Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 04-04-2011, n. 13517 Falsità ideologica in atti pubblici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R.V. è stato condannato dal tribunale di bergamo per il delitto ipotizzato dall’art. 479 c.p., per avere, quale ispettore di polizia, falsamente attestato nel foglio di presenza di aver prestato servizio dalle h. 14 del 30.5.06 presso il Posto di Polizia degli OORR di quella città.

La Corte di appello di Brescia ha confermato.

Ricorre il difensore, ribadendo che i fogli di presenza non sono atti pubblici, come stabilito dalle S.U. di questa Corte in data 11.4.06.

Si lamenta pure vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo del reato.

Il reato è fondato.

Non integra il delitto ex art. 479 c.p. la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica; documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla p.a. (S.U. 11.4.06, n. 15983, Sepe ed altro, rv 233423).

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15732 Nesso di causalità

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Svolgimento del processo

B.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Ba.Da. e P.E. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile (villetta a schiera in (OMISSIS)) in conseguenza di alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio attiguo, di proprietà dei convenuti. Questi ultimi si costituivano in giudizio contestando la pretesa attrice e deducendo la insussistenza di un nesso causale tra le fessurazioni, effettivamente rilevate nella porzione di fabbricato dell’attore, e gli interventi di ristrutturazione eseguiti nell’immobile di loro proprietà. Entrambi i convenuti chiedevano comunque di essere manlevati dalla impresa edile, Enrico Tasinato, che aveva eseguito i lavori, la quale, costituitasi in giudizio – a sua volta – otteneva di chiamare in causa la Toro assicurazioni s.p.a. onde essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda dell’attore.

Con sentenza del 23 marzo 2000 n. 668 il Tribunale di Venezia condannava Ba.Da., P.E., l’impresa edile Enrico Trainato e la compagnia Toro assicurazioni s.p.a., in solido tra di loro, al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di L. 500.000, oltre interessi e rivalutazione, ponendo le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico dell’attore e compensando tra tutte le parti le spese del giudizio.

Avverso la decisione del Tribunale proponevano appello principale il B. ed appello incidentale Ba.Da. ed P. E..

Con sentenza 12 novembre 2008-26 gennaio 2009, la Corte d’appello di Venezia dichiarava la assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal B. nei confronti dei due convenuti Ba. e P., condannando l’originario attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di Ba. e P. e di quelle del solo giudizio di appello nei confronti di entrambi i terzi chiamati.

I giudici di appello ritenevano superfluo, sulla base dell’accoglimento del primo motivo di appello incidentale dei coniugi Ba. – P., e della conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo ai medesimi, l’esame delle eccezioni ed argomentazioni svolte dalla impresa Tasinato e della Toro assicurazioni, a seguito delle rispettive chiamate in causa.

Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Resistono con controricorso il Ba. e la P..

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Gli altri intimati, Impresa edile Tasinato Enrico e Toro assicurazioni non hanno svolto difese in questo giudizio.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La consulenza tecnica di ufficio non aveva tenuto conto di quanto rilevato dal consulente tecnico di parte attrice, il quale aveva individuato le cause dei danni nei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile di proprietà dei convenuti, e nella escavazione di un piano interrato realizzato con la creazione di un autonomo muro di confine con il civico n. (OMISSIS), con profondità di quasi due metri. Le fessurazioni verificatesi nell’immobile del B. erano tutte riconducibili ai lavori di ristrutturazioni eseguiti nel civico n. (OMISSIS).

I giudici di appello si erano allineati acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, negando qualsiasi nesso di causalità tra le lesioni riscontrate nell’immobile dell’attore ed i lavori di ristrutturazioni eseguiti nel contiguo immobile dei convenuti, senza tener conto delle parziali difformi conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado e delle osservazioni di parte formulate sia nel giudizio di primo che in quello di secondo grado.

Con il secondo motivo si denuncia motivazione carente sotto altro profilo circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il B. aveva nel giudizio di primo grado aveva formulato articolate prove testimoniali, intese a dimostrare l’epoca di insorgenza delle fessurazioni al proprio immobile. La mancata ammissione di questi analitici mezzi di prova da parte del Tribunale aveva formato oggetto di specifico mezzo di impugnazione in sede di appello.

Sul punto la Corte territoriale aveva omesso ogni motivazione.

