Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-06-2011, n. 22497 Mezzi di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gup del Tribunale di Milano, con sentenza 27/10/2006, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava A.E. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere ceduto a tale S.F., in data 7/1/2000, gr. 30 di cocaina – e lo condannava alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 70.000,00 di multa.

2. A seguito di gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza 13/2/2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la misura della pena ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, confermando il giudizio di colpevolezza.

La Corte territoriale riteneva che la colpevolezza dell’imputato era provata dal contenuto dell’interrogatorio dal medesimo reso, in sede di indagini, il 10/3/2000: l’ A., infatti, regolarmente assistito dal difensore, aveva confermato le sommarie informazioni testimoniali rese il 17 e il 24 febbraio precedenti in ordine al suo ferimento ad opera dello S., al quale aveva ceduto la sostanza stupefacente, ritenuta dall’acquirente di scarsa qualità.

Precisava che l’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto all’interrogatorio era stato sicuramente delegato dal P.M. e che, in ogni caso, l’eventuale mancanza di delega non determinava l’inutilizzabilità dell’interrogatorio; tale atto, inoltre, pur non preceduto dagli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3. lett. a) e b), in quanto reso prima dell’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, e non rinnovato, era comunque utilizzabile, avendo l’imputato optato per il rito abbreviato. Riteneva, infine, equo e proporzionato all’entità del fatto il trattamento sanzionatorio.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato e ha dedotto: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 63 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle sommarie informazioni da lui rese in data 24/2/2000, le quali, avendo evidenziato indizi di reità a suo carico, avrebbero dovuto essere tempestivamente interrotte, con i conseguenti avvertimenti di rito e la sanzione dell’inutilizzabilità, che si riverberava anche sul successivo interrogatorio del 10/3/2000; 2) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a) e b), comportando tale violazione l’inutilizzabilità "patologica" dell’interrogatorio reso il 10/3/2000. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il giudizio di colpevolezza dell’imputato, per quello che si evince dalla sentenza impugnata, riposa prevalentemente sul contenuto confessorio dell’interrogatorio reso dal predetto in data 10/3/2000, nel corso del quale venivano confermate anche le dichiarazioni rese, nella qualità di persona informata dei fatti relativi al suo ferimento, il 17 e il 24 febbraio precedenti.

Rileva, però, la Corte che tale fonte di prova non è utilizzabile per l’assorbente e dirimente considerazione che è stata assunta in violazione delle disposizioni che regolano le modalità dell’interrogatorio e, più specificamente, in violazione della norma di cui all’art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lett. a) e b).

E’ vero che l’imputato rese l’interrogatorio sul quale fa leva la sentenza impugnata in data 10/3/2000, vale a dire prima dell’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, che ha modificato il richiamato art. 64 cod. proc. pen., ma ciò non rende detto interrogatorio utilizzabile, perchè si sarebbe dovuto comunque procedere alla sua rinnovazione, nel rispetto delle regole introdotte dalla novella legislativa.

La norma transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, infatti, prevede che, se il procedimento si trova – come lo era il presente – nella fase delle indagini preliminari, il P.M. deve provvedere a rinnovare l’esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen., secondo le innovative forme previste. Tale disposizione transitoria è chiaramente preordinata a consentire il recupero delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti di cui all’art. 64 cod. proc. pen., comma 3 e contestualmente ad evitare la sanzione dell’inutilizzabilità dell’interrogatorio reso precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, quindi senza le garanzie da essa introdotte. Ne consegue che – ove non venga rinnovato, com’è accaduto nel caso in esame, l’interrogatorio della persona indagata, con gli avvertimenti di cui all’art. 64, nuovo comma 3 – il recupero di detto interrogatorio non è consentito ed esso non può essere utilizzato (art. 64 c.p.p., comma 3 bis, prima parte).

Tale recupero non è reso possibile, contrariamente a quanto si sostiene nella sentenza impugnata, neppure dalla scelta del rito abbreviato.

Anche nel giudizio abbreviato, infatti, non possono essere introdotti atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto, perchè affetti da una patologia intrinsecamente inficiarne (Sez. U, n. 16 del 21/6/2000, dep. 30/6/2000, imp. Tammaro).

