T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-09-2011, n. 7272 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso meglio indicato in epigrafe il Consorzio A.A.G.C. (d’ora in poi, per brevità, CONSORZIO A.) ha impugnato – sia con ricorso principale che con ricorso recante motivi aggiunti – tutti gli atti della licitazione privata bandita dal Comune di Roma nel novembre 2005 per l’affidamento, in global service, del servizio di deposito e custodia di tutto il materiale elettorale in locale/i idoneo/i fornito/i dalla ditta aggiudicataria, montaggio e smontaggio degli impianti elettorali da posizionare sul territorio comunale, per l’affissione di manifesti, in occasione delle consultazioni elettorali, consegna e ritiro di tutto il materiale occorrente per l’allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dati, per il periodo 1° luglio 2008 (o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio) al 31 dicembre 2010 (così recita il bando). Con i suindicati mezzi di gravame il consorzio ricorrente ha voluto anche impugnare gli atti conclusivi della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, intervenuti in favore dell’odierno controinteressato Consorzio I.P.&.S.Romana Allestimento e Servizi (d’ora in avanti, per brevità, CONSORZIO I.), oltre a proporre esplicita domanda, con il ricorso recante motivi aggiunti, perché sia riconosciuta la responsabilità del Comune di Roma nella causazione dei danni patiti e di conseguenza venga condannato a risarcirli in favore del ridetto consorzio ricorrente.

Nello specifico il CONSORZIO A. ritiene che tutta la procedura selettiva svolta, compresa la lex specialis di gara e gli atti che ne hanno caratterizzato lo sviluppo siano affetti dai seguenti vizi:

1) violazione del principio di pubblicità e trasparenza, in quanto la commissione, per quel che si evince dalla lettura del verbale n. 4 del 15 giugno 2006 "ha proceduto alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche in seduta riservata" (così, testualmente, a pag. 10 del ricorso introduttivo) e ciò in aperto contrasto con il principio, che discende da norme costituzionali, comunitarie e dell’ordinamento settoriale nazionale, secondo il quale "le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto delle disposizioni normative volte a garantire la parità di accesso degli operatori economici alle procedure selettive per l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, nonché nel perseguimento dell’interesse pubblico" (così, testualmente, a pag. 11 del ricorso introduttivo);

2) violazione del principio discendente dall’art. 23, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e del principio della par condicio tra tutti i concorrenti, in quanto la commissione di gara ha introdotto nuovi subpesi, subcriteri e subpunteggi, rispetto a quelli indicati nella lex specialis di gara, di valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, dando luogo, peraltro, ad una vera e propria frammentazione di elementi valutativi a cagione del "numero esorbitante di sottovoci" (così, testualmente, a pag. 14 del ricorso introduttivo), per come può evincersi dalla lettura della griglia di valutazione adottata nella seduta del 16 luglio 2006, addirittura inadeguata rispetto alla previsione dell’art. 10 del bando che, pure, consentiva alla commissione di integrare i criteri di valutazione delle offerte;

3) violazione del principio del collegio perfetto, atteso che "negli atti di gara non vi è traccia di una vera e propria deliberazione di valutazione ascrivibile alla commissione tecnica, ed invero, non vi è neppure evidenza dello svolgimento delle apposite sedute" (così, testualmente, a pag. 20 del ricorso introduttivo);

4) illegittimità derivata con riguardo agli atti di affidamento dell’appalto, giacché le sopra rilevate anomalie non hanno impedito agli Uffici procedenti di aggiudicare la gara al consorzio oggi controinteressato né costoro hanno evidenziato che nel corso della procedura si era verificata una "spaccatura" di giudizio "in seno alla commissione tecnica" (così, testualmente, a pag. 21 del ricorso introduttivo) per come invece sarebbe dovuto accadere.

Oltre alle illegittimità sopra rilevate, il consorzio ricorrente proponeva ulteriori motivi di doglianza affidati ad atto giudiziale recante motivi aggiunti attraverso i quali, dopo aver conosciuto ulteriore documentazione per effetto di accesso documentale, contestava l’omessa puntuale verifica dei requisiti di partecipazione in capo al CONSORZIO I. affermando, sotto un primo profilo, che quest’ultimo ha fatto applicazione dell’istituto dell’avvalimento, pur non essendo ancora stato normativamente introdotto nel settore degli appalti pubblici (fatto che è avvenuto, seppur parzialmente, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, non applicabile ratione temporis alla procedura in questione perché bandita prima della sua entrata in vigore) e, sotto altro profilo che il consorzio controinteressato non ha rispettato le regole di gara in quanto ciascuna impresa consorziata avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni prescritte dal bando in ordine al possesso dei requisiti c.d. di ordine generale.

Con il ricorso recante motivi aggiunti il CONSORZIO A. proponeva, altresì, domanda per il risarcimento dei danni subiti.

2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Roma (ora Roma Capitale) contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo, sul presupposto della legittimità del provvedimento impugnato e del corretto comportamento assunto dagli Uffici nella specie, la reiezione del gravame.

3. – Si è altresì costituito in giudizio il CONSORZIO I. contestando analiticamente le avverse affermazioni e specificando che correttamente esso ha partecipato alla gara rendendo le dichiarazioni per come prescritto dal bando.

4. – Con ordinanza n. 1659 del 5 aprile 2007, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e successivamente con le ordinanze istruttorie nn. 217 del 2007 e 39 del 2008 il Comune resistente è stato invitato a produrre in giudizio tutta la documentazione inerente lo svolgimento della licitazione in questione.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie confermando le già rassegnate conclusioni.

Mantenuta riservata la decisione all’udienza pubblica del 21 aprile 2011, la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2011..

5. – Il Collegio ritiene necessario anteporre una preliminare considerazione di metodo onde chiarire quali traiettorie interpretative verranno utilizzate per segnare la linea della valutazione che condurrà alla decisione della controversia qui in esame.

In via di fatto si evidenziano tre elementi di sicuro rilievo ai fini della individuazione del corretto modo di approcciarsi allo scrutinio giudiziale del qui presente contenzioso:

a) il bando della licitazione in questione risale alla determinazione del dirigente del Dipartimento XIII del Comune di Roma n. 1083 del 25 novembre 2005;

b) la selezione è stata aggiudicata in favore del CONSORZIO I. con la determinazione n. 1309 del 29 dicembre 2006;

c) il bando prevedeva che la data di scadenza dell’appalto di servizi da affidarsi avrebbe coinciso con la data del 31 dicembre 2010.

Ciò evidenzia, quindi, che:

A) per un verso, alla data fissata per la celebrazione dell’udienza di merito del presente ricorso, 21 aprile 2011, residua in capo alla parte ricorrente l’interesse a conoscere della fondatezza o meno del gravame proposto ai soli fini della coltivazione della domanda risarcitoria, pure spiegata tempestivamente (non essendo all’epoca ancora in vigore l’art. 30 c.p.a.) dal consorzio ricorrente;

B) per altro verso, il Collegio non può che porre a base dello scrutinio e della valutazione delle censure dedotte dal consorzio ricorrente la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali, di essa interpretativi, cristallizzati alla data di proposizione del ricorso, senza poter tenere in alcuna considerazione i sopravvenuti interventi normativi e giurisprudenziali.

Sotto tale ultimo profilo non può sottacersi che una attualizzazione delle specifiche disposizioni normative di settore vigenti all’epoca dei fatti, il cui rispetto applicativo derivante dalla proiezione dei principi generali che in quel periodo dominavano il settore degli appalti pubblici viene invocato dal consorzio ricorrente nell’ambito del presente giudizio determinerebbe una giuridicamente inaccettabile elusione del principio di garanzia della posizione del ricorrente, nei cui confronti non può assumere rilievo pregiudizievole il trascorrere del tempo e, quindi, la decisione del contenzioso a distanza di quattro anni dall’avvio della contesa giudiziale.

Analogamente, la necessità di storicizzare la verifica circa la fondatezza del ricorso proposto si impone anche nei confronti dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, le cui controdeduzioni vanno esaminate sulla scorta di quanto si è sopra chiarito. Basti pensare che, limitandosi al solo profilo dell’interpretazione del giudice amministrativo delle disposizioni del settore qui in esame, questa condiziona (o, almeno, dovrebbe condizionare) il comportamento degli Uffici, al cui vaglio essi debbono riferire la compatibilità e sostenibilità giuridica delle scelte adottate prima di esternarle comunicando i relativi provvedimenti agli interessati. Tanto ciò è (o, almeno, dovrebbe essere) vero che l’art. 26, comma 2, c.p.a. riconduce alla mancata operazione di verifica da parte degli Uffici, in ordine alla sostenibilità giuridica del provvedimento assunto dall’Amministrazione (e che ha provocato un inutile contenzioso giudiziale) rispetto alla giurisprudenza consolidata, una ragione per aggravare l’entità delle spese di giudizio alle quali sarebbe condannata l’Amministrazione in caso di soccombenza. Si percepisce facilmente, dunque, come l’applicazione al caso esaminato dal giudice amministrativo, a notevole distanza di tempo dall’avvio del contenzioso, degli orientamenti giurisprudenziali consolidati al momento in cui si assume la decisione del processo, costituirebbe una (quanto meno) improvvida operazione tenuto conto della velocità attraverso la quale l’evoluzione di quegli orientamenti si realizza, soprattutto nel settore degli appalti pubblici e della necessità per tutti gli operatori del settori di avere il tempo per adeguarsi ad essa.

Pertanto, né l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, attraverso la integrazione, la sostituzione o la modificazione delle disposizioni la cui corretta applicazione da parte dell’Amministrazione procedente viene invocata in questa sede dal CONSORZIO A. né, tantomeno, l’imprevedibile (probabilmente ed all’epoca dei fatti, per chi ha vissuto le tappe di improvvisa accelerazione che hanno caratterizzato il tracciato di trasformazione del qui indagato terreno di attività della Pubblica amministrazione, incisivamente segnato dagli impulsi comunitari) evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di appalti pubblici, che ha decisamente rivoluzionato il modo di intendere la c.d. procedura ad evidenza pubblica da parte del plesso giurisdizionale amministrativo, grazie anche ai continui interventi delle Corti europee, possono condizionare la valutazione da parte di questo Collegio circa la fondatezza o meno del proposto ricorso.

In altri termini, onde evitare di percorrere un cammino valutativo che potrebbe condurre ad una decisione patologicamente caratterizzata da profili di denegata o improvvida giustizia (con riferimento a tutte le parti coinvolte nel presente giudizio), la prospettiva di osservazione della res controversa che deve essere assunta dal Collegio e, conseguentemente, il parametro di stima da utilizzarsi nel prosieguo, allo scopo di apprezzare la solidità delle prospettazioni censorie illustrate dal consorzio ricorrente nei due atti di impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimi, debbono necessariamente essere indirizzati verso un calibrato scrutinio della vicenda storicamente e figurativamente ricondotto al periodo in cui ha avuto avvio il presente giudizio, senza che esso venga condizionato dalla su richiamata evoluzione normogiurisprudenziale del settore dell’affidamento delle commesse pubbliche.

6. – Siffatta operazione è comunque resa più agevole dalla piena condivisione, che il Collegio esprime in via preliminare, delle ragioni che hanno indotto la Sezione, nella fase cautelare, a respingere l’istanza di adozione di misure anticipatorie della tutela della propria posizione soggettiva avanzata dal CONSORZIO A..

La già richiamata ordinanza n. 1659 del 5 aprile 2007, con la quale, per l’appunto, è stata respinta l’istanza cautelare formulata dal consorzio ricorrente, reca una (necessariamente) sintetica ma incisiva e completa motivazione di chiarimento circa le ragioni che indussero la Sezione a non accogliere la ridetta istanza, curando di specificare, pressoché con riferimento a ciascuna delle censure dedotte dalla parte ricorrente, la causa ostativa al riconoscimento della presenza del c.d. fumus boni iuris con riferimento al gravame proposto.

Il contenuto di tale decisione – che, lo si ripete, il Collegio condivide pienamente anche all’esito di una più meditata operazione valutativa confacente alla fase processuale di merito – può dunque costituire la radice dello sviluppo esplorativo delle singole questioni proposte in chiave dubitativa dal consorzio ricorrente.