Non vi era alcun dubbio che le circostanze dedotte nei due capitoli di prova (richiamati entrambi nel ricorso a pag. 38) costituissero un punto decisivo della controversia, in quanto rilevanti in ordine all’accertamento del nesso di causalità tra l’intervento di ristrutturazione edilizia eseguita dai convenuti sul proprio immobile e le fessurazioni riscontrate nell’immobile dell’attore. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono privi di fondamento.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le. conclusioni tratte.

In tal caso, ha più volte concordemente osservato questa Corte, le critiche, di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, finiscono per risolversi in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 9 gennaio 2009 n. 282).

Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato in sede di appello ha puntualmente replicato a tutti i rilievi mossi dal consulente tecnico di parte ricorrente, replicando e motivando in ordine alle critiche da questi formulate.

La Corte territoriale ha, conseguentemente, accolto l’appello incidentale proposto dal Ba. e dalla P., che ha ritenuto tempestivo (secondo la disposizione di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1 nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 51), richiamando la giurisprudenza di questa Corte: Cass. 11 settembre 1999 n. 9696.

Ed ha, specularmente, rigettato l’appello principale del B. escludendo ogni prova del nesso di causalità tra gli interventi eseguiti nel 1993 dai convenuti e i danni riscontrati nell’immobile dell’attore, che ha ritenuto sulla base dei rilievi formulati dal consulente di ufficio – in larga parte – preesistenti.

I giudici di appello si sono spinti più in là, individuando le più probabili cause dei danni rilevati nella struttura in questione (in effetti, l’unico immobile del complesso dei villini a schiera a non avere mai subito interventi di ristrutturazione).

Oltre allo stato di elevato degrado, dovuto in parte alla sua vetustà ed alla povertà dei materiali impiegati (dovuta alle tecniche di realizzazione dell’epoca e alla ridotta legatura generale offerta dalle malte), gli stessi giudici hanno indicato le non trascurabili scosse del terremoto del 1976, gli importanti lavori di scavo realizzati nel vicolo antistante le varie proprietà, il ripetuto transito anche di mezzi pesanti in relazioni a tali attività di scavo, finalizzati a interventi sulle fognature.

Ed hanno concluso, sulla base della consulenza tecnica disposta in grado di appello, che non poteva escludersi, in assoluto, che dai lavori eseguiti nell’immobile di proprietà Ba. – P. fosse derivato un qualche danno nell’immobile del B. e che tuttavia, in assenza di una accertata e documentata cronologia delle varie lesioni osservate – ed in un quadro complessivo di elevato degrado e di mancanza totale di manutenzione – risultava del tutto impossibile associare ai lavori eseguiti dai convenuti uno qualsiasi dei danni riscontrati.

Del tutto irrilevante, in tale quadro complessivo, appare il richiamo al ricorso proposto dal B. nei confronti del ctu ing. P., ed alla soluzione conciliativa raggiunta dalle parti in quella vertenza, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento di danni.

Il terzo ed il quarto capitolo riguardano la violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., e la erroneità della sentenza e carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Con la sentenza di primo grado la Toro e la impresa Tasinato erano stati condannati, in via solidale, al pagamento della somma di L. 500.000 in favore dell’attore, tale decisione doveva considerarsi passata in giudicato, poichè il ricorrente non aveva svolto alcuna domanda in appello contro questi ultimi.

In mancanza di qualsiasi rapporto processuale diretto tra le parti non poteva disporsi la condanna del B. alla rifusione delle spese nei confronti di entrambi i chiamati in causa.

I giudici di appello avevano richiamato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte – in base al quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia posto nei confronti del terzo alcuna domanda.

Tale principio, sottolinea il ricorrente, soffre tuttavia di una eccezione in tutti i casi in cui, come nella specie, l’iniziativa del chiamante in garanzia si riveli palesemente infondata.

In tale ipotesi, infatti, la giurisprudenza di questa stessa Corte riconosce che le spese debbano rimanere a carico della parte che abbia chiamato o fatto chiamare in causa il terzo.

Questi motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Anche essi sono privi di fondamento.

Le censure formulate dal ricorrente riguardano solo la condanna del B., disposta dalla Corte territoriale, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore del T. e della compagnia di assicurazione (cfr, i quesiti di diritto formulati con il terzo e quarto motivo di ricorso) e non anche la riforma della decisione di primo grado, nella parte in cui la stessa – pur in difetto di impugnazione incidentale dei due condannati – ne aveva disposto egualmente la condanna in solido al pagamento della somma di L. 500,000 in favore del B..

