Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5055 Condono

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Svolgimento del processo

1. N.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in controversia concernente una cartella di pagamento per imposta di successione, nel corso della quale la contribuente aveva impugnato il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente dinanzi al giudice a quo, avendo questi ritenuto che la stessa non avesse alcun interesse concreto ad impugnare una sentenza a lei favorevole.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, rispettivamente per vizio di extrapetizione e di omessa pronuncia, lamentando che il giudice d’appello non ha compreso l’oggetto dell’impugnazione, che era costituito non già dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 40/11/02, depositata il 22 marzo 2002 (che aveva accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento), bensì dal provvedimento di diniego di condono della lite pendente, notificatole dall’Ufficio in data 16 gennaio 2004.

Con il terzo ed ultimo motivo, poi, denuncia, in via subordinata, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, nonchè vizio di motivazione, in ordine alla questione della definibilità della controversia.

2. E’ pacifico in causa che la N. ha proposto, avverso il provvedimento di diniego di definizione della lite (intervenuto, come detto, dopo il deposito della sentenza di primo grado sopra citata) due ricorsi distinti, uno dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, poi deciso con la sentenza impugnata in questa sede, e l’altro dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Questo secondo processo si è definitivamente concluso con l’ordinanza di questa Corte n. 25659 del 2009, depositata il 4 dicembre 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 99/35/06 del 30 novembre 2006, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso, sopra menzionato, proposto dalla N. avverso il diniego di condono.

Va, pertanto, rilevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. un., n. 26482 del 2007) l’intervenuto giudicato – in senso negativo – sulla questione della definibilità della controversia de qua, con effetto preclusivo di ogni ulteriore discussione sulla questione medesima.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2500,00 per onorari, più Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6180

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Procuratore della Repubblica di Rimini propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Giudice di Pace del luogo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di V. S. per essere i reati di ingiuria e minaccia, estinti per remissione tacita di querela, deducendo che la mancata comparizione della stessa persona offesa non poteva essere interpretata come rimessione tacita.

2.- Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (30 ottobre 2008, n. 46088, PM c. Viele) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, affermando il principio che la mancata comparizione del querelante all’udienza, all’infuori dell’ipotesi espressamente prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 e segg. (ricorso immediato al giudice), non possa essere ritenuta come remissione tacita della querela.

Nella specie, si è avuta la citazione con decreto della Procura della Repubblica di Rimini.

Pertanto, il reato non poteva essere dichiarato estinto per remissione di querela.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Rimini.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Rimini per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 03-03-2011, n. 8457

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione F.T. avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari del 25.3.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 29.5.2003 per il reato di ricettazione di una imballatrice pressatrice di fieno provento di furto, ritrovata su un terreno secondo l’accusa di proprietà della stesso imputato.

La difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, l’omesso esame di elementi decisivi e il travisamento della prova, in relazione a tutte le circostanze dell’accertamento della presenza sul terreno dell’imputato della macchina in questione e alle puntuali deduzioni difensive.

L’imputato, contrariamente a quanto si leggerebbe nella sentenza di primo grado, non sarebbe stato presente sul terreno al momento dell’accertamento, essendo impegnato altrove alle dipendenze di tale D.G.; e i giudici di merito non avrebbero compiuto i dovuti accertamenti sulla veridicità dell’autocertificazione prodotta dalla difesa relativa alla circostanza che nel 1995 (corrisponde ad un evidente errore materiale l’indicazione in ricorso dell’anno 1975) l’imputato non era proprietario del bestiame rinvenuto sul fondo in cui era custodita l’imballatrice. Il ricorso è manifestamente infondato. La corte territoriale ha già dato conveniente risposta alle deduzioni difensive sull’attività lavorativa dell’imputato alle dipendenze del D. e correttamente non ha dato seguito ad alcun accertamento ulteriore sull’autocertificazione prodotta dalla difesa, manifestamente irrilevante, perchè che l’imputato non fosse formalmente proprietario di bestiame non gli avrebbe comunque impedito la cogestione del fondo insieme ai suoi congiunti; ma rilevano, soprattutto, i giudici di merito, che lo stesso ricorrente aveva tentato di giustificare il possesso del mezzo, asserendo di averlo acquistato in epoca imprecisata presso un non meglio identificato consorzio, senza che su tale indicazione di prova la difesa interloquisca in alcun modo, per quanto del tutto contraddittoria rispetto alla tesi della totale estraneità ai fatti del ricorrente.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-05-2011, n. 11788 Lavoro straordinario e notturno

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., A.F., dipendente della s.p.a. Autostrade, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la predetta società esponendo di svolgere la propria prestazione in turni continui e avvicendati della durata di otto ore, di percepire la maggiorazione della retribuzione oraria per il lavoro notturno; che la predetta maggiorazione non era stata compresa nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti, e cioè per il compenso dovuto per ferie, festività soppresse, festività, permessi retribuiti ed indennità di malattia e infortunio. Tanto premesso-chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute per i suddetti titoli, nei limiti della prescrizione quinquennale, da determinarsi in separata sede.

2. La società convenuta si costituiva e resisteva. Il Tribunale dichiarava il diritto del lavoratore all’inclusione della indennità per il lavoro notturno nella base di calcolo della retribuzione dovuta, per ferie, festività, permessi retribuiti, malattia ed infortunio e per festività soppresse.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello la s.p.a. Autostrade per l’Italia (cessionaria del compendio aziendale trasferitole dalla Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade spa) e la s.p.a.

Autostrade.