7. – Il primo profilo di censura attiene alla contestata violazione del principio di trasparenza delle operazioni di gara provocata dal comportamento assunto dalla commissione, per quel che si legge nel verbale n. 4 del 15 giugno 2006

Il Comune di Roma nelle sue controdeduzioni non contesta quanto affermato in via di fatto dal CONSORZIO A., ribadendo quanto risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e cioè che "nell’esperimento del 10.05.2006 il seggio di gara ha aperto alla presenza del pubblico le buste con le due offerte pervenute nei termini e, verificato il possesso del requisiti (…) i plichi delle offerte tecniche sono stati restituiti al XIII Dipartimento per lo scrutinio, conservando chiusi quelli contenenti l’offerta econimica per la successiva fase di gara" (così, testualmente, a pag. 2 della memoria prodotta dalla difesa comunale).

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha affermato che i principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla lex specialis, la quale, ove si tratti di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben può prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica: l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche mentre il rispetto del principio di pubblicità si rende doveroso solo nei casi in cui le attività che devono essere svolte dal seggio di gara implichino la adozione di decisioni suscettibili di riverberarsi sulla partecipazione o meno dei concorrenti alla procedura e tale non è l’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica che può realizzarsi nella medesima seduta di valutazione dell’offerta stessa e, quindi, in sede riservata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2009 n. 6311 e 11 maggio 2007 n. 2355. Sul punto si coglie subito l’occasione per ribadire che, verosimilmente, l’orientamento attualmente più condivisibile è quello volto a considerare necessario che la fase di apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica sia svolta pubblicamente allo scopo di verificare la completezza della documentazione presente in ciascuna busta, confermandosi la necessità della sede riservata per la sola valutazione di tali elementi tecnici dell’offerta e ricavandosi, peraltro, la necessità di tale sequenza procedurale dalle previsioni contenute nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il regolamento di attuazione al Codice dei contratti pubblici, segnatamente gli artt. 120 e 121 per i lavori e gli artt. 282 e 283 per i servizi le forniture: ma si è detto che tali più recenti disposizioni, in uno con gli orientamenti giurisprudenziali recenti che ne hanno palesemente ispirato l’introduzione, costituiscono approdi cronologicamente successivi al periodo in cui la commissione ha operato e quindi inapplicabili al caso qui in via di scrutinio).

Oltretutto, nel caso in esame può facilmente riscontrarsi, ancora in via documentale, che il bando non ha esplicitamente previsto l’obbligo della apertura in seduta pubblica anche della busta contenente l’offerta tecnica, verosimilmente perché questa – secondo le indicazioni operative prescritte dal disciplinare – non conteneva alcun documento previsto a pena di esclusione ma solo documenti tecnici.

In conclusione l’avere affidato alla commissione, peraltro istituita presso il Dipartimento "committente" del Comune di Roma e quindi in una diversa struttura organizzativa rispetto a quella che ha aperto i plichi e le buste contenti la documentazione c.d. amministrativa, la effettuazione delle operazioni materiali di dissigillatura della busta contenente l’offerta tecnica e di valutazione del relativo contenuto, attraverso la attribuzione dei relativi punteggi, non riguardando la ammissione dei soggetti interessati alla gara, non integra un comportamento suscettibile di ledere alcuna norma esplicita di legge (vigente all’epoca dei fatti) né alcun principio di tutela della concorrenza o di trasparenza e comunque è avvenuto conformemente alle prescrizioni di gara contenute nel bando e nel disciplinare.

7. – Il secondo punto di doglianza verte sull’operazione, effettuata dalla commissione, di integrazione dei criteri di valutazione delle offerte, per come indicati nella lex specialis di gara, arricchendoli (ma ad avviso del CONSORZIO A. realizzando una illegittima operazione di frammentazione) con più specifici subcriteri e subpesi (inutili e fuorvianti, ad avviso del consorzio ricorrente), cui ancorare il giudizio valutativo delle offerte presentate.

Al contrario la difesa comunale evidenzia, non senza aver prima rilevato la complessità dell’appalto che andava affidandosi in ragione della peculiarietà e molteplicità delle azioni richieste per eseguirlo alla ditta che ne sarebbe stata aggiudicataria, come la commissione, per poter svolgere il gravoso compito affidatole e con riferimento al quale sono state necessarie ben 17 sedute, ha dovuto opportunamente redigere "un documento di 25 pagine intitolato criteri e subcriteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico" (così, testualmente, a pag. 3 della memoria del Comune resistente).

Orbene anche in questo caso deve essere evidenziato che, successivamente rispetto al periodo in cui si è svolta la gara in esame, si è assistito ad un incisiva modifica normativa nel settore degli appalti pubblici, trainata dall’evoluzione della giurisprudenza comunitaria, in merito al momento in cui debbono essere definiti tutti i criteri, subpesi e subpunteggi di valutazione delle offerte presentate in occasione delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’attuale assetto normativo impone che, nelle procedure di aggiudicazione con il criterio testé indicato, tutti gli elementi di valutazione delle offerte debbano essere necessariamente predefiniti nella lex specialis di gara e non integrabili successivamente ad opera della commissione preposta alla valutazione dell’offerta tecnica.

Dispone, infatti, l’art. 83 del Codice dei contratti pubblici (nella versione che esita dall’intervento integrativo prodotto dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152) – rubricato "Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa" – che quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento.

La norma in esame, inoltre, prescrive che il medesimo bando di gara elenchi i criteri di valutazione e precisi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Ed ancora, ai sensi del quarto comma dell’art. 83 di cui trattasi, il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi (ove poi la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara).

Nel passato lo stesso Codice dei contratti pubblici, facendo proprio l’orientamento giurisprudenziale dominante nel periodo al quale si deve fare riferimento nell’esame del presente contenzioso, con disposizione poi soppressa dalla lettera u) del comma 1 dell’art. 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2008, ammetteva che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fosse autorizzata a fissare in via generale i canoni motivazionali cui attenersi per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

8. – Ciò posto, osserva il Collegio come nel passato (e, certamente, prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti, non applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, rispetto alla quale il riferimento normativo va individuato nel testo del decreto legislativo n. 157 del 1995, segnatamente l’art. 23, abrogato come il resto del testo contenuto nel ridetto decreto a far data dal 1° luglio 2006, a mente del combinato disposto degli artt. 256 e 257 del succitato Codice) si era consolidato il principio secondo il quale eventuali specificazioni o integrazioni dei criteri di valutazione indicati dal bando di gara o dalla lettera d’invito ben potevano essere configurati dalle commissioni giudicatrici, seppure soltanto prima della apertura delle buste relative alle offerte e ciò indipendentemente dalla circostanza che i componenti la commissione avessero concretamente preso conoscenza delle offerte stesse (tra le molte: Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005 n. 1791 e 20 gennaio 2004 n. 155 nonché T.A.R. Marche, 15 marzo 2005 n. 241).

Di conseguenza, si affermava come la commissione giudicatrice di una gara pubblica poteva legittimamente introdurre elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dal bando di gara o dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte, attraverso la previsione di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite, ove ciò si fosse reso necessario per una più esatta valutazione delle offerte medesime e sempre a condizione che a tale determinazione di sottocriteri di valutazioni si fosse addivenuti prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2003 n. 533, 23 luglio 2002 n. 4022, 26 gennaio 2001 n. 264, 13 aprile 1999 n. 412 e Sez. VI, 20 dicembre 1999 n. 2117 nonché T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2003 n. 5107, TAR Marche, 16 giugno 2003 n. 607 e TRGA, Bolzano, 12 febbraio 2003 n. 48).

Va segnalato come tale orientamento sia stato sottoposto a rivisitazione in seguito all’entrata in vigore del richiamato art. 83 del Codice dei contratti pubblici (cfr., in particolare, in tal senso, T.A.R. Lazio, II Sezione, 15 settembre 2008 n. 8328).

Come ha osservato la giurisprudenza della Sezione da ultimo citata, la disposizione di cui al quarto comma dell’articolo 83 sembra portare all’estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest’ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l’illegittimità di una lex specialis che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell’offerta da considerare ed all’attribuzione dei punteggi).

In sintesi e conclusivamente può affermarsi che l’esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, quando l’appalto è affidato al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è affrontata oggi dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici e dalla giurisprudenza di settore che, fin dalla formulazione del bando di gara, impone che questo stabilisca i criteri di valutazione dell’offerta, precisando anche la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui la soglia si riferisce deve essere adeguato. La norma impone ancora che sia sempre il bando a prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i subcriteri e i subpesi o i subpunteggi.

La direzione verso la quale giurisprudenza e legislatore si sono mossi è stata, dunque, quella di restringere al massimo, per quanto possibile, gli spazi di libertà valutativa delle offerte da giudicare con il metodo del criterio economicamente più vantaggioso.

9. – Ben diversa, tuttavia e come si è sopra riferito, era la situazione in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici: infatti, anche dopo l’intervento della Corte di Giustizia UE (sez. II, 24 novembre 2005, in causa C331/04) che aveva fortemente limitato la discrezionalità delle commissioni di gara in subiecta materia, era tutt’altro che da escludere in assoluto siffatta facoltà di integrazione del bando.

In particolare, detta "potestà" (tale doveva considerarsi, pervero) incontrava il limite dell’impossibilità di introdurre nuovi criteri di valutazione ovvero nuove modalità di computo dei punteggi, e più in generale il divieto di condotte discriminatorie o comunque idonee ad alterare il confronto tra i concorrenti in gara.

Nel caso di specie, la intervenuta fissazione, ad opera della commissione e prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (nonché di quelle economiche) presentate dai concorrenti, dei singoli criteri di valutazione deve ritenersi legittima, avuto riguardo alla articolazione interna di questi ed al relativo dettaglio degli elementi oggetto di valutazione.

Va peraltro tenuto conto della circostanza che, nonostante i dubbi mossi sul punto dal CONSORZIO A., i documenti "A" e " B" nei quali è possibile leggere e riscontrare lo sviluppo valutativo dei subpesi, subcriteri, subpunteggi introdotti dalla commissione e riferibile ai singoli giudizi operati dai commissari sulle proposte tecniche avanzate dai concorrenti, si manifestano completi in tutti i loro elementi e perfettamente corrispondenti alle linee guida di giudizio tracciate nei verbali da 1 a 4 e nell’allegato recante, per l’appunto, i criteri e subcriteri integrativi delle prescrizioni del bando.

Sul punto deve poi rammentarsi quel consolidato principio, egualmente riferibile al periodo in cui si sono verificati i fatti qui oggetto di esame nonché a quello attuale, secondo il quale il giudizio di discrezionalità tecnica reso dalla commissione di gara in sede di valutazione delle offerte, essendo connotato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2009 n. 7259, 16 febbraio 2009 n. 837 e Sez. IV, 8 giugno 2007 n. 3103)

Nello stesso tempo deve rammentarsi che è jus receptum (cfr., ad esempio, il precedente della Sezione espresso nella sentenza 8 marzo 2010 n. 3520 che nel prosieguo viene riprodotta per ampi stralci) che, per quanto assistita da lata discrezionalità tecnica, la valutazione del seggio di gara non sfugge allo scrutinio del giudice amministrativo circa la manifesta irragionevolezza o l’evidente arbitrarietà. Se è vero, infatti, che a ciascuna proposta offerta il seggio di gara deve assegnare uno specifico punteggio numerico, di per sé tale dato non è sufficiente, dovendo essere preceduto (a buste chiuse) dalla necessaria e precisa predefinizione dei criteri di valutazioni. Sicché è ben vero che il punteggio si risolve e concreta la motivazione – nel senso, quindi, che evidenzia il livello di gradimento della commissione sulla proposta -, a condizione, però, che la stazione appaltante abbia inteso stabilire le voci da valutare, il loro peso nell’ambito d’una procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché quanti punti il seggio medesimo avrebbe avuto a disposizione. La ragione è evidente: siffatto criterio svincola la commissione da un giudizio meramente meccanico ed aritmetico, accentuando piuttosto, donde la predetta discrezionalità tecnica, quello sulla qualità dell’offerta e della convenienza complessiva di essa in base, però, a parametri certi, definiti e sufficientemente dettagliati sì da guidare l’impresa nel confezionamento dell’offerta ed il seggio di gara a valutarla in modo non arbitrario.