Quanto alla condanna degli stessi al pagamento delle spese di secondo grado, come già rilevato dai controricorrenti, il criterio della soccombenza opera al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, e ciò anche quando nei suoi confronti non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche questo ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato nè nei confronti della controparte (Cass. 21 marzo 2008 n. 7674, 28 agosto 2007 n. 18025) Più in generale, deve ribadirsi che le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. 2 marzo 2007 n. 4958).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo in favore dei due resistenti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese oltre spese generali ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 09-05-2011, n. 3982 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con la nota depositata in atti il 3 maggio 2011, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

– che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4604 trasferimento

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Svolgimento del processo

Il Sig. Z., assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria, assegnato alla casa circondariale di Voghera e già distaccato, per mandato amministrativo, presso la casa di reclusione di Isili (CA), essendo stato ancora una volta eletto consigliere comunale del Comune di Gesturi (CA) e poi nominato assessore del medesimo Ente, ha avanzato nuovamente istanza di assegnazione provvisoria, ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Con provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del Personale e della Formazione 2.8.2010, n. 0323553, notificato in data 10.8.2010, detta domanda è stata respinta, sul presupposto che non sussisterebbe un diritto soggettivo all’avvicinamento per esercitare il mandato amministrativo e che nel caso di specie si sarebbero presentate "prevalenti esigenze dell’Amministrazione presso altre sedi".

Il menzionato provvedimento contiene anche la proposta della stessa di procedere all’assegnazione temporanea presso la casa circondariale di Cagliari, ove richiesta.

Esso è stato impugnato con il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 78 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in relazione all’art. 51 Cost. – eccesso di potere e sviamento – difetto assoluto di motivazione – travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti: differentemente da quanto sostenuto dall’Amministrazione intimata, la posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente, in forza dell’esercizio del mandato amministrativo, sarebbe di diritto soggettivo, discendendo dalla Costituzione, e l’interpretazione data in proposito dall’Amministrazione stessa striderebbe con i principi basilari del nostro ordinamento, dal momento che implicherebbe una valutazione di merito, da parte della medesima, su come tale dirittodovere possa essere esercitato in concreto;

2) violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, per mancanza di motivazione – eccesso di potere per difetto di motivazione e per sviamento della causa tipica – eccesso di potere per carenza istruttoria e dei presupposti – eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione – eccesso di potere per contraddittorietà: non si capirebbe quale sia stato il bilanciamento di interessi operato dall’Amministrazione resistente, essendo esso solo enunciato, ed essendo inoltre notevole la distanza dalla sede di Cagliari del Comune presso il quale è esercitato il mandato amministrativo, da considerarsi unitamente al disagio dei mezzi di trasporto e delle strade del territorio, ed essa afferma, altresì, che l’istanza del ricorrente potrebbe essere valutata con criteri di priorità solo quando vi fossero procedure di mobilità interna, ma non farebbe rilevare che tali procedure di mobilità interna verso la destinazione lavorativa di Isili non sarebbero previste; successivamente alla domanda del ricorrente, numerosi sarebbero stati i trasferimenti verso detta sede, la quale presenterebbe carenze di pianta organica e, perciò, esigenze concrete di personale di pari ruolo ed esperienza del ricorrente, per cui nessun pregiudizio potrebbe determinarsi a carico dell’Amministrazione, in caso di sua assegnazione provvisoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, il quale ha depositato documentazione ed ha controdedotto in modo articolato alle doglianze di parte avversa.

Con ordinanza 21.10.2010, n. 4682, ritenendo necessario un approfondimento, possibile solo nel merito, e considerando necessaria la sospensione interinale del provvedimento impugnato, sino alla decisione di merito, per mantenere inalterata lo status quo, questo T.A.R. ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale, ed ha fissato l’udienza pubblica del 21.12.2010 per la trattazione del merito.

Nelle more, il ricorrente ha chiesto di essere distaccato provvisoriamente presso la casa circondariale di Cagliari, secondo quanto suggerito dall’Amministrazione, pur evidenziando che "le condizioni e le osservazioni avanzate" in precedenza rimanevano "quelle di essere assegnato presso la casa di reclusione di Isili".

