunciato principio, la parte va, d’ufficio, rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte assegna, alla parte ricorrente:

(a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

(b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 445 del 2005, In tema di referendum

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il 1° marzo 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione dell’art. 123, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie perdano efficacia qualora la Corte costituzionale dichiari «l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria».

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata presupporrebbe la sottoponibilità a referendum delle deliberazioni statutarie anche limitatamente ad alcune soltanto delle norme in esse contenute. Ciò sarebbe chiaramente contrario al disposto dell’art. 123, terzo comma, Cost., il quale prevederebbe la sottoposizione al referendum confermativo unicamente della deliberazione statutaria nella sua interezza e non di singole norme o parti di essa. Pertanto, non sarebbe ammissibile – come invece dispone la norma regionale censurata – il collegamento dell’efficacia delle operazioni referendarie eventualmente compiute prima della pronuncia di accoglimento di questa Corte nel giudizio ex art. 123, secondo comma, Cost., con la circostanza che le norme dichiarate illegittime coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario.

D’altra parte, osserva il ricorrente, la disposizione impugnata non si concilierebbe neppure con l’art. 1, comma 3, della stessa legge regionale n. 31 del 2004, laddove si prevede, correttamente, che il quesito referendario debba riguardare il testo della deliberazione statutaria nel suo complesso.

2. – La Regione Liguria non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. – Il Governo ha impugnato l’art. 3, comma 3 della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia «qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria». La previsione che possano esservi richieste referendarie coincidenti con le parti della deliberazione statutaria in ipotesi dichiarate incostituzionali contrasterebbe con l’art. 123, terzo comma, Cost., il quale imporrebbe che il referendum ivi previsto abbia ad oggetto soltanto l’intera delibera statutaria e non singole norme o parti di essa.

2. – La questione è fondata.

Il tenore letterale del terzo comma dell’art. 123 della Costituzione rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti; pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza della Corte costituzionale di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo con il ricorso di cui al secondo comma dell’art. 123 Cost. non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità totale quanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità parziale della deliberazione statutaria, le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. Ogni pronuncia di accoglimento, infatti, determina di per sé una mutazione dell’oggetto del referendum, sia nell’ipotesi che successivamente si proceda ad una nuova deliberazione statutaria da parte del Consiglio regionale in conseguenza di una dichiarazione di illegittimità totale o parziale della delibera statutaria, sia nell’ipotesi che si debba semplicemente prendere atto di un effetto meramente demolitorio di parte della deliberazione statutaria prodotto dalla sentenza di questa Corte.

D’altra parte, il ricorrente ha correttamente evidenziato che il terzo comma dell’art. 1 della stessa legge regionale n. 31 del 2004 si riferisce con chiarezza al referendum sull’intero testo statutario, tanto che la formula del quesito referendario ivi prevista ha espressamente ad oggetto il «testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria».

3. – La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge regionale della Liguria n. 31 del 2004 deve peraltro essere limitata alle sole parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria», che danno erroneamente per ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria. Esente da profili di illegittimità è invece il riferimento, contenuto nello stesso comma 3 dell’art. 3 della legge regionale in esame, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale solo di parte della deliberazione statutaria, dal momento che anch’essa, come si è evidenziato, determina la necessità che venga considerato inefficace il precedente procedimento di richiesta referendaria, in quanto concernente un testo statutario diverso da quello risultante dalla pronuncia di accoglimento di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), limitatamente alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 153 Ricorso giurisdizionale; Trattamento economico; Rinunzie e transazioni