Nel caso di specie si riscontra, dall’esame documentale, come l’intervento della commissione, nell’inserire elementi di valutazione integrativa al fine di specificar meglio i criteri indicati nel bando (potendolo normativamente fare all’epoca, per quel che si è sopra riferito), peraltro consentito dalla norma contenuta nell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto (come lealmente osservato dal consorzio ricorrente a pag. 18 del ricorso introduttivo), fu quanto mai opportuno, di talché l’operazione valutativa si è manifestata attraverso puntuali espressioni di giudizio che non evidenziano alcuna incongruenza, contraddittorietà od illogicità manifeste che il giudice amministrativo possa o debba rilevare ictu oculi, per come gli è consentito di fare. D’altronde, sotto il profilo della stretta contestazione in termini di asserita incoerenza od illogicità del giudizio emesso dalla commissione, non si rinviene alcuna prospettata censura da parte del CONSORZIO A. (per come rilevato dalla stessa difesa comunale a pag. 3 della memoria).

Le suesposte osservazioni inducono il Collegio a ritenere infondato il secondo motivo di gravame anche sotto l’ulteriore profilo incentrato sull’asserito difetto di motivazione.

10. – Il CONSORZIO A., con il quarto motivo di impugnazione, contesta sì l’operato della commissione tecnica ma, in questo caso, sotto il profilo del mancato rispetto del principio della collegialità nelle decisioni assunte dai componenti.

Ricorda il consorzio ricorrente che la commissione di gara costituisce un collegio perfetto e quindi le decisioni debbono essere assunte alla presenza e con il voto di tutti i componenti. Di tale collegialità non vi sarebbe traccia nella documentazione di gara.

Può agevolmente constatarsi dalla lettura della documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente che, al contrario di quanto sostenuto dal CONSORZIO A., i verbali descrittivi e rappresentativi delle operazioni di valutazione delle offerte svolte dalla commissione sono stati sottoscritti dai tre componenti dello stesso organo interno dell’Amministrazione procedente. Nel caso di specie poi, i componenti della commissione hanno ritenuto di predisporre due distinti atti (definiti documento "A" e documento "B") volti a raccogliere i giudizi espressi dai predetti componenti rappresentando anche i profili di differente valutazione (c.d. scostamenti) rispetto ad alcuni elementi delle offerte esaminate.

Tale modo di operare, poi confluito nel momento collegiale raccolto nel verbale di riferimento e, tramite la sottoscrizione da parte di tutti i commissari, lungi dal poter essere contestato da questo giudice amministrativo, non mostrando sintomi di illogicità ovvero di irrazionalità, testimonia piuttosto l’impegno in termini di trasparenza assunto dai componenti della commissione a fronte di un mandato valutativo particolarmente gravoso, tenuto conto della poliedricità delle attività fatte oggetto dell’appalto da affidarsi e, conseguentemente, della necessariamente complessa struttura delle offerte presentate, onde raggiungere un giudizio che fosse il più intellegibile possibile, seppur caratterizzato da elementi di elevato tecnicismo.

Anche su tale sviluppo dei fatti il CONSORZIO A. mostra di voler lealmente ammettere che, comunque, la commissione ebbe ad operare "due valutazioni, ciascuna sottoscritta da parte dei componenti della commissione, anche se entrambe hanno ad oggetto la valutazione delle offerte tecniche in gara" (così, testualmente, a pag. 21 del ricorso principale), pur se nello stesso tempo detto consorzio contesta che tale modus operandi sia rappresentativo di una scelta valutativa effettivamente operata collegialmente. D’altronde e come si è già sottolineato nella sede cautelare, l’aver deciso la commissione di operare in plenum eppure nello stesso tempo di non svilire le diverse opinioni dei componenti, consentendo loro di redigere distinti elaborati di maggioranza e di minoranza, costituisce comportamento corretto e tutt’altro che contraddittorio.

La sostenuta (dalla parte ricorrente) distonia comportamentale (figurativamente intesa) emergente nell’operato della commissione rispetto all’indefettibile obbligo di osservanza del principio della collegialità, per quanto si è anche sopra rappresentato, non è dato di rinvenirsi nella lettura della documentazione posta all’attenzione del Collegio, sicché anche tale motivo di censura non può ritenersi fondato.

11. – Residua l’indagine in merito al complesso motivo proposto con il ricorso recante motivi aggiunti.

Sostiene il CONSORZIO A. che il CONSORZIO I., risultato aggiudicatario definitivo della gara, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in quanto ha utilizzato impropriamente l’istituto dell’avvalimento.

Nello specifico il consorzio ricorrente sottolinea che:

1) l’istituto dell’avvalimento è stato introdotto con il Codice dei contratti pubblici e quindi non poteva trovare applicazione con riferimento alla procedura in esame il cui avvio si è realizzato antecedentemente rispetto al 1° luglio 2006;

2) in ogni caso il CONSORZIO I. non avrebbe depositato le prescritte certificazioni e dichiarazioni riferite alle consorziate (Eco Service S.r.l. e Ifer S.r.l.) delle cui risorse il consorzio intendeva avvalersi, attestanti il possesso dei requisiti generali e quelli di capacità tecnica.

Per quanto attiene al primo dei due profili di doglianza su elencati preme rammentare come la giurisprudenza contemporanea all’epoca in cui i fatti qui in esame si sono verificati ammetteva l’applicazione dell’istituto di origine comunitaria dell’avvalimento, proprio con riferimento agli appalti di servizi.

Con una qui rilevante decisione in merito all’istituto di cui sopra il Consiglio di Stato (Sez. V, 28 settembre 2005 n. 5194), con riguardo ad una gara regolata – come la presente – dal decreto legislativo n. 157 del 1995 (in quel caso, per l’affidamento pluriennale del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione) ebbe ad affermare che:

a) l’art. 31, n. 3, della direttiva c.d. servizi 92/50/CEE (ma uguale previsione è contenuta nell’art. 26 della direttiva c.d. lavori, n. 93/37/CE), permette al prestatore di provare la capacità economicofinanziaria richiesta mediante qualsiasi documento che l’Amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato;

b) allo stesso modo, per ciò che attiene alla capacità tecnica, l’art. 32, n. 2, lett. c), della direttiva c.d. servizi (e, del pari, l’art. 27 della direttiva c.d. lavori) prevede espressamente la possibilità di comprovarla mediante l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi o meno parte integrante dell’impresa concorrente, di cui la stessa disporrà per l’esecuzione dell’appalto. Pertanto, un operatore che non soddisfi da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione, ben può far valere, a tali fini, le capacità di terzi cui conti di ricorrere in caso di aggiudicazione;

c) tali conclusioni sono state avvalorate, nel tempo, dalle sentenze della Corte di giustizia CE (causa C389/92 Ballast Nedam Groep I, C5/97 Ballast Nedam Groep II, C176/98), che hanno interpretato le norme anzidette nel senso che consentono, per la valutazione dei criteri cui deve soddisfare un imprenditore all’atto dell’esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tenere conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società, necessari per l’esecuzione degli appalti (più recentemente tali principi sono stati normati dal legislatore comunitario con la direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi che, agli articoli 47 e 48, prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità – economicofinanziarie e/o tecniche – di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, purché dimostri di disporre dei mezzi necessari a tal fine);

d) se è vero, dunque, che la giurisprudenza comunitaria in tema di avvalimento si è sviluppata avendo a riferimento fattispecie in cui la società madre partecipava direttamente alla gara, non di meno essa ha affermato un principio di più vasta portata, in virtù del quale è da ritenere che "un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi" (articoli 47 e 48 della direttiva 2000/18/CE relativa a "lavori, servizi e forniture"; norme analoghe sono contenute nella direttiva 2004/17/CE relativa ai settori speciali).

La giurisprudenza amministrativa, d’altronde, si era già espressa nel senso sopra illustrato sottolineando come (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2003 n. 5287) dovesse tenersi in considerazione, ai fini dell’applicazione al settore dell’affidamento di un appalto di servizi dell’istituto comunitario sopra illustrato, quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giust. CE 2 dicembre 1999, n. 176/98) nel segnalare che la direttiva del consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, in tema di appalti di servizi, va interpretata nel senso che consente a un prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d’appalto di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che il partecipante ha con essi, a condizione che il soggetto interessato sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti.

Le precisazioni sopra riferite valgono ancor più, vista la peculiare natura del soggetto partecipante alla gara, per i consorzi, con la conseguenza che sotto il primo profilo il motivo di gravame introdotto con il ricorso recante motivi aggiunti non può ritenersi fondato.

12. – Ad un non diverso esito si giunge, questa volta sulla scorta della produzione documentale da ultimo svolta dalla difesa comunale, in merito all’esame del secondo profilo di doglianza illustrato dal CONSORZIO A. nel ricorso recante motivi aggiunti.

Emerge, infatti, dalla lettura della documentazione depositata dalla difesa del Comune di Roma in vista dell’udienza fissata per la discussione del merito della controversi che le consorziate del CONSORZIO I. hanno prodotto tutte le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive rese necessarie dalle indicazioni contenute nella lex specialis di gara.

Conseguentemente anche tale ultimo profilo di doglianza qui scrutinato non coglie nel segno.

13. – In virtù di quanto sopra e per effetto dell’accertata infondatezza dei motivi di censura dedotti con il ricorso principale e con il ricorso recante motivi aggiunti, i gravami proposti dal consorzio ricorrente debbono essere respinti, coinvolgendo inevitabilmente la domanda risarcitoria.

In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., le spese di giudizio vanno imputate a carico del consorzio ricorrente, stimando equo ad avviso del Collegio liquidarle nella misura complessiva di Euro 6.000,00 (euro seimila/00), ripartite per la metà tra le parti resistenti, come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Consorzio A.A.G.C., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese del presente giudizio in favore di Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore ed in favore del Consorzio I.P.&.S.Romana Allestimento e Servizi, in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge, ripartiti in complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge, a favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-01-2012, n. 854 Licenziamento Ricostituzione di posizioni assicurative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ancona, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da S.M. nei confronti dell’Inps per la ricostituzione della pensione del coniuge, con condanna al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche. La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, deduceva che il rapporto di lavoro del marito M.A., deceduto il 6 giugno 1983, era cessato per motivi politici e sindacali e che la domanda, proposta ai sensi della L. n. 36 del 1974, era rimasta sospesa in attesa della deliberazione del Comitato Centrale di cui all’art. 5 della medesima legge. La Corte, premesso che ai sensi del citato art. 5 il Comitato doveva pronunciarsi entro 270 giorni dalla presentazione della domanda, riteneva che a seguito della mancata decisione nel termine di legge, si era formato il silenzio rigetto, giacchè la S. aveva proposto domanda il 2 dicembre 1999. Nel merito la Corte riteneva provato il licenziamento per motivi politici e sindacali del coniuge, sia sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione, a cui è demandato dalla legge l’accertamento dei fatti, sia dalla documentazione depositata in giudizio, sia dai fatto che l’Inps solo in appello aveva contestato il parere della Commissione.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso sulla base di un motivo. La S. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..

L’Inps denunzia difetto di motivazione, perchè non sarebbe sufficiente il parere favorevole della Commissione, essendo necessario quello del Comitato previsto dalla legge. Esso Istituto aveva implicitamente negato la ricorrenza del licenziamento intimato per motivi politici, e si trattava comunque di mera difesa, da proporre anche in appello, nè la Corte territoriale aveva precisato su quali documenti aveva fondato la sussistenza delle condizioni di legge.

Con il ricorso incidentale ci si duole della mancata acquisizione di documenti, da richiedere all’Inps.

Il ricorso principale è fondato e va accolto sulla base della giurisprudenza formatasi sulla materia.

E’ stato infatti affermato (Cass. n. 8237 del 08/10/1994) che "Ai fini dell’accertamento degli estremi dell’ipotesi di licenziamento per motivi politici, religiosi o sindacali ai sensi della L. n. 158 febbraio 1974, n. 36, art. 1 – che prevede, come condizione di procedibilità per il ricorso al giudice ordinario, il preventivo esperimento di un procedimento amministrativo – il giudice è tenuto a verificare autonomamente la fondatezza della domanda giudiziale (che non configura impugnazione della decisione amministrativa) e, fermo il potere di avvalersi delle risultanze raccolte in sede amministrativa, deve perciò verificare se l’attore, tenutovi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., abbia fornito la prova della sussistenza di un licenziamento determinato da ragioni di discriminazione politica, religiosa o sindacale. Tale onere probatorio non è circoscritto alla dimostrazione della sola appartenenza del lavoratore ad un determinato partito o movimento religioso o sindacato o alla dimostrazione della mera partecipazione alle correlative attività, atteso che su quell’appartenenza o partecipazione, peraltro, valutabile come elemento indiziario, la legge (art. 7) non fonda alcuna presunzione – nè assoluta nè relativa – di licenziamento discriminatorio".