Chiamato il ricorso in decisione nella richiamata udienza pubblica, questo Tribunale non ha definito il giudizio, ma, con ordinanza collegiale 14.1.2011, n. 267, ha disposto un’istruttoria, del cui adempimento è stata onerata l’Amministrazione intimata.

Non essendo stata eseguita la richiamata ordinanza cautelare n. 4682/2010, con ulteriore ordinanza 3.2.2011, n. 448, in accoglimento dell’istanza avanzata al riguardo dal ricorrente, questo T.A.R. ha ordinato all’Amministrazione intimata di procedervi entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla sua comunicazione in via amministrava o, se anteriore, dalla sua notifica

Tale Amministrazione non ha dato esecuzione neppure alla predetta ordinanza collegiale n. 267/2011; tuttavia, per economia processuale, espressione del più generale principio di economia dei mezzi giuridici, in questa sede può essere presa in considerazione la documentazione, di identico tenore, depositata in esito all’ordinanza collegiale istruttoria n. 391/2010, emanata nell’ambito del giudizio n. 8277/2010.

Infine, nella pubblica udienza del 14.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento di diniego di distacco provvisorio, ai sensi dell’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, presso la casa reclusione di Isili, per l’esercizio del mandato amministrativo presso il Comune di Gesturi.

1.1 – Esso è privo di fondamento.

2 – Preliminarmente deve rilevarsi che il Capo IV del richiamato d.lgs. n. 267/2000 disciplina lo status degli amministratori locali, in quanto, in applicazione dell’art. 51 Cost., all’art. 77, comma 1, ricompreso in detto Capo, si stabilisce che "la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge".

Il successivo articolo 78 individua i doveri e la condizione giuridica degli eletti ed, in particolare, per quanto qui interessa, al comma 6, stabilisce che "gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità…".

2.1 – Dalla lettura della disposizione menzionata in ultimo si evince che l’elezione a consigliere comunale o la nomina ad assessore comunale, ipotesi in cui rientra l’odierno ricorrente, non conferisce al dipendente un diritto soggettivo al trasferimento presso la sede di lavoro più vicina, bensì, appunto, soltanto l’obbligo del datore di lavoro di esaminare "con criteri di priorità" la sua richiesta di avvicinamento al luogo in cui svolge il mandato amministrativo.

Ciò significa unicamente che, in occasione dell’apertura di una procedura ordinaria di trasferimento, l’Amministrazione, nell’esaminare le relative domande, deve accordare preferenza, coeteris paribus, al dipendente che abbia motivato la propria richiesta di trasferimento con la volontà di avvicinamento al luogo dove esercita il proprio mandato, sempre che questa sia inclusa fra quelle disponibili per i trasferimenti. In altre parole, si consente al lavoratore investito del mandato amministrativo di poter godere di un titolo preferenziale.

2.2 – In ogni caso è da escludere che il dipendente sia titolare di un vero e proprio diritto a conseguire il distacco provvisorio, per tutta la durata del mandato, presso la sede richiesta, atteso che, quanto meno, l’Amministrazione è chiamata ad eseguire un contemperamento di interessi, dovendo, in particolare, avere riguardo alle proprie esigenze di personale nella sede stessa ed in altre, comparativamente considerate.

3 – Nella specie l’Amministrazione intimata in primo luogo ha fatto presente proprio che, nell’ipotesi di procedure di mobilità, avrebbe valutato "con criteri di priorità" la richiesta del ricorrente, motivata con l’esigenza di prestare la propria attività lavorativa in una sede vicina al luogo in cui svolge il mandato amministrativo.

4 – Essa ha, altresì, proposto al ricorrente l’assegnazione provvisoria presso la casa circondariale di Cagliari, la quale, sebbene non vicina al Comune di Gesturi quanto lo è la casa di reclusione di Isili, consente, comunque, l’esercizio del mandato amministrativo nell’anzidetto Comune. Ed in effetti questi ha accettato di essere distaccato provvisoriamente presso la suddetta casa di reclusione, pur precisando "le condizioni e le osservazioni avanzate" in precedenza rimanevano "quelle di essere assegnato presso la casa di reclusione di Isili".

5 – Al riguardo, occorre evidenziare che il nostro ordinamento, al Capo IV del d.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, all’art. 79, prevede ulteriori istituti per rendere più agevole l’esercizio del mandato amministrativo: si tratta dei permessi e delle licenze, che consistono nel diritto ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario per prendere parte ai consigli comunali o alle riunioni della giunte comunali ed "ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato".