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Svolgimento del processo

Gli odierni appellanti, tutti dipendenti, ex dipendenti o eredi di dipendenti della Provincia di Napoli, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario della amministrazione provinciale agiscono in virtù della avvenuta stipulazione di atti di transazione in adesione al protocollo d’intesa intervenuto in data 23 settembre 1996 con la Commissione straordinaria di liquidazione dell’amministrazione provinciale nei quali, a fronte della loro rinuncia a parte delle somme dovute, quest’ultima si impegnava "ad ammettere nominalmente il credito" risultante da una serie di criteri che tra l’altro prevedevano l’erogazione di acconti (il primo del 40% entro 60 giorni dall’approvazione del piano di rilevazione della massa passiva; il secondo entro sessanta giorni dalla erogazione del mutuo) e del saldo finale in rapporto al complesso procedimento di liquidazione stabilito dall’art. 89 del D.Lgs. 2521995, n. 77, come modificato dall’art. 28 del D. L.vo 11 giugno 1996, n. 336.

Era previsto esplicitamente che " il mancato pagamento del saldo della somma transatta implicherà la risoluzione di diritto del presente accordo e delle conseguenti transazioni". Al protocollo d’intesa sono seguiti una serie di verbali di conciliazione nei quali veniva ribadito l’obbligo della Commissione straordinaria di liquidazione di procedere ai pagamenti secondo la cadenza temporale di cui sopra.

Poiché il pagamento della prima e seconda rata sono avvenuti con ritardo rispetto al termine stabilito nel protocollo e dal verbale di conciliazione ed inoltre l’ammontare della prima rata è stato ridotto dal 40% al 35%, secondo gli appellanti tale inadempimento comporterebbe la risoluzione di diritto degli atti transattivi e del protocollo d’intesa.

Su tale presupposto di risoluzione di diritto della transazione, i ricorrenti impugnavano il verbale di conciliazione chiedendo di accertarsi il diritto a vedersi liquidata la parte rinunziata con i verbali di conciliazione nonché la residua parte del loro credito corrispondente agli ulteriori interessi e rivalutazione maturati sino al soddisfo, con conseguente condanna della commissione straordinaria di liquidazione dell’amministrazione provinciale di Napoli alla corresponsione delle relative somme.

Il TAR Campania, Sezione Quinta, con la sentenza segnata in epigrafe, ha dichiarato la decadenza dal ricorso proposto dagli attuali appellanti per il mancato deposito nel termine del 15 settembre 2000 previsto dagli artt. 45 d.lgs. n. 80 del 1998 e 69 del d. lgs. n. 165 del 2001 e, comunque, lo ha respinto nel merito richiamando un precedente in termini del medesimo TAR (Sezione Quinta n.717 del 2006) rilevando tra l’altro che "l’ipotesi difensiva, ossia l’automatico venir meno della transazione per la circostanza del mancato pagamento delle rate entro date precise e la corresponsione della prima rata pari almeno al 40% del dovuto, non è sostenibile."

Cio" in quanto la clausola sarebbe contenuta solo nei verbali di conciliazione e non nel protocollo di intesa, onde la incompatibilità di detta clausola con quanto previsto nel protocollo.

Gli appellanti, che contestano le motivazioni contenute nella sentenza, propongono i seguenti motivi d’appello:

1) error in iudicando e procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 69 d.lgs. 165/2001 e 45 D.L. n. 80/1998, erroneità, irragionevolezza, illogicità, per essere stato notificato il ricorso entro il termine di decadenza a nulla rilevando il deposito successivo;

2) error in iudicando e procedendo, violazione degli artt. 1965 e ss., 1362 e ss. 1453 e ss. c.c., violazione artt. 24 e 36 della costituzione, erroneità, eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà: gli appellanti avrebbero sottoscritto unicamente il verbale di conciliazione e non il protocollo d’intesa dal cui tenore il giudice di primo grado avrebbe tratto il convincimento della mera possibilità degli adempimenti nei termini indicati; l’accordo era risolutivamente condizionato al mancato adempimento degli obblighi da parte della Commissione straordinaria di liquidazione, condizione puntualmente avveratasi, con la conseguenza che ciò avrebbe fatto sorgere il loro diritto ad ottenere le somme rinunciate;

3) error in iudicando, travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1418, 1447 e 1448 c.c.: seguendo il ragionamento del TAR l’accordo transattivo sarebbe nullo per mancanza di causa essendo venuto meno l’elemento essenziale della transazione consistente nelle reciproche concessioni a fronte di un credito certo.