4. La Corte di Appello di Bari rigettava il gravame delle società.

Riteneva la Corte territoriale che per lavoratori turnisti, come A., il lavoro notturno non rappresentava un’eventualità, ma costituiva la regola, onde entrava a pieno titolo nelle previsioni collettive che ne prefiguravano l’utilità ai fini del calcolo dei compensi per ferie, permessi e malattia, oltre che nella previsione della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5 in merito ai compensi spettanti in occasione delle festività e delle festività nazionali coincidenti con la domenica in cui il lavoro non era stato prestato.

5. Inoltre, in merito al TFR, la Corte precisava che, fermo restando che l’azienda aveva considerato il lavoro notturno ai fini del computo di tale trattamento, doveva ritenersi, in ogni caso, fondata la domanda diretta a veder conteggiate, nella relativa base di calcolo, le voci retributive indirette maggiorate per effetto dell’incidenza, su di esse, del compenso spettante per lo svolgimento del lavoro notturno.

6. Avverso detta sentenza propongono ricorso la s.p.a. Autostrade per l’Italia e la s.p.a. Autostrade, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con due motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore è rimasto intimato.
Motivi della decisione

7. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 25 e 28 del contratto collettivo di settore, degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. nell’interpretazione delle citate disposizioni collettive, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c..

8. Osserva il Collegio che, nel censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive di settore, le ricorrenti non hanno adempiuto l’onere, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, onde va dichiarata l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso.

9. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, della L. n. 90 del 1954, artt. 1 e 3, del D.P.R. n. 1029 del 1960, dell’art. 2697 cod. civ. e difetto di motivazione.

Per le ricorrenti, la previsione di cui alla L. n. 260 cit., art. 5 sul diritto al pagamento, nella festività, della "normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa" riguarderebbe, per espressa dizione della legge, solo i lavoratori retribuiti in misura non fissa, mentre il lavoratore in questione era retribuito in misura fissa mensile. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa la legge reca, invece, previsioni solo per il caso di lavoro prestato nella festività, ovvero per il caso della coincidenza della festività con la domenica, mentre nella fattispecie non sarebbero stati indicati, nè provati, gli elementi di fatto a sostegno della domanda, e cioè di avere prestato servizio nelle due ricorrenze festive previste dalla citata L. n. 260, art. 5 o, per altro verso, la coincidenza con la domenica. In ogni caso, indipendentemente dalla carenza di prova su questi elementi di fatto, non esiste una nozione legale di retribuzione onnicomprensiva per i compensi aggiuntivi spettanti ai lavoratori retribuiti in misura fissa.

10. Il motivo è solo in parte fondato. Come già ampiamente chiarito in precedenti di questa Corte relativi ad ipotesi del tutto simili a quella in esame (ex multis, Cass. n. 2872 del 2008), le censure svolte in ordine alla mancanza di prova sia sull’espletamento della prestazione lavorativa nei giorni di festività, sia sulla coincidenza di queste ultime con la domenica, non colgono, invero, nel segno rispetto al decisum della sentenza impugnata, dal momento che la Corte territoriale ha espressamente spiegato che la domanda sulle festività concerneva l’accertamento del diritto alla retribuzione anche nelle giornate festive in cui non si era lavorato, ivi comprese quelle nazionali ricadenti nelle prime domeniche di giugno e di novembre, per cui a nulla può rilevare il fatto che non sia stata oggetto di prova la circostanza di aver sempre lavorato nelle due ricorrenze festive di cui alla L. n. 260 cit., art. 5. 11. Inoltre, ribadendo quanto statuito da Cass. n. 2872 del 2008 alla fattispecie in esame, concernente il lavoratore, retribuito in misura fissa mensile, che non lavori nella giornata di festività, non è applicabile il disposto della L. n. 54 del 1990, art. 1, comma 1 che prevede si il caso in cui la festività non sia lavorata, ma individua, come destinatario, unicamente il lavoratore retribuito in misura non fissa: in caso di pagamento a giornata o ad ora, la mancata prestazione lavorativa nella giornata festiva provocherebbe la perdita della retribuzione, effetto che la legge elimina sancendo il suo diritto "alla normale retribuzione di fatto giornaliera". Non vi era invece necessità di regolamentare la sorte dei lavoratori retribuiti in misura fissa, perchè la loro retribuzione, appunto fissa e non dipendente nè dalle ore nè dai giorni lavorati, non poteva subire alcuna diminuzione dalla mancata prestazione del lavoro nel giorno festivo.

12. Meritano, poi, una precisazione le festività relative alle giornate del 2 giugno e del 4 novembre, poichè se per quest’ultima è rimasta l’abrogazione di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54, art. 1 la prima è stata, invece, ripristinata dalla L. 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001, e dunque da epoca successiva ai fatti di causa, per cui la relativa statuizione non potrebbe mai riguardare periodi antecedenti al 2001 (e, nella specie, la sentenza di prime cure, confermata in sede di gravame, ha accertato il diritto all’inclusione della maggiorazione per lavoro notturno, nei limiti della prescrizione quinquennale, a decorrere dal 25 luglio 1995).

13. Ne consegue, limitatamente al motivo accolto, la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la maggiorazione per le festività del 2 giugno e del 4 novembre coincidenti con la domenica. Le spese dei gradi di merito vanno confermate e si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte, dichiara improcedibile il primo motivo ed accoglie, in parte, il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta la maggiorazione per le festività del 2 giugno e del 4 novembre coincidenti con la domenica. Conferma le statuizioni delle spese nel merito e dichiara compensate quelle del presente giudizio.

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