5.1 – È evidente che tutti i benefici ammessi vanno considerati cumulativamente quali strumenti previsti dall’ordinamento per agevolare al lavoratore dipendente l’esercizio del mandato amministrativo, al fine di attuare il disposto dell’articolo 51, terzo comma, Cost., che appunto attribuisce direttamente al cittadino chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive due diritti soggettivi, ossia quello di disporre del tempo necessario per l’adempimento dei compiti inerenti al mandato e quello di conservare il posto di lavoro.

5.2 – Con specifico riguardo al pubblico impiego, deve assicurarsi il contemperamento con le specifiche esigenze del datore di lavoro, da valutarsi avendo riguardo all’interesse pubblico connesso con la prestazione del servizio pubblico.

6 – Per quanto in precedenza rilevato, tutto ciò risulta essere stato correttamente eseguito dall’Amministrazione resistente nei confronti del ricorrente.

In particolare, essa, nel negare il rinnovo del distacco provvisorio presso la casa di reclusione di Isili, consentendo, tuttavia, a prescindere dall’avvio di una procedura di trasferimento, quello presso la casa circondariale di Cagliari, da considerarsi insieme alla possibilità, per il ricorrente, di fruire dei permessi e licenze riconosciuti ex lege, ha effettuato un bilanciamento delle esigenze del migliore svolgimento del servizio con quella del ricorrente stesso ad espletare il mandato.

6.1 – In proposito deve rilevarsi che, attraverso l’acquisizione di documentazione dall’Amministrazione, sebbene da questa depositata in esito all’ordinanza istruttoria n. 391/2011 pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto dal ricorso n. 8277/2010, si è potuta conoscere la situazione di Cagliari comparativamente con quella di Isili.

Per quanto concerne la casa circondariale di Cagliari, l’organico uomini agenti – assistenti previsto è di 200, quello amministrato alla data dell’8.2.2011 risulta essere di 157 ed i distacchi in via generale in entrata sono di 28 unità, mentre quelli in uscita di 29 unità.

Con riguardo, invece, alla casa di reclusione di Isili, l’organico uomini agenti – assistenti previsto è di 58, quello amministrato alla data dell’8.2.2011 risulta essere di 55 ed i distacchi in via generale in entrata sono di 30 unità, mentre quelli in uscita di 3 unità.

Appare, pertanto, chiaro che, pur registrandosi per entrambe le sedi un deficit in organico, tuttavia la situazione si presenta molto più grave presso la sede di Cagliari.

7 – Conseguentemente non si riscontrano né la carenza istruttoria e dei presupposti, né la violazione del principio di buon andamento, né lo sviamento della causa tipica, dedotti nel presente ricorso.

8 – Neppure corrisponde al vero la circostanza che successivamente alla domanda di assegnazione provvisoria alla sede di Isili, proposta dal ricorrente, sarebbero stati numerosi i trasferimenti verso detta sede.

8.1 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio la nota 21.9.2010, prot. n. 17851/U.P., nella quale risulta essere stato disposto il distacco provvisorio, sempre per mandato amministrativo, da Cagliari ad Isili.

8.2 – Avendo chiesto documentati chiarimenti anche su questo profilo, dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, seppure con riferimento al richiamato ricorso n. 8277/2010, si è desunto che detto distacco è stato disposto per "le rilevanti problematiche personali" del soggetto dallo stesso interessato e che il Direttore della Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha "suggerito" la sua revoca.

È chiaro, perciò, che l’anomalia riguarda il distacco dell’altro dipendente, disposto in considerazione anche di ragioni diverse dall’esercizio del mandato amministrativo e del quale, comunque, è stata chiesta la revoca, mentre l’azione dell’Amministrazione è stata correttamente esercitata nei riguardi del ricorrente, in ossequio alla normativa vigente in materia ed ai principi costituzionali alla stessa sottesi.

9 – Il provvedimento appare correttamente motivato, anche alla luce della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., espressamente richiamata, dal momento che ivi si dà conto dei presupposti di fatto e di diritto della decisione dell’Amministrazione, con specifica indicazione della disciplina prevista al riguardo ed alla volontà della stessa di trovare una soluzione di bilanciamento degli interessi in gioco.

10 – In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

11 – Per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e vanno quantificati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Ministero della Giustizia, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00).

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