Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2011, n. 14299 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo

I.P., premesso di essere stato in più riprese assunto da Poste Italiane s.p.a. con contratto a termine, chiedeva al giudice del lavoro di Salerno di dichiarare nullo il termine quantomeno con riferimento a quello stipulato per il periodo 23.10.98-31.01.99.

Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Salerno con sentenza depositata in data 12.06.06 accoglieva l’impugnazione e affermava la nullità del termine con riferimento al contratto indicato dall’attore, dichiarando che era insorto tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni dalla notifica del ricorso introduttivo a titolo di risarcimento.

Poste Italiane propone ricorso per cassazione.

Non ha svolto attività difensiva il dipendente.
Motivi della decisione

Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.02.09, dal quale risulta che I. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi I. difeso nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2408 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza 6 febbraio 2006, n. 735, il T.A.R. per la Puglia, ha respinto il ricorso n. 2052 del 2005, proposto dall’odierno appellante avverso l’atto di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nel dettaglio, l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi nella Provincia di Brindisi, rilevando che egli, dipendente del Ministero della Giustizia- Dipartimento Penitenziario, pur essendo in distacco presso la sede di Brindisi, è tuttavia alle dipendenze, sul piano amministrativo, della sede centrale di Lecce.

Avverso la indicata sentenza propone gravame il ricorrente, ritenendone l’erroneità e chiedendo che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.

Con provvedimenti del 26 settembre e 7 dicembre 2010, l’Amministrazione ha tuttavia incluso il ricorrente nella graduatoria, in posizione utile per la fruizione dell’alloggio, depennando da un precedente provvedimento di assegnazione l’annotazione sulla riserva sugli "esiti del giudizio pendente’.

Pertanto, deve ritenersi improcedibile l’appello, per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2216 del 2006, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17768 Archiviazione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26 giugno 2010, il GIP del Tribunale di Rimini dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta da V. J. contro la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero del 9.2.2010 perchè sulla stessa era stato dichiarato non esservi luogo a provvedere perchè il medesimo procedimento era stato già archiviato il 7.1.2010 e non vi era stata formale riapertura delle indagini. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso V.J., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 408, 409 e 127 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c) perchè il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione in ordine all’ammissibilità dell’opposizione e all’omessa fissazione della camera di consiglio; – violazione di norme processuali e connesso vizio logico di motivazione che muove dall’erroneo presupposto del difetto di formale riapertura delle indagini, disposta invece con decreto del 6.2.2010 depositato il giorno 8 successivo.
Motivi della decisione

Il ricorso, è fondato.

Sulla conforme requisitoria del P.G., accertato che la richiesta di archiviazione del 9 febbraio 2010 è stata preceduta da decreto di riapertura delle indagini del 6 febbraio 2010, deve rilevarsi che il GIP ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione sull’erroneo presupposto dell’inesistenza del citato decreto. Occorre che il giudice per le indagini preliminari si pronunci nuovamente sull’opposizione proposta, tenuto conto che l’azione penale è stata nuovamente esercitata ed in tal modo si è superata la preclusione determinatasi per effetto del primo decreto di archiviazione (argomenta anche da Cass. S.U 24.6 – 20.9.2010 n. 33885).

Il provvedimento deve in conseguenza essere annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20914 falsita’

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma di quella assolutoria di primo grado, ha dichiarato la colpevolezza di B.A. in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., contestatogli "per avere formato un falso contrassegno di identificazione per ciclomotore, consistente in un "targhino" riprodotto in carta sul quale annotava la sequenza alfanumerica (OMISSIS) (copiata integralmente da quello originale appartenente al ciclomotore MBK di proprietà di Ba.Fu.), che installava sul proprio ciclomotore Piaggio FREE, ceduto in prestito a P.M.".

Propone ricorso per cassazione personalmente il B. denunciando violazione "di legge e vizi motivazionali in relazione alla esclusa grossolana del falso. Richiama al riguardo come gia il primo giudizio avesse evidenziato che la targa da lui apposta sul ciclomotore fosse stata realizzata con metodi rudimentali, mediante l’utilizzo di un supporto di cartone, attaccata con nastro adesivo e compilata a mano mediante un pennarello nero.

Il ricorso non merita accoglimento.

Per aversi grossolarità della falsificazione, tale da escludere il reato di falsità, è necessario che la stessa sia così evidente da escludere la falsità e non solo la probabilità dell’inganno. E il giudice "a quo", per escludere la sussistenza della grossolarità, ha fatto leva sulla argomentazione – del tutto ignorata dal ricorrente – che nel caso in esame gli agenti della polizia municipale avevano individuato nella Ba. l’autore delle infrazioni stradali commesse dal ciclomotore dell’imputato proprio in base al rilevamento degli estremi della falsa targa formata da quest’ultimo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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