Chiedevano quindi che, previo accertamento della risoluzione dell’accordo transattivo, l’amministrazione provinciale fosse condannata al pagamento in favore degli appellanti dell’intera somma dovuta a titolo di riparametrazione della retribuzione ai sensi dell’art. 228 T.U. 383/1934, oltre interessi legali e rivalutazione dal 1972 all’effettivo soddisfo.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Napoli, che ha contrastato le tesi avversarie concludendo con una richiesta di rigetto dell’appello.

Nella memoria depositata in vista della udienza di trattazione gli appellanti con plurime argomentazioni insistono nelle proprie tesi difensive.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

1. Viene appellata la sentenza con la quale il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto da dipendenti della amministrazione provinciale o da loro eredi, per la declaratoria di nullità e di inefficacia di atti transattivi, con consequenziale condanna all’integrale pagamento di quanto spettante a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme loro dovute a titolo di riparametrazione ex art. 228 T.U. 383/1934 e corrisposte in ritardo, nonché, per l’accertamento del loro diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme loro dovute allo stesso titolo.

Va premesso che il Consiglio provinciale, con delibera 34 del 26 maggio 1993 dichiarava lo stato di dissesto finanziario della Provincia di Napoli. A seguito di tale dichiarazione di dissesto fu nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (nominata per gli effetti del D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n.68) e vennero sottoscritti atti di transazione in adesione al protocollo di intesa intervenuto in data 23 settembre 1996 tra dipendenti o eredi di dipendenti e la stessa C.S.L. in relazione a somme loro dovute dalla Provincia di Napoli a titolo di riparametrazione ex art.228 T.U. n.383 del 1934 e corrisposte in ritardo

2. La sentenza del TAR Campania è contestata sia nella parte in cui dichiara l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito nel termine del 15 settembre 2000 stabilito dagli artt. 45, c. 17 d.lgs. n. 80 del 1999 e 69, c. 7 d.lgs. n. 165 del 2001, sia nella parte in cui respinge, nel merito, la tesi di parte ricorrente dirette ad affermare che vi sia stato inadempimento da parte dell’amministrazione agli obblighi scaturenti dalla transazione sotto il profilo del ritardato e ridotto pagamento degli acconti, sostenendosi quindi l’automatica risoluzione della stessa transazione.

Il TAR ha escluso la sussistenza della ipotesi di risoluzione di diritto in quanto detta clausola sarebbe contenuta solo nei verbali di conciliazione e non nel protocollo di intesa, onde la incompatibilità di detta clausola con quanto previsto nel protocollo.

Il passo censurato è in particolare quello dove il primo giudice afferma che il pagamento viene effettuato solo: "…ove possibile dove il suddetto inciso non è riferito unicamente alle somme da erogare dopo il primo acconto. Infatti se il potere di graduazione dovesse riferirsi, come sostiene la difesa, unicamente alle poste erogate successivamente, non avrebbe alcuna ragione la potestà riconosciuta alla Commissione in alternativa di graduare il credito vantato e quindi l’intero e non solo residuo, come sarebbe se il pagamento dell’acconto del 40% fosse a pena di risoluzione nell’ordine del privilegio previsto dalla legge."

Sostengono gli appellanti che la clausola "ove possibile", essendo contenuta nel 2° capoverso del n.3 del verbale di conciliazione, è riferita alla possibilità di corrispondere, con il secondo acconto anche il saldo. Difatti detto 2° capoverso dell’art. 3 testualmente recita "Entro sessanta giorni dalla erogazione del mutuo verrà corrisposto il secondo acconto e ove possibile il saldo integrale del debito".