L’interrogatorio che qui viene in rilievo, pur essendo stato assunto, nel momento in cui fu reso, nel rispetto della normativa all’epoca vigente, non è stato rinnovato, nonostante il procedimento fosse ancora nella fase delle indagini preliminari, per adeguarlo al più pregnante principio di garanzia espresso dalla novella legislativa, cosi come imponeva la disposizione transitoria di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26. Tale mancata rinnovazione rende l’interrogatorio contra legem e, quindi, assolutamente inutilizzabile.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, che, tenendo conto di quanto innanzi esposto, dovrà rivalutare le complessive emergenze processuali e adottare, in piena libertà di giudizio, le determinazioni che riterrà più opportune.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22938

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Comune di Brennero proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 22-3-2002 dal giudice di pace di Bolzano, con il quale, ad istanza del notaio K.H., gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 78,44, oltre interessi, quale compenso per prestazioni professionali.

Con sentenza depositata il 27-10-2005 il giudice di pace di Bolzano, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo. In motivazione veniva rilevato che il notaio non aveva eseguito in modo diligente l’incarico conferitogli, in quanto nella procura speciale redatta e presentata per la firma al mandante aveva riportato in modo errato la data di nascita ed il codice fiscale del mandatario H. T.; che il testo della delega inviata via e-mail dal Comune conteneva i dati personali corretti del mandatario; che, pertanto, il professionista era incorso in colpa grave ex art. 2236 c.c., con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre K.H., sulla base di due motivi.

Il Comune di Brennero resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2703 e 2236 c.c., nonchè dell’art. 72 dell’ordinamento notarile, sostiene che il notaio autenticante è tenuto esclusivamente ad identificare il sottoscrittore ed a ricevere la firma di quest’ultimo, restando invece estranea ai suoi doveri qualsiasi ulteriore indagine sul contenuto negoziale della scrittura.

Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che la sentenza impugnata è stata resa dal giudice di pace di Bolzano, anteriormente al 2 marzo 2006, in una controversia di valore non eccedente i millecento Euro, instaurata con citazione notificata anteriormente al 10 febbraio 2003.

La decisione gravata, pertanto, deve ritenersi emessa secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile dal giudice di pace, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause non eccedenti il valore di millecento Euro. In tali controversie, infatti, le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa (Cass. Sez. 3, 12-12-2006 n. 26528; Cass. Sez. 2, 15-2-2011 n. 3720).

Ciò posto, si osserva che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nel regime – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass. Sez. Un. 14-1-2009 n. 564; Sez. 2, 13-5- 2010 n. 11638; Sez. 2, 22-2-2011 n. 4282).

Ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame, con il quale viene dedotta la violazione di norme di diritto sostanziale che non sono poste a tutela di principi informatori della materia.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. Deduce che il giudice di pace, nel dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del notaio ai sensi dell’art. 1453 c.p.c., è incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto il Comune opponente si era limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, rilevando che al notaio non spettava l’onorario per il suo inadempimento.

Anche tale motivo è inammissibile.

Si osserva, al riguardo, che nel dispositivo della sentenza impugnata il giudice di pace si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza affatto pronunciare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

E’ vero che nella parte motiva della decisione lo stesso giudice, nel dare atto del grave inadempimento del notaio, di per sè idoneo a paralizzare la richiesta di pagamento dell’onorario dovuto dal cliente per la prestazione resa dal professionista, ha aggiunto che il contratto doveva ritenersi risolto ai sensi dell’art. 1453 c.c..

E’ evidente, peraltro, che tale affermazione non da luogo ad un vizio di ultrapetizione, di natura processuale, ma si risolve in un vizio di motivazione, che per le ragioni in precedenza esposte non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna incorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 07-07-2011, n. 26711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 27 settembre 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.S.V., per remissione in pristino, in ordine al reato sub b) ( D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1) e quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 256 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, in relazione all’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi (provenienti da demolizioni) senza autorizzazione (fatto accertato in San Gimignano, il 25 marzo 2006) aveva ridotto la pena a Euro 1.600,00 di ammenda.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone in via principale l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 521 c.p.p., mancata correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. L’imputato era stato rinviato a giudizio per avere abbandonato dei rifiuti da demolizioni facendoli scaricare, con tre differenti trasporti dal proprio dipendente R.L. mediante l’automezzo aziendale, mentre è stato condannato in riferimento a tutti i rifiuti rinvenuto nel luogo, quando gli stessi giudici nella parte motiva della sentenza danno atto che i rifiuti accertati non erano verosimilmente imputabili tutti al D.S..

2. Violazione di legge per errata applicazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, in quanto il materiale non costituiva rifiuto secondo la normativa applicabile al tempus commissi delicti.