Nello stesso senso si è ritenuto con la successiva sentenza n. 7969 del 13/08/1998. Nella specie, fermo restano che la L. n. 36 del 1974 prevede appunto che sulla domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei lavoratori dipendenti licenziati per motivi politici e sindacali debba decidere il Comitato (art. 5), mentre alla Commissione spettano solo funzioni di accertamento, è ben possibile chiedere in sede giudiziale la tutela negata in sede amministrativa, allegando e dimostrando i fatti che conferiscono il diritto e fermo restando che l’onere di contestazione a carico della controparte si impone solo quando i fatti sono allegati, mentre nella specie non risulta che essi figurassero in ricorso, per cui era consentito all’Inps di contestare il diritto anche in appello.

Nella specie la sentenza impugnata presenta difetti di motivazione, perchè non descrive i documenti posti a sostegno della decisione, limitandosi a richiamare il parere della Commissione, senza però riportarne il contenuto, che avrebbe invece potuto offrire elementi significativi, nonchè a fare riferimento alla documentazione depositata in giudizio, anche qui senza indicarne il tenore. Il ricorso principale va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila.

Va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato con cui ci si duole della mancata acquisizione di documenti da richiedere all’Inps, senza però specificare di quali documenti si trattasse e i motivi per cui gli stessi dovrebbero essere nella disponibilità dell’Istituto.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato ed accoglie il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2851 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/admin/

Svolgimento del processo
La Commissione tributaria della regione Liguria sez. 2 Genova con sentenza 27.8.2007 n. 74 ha rigettato l’appello proposto dalla Circoscrizione doganale di Genova della Agenzia delle Dogane e confermato, con diversa motivazione, la decisione di prime cure, ritenendo che il ritardo (di un giorno) nel versamento delle somme dovute ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 78 e 79, (T.U.L.D.) su "conti di debito differiti" non fosse imputabile a colpa di Italimpex s.r.l., rilevando che: a) pur non essendo dato riscontrare una prassi amministrativa, tuttavia non poteva escludersi che talvolta, a causa dei lunghi tempi di attesa allo sportello per effettuare il versamento l’ultimo giorno utile, i funzionari, ricevuto il pagamento, lo registrassero soltanto il giorno dopo; b) normalmente la operazione di registrazione – eseguita mediante programma informatico – calcola anche il ritardo, liquidando automaticamente anche l’importo della sanzione: non essendo nella specie stata liquidata alcuna sanzione, sebbene dalla registrazione risulti annotato il giorno di ritardo, tale comportamento della Agenzia delle Dogane è da ritenersi significativo della non imputabilità alla società del ritardo.

La sentenza di appello con la quale veniva in conseguenza annullato l’atto irrogativo della sanzione pecuniaria è stata impugnata per cassazione dal Agenzia delle Dogane che affida il proprio ricorso a due mezzi.

Resiste la società contribuente con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

La Agenzia ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
1. Va disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con i primo motivo la Agenzia delle Dogane deduce il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13; del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16, 17 e 20, degli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c., e censura la sentenza di appello laddove ha attribuito valore probatorio "confessorio" alla omessa contestuale annotazione – nel registro informatico dei versamenti dei diritti doganali – dell’importo liquidato a titolo di sanzione amministrativa per ritardato pagamento della somma dovuta (nella specie di un giorno), avendo motivato i Giudici di merito che la registrazione del pagamento in ritardo senza applicazione di sanzioni integra un comportamento amministrativo che "costituisce confessione extragiudiziale di una irregolarità nel versamento, non addebitabile all’operatore".

Il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., assolve al requisito di specificità in relazione al caso concreto che la Corte è chiamata risolvere, risultando inequivoco il collegamento istituito nel quesito tra la dedotta violazione delle norme di diritto in materia di confessione stragiudiziale e di potestà sanzionatoria delle violazioni finanziarie rimessa al PA, ed il rilascio da parte dell’Ufficio finanziario della quietanza di pagamento del tributo priva della contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria.

Il motivo è fondato.

Incontroverso che dalla registrazione informatica eseguita dall’Ufficio finanziario risulta che il pagamento dei diritti doganali è stato effettuato con un giorno di ritardo, le statuizioni dei Giudici di appello configgono con la interpretazione che delle norme indicate in rubrica ha fornito con uniforme indirizzo giurisprudenziale questa Corte.

La disciplina generale delle violazioni in materia finanziaria determina le forme e le modalità del procedimento attraverso il quale si perviene all’atto di contestazione dell’illecito ed alla riscossione dalla sanzione pecuniaria in concreto irrogata, potendo essere irrogate le sanzioni amministrative:

– con atto di contestazione, motivato, notificato al trasgressore (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1) il quale può optare per la definizione agevolata ovvero per la presentazione di memorie difensive ovvero proporre direttamente ricorso in s.g. (nel caso di presentazione di deduzioni difensive, l’Ufficio nel termine di decadenza di un anno è tenuto a provvedere e, nel caso non accolga i motivi dedotti nella memoria difensiva, deve notificare nel termine di gg. 120 l’atto irrogativo delle sanzioni – i termini subiscono riduzioni nel caso di specifici illeciti fiscali: D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 bis;

– "In deroga all’art. 16, comma 1", con atto motivato, contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica qualora trattasi di sanzioni col legate al tributo per il quale l’Ufficio ha operato l’accertamento (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 comma 1);

– direttamente, mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche nel caso in cui la infrazione risulti da liquidazioni scaturite da controlli formali automatizzati D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 36 bis e ter, ovvero D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis.

L’atto di contestazione o l’atto di irrogazione delle sanzioni, deve essere notificato, o la iscrizione diretta a ruolo deve essere eseguita, a pena di decadenza, nei cinque anni dalla commissione dell’illecito, ovvero (nel caso dell’art. 17col) entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento del tributo (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1), prescrivendosi il diritto alla riscossione della sanzione irrogata nel termine di cinque anni.

Tanto premesso è incorsa in evidente violazione delle norme del D.Lgs. n. 472 del 1997 sopra indicate la CTR ligure avendo ritenuto di escludere la potestà sanzionatoria della Amministrazione finanziaria dalla mera circostanza di fatto della omessa immediata irrogazione della sanzione pecuniaria per il ritardo nel pagamento dei diritti doganali, non essendo stato liquidato l’importo della sanzione al momento della registrazione informatica del versamento e del rilascio della relativa quietanza.

E’ appena il caso di rilevare infatti che alcuna delle norme indicate impone di notificare l’atto di contestazione della infrazione per ritardo nel pagamento contestualmente al rilascio della quietanza del versamento, nè tanto meno dalle norme di legge in questione è desumibile una decadenza o rinuncia dall’esercizio della potestà sanzionatoria in caso di mancata immediata contestazione.

Se infatti la decadenza viene ricondotta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, esclusivamente al mancato compimento dell’atto (contestazione, irrigazione, iscrizione a ruolo) entro i termini dalla stessa indicati, occorre altresì considerare che nella materia dell’illecito fiscale (e più in generale dell’illecito amministrativo) non sono ammissibili condotte tacite della PA significative della volontà abdicativa dall’esercizio di detto potere alla stregua del costante principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di illecito amministrativo, una volta rilevata la violazione per effetto della ricorrenza, ritenuta dall’organo accertatore, degli elementi richiesti per la sua configurazione, nessuna incidenza può assumere, ai fini della legittimità della condotta contestata, il richiamo ad un comportamento successivo della stessa amministrazione asseritamene incompatibile con la già avvenuta contestazione, in quanto, vertendosi in materia di diritti ed obblighi indisponibili, solo la riconsiderazione dell’attività già ritenuta il lecita consente alla p.a., in forza del principio dell’autotutela, l’annullamento della contestazione" (cfr. Corte Cass. 1^ Sez. 9.9.2002 n. 13072; id. 5^ sez. 11.6.2004 n. 11170).

Fondata è altresì la censura con la quale la sentenza di appello viene impugnata per violazione delle norme del codice civile in materia di confessione stragiudiziale.

Tenuto conto infatti della interpretazione che degli artt. 2730 – 2735 c.c., ha dato la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione confessoria (nella specie stragiudiziale):

– deve essere esplicita ("non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente od indirettamente ammissiva dei fatti in contestazione": Corte Cass. 2^ sez. 6.6.2006 n. 13212) e può provenire solo da chi ha il potere di disporre del diritto (cfr.

Corte Cass. 3^ sez. 4.3.2005 n. 4744); nel caso di persone giuridiche od enti collettivi sforniti di personalità deve provenire dal soggetto che dispone di poteri rappresentativi dell’ente (cfr. art. 2731 c.c., seconda parte);

– deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte ("animus confitendi": Corte Cass. 2^ sez. 16.11.1962 n. 3111), e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Corte Cass. 3^ sez. 29.9.2005 n. 19165; id. sez. lav. 9.11.2010 n. 23495).

Nella specie la CTR non si è conformata agli indicati principi avendo desunto dal mero rilascio della quietanza di versamento del tributo senza ulteriori indicazioni relative alla (irrogazione e) liquidazione dell’importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento, una "confessione" implicita della Amministrazione finanziaria di non imputabilità del ritardo a condotta colposa del contribuente.

La conclusione giuridica tratta dalla CTR è manifestamene errata sotto molteplici profili:

a) l’atto di quietanza costituisce un atto unilaterale ricettizio che comporta il riconoscimento dell’avvenuto pagamento di una certa somma per un determinato titolo (cfr. Corte Cass. 2^ sez 31.10.2008 n. 26325), non essendo – pertanto riconducibili – allo stesso effetti confessori riferibili a fatti diversi dal pagamento, che richiedono una distinta dichiarazione confessoria esplicita;

b) anche nel caso in cui Patto di quietanza fosse stato accompagnato da ulteriori dichiarazioni – concernenti fatti diversi dal pagamento della somma – aventi natura confessoria, è appena il caso di rilevare come le stesse non potrebbero comunque essere riferite alla Amministrazione finanziaria, in quanto al funzionario addetto al servizio di cassa non risultano attribuiti poteri dispositivi del diritto patrimoniale (credito sanzionatorio);

c) la asserita confessione stragiudiziale ravvisata nel rilascio della quietanza priva di indicazioni relative alla sanzione pecuniaria, non ha per oggetto "un fatto storico", ma una valutazione giuridica (non imputabilità del ritardo a negligente condotta del contribuente), rimanendo "in apicibus" esclusa la sussumibilità di tale eventuale ammissione nello schema tipico della prova legale di cui all’art. 2730 c.c.. d) in ogni caso la confessione presuppone necessariamente la disponibilità del diritto controverso (art. 2731 c.c.), presupposto che nel caso di specie è da escludersi in ragione della indisponibilità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell’autore dell’illecito amministrativo atteso che lo "jus puniendi" della pubblica amministrazione prescinde del tutto da qualsivoglia volontà del privato, il quale può solo subire – sussistendo gli elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma prevedente l’illecito valutario – le conseguenze sanzionatorie del fatto da lui compiuto (cfr. Corte Cass. 1^ sez. 9.9.2002 n. 13072; id. 5^ sez. 11.6.2004 n. 11170).

Il primo motivo – nelle sue plurime censure- deve pertanto ritenersi fondato, non potendo ritenersi rinunciato o consumato il potere della Agenzia delle Dogane di notificare, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, l’atto di contestazione della violazione finanziaria per ritardato versamento dei diritti doganali D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13, norma che trova applicazione in conseguenza della abrogazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 322, – T.U.L.D. – (norma sanzionatoria residuale che originariamente prevedeva la irrogazione della "ammenda" – depenalizzata dalla L. n. 689 del 1981, art. 39 – ed alla quale espressamente rinviava l’art. 81, comma 1, T.U.L.D. in relazione all’illecito per il versamento dei diritti doganali oltre la scadenza del termine previsto per il pagamento periodico) disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1977, n. 473, art. 10, comma 1, lett. d), alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui in tema di sanzioni amministrative tributarie il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta (che prevedano ulteriori fattispecie di illecito o determinino in modo diverso le sanzioni da irrogare), non essendo desumibili argomenti interpretativi in contrario dalla applicazione degli interessi e / dalla indennità di mora sull’importo versato in ritardo, attesa la diversa funzione assolta dalla sanzione (afflittiva) e dagli interessi/indennità di mora (risarcitoria/reintegrativa del patrimonio) che esclude la ipotesi di una illegittima cumulabilità di sanzioni pecuniarie (cfr. con riferimento ad illeciti amministrativi concernenti le accise, ma con argomentazione pienamente estensibile anche ad altri tributi: Corte Cass. 5^ Sez. 1.9.2008 n. 23517; id. 5^ sez. 19.6.2009 n. 14303; id. 5^ sez. ord. 4.8.2010 n. 18140; id. 6^ – 5^ sez. ord. 144.2011 n. 8553).