Una corretta lettura grammaticale e sintattica porterebbe a concludere che l’espressione "ove possibile" vada riferita unicamente agli adempimenti o pagamenti successivi alla prima erogazione del 40%, essendo esplicitamente prevista per il pagamento del secondo acconto e nel periodo grammaticale che regola il secondo acconto.

Si è costituita la Amministrazione Provinciale di Napoli contestando le varie tesi difensive sia in rito che nel merito.

2. In rito, occorre richiamare i precedenti più recenti della Sezione secondo cui "In materia di pubblico impiego cd. privatizzato il ricorso al T.a.r. notificato prima del 15 settembre 2000 ma depositato dopo tale data deve considerarsi pienamente ammissibile. Invero la tesi che, sotto il profilo logicogiuridico, fa discendere dalla scelta del modello processuale c.d. "da ricorso" la conseguenza che il rapporto processuale si costituirebbe soltanto con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione, non considera che la chiave di soluzione del problema sta nello stabilire non il momento in cui il giudice viene concretamente investito dell’onere di decidere la controversia, ma il momento in cui, alle stregua delle norme processuali, debba intendersi concretamente esercitato il diritto d’azione. Diritto, che aldilà della sua connotazione formale, si ricollega, sul piano sostanziale alla situazione giuridica soggettiva che costituisce il titolo della domanda giudiziale, secondo la formula solenne contenuta nell’art. 24 della Costituzione, in forza del quale " tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi" (ex multis, Cons. Stato Sez. V, 03112010, nn. 7795, 7793, 7781).

Si conviene pertanto con parte appellante circa l’ammissibilità del ricorso di primo grado.

3. Tuttavia, nel merito, l’appello è infondato.

La Sezione richiama per relationem, nella odierna vicenda, il contenuto delle decisioni già intervenute in analoghe controversie (n. 942/2009, n. 7830 – 7836/2010) dalle cui conclusioni non ha motivo di discostarsi.

Va premesso che come rilevato da questo Consiglio di Stato, "il regime di parziale indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro sancito dall’articolo 2113 del codice civile non vale per i crediti riconosciuti in una sentenza di primo grado. Ed invero successivamente alla emissione di un provvedimento giurisdizionale oggetto di appello l’eventuale rinuncia del privato non concerne più il credito retributivo ma il credito nascente dalla sentenza. In tale caso, l’accordo transattivo con le quali le parti concordino, per un verso, la rinuncia del dipendente a parte dei diritti riconosciuti con la decisione e, per altro verso, la rinuncia al gravame da parte dell’amministrazione deve ritenersi del tutto valido" (in termini Consiglio Stato, sez. V, 30 novembre 2000, n. 6359).

Nel caso in esame, come rilevato dal TAR, si verteva su un credito sorto originariamente a seguito di un provvedimento amministrativo, ossia la delibera n. 4063/79 della Provincia di Napoli, e non dalla legge o dal contratto collettivo e che veniva successivamente riconosciuto da un provvedimento giurisdizionale, ossia la sentenza del T.A.R. Campania n. 35/90, confermata in secondo grado con sentenza del Consiglio di Stato n. 761/91. Non vi erano quindi i presupposti per l’applicazione dell’ art. 2113 c.c., stante la differenza ontologica tra l’obbligazione indisponibile, di cui parla la detta norma, e quella qui in discussione. Il credito è quindi integralmente rimesso alla disponibilità delle parti.

In ogni caso, quand’anche fosse stata applicabile il detto principio, la domanda sarebbe stata inammissibile, atteso che l’impugnazione non era stata proposta nel termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, previsto dal comma 2 dello stesso articolo 2113 c.c..

La presenza di un potere di disposizione del diritto de qua importa quindi la legittimità dell’operato della Commissione, essendosi questa mantenuta nei limiti del proprio potere di transigere le vertenze giudiziali e stragiudiziali in corso.