3. Errata o mancata applicazione dell’art. 5 c.p., nell’interpretazione data dalla Corte costituzionale. L’adozione di testi normativi, in seguito censurata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione alla normativa comunitaria, che avevano fornito una diversa nozione di rifiuto, aveva creato confusione tra gli operatori, pertanto il ricorrente non riteneva, in forza di tali disposizioni, di abbandonare rifiuti ma di depositare materiale riutilizzabile.

4. Violazione della legge penale per erronea applicazione dell’art. 157 c.p. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di dichiarare estinto il reato di prescrizione sulla base del fatto che l’abbandono dei rifiuti si sarebbe verificato il 25 marzo 2006. Ma in realtà lo stesso teste R.L. ha riferito di avere effettuato lo scarico di materiali in data certamente antecedente.

Motivi della decisione

I primi tre motivi di ricorso non sono fondati. Il primo motivo reitera una censura già proposta in appello alla quale la Corte ha fornito esaustiva risposta, posto che il fatto in relazione al quale il D.S. è stato chiamato a difendersi è il medesimo di quello riconosciuto all’esito del processo: ossia l’aver disposto che i rifiuti provenienti da demolizioni edili, operanti nell’ambito della attività dallo stesso svolta, venissero abbandonati lungo l’argine del fiume Elsa, nè tale fatto può essere posto in dubbio dalla eventuale presenza, nel medesimo sito di rifiuti della stessa specie abbandonati da altri; e del resto lo stesso imputato si fece carico di rimuovere i materiali depositati.

Del pari infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la versione difensiva fornita dal ricorrente è smentita dal tenore del testo normativo, in quanto il materiale in questione rientrava nella classificazione di rifiuto anche alla luce della normativa vigente al momento del fatto, ciò perchè necessitava di operazioni di recupero prima del nuovo utilizzo (come affermato dallo stesso ricorrente) e tale conclusione esonera questo Collegio dall’affrontare il tema dell’asserita buona fede, od induzione in errore da parte della pubblica amministrazione, in quanto il D.S. è comunque venuto meno al dovere di informazione che grava sui privati che esercitano attività soggette a disciplina normativa, in vista della osservanza dei precetti penali.

Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato. Come evidenziato già nella sentenza di primo grado, a seguito di una segnalazione del WWF, il 25 marzo 2006 fu effettuato il sopralluogo che accertò l’abbandono dei cumuli di inerti, esaminando i materiali fu rinvenuto "un brandello di cartellonistica" recante l’indicazione della ditta esecutrice dei lavori D.S.V. e da tale indicazione si giunse all’individuazione dell’imputato. Questo dato, unitamente alle dichiarazioni testimoniali del dipendente R. – confermative delle circostanze temporali dello scarico dei materiali avvenuto in quel luogo – fa emerge con chiarezza la circostanza che certamente la condotta illecita di abbandono non può che essere stata posta in essere in una data anteriore al 25 marzo 2006. Risulta pertanto decorso il termine massimo di prescrizione (cinque anni) e la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 29-07-2011, n. 6812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe l’istante chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui è stato negato il subentro nell’assegnazione dell’alloggio sopra specificato, deducendo la illegittimità dello stesso per diversi profili di eccesso di potere e di violazione di legge;

Considerato che si è costituita l’ATER, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, a seguito di discussione delle parti, che la causa può essere trattenuta in camera di consiglio per la decisione in forma semplificata alla luce della costante giurisprudenza della Sezione sull’oggetto del giudizio;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ritenuto che, come affermato ripetutamente da questo Tribunale (cfr. ex multis, 3207/2010), nella fattispecie è competente a giudicare il giudice ordinario in quanto trattasi di fase successiva a quella dell’originaria assegnazione (Cass. SS.UU. 12 giugno 2006 n. 13527), avendo l’istante occupato senza titolo l’immobile in oggetto;

Rilevato, infatti che, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, "In base alla disciplina di cui all’art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dalla legge n. 205 del 2000, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica- ricompressa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge"

(cfr. Cassazione, Sez. Unite, 23.12.2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527);

Rilevato che, con specifico riferimento all’occupazione abusiva, la Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza del 2006, ha affermato che "la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario. La controversia, infatti, non attiene alla fase pubblicistica detta dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.";

Ritenuto, pertanto, che un potere autoritativo non è ravvisabile nella fattispecie in esame;

Rilevato, peraltro, che anche con riferimento al diniego di regolarizzazione, questo Tribunale si è più volte pronunciato affermando la giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, sez. III, 06 settembre 2010, n. 32107);

Ritenuto che il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm.;

Ritenuto che le spese di lite, in considerazione della natura della controversia esaminata, possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con l’avvertenza che la causa potrà essere riproposta nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.