3. Con il secondo motivo la Agenzie delle Dogane deduce vizi di motivazione della sentenza di appello, da ritenersi privi di autonoma specificità in quanto ripropone gli stessi argomenti esposti a sostegno del primo motivo con il quale era stato dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Preliminare rispetto ad ogni altra considerazione in ordine alla ontologica distinzione ed incompatibilità della simultanea denuncia – avente ad oggetto la contestazione dei medesimi errori – del vizio di legittimità per "errores in judicando" e per vizi di logicità della motivazione, è il rilievo della inammissibilità del motivo per omessa formulazione del "momento di sintesi" richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., seconda parte.

4. Pertanto il ricorso principale deve essere accolto (quanto al primo motivo) con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito della causa, non occorrendo disporre ulteriori accertamenti in fatto.

5. Con il ricorso incidentale la società resistente impugna la sentenza esclusivamente sul capo della liquidazione delle spese di lite, avendo la CTR dichiarato la compensazione nonostante il rigetto del gravame proposto dall’Ufficio finanziario.

Il motivo rimane assorbito nel potere riservato alla Corte, in conseguenza della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, di rideterminare alla stregua del principio della soccombenza il regolamento delle spese di lite dell’intero giudizio.

5. In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo disporre il rinvio della causa in quanto non deve procedersi ad ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, rigettando il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente e dichiarando interamente compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte:

– accoglie il ricorso principale, quanto al primo motivo, dichiarando inammissibile il secondo motivo ed assorbito il motivo dedotto con il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo disporre ulteriori accertamenti in fatto, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente dichiarando interamente compensate tra le partile spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 8952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 15 dicembre 2010, ha deliberato che:

a) le società H.I. S.p.A., U.I.H. S.r.l., R.- B.H. (Italia) S.r.l., C.P. S.p.A., P. & G. S.r.l., S.L. Household & Body Care Italy S.p.A., L’O. Italia S.p.A., Società I.B. L.ManettiH.Roberts & Co S.p.A., B. S.p.A., J. & J. S.p.A., l’Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca, M. S.p.A., P. P. S.p.A., L.M. S.r.l., Weruska & Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. e Sunstar Suisse SA hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, avente per oggetto la totale alterazione del confronto concorrenziale realizzata attraverso il coordinamento delle strategie commerciali;

b) le imprese si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;

c) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società H. S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società C.P. S.p.A. e P.&G. S.r.l. il beneficio della riduzione della sanzione, di cui al paragrafo 4 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella misura, rispettivamente, del 50% e del 40%;

e) sono irrogate, in ragione di quanto indicato in motivazione, le sanzioni amministrative pecuniarie ai seguenti soggetti:

a) U.I.H. S.r.l. 18.766.440 euro

b) R.- B.H. (Italia) S.r.l. 2.457.840 euro

c) C.P. S.p.A. 2.467.080 euro

d) P. & G. S.r.l. 6.227.021 euro

e) S.L. Household & Body Care Italy S.p.A. 4.029.300 euro

f) L’O. Italia S.p.A. 26.977.500 euro

g) Società I.B. L.ManettiH.Roberts & Co S.p.A. 7.653.360 euro

h) B. S.p.A. 3.483.480 euro

i) J. & J. S.p.A. 3.298.680 euro

l) M. S.p.A. 2.244.375 euro

m) P. P. S.p.A. 908.628 euro

n) L.M. S.r.l. 217.200 euro

o) Weruska&Joel S.r.l. 147.571 euro

p) Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. 2.275.680 euro

q) Sunstar Suisse SA 10.080 euro

r) Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca 17.100 euro.

Di talché, L.M. spa ha proposto il presente ricorso avverso tale, articolando i seguenti motivi di impugnativa:

Violazione di legge. Violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 7 e segg. l. 241/1990 nonché dei principi generali vigenti in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. 217/1998. Violazione del principio di specificità e immodificabilità della contestazione degli addebiti.

L’intero impianto accusatorio sarebbe privo di riscontri oggettivi e si baserebbe su elementi presuntivi privi di qualunque evidenza in merito all’effettiva imputabilità delle condotte alla ricorrente.

Solo nella CRI, notificata il 18 dicembre 2009, l’Autorità avrebbe per la prima volta contestato alle parti una durata dell’infrazione compresa tra gli inizi del 1999 e tutto il 2007 ed avrebbe ampliato il thema decidendum ricomprendendo tra le contestazioni oggetto dell’indagine la c.d. questione Esselunga.

La ricorrente, ove fosse stata adeguatamente resa edotta delle circostanze contestate, avrebbe svolto più efficacemente le proprie difese.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 2 l. 287/1990. Carenza di presupposti e di riscontri probatori sull’effettiva partecipazione della ricorrente all’intesa anticoncorrenziale. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Carenza di adeguata istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Perplessità del provvedimento.

Nei confronti della L.M. non emergerebbe alcun elemento che possa costituire una prova, anche indiziaria, dell’effettiva partecipazione all’intesa anticoncorrenziale e la ricorrente avrebbe partecipato ad una sola delle tre riunioni del Gruppo Chimico di Centromarca oggetto del procedimento, quella del 18 gennaio 2006.

Il metodo d’indagine seguito dagli Uffici sarebbe stato basato solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni orali dei leniency applicant acquisite, peraltro, in modo mediato.

I leniency applicant avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti labile e contraddittoria e l’Autorità procedente, anziché ricercare riscontri alle dichiarazioni rese, avrebbe recepito acriticamente le informazioni fornite.

Il generale contesto fattuale, come ricostruito dall’Autorità, presenterebbe delle rilevanti lacune, non essendo state adeguatamente considerate circostanze che avrebbero consentito di fornire una spiegazione alternativa rispetto a quella desunta dagli Uffici.

Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 101 TFUE. Illegittima e contraddittoria individuazione del mercato rilevante. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con altri provvedimenti.

L’Autorità sarebbe incorsa nel grave errore di avere accorpato in un unico mercato rilevante, in modo illogico ed arbitrario, prodotti appartenenti a categorie merceologiche molto diverse, estendendo il procedimento ad imprese non tutte attive nei medesimi comparti di mercato.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 TFUE. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta.

L’Autorità non avrebbe in alcun modo dimostrato che l’oggetto della riunione del 18 gennaio 2006 era quello di concertare politiche di prezzo.

Non sussisterebbe uno scambio di informazioni contrario per l’oggetto all’art. 101 TFUE.

Vi sarebbe contraddittorietà tra la definizione del mercato rilevante, che coincide con tutta la gamma dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale retail, e la valutazione della consistenza che, invece, è effettuata con riferimento ai singoli mercati dei prodotti compresi in detto segmento.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l. 287/1990. Eccesso di potere, illogicità e difetto di motivazione. Violazione dell’obbligo di motivazione e mancanza di trasparenza nella determinazione dell’ammenda. Mancata garanzia della parità di trattamento e del rispetto del principio di non discriminazione.

Nell’esame della gravità complessiva dell’infrazione andrebbe valutata l’assoluta mancanza di effetti in relazione al mercato in cui la stessa si inserisce.

L’assenza di effetti concreti derivanti dallo scambio di informazioni censurato permetterebbe di concludere che l’infrazione, se commessa, si sia consumata ed esaurita temporalmente al momento della partecipazione alla riunione del 18 gennaio 2006.

Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 15 l. 287/1990 sotto il profilo del quantum della sanzione, per difetto della sanzione in percentuale richiesta dalla legge, per violazione dell’art. 11 l. 689/1981 e del principio di parità di trattamento, per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per errata valutazione degli elementi di calcolo della sanzione. Manifesta iniquità, ingiustizia e sproporzione sotto molteplici aspetti.

Il provvedimento sarebbe viziato da una manifesta carenza di motivazione nella parte in cui si limita ad enunciare i criteri di quantificazione delle sanzioni, senza far seguire in concreto una descrizione dell’iter motivazionale adottato.

Erronea applicazione dei criteri di quantificazione previsti dagli orientamenti per il calcolo delle ammende. Difetto di motivazione e di trasparenza e mancata indicazione della percentuale di sanzione. Manifesta sproporzione.

L’indicazione percentuale, e non già in valore assoluto, della sanzione consentirebbe anche l’immediato controllo sulla motivazione e sulla proporzionalità della sanzione medesima nonché su eventuali disparità di trattamento tra imprese ritenute responsabili in pari misura, mentre il venire meno di tale elemento renderebbe del tutto inconsistente ed indecifrabile il ragionamento seguito dall’Autorità.

L’Avvocatura Generale dello Stato, con ampia ed articolata memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

H.I. Spa si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 12 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento adottato nell’adunanza del 15 dicembre 2010, ha deliberato che:

a) le società H.I. S.p.A., U.I.H. S.r.l., R.- B.H. (Italia) S.r.l., C.P. S.p.A., P. & G. S.r.l., S.L. Household & Body Care Italy S.p.A., L’O. Italia S.p.A., Società I.B. L.M.H.R. & Co S.p.A., B. S.p.A., J. & J. S.p.A., l’Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca, M. S.p.A., P. P. S.p.A., L.M. S.r.l., Weruska & Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. e Sunstar Suisse SA hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, avente per oggetto la totale alterazione del confronto concorrenziale realizzata attraverso il coordinamento delle strategie commerciali;

b) le imprese si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata;

c) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alla società H. S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto alle società C.P. S.p.A. e P.&G. S.r.l. il beneficio della riduzione della sanzione, di cui al paragrafo 4 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nella misura, rispettivamente, del 50% e del 40%;

e) è irrogata, in ragione di quanto indicato in motivazione, tra le altre, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 217.200 a L.M. Spa.

L’Autorità, nelle proprie considerazioni conclusive (parr. 268 e ss. del provvedimento), ha posto in rilievo che l’insieme delle condotte evidenziate nelle risultanze istruttorie costituisce parte di una intesa unica, complessa e continuata nel tempo, volta alla limitazione del confronto concorrenziale nel settore dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale della Grande Distribuzione Organizzata.

In particolare, ha sostenuto che lo scambio di informazioni sensibili nell’ambito delle riunioni del Gruppo Chimico di Centromarca, lo scambio di informazioni sensibili al di fuori delle riunioni associative, l’allineamento degli aumenti dei prezzi di listino al di sopra del tasso di inflazione e, infine, il coordinamento teso ad arginare le possibili conseguenze derivanti dal comportamento commerciale di Esselunga forniscono una dimostrazione inequivocabile del perseguimento di un unico ed articolato disegno anticoncorrenziale.

Pertanto, l’autonomia che dovrebbe caratterizzare le attività delle imprese è stata compromessa e condizionata dal perseguimento di un unico disegno anticoncorrenziale articolato e complesso che ha ridotto qualsiasi incentivo ad adottare autonome strategie commerciali e, se tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento constatato dai loro concorrenti, non si può invece consentire ogni presa di contatto, diretta o indiretta, tra operatori, avente per oggetto o per effetto, sia di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, sia di svelare ad un tale concorrente il comportamento che ci si è decisi o si pensa di tenere sul mercato.

Tutti i riscontri in atti, ha evidenziato l’AGCM, si intrecciano e si completano reciprocamente dando vita all’evidenza di un unicum fattuale, articolato e complesso, che costituisce prova della totale alterazione dei meccanismi concorrenziali. La rilevante quantità di riscontri in atti dimostra che le riunioni ed i contatti intervenuti tra i concorrenti, le azioni elaborate e condivise al fine di risolvere la "questione Esselunga", anche grazie al contributo attivo di Centromarca, sono stati univocamente finalizzati al concorde mantenimento di un artificiale equilibrio di mercato. Il mantenimento di un mercato "calmo" ha consentito, infatti, che fossero ritenute credibili le richieste di aumento dei prezzi di listino singolarmente avanzate da ciascun produttore di cosmetici alla GDO, in quanto gli aumenti comunicati erano sempre coerenti con quelli del mercato.