4. Sgombrato il campo da tale elemento pregiudiziale, come rilevato dalle decisioni di questo Consiglio di Stato soprarichiamate, il fulcro dell’intera vicenda sta nell’interpretazione delle clausole contenute nell’atto di transazione, che è atto complesso, formato da un protocollo d’intesa intervenuto in data 23 settembre 1996 e da singoli verbali di conciliazione che al primo si richiamano.

Gli appellanti insistono nel rilevare che il protocollo di intesa ha natura meramente programmatica e solo nei verbali transattivi intercorsi sono definite nei particolari le condizioni della soluzione del contenzioso: pertanto le clausole dell’accordo transattivo non sono che la specificazione delle rispettive obbligazioni ed alcun contrasto può rilevarsi tra il protocollo di intesa ed i verbali di conciliazione avendo il protocollo, che gli appellanti non hanno sottoscritto, solo funzione programmatica mentre il verbale di conciliazione stabilisce in concreto le reciproche rinunzie e le corrispettive obbligazioni.

Secondo parte appellante la letterale enunciazione del protocollo non offre dubbi interpretativi. La Commissione si obbligava ad erogare un primo acconto alla approvazione del piano di rilevazione dello stato passivo, quanto al secondo acconto, nella percentuale consentita per la disponibilità finanziaria, la commissione "provvederà a richiedere al Ministero competente l’autorizzazione ad erogare il secondo acconto nella percentuale consentita".

Il piano di rilevazione fu approvato con delibera della CSL n.269 del 9.7.1997, depositata presso il Ministero in data 18.7.1997 e divenuto esecutivo in pari data. Il primo acconto fu corrisposto subito dopo l’approvazione del piano di rilevazione ma non nella misura concordata del 40%, ma in quella minore del 35%. Pertanto l’erogazione del primo acconto non era subordinato se non alla approvazione del piano di rilevazione dello stato passivo e non al piano di estinzione.

Osserva al riguardo la Sezione, conformemente ai precedenti giurisprudenziali sopra citati che trattandosi di amministrazione all’epoca in dissesto finanziario ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 2521995, n. 77, la Commissione straordinaria di liquidazione non era nella piena disponibilità dei poteri necessari per una puntuale osservanza dei termini contrattuali, coinvolgendo il procedimento il consenso di altre autorità ed in particolare del Ministero dell’Interno e della Cassa depositi e prestiti.

Ciò spiega perché, mentre nei verbali di conciliazione si legge che la Commissione straordinaria di liquidazione avrebbe provveduto agli adempimenti (pagamento del 40% entro sessanta giorni; pagamento del secondo acconto entro 60 giorni dalla erogazione del mutuo; contestuale pagamento del saldo integrale) "ove possibile", in cui l’inciso non puo" riferirsi al solo secondo acconto (come esattamente rilevato dal TAR nella sentenza n.717 del 2006 richiamata in quella odiernamente impugnata), nel protocollo d’intesa si afferma testualmente " il mancato pagamento del saldo della somma transatta implicherà la risoluzione di diritto del presente accordo e delle conseguenti transazioni."

Ed infatti, solo in tale momento, (art. 89, comma 9, del D.Lgs. 2521995, n. 77) "a seguito dell’approvazione del piano di estinzione" l’organo straordinario di liquidazione acquista la piena disponibilità di provvedere al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, tale interpretazione renderebbe la transazione nulla per mancanza della causa, in quanto non è affatto vero che controparte, a fronte delle rinunce degli appellanti, non assumerebbe alcuna obbligazione. A parte l’obbligazione di compiere gli atti procedurali previsti dall’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 2521995, n. 77, resta pur fermo l’obbligo di provvedere al saldo entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano di estinzione, obbligo questo il cui rispetto è assistito dalla clausola risolutiva espressa.

Attesa l’infondatezza, nel merito, dell’appello, la sentenza di primo grado va confermata per la parte reiettiva, nel merito, del ricorso di primo grado.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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