L’intesa in esame, ha soggiunto ancora l’Autorità, risulta inoltre presentare il carattere di consistenza coinvolgendo imprese che cumulativamente detengono, in ciascuna categoria merceologica ricompresa nel settore del personal care, una quota aggregata che oscilla tra il 58% (ad esempio, nel segmento dell’after shave) ed il 92% (ad esempio, nel segmento dei prodotti shaving preparation) delle vendite in valore.

L’intesa in questione, secondo le considerazioni conclusive dell’amministrazione procedente, è stata inoltre caratterizzata da un significativo grado di stabilità assicurato dall’artificiale trasparenza delle informazioni commerciali e dai contatti tra le imprese nell’ambito del Gruppo Chimico di Centromarca, grazie anche al contributo attivo dell’associazione stessa nell’elaborazione e distribuzione di informazioni idonee a consentire il monitoraggio di quanto concordato.

La stabilità del coordinamento è stata, inoltre, assicurata dal fatto che, in presenza di multimarket contacts, il rischio di retaliation costituisce una minaccia credibile affinché nessuna delle imprese coinvolte – leader multiprodotto e follower – abbia un incentivo a deviare da una strategia collusiva di prezzo. La stabilità del coordinamento è dimostrata, infine, dalla reazione congiunta dei produttori di cosmetici in relazione alla strategia commerciale adottata da Esselunga nel corso del 2005.

2. Le censure di carattere procedimentale sono infondate.

Per la ricorrente, il primo riscontro di partecipazione ad una riunione del Gruppo Chimico è stato fatto risalire al 19 gennaio 2005, per cui non è possibile desumere in cosa si sarebbe concretata la lesione del diritto di difesa della L.M. in conseguenza dell’estensione temporale della durata dell’intesa rispetto a quella comunicata nell’avvio del procedimento.

Nella comunicazione di avvio del procedimento del 12 giugno 2008, infatti, l’Autorità ha fatto presente che dalle informazioni disponibili è ragionevole desumere l’esistenza, "quanto meno a partire dal gennaio del 2005 fino a tutto il 2007", di un reciproco scambio di informazioni sensibili e di un coordinamento delle strategie commerciali tra H., U., R.B., C. -P., P. & G., S.L. H. & B. e L’O. che rappresentano i principali produttori di cosmetici distribuiti attraverso il canale retail.

In data 7 maggio 2009 il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti, tra le altre, di L.M. Srl

La comunicazione di avvio del procedimento ha senz’altro riportato gli elementi essenziali per consentire un efficace e completo contraddittorio e, quindi, per un pieno esercizio del diritto di difesa, né è possibile ritenere che la stessa avrebbe dovuto necessariamente avere un maggior grado di dettaglio in quanto l’analiticità delle argomentazioni riguarda la fase conclusiva del procedimento, che costituisce l’esito della fase istruttoria, mentre non sempre può caratterizzare la fase di avvio, nella quale, invece, devono essere con precisione identificati i soli profili delle condotte delle imprese oggetto dell’indagine, al fine di mettere in grado le stesse di poter proficuamente partecipare all’istruttoria, sicché una nuova comunicazione di avvio del procedimento si rivela necessaria solo se muta la natura intrinseca della violazione accertata rispetto a quella contestata ovvero se all’originaria violazione si aggiunge l’accertamento anche di una ulteriore violazione non contestata, ma non anche per una più specifica indicazione dell’arco temporale in cui la violazione ha avuto luogo ovvero per una analitica indicazione degli elementi probatori dell’infrazione, quale può essere considerata la c.d. questione Esselunga.

D’altra parte, come espressamente messo in rilievo dall’Autorità procedente al par. 209 del provvedimento, tutte le parti del procedimento hanno esercitato i diritti di accesso e di partecipazione come dimostrato dai verbali di accesso e di audizione contenuti nel fascicolo del procedimento, dai quali risulta come l’oggetto di indagine non fosse necessariamente limitato agli anni 20052007 e, dalla richiesta di informazioni inviata a tutte le parti in data 31 agosto 2009, si evince che il periodo potenzialmente interessato dall’istruttoria era compreso tra il 1999 ed il 2008.

In proposito, giova anche osservare, per dare atto della possibilità attribuita alle parti di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa, che, dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie, i termini risultano prorogati con atti del 7 gennaio 2010, del 3 marzo 2010, del 28 aprile 2010, del 7 luglio 2010 e del 26 agosto 2010, tanto che la delibera impugnata è stata adottata il 15 dicembre 2010.

3. La ricorrente ha prospettato che il metodo d’indagine seguito dagli Uffici sarebbe stato basato solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni orali dei leniency applicant acquisite, peraltro, in modo mediato e che i leniency applicant avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti labile e contraddittoria, mentre l’Autorità procedente, anziché ricercare riscontri alle dichiarazioni rese, avrebbe recepito acriticamente le informazioni fornite.

Le censure non possono essere condivise.

L’art. 15, co. 2 bis, l. 287/1990, aggiunto dall’art. 14 d.l. 223/2006 come modificato dalla relativa legge di conversione, stabilisce che l’Autorità, in conformità all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.

L’Autorità antitrust, di conseguenza, ha adottato una comunicazione, modificata con provvedimento n. 21092 del 6 maggio 2010, sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi della richiamata norma di legge.

Tale comunicazione si applica alle intese orizzontali segrete, anche nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, con particolare riguardo a quelle consistenti nella fissazione dei prezzi d’acquisto o di vendita, nella limitazione della produzione o delle vendite e nella ripartizione dei mercati.

L’Autorità ha stabilito di non applicare le sanzioni previste all’art. 15, co. 1, l. 287/1990 e dall’art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE) all’impresa che, per prima, fornisca spontaneamente informazioni o prove documentali in ordine all’esistenza di un’intesa orizzontale segreta, qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:

a giudizio dell’Autorità, in relazione alla natura e alla qualità degli elementi comunicati dal richiedente, tali informazioni o evidenze siano decisive per l’accertamento dell’infrazione, eventualmente attraverso un’ispezione mirata;

l’Autorità non disponga già di informazioni o evidenze sufficienti a provare l’esistenza dell’infrazione;

siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, di cui al paragrafo 7 della stessa comunicazione (l’impresa deve porre fine alla propria partecipazione all’intesa immediatamente dopo avere presentato la domanda di trattamento favorevole, deve cooperare con l’Autorità in modo completo e continuativo per l’intera durata del procedimento istruttorio e non deve informare alcuno della sua intenzione di presentare domanda di trattamento favorevole, ad eccezione di altre autorità di concorrenza).

Possono beneficiare di una riduzione della sanzione, in misura di regola non superiore al 50%, le imprese che forniscono all’Autorità materiale probatorio in relazione ad un’intesa orizzontale segreta ed a tal fine occorre che le evidenze prodotte rafforzino in misura significativa, in ragione della loro natura o del livello di dettaglio, l’impianto probatorio di cui l’Autorità già disponga, contribuendo in misura apprezzabile alla capacità dell’Autorità di fornire la prova dell’infrazione ed occorre altresì che siano soddisfatte le altre condizioni per l’accesso al trattamento favorevole di cui al richiamato paragrafo 7 della comunicazione.

Il Collegio rileva su un piano generale che i programmi di clemenza, noti come leniency programmes, costituiscono un efficace mezzo di destabilizzazione dei "cartelli" tra imprenditori.

Per inquadrare gli stessi, occorre anzitutto soffermarsi sull’equilibrio instabile tra fiducia e sfiducia tra i membri di un cartello.

Infatti, per un verso, per far funzionare in modo efficace e duraturo il pactum sceleris è necessario rafforzare la cooperazione interna ed il collante principale tra le imprese è costituito dalla fiducia reciproca.

Per altro verso, però, la tentazione a tradire la fiducia può essere altrettanto forte per la singola impresa che, ad esempio, praticando riservatamente sconti rispetto ai prezzi concordati con gli altri membri del cartello conquista, a danno degli altri, nuove quote di mercato.

Gli economisti hanno da tempo studiato il fenomeno applicando la teoria dei giochi e hanno analizzato la coesione dei cartelli sotto il profilo degli incentivi e disincentivi a mantenere fede agli impegni.

Le imprese che partecipano ad un cartello, insomma, in un clima di incertezza in ordine ai comportamenti altrui, si trovano di fronte ad una scelta strategica, vale a dire mantenere gli impegni che nel lungo periodo massimizzano l’utile di tutti i membri, confidando che anche gli altri lo facciano, ovvero tradire gli impegni preferendo una logica di massimizzazione del profitto individuale nel breve periodo, sicchè la stabilità di un cartello dipende dal grado di coesione e di fiducia reciproca che si crea tra i suoi partecipanti.

I programmi di clemenza costituiscono un mezzo particolarmente efficace per destabilizzare i cartelli in quanto pongono i componenti di fronte ad un ulteriore dilemma, e cioè restare leali nei confronti degli altri aderenti al cartello allo scopo di ritrarne i vantaggi di lungo periodo, confidando che anche gli altri facciano altrettanto, oppure autodenunciare alla competente autorità la propria adesione guadagnando in cambio l’immunità o la riduzione della sanzione.

Peraltro, poiché i programmi di clemenza prevedono di norma che solo l’impresa che sporge per prima la denuncia possa ottenere l’immunità totale, mentre gli eventuali altri denuncianti possono ottenere solo una riduzione della sanzione, tali incentivi possono scatenare, se e quando la fiducia interna comincia ad incrinarsi, una vera e propria corsa tra le imprese a chi presenta per prima la domanda volta ad ottenere l’immunità.

Nella fattispecie in esame, va evidenziato che il nucleo complessivo degli addebiti ascritti alle imprese sanzionate, tra cui la ricorrente, è fondato non solo su elementi istruttori acquisiti dalle imprese collaboranti ma anche su elementi acquisiti autonomamente dall’Autorità procedente, sicché il quadro fattuale sulla cui base è stato adottato il provvedimento è più ampio e non si esaurisce solo nelle dichiarazioni fornite dai leniency applicant.

Ad esempio, un elemento di estremo rilievo, quale la data di avvio dell’illecito (5 aprile 2000), è stata individuata dall’AGCM sulla base di un documento, fornito da altra impresa parte del procedimento, la società M., in risposta ad una richiesta di informazioni, e non dalla dichiarazione degli applicant.

Le dichiarazioni fornite dalle imprese collaboranti hanno natura non solo eteroaccusatoria, ma anche confessoria, e un possibile tentativo di indurre in errore l’amministrazione procedente potrebbe far dubitare della sincera e completa cooperazione del richiedente e, conseguentemente, potrebbe mettere in pericolo la possibile applicazione del beneficio sicché, come ben evidenziato nella memoria difensiva dell’Avvocatura Generale dello Stato, se nella trattazione delle domande di clemenza è comunque opportuno agire in modo cauto, è sicuramente erroneo presumere la loro scarsa genuinità in quanto l’impresa collaborante ha un interesse diretto a rispettare le regola al fine di ottenere concretamente il beneficio per il quale si è indotta a fornire elementi che, si ribadisce, non sono solo eteroaccusatori, ma sono anche confessori della partecipazione ad un’intesa illecita.

Inoltre, essendo rara l’acquisizione del testo dell’accordo o di una documentazione inequivoca dello stesso, al fine di non vanificare le finalità perseguite dalla normativa di settore, è da ritenere sufficiente e necessaria l’emersione di indizi, purché gravi, precisi e concordanti, circa l’intervento di illecite forme di coordinamento.

In altre parole, è ben difficile che i partecipanti ad un accordo illecito lascino "prove scritte" da cui dedurre in modo certo ed obiettivo l’esistenza ed il funzionamento dell’accordo stesso, per cui non è possibile pretendere che il collaborante il quale confessi l’intesa debba fornire un riscontro probatorio vasto e del tutto corroborante le proprie affermazioni, che verosimilmente non esiste, perché in tal modo si porrebbero nel nulla le possibilità applicative della norma e si vanificherebbe la loro ratio, mentre deve ritenersi sufficiente che alle dichiarazioni si accompagni un qualche elemento documentale idoneo a fungere da indizio preciso e concordante con le dichiarazioni rese e soprattutto, anche in assenza di questi ultimi, deve ritenersi comunque necessario che sia l’Autorità, sulla base della propria istruttoria, a vagliare l’attendibilità delle dichiarazioni.

In sostanza, come già chiarito da questa Sezione con sentenza n. 36126 del 13 dicembre 2010, la veridicità e l’attendibilità delle dichiarazioni non transita attraverso l’imposizione dell’obbligo del collaborante di corroborarne il contenuto con corrispondenti rilievi probatori, mentre, laddove tale evenienza non si verifichi, incombe sull’Autorità procedente l’obbligo di dimostrare in maniera concludente l’esistenza della concertazione, quand’anche attraverso elementi indiziari.

Di talché, la sola dichiarazione del leniency applicant, ove non supportata da concludenti e concordanti elementi di prova non è sufficiente alla dimostrazione dell’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, fermo restando che detti elementi di prova non devono essere necessariamente forniti dagli stessi collaboranti, atteso che la loro ricerca fa carico all’Autorità procedente e, anzi, costituisce il proprium dell’attività di indagine rimessa alla stessa.

Peraltro, nel caso di specie, ed a prescindere dal rilievo di tali riscontri ai fini dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale, rilievo che sarà valutato nell’esame delle censure relative all’effettiva sussistenza dell’illecito, il provvedimento dà conto di come le società collaboranti abbiano fornito elementi documentali a supporto delle proprie dichiarazioni.

H. ha denunciato, in data 29 aprile, 26 maggio e 10 giugno 2008 un’intesa complessa posta in essere tra i principali produttori attivi nel settore nazionale dei cosmetici (quali, oltre ad H., U., ReckittBenckiser, C.P., P & G, S.L., L’O., B. ed il gruppo Bolton/Manitoba) venduti attraverso il canale retail; secondo la ricostruzione fornita da H., l’intesa riguardava tutto il territorio nazionale ed era finalizzata, da un lato, a ridurre il grado di incertezza reciproca di tutti i partecipanti sulle strategie commerciali dei concorrenti e, dall’altro, a coordinare una risalita dei prezzi di rivendita da parte di un particolare distributore nel corso del 2005.

A sostegno delle informazioni, come risulta dal par. 67 del provvedimento, la collaborante ha fornito alcuni documenti e, in particolare, un elenco dei dipendenti delle aziende coinvolte, convocazioni a riunioni del gruppo chimico di Centromarca nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2007 (da cui risultano gli indirizzi email di tutti i dipendenti delle aziende coinvolte) e taluni report elaborati da Centromarca dai quali si evince che la tematica delle negoziazioni con la Grande Distribuzione era all’ordine del giorno, al pari dei trend di prezzo e delle dinamiche di mercato.

Nel par. 68 è altresì indicato, in ordine al coordinamento dei produttori di cosmetici in relazione alla generalizzata riduzione dei prezzi da parte di Esselunga nel corso del primo semestre del 2005, che H. ha fornito un report di un dipendente che aveva partecipato al meeting.

Ancora, come emerge dal par. 75, la denunciante, oltre agli elaborati di Centromarca riguardanti l’accettazione o meno dei listini e le trattative contrattuali con la GDO, ha fornito evidenze di convocazioni e report di riunioni del gruppo Chimico dalle quali si evince che gli argomenti all’ordine del giorno fossero le condizioni di sellin, di sellout e i rapporti tra produttori di cosmetici e le catene della GDO.

C., successivamente all’avvio del procedimento, in data 31 luglio 2008, ha denunciato la prassi invalsa nelle riunioni del Gruppo Chimico di Centromarca di procedere ad uno scambio diretto di informazioni riguardante il livello di incremento dei prezzi da comunicare agli operatori della GDO e lo stato delle negoziazioni annuali intercorrenti con questi. Tali condotte – stando a quanto riferito dai rappresentanti di C. – sarebbero state realizzate quantomeno tra il 2002 e l’inizio del 2006. I rappresentanti di C. hanno riferito, tuttavia, di non poter escludere del tutto che il direttore commerciale avesse partecipato ad uno o più incontri anche nel corso del 2001. Le principali imprese partecipanti a tali "giri di tavolo" sarebbero state U., P&G, R.B., M&R, H., J&J, GSK, L’O.. Rispetto a quanto dichiarato dai rappresentanti di H. precedentemente all’avvio del procedimento, pertanto, le dichiarazioni dei rappresentanti di C. hanno evidenziato, dal punto di vista soggettivo, il coinvolgimento di due ulteriori imprese partecipanti ai giri di tavolo e attive nel settore cosmetico: J. & J. e GSK.

C., come emerge dal par. 77 del provvedimento, ha inoltre evidenziato che Centromarca inviava ad ogni membro del Gruppo Chimico che avesse contribuito alla compilazione dell’Osservatorio sui rapporti IDMGDO una distinta comunicazione "confidenziale" contenente la chiave di decodifica che svelava l’identità di ciascuna catena della GDO citata nel documento in maniera apparentemente anonima.

Contestualmente alle dichiarazioni rese in data 31 luglio 2008, C. ha fornito copia di un Osservatorio sui rapporti con la GDO, risalente al 2001, corredato dalla comunicazione confidenziale di Centromarca che consente di "decodificare" i dati svelando l’identità di ciascuna catena della GDO citata nel documento (parr. 78 e 302).

Successivamente all’avvio del procedimento e alla presentazione della seconda domanda di ammissione al programma di clemenza di C., in data 4 novembre 2008, anche i rappresentanti di P. & G. hanno denunciato le condotte invalse nel contesto delle riunioni del Gruppo Chimico di Centromarca, dichiarando che i "giri di tavolo" nel corso dei quali i partecipanti si scambiavano informazioni in merito agli aumenti di prezzo programmati ed allo stato delle negoziazioni in essere con la GDO si sono tenuti quantomeno a partire dal 1998 e fino alla fine del 2006.

In una successiva dichiarazione del 3 febbraio 2009, i rappresentanti di P&G hanno indicato quali soggetti partecipanti all’intesa, ulteriori rispetto ai destinatari del provvedimento di avvio di istruttoria, le società B., M.&R., GSK, J&J, L.M., M. e P..

Pertanto, rispetto a quanto fosse già noto all’Autorità in data 3 febbraio 2009, i rappresentati di P&G hanno aggiunto, dal punto di vista soggettivo, il coinvolgimento di tre ulteriori imprese partecipanti ai giri di tavolo e attive nel settore cosmetico, vale a dire M. S.p.A., L.M. S.r.l. e P. P. S.p.A., e, dal punto di vista oggettivo, l’apporto dei rappresentanti di P&G è consistito nell’estensione temporale dell’intesa, risalente quantomeno a partire dal 1998.

In relazione alla "questione Esselunga", come risulta dal par. 87 del provvedimento, la documentazione consegnata da P&G mostra che alla riunione del gruppo Chimico del 25 maggio 2005, nel corso della quale furono concordati gli interventi da intraprendere nei confronti dei distributori, finalizzati ad ottenere risalite congiunte dei prezzi di rivendita dei prodotti cosmetici, avrebbero partecipato le società BDF, GSK, J&J, L’O., M&R, M., P., P&G, S.L. e U..

Pertanto – ribadito che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal leniency applicant non postula la necessaria produzione di riscontri documentali, essendo la verifica di attendibilità onere dell’Autorità e rimessa alla relativa attività istruttoria, ed a prescindere da ogni valutazione sulla rilevanza delle dichiarazioni e della documentazione fornita ai fini dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale, valutazione che sarà effettuata nell’ambito dell’esame delle censure con cui la ricorrente ha contestato l’effettiva sussistenza di un’intesa orizzontale segreta – non può sussistere dubbio sul fatto che i leniency applicant e, anzitutto, la prima denunciante H., abbiano anche supportato le loro dichiarazioni con taluni significativi riscontri probatori.

Le dichiarazioni dei leniency applicant, come emerge dal par. 211 del provvedimento, sono state rese dai rappresentanti di H. (legale interno e consulente esterno), nonché dai rappresentanti di C.P. e P&G (consulenti esterni) e sono basate sulla testimonianza dei rispettivi responsabili commerciali, tutti testimoni diretti delle circostanze esposte, in quanto personalmente partecipanti ai giri di tavolo nell’ambito delle riunioni del gruppo Chimico.

L’assenza della testimonianza resa all’Autorità direttamente dai responsabili commerciali che hanno partecipato ai giri di tavolo non può costituire vizio di legittimità del provvedimento in quanto la possibilità che le dichiarazioni confessorie possano essere rese dai "rappresentanti" dell’impresa è espressamente prevista dal par. 10 della comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 15 l. 287/1990.

D’altra parte, per quanto riguarda H., la società ha evidenziato nella propria memoria difensiva che tra i soggetti che hanno partecipato alle audizioni dell’Autorità e reso dichiarazioni orali confessorie, figura sistematicamente l’avv. Katrin Steinbuckel, responsabile dell’ufficio legale interno di H., la quale, in quanto dipendente, si identifica con la società stessa.

Né può rinvenirsi la sussistenza di un obbligo per l’amministrazione procedente di convocare in audizione i testimoni diretti dei fatti, atteso che di tale obbligo non vi è traccia nelle fonti normative di settore.

Tra le condizioni per l’accesso al trattamento favorevole, infatti, la richiamata "comunicazione", al punto 7, lett. b), fa presente che l’impresa deve adoperarsi perché i suoi attuali dipendenti, e, nella misura in cui ciò sia possibile, quanti siano stati dipendenti dell’impresa in un periodo precedente, possano, ove necessario, essere ascoltati in audizione dall’Autorità, sicché quest’ultima è titolare di un potere discrezionale nel decidere se ritenere necessario ascoltare direttamente i dipendenti o meno e, nel caso, di specie non può dirsi che tale potere sia stato irragionevolmente esercitato, anche perché non risulta essere pervenuta alcuna contestazione da parte dei diretti interessati di quanto riferito in audizione dai rappresentanti delle imprese.

Le prospettazioni relative alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai leniency applicant sono altresì da disattendere in quanto, a prescindere dalle fisiologiche differenze che possono sussistere nel dettaglio della ricostruzione dei fatti tra l’uno e l’altro dichiarante, deve rilevarsi come nel loro "nucleo forte" le dichiarazioni sono tendenzialmente coincidenti, per cui anche eventuali incongruenze non possono incidere sul fatto che tutte e tre le imprese hanno evidenziato la sussistenza di un’intesa riguardante il territorio nazionale tra i principali produttori attivi nel settore dei cosmetici venduti attraverso il canale retail.

Le imprese collaboranti, nelle loro dichiarazioni, hanno anche coerentemente evidenziato che lo scambio di informazioni non avveniva sui prezzi delle singole referenze, ma sugli aumenti medi dei listini, contenenti più referenze.

Parimenti oggetto di concorde dichiarazioni è l’esistenza di uno scambio di informazioni nell’ambito del gruppo Chimico di Centromarca e l’indicazione, tra gli episodi di maggiore rilevanza ai fini in questione, della reazione ai prezzi di rivendita adottati da Esselunga nel 2005.

Le valutazioni giuridiche fornite in proposito dai leniency applicant, peraltro, non sono state recepite acriticamente dall’AGCM, la quale ha autonomamente valutato gli elementi istruttori evidenziando, al par. 268 del provvedimento, che la dimostrazione inequivocabile del perseguimento di un unico ed articolato disegno anticoncorrenziale discende: a) dallo scambio di informazioni sensibili nell’ambito delle riunioni del gruppo Chimico di Centromarca; b) dallo scambio di informazioni sensibili al di fuori delle riunioni associative; c) dall’allineamento degli aumenti dei prezzi di listino al di sopra del tasso di inflazione; d) dal coordinamento teso ad arginare le possibili conseguenze derivanti dal comportamento commerciale di Esselunga.

4. La ricorrente ha prospettato l’erronea definizione del mercato rilevante.

Le relative censure non sono persuasive.

Il Collegio rileva in primo luogo che l’individuazione del mercato rilevante – definito solitamente come quella zona geograficamente circoscritta dove, dato un prodotto o una gamma di prodotti considerati tra loro sostituibili, le imprese che forniscono quel prodotto si pongono fra loro in rapporto di concorrenza – non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per vizi logici, di difetto di istruttoria o di motivazione, atteso che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’Autorità e, quindi, non può dare un’autonoma definizione.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che al giudice amministrativo è consentito sindacare senza alcun limite tutte le valutazioni tecniche compiute dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’individuazione del mercato rilevante, potendo valutare sia la correttezza delle scelte tecniche dalla stessa compiute, sia l’esattezza dell’interpretazione ed applicazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta.

La definizione del mercato costituisce uno strumento per individuare e definire l’ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro, per cui scopo principale della definizione è di individuare attraverso un criterio sistematico le pressioni concorrenziali alle quali sono sottoposte le imprese interessate e che sono in grado di condizionarne il comportamento.

Nei casi di intese restrittive della libertà di concorrenza, in particolare, la ricostruzione dell’ambito merceologico è soprattutto volta ad individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’intesa stessa ossia lo spazio di concorrenza entro il quale le imprese hanno ritenuto di coordinare le loro strategie commerciali.

L’Autorità, nell’individuazione del contesto merceologico di riferimento (parr. da 45 a 60 della delibera), ha posto innanzitutto in evidenza che il settore interessato dall’intesa è quello dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso la Grande Distribuzione Organizzata, in quanto, come dichiarato dai rappresentanti di H. e di C., le condotte oggetto del procedimento hanno riguardato principalmente i prodotti cosmetici quali quelli per la cura del corpo, per la cura dei capelli e i prodotti per l’igiene orale.

Ha poi specificato che, per prodotti cosmetici, in linea di principio, si intende una varietà di articoli che includono principalmente i prodotti per l’igiene personale, i prodotti igienicosanitari, i prodotti per l’igiene orale, i prodotti per la rasatura e la depilazione, i prodotti per capelli e i prodotti per il viso.

In tale settore, si possono individuare sei operatori leader corrispondenti a B., L’O., U., P&G, C. e M&R. Ciascuna di tali imprese fornisce la maggior parte delle categorie di prodotti e riveste un ruolo di primo piano in almeno una delle macrocategorie di prodotti ricomprese nel settore cosmetico: M&R, ad esempio, per i deodoranti e i detergenti per il corpo (con quote, rispettivamente del (2030%) e del (1020%) circa); L’O. con riferimento all’intera gamma dei prodotti per i capelli (con una quota pari al (3545%) circa seguita da P&G con una quota del (1020%) circa); U. per l’intera gamma dei prodotti relativi all’igiene orale (con una quota pari a circa il (2030%), seguito da C. con una quota del (1020%) circa); B., per tutta la gamma di creme per il corpo (con una quota del (3545%) circa); P&G con riferimento ai prodotti per la rasatura e depilazione e ai prodotti per l’igiene intima (con una quota del (3545%) circa per la rasatura e con una quota del (2030%) circa relativa ai prodotti per l’igiene intima).

Ciascuna delle imprese citate, ha soggiunto l’amministrazione procedente, riveste inoltre un ruolo di primo piano anche in relazione a singole categorie merceologiche. Con riferimento al dentifricio, ad esempio, tre operatori principali detengono il 60% del mercato retail (nell’ambito del quale dominano U., C. e P&G con quote rispettivamente del (2030%), del (1020%) e del (1020%)); ancora più significativo quanto risulta con riferimento agli shampoo, dove L’O. guida il mercato con una quota del (3545%), seguita da P&G con il (1020%) e U. al (1020%). P&G guida anche il mercato dei prodotti per la rasatura uomo, con una quota del (3545%) (principalmente riconducibile alla commercializzazione dei prodotti a marchio Gillette e Noxzema).

La struttura dell’offerta sopra descritta è comune anche al settore contiguo dei prodotti detergenti per la casa in cui, oltre a U. e C., anche H. e R.B. detengono posizioni di assoluto rilievo. Nel solo mercato degli ammorbidenti per tessuti, ad esempio, U. ed H. detengono rispettivamente, quote pari al (20- 30%) ed al (2030%) circa del mercato. Analogamente, nel mercato dei detersivi per stoviglie, R. detiene una quota del (6070%) circa.

Nell’intero settore dei prodotti chimici (cosmetici e detergenti) è possibile individuare un nucleo compatto di grandi operatori multinazionali costituito da H., R.B., B., L’O., U., P&G, C. e M&R il cui portafoglio di prodotti commercializzati e la posizione detenuta in determinate categorie e/o macrocategorie di prodotti assegna loro un ruolo determinante nei rapporti con gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata. L’interesse dei distributori è infatti rivolto, generalmente, non all’acquisto del singolo prodotto/referenza o di una determinata categoria, ma dell’intero paniere di prodotti commercializzati da ciascun produttore di cosmetici. In tale scenario, ha rilevato l’Autorità, la forza contrattuale di ciascun produttore di marca si misura, oltre che sull’attrattività dei marchi gestiti, anche e soprattutto sull’ampiezza e sulla varietà del paniere offerto alla GDO.

Dal punto di vista della domanda, infatti, contrariamente a quanto sostenuto da alcune Parti del procedimento nelle memorie finali, l’interesse della Grande Distribuzione Organizzata è volto proprio ad arricchire quanto più possibile la varietà intrabrand e interbrand di alternative su cui costruire i propri assortimenti. Il conferimento di uno spessore adeguato alla propria offerta rappresenta per i distributori una scelta razionale atteso che le parti del procedimento sono produttori di beni di marca affermati, molti dei quali rientrano tra le referenze da tenere a scaffale, in quanto percepite dal consumatore come qualificanti l’offerta distributiva della catena. Tale considerazione, peraltro, vale anche per le referenze fornite dai produttori più piccoli che consentono ai distributori di riequilibrare le posizioni di forza riducendo il potere contrattuale delle grandi società multinazionali.

L’AGCM ha pertanto evidenziato che la struttura del settore dei cosmetici commercializzati attraverso la GDO presenta dinamiche tipiche dei fenomeni di multimarket contacts ed il fatto che i principali produttori detengano, a rotazione, posizioni di leadership in una o più categorie o macrocategorie di prodotti rientranti nel paniere complessivamente venduto alla GDO, rende altamente probabile l’instaurarsi di un equilibrio collusivo, atteso che nessuna delle imprese coinvolte potrebbe avere incentivi reali a deviare da una strategia collusiva di prezzo giacché la circostanza che i principali produttori siano attivi nella quasi totalità delle categorie merceologiche fa sì che il rischio di ritorsione rappresenti una minaccia credibile.

In definitiva, a fronte delle memorie difensive delle parti, che escludono la sussistenza di un automatismo tra multimarket contacts ed equilibrio collusivo, l’AGCM ha fatto presente che le grandi società multinazionali attive nel settore chimico (H., R.B., B., L’O., U., P&G, C. e M&R) commercializzano tutte le principali macrocategorie di cosmetici e detengono, in almeno una di queste, una posizione di leadership individuale o condivisa con propri concorrenti. Anche nei casi in cui tali società commercializzano solo una o poche categorie di prodotti cosmetici – come, ad esempio, nel caso di R.B. col marchio Veet – l’equilibrio collusivo basato sulla minaccia credibile di ritorsioni commerciali in altri mercati sussiste comunque in quanto si fonda anche sulla posizione di forza detenuta da tali soggetti nel settore contiguo della detergenza.

L’equilibrio esistente tra le grandi società multibrand basta, pertanto, a garantire la stabilità dell’intesa atteso che queste condizionano il comportamento degli operatori minori in una logica di leader/follower, in quanto rivestono un ruolo di primo piano nei rapporti con gli operatori della GDO.

In definitiva, il mercato rilevante ai fini del procedimento è stato ritenuto coincidente con tutta la gamma dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale retail.

Il Collegio fa presente che, così come correttamente rilevato dall’Autorità, ai fini della valutazione di fattispecie aventi ad oggetto intese tra concorrenti la definizione di uno specifico contesto merceologico e geografico non è necessaria come, invece, nelle ipotesi di valutazione di operazioni di concentrazione e di comportamenti abusivi di posizioni dominanti.

In particolare, occorre ribadire che nelle ipotesi di intese restrittive della libertà di concorrenza, la definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto della stessa a circoscrivere il mercato su cui l’illecito è commesso (ex multis: Cons. St., VI, 25 marzo 2009, n. 1796).

Ad ogni buon conto, la definizione di mercato rilevante, concetto giuridico indeterminato e dal significato opinabile, elaborata nel provvedimento si presenta esaustivamente motivata e non è manifestamente irragionevole o illogica; il percorso argomentativo sviluppato, anzi, si rivela coerente e consequenziale.

Il concetto fondamentale su cui ruota la definizione di mercato rilevante nel caso di specie è che il rapporto venditore/acquirente non sussiste tra i produttori ed i consumatori finali, ma tra i produttori e gli operatori della grande distribuzione, per i quali non assumono rilievo, come invece avviene per i consumatori, le singole referenze, ma piuttosto i prodotti cosmetici commercializzati nel loro insieme.

In altri termini, il mercato non si presta ad essere frazionato in ulteriori mercati di dimensioni inferiori, per quante sono le sottocategorie merceologiche, in quanto la domanda presa in considerazione non è quella dei consumatori finali, ma quella dei rivenditori della grande distribuzione organizzata.

L’interesse di questi ultimi, infatti, è generalmente rivolto non già all’acquisto del singolo prodotto, bensì dell’intero paniere di prodotti commercializzati da ciascun produttore di cosmetici e proprio la presenza nell’ambito del mercato dei prodotti cosmetici di mercati distinti di minori dimensioni e contigui consente plausibilmente di ritenere che in questi ultimi possono realizzarsi i fenomeni di ritorsione che concorrono ad assicurare la stabilità dell’intesa in condizioni di multimarket contacts.

Nella fattispecie in esame, peraltro, essendo stata accertata un’intesa consistente nel coordinamento delle strategie commerciali relative all’intero paniere dei prodotti cosmetici distribuiti attraverso il canale della grande distribuzione organizzata, l’Autorità, anche a voler prescindere da ogni altra argomentazione, ha preso correttamente in considerazione tale ambito merceologico, corrispondente per l’appunto a quello dove si sarebbe manifestato un coordinamento fra imprese concorrenti e si sarebbero realizzati gli effetti derivanti dall’illecito anticoncorrenziale.

5. Con riferimento alle censure concernenti l’effettiva sussistenza dell’intesa e l’analisi dei relativi effetti, il Collegio – tenuto conto che al par. 130 del provvedimento è indicato che gli aumenti annuali dei prezzi di listino sono stati ricompresi tra il 3% ed il 5% o sono stati sempre superiori al tasso di inflazione – ritiene opportuno acquisire agli atti del processo una dettagliata relazione dell’Autorità procedente, con allegata documentazione, sugli aumenti annuali dei prezzi di listino, in forma aggregata e per singola impresa, relativa a ciascuno degli anni per i quali è stata accertata la durata dell’intesa per ciascuna impresa.

Con riferimento alle censure con cui è stata contestata la quantificazione della sanzione, inoltre, il Collegio – rilevato che, ai sensi del par. 317 del provvedimento, per calcolare l’importo base della sanzione è stato preso a riferimento il valore delle vendite dei beni a cui l’infrazione si riferisce, ossia il fatturato realizzato dalle parti in Italia nel settore dei prodotti cosmetici nell’ultimo anno in cui è avvenuta l’infrazione, e cioè il 2007, e che tali dati, come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria difensiva, non sono stati espressamente indicati nel provvedimento in quanto oggetto di apposita istanza di riservatezza – ritiene opportuno acquisire agli atti del processo una dettagliata relazione dell’Autorità procedente indicante il valore delle vendite dei beni realizzato da ciascuna impresa utilizzato, tenuto conto degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, per calcolare l’importo base della sanzione nonché l’ammontare del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, in riferimento al quale, ai sensi dell’art. 15 l. 287/1990, sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, in merito e sulle spese, così provvede:

respinge in parte qua il ricorso in epigrafe;

ordina al Presidente pro tempore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di depositare la documentazione di cui in motivazione (dettagliata relazione dell’Autorità procedente, con allegata documentazione, sugli aumenti annuali dei prezzi di listino, in forma aggregata e per singola impresa, in relazione a ciascuno degli anni per i quali è stata accertata la durata dell’intesa per ogni singola impresa; dettagliata relazione dell’Autorità procedente indicante il valore delle vendite dei beni realizzato da ciascuna impresa, utilizzato per calcolare l’importo base della sanzione, nonché l’ammontare del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida) presso la Segreteria della Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza non definitiva.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 22 febbraio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.